Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10000
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Affidamento esclusivo della minore alla madre

    Il collegio ritiene infondata la domanda di affidamento esclusivo, dato che l'affidamento condiviso è già in vigore e le parti gestiscono le questioni di ordinaria amministrazione disgiuntamente a causa della distanza geografica. Non sono emersi elementi che giustifichino una deroga al regime ordinario di affidamento condiviso, e la problematica del disagio della minore va gestita tramite supporto psicologico.

  • Rigettato
    Ammonimento per violazione responsabilità genitoriale

    Non sono emersi elementi che giustifichino l'ammonimento, poiché non è provato un disinteresse o un'assenza del padre dalla vita della figlia. La gestione disgiunta delle questioni ordinarie è coerente con l'assetto familiare concordato e la distanza geografica. Le fragilità della minore sono inserite in problematiche relazionali più ampie e non riconducibili a specifiche condotte inadempienti paterne.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno per sofferenze e turbative

    La domanda non è accolta poiché le fragilità della minore non sono univocamente riconducibili a specifiche condotte inadempienti paterne e non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 473bis.39 c.p.c.

  • Rigettato
    Disposizione CTU per quantificazione danno psicologico

    La domanda non è esplicitamente menzionata nella parte dispositiva, ma implicitamente rigettata dato il rigetto delle domande di risarcimento e ammonimento.

  • Rigettato
    Aumento contributo al mantenimento

    La richiesta è formulata in via generica e non è stata affrontata nel corso del procedimento, pertanto non si stabilisce nulla sul punto.

  • Accolto
    Infondatezza del ricorso

    Le domande della ricorrente sono state rigettate.

  • Accolto
    Conferma condizioni divorzili

    Le condizioni di divorzio sono confermate, ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione che rimangono disgiunte.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    La domanda è respinta poiché la ricorrente non ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, avendo la decisione raggiunto l'esito solo dopo un'approfondita verifica delle posizioni delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10000
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 10000
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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