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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1624 del R.G.A.C. dell'anno
2013, vertente
TRA
con l'avvocato Fausto Salerno Parte_1
-appellante/convenuto in riassunzione-
E
(c.f. ), con l'avvocato Controparte_1 C.F._1
Concetto Nunnari
-appellato/attore in riassunzione- avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Catanzaro; responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
5.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 1 a 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15/19 aprile 2013, riassumeva il giudizio di appello avverso la sentenza n. Controparte_1
671/2005 del Giudice di Pace di Catanzaro, con la quale Parte_1 era stato condannato al risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua, quantificati in € 658,86, oltre IVA, interessi e rivalutazione e spese e competenze di lite ed era stata, altresì, disposta la compensazione tra il risarcimento ex art. 89, co. 2, c.p.c. dovuto alla parte attrice e l'apporto causale che il danneggiato aveva apportato nella verificazione/aggravamento del danno.
Era, infatti, accaduto che, con un primo atto di appello proposto dinanzi a questo Tribunale (n. 1926/2005 RG), la predetta sentenza era stata impugnata dal che ne aveva chiesto la riforma deducendo: Pt_1
1) la sua nullità, in quanto resa a contraddittorio non integro, essendo stata pretermessa dal giudizio , moglie dell'appellante in Controparte_2 regime di comunione legale dei beni;
2) la violazione ed errata applicazione dell'art. 89 c.p.c.; 3) l'erroneità della compensazione operata, per carenza di liquidità dei crediti, tra il risarcimento ex art. 89, co. 2, c.p.c. dovuto alla parte attrice con l'apporto causale che il danneggiato aveva apportato nella verificazione/aggravamento del danno;
4) la piena validità dell'offerta di €
500,00, formulata banco judicis dall'appellante personalmente all'udienza dell'11.6.2004, all'esito dell'espletamento della prova testimoniale, e ritenuta non valida dal Giudice di Pace, in quanto non tempestiva;
5)
l'erroneità della statuizione sulle spese di lite.
Nel contraddittorio con il procedimento di Controparte_1 appello n. 1926/2005 RG veniva definito con sentenza n. 2137/2010 del
25.6.2010, depositata in cancelleria in data 9.9.2010, con la quale, in accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza appellata veniva
Pag. 2 a 14 annullata e le parti venivano rimesse, ex art. 354 c.p.c., dinanzi al Giudice di primo grado.
Avverso tale statuizione, proponeva ricorso per cassazione CP_1
e la Suprema Corte, con ordinanza n. 1009/2013, accolto il primo
[...] motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassava la sentenza n. 2137/2010 in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.
Riassunto, così, il giudizio ed incardinato il presente procedimento
(recante n. 1624/2013 RG), a seguito di alcuni rinvii determinati, in parte, dalla turnazione dei magistrati sul ruolo e, in parte, dal gravosissimo carico dell'ufficio distrettuale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Occorre premettere che, a seguito dell'ordinanza n. 1009/2013 della Cassazione, sono, oramai, superate le questioni sollevate col primo motivo di appello (nullità della sentenza perché resa a contraddittorio non integro), avendo la Suprema Corte statuito l'insussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di litisconsorzio necessario «dovendosi ribadire che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una frazione della stessa), è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass.
11199/2000, in motivazione;
4345/2000; 2106/2000; 4354/1999;
4388/1996). Inoltre, nella particolare ipotesi del regime della comunione dei beni tra i coniugi, l'agire o il resistere disgiuntamente dei coniugi per gli atti
Pag. 3 a 14 che non eccedono l'ordinaria amministrazione comprende anche l'azione giudiziale del tipo di quella da risarcimento del danno introdotta nella presente controversia a svantaggio del bene comune (argomento desumibile da Cass. n. 19167/2005, in motivazione)» (cfr. pag. 3 dell'ordinanza).
2.1. Sempre in via di premessa, deve ritenersi coperta da giudicato ogni valutazione sull'ammissibilità dell'appello, messa in dubbio da parte appellata. La Corte di Cassazione ha, infatti, rigettato il motivo di impugnazione, sul punto, della precedente sentenza n. 2137/2010, resa da questo Tribunale, affermando che «Il secondo motivo del ricorso principale
(ossia, violazione artt. 342, 353 e 354 c.p.c., perché l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto incentrato solo su censure di ordine processuale, non essendo stata proposta dall'appellante alcun censura di merito, nda) è manifestamente infondato, perché, diversamente da quanto sostenuto dal , l'appellante aveva proposto, sia pure CP_1 subordinatamente alla richiesta di annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, puntuali richieste di merito che dovranno formare oggetto di nuovo motivato esame da parte del giudice di rinvio» (cfr. pag. 4 dell'ordinanza).
3. Definito il perimetro delle questioni controverse, può procedersi all'esame dei singoli motivi di appello.
3.1. Il primo motivo (rubricato al n. 2 della parte in diritto dell'appello originario), con il quale l'appellante si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 89 c.p.c., è fondato.
La censura in esame è sorretta dall'interesse del alla Pt_1 riforma del capo della sentenza impugnata che lo ha condannato – in via generica – al risarcimento del danno ai sensi della richiamata disposizione normativa (cfr. punto n. 3 del dispositivo della sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro).
Pag. 4 a 14 Ciò posto, dagli atti di causa emerge che, con ordinanza resa all'udienza del 18.3.2004, su istanza dell'allora parte attrice (odierna appellata), il Giudice di Pace dispose l'espunzione, dalla comparsa costitutiva depositata dalla parte convenuta, dell'espressione contenuta tra la fine della pagina 7 e l'inizio della pagina 8 («a meno che non si faccia riferimento al meschino tentativo di voler colposamente speculare nell'odierno giudizio sull'eventuale risarcimento del danno»).
Quello che l'appellante contesta non è tanto la disposta cancellazione della frase ritenuta sconveniente o offensiva (ché, altrimenti, il motivo in esame sarebbe inammissibile, in quanto avente ad oggetto una mera questione di rito, non avente alcun risvolto pratico sul merito della controversia), bensì il fatto che, in sentenza, il Giudice di Pace lo abbia condannato al risarcimento del danno, senza neppure quantificarlo.
Ora, secondo l'orientamento tracciato in materia dalla Suprema
Corte, da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi, «non ricorrono
i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni» (cfr. ex multis Cass. nn. 7218/2018 e 17325/2015).
In altri termini, l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e
Pag. 5 a 14 costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice
(Cass. n. 14552/2009).
Nel caso di specie, nella espressione oggetto di cancellazione non è dato riscontrare delle modalità espressive caratterizzate dallo specifico intento di offendere la controparte o i suoi difensori e tali da evidenziare, oggettivamente (alla luce della loro mancanza di connessione con l'oggetto della lite), un atteggiamento ostile della parte che l'ha utilizzata nei confronti della parte avversa.
Invero, anche se si ritenga – come ha fatto il Giudice di Pace – che i termini adoperati travalichino i limiti del diritto di difesa e di critica delle avverse argomentazioni, cionondimeno vi è attinenza tra la frase su riportata e l'oggetto della lite, dal momento che la parte convenuta ha criticato – aspramente – la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice: del resto, l'aggettivo “meschino”, lungi dall'essere riferito alla persona del
, era legato al sostantivo “tentativo” di speculazione insito nella CP_1 richiesta risarcitoria;
analogamente, l'uso del verbo “speculare”, sebbene certamente sconveniente, aveva comunque attinenza con i termini della controversia, essendo da ricondurre all'istanza risarcitoria promossa dalla controparte.
Sicché, non essendo le espressioni espunte del tutto avulse dalle questioni controverse insorte tra le parti, non vi era spazio per un intervento sanzionatorio quale quello effettuato dal Giudice di Pace.
Ne deriva che la sentenza appellata deve essere, in parte qua, riformata e, per l'effetto deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., proposta da parte attrice.
3.2. Il secondo motivo (rubricato al n. 3 della parte in diritto dell'appello originario) è inammissibile per carenza di interesse in capo all'appellante.
Pag. 6 a 14 Dal provvedimento impugnato, invero, emerge che la condanna del
è stata disposta per il risarcimento dei danni da infiltrazioni Pt_1
d'acqua, verificatisi prima ed indipendentemente dal rifiuto opposto dal all'intervento riparatore offerto dall'appellante (cfr. pag. 4 del CP_1 provvedimento impugnato: «Certo i danni ci sono stati e sono dipesi dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile del convenuto ben prima dell'intervento»; ed ancora, pag. 5: «Peraltro i danni per cui si è instaurato il presente giudizio riguardano eventi verificatisi prima dell'intervento. Il loro aggravamento nei mesi successivi al luglio 2003 è dipeso anche da altri fattori
e comunque la valutazione è stata effettuata dal CTU con riferimento al sopralluogo del 29.7.2004»). Sicché, nell'impostazione adottata dal Giudice di Prime cure – e non sottoposta a specifica censura delle parti – i presupposti costitutivi dell'illecito aquiliano (fatto, evento, nesso di causalità, danno conseguenza) si erano già verificati a prescindere dalla condotta ostruzionistica posta in essere dall'appellato, il quale, dunque, non ha concorso ad aggravare un danno già compiutamente verificatosi. D'altro canto, lo stesso CTU nominato in primo grado, ing. aveva Persona_1 espressamente affermato che «Per quanto riguarda l'accertamento di ulteriori danni tra il periodo giugno 2003 – luglio 2004 si ritiene che non ci sono stati vistosi e notevoli aggravi dei danni in considerazione della modesta entità delle infiltrazioni e della superficie interessata» (cfr. pag. 3 dell'elaborato), con ciò escludendo che l'allontanamento dell'operaio incaricato dal in data 5.7.2003, avesse avuto una qualche efficienza Pt_1
(con)causale nella produzione dell'evento dannoso.
E, del resto, un ulteriore indice del fatto che il Giudice di Pace abbia ritenuto che il danno cagionato all'attore non sia stato aggravato dalla condotta del danneggiato, è dimostrato dalla mancata indicazione, in termini percentuali, del concorso di colpa del e della conseguente CP_1 riduzione del risarcimento ad egli spettante, liquidato, peraltro, nell'intero importo stimato dal CTU.
Pag. 7 a 14 Ha ragione, pertanto, l'appellato a sostenere che alcuna utilità concreta perverrebbe all'appellante dall'accoglimento del motivo in esame, dal momento che non verrebbe ad essere intaccato il quantum risarcitorio liquidato dal Giudice di prime cure.
Semmai, avrebbe dovuto essere l'appellato a dolersi della disposta compensazione tra il risarcimento ex art. 89, co. 2, c.p.c. (che, nella specie, per quanto osservato in precedenza, non può essere accordato) e «l'apporto causale dell'attore nella verificazione/aggravamento del sinistro» (cfr. dispositivo della sentenza impugnata), non determinato, non quantificato e, comunque, dallo stesso Giudice di Pace ritenuto ininfluente ai fini della produzione del danno.
3.3. Il terzo motivo (rubricato al n. 4 della parte in diritto dell'appello originario) è infondato.
Nello specifico, l'appellante censura la parte della sentenza che ha ritenuto intempestiva l'offerta banco judicis di € 500,00, effettuata personalmente dal convenuto all'udienza dell'11.6.2004 e non accettata da parte attrice, in quanto non satisfattiva del danno dalla stessa lamentato.
Afferma che, all'epoca in cui l'offerta era stata formulata, il credito vantato dalla controparte era illiquido e, dunque, non poteva dirsi scaduto ed immediatamente esigibile. Sicché l'offerta, che oltre ad essere tempestiva era, altresì, congrua, avrebbe dovuto condurre il Giudice di Pace a tenerne conto sia al fine degli interessi e della rivalutazione monetaria, sia nel governo delle spese di lite.
La deduzione non può essere accolta.
È certamente vero che, a fronte di un credito non ancora scaduto e oggetto di accertamento, l'offerta banco judicis non poteva ritenersi intempestiva. Tuttavia, la proposta transattiva formulata all'udienza dell'11.6.2004 non era, in ogni caso, idonea ad escludere la mora del debitore.
Pag. 8 a 14 Sul punto, occorre precisare che, al fine di escludere la mora del debitore ex art. 1220 c.c., l'offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione, sicché quest'ultimo possa aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori accordi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21924 del 28/10/2015).
Affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 27255 del
16/11/2017). L'offerta non formale, mediante deposito banco judicis, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole;
qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art. 1220
c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 10293 del 27/04/2018).
Nel caso di offerta non formale, dunque, il rifiuto può comportare solo l'esclusione della mora del debitore ex art. 1220 c.c.: il debitore, però, continua ad essere obbligato alla prestazione. Ai fini della liberazione, invece, è necessario, che, il debitore provveda al deposito ex art. 1210 c.c.
Tale deposito dovrà essere accettato dal creditore, ovvero dovrà essere dichiarato valido con una sentenza passata in giudicato. Solo in questo caso, l'obbligazione è estinta ed il debitore sarà liberato dalla sua obbligazione.
Pag. 9 a 14 Applicando i principi appena esposti all'odierno caso di specie, la proposta formulata dal all'udienza dell'11.6.2004, oltre a non Pt_1 essere stata accompagnata dalla effettiva messa a disposizione dell'importo offerto (€ 500,00), aveva ad oggetto una somma inferiore a quella poi accertata come dovuta (€ 658,86, iva esclusa) in relazione anche agli accessori liquidati (interessi e rivalutazione) ed alle spese di lite fino a quel momento maturate.
Ne consegue che non potevano ritenersi prodotti gli effetti di cui all'art. 1220 c.c., sicché, sia pur per una diversa motivazione, la sentenza di primo grado deve essere confermata sotto questo specifico profilo.
3.4. E', infine, infondato anche il quarto motivo (rubricato al n. 5 della parte in diritto dell'appello originario), con il quale si censura la sentenza resa dal Giudice di prime cure, nella parte in cui ha omesso di compensare le spese di lite tra le parti.
Occorre premettere che l'art. 92, co. 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie, stabiliva che «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
La compensazione delle spese legali, dunque, quale deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., era consentita in due ipotesi specifiche: in caso di soccombenza reciproca delle parti o nella ricorrenza di altri giusti motivi.
Dato l'amplissimo e pressoché insindacabile potere discrezionale attribuito al giudice dalla disposizione in esame, la giurisprudenza formatasi in materia – sempre con riferimento alla versione dell'articolo antecedente alla riforma recata dall'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 – aveva bilanciato siffatto potere, enunciando che solo la compensazione doveva
Pag. 10 a 14 essere sorretta da motivazione e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si fosse uniformato.
Deve escludersi, pertanto, che sia censurabile in sede di legittimità il mancato esercizio del potere di disporre la compensazione delle spese di lite e l'assenza di motivazione al riguardo (Cass. n. 26366/2017; Cass. n.
11329/2019).
Orbene, nel caso di specie, deve innanzitutto escludersi la sussistenza della soccombenza reciproca, anche se la domanda dell'attore è stata accolta per una somma inferiore rispetto a quella richiesta: l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2022, n.32061).
Né appare sindacabile la scelta del Giudice di Pace di applicare il principio della soccombenza, al fine del governo delle spese di lite, mancando, in ogni caso, la prospettazione dei gravi motivi che, viceversa, avrebbero dovuto condurre ad una loro compensazione, sia pure parziale: tali non possono essere, infatti, per le motivazioni sopra esposte, né il concorso causale del nella produzione del danno (concorso che, CP_1 come esposto, non ha influito, nelle valutazioni effettuate dal Giudice di
Pace, così come emergenti anche dall'istruttoria tecnica espletata, nella produzione del danno), né nell'offerta banco judicis dell'importo di € 500,00, inferiore rispetto alla somma riconosciuta e liquidata in favore dell'odierna parte appellata.
4. Dalla riforma parziale della sentenza di primo grado, limitatamente alla disposta condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 89, co. 2, c.p.c., non discende la caducazione del capo della sentenza attinente
Pag. 11 a 14 alla liquidazione delle spese effettuata dal Giudice di Pace. A norma dell'art. 336 c.p.c., infatti, “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”; nel caso di specie, invece, alcun nesso di dipendenza vi è tra la parte della sentenza riformata e quella che ha statuito sul governo delle spese di lite, dal momento che quest'ultimo – basato, come già accennato, sul criterio della soccombenza – ha avuto riguardo esclusivamente all'accoglimento della domanda risarcitoria principale proposta dall'appellato ed è stato effettuato facendo corretto riferimento al DM n. 127/2004, applicabile al momento della definizione del giudizio, e sulla base degli importi riferiti allo scaglione di riferimento in ragione del valore della controversia (da determinarsi avuto riguardo all'importo liquidato dal Giudice di Pace).
Quanto alle spese di lite degli ulteriori gradi di giudizio, alla luce del parziale accoglimento dell'appello, le stesse vengono compensate tra le parti in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate per l'intero come segue:
- per il giudizio di appello n. 1926/2005 RG, vengono calcolate secondo le tariffe forensi di cui al D.M. n. 127/2004, trattandosi di attività professionale esauritasi prima dell'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012.
n. 140 (Cassazione civile, Sez. Un., 12/10/2012, n.17405; vedi Cassazione civile sez. VI, 11/02/2016, n.2748 con riguardo alla conclusione dell'attività per ciascun grado di giudizio). Le stesse, pertanto, tenendo conto del valore della controversia (inferiore ad € 2.500,00), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice (art. 5), sono così liquidate ai valori minimi, in ragione del valore della controversia: € 545,00 per onorari (€ 80,00 per lo studio della controversia, € 40,00 per la consultazione con il cliente, € 70,00 per la redazione della comparsa di risposta, € 150,00 per assistenza a n. 6 udienze, € 205,00 per redazione comparsa conclusionale) ed € 532,00 per diritti (€ 45,00 per posizione e
Pag. 12 a 14 archivio, € 11,00 per disamina, € 90,00 per redazione di due comparse di risposte – una per la fase inibitoria, l'altra per il merito –, € 11,00 per costituzione in giudizio, € 23,00 per esame scritti di controparte, € 23,00 per esame documentazione prodotta da controparte, € 45,00 per redazione comparsa conclusionale, € 11,00 per esame ordinanza inibitoria, € 11,00 per esame ordinanza di rimessione sul ruolo, € 23,00 per esame testo integrale sentenza, € 11,00 per formazione fascicolo, € 138,00 per partecipazione a n. 6 udienze, € 45,00 per precisazione delle conclusioni, €
45,00 per esame conclusioni di controparte), oltre rimborso forfettario sull'importo degli onorari e dei diritti al 12,5% ex art. 14 del D.M. 127/2004;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, € 2.025,00 per onorari, oltre accessori di legge [sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
n. 140/2012, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio
(fino ad € 25.000,00) e per le fasi di studio (€ 720,00), introduttiva (€
450,00) e decisionale (€ 855,00)];
- per il giudizio di rinvio n. 1624/2013 RG, € 1.797,86, di cui € 96,86 per spese prenotate a debito ed € 1.701,00 per onorari, oltre accessori di legge, [sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da
€ 1.101,00 ad € 5.200,00) e per le fasi di studio (€ 425,00), introduttiva (€
425,00) e decisionale (€ 851,00), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria (così come definita dall'art. 6 DM n. 55/2014) che non ha avuto autonomo svolgimento (essendovi stati soltanto, dopo la prima udienza, plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni)].
Le spese, così come appena liquidate, vengono attribuite in favore dell'Erario, alla luce dell'ammissione della parte appellata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Pag. 13 a 14 il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
113/2012 del Giudice di Pace di Catanzaro, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria ex art. 89, co. 2, c.p.c., proposta da parte appellata;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.077,00, oltre accessori di legge, per il giudizio n. 1926/2005 RG, in € 2.025,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità ed in € 1.797,86 (di cui €
96,86 per spese prenotate a debito ed € 1.701,00 per onorari, oltre accessori di legge), per il giudizio di rinvio;
e pone a carico dell'appellante soccombente i restanti 2/3, con attribuzione in favore dell'Erario.
Si comunichi.
Catanzaro, 24/01/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo
Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 14 a 14