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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10000 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 41510/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott. Latour Nicola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il
22/11/2024 da:
(C.F: , nata a [...] il [...], assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Minolfi Eloisia, presso il cui studio – sito in Milano, via Ozaman n. 6 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: , nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Rizzo Anna Simona, presso il cui studio – sito in Catania, via Crispi n. 242 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare che le condizioni sopravvenute descritte in narrativa siano gravi indici di inidoneità del sig. a farsi CP_1 carico delle responsabilità genitoriali nei confronti della figlia anche in termini di incapacità collaborativa con l'altro genitore;
- disporre ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. e dell'art. 337 quinquies c.c., la modifica dei provvedimenti in vigore disponendo l'affido esclusivo (o super esclusivo se ritenuto più opportuno) alla sig.ra della minore Pt_1 [...]
con conseguente aumento proporzionale del diritto al mantenimento e adottando ogni altro Persona_1 provvedimento opportuno ivi compreso l'ammonimento;
- accertate le violazioni delle condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 6098/2021 in punto di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e accertati in conseguenza i presupposti per l'esercizio della pagina 1 di 7 propria potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 473 bis 39,1° comma lett. b), c.p.c., ammonire il sig. Parte_2 apposita sanzione prevista ex lege- affinché il medesimo si conformi al suddetto provvedimento divorzile, anche per come risulterà modificato all'esito del presente procedimento;
- disporre CTU medico legale per quantificare il danno psicologico subito dalla sig.ra e dalla figlia minore, Pt_1
, a causa dei comportamenti perpetrati negli anni dal sig. Per_1 CP_1
- condannare il sig. ai sensi dell'art. 473 bis 39 comma 2° c.p.c. al risarcimento del danno causato alla figlia CP_1
e alla madre per le sofferenze patite, la prima, e le turbative alla vita privata, la seconda, da liquidarsi in via Per_1 equitativa e comunque in un importo non inferiore a 10.000,00 € in favore della sig.ra e pari Parte_1 importo a favore della figlia minore per tutti i danni subiti e subendi da entrambe per fatto e colpa Persona_1 esclusiva del sig. Persona_2 Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Salvis iuribus
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie e chiedendo sin
d'ora di essere ammessi a prova contraria relativamente alle deduzioni istruttorie di controparte”.
Per Controparte_1
“che l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, voglia così statuire:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il ricorso promosso dalla ricorrente e, per
l'effetto, rigettare in toto le relative domande;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare integralmente confermati i patti e le condizioni convenuti tra gli ex coniugi in seno all'accordo divorzile congiunto di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 6098/2021 del
13.07.2021 del Tribunale di Milano;
- ove risultasse che la ricorrente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannarla per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni di cui al primo comma e/o alla sanzione di cui al terzo comma, nella misura di € 15.000,00 – od in quell'altra maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà anche equitativamente determinare in favore del resistente;
- con vittoria di spese, onorari ed accessori del giudizio come per legge.”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, chiedeva al Tribunale di Milano – a Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa, su istanza congiunta delle parti, dal
Tribunale di Milano in data 07/07/2021 e pubblicata in data 13/07/2021, passata in giudicato – di affidare la figlia minore (nata in data [...]) in via esclusiva (ovvero in via super-esclusiva se Persona_1 ritenuto più opportuno) alla madre, con conseguente aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia;
- di ammonire ex art. 473bis.39 c.p.c. il resistente per la violazione delle statuizioni in punto di responsabilità genitoriale, nonché di condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti dalla minore e dalla ricorrente a fronte delle inadempienze paterne.
La ricorrente precisava: - di essersi separata dal coniuge in virtù dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 21/09/2016, con autorizzazione del PM del 06/10/2016, che prevedeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con visite padre- Per_1 figlia due fine settimana al mese, dandosi atto del trasferimento del padre a Bari, nonché un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e della moglie pari ad euro 100,00 mensili;
- di aver divorziato dal marito con sentenza emessa, su istanza congiunta delle parti, dal Tribunale di Milano in data 07/07/2021 e pubblicata in data 13/07/2021, che confermava l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre e Per_1 pagina 2 di 7 prevedeva visite padre-figlia compatibili con la distanza delle diverse residenze (il padre si era poi trasferito a Catania), garantendo almeno un fine settimana al mese a Milano, nonché un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate nel presente procedimento, la ricorrente allegava il disinteresse e la scarsa collaborazione manifestata dal padre rispetto alle questioni relative alla figlia, circostanze che – anche considerata l'importante distanza geografica tra le due residenze – avevano già comportato di fatto l'assunzione da parte della madre di un ruolo prevalente con riguardo alle scelte relative alla figlia e alla gestione delle sue esigenze quotidiane;
la Signora evidenziava altresì che il padre non sarebbe Pt_1 sintonizzato con i bisogni della minore, non facendo sentire accolta nella sua nuova famiglia e Per_1 provocandole, di conseguenza, un forte disagio. In particolare, la ricorrente evidenziava l'episodio avvenuto nell'estate 2023 mentre la minore si trovava presso il padre a Catania: aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale e, in tale occasione, Per_1 il resistente non avrebbe comunicato tempestivamente l'accaduto alla madre, la quale avrebbe appreso tale notizia solo successivamente dalla minore;
inoltre, secondo quanto riferito dalla ricorrente, il Signor CP_1 non avrebbe dato credito sin da subito al racconto di e – pur essendo successivamente emerso che in Per_1 effetti si trattava di un rapporto consenziente – avrebbe comunque minimizzato il disagio ugualmente vissuto dalla minore.
Con memoria difensiva depositata in data 07/02/2025, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 chiedeva al Tribunale adito di rigettare le domande svolte dalla ricorrente, con conseguente conferma delle condizioni divorzili di cui alla sentenza del 13/07/2021 e condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Il resistente contestava interamente quando esposto dalla ricorrente ed in particolare la versione dei fatti fornita dalla Signora con riguardo all'episodio dell'estate del 2023, rappresentando di aver sempre Pt_1 investito nel rapporto con la figlia, nonostante la distanza geografica, e di essersi sempre interessato alle questioni relative a evidenziando al contrario comportamenti materni volti ad escludere il padre dalle Per_1 decisioni relative alla figlia.
Atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione svolto all'udienza del 20/02/2025 innanzi al GOT delegato, con ordinanza del 21/03/2025, il Giudice delegato – sentite le parti all'udienza del 20/03/2025 – non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti;
rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
assegnava termine ai Servizi sociali di Milano per il deposito di relazione relativa all'indagine sul nucleo familiare già delegata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano a seguito dei fatti avvenuti a Catania nell'estate 2023.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 07/07/2025, il Giudice delegato – lette le note scritte delle parti e la relazione dei Servizi sociali incaricati e ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza per la rimessione in decisione della causa, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30/10/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 17/12/2025.
***
In ordine al materiale probatorio
pagina 3 di 7 Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo condivisibile quanto osservato dal Giudice delegato con ordinanza del 21/03/2025, tenuto conto dell'indagine svolta dai Servizi sociali di Milano e della documentazione presente in atti.
In ordine alla responsabilità genitoriale: Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente di affidamento esclusivo a sé della minore sia infondata e, pertanto, debba essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Si premette, invero, che i genitori hanno concordato l'affidamento condiviso della figlia già nel 2016 in sede di separazione (successivamente confermato con l'accordo divorzile del 2021), regime di esercizio della responsabilità genitoriale attuato dalle parti con gestione disgiunta delle questioni di ordinaria amministrazione, modalità di fatto imposta dalla distanza geografica esistente tra le due residenze.
Nel corso di tutti questi anni – pur nell'ambito di un clima di conflittualità mai del tutto superata (cfr. relazione del 27/05/2025) – nessuna delle parti ha rappresentato l'esistenza di problematiche tali da aver impedito effettivamente l'assunzione di decisioni nell'interesse della minore;
la stessa ricorrente ha infatti allegato di essere sempre riuscita a gestire, talvolta anche in autonomia, le questioni relative a Per_1 lamentando al contrario il resistente comportamenti materni escludenti.
Inoltre, non è stato riscontrato un disinteresse paterno rispetto alla minore come descritto da parte ricorrente: invero, come emerso anche dalla relazione dei Servizi sociali incaricati e dalla documentazione in atti, il
Signor risulta presente nella vita della figlia, la sente e la vede regolarmente, seppur per limitati CP_1 periodi di tempo, risultando informato su tutte le questioni che la riguardano, circostanze che non giustificherebbero una deroga al regime ordinario di affidamento condiviso.
Si rileva altresì che, pur essendo effettivamente emerso dall'indagine svolta dai Servizi sociali incaricati un disagio della minore rispetto al rapporto con il padre e al suo nuovo contesto familiare, si tratta di problematica che non troverebbe comunque soluzione con la previsione dell'affidamento esclusivo di Per_1 alla madre, dovendo essere invece gestita tramite specifico percorso di supporto psicologico, già opportunamente avvitato, considerato peraltro che la stessa minore ha manifestato agli operatori di non voler comunque rinunciare al rapporto con il padre e con la sorellina.
Da ultimo, si deve considerare che il regime di affidamento esclusivo richiesto dalla ricorrente risulta sostanzialmente coincidente all'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione già di fatto attuato dalle parti, rimanendo in entrambi i casi rimesse al comune accordo dei genitori le decisioni più importanti per la figlia, apparendo, pertanto, in tal senso superflua la domanda di modifica avanzata dalla Signora anche attesi i tempi del tutto Pt_1 prevalenti trascorsi dalla minore presso la madre.
Si osserva, infatti, come le doglianze materne risultino prevalentemente relative alla mancanza del padre a livello pratico nella gestione della quotidianità di circostanza che richiede di conseguenza un Per_1 maggiore impegno da parte della ricorrente nell'accudimento della figlia e nell'organizzazione dei suoi impegni quotidiani;
tale circostanza, tuttavia, attiene non tanto al regime di affidamento della minore quanto alla ripartizione dei tempi genitori-figlia, di cui in questa sede non si chiede invece la modifica, tenuto conto, pagina 4 di 7 peraltro, che i minori spazi di frequentazioni padre-figlia sono sempre stati oggetti di accordo tra le parti sia in sede di separazione che in sede di divorzio, proprio considerata la residenza del padre prima a Bari e poi a
Catania.
Ciò considerato, non essendo emersi nel corso del presente procedimento elementi tali da ritenere il regime di affidamento condiviso contrario all'interesse di il Collegio non ritiene di accogliere la domanda Per_1 avanzata dalla madre di affidamento esclusivo della minore a sé, con la precisazione che le parti continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia.
Al fine di sostenere nel superamento delle proprie fragilità con le figure maschili e difficoltà nel Per_1 rapporto con il padre (cfr. relazione del 27/05/2025), si invitano inoltre i genitori a curare la prosecuzione del percorso di supporto piscologico a favore della minore, allo stato già avviato presso il consultorio.
In ordine alle domande ex art. 473bis.39 c.p.c.:
La ricorrente ha chiesto ex art. 473bis.39 c.p.c. di ammonire il Signor nonché di condannare lo CP_1 stesso al risarcimento del danno “causato alla figlia e alla madre per le sofferenze patite, la prima, e Per_1 le turbative alla vita privata, la seconda”.
In particolare, la Signora ha evidenziato il mancato rispetto da parte del resistente della Pt_1 regolamentazione delle visite padre-figlia concordata dalle parti in sede di divorzio, risultando di fatto assente dalla vita della figlia, ciò causando un forte disagio nella minore – dalla quale sarebbe scaturita l'incapacità di dire no alle figure maschili riscontrata dai Servizi sociali e quindi anche l'episodio dell'estate
2023 – nonché una situazione pregiudizievole anche per la ricorrente, che ha dovuto farsi sostanzialmente carico di tutte esigenze pratiche e quotidiane della minore, con conseguente grave stress e rinunce sotto il profilo personale.
Tali domande, tuttavia, non appaiono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Si premette innanzitutto che in sede di divorzio le parti avevano pattuito il collocamento prevalente di presso la madre in Milano, con la previsione che le frequentazioni padre-figlia fossero compatibili Per_1 con la distanza tra le due residenze, garantendo almeno un fine settimana al mese a Milano.
Ciò posto, richiamando quanto sopra già esposto, non è emerso un disinteresse o un'assenza del padre dalla vita della figlia come allegato dalla ricorrente: è pacifico che la Signora abbia assunto un ruolo Pt_1 genitoriale prevalente nell'ambito della gestione di ma ciò coerentemente con l'assetto familiare Per_1 concordato dai genitori sia in sede di separazione che in sede di divorzio, che prevedeva ridotti spazi di incontro padre-figlia in considerazione della distanza geografica tra le residenze.
Peraltro, seppur circoscritto in limitati periodi di tempo, il rapporto padre-figlia risulta essersi esplicato con regolarità dalla separazione tra le parti;
inoltre, pur considerando che nell'ultimo periodo gli incontri risultano essersi svolti esclusivamente presso la residenza paterna a Catania, ciò non è apparso riconducibile ad un ingiustificato inadempimento paterno, posto che, considerato quanto emerso dalle dichiarazioni delle parti, il mancato svolgimento di alcuni incontri è stato dovuto a problemi di salute paterni, riconosciuti anche dalla ricorrente, ovvero a problematiche organizzative, anche legate ad impegni della minore.
pagina 5 di 7 Invero, la stessa ricorrente ha precisato che la minore – ormai sedicenne – gestisce già da qualche anno le frequentazioni con il padre con una certa autonomia, anche con riguardo agli spazi di incontro svolti a
Catania, non risultando pertanto possibile in tale contesto maggiormente elastico attribuire al solo resistente la responsabilità per il mancato puntuale rispetto del calendario di incontri padre-figlia, tenuto conto, come già osservato, che ha comunque continuato a frequentare il padre a Catania. Per_1
Infine, quanto alle riscontrate fragilità manifestate dalla minore rispetto alle figure maschili, si rileva che dalle indagini dei Servizi sociali incaricati è emerso come sia allo stato portatrice di un disagio che Per_1 deve essere sicuramente gestito;
in particolare, sono emerse difficoltà di nel rapporto con il padre, Per_1 che sino ad oggi non sono mai state apertamente affrontate e di cui il resistente dovrà necessariamente tenere conto al fine di ripristinare un funzionale rapporto con la figlia.
Peraltro, con riferimento alle domande ex art. 473bis.39 c.p.c., alla luce di quanto emerso nell'ambito del presente procedimento, le fragilità della minore appaiono essere inserite nell'ambito di problematiche relazionali più ampie e non risultano univocamente riconducibili a specifiche condotte inadempienti paterne.
Alla luce di quanto sopra considerato, il Collegio ritiene che non siano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art.473bis.39 c.p.c. e, pertanto, tali domande devono essere respinte.
In ordine alle questioni economiche:
Si precisa che la richiesta della ricorrente di un “conseguente aumento proporzionale del diritto al mantenimento”, collegata alla domanda principale di affidamento esclusivo della minore alla madre, risulta essere stata formulata in via del tutto generica, non avendo le parti mai affrontato il tema economico nel corso del presente procedimento, nulla dovendosi pertanto stabilire sul punto.
In ordine alle spese di lite: Il Collegio ritiene che le spese processuali debbano poste interamente a carico della ricorrente, considerato il mancato accoglimento delle domande formulate dalla stessa, spese quantificate in euro 3.809,00 sulla base dei valori minimi per ogni fase di giudizio previsti dal D.M. 147/2022, considerato che la presente controversia era di fatto limitata alla valutazione delle allegate inadempienze paterne.
In ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente: Il Collegio ritiene peraltro che debba essere respinta la domanda di parte resistente di condanna della Signora ex art. 96 c.p.c., non avendo la ricorrente agito in giudizio con mala fede o colpa grave, atteso che Pt_1 la presente decisione è stata raggiunta solo all'esito di un'approfondita verifica delle posizioni delle parti, anche attraverso le risultanze delle indagini svolte dai Servizi sociali incaricati.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di affidamento della figlia minore in via esclusiva a sé, con la precisazione che le parti continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia;
2) Invita i genitori a curare la prosecuzione del percorso di supporto piscologico già avviato a favore della figlia minore;
pagina 6 di 7 3) Rigetta le domande ex art. 473bis.39 c.p.c. formulate dalla ricorrente;
4) Conferma nel resto le condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa, su istanza congiunta delle parti, dal Tribunale di Milano in data 07/07/2021 e pubblicata in data 13/07/2021, passata in giudicato;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.809,00, Parte_1 oltre Iva, Cpa e spese generali;
6) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott. Latour Nicola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il
22/11/2024 da:
(C.F: , nata a [...] il [...], assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Minolfi Eloisia, presso il cui studio – sito in Milano, via Ozaman n. 6 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: , nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Rizzo Anna Simona, presso il cui studio – sito in Catania, via Crispi n. 242 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare che le condizioni sopravvenute descritte in narrativa siano gravi indici di inidoneità del sig. a farsi CP_1 carico delle responsabilità genitoriali nei confronti della figlia anche in termini di incapacità collaborativa con l'altro genitore;
- disporre ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. e dell'art. 337 quinquies c.c., la modifica dei provvedimenti in vigore disponendo l'affido esclusivo (o super esclusivo se ritenuto più opportuno) alla sig.ra della minore Pt_1 [...]
con conseguente aumento proporzionale del diritto al mantenimento e adottando ogni altro Persona_1 provvedimento opportuno ivi compreso l'ammonimento;
- accertate le violazioni delle condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 6098/2021 in punto di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e accertati in conseguenza i presupposti per l'esercizio della pagina 1 di 7 propria potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 473 bis 39,1° comma lett. b), c.p.c., ammonire il sig. Parte_2 apposita sanzione prevista ex lege- affinché il medesimo si conformi al suddetto provvedimento divorzile, anche per come risulterà modificato all'esito del presente procedimento;
- disporre CTU medico legale per quantificare il danno psicologico subito dalla sig.ra e dalla figlia minore, Pt_1
, a causa dei comportamenti perpetrati negli anni dal sig. Per_1 CP_1
- condannare il sig. ai sensi dell'art. 473 bis 39 comma 2° c.p.c. al risarcimento del danno causato alla figlia CP_1
e alla madre per le sofferenze patite, la prima, e le turbative alla vita privata, la seconda, da liquidarsi in via Per_1 equitativa e comunque in un importo non inferiore a 10.000,00 € in favore della sig.ra e pari Parte_1 importo a favore della figlia minore per tutti i danni subiti e subendi da entrambe per fatto e colpa Persona_1 esclusiva del sig. Persona_2 Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Salvis iuribus
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie e chiedendo sin
d'ora di essere ammessi a prova contraria relativamente alle deduzioni istruttorie di controparte”.
Per Controparte_1
“che l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, voglia così statuire:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il ricorso promosso dalla ricorrente e, per
l'effetto, rigettare in toto le relative domande;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare integralmente confermati i patti e le condizioni convenuti tra gli ex coniugi in seno all'accordo divorzile congiunto di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 6098/2021 del
13.07.2021 del Tribunale di Milano;
- ove risultasse che la ricorrente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannarla per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni di cui al primo comma e/o alla sanzione di cui al terzo comma, nella misura di € 15.000,00 – od in quell'altra maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà anche equitativamente determinare in favore del resistente;
- con vittoria di spese, onorari ed accessori del giudizio come per legge.”.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, chiedeva al Tribunale di Milano – a Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa, su istanza congiunta delle parti, dal
Tribunale di Milano in data 07/07/2021 e pubblicata in data 13/07/2021, passata in giudicato – di affidare la figlia minore (nata in data [...]) in via esclusiva (ovvero in via super-esclusiva se Persona_1 ritenuto più opportuno) alla madre, con conseguente aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia;
- di ammonire ex art. 473bis.39 c.p.c. il resistente per la violazione delle statuizioni in punto di responsabilità genitoriale, nonché di condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti dalla minore e dalla ricorrente a fronte delle inadempienze paterne.
La ricorrente precisava: - di essersi separata dal coniuge in virtù dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 21/09/2016, con autorizzazione del PM del 06/10/2016, che prevedeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con visite padre- Per_1 figlia due fine settimana al mese, dandosi atto del trasferimento del padre a Bari, nonché un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e della moglie pari ad euro 100,00 mensili;
- di aver divorziato dal marito con sentenza emessa, su istanza congiunta delle parti, dal Tribunale di Milano in data 07/07/2021 e pubblicata in data 13/07/2021, che confermava l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre e Per_1 pagina 2 di 7 prevedeva visite padre-figlia compatibili con la distanza delle diverse residenze (il padre si era poi trasferito a Catania), garantendo almeno un fine settimana al mese a Milano, nonché un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate nel presente procedimento, la ricorrente allegava il disinteresse e la scarsa collaborazione manifestata dal padre rispetto alle questioni relative alla figlia, circostanze che – anche considerata l'importante distanza geografica tra le due residenze – avevano già comportato di fatto l'assunzione da parte della madre di un ruolo prevalente con riguardo alle scelte relative alla figlia e alla gestione delle sue esigenze quotidiane;
la Signora evidenziava altresì che il padre non sarebbe Pt_1 sintonizzato con i bisogni della minore, non facendo sentire accolta nella sua nuova famiglia e Per_1 provocandole, di conseguenza, un forte disagio. In particolare, la ricorrente evidenziava l'episodio avvenuto nell'estate 2023 mentre la minore si trovava presso il padre a Catania: aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale e, in tale occasione, Per_1 il resistente non avrebbe comunicato tempestivamente l'accaduto alla madre, la quale avrebbe appreso tale notizia solo successivamente dalla minore;
inoltre, secondo quanto riferito dalla ricorrente, il Signor CP_1 non avrebbe dato credito sin da subito al racconto di e – pur essendo successivamente emerso che in Per_1 effetti si trattava di un rapporto consenziente – avrebbe comunque minimizzato il disagio ugualmente vissuto dalla minore.
Con memoria difensiva depositata in data 07/02/2025, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 chiedeva al Tribunale adito di rigettare le domande svolte dalla ricorrente, con conseguente conferma delle condizioni divorzili di cui alla sentenza del 13/07/2021 e condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Il resistente contestava interamente quando esposto dalla ricorrente ed in particolare la versione dei fatti fornita dalla Signora con riguardo all'episodio dell'estate del 2023, rappresentando di aver sempre Pt_1 investito nel rapporto con la figlia, nonostante la distanza geografica, e di essersi sempre interessato alle questioni relative a evidenziando al contrario comportamenti materni volti ad escludere il padre dalle Per_1 decisioni relative alla figlia.
Atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione svolto all'udienza del 20/02/2025 innanzi al GOT delegato, con ordinanza del 21/03/2025, il Giudice delegato – sentite le parti all'udienza del 20/03/2025 – non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti;
rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
assegnava termine ai Servizi sociali di Milano per il deposito di relazione relativa all'indagine sul nucleo familiare già delegata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano a seguito dei fatti avvenuti a Catania nell'estate 2023.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 07/07/2025, il Giudice delegato – lette le note scritte delle parti e la relazione dei Servizi sociali incaricati e ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza per la rimessione in decisione della causa, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30/10/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 17/12/2025.
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In ordine al materiale probatorio
pagina 3 di 7 Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo condivisibile quanto osservato dal Giudice delegato con ordinanza del 21/03/2025, tenuto conto dell'indagine svolta dai Servizi sociali di Milano e della documentazione presente in atti.
In ordine alla responsabilità genitoriale: Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente di affidamento esclusivo a sé della minore sia infondata e, pertanto, debba essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Si premette, invero, che i genitori hanno concordato l'affidamento condiviso della figlia già nel 2016 in sede di separazione (successivamente confermato con l'accordo divorzile del 2021), regime di esercizio della responsabilità genitoriale attuato dalle parti con gestione disgiunta delle questioni di ordinaria amministrazione, modalità di fatto imposta dalla distanza geografica esistente tra le due residenze.
Nel corso di tutti questi anni – pur nell'ambito di un clima di conflittualità mai del tutto superata (cfr. relazione del 27/05/2025) – nessuna delle parti ha rappresentato l'esistenza di problematiche tali da aver impedito effettivamente l'assunzione di decisioni nell'interesse della minore;
la stessa ricorrente ha infatti allegato di essere sempre riuscita a gestire, talvolta anche in autonomia, le questioni relative a Per_1 lamentando al contrario il resistente comportamenti materni escludenti.
Inoltre, non è stato riscontrato un disinteresse paterno rispetto alla minore come descritto da parte ricorrente: invero, come emerso anche dalla relazione dei Servizi sociali incaricati e dalla documentazione in atti, il
Signor risulta presente nella vita della figlia, la sente e la vede regolarmente, seppur per limitati CP_1 periodi di tempo, risultando informato su tutte le questioni che la riguardano, circostanze che non giustificherebbero una deroga al regime ordinario di affidamento condiviso.
Si rileva altresì che, pur essendo effettivamente emerso dall'indagine svolta dai Servizi sociali incaricati un disagio della minore rispetto al rapporto con il padre e al suo nuovo contesto familiare, si tratta di problematica che non troverebbe comunque soluzione con la previsione dell'affidamento esclusivo di Per_1 alla madre, dovendo essere invece gestita tramite specifico percorso di supporto psicologico, già opportunamente avvitato, considerato peraltro che la stessa minore ha manifestato agli operatori di non voler comunque rinunciare al rapporto con il padre e con la sorellina.
Da ultimo, si deve considerare che il regime di affidamento esclusivo richiesto dalla ricorrente risulta sostanzialmente coincidente all'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione già di fatto attuato dalle parti, rimanendo in entrambi i casi rimesse al comune accordo dei genitori le decisioni più importanti per la figlia, apparendo, pertanto, in tal senso superflua la domanda di modifica avanzata dalla Signora anche attesi i tempi del tutto Pt_1 prevalenti trascorsi dalla minore presso la madre.
Si osserva, infatti, come le doglianze materne risultino prevalentemente relative alla mancanza del padre a livello pratico nella gestione della quotidianità di circostanza che richiede di conseguenza un Per_1 maggiore impegno da parte della ricorrente nell'accudimento della figlia e nell'organizzazione dei suoi impegni quotidiani;
tale circostanza, tuttavia, attiene non tanto al regime di affidamento della minore quanto alla ripartizione dei tempi genitori-figlia, di cui in questa sede non si chiede invece la modifica, tenuto conto, pagina 4 di 7 peraltro, che i minori spazi di frequentazioni padre-figlia sono sempre stati oggetti di accordo tra le parti sia in sede di separazione che in sede di divorzio, proprio considerata la residenza del padre prima a Bari e poi a
Catania.
Ciò considerato, non essendo emersi nel corso del presente procedimento elementi tali da ritenere il regime di affidamento condiviso contrario all'interesse di il Collegio non ritiene di accogliere la domanda Per_1 avanzata dalla madre di affidamento esclusivo della minore a sé, con la precisazione che le parti continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia.
Al fine di sostenere nel superamento delle proprie fragilità con le figure maschili e difficoltà nel Per_1 rapporto con il padre (cfr. relazione del 27/05/2025), si invitano inoltre i genitori a curare la prosecuzione del percorso di supporto piscologico a favore della minore, allo stato già avviato presso il consultorio.
In ordine alle domande ex art. 473bis.39 c.p.c.:
La ricorrente ha chiesto ex art. 473bis.39 c.p.c. di ammonire il Signor nonché di condannare lo CP_1 stesso al risarcimento del danno “causato alla figlia e alla madre per le sofferenze patite, la prima, e Per_1 le turbative alla vita privata, la seconda”.
In particolare, la Signora ha evidenziato il mancato rispetto da parte del resistente della Pt_1 regolamentazione delle visite padre-figlia concordata dalle parti in sede di divorzio, risultando di fatto assente dalla vita della figlia, ciò causando un forte disagio nella minore – dalla quale sarebbe scaturita l'incapacità di dire no alle figure maschili riscontrata dai Servizi sociali e quindi anche l'episodio dell'estate
2023 – nonché una situazione pregiudizievole anche per la ricorrente, che ha dovuto farsi sostanzialmente carico di tutte esigenze pratiche e quotidiane della minore, con conseguente grave stress e rinunce sotto il profilo personale.
Tali domande, tuttavia, non appaiono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Si premette innanzitutto che in sede di divorzio le parti avevano pattuito il collocamento prevalente di presso la madre in Milano, con la previsione che le frequentazioni padre-figlia fossero compatibili Per_1 con la distanza tra le due residenze, garantendo almeno un fine settimana al mese a Milano.
Ciò posto, richiamando quanto sopra già esposto, non è emerso un disinteresse o un'assenza del padre dalla vita della figlia come allegato dalla ricorrente: è pacifico che la Signora abbia assunto un ruolo Pt_1 genitoriale prevalente nell'ambito della gestione di ma ciò coerentemente con l'assetto familiare Per_1 concordato dai genitori sia in sede di separazione che in sede di divorzio, che prevedeva ridotti spazi di incontro padre-figlia in considerazione della distanza geografica tra le residenze.
Peraltro, seppur circoscritto in limitati periodi di tempo, il rapporto padre-figlia risulta essersi esplicato con regolarità dalla separazione tra le parti;
inoltre, pur considerando che nell'ultimo periodo gli incontri risultano essersi svolti esclusivamente presso la residenza paterna a Catania, ciò non è apparso riconducibile ad un ingiustificato inadempimento paterno, posto che, considerato quanto emerso dalle dichiarazioni delle parti, il mancato svolgimento di alcuni incontri è stato dovuto a problemi di salute paterni, riconosciuti anche dalla ricorrente, ovvero a problematiche organizzative, anche legate ad impegni della minore.
pagina 5 di 7 Invero, la stessa ricorrente ha precisato che la minore – ormai sedicenne – gestisce già da qualche anno le frequentazioni con il padre con una certa autonomia, anche con riguardo agli spazi di incontro svolti a
Catania, non risultando pertanto possibile in tale contesto maggiormente elastico attribuire al solo resistente la responsabilità per il mancato puntuale rispetto del calendario di incontri padre-figlia, tenuto conto, come già osservato, che ha comunque continuato a frequentare il padre a Catania. Per_1
Infine, quanto alle riscontrate fragilità manifestate dalla minore rispetto alle figure maschili, si rileva che dalle indagini dei Servizi sociali incaricati è emerso come sia allo stato portatrice di un disagio che Per_1 deve essere sicuramente gestito;
in particolare, sono emerse difficoltà di nel rapporto con il padre, Per_1 che sino ad oggi non sono mai state apertamente affrontate e di cui il resistente dovrà necessariamente tenere conto al fine di ripristinare un funzionale rapporto con la figlia.
Peraltro, con riferimento alle domande ex art. 473bis.39 c.p.c., alla luce di quanto emerso nell'ambito del presente procedimento, le fragilità della minore appaiono essere inserite nell'ambito di problematiche relazionali più ampie e non risultano univocamente riconducibili a specifiche condotte inadempienti paterne.
Alla luce di quanto sopra considerato, il Collegio ritiene che non siano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art.473bis.39 c.p.c. e, pertanto, tali domande devono essere respinte.
In ordine alle questioni economiche:
Si precisa che la richiesta della ricorrente di un “conseguente aumento proporzionale del diritto al mantenimento”, collegata alla domanda principale di affidamento esclusivo della minore alla madre, risulta essere stata formulata in via del tutto generica, non avendo le parti mai affrontato il tema economico nel corso del presente procedimento, nulla dovendosi pertanto stabilire sul punto.
In ordine alle spese di lite: Il Collegio ritiene che le spese processuali debbano poste interamente a carico della ricorrente, considerato il mancato accoglimento delle domande formulate dalla stessa, spese quantificate in euro 3.809,00 sulla base dei valori minimi per ogni fase di giudizio previsti dal D.M. 147/2022, considerato che la presente controversia era di fatto limitata alla valutazione delle allegate inadempienze paterne.
In ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente: Il Collegio ritiene peraltro che debba essere respinta la domanda di parte resistente di condanna della Signora ex art. 96 c.p.c., non avendo la ricorrente agito in giudizio con mala fede o colpa grave, atteso che Pt_1 la presente decisione è stata raggiunta solo all'esito di un'approfondita verifica delle posizioni delle parti, anche attraverso le risultanze delle indagini svolte dai Servizi sociali incaricati.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di affidamento della figlia minore in via esclusiva a sé, con la precisazione che le parti continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia;
2) Invita i genitori a curare la prosecuzione del percorso di supporto piscologico già avviato a favore della figlia minore;
pagina 6 di 7 3) Rigetta le domande ex art. 473bis.39 c.p.c. formulate dalla ricorrente;
4) Conferma nel resto le condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa, su istanza congiunta delle parti, dal Tribunale di Milano in data 07/07/2021 e pubblicata in data 13/07/2021, passata in giudicato;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.809,00, Parte_1 oltre Iva, Cpa e spese generali;
6) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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