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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6184 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistita dall'avv. Angelo Petracca Parte_1
ATTRICE contro assistita dall'avv. Alessandro Fontana Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento di liquidazione giudiziale assistita dall'avv. Filippo Cocchetti Controparte_2 pagina 1 di 5 Fatto e diritto.
- - - - - -
Il Tribunale di Brescia, con decreto n. 6652/2017, ingiungeva a e alla Parte_1 società di pagare a la somma di € 1.929.324,59. Controparte_2 Persona_1
La società in qualità di cessionaria del credito, iniziava Controparte_1 esecuzione immobiliare sui beni dei debitori.
e la società proponevano opposizione all'esecuzione e Parte_1 Controparte_2 deducevano che l'atto di espromissione posto alla base del decreto ingiuntivo fosse nullo e, comunque, annullabile per vizio del consenso e che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
La società si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Durante la fase di trattazione, la società era posta in liquidazione CP_2 giudiziale e il giudizio era interrotto.
riassumeva il giudizio. Parte_1
La società creditrice si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La liquidazione giudiziale della società si costituiva e chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'opposizione proposta da . Parte_1
All'udienza del 15.5.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
L'opposizione all'esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi ( es. pagina 2 di 5 compensazione, transazione pagamento ecc.), verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale.
Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell'eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all'esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le questioni che avrebbe potuto sollevare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione è respinta, in quanto l'opponente non ha eccepito la sussistenza di fatti impeditivi diversi da quelli già fatti valere avanti al primo giudice.
L'art. 96 cpc ha introdotto, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in pagina 3 di 5 assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario. La natura sanzionatoria della norma è stata, da ultimo, sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152, nel respingere la questione di incostituzionalità, ha affermato che l'introduzione della norma “riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”.
Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta in essere. Va valutato sia il comportamento soggettivo della parte, e quindi la gravità dell'abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.
Gravità della condotta, importanza e valore della controversia sono quindi i parametri da utilizzare per procedere alla determinazione della somma da attribuire alla parte vittima della condotta processuale contraria a buona fede.
Nel caso in esame, ha proposto un'opposizione assolutamente Parte_1 pretestuosa, tenuto conto che le ragioni dedotte avrebbero dovuto essere fatte valere mediante opposizione a decreto ingiuntivo.
Tenuto conto della gravità del comportamento, del valore della controversia e della durata del processo, si liquida a titolo di danno la somma di euro 10.000,00.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in favore della società in euro 20.000,00 oltre rimborso forfettario delle Controparte_1 spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e in favore della liquidazione giudiziale in euro 20.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese Controparte_2 nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione;
pagina 4 di 5 condanna a rifondere alla società e alla Parte_1 Controparte_1 liquidazione giudiziale le spese di lite indicate in motivazione;
Controparte_2 condanna a pagare alla società la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 10.000,00 ex art. 96 cpc;
condanna a pagare alla Cassa delle ammende la somma di euro Parte_1
4.000,00.
Così deciso in Brescia 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Gianluigi Canali
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6184 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistita dall'avv. Angelo Petracca Parte_1
ATTRICE contro assistita dall'avv. Alessandro Fontana Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento di liquidazione giudiziale assistita dall'avv. Filippo Cocchetti Controparte_2 pagina 1 di 5 Fatto e diritto.
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Il Tribunale di Brescia, con decreto n. 6652/2017, ingiungeva a e alla Parte_1 società di pagare a la somma di € 1.929.324,59. Controparte_2 Persona_1
La società in qualità di cessionaria del credito, iniziava Controparte_1 esecuzione immobiliare sui beni dei debitori.
e la società proponevano opposizione all'esecuzione e Parte_1 Controparte_2 deducevano che l'atto di espromissione posto alla base del decreto ingiuntivo fosse nullo e, comunque, annullabile per vizio del consenso e che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
La società si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Durante la fase di trattazione, la società era posta in liquidazione CP_2 giudiziale e il giudizio era interrotto.
riassumeva il giudizio. Parte_1
La società creditrice si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La liquidazione giudiziale della società si costituiva e chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'opposizione proposta da . Parte_1
All'udienza del 15.5.2025, la causa era posta in decisione.
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L'opposizione all'esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi ( es. pagina 2 di 5 compensazione, transazione pagamento ecc.), verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale.
Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell'eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all'esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le questioni che avrebbe potuto sollevare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione è respinta, in quanto l'opponente non ha eccepito la sussistenza di fatti impeditivi diversi da quelli già fatti valere avanti al primo giudice.
L'art. 96 cpc ha introdotto, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in pagina 3 di 5 assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario. La natura sanzionatoria della norma è stata, da ultimo, sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152, nel respingere la questione di incostituzionalità, ha affermato che l'introduzione della norma “riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”.
Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta in essere. Va valutato sia il comportamento soggettivo della parte, e quindi la gravità dell'abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.
Gravità della condotta, importanza e valore della controversia sono quindi i parametri da utilizzare per procedere alla determinazione della somma da attribuire alla parte vittima della condotta processuale contraria a buona fede.
Nel caso in esame, ha proposto un'opposizione assolutamente Parte_1 pretestuosa, tenuto conto che le ragioni dedotte avrebbero dovuto essere fatte valere mediante opposizione a decreto ingiuntivo.
Tenuto conto della gravità del comportamento, del valore della controversia e della durata del processo, si liquida a titolo di danno la somma di euro 10.000,00.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in favore della società in euro 20.000,00 oltre rimborso forfettario delle Controparte_1 spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e in favore della liquidazione giudiziale in euro 20.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese Controparte_2 nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione;
pagina 4 di 5 condanna a rifondere alla società e alla Parte_1 Controparte_1 liquidazione giudiziale le spese di lite indicate in motivazione;
Controparte_2 condanna a pagare alla società la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 10.000,00 ex art. 96 cpc;
condanna a pagare alla Cassa delle ammende la somma di euro Parte_1
4.000,00.
Così deciso in Brescia 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Gianluigi Canali
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