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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1635/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
19.2.2025, tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Parte_1 C.F._1
Terracciano (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Mastrangelo (C.F.:
) C.F._3
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
premetteva:
1 - di avere acquistato da tale la piena proprietà di una cappella gentilizia sita Persona_1
nel cimitero di Napoli-Poggioreale;
- di avere quindi richiesto al la sub-concessione del suolo sul quale tale Controparte_1
cappella era stata costruita;
- che, con comunicazione del 27.6.2016, il in riscontro alla predetta Controparte_1
istanza, aveva invitato essa mediante reversale di incasso, al pagamento dell'importo Pt_1
di euro 15.510,80 per il rilascio della sub-concessione;
- che la predetta reversale era nulla, riportando solo un invito al pagamento, senza alcun riferimento alla normativa applicabile ed ai criteri seguiti per giungere all'importo richiesto.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità della reversale di incasso e che, per l'effetto, venisse accertato e dichiarato che nessun importo era dovuto al Controparte_1
a titolo di oneri per la sub-concessione del suolo su cui sorgeva la cappella gentilizia acquistata o comunque, in via subordinata, che fosse dichiarato prescritto il diritto del a riscuotere la somma. CP_1
Con ordinanza ex artt. 702 bis e ss c.p.c., depositata in data 28.2.2018, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso.
…
Contro tale ordinanza ha proposto appello l chiedendo l'integrale riforma Pt_1
dell'impugnato provvedimento e riproponendo le richieste dell'originario ricorso.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
19.2.2025 si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali l'appellante ha concluso in conformità al suo atto di appello (il convenuto non ha presentato conclusioni) e la causa è stata assegnata a sentenza, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Con il primo motivo l si duole che il primo giudice ha sostenuto che la reversare di Pt_1
incasso non è sottoposta alle regole sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, rinvenendo la sua disciplina nell'art. 180 del d.lgs. n° 267/2000, che non prevede la necessità di indicare i criteri seguiti dall'ufficio per individuare il corrispettivo richiesto, né
2 tanto meno prevede l'indicazione del responsabile del procedimento o dell'autorità presso cui proporre l'impugnazione.
Sostiene invece l'appellante che la norma richiamata dal primo giudice disciplina l'ordinativo di incasso fatto pervenire al tesoriere, e non si riferisce, invece, alla richiesta di pagamento fatta pervenire al cittadino, disciplinata dalla statuto dei diritti del contribuente, e cioè dalla legge n° 212/2000, il cui art. 7 prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione debbano tassativamente indicare: l'ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 1 della legge n° 212/2000, del cui art. 7 l'appellante invoca l'applicazione, prevede che: “Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.
Nel caso di specie si discute, invece, di corrispettivo per la concessione del suolo cimiteriale dove è stata realizzata la cappella, ragione per la quale si è del tutto fuori dalla materia tributaria.
Peraltro nel ricorso presentato in primo grado l'appellante di doleva, specificamente, che la reversale non contenesse l'indicazione dei criteri seguiti per giungere all'importo richiesto alla ricorrente (“la predetta reversale d'incasso è nulla, costituendo la stessa una “una scatola vuota”, riportando soltanto un invito al pagamento, senza nessun riferimento alla normativa applicabile al caso di specie, con l'indicazione, in particolare, dei criteri seguiti dall'Ufficio per giungere all'importo più che considerevole di euro 15.510,80 richiesto alla ricorrente”): ebbene, nemmeno la normativa malamente richiamata dall'appellante richiede questa indicazione.
3 Per ultimo, ma non per ordine di importanza, va evidenziato che quand'anche la reversale di incasso in oggetto fosse nulla, la conseguenza di tale nullità non potrebbe mai essere la non debenza di alcun importo a titolo di oneri per la “sub-concessione” richiesta, come invece preteso dall'appellante sia nel ricorso in primo grado sia con l'atto di appello (“in ogni caso, previo annullamento della predetta reversale, accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto dalla sig.ra al titolo di oneri per la sub- Parte_1 Controparte_1
concessione del suolo di mq. 12.90 sito nel Cimitero di Poggioreale sopra individuato”), ma solo la necessità di emettere una nuova reversale: invero, il diritto del a riscuotere CP_1
la somma richiesta con la reversale di incasso non rinviene il suo titolo nella reversale stessa, che costituisce esclusivamente lo strumento attraverso il quale la somma viene richiesta, ma rinviene il suo titolo nel rilascio della sub-concessione richiesta dalla odierna appellante (peraltro l'uso del termine “sub-concessione”, seppure usato dall'abrogato regolamento comunale del 1935, appare improprio in quanto una sub-concessione presuppone che la concessione principale rimanga in capo al concessionario originario, laddove invece nel caso di specie il concessionario originario ha ceduto la sua cappella all'odierna ricorrente, per cui ciò che più propriamente quest'ultima chiede è la voltura a suo favore della concessione del suolo su cui tale cappella sorge).
…
Con il secondo motivo di appello l contesta il primo giudice laddove quest'ultimo ha Pt_1
ritenuto che non fosse vero che (come sostenuto da essa il diritto del a Pt_1 CP_1
pretendere un corrispettivo per la concessione fosse stato previsto per la prima volta solo con il regolamento comunale di polizia mortuaria del 21.2.2006 (successivo alla richiesta di sub-concessione) ed ha invece affermato che già il precedente regolamento comunale prevedeva che il sub-concessionario dovesse pagare un diritto equivalente ai quattro quindi dell'importo del suolo su cui sorgeva la costruzione, valutato alla stregua della tariffa vigente all'epoca della sub-concessione.
Sostiene invece l'appellante che il regolamento di polizia mortuaria vigente all'epoca dei fatti prevedeva il versamento al di un importo per la sub-concessione delle cappelle, e CP_1
non invece per la sub-concessione del suolo su cui esse sorgevano (come invece aveva richiesto essa appellante) e che l'art 104 del D.R.P. n° 803/1975 (il regolamento nazionale
4 di polizia mortuaria all'epoca vigente) prevedeva espressamente il divieto per i Comuni di imporre tasse per la deposizione di salme nelle cappelle private o gentilizie.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va innanzitutto evidenziato, ad integrazione della motivazione del primo giudice, che il regolamento comunale di polizia mortuaria del 21.2.2006 prevede, all'art. 57, che “Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore” (ragione per la quale esso è applicabile anche alla “sub-concessione” richiesta dalla e che il medesimo Pt_1
regolamento prevede, all'art. 47, l'onerosità della concessione dei suoli dove sorgono le sepolture private.
Ad ogni buon conto tale onerosità era in realtà prevista anche dal precedente regolamento comunale del 1935: ed infatti l'art. 79 di tale regolamento comunale, nel fare riferimento alla sub concessione tra privati di cappelle (prevedendone, per l'appunto, l'onerosità a favore del , si esprimeva impropriamente, volendosi all'evidenza riferire alla sub- CP_1
concessione delle aree su cui erano state edificate le cappelle (in tal senso, infatti, più correttamente si esprime il precedente art. 76) perché, anche ai sensi dei precedenti articoli del regolamento comunale in questione, era il suolo su cui edificare le cappelle che il
Comune dava in concessione al privato, e non le cappelle in sé, che il privato doveva invece costruire a proprie spese (a differenza di nicchie, loculi e simili, alla cui costruzione poteva invece provvedere direttamente il dandoli poi in concessione). CP_1
Totalmente a sproposito viene, infine, richiamato dall'appellante l'art. 104 dell'abrogato
D.P.R. 803/1975 (“I comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie”), il quale articolo, all'evidenza, si riferiva alle tasse per la deposizione delle salme, e non al corrispettivo per la concessione del suolo dove sorgeva o doveva sorgere la cappella.
…
Con il terzo motivo di appello l si duole che il primo giudice ha ritenuto che non fosse Pt_1
decorsa la prescrizione della somma richiesta (afferma infatti il Tribunale: “Il diritto del al pagamento del corrispettivo (o prezzo) della sub-concessione sorge solo al CP_1
momento dell'emanazione dell'atto concessorio (che può consistere anche in un contratto stipulato con il beneficiario), sicché sino a tale momento la prescrizione non decorre
5 secondo quanto previsto dall'art. 2935 cod. civ.. In altre parole, non basta la presentazione di un'istanza di sub-concessione per far nascere il diritto del al pagamento del CP_1
corrispettivo. Il suddetto credito nasce a seguito del provvedimento concessorio, sicché, se quest'ultimo non risulta ancora emanato, non si può verificare la prescrizione di un diritto, la cui fattispecie costitutiva non si è ancora completata. È vero che nei regolamenti comunali si prevede che il pagamento del corrispettivo avvenga prima della stipula della concessione, ma tale previsione è finalizzata ad assicurare l'incameramento delle somme dovute, mentre il fatto costitutivo del diritto al corrispettivo resta individuato nella stipula del contratto di concessione (il credito trova la sua causa nel suddetto atto, sicché in mancanza di stipula, il versamento rimane un indebito oggettivo”).
Sostiene invece l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la somma di cui si discute fosse un corrispettivo o un prezzo, laddove esso costituirebbe, invece, un onere concessorio di natura non tributaria;
ed avrebbe inoltre errato nel non tenere conto che essa appellante aveva presentato domanda di sub-concessione in data 05/06/1990, per cui su tale domanda si era formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 8 del D.L. n° 9 del
23/01/1982 (conv. in legge 25/03/1982 n. 94) e, conseguentemente, era decorso anche il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., considerato che la reversale d'incasso veniva inviata solo in data 27/06/2016.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 8 del d.l. n° 9/1982 si riferisce alla domanda di concessione ad edificare (“Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio”), laddove invece nel caso di specie si discute non della concessione ad edificare la cappella, ma della concessione (o della sub-concessione) del suolo demaniale cimiteriale dove sorge la cappella.
Assolutamente incomprensibile è, poi, l'affermazione che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la somma di cui si discute fosse un corrispettivo o prezzo, laddove esso costituirebbe, invece, un onere concessorio di natura non tributaria: orbene, a parte che di prezzo parla espressamente il regolamento comunale, in ogni caso l'appellante non precisa
6 in che senso qualificare invece la somma come “onere concessorio di natura non tributaria” condurrebbe all'estinzione per prescrizione del diritto alla sua riscossione
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellato, della somma di euro 1.983,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare complessità del giudizio ed alla limitata attività processuale svolta dalla parte convenuta) previsti, per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello, dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 955,50), così individuato alla luce delle somma in contestazione.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza depositata in data 28.2.2018 Parte_1
dal Tribunale di Napoli;
7 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato di spese Controparte_1
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.983,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1635/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
19.2.2025, tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Parte_1 C.F._1
Terracciano (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Mastrangelo (C.F.:
) C.F._3
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
premetteva:
1 - di avere acquistato da tale la piena proprietà di una cappella gentilizia sita Persona_1
nel cimitero di Napoli-Poggioreale;
- di avere quindi richiesto al la sub-concessione del suolo sul quale tale Controparte_1
cappella era stata costruita;
- che, con comunicazione del 27.6.2016, il in riscontro alla predetta Controparte_1
istanza, aveva invitato essa mediante reversale di incasso, al pagamento dell'importo Pt_1
di euro 15.510,80 per il rilascio della sub-concessione;
- che la predetta reversale era nulla, riportando solo un invito al pagamento, senza alcun riferimento alla normativa applicabile ed ai criteri seguiti per giungere all'importo richiesto.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità della reversale di incasso e che, per l'effetto, venisse accertato e dichiarato che nessun importo era dovuto al Controparte_1
a titolo di oneri per la sub-concessione del suolo su cui sorgeva la cappella gentilizia acquistata o comunque, in via subordinata, che fosse dichiarato prescritto il diritto del a riscuotere la somma. CP_1
Con ordinanza ex artt. 702 bis e ss c.p.c., depositata in data 28.2.2018, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso.
…
Contro tale ordinanza ha proposto appello l chiedendo l'integrale riforma Pt_1
dell'impugnato provvedimento e riproponendo le richieste dell'originario ricorso.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
19.2.2025 si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali l'appellante ha concluso in conformità al suo atto di appello (il convenuto non ha presentato conclusioni) e la causa è stata assegnata a sentenza, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Con il primo motivo l si duole che il primo giudice ha sostenuto che la reversare di Pt_1
incasso non è sottoposta alle regole sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, rinvenendo la sua disciplina nell'art. 180 del d.lgs. n° 267/2000, che non prevede la necessità di indicare i criteri seguiti dall'ufficio per individuare il corrispettivo richiesto, né
2 tanto meno prevede l'indicazione del responsabile del procedimento o dell'autorità presso cui proporre l'impugnazione.
Sostiene invece l'appellante che la norma richiamata dal primo giudice disciplina l'ordinativo di incasso fatto pervenire al tesoriere, e non si riferisce, invece, alla richiesta di pagamento fatta pervenire al cittadino, disciplinata dalla statuto dei diritti del contribuente, e cioè dalla legge n° 212/2000, il cui art. 7 prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione debbano tassativamente indicare: l'ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 1 della legge n° 212/2000, del cui art. 7 l'appellante invoca l'applicazione, prevede che: “Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.
Nel caso di specie si discute, invece, di corrispettivo per la concessione del suolo cimiteriale dove è stata realizzata la cappella, ragione per la quale si è del tutto fuori dalla materia tributaria.
Peraltro nel ricorso presentato in primo grado l'appellante di doleva, specificamente, che la reversale non contenesse l'indicazione dei criteri seguiti per giungere all'importo richiesto alla ricorrente (“la predetta reversale d'incasso è nulla, costituendo la stessa una “una scatola vuota”, riportando soltanto un invito al pagamento, senza nessun riferimento alla normativa applicabile al caso di specie, con l'indicazione, in particolare, dei criteri seguiti dall'Ufficio per giungere all'importo più che considerevole di euro 15.510,80 richiesto alla ricorrente”): ebbene, nemmeno la normativa malamente richiamata dall'appellante richiede questa indicazione.
3 Per ultimo, ma non per ordine di importanza, va evidenziato che quand'anche la reversale di incasso in oggetto fosse nulla, la conseguenza di tale nullità non potrebbe mai essere la non debenza di alcun importo a titolo di oneri per la “sub-concessione” richiesta, come invece preteso dall'appellante sia nel ricorso in primo grado sia con l'atto di appello (“in ogni caso, previo annullamento della predetta reversale, accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto dalla sig.ra al titolo di oneri per la sub- Parte_1 Controparte_1
concessione del suolo di mq. 12.90 sito nel Cimitero di Poggioreale sopra individuato”), ma solo la necessità di emettere una nuova reversale: invero, il diritto del a riscuotere CP_1
la somma richiesta con la reversale di incasso non rinviene il suo titolo nella reversale stessa, che costituisce esclusivamente lo strumento attraverso il quale la somma viene richiesta, ma rinviene il suo titolo nel rilascio della sub-concessione richiesta dalla odierna appellante (peraltro l'uso del termine “sub-concessione”, seppure usato dall'abrogato regolamento comunale del 1935, appare improprio in quanto una sub-concessione presuppone che la concessione principale rimanga in capo al concessionario originario, laddove invece nel caso di specie il concessionario originario ha ceduto la sua cappella all'odierna ricorrente, per cui ciò che più propriamente quest'ultima chiede è la voltura a suo favore della concessione del suolo su cui tale cappella sorge).
…
Con il secondo motivo di appello l contesta il primo giudice laddove quest'ultimo ha Pt_1
ritenuto che non fosse vero che (come sostenuto da essa il diritto del a Pt_1 CP_1
pretendere un corrispettivo per la concessione fosse stato previsto per la prima volta solo con il regolamento comunale di polizia mortuaria del 21.2.2006 (successivo alla richiesta di sub-concessione) ed ha invece affermato che già il precedente regolamento comunale prevedeva che il sub-concessionario dovesse pagare un diritto equivalente ai quattro quindi dell'importo del suolo su cui sorgeva la costruzione, valutato alla stregua della tariffa vigente all'epoca della sub-concessione.
Sostiene invece l'appellante che il regolamento di polizia mortuaria vigente all'epoca dei fatti prevedeva il versamento al di un importo per la sub-concessione delle cappelle, e CP_1
non invece per la sub-concessione del suolo su cui esse sorgevano (come invece aveva richiesto essa appellante) e che l'art 104 del D.R.P. n° 803/1975 (il regolamento nazionale
4 di polizia mortuaria all'epoca vigente) prevedeva espressamente il divieto per i Comuni di imporre tasse per la deposizione di salme nelle cappelle private o gentilizie.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va innanzitutto evidenziato, ad integrazione della motivazione del primo giudice, che il regolamento comunale di polizia mortuaria del 21.2.2006 prevede, all'art. 57, che “Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore” (ragione per la quale esso è applicabile anche alla “sub-concessione” richiesta dalla e che il medesimo Pt_1
regolamento prevede, all'art. 47, l'onerosità della concessione dei suoli dove sorgono le sepolture private.
Ad ogni buon conto tale onerosità era in realtà prevista anche dal precedente regolamento comunale del 1935: ed infatti l'art. 79 di tale regolamento comunale, nel fare riferimento alla sub concessione tra privati di cappelle (prevedendone, per l'appunto, l'onerosità a favore del , si esprimeva impropriamente, volendosi all'evidenza riferire alla sub- CP_1
concessione delle aree su cui erano state edificate le cappelle (in tal senso, infatti, più correttamente si esprime il precedente art. 76) perché, anche ai sensi dei precedenti articoli del regolamento comunale in questione, era il suolo su cui edificare le cappelle che il
Comune dava in concessione al privato, e non le cappelle in sé, che il privato doveva invece costruire a proprie spese (a differenza di nicchie, loculi e simili, alla cui costruzione poteva invece provvedere direttamente il dandoli poi in concessione). CP_1
Totalmente a sproposito viene, infine, richiamato dall'appellante l'art. 104 dell'abrogato
D.P.R. 803/1975 (“I comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie”), il quale articolo, all'evidenza, si riferiva alle tasse per la deposizione delle salme, e non al corrispettivo per la concessione del suolo dove sorgeva o doveva sorgere la cappella.
…
Con il terzo motivo di appello l si duole che il primo giudice ha ritenuto che non fosse Pt_1
decorsa la prescrizione della somma richiesta (afferma infatti il Tribunale: “Il diritto del al pagamento del corrispettivo (o prezzo) della sub-concessione sorge solo al CP_1
momento dell'emanazione dell'atto concessorio (che può consistere anche in un contratto stipulato con il beneficiario), sicché sino a tale momento la prescrizione non decorre
5 secondo quanto previsto dall'art. 2935 cod. civ.. In altre parole, non basta la presentazione di un'istanza di sub-concessione per far nascere il diritto del al pagamento del CP_1
corrispettivo. Il suddetto credito nasce a seguito del provvedimento concessorio, sicché, se quest'ultimo non risulta ancora emanato, non si può verificare la prescrizione di un diritto, la cui fattispecie costitutiva non si è ancora completata. È vero che nei regolamenti comunali si prevede che il pagamento del corrispettivo avvenga prima della stipula della concessione, ma tale previsione è finalizzata ad assicurare l'incameramento delle somme dovute, mentre il fatto costitutivo del diritto al corrispettivo resta individuato nella stipula del contratto di concessione (il credito trova la sua causa nel suddetto atto, sicché in mancanza di stipula, il versamento rimane un indebito oggettivo”).
Sostiene invece l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la somma di cui si discute fosse un corrispettivo o un prezzo, laddove esso costituirebbe, invece, un onere concessorio di natura non tributaria;
ed avrebbe inoltre errato nel non tenere conto che essa appellante aveva presentato domanda di sub-concessione in data 05/06/1990, per cui su tale domanda si era formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 8 del D.L. n° 9 del
23/01/1982 (conv. in legge 25/03/1982 n. 94) e, conseguentemente, era decorso anche il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., considerato che la reversale d'incasso veniva inviata solo in data 27/06/2016.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 8 del d.l. n° 9/1982 si riferisce alla domanda di concessione ad edificare (“Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio”), laddove invece nel caso di specie si discute non della concessione ad edificare la cappella, ma della concessione (o della sub-concessione) del suolo demaniale cimiteriale dove sorge la cappella.
Assolutamente incomprensibile è, poi, l'affermazione che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la somma di cui si discute fosse un corrispettivo o prezzo, laddove esso costituirebbe, invece, un onere concessorio di natura non tributaria: orbene, a parte che di prezzo parla espressamente il regolamento comunale, in ogni caso l'appellante non precisa
6 in che senso qualificare invece la somma come “onere concessorio di natura non tributaria” condurrebbe all'estinzione per prescrizione del diritto alla sua riscossione
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellato, della somma di euro 1.983,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare complessità del giudizio ed alla limitata attività processuale svolta dalla parte convenuta) previsti, per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello, dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 955,50), così individuato alla luce delle somma in contestazione.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza depositata in data 28.2.2018 Parte_1
dal Tribunale di Napoli;
7 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato di spese Controparte_1
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.983,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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