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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 386/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. , (COD. FISC. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (COD. FISC. ) – C.F._1 Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA RICASOLI 32 - 50122 FIRENZE (FI) – rappresentati e difesi dall'Avv. RIZZO GIANPAOLO appellanti nei confronti di
(COD. FISC. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il CP_2 P.IVA_3 difensore in VIA BONFANTE N.10 - 18100 IMPERIA (IM) – rappresentata e difesa dall'Avv. TEMESIO MAURIZIO appellata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_4
l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, di rito, di merito ed istruttoria, nonché previa declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale Ordinario di Imperia n. 166/2024, pubblicata in data 04/03/2024 e notificata in data 06/03/2024, con cui è stato definito il procedimento ivi rubricato al R.G. n.
1 1893/2020, ovvero previa riforma della predetta sentenza nelle parti impugnate con il presente atto, così giudicare:
a) in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Imperia
a decidere la domanda − formulata in primo grado − di nullità totale o, in subordine, parziale delle dedotte fideiussioni rilasciate dagli opponenti e Parte_2 Pt_4 per violazione ovvero ai sensi della L. n. 287/1990, dichiarando su detta domanda
[...] la competenza funzionale ed inderogabile della sezione specializzata per le imprese del
Tribunale di Genova in composizione collegiale;
b) in via preliminare di rito, separare la domanda − formulata in primo grado e reiterata nel presente grado − di nullità totale o, in subordine, parziale delle dedotte fideiussioni rilasciate dagli opponenti e per violazione ovvero ai sensi Parte_2 Parte_4 della L. n. 287/1990 e, previa assegnazione del termine per la riassunzione della causa, rimettere le parti dinanzi la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Genova in composizione collegiale affinché si pronunci sulla predetta domanda;
c) in via preliminare di rito, sospendere la delibazione sulle domande – formulate in primo grado e reiterate nel presente grado – di accertamento dell'estinzione della obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. e di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n.
343/2020 del Tribunale di Imperia verso i fideiussori e in Parte_2 Parte_4 attesa della definizione della causa pregiudiziale di accertamento della nullità delle dedotte fideiussioni per violazione ovvero ai sensi della L. n. 287/1990 da riassumersi dinanzi la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Genova;
d) nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 343/2020 del Tribunale di Imperia ed accertare l'insussistenza, l'illiquidità e/o l'inesigibilità di ogni e qualsivoglia credito della nei confronti degli attori opponenti;
Controparte_1
e) nel merito ed in via subordinata rispetto alle superiori domande sub c) e d), accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale, delle dedotte fideiussioni rilasciate dagli opponenti e nonché l'estinzione della loro obbligazione Parte_2 Parte_4 fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
f) nel merito accertare e dichiarare la nullità del dedotto contratto di mutuo nelle parti ivi dedicate alla previsione e/o alla disciplina degli interessi e/o dell'ammortamento;
g) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n.
55/2014, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo, il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario;
2 h) in via istruttoria, previa remissione della causa sul ruolo, ammettere la prova testimoniale dell'Avv. (codice fiscale: , Notaio in Diano Tes_1 C.F._3
Marina ed ivi domiciliata in Via Giovanni Biancheri n. 74/3, sui seguenti capitoli di prova: [si rinvia a pagg. 2 e 3. delle note di precisazione delle conclusioni depositate il 27/03/2025]
i) sempre in via istruttoria, si insiste affinchè, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., l'Ill.mo Consigliere
Istruttore chieda informazioni alla Banca d'Italia riguardo l'utilizzo diffuso, presso il sistema bancario, delle clausole di deroga dell'art. 1957 c.c. nei testi dei contratti di fideiussione;
l) sempre in via istruttoria, disporre una consulenza tecnica d'ufficio, di carattere contabile, sui quesiti di seguito prospettati [si rinvia a pagg. 3 e ss. delle note di precisazione delle conclusioni depositate il 27/03/2025]”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, Controparte_1 contrariis reiectis, previo preliminare rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale di Imperia n.166/24 e del decreto Ingiuntivo opposto n.343/20 svolta dagli appellanti in via cautelare, previo preliminare rigetto dell'eccezione di incompetenza svolta dagli appellanti in via preliminare e di tutte le relative istanze di separazione e sospensione, in via principale respingere l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n.166/24 del 04/03/24 con Parte_4 atto notificato il 04/04/24 e tutte le domande dagli stessi svolte in via principale e subordinata di merito poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni in narrativa;
in via istruttoria rigettare e disattendere tutte le istanze istruttorie di ammissione prova testimoniale, richiesta informazioni ex art.213 c.p.c. e licenziamento di CTU svolte da parte appellante in quanto tardive, infondate nel merito e comunque inaccoglibili;
in ogni caso vinte le spese e competenze del grado, spese generali ed oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 166/2024 del 04/03/2024, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1
e , nei confronti di , al fine di Parte_2 Parte_4 Controparte_1 opporsi al decreto ingiuntivo con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 706.323,06, oltre interessi e spese, in forza del mutuo fondiario stipulato da con (cedente poi il credito a , Parte_1 CP_3 CP_1 nonché delle fideiussioni prestate da e Gli attori opponenti, in Parte_2 Pt_4 particolare, chiedevano di: 1) dichiarare l'improcedibilità/improponibilità della domanda
3 avanzata da in sede monitoria per carenza dell'interesse ad agire;
2) CP_1 accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia all'emissione del decreto ingiuntivo, dichiarando la competenza del Tribunale di Genova;
3) accertare la litispendenza tra il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e quello esecutivo
(per espropriazione forzata immobiliare) già pendente nei riguardi di dinanzi Parte_1 al GE del Tribunale di Imperia;
4) revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza, illiquidità e inesigibilità del credito;
5) dichiarare la nullità totale o comunque parziale delle fideiussioni rilasciate da e nonché accertare l'estinzione della Parte_2 Pt_4 garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; 6) dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dei tassi di interessi e del piano di ammortamento;
7) condannare al risarcimento del danno per lite temeraria CP_1 ex art. 96 c.p.c.. Il Tribunale, istruita la causa mendiate prove documentali, così decideva:
«1. rigetta la spiegata opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 343/2020);
2. condanna gli opponenti alla rifusione, in favore della società opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 18.420,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge».
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte Parte_1
e , con atto notificato in data 4/04/2024, con cui Parte_2 Parte_4 chiedevano altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e il licenziamento di una CTU contabile.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto dell'appello, Controparte_1 dell'istanza ex art. 283 c.p.c., nonché delle istanze istruttorie.
Con ordinanza in data 27/09/2024, la Corte respingeva l'istanza di sospensione per difetto del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” e, contestualmente, riteneva di non disporre la CTU contabile. Con la medesima ordinanza, la Corte rinviava all'udienza del
28/5/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
All'esito di tale udienza, in data 30/06/2025, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1260, Contr 1406 C.C., 40 DEL D. L.VO N. 385/1993 (DI SEGUITO ) E 633 C.P.C.
4 Gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha respinto l'eccezione di inesigibilità del credito azionato da ritenendo che quest'ultima CP_1 si sia avvalsa, per fatti concludenti, della causa risolutiva di cui all'art. 40 TUB.
I debitori opponenti, in particolare, sostengono che l'invio del telegramma del 14/07/2016
(doc. C.6) non ha prodotto la risoluzione del contratto né ha determinato la decadenza ex art. 1186 c.c. rendendo immediatamente esigibile il capitale residuo e i relativi accessori.
«E' circostanza pacifica e documentata, infatti, che dopo il suddetto telegramma del
14/07/2016 la Banca, la ed i fideiussori di quest'ultima e Parte_1 Parte_2 Pt_4 hanno stipulato in data 28/12/2016 il contratto di chiusura del mutuo e contestuale frazionamento dello stesso (cfr. doc. C.4), ove hanno altresì convenuto (…)
l'ammortamento del mutuo de quo per una durata quindicennale decorrente dal
30/06/2017 sino al 31/12/2031. È quindi evidente che l'atto posto in essere dalla Banca con il suddetto telegramma è privo di qualsivoglia efficacia giuridica, essendo stato palesemente sostituito dal successivo atto del 28/12/2016 ove la medesima ha piuttosto dato seguito al mutuo già contratto nel 2013, altresì concedendo alla mutuataria di ammortizzare la restituzione rateale del capitale e degli interessi in ulteriori quindici anni e con l'ulteriore beneficio di cui all'art. 40, comma II, TUB» (pag. 7 dell'atto d'appello). La stipula del contratto del 2016, quindi, «corrisponde ad una tacita rinuncia della decadenza e/o intimazione di cui al citato telegramma, essendo chiaramente incompatibile intimare l'immediata restituzione di un capitale e poi convenire la restituzione rateale dello stesso»
(pag. 8 dell'atto d'appello). A ciò viene aggiunto che la parte creditrice, dopo l'accordo del
2016, non ha inviato altre comunicazioni di risoluzione/decadenza, con la conseguenza che il credito azionato non era esigibile e che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato per difetto assoluto di uno dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c..
Gli appellanti proseguono la censura deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha affermato che «con l'atto di precetto notificato alla società opponente (debitrice principale) in data successiva alla rinegoziazione del
28.12.2016, la società opposta, quale cessionaria del credito fondiario, si è comunque avvalsa, per fatti concludenti, della causa risolutiva tipizzata dalla citata previsione normativa [i.e. l'art. 40 TUB], risolvendo appunto il contratto di mutuo (e la successiva rinegoziazione) ed intimando il pagamento dell'intero credito residuo: perché appunto la dichiarazione di risoluzione contrattuale (ex art. 40 TUB) può ritenersi intervenuta implicitamente (mediante notificazione di atto di precetto per il pagamento dell'intero importo residuo del mutuo) a seguito del mancato integrale pagamento di rate protrattosi,
5 come nella specie, per più di 180 giorni dalla scadenza (cfr., ancora doc 2 fasc. opponente, pg. 2 ove si fa riferimento a “rate scadute ed insolute al 30.6.2018”). Ed analoga volontà (di risolvere il contratto ex art. 40 TUB) deve ritenersi che sia stata manifestata per fatti concludenti anche con il deposito del ricorso monitorio, perché la dichiarazione di risoluzione contrattuale (di cui alla poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa ridetta disposizione normativa) può essere appunto resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta, non solo in un atto stragiudiziale, ma anche in un atto giudiziale» (pagg.
7-8 della sentenza impugnata).
A confutazione di quanto stabilito dal Tribunale, viene dedotto che, «pur ammettendo in astratto l'esercizio della clausola risolutiva mediante un atto giudiziale, lo stesso nel caso concreto non poteva essere esercitato dalla , giacché, non essendo avvenuta una CP_1 cessione del contratto quanto piuttosto una cessione del credito, la medesima non è subentrata nel diritto di avvalersi della clausola de qua» (pag. 9 dell'atto d'appello). Invero, secondo la tesi degli opponenti, la risoluzione ex art. 40 TUB era prerogativa esclusiva della Banca mutuante. Il Tribunale, quindi, avrebbe violato gli artt. 1260 e 1406 c.c. estendendo erroneamente la portata applicativa delle norme in materia di cessione del contratto alla cessione del credito;
avrebbe inoltre violato l'art. 4, comma 4-ter, della legge
130/1990, che in via del tutto eccezionale concede alla cessionaria il diritto di rendere esigibile il credito ceduto e che è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 6-8): «Gli opponenti hanno anche eccepito l'inesigibilità del credito in quanto alla data del 28.12.2016 avevano rinegoziato le condizioni del mutuo fondiario, concordando con la Banca mutuante un nuovo piano di ammortamento e quindi di restituzione rateale, da cui però non erano mai decaduti, e pertanto l'Istituto mutuante non poteva pretendere l'immediata restituzione dell'intera somma: d'altra parte, diversamente da quanto allegato in sede monitoria, il mutuante non si era mai avvalso, in relazione a tale rinegoziazione, della clausola risolutiva espressa
(art. 1456 c.c.) né aveva intimato al debitore la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.)
Va tuttavia rilevato, ancora una volta in senso contrario a quanto eccepito, che secondo gli accordi intercorsi tra le parti in sede di mutuo, in caso di mancato pagamento di sette rate anche non consecutive sarebbe stata facoltà della Banca “…senza necessità di avviso, diffida o costituzione in mora ritenere risolto il contratto e richiedere l'immediato
6 pagamento del credito” (vd., doc. 6 fasc. monitorio, all. B, sub art. 6); e la successiva rinegoziazione del credito – di cui si è fatto cenno – “non comporta[va] novazione del contratto di mutuo citato in premessa” (vd., doc. 4 fasc. opponenti, sub art. 8)
La clausola negoziale, nella parte in esame, non configurava affatto una clausola risolutiva espressa (come disciplinata dall'art. 1456 c.c.), ma, in realtà, si limitava a riprodurre fedelmente il disposto dell'art. 40, comma 2, TUB secondo cui nelle operazioni di credito fondiario “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive
A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata” (risoluzione legale tipica).
La disposizione in esame ha carattere di norma imperativa non derogabile dalle parti, sicché il pagamento della rata del mutuo deve intendersi tardivo quando viene effettuato, nella sua interezza, oltre il termine di 180 giorni previsto dalla normativa: la ratio viene ravvisata nell'esigenza del legislatore di limitare il potere della parte mutuante di prevedere una forma di risoluzione di diritto del contratto, quando il tardivo pagamento delle rate non abbia assunto la gravità qualificata contemplata.
Risulta agli atti che in data 25.5/13.7.2020 la società creditrice (odierna opposta) notificava alla (debitrice principale) atto di precetto (per il pagamento della intera Parte_1 somma residua di € 707.344,44) in forza di entrambi i titoli negoziali - stipulati rispettivamente in data 19.12.2013 e 28.12.2016 - posti a fondamento della pretesa creditoria (vd., doc. 2 fasc. opponente, pg. 3) e la più autorevole Giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che “… con la notificazione al debitore inadempiente dell'atto di precetto per il pagamento dell'intero credito residuo” – come appunto avvenuto nella specie – “la banca mutuante manifesta, per fatti concludenti, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente, la quale, pur facendo riferimento all'omesso integrale pagamento anche di una rata soltanto, va comunque considerata valida ed efficace quantomeno con riguardo agli inadempimenti che legittimano la risoluzione ai sensi dell'art. 40, comma 2, t.u.b. e, cioè, al pagamento tardivo - ma contenuto nei 180 giorni da ciascuna scadenza - di una singola rata che si sia verificato almeno sette volte oppure all'omesso o tardivo pagamento di una rata protrattosi per oltre
180 giorni” (Cass. n. 37734/22). Ed analoga volontà (di risolvere il contratto ex art. 40
TUB) deve ritenersi che sia stata manifestata per fatti concludenti anche con il deposito del ricorso monitorio, perché la dichiarazione di risoluzione contrattuale (di cui alla ridetta disposizione normativa) può essere appunto resa in ogni modo idoneo, anche implicito,
7 purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta, non solo in un atto stragiudiziale, ma anche in un atto giudiziale»
II) Al riguardo, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito)”. (Cass. Sez. 3, 09/04/2024, n.
9479, Rv. 670769 - 01)
III) D'altro canto, a fronte della specifica motivazione sul punto del Tribunale, secondo cui
«la successiva rinegoziazione del credito … “non comporta[va] novazione del contratto di mutuo citato in premessa” (vd., doc. 4 fasc. opponenti, sub art. 8)», gli appellanti si limitano a reiterare le proprie difese svolte in primo grado secondo le quali «l'invio del telegramma del 14/07/2016» sarebbe «privo di qualsivoglia efficacia giuridica, essendo stato palesemente sostituito dal successivo atto del 28/12/2016», volendo dare per scontata l'efficacia novativa di tale atto, laddove è chiaro che, in mancanza di efficacia novativa della rinegoziazione (sulla quale, in assenza di specifica censura, si è formato il giudicato), l'inadempimento al relativo accordo consentiva di far valere i diritti derivanti dal contratto originario.
2) SECONDO MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1418,
1938, 1957 C.C. E 2 DELLA L. N. 287/1990.
Gli appellanti impugnano la sentenza per aver il Tribunale erroneamente rigettato la domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità e di estinzione delle fideiussioni prestate da e Parte_2 Pt_4
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, viene dedotto che le fideiussioni sono tutte estinte perché non ha agito contro né CP_1 Parte_1 contro i garanti entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c.: il ricorso per decreto ingiuntivo, invero, è stato depositato il
8 4/06/2020 (doc. C.8), cioè oltre sei mei dopo la trasmissione del telegramma del
14/07/2016 e la cessione del credito del 4/12/2018 (doc. C.7).
Gli opponenti, inoltre, rappresentano che l'«effetto estintivo non è precluso dalla clausola di deroga della predetta disposizione codicistica contenuta all'art. 6 ter del contratto di mutuo del 19/12/2013 (cfr. doc. C.3), essendo la predetta clausola nulla ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990, oppure ai sensi dell'art. 1418 comma I c.c. per la sua contrarietà alle norme imperative dettate dalla predetta legge». In particolare, la clausola sarebbe nulla perché riproduce la deroga «contenuta nello schema contrattuale di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisposto dall'ABI, la quale è stata censurata dalla
Banca d'Italia con il dedotto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (cfr. doc. C.9) in quanto lesiva della concorrenza». A ciò aggiungono che «la fideiussione de qua non è stata oggetto di alcuna trattativa individuale, poiché le sue condizioni negoziali contenute al citato art. 6 ter, ancorché contenute in un atto notarile, costituiscono la mera trascrizione delle condizioni generali che aveva predisposto la Banca mutuante, la quale, a sua volta, le aveva riprese dalle condizioni generali di fideiussioni omnibus che essa praticava alla medesima stregua del modello ABI censurato con il dedotto provvedimento della Banca
d'Italia» (pag. 13 dell'atto d'appello). Tale tesi sarebbe confermata sia dai documenti in atti che dalle prove testimoniali richieste in primo grado e reiterate anche nel presente giudizio.
Gli appellanti, quindi, insistono per l'accoglimento della doglianza, in quanto «La perpetrazione a valle di tale illecito concorrenziale determina la nullità dell'anzidetta clausola (ex art. 2 della L. n. 287/1990, oppure ex art. 1418 comma I c.c. per la sua contrarietà alle norme imperative dettate dalla predetta legge) come affermato dalla giurisprudenza. L'inefficacia (per nullità) della clausola de qua determina la riviviscenza della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. sicché, non essendo stato pacificamente rispettato il termine semestrale previsto da quest'ultima disposizione normativa, avrebbe dovuto accertarsi – come dovrà accertarsi − l'estinzione delle fideiussioni dedotte in giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo verso i fideiussori e liberazione dei medesimi dall'obbligazione di garanzia» (così, pagg. 14-15 dell'atto d'appello).
Il motivo di appello contiene poi una sotto-censura volta a denunciare l'errata qualificazione delle fideiussioni de quibus come fideiussioni ordinarie. Le garanzie prestate da e invero, andrebbero qualificate come fideiussioni omnibus, Parte_2 Pt_4 giacché al momento del loro rilascio il credito garantito non era ancora determinato né determinabile, dipendendo piuttosto dal futuro rapporto obbligatorio che sarebbe sorto tra
9 la Banca e e, soprattutto, dai loro comportamenti discrezionali. Viene in Parte_1 particolare precisato che la debitrice principale ha stipulato un mutuo a stati di avanzamento lavori, ove l'erogazione della somma mutuata sarebbe avvenuta progressivamente all'esecuzione dei lavori e alla verificazione di una serie di condizioni, quali: «i) la realizzazione delle opere edili da parte della (senza le quali la Parte_1 mutuante non avrebbe erogato alcunché); ii) il controllo delle anzidette opere da parte della Banca in ordine al loro stato di avanzamento, nonché alla loro conformità alla legge, agli strumenti urbanistici ed al progetto, come si desume dall'art. 2 del contratto in esame e dall'art. 4 del capitolato ivi allegato (cfr. doc. C.3); iii) la stima delle opere de quibus da parte della Banca, potendo l'erogazione avvenire nella misura massima dell'80% del loro valore, come si desume dall'art. 38 TUB e dalla delibera attuativa del CICR del
22/04/1995» (pag. 17 dell'atto d'appello). Solo al verificarsi delle predette condizioni sarebbe quindi sorta l'obbligazione restitutoria della società mutuataria verso la Banca. Ne deriva che, all'epoca del rilascio delle fideiussioni, il credito non era determinato ma dipendeva da condizioni future e incerte, «tant'è che in detto momento era stato erogato e, quindi, garantito solo l'importo di € 84.000,00, mentre a distanza di anni è stato erogato un importo significativamente maggiore, ossia pari ad € 577.000,00 come ha riferito la
» (pag. 18 dell'atto d'appello). CP_1
Gli appellanti, quindi, rappresentano che l'erronea qualificazione compiuta dal Giudice di primo grado ha precluso la declaratoria di nullità e di estinzione delle fideiussioni, le quali risulterebbero comunque nulle anche qualora venissero intese come ordinarie. A quest'ultimo riguardo, invero, gli opponenti deducono che l'applicazione del provvedimento di Banca d'Italia volto a censurare il modello ABI non è limitata alle sole fideiussioni omnibus, potendo rivenirsi una violazione di norme imperative anche in caso di fideiussioni ordinarie e/o specifiche: a sostegno di tale tesi, sono citati alcuni precedenti di merito (cfr. pag. 20 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Gli opponenti hanno però denunziato la nullità di tale clausola contrattuale (con cui si derogava al disposto dell'art. 1957 c.c.) siccome riproponeva la clausola n. 6 del modello ABI, dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005: d'altra parte, aggiungevano gli opponenti, la stessa Giurisprudenza aveva recentemente affermato che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
10 1990 e 101 del TFUE – tra cui, appunto, la clausola in questione - “… sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. n.
41994/21)
Tuttavia, nel caso di fideiussioni (ordinarie, ossia) rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie – come quelle prestate nella fattispecie a mani
- l'impegno di garanzia non può dirsi propriamente una fideiussione c.d. "omnibus" mentre, come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (ossia, appunto, di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.): tanto significa che qualora taluno si sia obbligato rispetto ad una fideiussione omnibus potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. SS.UU.
n. n. 41994/2021).
In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 cit. – di cui una copia è stata prodotta in giudizio dagli opponenti (vd., doc. 9 fasc. opponenti) - evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione ordinaria, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
Ed è con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI - riguardante appunto la fideiussione omnibus - di per sé lecite se inserite, come appunto nella specie, in fideiussioni ordinarie - possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Alla luce della specificità della questione e delle censure rilevate con riguardo alla garanzia bancaria in materia di fideiussioni omnibus aventi ad oggetto non solo le obbligazioni assunte dal debitore, ma anche quelle da assumere, per le quali il legislatore ha previsto, con la riforma del 1992 all'art. 1938 c.c., il tetto massimo garantito al fine di assicurare la determinabilità dell'oggetto della garanzia ex art. 1346 c.c. a tutela del fideiussore, questo
11 Tribunale non aderisce all'orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, secondo cui la nullità può colpire anche le fideiussioni ordinarie (c.d. specifiche), riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/90 e ciò a prescindere dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (Cfr. Trib. Matera
06.07.2020; Trib. Prato 16.01.2021): si tratta, invero, di un'enunciazione astratta, che richiama il principio generale di cui all'art. 2 L. n. 287/90, ma che va valutata, tuttavia, con riferimento alle singole fattispecie concrete, in cui deve essere fornita dall'attore ex art. 2697 c.c. la prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discendono gli effetti della nullità sui contratti a valle» (pagg. 9 – 10).
II) Con riferimento alla ritenuta nullità della clausola della fideiussione oggetto di causa e conseguente asserita decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., , deve essere tenuto conto del fatto che la pronuncia delle Sezioni Unite (Sentenza n. 41994 del 30/12/2021,
Rv. 663507 - 01) riguarda solo le intese “a valle” dell'intesa anti-concorrenziale, laddove nel presente caso la fideiussione risulta stipulata nel contratto di mutuo in data 19.12.2013
e che quindi non si tratta di fidejussione “a valle” dell'intesa vietata, come chiarito dalle sentenze emesse da questa Corte n. 1045/24 del 5-26/7/2024 nella causa nr. 735/22 e n.
1318/24 del 1/10-4/11/2024 nella causa 642/2023, qui richiamate ex art. 118 c.p.c. disp. att.., nelle quali è stato affermato:
- che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);
- che “La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” ( Cass. S.U. cit. in motivazione);
- che il provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia il 2/5/2005, ha ad oggetto condotte lesive della concorrenza poste in essere dal 01.11.2002;
12 - che l'accertamento della violazione delle norme anti trust è relativo al predetto periodo e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un
“cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo;
- che quindi le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
- che pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust (peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust) , fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990;
- - che “il provvedimento con cui la Banca d'Italia ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia” (Cass. Ord. 31569/2019, in motivazione pag.7).
II) Inoltre, la fideiussione non è omnibus, ma rilasciata a garanzia del contratto di mutuo stipulato in data 19.12.2013. In relazione a tali fideiusssioni rilasciare a garanzia di una specifica operazione, la Cassazione ha di recente statuito: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione
"omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. Sez. 1, 02/08/2024, n.
21841, Rv. 671967 – 01; v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 (Rv. 663507
- 01).
III) Tale orientamento è stato ribadito dalle seguenti pronunce:
(i) ”In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della
Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust,
13 senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847,
Rv. 672503 - 01)
(ii) Cass. Sez. 3, 10/01/2025, n. 660, Rv. 673651 – 01 in motivazione: “Né, d'altro canto, la doglianza puntualizza ragioni che possano condurre questo Collegio a rivedere l'orientamento, espresso dalle Sezioni Unite sopra richiamate, che nell'affermare la nullità
– parziale - ex art. 2 l. n. 287/90 e 101 TFUE del contratto a valle attuativo della intesa anticoncorrenziale a monte e delle sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus”.
(iii) Cass. Ord. Sez. 1 Num. 30383 Anno 2024 del: 25/11/2024: “Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali
14 sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
(iv) Cass. Ord. Sez. 1 Num. 1170 Anno 2025 del 17/01/2025: “Dopodiché occorre aggiungere … che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
3) TERZO MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34, 295
C.P.C. E 3 DEL D. L.VO N. 168/2003.
Gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado, sostenendo che il ricorso per decreto ingiuntivo promosso da CP_1 si basi su una duplice violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, cioè: i) delle norme poste a presidio della competenza funzionale e inderogabile del Tribunale;
ii) delle norme volte a stabilire la composizione dello stesso.
Attraverso il richiamo di alcuni principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 6523/2021 e Cass. 21429/2022), gli opponenti deducono che il Giudice competente a decidere la controversia non era il Tribunale di Imperia in composizione monocratica, bensì la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Genova in composizione collegiale, poiché la soluzione della controversia implica l'accertamento della nullità delle fideiussioni contratte a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza.
Ciò premesso, «a fronte della competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di
Genova a decidere sulla suddetta azione di nullità, nonché a fronte della simultanea competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di Imperia sull'opposizione ex art. 645 c.p.c., il Giudice di prime cure avrebbe dovuto: i) separare le domande ex art. 34
15 c.p.c.; ii) declinare la competenza sulle domande riguardanti la nullità delle fideiussioni in favore del predetto Tribunale di Genova;
iii) sospendere ex art. 295 c.p.c. la delibazione sulla domanda di estinzione delle fideiussioni e di revoca del decreto ingiuntivo verso i fideiussori in attesa della pronuncia del Tribunale di Genova sulla predetta domanda di nullità» (così, pag. 23 dell'atto d'appello).
La censura, quindi, si conclude con la richiesta a questa Corte di: «a) separare ex art. 34
c.p.c. la domanda riguardante la nullità parziale delle dedotte fideiussioni dalle restanti domande di merito reiterate nel presente grado;
b) rimettere le parti dinanzi al Tribunale di
Genova sezione specializzata in materia di imprese per la riassunzione dinanzi al predetto
Tribunale della causa riguardante la nullità parziale delle dedotte fideiussioni;
c) sospendere ex art. 295 c.p.c. la delibazione sulla domanda di estinzione delle fideiussioni e di revoca del decreto ingiuntivo verso i fideiussori in attesa della definizione del pregiudiziale procedimento di accertamento dell'invalidità parziale delle fideiussioni de quibus» (sic, pag. 24 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si tratta di questione inammissibile ex art. 345 c.p.c, perché non sollevata in primo grado, come risulta dal testo delle conclusioni formulate in primo grado, quali riportate nella sentenza impugnata, laddove la relativa eccezione viene così descritta a pag. 4:
«Sulla eccezione di incompetenza territoriale - Va anzitutto delibata l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dagli opponenti perché ritenuta pregiudiziale rispetto a tutte le altre questioni proposte dalle parti (art. 276 c.p.c.). Gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale di questo Tribunale – in favore della competenza (territoriale) del Tribunale di Genova – in forza dell'art. 9 del contratto di mutuo stipulato in data
19.12.2013, con cui le parti designavano, in accordo tra loro (art. 28 c.p.c), il Foro di
Genova “per le cause giudiziali occasionate dalla presente operazione di mutuo”». Né, significativamente, gli appellanti si dolgono di una omessa pronuncia del Tribunale riguardo alla eccezione di incompetenza nei termini in cui, evidentemente, è stata ex novo formulata soltanto in questa sede.
II) In ogni caso: “La competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003,
16 opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.”
(Cass. Sez. 1, 28/11/2023, n. 33041, Rv. 672505 - 01)
4) QUARTO MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1346,
1418 C.C. E 117 TUB, NONCHE' OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DI RILEVANTI
CIRCOSTANZE DI FATTO.
Gli appellanti impugnano la sentenza laddove il Tribunale non ha ravvisato la nullità del contratto di mutuo e, in particolare, non ha dichiarato la nullità delle clausole relative al calcolo dei tassi d'interessi e al piano di ammortamento.
Gli opponenti insistono affinché le predette clausole siano dichiarate nulle per indeterminatezza e/o impossibilità dell'oggetto, ex artt. 1346, 1418 c.c. e 117 TUB.
Quanto ai tassi d'interesse, viene dedotto che: i) il mutuo oggetto di causa «prevede una periodicità semestrale delle rate ed all'art. 2 bis del contratto del 19/12/2013 è previsto un tasso semestrale del 3,4% ed un tasso nominale annuo del 6,8% (cfr. doc. C.3), come pure il documento di sintesi indica che il tasso nominale annuo è il 6,8% (cfr. allegato F del doc. C.3)»; ii) «nel successivo contratto del 28/12/2016, di parziale modifica di quello del
19/12/2013, è parimenti prevista una periodicità semestrale delle rate e, poi, è indicato un tasso semestrale del 3,15% ed un tasso nominale annuo del 6,3% (cfr. art. 3 bis del doc.
C.4)»; iii) «non sussiste alcuna equivalenza tra il tasso semestrale del 3,4% ed il tasso nominale annuo del 6,8%, come pure non sussiste l'anzidetta equivalenza tra il tasso semestrale del 3,15% ed il tasso nominale annuo del 6,3%»; iv) «ciò impedisce non solo di determinare qual è stato il tasso convenuto tra le parti, ma soprattutto qual era il TAN che obbligatoriamente andava indicato nella documentazione contrattuale»; v) «applicando la formula di equivalenza finanziaria per ricavare il tasso semestrale dato il tasso annuo, al tasso nominale annuo del 6,8% corrisponde piuttosto il minor tasso semestrale del 3,34% ed al tasso nominale annuo del 6,3% corrisponde piuttosto il minor tasso semestrale del
3,10%»; vi) «applicando la medesima formula per ricavare il tasso annuale dato il tasso semestrale, risulta che al tasso semestrale del 3,4% corrisponde piuttosto il maggior tasso nominale annuo del 6,9% ed al tasso semestrale del 3,15% corrisponde piuttosto il maggior tasso nominale annuo del 6,4%»; vii) «in entrambi i citati contratti, quindi, sussiste una radicale e netta divergenza tra il tasso nominale annuo ed il tasso semestrale con cui deve essere calcolata la rata, al punto che non è dato comprendere qual è il tasso in concreto da applicare al rapporto, ossia: se il tasso nominale annuo del 6,8% e così il minor tasso semestrale del 3,34% e poi il tasso nominale annuo del 6,3% e così il minor tasso semestrale del 3,10%, oppure in alternativa il tasso semestrale del 3,4% e così il
17 maggior tasso nominale annuo del 6,9% ed il tasso semestrale del 3,15% e così il maggior tasso nominale annuo del 6,4%». Ciò detto, a sostegno della censura, gli appellanti sottolineano che, «in virtù del citato principio di equivalenza dei tassi, non è mai possibile applicare i tassi semestrali ed annuali riportati nella documentazione contrattuale, dovendosi così scegliere se applicare l'uno (ossia quello semestrale), ovvero l'altro (ossia quello annuale) dando in ogni caso luogo ad un terzo tasso che la documentazione contrattuale non esplicita. In buona sostanza, all'interno di una stessa clausola contrattuale (art. 2 bis del contratto del 19/12/2013 ed art. 3 bis del contratto del
28/12/2016) sono riportati due tassi che anziché essere equivalenti − poiché dovrebbero essere l'espressione l'uno dell'altro su proiezioni temporali diverse − sono piuttosto incompatibili ed alternativi tra loro, al punto da rendere indeterminabile l'oggetto riguardante i tassi di interesse. l piano pratico, tale discordanza comporta l'applicazione di tassi di interesse diversi e, quindi, lo sviluppo di rate semestrali di differente importo. Tali evidenti contraddittorietà si traducono, sul piano applicativo, nella formulazione di diversi piani di ammortamento e di differenti soluzioni finanziarie tra di loro del tutto incompatibili e, sul piano giuridico, in una palese violazione dell'art. 1346 c.c. ed in una nullità parziale del contratto ex art. 1418, comma II, c.c., come segnalato da avvertita giurisprudenza»
(così, pag. 27-28 dell'atto d'appello).
Quanto al piano di ammortamento, la doglianza si sofferma sul fatto che: a) «il testo contrattuale del mutuo dedotto in giudizio non dice nulla riguardo al modo in cui sarebbe stato ammortizzato il capitale e/o gli interessi, ovvero alla composizione della quota capitale e della quota interessi di ciascuna rata»; b) «a tale scopo è del tutto inidoneo pure il piano di ammortamento allegato al contratto del 2013 (cfr. allegato C del doc. C.3) ed al contratto del 2016 (cfr. allegato A del doc. C.4), perché nessuno di essi stabilisce quale sarebbe stata la quota interessi di ciascuna rata»; c) «in ogni caso, se anche detti piani avessero qualche rilevanza, gli stessi si pongono in insanabile contraddizione con il documento di sintesi, che costituisce, per provvedimento della Banca d'Italia, parte integrante della documentazione e della disciplina contrattuale». Gli appellanti, in particolare, sostengono che: A) «il piano di ammortamento (…) sarebbe da sviluppare con l'applicazione congiunta dei seguenti parametri: i) rata costante, con quota capitale crescente e con quota interessi decrescente;
ii) tasso di interesse variabile indicizzato;
iii) durata dell'ammortamento di 15 anni, predefinita e non modificabile»; B) «tuttavia, questi parametri sono incompatibili tra di loro, poiché per rimborsare il mutuo entro i 15 anni previsti dal contratto, con il tasso variabile ogni rata, è necessario ricalcolare dopo ogni
18 rata la quota capitale ed il tasso di interesse da applicare in modo da rendere ogni rata uguale alla precedente»; C) «in caso di rialzo dei tassi di interessi occorre adeguare la quota capitale della rata in modo tale da rendere possibile il rimborso nel periodo predefinito di 15 anni, per cui, aumentando il tasso aumenterebbe la quota interessi della rata e, correlativamente, si dovrebbe diminuire la quota capitale della rata per poter mantenere la stessa di un ammontare uguale alle rate precedenti;
tuttavia, diminuendo la quota capitale della rata, non si avrebbe un piano di ammortamento composto da rate con quota capitale crescente e quota interessi decrescente»; D) «mantenendo costante il parametro testè indicato sub iii) (ossia durata dell'ammortamento di 15 anni, predefinita e non modificabile) si dovrebbero sempre cambiare i restanti parametri testé indicati sub i) e sub ii), per cui la rata non sarebbe costante, oppure la quota capitale non sarebbe crescente con quota interessi decrescente, oppure il tasso di interesse non sarebbe variabile. Tuttavia, il parametro testé indicato sub ii) non è modificabile, perché il tasso di interesse è variabile ed il tasso de quo può essere solo applicato, non adattato». Stante ciò, gli opponenti concludono che «non è possibile l'applicazione congiunta dei suddetti parametri previsti nella documentazione contrattuale per l'ammortamento del mutuo (…),
[con la conseguenza che], applicando alcune condizioni negoziali in luogo di altre e mantenendo la durata dell'ammortamento, il contratto consente la possibilità di sviluppare diversi piani di ammortamento a seconda di quale delle diverse condizioni de quibus la mutuante sceglie, discrezionalmente e/o arbitrariamente, di applicare» (così, pag. 32 dell'atto d'appello). Attesa l'impossibilità di prevedere ex ante l'evoluzione dell'ammortamento, gli opponenti insistono perché venga dichiarata la nullità delle clausole contrattuali in quanto indeterminate, indeterminabili e comunque impossibili.
La censura, infine, mira a sollecitare una rivalutazione dei fatti, poiché il Tribunale avrebbe commesso una serie di errori contabili che lo hanno condotto ad affermare la validità del contratto di mutuo e dei relativi tassi d'interesse. In particolare, sarebbe erronea la ricostruzione dei fatti secondo cui «il tasso semestrale previsto nel contratto di mutuo fondiario del 19.12.2013 – pari alla misura semestrale del 3,4% - era esattamente equivalente al tasso nominale annuo pari al 6,8%; e anche nel successivo contratto del
28.12.2016, il tasso semestrale – pari alla misura del 3,15% - era esattamente corrispondente al tasso nominale annuo pari al 6,3%» (pag. 10 della sentenza impugnata).
Ad avviso degli appellanti, «tale erronea ricostruzione nasce da un errore contabile e, più precisamente, dall'erroneo presupposto che in un mutuo con piano di ammortamento alla francese (com'è quello di specie caratterizzato, come noto, dal progressivo aumento della
19 quota capitale e dalla progressiva riduzione della quota interessi, come si evince dall'allegato F del contratto del 19/12/2013 prodotto come doc. C.3) il tasso equivalente sia ricavabile nel regime di calcolo dell'interesse semplice» (così, pag. 34 dell'atto d'appello). Il Giudice di primo grado, quindi, avrebbe dovuto dichiarare con effetti ex tunc
l'invalidità delle clausole del mutuo e quindi liquidare il mutuo medesimo senza interessi o al più ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, previo licenziamento di CTU tecnico-contabile, «con la conseguenza che, in tale corretta prospettiva, il decreto ingiuntivo sarebbe stato revocato sia perché il credito asserito dalla non sarebbe CP_1 stato pari alla somma ingiunta e sia perché, all'esito di tali ricalcoli, la mutuataria non sarebbe stata affatto morosa nei pagamenti» (pag. 35 dell'atto d'appello).
La doglianza, infine, si conclude contestando la contraddittorietà e la superficialità della sentenza impugnata in ordine alla validità del piano di ammortamento. Secondo gli appellanti, «E' contraddittoria perché il Giudice, dopo aver enunciato che la variabilità del tasso di interesse non avrebbe comunque consentito la predeterminazione delle quote interessi delle rate (cfr. il penultimo periodo di pag. 10 della sentenza), ha poi affermato che l'indicazione della rata come costante avrebbe nondimeno consentito di determinarne la misura (cfr. l'ultimo periodo di pag. 10 ed il primo di pag. 11 della sentenza). E' superficiale perché, affermando che l'indicazione della rata come costante avrebbe consentito di determinarne la misura, ha trascurato di considerare gli altri criteri, ossia che se le rate devono essere costanti e la durata deve essere predefinita in 15 anni il tasso di interesse non può oggettivamente essere variabile, oppure se le rate devono essere costanti ed il tasso deve essere variabile la durata non è oggettivamente determinabile dipendendo questa dalle oscillazioni del tasso» (così, pag. 37 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Gli opponenti hanno ancora eccepito la nullità del contratto di mutuo fondiario in quanto il tasso di interesse sarebbe del tutto indeterminato
e indeterminabile: in particolare, se si è ben compreso, non vi sarebbe alcuna corrispondenza (o equivalenza) finanziaria tra il tasso semestrale ed il tasso annuale “… al punto che non [era] dato comprendere quale [fosse] il tasso prescelto dai contraenti” (vd., atto di citazione, pp. 23 e ss)
Tuttavia, il tasso semestrale previsto nel contratto di mutuo fondiario del 19.12.2013 – pari alla misura semestrale del 3,4% - era esattamente equivalente al tasso nominale annuo pari al 6,8%; e anche nel successivo contratto del 28.12.2016, il tasso semestrale – pari
20 alla misura del 3,15% - era esattamente corrispondente al tasso nominale annuo pari al
6,3%
Inoltre, gli opponenti hanno rilevato che nel piano di ammortamento allegato ai due contratti non sarebbe stata indicata la quota di interessi di ciascuna rata di mutuo ed essendo il tasso di interesse variabile, lo stesso ammortamento del mutuo sarebbe indeterminabile
Deve tuttavia osservarsi che si ha indeterminatezza del piano di ammortamento e del criterio di calcolo degli interessi quando manca nel contratto l'esatta ed univoca indicazione del metodo di calcolo per quantificare le singole rate del piano di ammortamento e non vi è, quindi, alcuna possibilità di determinare il piano di ammortamento in quanto il contratto prevede condizioni contraddittorie.
Nel caso in esame il mutuo oggetto di causa era a tasso variabile e, pertanto, non poteva essere corredato da un piano di ammortamento predeterminato con previsione degli interessi corrispettivi che sarebbero maturati nel corso del tempo, visto che il tasso di interesse - proprio perché variabile - era soggetto ad oscillazioni.» (pag. 10)
II) In proposito è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7382, Rv. 673973 – 01; Cass. Sez. U - , Sentenza
n. 15130 del 29/05/2024 Rv. 671092 - 02).
5) Quanto alle istanze istruttorie, gli appellanti reiterano le richieste già formulate in primo grado ma nel corpo dell'atto d'appello non spendono una parola sulla loro ammissibilità e
21 necessità, come eccepito da parte appellata. Argomentazioni a sostegno delle predette istanze si rinvengono solo nelle memorie di replica del 13/05/2025 (pagg. 12 e ss.).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 Parte_4 avverso l'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data 04/03/2024 dal Tribunale di
Imperia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 26.155,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
22 3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 16/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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