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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/09/2025, n. 13252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13252 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58337 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Scimé (C.F.
), C.F._2
- attrice-
E
(c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Edoardo Molinari (C.F. ), CodiceFiscale_3
- convenuta - Oggetto: risarcimento del danno a seguito di errato trattamento di decolorazione dei capelli.
Conclusioni: come precisate dalle Parti all'udienza del 13.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di farne accertare la CP_1
responsabilità e di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni
(patrimoniali e non) subiti dall'attrice in conseguenza dell'errato trattamento di decolorazione dei capelli eseguito dalla convenuta.
A fondamento della domanda la deduceva: Pt_1
che il 21.11.2018 l'attrice si era rivolta alla al fine CP_1
di sottoporsi a un trattamento di decolorazione dei capelli;
che l'attrice era stata affidata alle cure della sig.ra Persona_1
che, prima di procedere con il trattamento, la aveva CP_2
precisato all'operatrice l'effetto estetico voluto (colore dei capelli naturale dalla radice fino a circa tre centimetri, decolorazione dopo i tre centimetri e fino alla punta del capello);
che, durante la posa dell'agente decolorante e a causa di una incauta manovra da parte della sig.ra , il liquido decolorante Per_1
contenuto all'interno delle “cartine” era fuoriuscito finendo sul cuoio capelluto;
che l'attrice aveva immediatamente accusato bruciore e la parte interessata dal versamento aveva presentato emissioni fumose;
che, dopo un primo (non risolutivo) trattamento con acqua fredda, gli operatori presenti nel salone - sminuendo la portata dell'evento e rassicurando la cliente circa la risoluzione spontanea - avevano ritenuto di poter congedare la previo pagamento del Pt_1
trattamento (per un importo pari ad euro 121,00); che la aveva riscontrato che i capelli si erano cristallizzati Pt_1
nella parte entrata in contatto con l'agente decolorante e che la cute si era vistosamente sollevata, arrossata e infiammata (come nel caso di un'ustione);
che nei giorni successivi, l'attrice aveva notato anche la caduta dei capelli;
che, nell'immediato, la stessa aveva richiesto le cure di un dermatologo e, successivamente, aveva applicato creme cicatrizzanti e antibiotiche (prescritte dal medico);
che, ciò nonostante, il cuoio capelluto era rimasto visibilmente ulcerato e ormai privo di capelli;
che, in data 28.12.2018, la , si era vista costretta a recarsi Pt_1
presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera S. Eugenio, ove le era stata riscontrata un'ustione di secondo grado sul cuoio capelluto con un'area di escara molle;
che, quindi, i sanitari avevano applicato una medicazione (coperta da garze), da rinnovare successivamente;
che l'evento dannoso verificatosi aveva comportato alla Pt_1
una sofferenza continuativa, sia per il dolore legato alla medicazione stessa sia per il disagio dovuto alla necessità di coprire e nascondere il capo nelle occasioni sociali (frequenza dell'università, socialità, incombenze varie);
che l'attrice aveva rinunciato ad uscire di casa ed aveva interrotto la frequenza dell'università, manifestando umore depresso, nervosismo, irritabilità;
che, alla fine delle medicazioni, in data 22.1.2019, il dott.
(medico chirurgo con specializzazione in clinica Persona_2 dermosifilopatica), aveva diagnosticato all'attrice un'alopecia cicatriziale al cuoio capelluto;
che, alla luce dell'inadempimento della convenuta, avrebbe dovuto ritenersi sussistente il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni patiti - non patrimoniali (danno biologico - inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e invalidità permanente pari al 7-8%) e patrimoniali (spese da sostenere in futuro per il trattamento di chirurgia estetica) - oltre che il diritto alla restituzione di quanto pagato per il trattamento.
Con comparsa di risposta del 29.1.2021 si costituiva in giudizio la educendo: CP_1
in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attore;
che, invero, alcun evento dannoso era stato rilevato dai presenti nel salone e né, tantomeno, dalla madre dell'attrice;
che, infatti, la documentazione fotografica prodotta in atti aveva sconfessato la tesi attorea;
che non vi era prova né della condotta imperita e né che l'evento dannoso si fosse verificato presso l'esercizio commerciale della convenuta;
che, inoltre, il lasso temporale intercorso tra il presunto evento dannoso (ricondotto dall'attrice ad un'ustione chimica) e l'effettivo giorno di ricovero presso il P.S. dell'Azienda
Ospedaliera S. Eugenio di Roma (circa un mese) aveva deposto per l'assoluta infondatezza delle domande risarcitorie avanzate dalla , in quanto idoneo a vanificare ogni possibile giudizio CP_2
in merito al nesso eziologico tra condotta (non provata) e l'evento, considerata l'effettiva e possibile verificazione di infinite cause e/o concause (anche per eventuale concorso della danneggiata) in grado di produrre ex se il danno lamentato;
che, pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata ovvero, in subordine, quantomeno ridotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. (tenuto conto del lasso temporale trascorso tra l'evento e le cure mediche richieste).
All'udienza di prima comparizione del 18.2.2021, il giudicante assegnava all'attrice termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita;
all'udienza del
13.10.2021, verificato l'espletamento della condizione di procedibilità del giudizio, concedeva alle Parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori;
all'udienza del 16.3.2022 ammetteva la prova per testi richiesta dalle Parti;
all'udienza del 15.9.2022 e del
19.1.2023 escuteva i testi ammessi;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19.1.2023 il giudice ammetteva la CTU, nominando l'ausiliario (successivamente sostituito, stante la rinuncia del professionista indicato) ed assegnando i pertinenti quesiti;
all'udienza del 6.4.2023 fissava il calendario delle operazioni peritali;
dopo il deposito della relazione del ctu, con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. questo giudice, cui era stata medio tempore assegnata la causa, formulava una proposta conciliativa alle Parti, fissando l'udienza cartolare del 3.10.2024 per l'eventuale adesione;
con ordinanza del 8.12.2024, resa a scioglimento della riserva tecnica dell'udienza del 3.10.2024, il decidente, stante la mancata adesione alla proposta conciliativa e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; all'udienza del 13.2.2025, stante il carico del ruolo, invitava le Parti alla precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per l ememorie conclusive.
***
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice, , Parte_1
risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Nel presente giudizio, la ha convenuto la Pt_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di farne accertare la responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza dell'errato trattamento di decolorazione dei capelli.
Premesso in rito che la condizione di procedibilità della causa è stata assolta, quanto al merito e ai fini della decisione della causa occorre tenere conto della documentazione prodotta, degli esiti dell'istruttoria e della CTU redatta nel presente giudizio dal dott.
. Persona_3
La vicenda, all'esito dell'istruttoria, può essere ricostruita e compendiata nei seguenti termini: in data 21/11/18, a seguito di un trattamento cromatico (con prodotto ignoto e non documentato, come anche precisato dal CTU) effettuato sui capelli da un'operatrice del salone di proprietà della società convenuta,
l'attrice “ha accusato dolore e bruciore”, in conseguenza del contatto tra il prodotto decolorante utilizzato dall'operatrice e la cute;
successivamente l'operatrice, avvertita dall'attrice del bruciore, ha provveduto a risciacquare con acqua fredda la parte interessata ed ha proseguito il trattamento sino alla messa in piega
(v.si testimonianza della madre dell'attrice, resa Testimone_1
all'udienza del 15/09/2022; alcuna rilevanza, invece, rivestono le dichiarazioni rese de relato dalla teste , in quanto Testimone_2
non presente ai fatti); in data 28/12/18 l'attrice si è rivolta ai sanitari del P.S. dell'Ospedale S. Eugenio, ove è stata trattata per una “Ustione di II grado cuoio capelluto con una area di escara molle che viene rimossa ...”, con prognosi di 15 giorni e successive 5 medicazioni sino al 21/01/19 (cfr. documentazione sanitaria).
Premesso quanto sopra, con riguardo all'accertamento compiuto dal CTU, deve evidenziarsi quanto segue;
circa l'esame obiettivo sulla perizianda si legge: “Esiti cicatriziali: al vertice, sulla linea sagittale mediana e su di una linea parallela all'equatoriale di circa un paio di cm occipitalmente, si apprezza un'area di 4 x 2 cm priva di capelli, di colorito cereo, e apparentemente priva di riflessi allo sfioramento digitale come da fotografie”; quanto all'origine delle ustioni, il CTU ha precisato che “oltre a quelle da causa termica, elettrica, radiante, si riconoscono quelle da causa chimica acida (acido solforico o cloridrico) o alcalina (fenoli o ipocloriti). Quelle con esiti irreversibili sono di II grado profonde
o di terzo grado in quanto la lesione interessa gli strati profondi del derma. Nelle ustioni di secondo grado, la lesione più profonda interessa il derma (il secondo dei tre strati cutanei) ed è accompagnata da flittene (vescicole ripiene di un liquido chiaro); caratteristico è anche il dolore intenso. Le ustioni di secondo grado vengono ulteriormente suddivise in semplici e profonde. Le prime, similmente a quello di primo grado, guariscono spontaneamente e con esito favorevole, anche se richiedono tempi maggiori (10-20 giorni) e possono avere lievi complicanze” e, con particolare riguardo al perossido di idrogeno (acqua ossigenata,
H2O2), che “la forma pura dell'acqua ossigenata è altamente corrosiva, per questo in commercio si trova acqua ossigenata diluita in una soluzione acquosa. In questo modo può svolgere tre funzioni principali: disinfetta, ossida e sbianca. È utilizzata principalmente in ambito medico e cosmetico, anche se ha alcune interessanti applicazioni anche in campo domestico. Si riportano i rischi della soluzione (> 60 %) per uso industriale ed in stoccaggio. In realtà, in ambiente sanitario viene utilizzata la soluzione a 10-12 volumi (3-3,6 %). Per schiarire i capelli, si può arrivare ad usare una soluzione al 40 % (154 volumi) la quale potrebbe causare, seppur in misura ridotta, i danni descritti nella sinossi dell'OMS allegata, prevalentemente per le mucose (occhi)
o respiratorie se inalata”; in merito al perossido di idrogeno
(H2O2), noto come acqua ossigenata, utilizzata per i fini estetici
(come nel caso de quo) tra 20 e 40 %, il CTU ha accertato che
“non si riconoscono effetti ustionanti e l'eventuale “fumo” riferito
(dall'attrice ma non provato) può ritenersi derivato da
“micronebbia” in ambiente saturo di acqua indifferente dalla temperatura e non da vapore superiore ai gradi di ustione (~45 °
C, almeno per il primo grado). Nel caso dell'ustione (quella chimica non cambia i fenomeni organici), i sintomi soggettivi sono prevalentemente algici, duraturi, e tanto più violenti e prolungati quanto è più grave il grado;
rimane, comunque, evidente la flittene come obbiettività. Nel caso di specie, non se ne parla mentre è maggiore l'attenzione riferita sui “capelli vetrificati”.
L'evoluzione delle ustioni di II grado per una superficie pari a quella de quo, sono orientativamente di 15-30 giorni, come poi verificatasi dalla certificazione medica in atti al S. Eugenio. In merito alla documentazione fotografica in atti, rileviamo che quelle riferibili “al fatto” (21/11/18) (foto 1 + 2) sono piuttosto generiche e non mostrano la parte interessata. Le fotografie dell'indomani (22/11/18) (foto 1 + 2) NON sono dirimenti. Per tutte queste 4 fotografie, oltre alla qualità mediocre qualità (max
840 KB) la parte lesa non viene mostrata ed i fotogrammi sono privi di metadati. Discorso diverso per la fotografia del 29/12/19 la quale è nettamente di migliore qualità (1,138 MB) ma che non mostra la lesione. Dobbiamo aspettare il 02/01/19 per avere un fotogramma di qualità (3,634 MB) focalizzato sulla lesione, ma ormai era scontato in quanto già in terapia presso il S. Eugenio).
In altri termini, neppure quest'aspetto è di ausilio per la conferma del nesso di causalità” (v. CTU).
Il CTU ha concluso, pertanto, l'accertamento peritale precisando, condivisibilmente, che sulla base dei criteri medico-legali il nesso di causalità tra l'evento verificatosi presso il salone di proprietà della convenuta (versamento dell'acqua ossigenata sul cuio capelluto dell'attrice) e le ustioni chimiche di II grado al cuoio capelluto obbiettivate dal medesimo (e prima ancora dai sanitari dell'Ospedale S. Eugenio) sia del tutto insoddisfatto “per agente
(prevalente acqua ossigenata, H2O2), per durata (pochi minuti), per riferito successivo trattamento, per risposta anatomica
(mancanza di flittene), per cronologia (intervento sanitario dopo
30 giorni)” (v. si rel. CTU in atti).
Il decidente condivide gli esiti della CTU redatta dal dott.
, che ritiene chiara, completa ed esaustiva, oltre che non Per_3
seriamente confutata;
deve, infatti, escludersi la sussistenza della prova di un nesso causale tra l'evento dannoso riferito dall'attrice (versamento sulla cute di una piccola quantità di prodotto decolorante – acqua ossigenata) ed il danno obiettivato, stante: 1)
l'inidoneità dell'acqua ossigenata, unitamente al tempo di permanenza sul cuoio capelluto, di provocare il danno riferito e denunciato;
2) l'assenza di flittene (mai riferita dall'attrice); 3)
l'eccessivo intervallo temporale trascorso tra l'evento descritto dall'attrice e il ricorso di quest'ultima alle cure dei sanitari dell'Ospedale S. Eugenio.
Alla luce di quanto sopra motivato la domanda risarcitoria proposta dalla deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere Pt_1
rigettata.
Deve rigettarsi, altresì, la domanda, proposta dalla convenuta, di condanna ex art. 96 c.p.c. della attrice, non sussistendone i presupposti, tenuto conto che l'evento (effettivamente) verificatosi nel salone della convenuta (versamento dell'acqua ossigenata sulla cute) può avere indotto l'attrice, priva delle necessarie competenze tecniche, a ritenerlo idoneo a provocare il danno lamentato e, pertanto, a proporre la domanda risarcitoria.
Le spese della presente causa seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di – Parte_1 CP_1
disattesa ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione - così provvede: 1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1
favore di che liquida nell'importo di euro 3.850,00 CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.v.a. qualora dovuta e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58337 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Scimé (C.F.
), C.F._2
- attrice-
E
(c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Edoardo Molinari (C.F. ), CodiceFiscale_3
- convenuta - Oggetto: risarcimento del danno a seguito di errato trattamento di decolorazione dei capelli.
Conclusioni: come precisate dalle Parti all'udienza del 13.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di farne accertare la CP_1
responsabilità e di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni
(patrimoniali e non) subiti dall'attrice in conseguenza dell'errato trattamento di decolorazione dei capelli eseguito dalla convenuta.
A fondamento della domanda la deduceva: Pt_1
che il 21.11.2018 l'attrice si era rivolta alla al fine CP_1
di sottoporsi a un trattamento di decolorazione dei capelli;
che l'attrice era stata affidata alle cure della sig.ra Persona_1
che, prima di procedere con il trattamento, la aveva CP_2
precisato all'operatrice l'effetto estetico voluto (colore dei capelli naturale dalla radice fino a circa tre centimetri, decolorazione dopo i tre centimetri e fino alla punta del capello);
che, durante la posa dell'agente decolorante e a causa di una incauta manovra da parte della sig.ra , il liquido decolorante Per_1
contenuto all'interno delle “cartine” era fuoriuscito finendo sul cuoio capelluto;
che l'attrice aveva immediatamente accusato bruciore e la parte interessata dal versamento aveva presentato emissioni fumose;
che, dopo un primo (non risolutivo) trattamento con acqua fredda, gli operatori presenti nel salone - sminuendo la portata dell'evento e rassicurando la cliente circa la risoluzione spontanea - avevano ritenuto di poter congedare la previo pagamento del Pt_1
trattamento (per un importo pari ad euro 121,00); che la aveva riscontrato che i capelli si erano cristallizzati Pt_1
nella parte entrata in contatto con l'agente decolorante e che la cute si era vistosamente sollevata, arrossata e infiammata (come nel caso di un'ustione);
che nei giorni successivi, l'attrice aveva notato anche la caduta dei capelli;
che, nell'immediato, la stessa aveva richiesto le cure di un dermatologo e, successivamente, aveva applicato creme cicatrizzanti e antibiotiche (prescritte dal medico);
che, ciò nonostante, il cuoio capelluto era rimasto visibilmente ulcerato e ormai privo di capelli;
che, in data 28.12.2018, la , si era vista costretta a recarsi Pt_1
presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera S. Eugenio, ove le era stata riscontrata un'ustione di secondo grado sul cuoio capelluto con un'area di escara molle;
che, quindi, i sanitari avevano applicato una medicazione (coperta da garze), da rinnovare successivamente;
che l'evento dannoso verificatosi aveva comportato alla Pt_1
una sofferenza continuativa, sia per il dolore legato alla medicazione stessa sia per il disagio dovuto alla necessità di coprire e nascondere il capo nelle occasioni sociali (frequenza dell'università, socialità, incombenze varie);
che l'attrice aveva rinunciato ad uscire di casa ed aveva interrotto la frequenza dell'università, manifestando umore depresso, nervosismo, irritabilità;
che, alla fine delle medicazioni, in data 22.1.2019, il dott.
(medico chirurgo con specializzazione in clinica Persona_2 dermosifilopatica), aveva diagnosticato all'attrice un'alopecia cicatriziale al cuoio capelluto;
che, alla luce dell'inadempimento della convenuta, avrebbe dovuto ritenersi sussistente il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni patiti - non patrimoniali (danno biologico - inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e invalidità permanente pari al 7-8%) e patrimoniali (spese da sostenere in futuro per il trattamento di chirurgia estetica) - oltre che il diritto alla restituzione di quanto pagato per il trattamento.
Con comparsa di risposta del 29.1.2021 si costituiva in giudizio la educendo: CP_1
in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attore;
che, invero, alcun evento dannoso era stato rilevato dai presenti nel salone e né, tantomeno, dalla madre dell'attrice;
che, infatti, la documentazione fotografica prodotta in atti aveva sconfessato la tesi attorea;
che non vi era prova né della condotta imperita e né che l'evento dannoso si fosse verificato presso l'esercizio commerciale della convenuta;
che, inoltre, il lasso temporale intercorso tra il presunto evento dannoso (ricondotto dall'attrice ad un'ustione chimica) e l'effettivo giorno di ricovero presso il P.S. dell'Azienda
Ospedaliera S. Eugenio di Roma (circa un mese) aveva deposto per l'assoluta infondatezza delle domande risarcitorie avanzate dalla , in quanto idoneo a vanificare ogni possibile giudizio CP_2
in merito al nesso eziologico tra condotta (non provata) e l'evento, considerata l'effettiva e possibile verificazione di infinite cause e/o concause (anche per eventuale concorso della danneggiata) in grado di produrre ex se il danno lamentato;
che, pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata ovvero, in subordine, quantomeno ridotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. (tenuto conto del lasso temporale trascorso tra l'evento e le cure mediche richieste).
All'udienza di prima comparizione del 18.2.2021, il giudicante assegnava all'attrice termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita;
all'udienza del
13.10.2021, verificato l'espletamento della condizione di procedibilità del giudizio, concedeva alle Parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori;
all'udienza del 16.3.2022 ammetteva la prova per testi richiesta dalle Parti;
all'udienza del 15.9.2022 e del
19.1.2023 escuteva i testi ammessi;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19.1.2023 il giudice ammetteva la CTU, nominando l'ausiliario (successivamente sostituito, stante la rinuncia del professionista indicato) ed assegnando i pertinenti quesiti;
all'udienza del 6.4.2023 fissava il calendario delle operazioni peritali;
dopo il deposito della relazione del ctu, con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. questo giudice, cui era stata medio tempore assegnata la causa, formulava una proposta conciliativa alle Parti, fissando l'udienza cartolare del 3.10.2024 per l'eventuale adesione;
con ordinanza del 8.12.2024, resa a scioglimento della riserva tecnica dell'udienza del 3.10.2024, il decidente, stante la mancata adesione alla proposta conciliativa e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; all'udienza del 13.2.2025, stante il carico del ruolo, invitava le Parti alla precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per l ememorie conclusive.
***
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice, , Parte_1
risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Nel presente giudizio, la ha convenuto la Pt_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di farne accertare la responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza dell'errato trattamento di decolorazione dei capelli.
Premesso in rito che la condizione di procedibilità della causa è stata assolta, quanto al merito e ai fini della decisione della causa occorre tenere conto della documentazione prodotta, degli esiti dell'istruttoria e della CTU redatta nel presente giudizio dal dott.
. Persona_3
La vicenda, all'esito dell'istruttoria, può essere ricostruita e compendiata nei seguenti termini: in data 21/11/18, a seguito di un trattamento cromatico (con prodotto ignoto e non documentato, come anche precisato dal CTU) effettuato sui capelli da un'operatrice del salone di proprietà della società convenuta,
l'attrice “ha accusato dolore e bruciore”, in conseguenza del contatto tra il prodotto decolorante utilizzato dall'operatrice e la cute;
successivamente l'operatrice, avvertita dall'attrice del bruciore, ha provveduto a risciacquare con acqua fredda la parte interessata ed ha proseguito il trattamento sino alla messa in piega
(v.si testimonianza della madre dell'attrice, resa Testimone_1
all'udienza del 15/09/2022; alcuna rilevanza, invece, rivestono le dichiarazioni rese de relato dalla teste , in quanto Testimone_2
non presente ai fatti); in data 28/12/18 l'attrice si è rivolta ai sanitari del P.S. dell'Ospedale S. Eugenio, ove è stata trattata per una “Ustione di II grado cuoio capelluto con una area di escara molle che viene rimossa ...”, con prognosi di 15 giorni e successive 5 medicazioni sino al 21/01/19 (cfr. documentazione sanitaria).
Premesso quanto sopra, con riguardo all'accertamento compiuto dal CTU, deve evidenziarsi quanto segue;
circa l'esame obiettivo sulla perizianda si legge: “Esiti cicatriziali: al vertice, sulla linea sagittale mediana e su di una linea parallela all'equatoriale di circa un paio di cm occipitalmente, si apprezza un'area di 4 x 2 cm priva di capelli, di colorito cereo, e apparentemente priva di riflessi allo sfioramento digitale come da fotografie”; quanto all'origine delle ustioni, il CTU ha precisato che “oltre a quelle da causa termica, elettrica, radiante, si riconoscono quelle da causa chimica acida (acido solforico o cloridrico) o alcalina (fenoli o ipocloriti). Quelle con esiti irreversibili sono di II grado profonde
o di terzo grado in quanto la lesione interessa gli strati profondi del derma. Nelle ustioni di secondo grado, la lesione più profonda interessa il derma (il secondo dei tre strati cutanei) ed è accompagnata da flittene (vescicole ripiene di un liquido chiaro); caratteristico è anche il dolore intenso. Le ustioni di secondo grado vengono ulteriormente suddivise in semplici e profonde. Le prime, similmente a quello di primo grado, guariscono spontaneamente e con esito favorevole, anche se richiedono tempi maggiori (10-20 giorni) e possono avere lievi complicanze” e, con particolare riguardo al perossido di idrogeno (acqua ossigenata,
H2O2), che “la forma pura dell'acqua ossigenata è altamente corrosiva, per questo in commercio si trova acqua ossigenata diluita in una soluzione acquosa. In questo modo può svolgere tre funzioni principali: disinfetta, ossida e sbianca. È utilizzata principalmente in ambito medico e cosmetico, anche se ha alcune interessanti applicazioni anche in campo domestico. Si riportano i rischi della soluzione (> 60 %) per uso industriale ed in stoccaggio. In realtà, in ambiente sanitario viene utilizzata la soluzione a 10-12 volumi (3-3,6 %). Per schiarire i capelli, si può arrivare ad usare una soluzione al 40 % (154 volumi) la quale potrebbe causare, seppur in misura ridotta, i danni descritti nella sinossi dell'OMS allegata, prevalentemente per le mucose (occhi)
o respiratorie se inalata”; in merito al perossido di idrogeno
(H2O2), noto come acqua ossigenata, utilizzata per i fini estetici
(come nel caso de quo) tra 20 e 40 %, il CTU ha accertato che
“non si riconoscono effetti ustionanti e l'eventuale “fumo” riferito
(dall'attrice ma non provato) può ritenersi derivato da
“micronebbia” in ambiente saturo di acqua indifferente dalla temperatura e non da vapore superiore ai gradi di ustione (~45 °
C, almeno per il primo grado). Nel caso dell'ustione (quella chimica non cambia i fenomeni organici), i sintomi soggettivi sono prevalentemente algici, duraturi, e tanto più violenti e prolungati quanto è più grave il grado;
rimane, comunque, evidente la flittene come obbiettività. Nel caso di specie, non se ne parla mentre è maggiore l'attenzione riferita sui “capelli vetrificati”.
L'evoluzione delle ustioni di II grado per una superficie pari a quella de quo, sono orientativamente di 15-30 giorni, come poi verificatasi dalla certificazione medica in atti al S. Eugenio. In merito alla documentazione fotografica in atti, rileviamo che quelle riferibili “al fatto” (21/11/18) (foto 1 + 2) sono piuttosto generiche e non mostrano la parte interessata. Le fotografie dell'indomani (22/11/18) (foto 1 + 2) NON sono dirimenti. Per tutte queste 4 fotografie, oltre alla qualità mediocre qualità (max
840 KB) la parte lesa non viene mostrata ed i fotogrammi sono privi di metadati. Discorso diverso per la fotografia del 29/12/19 la quale è nettamente di migliore qualità (1,138 MB) ma che non mostra la lesione. Dobbiamo aspettare il 02/01/19 per avere un fotogramma di qualità (3,634 MB) focalizzato sulla lesione, ma ormai era scontato in quanto già in terapia presso il S. Eugenio).
In altri termini, neppure quest'aspetto è di ausilio per la conferma del nesso di causalità” (v. CTU).
Il CTU ha concluso, pertanto, l'accertamento peritale precisando, condivisibilmente, che sulla base dei criteri medico-legali il nesso di causalità tra l'evento verificatosi presso il salone di proprietà della convenuta (versamento dell'acqua ossigenata sul cuio capelluto dell'attrice) e le ustioni chimiche di II grado al cuoio capelluto obbiettivate dal medesimo (e prima ancora dai sanitari dell'Ospedale S. Eugenio) sia del tutto insoddisfatto “per agente
(prevalente acqua ossigenata, H2O2), per durata (pochi minuti), per riferito successivo trattamento, per risposta anatomica
(mancanza di flittene), per cronologia (intervento sanitario dopo
30 giorni)” (v. si rel. CTU in atti).
Il decidente condivide gli esiti della CTU redatta dal dott.
, che ritiene chiara, completa ed esaustiva, oltre che non Per_3
seriamente confutata;
deve, infatti, escludersi la sussistenza della prova di un nesso causale tra l'evento dannoso riferito dall'attrice (versamento sulla cute di una piccola quantità di prodotto decolorante – acqua ossigenata) ed il danno obiettivato, stante: 1)
l'inidoneità dell'acqua ossigenata, unitamente al tempo di permanenza sul cuoio capelluto, di provocare il danno riferito e denunciato;
2) l'assenza di flittene (mai riferita dall'attrice); 3)
l'eccessivo intervallo temporale trascorso tra l'evento descritto dall'attrice e il ricorso di quest'ultima alle cure dei sanitari dell'Ospedale S. Eugenio.
Alla luce di quanto sopra motivato la domanda risarcitoria proposta dalla deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere Pt_1
rigettata.
Deve rigettarsi, altresì, la domanda, proposta dalla convenuta, di condanna ex art. 96 c.p.c. della attrice, non sussistendone i presupposti, tenuto conto che l'evento (effettivamente) verificatosi nel salone della convenuta (versamento dell'acqua ossigenata sulla cute) può avere indotto l'attrice, priva delle necessarie competenze tecniche, a ritenerlo idoneo a provocare il danno lamentato e, pertanto, a proporre la domanda risarcitoria.
Le spese della presente causa seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di – Parte_1 CP_1
disattesa ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione - così provvede: 1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1
favore di che liquida nell'importo di euro 3.850,00 CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.v.a. qualora dovuta e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo