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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11175 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta a seguito di note delle parti per l'udienza del 30.06.2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 49552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 co I c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1
difesa dall' Avv. Mario Fiandanese ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata , giusta procura Email_1
allegata all'atto introduttivo
OPPONENTE
E
e , rappr.ti e difesi dagli Avv.ti Simone Petrucci e CP_1 CP_2
SS TE giusta da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza G. Mazzini
n. 27 OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte e scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
chiamava a comparire innanzi a questo e , così CP_1 CP_2
proponendo opposizione all'atto di precetto con cui i convenuti avevano intimato a essa attrice il pagamento della somma di €. 317.398,49, oltre interessi e spese, sulla scorta del decreto ingiuntivo n.691/2020, reso esecutivo in data 26.9.2024 con provvedimento del Tribunale di Civitavecchia, all'esito del giudizio di opposizione al medesimo decreto.
Detto giudizio era stato definito con sentenza n.1126/24, con cui il Tribunale di
Civitavecchia aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto l'erroneità del decreto di esecutorietà del 26.09.2024, perché emesso nonostante la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo medesimo non fosse passata in giudicato, e l'illegittimità del calcolo degli interessi sul decreto ingiuntivo medesimo effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 co. IV c.c., pur in assenza, nel corpo del titolo esecutivo giudiziale in questione, di una specifica statuizione sul punto.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi,
l'inesistenza del diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. In via subordinata, chiedeva di dichiarare l'inesistenza del diritto dei convenuti di procedere a esecuzione forzata nei confronti di essa banca per la somma di €.89.094,49, portata dal precetto a titolo di interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese
Ciò premesso, la proposta opposizione è parzialmente accoglibile nei limiti che seguono.
Ed invero, quanto alla prima delle doglianze di parte attrice, come già motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, va ribadito che l'art. 653 c.p.c. fa espresso riferimento,
non solo alla sentenza passata in giudicato, bensì anche alla sentenza provvisoriamente esecutiva, quale è quella di primo grado e che la sentenza di rigetto dell'opposizione a d.i. non è una sentenza meramente dichiarativa in quanto,
insieme al d.i. opposto, costituisce un unico titolo esecutivo. Da ciò consegue che l'eccepita illegittimità del decreto di esecutorietà emesso da Tribunale di
Civitavecchia in data 26.09.2024, andava fatta valere, se del caso, con istanza di inibitoria in sede di appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a d.i.
Risulta, invece, fondata la seconda delle eccezioni sollevate, ovvero l'erronea quantificazione del quantum della somma precettata perché comprensiva di interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.p.c. Infatti, il titolo esecutivo giudiziale azionato con il precetto opposto (d.i. n. 691/20 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia) si limita a disporre il pagamento degli “interessi come da domanda”,
ma nel ricorso per decreto ingiuntivo l'odierno convenuto risulta aver richiesto il provvedimento monitorio, genericamente, “oltre interessi legali e/o moratori”, di talché viene in rilievo il principio giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione
a Sez. Unite n. 12449/24 – da cui il Tribunale non ha motivo di discostarsi – secondo cui “ ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna
specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la
proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284,
comma 1, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto
risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli
interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio
previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo
esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione
al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall'altro lato, il comma 4 dell'art.
1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi
(cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie integrata da
ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale”.
Di qui, in accoglimento parziale della spiegata opposizione, va dichiarato che i convenuti hanno diritto di procedere esecutivamente, in forza del precetto notificato in data 21.10.2024, per il minore importo € 246.515,47, oltre interessi,
nella misura legale, dalla presente pronunzia al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione induce a condannare la controparte soccombente alla metà delle stesse, come da dispositivo e ai sensi del d.m. 55/2014, compensando la restante metà, versandosi in una ipotesi di soccombenza reciproca.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, dichiara che i convenuti hanno diritto di procedere esecutivamente, in forza del precetto notificato in data
21.10.2024, per il minore importo € 246.515,47, oltre interessi, nella misura legale, dalla presente pronunzia al soddisfo;
B) condanna i convenuti al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese vive del presente giudizio, pari d euro 1241,00, alla metà delle spese di lite che si liquidano in € 14.170,00 oltre spese generali ed altri accessori come per legge;
C) compensa tra le parti la restante metà
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 24.7.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta a seguito di note delle parti per l'udienza del 30.06.2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 49552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 co I c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1
difesa dall' Avv. Mario Fiandanese ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata , giusta procura Email_1
allegata all'atto introduttivo
OPPONENTE
E
e , rappr.ti e difesi dagli Avv.ti Simone Petrucci e CP_1 CP_2
SS TE giusta da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza G. Mazzini
n. 27 OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte e scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
chiamava a comparire innanzi a questo e , così CP_1 CP_2
proponendo opposizione all'atto di precetto con cui i convenuti avevano intimato a essa attrice il pagamento della somma di €. 317.398,49, oltre interessi e spese, sulla scorta del decreto ingiuntivo n.691/2020, reso esecutivo in data 26.9.2024 con provvedimento del Tribunale di Civitavecchia, all'esito del giudizio di opposizione al medesimo decreto.
Detto giudizio era stato definito con sentenza n.1126/24, con cui il Tribunale di
Civitavecchia aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto l'erroneità del decreto di esecutorietà del 26.09.2024, perché emesso nonostante la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo medesimo non fosse passata in giudicato, e l'illegittimità del calcolo degli interessi sul decreto ingiuntivo medesimo effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 co. IV c.c., pur in assenza, nel corpo del titolo esecutivo giudiziale in questione, di una specifica statuizione sul punto.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi,
l'inesistenza del diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. In via subordinata, chiedeva di dichiarare l'inesistenza del diritto dei convenuti di procedere a esecuzione forzata nei confronti di essa banca per la somma di €.89.094,49, portata dal precetto a titolo di interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese
Ciò premesso, la proposta opposizione è parzialmente accoglibile nei limiti che seguono.
Ed invero, quanto alla prima delle doglianze di parte attrice, come già motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, va ribadito che l'art. 653 c.p.c. fa espresso riferimento,
non solo alla sentenza passata in giudicato, bensì anche alla sentenza provvisoriamente esecutiva, quale è quella di primo grado e che la sentenza di rigetto dell'opposizione a d.i. non è una sentenza meramente dichiarativa in quanto,
insieme al d.i. opposto, costituisce un unico titolo esecutivo. Da ciò consegue che l'eccepita illegittimità del decreto di esecutorietà emesso da Tribunale di
Civitavecchia in data 26.09.2024, andava fatta valere, se del caso, con istanza di inibitoria in sede di appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a d.i.
Risulta, invece, fondata la seconda delle eccezioni sollevate, ovvero l'erronea quantificazione del quantum della somma precettata perché comprensiva di interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.p.c. Infatti, il titolo esecutivo giudiziale azionato con il precetto opposto (d.i. n. 691/20 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia) si limita a disporre il pagamento degli “interessi come da domanda”,
ma nel ricorso per decreto ingiuntivo l'odierno convenuto risulta aver richiesto il provvedimento monitorio, genericamente, “oltre interessi legali e/o moratori”, di talché viene in rilievo il principio giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione
a Sez. Unite n. 12449/24 – da cui il Tribunale non ha motivo di discostarsi – secondo cui “ ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna
specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la
proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284,
comma 1, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto
risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli
interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio
previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo
esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione
al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall'altro lato, il comma 4 dell'art.
1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi
(cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie integrata da
ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale”.
Di qui, in accoglimento parziale della spiegata opposizione, va dichiarato che i convenuti hanno diritto di procedere esecutivamente, in forza del precetto notificato in data 21.10.2024, per il minore importo € 246.515,47, oltre interessi,
nella misura legale, dalla presente pronunzia al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione induce a condannare la controparte soccombente alla metà delle stesse, come da dispositivo e ai sensi del d.m. 55/2014, compensando la restante metà, versandosi in una ipotesi di soccombenza reciproca.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, dichiara che i convenuti hanno diritto di procedere esecutivamente, in forza del precetto notificato in data
21.10.2024, per il minore importo € 246.515,47, oltre interessi, nella misura legale, dalla presente pronunzia al soddisfo;
B) condanna i convenuti al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese vive del presente giudizio, pari d euro 1241,00, alla metà delle spese di lite che si liquidano in € 14.170,00 oltre spese generali ed altri accessori come per legge;
C) compensa tra le parti la restante metà
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 24.7.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio