Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PIETRO CLEMENTE, e PA
ES, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to IDA DE ANGELIS.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-GL minore nata fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 04.09.2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la GL minore , nata a [...] il [...] Persona_1
al di fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. la GL , di anni dieci, sarà affidata ad entrambi i genitori, con la collocazione Per_1
prevalente presso la madre, a AN OS (MI) via E. De Amicis n. 4.
2. la casa familiare, di esclusiva proprietà del IG. CE NO, sita in Recale alla via M.
Gadola 46 B, inizialmente assegnata alla IG.ra , genitore collocatario di , tornerà Pt_1 Per_1
nella esclusiva disponibilità del IG. CE NO unitamente a tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, fatta eccezione per i soli elettrodomestici successivamente comprati dalla IG.ra . Parte_1
3. il IG. CE NO nei mesi che precedono il trasferimento di e della di lei Per_1
madre a Milano, terrà con sé la minore, tutti i giorni, con possibilità di pernottamento di
1
4. la IG.ra , trasferita la propria residenza a AN OS (MI) alla Via E. De Amicis n. Pt_1
4, si impegna ad accompagnare la minore, almeno una volta al mese, presso l'abitazione paterna, sostenendo, in via esclusiva, i costi necessari per la trasferta;
le parti concordano che ove la IG. avesse difficoltà nell'accompagnare, personalmente , la minore Pt_1 Per_1
potrà viaggiare in compagnia di una persona terza, delegata dalla madre, previo accordo con il IG. NO;
5. per garantire una continuità del rapporto tra ed il padre, le parti concordano una Per_1
video chiamata, quotidiana, tra le ore 19:00 e le ore 20:00 tra il IG. NO e la GL;
6. il IG. NO, al solo fine di essere tempestivamente informato sull'andamento scolastico della GL, sarà notiziato, dalla madre, sulle credenziali del Registro Scolastico Elettronico del nuovo istituto scolastico frequentato da;
Per_1
7. trascorrerà, ad anni alterni, nei mesi di giugno, luglio e agosto due settimane Per_1
consecutive con il di lei padre e due settimane consecutive con la madre. Le parti si impegnano a concordare detti periodi entro e non oltre il 30 aprile;
8. le festività natalizie saranno trascorse dalla minore , ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, dal 23 dicembre (ore 10,30) al 30 dicembre (ore 20,30) e dal 31 dicembre al 6 gennaio (ore 20,30).
9. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore starà con il padre la settimana Santa, comprensiva del giorno di Pasqua e del giorno del lunedì in Albis;
10. il IG. NO, vista la distanza che lo separa dalla piccola , trascorrerà in compagnia Per_1
della GL, ogni “ponte” che comporterà la chiusura prolungata della scuola, resta inteso chele spese per detti spostamenti saranno a carico della IG.ra ; Pt_1
11. le parti potranno concordare ogni variazione al su indicato calendario ove si rendesse maggiormente rispondente alle eIGenze della minore;
resta inteso che qualsivoglia modifica dovrà essere comunicata entro le 72 ore ( tre giorni) precedenti;
12. il IG. NO e la IG.ra si impegnano ad improntare i loro rapporti sulla correttezza, Pt_1
lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento alla minore. Si impegnano altresì a garantire la continuità dei rapporti tra la minore e le rispettiva famiglie di appartenenza;
13. il IG. CE NO provvederà a versare, a titolo di contributo al mantenimento per la GL , alla IG.ra , la somma mensile di € 300.00, entro il giorno dieci di Per_1 Parte_1
ogni mese;
tale somma sarà automaticamente soggetta alle variazioni previste dall'ISTAT. Il
2 IG. NO, si impegnerà inoltre a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie
(mediche, sportive, scolastiche e ludiche) che si renderanno necessarie nell'interesse della GL. Tali spese straordinarie saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate. Si rinvia, per la regolamentazione, al Protocollo di Intesa di Milano, in vigore presso il Tribunale di Milano. Si dispone poi , che in caso di spese mediche ovvero di qualsiasi altra spesa di notevole entità, ciascun genitore sia incentivato a consultare più di uno specialista per la verifica della congruità della parcella richiesta nonché possa verificare la congruità della spesa da dover sostenere;
14. La IG. preleverà ogni effetto e bene personale e/o elettrodomestici di sua proprietà Pt_1
dalla casa familiare, come da elenco che si riporta, entro e non oltre il giorno 09.07.2024: 1)
n. 2 cassettoni 2) frigorifero 3) televisore 4) frigorifero In pari data provvederà altresì alla consegna della chiavi dell'immobile attualmente ancora in suo possesso.
15. l'assegno unico sarà ripartito, come da legge, tra il IG. NO e la IG.ra , nella misura Pt_1
del 50%”
All'udienza cartolare del 07.03.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
3