Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]11, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Corsica
n. 2/5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Bet, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nata a [...], il [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]20, elettivamente domiciliata in Via XX Settembre n. 19/10, presso lo studio dell'Avv. Michela Sarcletti, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
03/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
modifica del regime di frequentazione del figlio e la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento del minore , nato a [...] il [...], avuto dalla Per_1
relazione sentimentale con la Sig.ra e riconosciuto da entrambi i genitori, CP_1
stabilito dal decreto n. 2209/2022 emesso dal Tribunale di Genova e pubblicato in data
16/05/2022 (R.G. 2265/2022 V.G.).
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/07/2023, si è costituita in giudizio la Sig.ra opponendosi all'ampliamento delle visite paterne in ragione dell'ancor tenera CP_1
età del minore di appena due anni e chiedendo il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in quanto infondata.
All'esito della prima udienza del 19/09/2023, le parti, con l'ausilio del G.D. e dei difensori, hanno raggiunto un accordo parziale in punto calendario di frequentazione del figlio minore e la causa è stata rinviata all'udienza del 12/12/2023 per verificare la tenuta del nuovo regime concordato.
Stante il fallimento della sperimentazione del nuovo calendario e alla luce delle reciproche recriminazioni in punto idoneità genitoriale, è stata quindi licenziata apposita CTU sul nucleo familiare, affidata al dott. all'esito della quale alla successiva udienza del Persona_2
06/06/2024 è stato rivisto il calendario estivo in base alle indicazioni della CTU e ai turni lavorativi del padre.
Non essendo stato possibile addivenire ad una complessiva soluzione condivisa, il G.D., con ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 23/10/2024 ha stabilito un nuovo regime di visita padre- figlio e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni e a procedere alla contestuale discussione della causa nel merito previo ordine di esibizione alle stesse delle ultime tre dichiarazioni dei redditi aggiornate e dell'estratto conto dei conti correnti dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 03/03/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni ivi riportate ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni.
Pertanto, il Tribunale conferisce vigore alle nuove condizioni concordate dalle parti, di cui al dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole. Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite fra le parti mentre le spese di CTU svolta nell'interesse del nucleo, liquidate come da separata decreto, rimarranno a carico delle stesse in solido ed in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica ed integrazione del decreto n. 2209/2022 emesso dal Tribunale di Genova e pubblicato in data
16/05/2022 (R.G. 2265/2022 V.G.)
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. si conferma l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, , nato il [...], Per_1
con sua collocazione principale presso la madre;
2. viene concordato regime di visita tra padre e figlio, salvo e diversi migliori accordi tra le parti:
- il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 13:00 nel periodo non scolastico) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o fino alle ore 13:00 nel periodo non scolastico);
- nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna resterà Per_1
con il padre dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 13:00 nel periodo non scolastico) fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o fino alle ore 13:00 nel periodo non scolastico);
- nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna, invece, Per_1
resterà con il padre dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 13:00 nel periodo non scolastico) fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o fino alle ore 13:00 nel periodo non scolastico);
3. nelle vacanze natalizie, i genitori alterneranno i periodi di permanenza del figlio:
- il 25 dicembre con un genitore;
- dal 26 dicembre alle ore 10,00, sino al 31 dicembre alle ore 10,00 con l'altro genitore;
- dal 31 dicembre alle ore 10,00 sino al 6 gennaio alle ore alle ore 20,00 con il primo genitore;
- il giorno di Natale, ed il periodo corrispondente, verrà alternato tra i genitori con il giorno di Pasqua;
4. nel periodo pasquale i genitori trascorreranno con i figli un periodo di tre giorni ciascuno, il primo dalla fine della scuola sino al sabato sera alle ore 18,00 ed il secondo dal sabato sera sino all'inizio della scuola;
5. nel periodo non scolastico, o eventualmente in caso di reciproche necessità, i genitori si alterneranno nel prendere o riportare all'altro genitore il figlio;
6. i genitori alterneranno di anno in anno la settimana del fermo invernale (o settimana bianca);
7. nelle vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 10 maggio di ogni anno;
si concorda che la madre trascorrerà preferibilmente ad agosto due settimane di vacanza;
8. in caso di impedimento alle visite paterne per motivi non dipendente dalla sua volontà, i genitori dovranno concordare il recupero di detta visita che dovrà essere effettuata entro un mese;
9. il Sig. verserà, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00, con Pt_1
rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da verbale della IVa sezione;
10. spese di causa compensate.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto definitivamente a carico di entrambe le parti in solido ed in egual misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni