CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 453 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
(p.iva ; c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
Parte_2
congiuntamente rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bassi e Rosario Piemonte in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTI
1 E
Controparte_1
in persona del Presidente p.t.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Gargano in virtù di procura allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale di Salerno n.
127/2023 pubblicata il 17/03/2023 e notificata il 24/03/2023 (Contratti bancari)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate dalla sola banca appellata nelle note depositate per l'udienza del 07/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 14/02/2014 l'impresa edile
[...]
corrente in Altavilla Silentina, in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 [...]
, e , quale fideiussore, adivano il Tribunale di Salerno al Parte_1 Parte_2
fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:” a) accertarsi e dichiararsi che
“nulla è dovuto a titolo di interessi e commissioni” per avere la nel corso degli CP_1
anni superato i tassi soglia previsti dalla L. 108/96; b) accertare la nullità del contratto
di c/c in esame “per mancata contestuale sottoscrizione da parte del correntista” con
conseguente eliminazione dal c/c di spese, commissioni e quant'altro addebitato
applicando l'interesse legale;
c) “accertare la nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi”; d) “accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale
del contratto di apertura di credito e del conto corrente … con riferimento alle
commissioni di massimo scoperto ed alle successive commissioni introdotte, …, alla
misura utralegale degli interessi debitori, alle commissioni di conteggio valuta e le
2 spese non contrattualizzate, ed in ogni caso, riconoscere nulla, illegittima ed illecita
ogni clausola o prassi bancaria applicata dalla convenuta in danno di essa ricorrente”;
quindi sub e) “accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al
conto corrente in contestazione per i relativi anni e di conseguenza rideterminare il
saldo finale, con condanna della alla rettifica del saldo finale di conto CP_1
corrente”.
A sostegno della domanda assumevano che in relazione al conto corrente n. 100684, nel corso del rapporto, per il periodo dal 01/10/96 al 31/12/2012, la aveva applicato CP_1
illegittimamente commissioni di massimo scoperto, tassi usurari, tassi ultralegali,
anatocismo, spese di chiusura periodica, per un ammontare complessivo quantificato da una perizia di parte nella misura di € 101.925,25, tal che il saldo di conto corrente attuale non esprimeva, in termini reali e corretti, l'effettivo movimento di dare/avere tra le parti.
Si costituiva la Controparte_1
che eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva del fideiussore rispetto alla domanda di ripetizione di indebito ( rectius, di rettifica di saldo ) derivante dall'addebito in conto corrente di interessi ultralegali e capitalizzati, essendo legittimato il solo correntista;
nel merito, la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze, la violazione dell'onere della prova, l'inammissibilità della dedotta nullità delle clausole contrattuali in mancanza della produzione del contratto, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione .
Dopo il mutamento del rito da sommario ad ordinario, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice conferiva incarico di CTU al dott.
, che depositava il proprio elaborato;
dopo alcuni rinvii, fissata per la Persona_1
discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 17/03/2023, la causa veniva riservata in decisione e decisa in pari data con sentenza n. 1271/2023 con la quale il Got,
3 assegnatario del fascicolo, così provvedeva: “1.- rigetta le domande;
2.- condanna
l'attore al pagamento in favore della banca della Parte_3
somma di € 16.947,56 come determinata dal CTU nella ipotesi di calcolo n.5 ;2.-
compensa le spese di lite tra le parti comprese quelle di CTU”.-
Con atto di appello notificato il 21/04/2023 , nella qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, e hanno impugnato la sentenza Parte_2
innanzi questa Corte al fine di ottenerne la riforma e sentir così provvedere: “- In
via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1271/2023,
emessa dal Tribunale di Salerno in data 17.03.2023, notificata in data 24.3.2023 nel
giudizio recante R.G.n. 1265/2014, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di
primo grado che qui integralmente si riportano: a) accertare e dichiarare che l'Istituto di
Credito, nel corso degli anni ha superato i tassi soglia previsti dalla L.108/96 e per l'effetto
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi e commissioni;
b) accertare la nullità del
contratto di apertura di credito e di conto corrente, oggetto del rapporto tra le parti in
causa, per mancata contestuale sottoscrizione da parte del correntista; accertare e
dichiarare per l'effetto la nullità ed ancora per l'effetto epurare il c/c da spese,
commissioni e quant'altro addebitato applicando l'interesse legale;
c) accertare la nullità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, non ricorrendo alcun uso
normativo al riguardo;
d) ancora, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale
del contratto di apertura di credito e
del conto corrente, oggetto del rapporto tra le parti in causa, con riferimento alle
commissioni di massimo scoperto e alle successive commissioni introdotte, comunque
denominate, alla misura ultralegale degli interessi debitori, alle operazioni di conteggio
valuta e le spese non contrattualizzate, e in ogni caso, riconoscere nulla, illegittima ed
4 illecita ogni clausola o prassi bancaria applicata dalla convenuta in danno alla ricorrente
relativamente a ciascuna delle causali narrate in premessa;
e) In definitiva, accertare e
determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al conto corrente in
contestazione per i relativi anni e di conseguenza rideterminare il saldo finale e per
l'effetto, condannare l' , alla rettifica del saldo finale di conto corrente;
Controparte_2
f) All'esito della CTU contabile – qualora ne ricorrano i presupposti di legge – voglia il
Giudice adito, ex art. 186 quater c.p.c., concedere ordinanza di ingiunzione di pagamento
provvisoriamente esecutiva delle somme illegittimamente addebitate dall'Istituto Bancario
per le causali di cui al presente atto, oltre interessi legali al soddisfo effettivo. g) Nel
contempo voglia altresì riconoscere il costo relativo al procedimento di mediazione e della
sostenuta CTP, quest'ultima di importo pari ad € 1.500,00, “costituendo le spese un
esborso necessario alla parte ricorrente per allegare e provare la domanda presentata in
giudizio” (cfr. Tribunale di Verbania n. 43/2011 …. Cass. n. 6056/90); h) Si chiede
all'On.le Giudicante di accogliere le suddette argomentazioni e di riconoscere un saldo a
credito dell'attore di € 154.212,69 oltre interessi dalla domanda al soddisfo (Note
conclusive del giudizio di primo grado).
Di conseguenza disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e competenze, di CTP, di CP_1
mediazione e dei due gradi di giudizio;
- In via istruttoria, ove ritenuto opportuno: 1) disporre integrazione alla CTU, per le
ragioni esposte nel presente appello;
2) ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare l'esibizione
degli estratti conto e scalari o equivalenti, anteriori alla data del 31/12/1993, per le ragioni
esposte nel presente appello”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la
[...]
con sede legale in Agropoli (SA), Via Controparte_1
S.Pio X n. 30/32 ( nuova denominazione della Controparte_3
[..
[...] a far data dal 25/06/2018 ), che ha resistito ai motivi di
[...]
gravame ed alle istanze istruttorie degli appellanti, di cui ha chiesto il rigetto, così
concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, così decidere e
provvedere: IN VIA CAUTELARE - disattendere la richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la palese carenza dei presupposti
legittimanti; NEL MERITO - rigettare integralmente l'appello proposto, nonché tutte le
richieste ivi formulate, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che
assolutamente infondato in fatto ed in diritto;
con conseguente integrale conferma della
sentenza n. 1271/2023 resa dal Tribunale di Salerno, dott.ssa Iorio, in data 17.03.2023
e notificata in data 24.03.2023; - il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e
competenze legali di causa, oltre spese generali al 15%, IVA e CNAP come per legge”.
Con ordinanza del 04/10/2023 la Corte ha disatteso l'istanza di sospensione avanzata dagli appellanti ai sensi dell'art. 283 cpc. In pari data l'Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie ( integrazione della CTU;
ordine di esibizione degli estratti conto scalari ) ed ha rinviato all'udienza del 07/11/2024 concedendo i termini di cui all'art. 352 cpc. Con
successivo provvedimento del 28/11/2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza articolando cinque motivi di gravame:
con il primo motivo – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, 1284 comma 3 c.c. e
dell'art. 24 Costituzione, nonché dei principi di vicinanza della prova e prova per
dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario – 1.1. gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che essi non avessero assolto all'onere probatorio che gli incombeva. Evidenziano in contrario di aver depositato gli estratti conto trimestrali e i prospetti/conti scalari trimestrali, emessi dalla nel CP_1
periodo 31/12/1993 – 26/09/2014, relativi al conto corrente n. 100684 oggetto di
6 contestazione, a dimostrazione dei fatti e dei dati costitutivi della domanda azionata, in cui erano riportate le somme mai pattuite, addebitate in c/c, a titolo di commissioni di massimo scoperto;
anatocistici interessi debitori trimestralisul fido in c/c accordato ed utilizzato sempre nei limiti;
spese avario titoloper operazioni, per tenuta conto, per assicurazione, per resocontazione, per gestione rinnovo fido, ecc., come accertato dal
CTU (cfr. pag. 14 e 15 della Relazione di CTU). Fanno pertanto rilevare che erano leggibili, giorno per giorno, dal 31/12/1993 al 26/09/2014, i movimenti in entrata e uscita registrati nel c/c, senza lacuna alcuna;
che la mancata disponibilità della movimentazione del c/c dalla data di apertura al 31/12/1993, che è la prima data documentata dal correntista, non aveva influito sulla CTU, che si era basata sulla continuità della documentazione in atti dal 31/12/1993 al 26/09/2014, ed era partita dal primo dato contabile disponibile, cioè dal saldo debitorio del correntista al 31/12/1993,
pari, secondo quanto riportato dalla a lire 122.209.392 (€ 63.115,88); che CP_1
l'assenza dei primi estratti conto, a far data dall'apertura del rapporto e fino al
31/12/1993, non poteva ricadere sull'attore, che avendo smarrito la documentazione più
remota, non era più in grado di disporne, né poteva esserne penalizzato in quanto il periodo non documentabile è risultato a vantaggio della poiché l'addebito di CP_1
continue poste illegittime nel periodo documentato 31/12/1993 – 26/09/2014 (pari ad €
200.295,50), avrebbe dovuto far presupporre anche l'invalidità ed erroneità del saldo di partenza a debito del correntista, conducendo il Giudicante a disporre il c.d. “saldo zero” alla data del 31/12/1993 e non quello debitorio, erroneo ed inficiato da preesistenti e perpetrati addebiti illegittimi. Pertanto, in una più oculata CTU di rideterminazione del saldo di c/c, andava assunto il “saldo zero” alla data del 31/12/1993 e, colta questa manifesta alterazione del dato contabile di partenza, la CTU andrebbe integrata. 1.2. Gli
appellanti fanno altresì rilevare che mai alcun contratto scritto di conto corrente era stato stipulato tra le parti;
che il rapporto di c/c era sicuramente sorto in epoca anteriore
7 al 31/12/1993 in quanto il primo e più remoto estratto di c/c depositato dal correntista è
datato al 28/02/1994, e ivi si legge che già alla data del 31/12/1993 era presente uno scoperto/debito/dare di lire 122.209.392 (€ 63.115,88), come si poteva leggere anche nell'ulteriore documentazione depositata dal correntista, costituita dal conto scalare datato al 31/03/1994; che il Got aveva disatteso la pronuncia di legittimità Cass. 2009 n.
338, che indicava i rimedi per il caso di mancanza di prova delle condizioni che dovevano regolare il conto corrente e l'apertura di credito ad esso collegata, e cioè la previsione degli interessi semplici alle rispettive partite di credito/debito, escluso qualsiasi altro onere, salvo quelli fiscali, nei rapporti instauratisi ante L. 154/92
(09/07/1992 entrata in vigore), poiché le previsioni integrative/sostitutive dell'art.5 della disposizione e del successivo art. 117 TUB, non sono retroattive e l'applicazione delle previsioni integrative/sostitutive delle clausole mancanti o nulle, riguardanti gli interessi e altri prezzi e condizioni dei contratti bancari, contenute nell'art. 5 della (abrogata) L.
154/92 nei rapporti instauratisi post L. 154/92. La espletata CTU, nelle ipotesi di calcolo n. 1 e n. 3, aveva adottato questo criterio, collocando arbitrariamente l'apertura/inizio del rapporto bancario dopo la data del 09/07/1992;
con il secondo motivo – Violazione e la falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 25
comma 3 (incostituzionale) D.Lgs. n. 342/1999; dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993 e dell'art.
7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 – contestano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che la banca si era adeguata alle disposizioni della delibera CICR
del 09/02/2000 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, laddove invece della capitalizzazione trimestrale paritetica era necessaria una nuova e specifica approvazione scritta del cliente, della quale nella specie non v'era traccia, con la conseguenza che l'ipotesi n. 5 fatta dal CTU e accolta dal Giudice doveva ritenersi errata;
con il terzo motivo -- Violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della
prova (art. 2697 c.c.) in riferimento all'erronea ricostruzione dei fatti di causa -- 3.1. gli
8 appellanti lamentano che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il contestato c/c era (ed è ancora tutt'oggi) oggetto di uno specifico affidamento, com'è evincibile da specifici indici quali: a) la considerevole entità di iniziali 200.000.000 lire poi pari a
103.291,38 euro;
b) la stabilità, in quanto la cifra suddetta è indicata nella documentazione agli atti come “fido di conto” e rimane costante in tutto il periodo documentato;
c) la durata ultraventennale in relazione al periodo documentato
(31/12/1993 – 26/09/2014); d) l'addebito di remunerazioni specifiche per l'affidamento concesso (cfr. estratti e scalari agli atti: “tasso a debito entro fido ordinario, tasso a
debito extra fido, tasso di fido c/c, tasso di sconfinamento, commissione entro fido
ordinario, commissione extra fido, commissione massimo scoperto entro fido,
commissione massimo scoperto oltre fido, commissione sul fido accordato, commissione
revisione/gestione annuale fido”, ecc.); e) la pacifica presenza di un fideiussore a garanzia dell'affidamento.
Fanno altresì rilevare che, ove anche l'affidamento in c/c non fosse così provato nella documentazione depositata, la presenza di un affidamento di fatto sarebbe chiaramente constatata attraverso il consistente e protratto debito in c/c e la assoluta mancanza di rientri (cioè saldi positivi/creditori) spontanei del cliente o ordinati dalla Banca, e che lo stesso CTU, dopo specifiche contestazioni e prove attoree, aveva elaborato un conteggio dell'intero periodo documentato basato sulla condizione di conto corrente coperto da affidamento (ipotesi n. 3 e 4), di fatto correggendo le erronee ipotesi n. 1 e 2 elaborate dopo una prima e superficiale analisi della documentazione in cui erroneamente ipotizzava il c/c scoperto;
3.2. Deducono altresì che la prescrizione era infondata ed era stata eccepita in maniera pretestuosa giacché nel caso in esame non decorre il termine prescrizionale in quanto il rapporto di conto corrente n. 100684 in contestazione è
ancora aperto e l'azione esperita è di accertamento dell'esatto dare/avere con conseguente ricalcolo/rettifica;
9 con il quarto motivo -- Violazione della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. – gli appellanti lamentano che, nonostante specifica domanda attorea formulata nel ricorso introduttivo ed al verbale udienza del 18/09/2020 e l'evidenza dei consistenti e perpetrati indebiti in c/c, il primo Giudice aveva omesso l'accertamento del rispetto dei tassi soglia di cui alla legge 108/1996, senza fornire alcuna motivazione. Evidenziano
sul punto la consistenza degli indebiti inflitti al correntista rinvenibili nell'ipotesi n. 3
della CTU per l'importo di € 200.295,50, pari alla differenza tra il saldo bancario
(viziato) alla data del 26/09/2014 (debitorio per il correntista di € 46.082,81) ed il saldo ricalcolato (creditorio per il correntista di € 154.212,69); che nell'ipotesi di calcolo n. 3
della CTU (unica verosimile e comunque approssimata per difetto), al correntista imprenditore sono stati sottratti € 200.295,50; che pertanto la verifica ex lege 108/1996
doveva essere oggetto di approfondimento, tanto più necessario in relazione all'utilizzo dei tassi d'interesse ultra legale, non pattuiti in forma scritta con il correntista ma praticati dalla e adottati nelle ipotesi di calcolo n. 2, 4 e 5 approvata dal CP_1
giudicante. Chiedono pertanto che la Corte voglia disporre l'accertamento omesso dal primo Giudice verificando l'usura e inglobando nel calcolo del tasso debitorio tutte le illegittime spese patite dal correntista, esclusa la CMS che va confrontata con la rispettiva soglia;
con il quinto motivo -- Violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art.
132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c. – gli appellanti lamentano l'insufficiente motivazione sul rigetto delle domande da essi proposte. In particolare ,
evidenziano che le scarne argomentazioni contenute nella pronuncia non consentono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal Giudicante, che ha ritenuto di aderire
“…all'ipotesi confluita nel ricalcolo contraddistinto dal n. 5 (contiguo all'ipotesi n. 2),
il quale quindi tiene conto dei tassi di interesse praticati dalla banca, come indicati
negli estratti conto depositati da parte attrice, esclude le cms e le spese, senza alcuna
10 capitalizzazione fino al 30.06.200 di ricalcolo e capitalizzazione paritetica trimestrale a
decorrere dal 01.07.2000”. Evidenziano infatti che il Giudicante ha ritenuto erroneamente di aderire all'ipotesi di ricalcolo ipotizzata nell'ipotesi n. 5 della ricostruzione del saldo, peraltro ritenuta non accoglibile dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base del fatto che …”L'ipotesi di ricalcolo n. 5, dunque, attenendosi al
tenore letterale del quesito n. 3, appare la più coerente e conforme al campo di
indagine delimitato e alla documentazione probatoria fornita dall'attore che andrà
condannato al pagamento della somma di € 16.947,56 in favore della banca…” (cfr.
pag. 8 della sentenza impugnata). Fanno rilevare che tale assunto conferma come sussista una discrasia nella motivazione della sentenza impugnata giacché il Giudicante,
dapprima, assume (erroneamente) che la documentazione probatoria fornita dagli attori sia deficitaria e carente e, successivamente, aderisce all'ipotesi di ricalcolo del saldo sulla base della “documentazione probatoria fornita dall'attore”.
3. L'appello, che per com'è articolato, supera a stento il vaglio di ammissibilità di
cui all'art. 342 cpc, è fondato per quanto di ragione e va accolto.
3.1. In ordine al primo motivo di gravame, con il quale l'impresa lamenta che il Pt_1
Tribunale di Salerno è incorso nella erronea applicazione del principio dell'onere della prova, occorre preliminarmente osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il correntista che propone una domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario e/o un'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e alle spese corrisposti in eccedenza rispetto al dovuto è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa,
vale a dire la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati, producendo il contratto e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto.
11 Ed invero, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283
cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam nonché di valutare se le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili a norma dell'art. 1346 cod. civ.
Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle movimentazioni verificatesi nel corso dello svolgimento del rapporto bancario, sono indispensabili al fine di accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e,
quindi, di pervenire alla determinazione del saldo finale.
Del resto, l'onere probatorio gravante, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e
115 c.p.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incombendo quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser fornita mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr., ex plurimis, Cass. 2003 n. 18487; Cass. 2004 n. 23229; Cass. 2007, n.
384; Cass. 2013 n. 14854).
Pertanto, nei rapporti bancari regolati in conto corrente, il correntista che agisce in giudizio per l'accertamento dell'esatto dare/avere ed eventualmente la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché ha l'onere sia di
12 depositare il contratto (cfr. Cass. ord. 2019 n. 33009), sia di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr., ex
plurimis, Cass. 2016 n. 20693; Cass. ord. 2017 n. 24948; Cass. ord. 2018 n. 30822),
con la necessaria precisazione, tuttavia, che, qualora l'attore limiti tale adempimento ad alcuni aspetti temporali del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione di natura officiosa,
disponendo, in particolare, una consulenza tecnico-contabile ed utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, il saldo risultante dal primo estratto conto in ordine di tempo disponibile e acquisito agli atti (cfr. Cass. ord. 2018 n. 31187; Cass.
ord. 2022 n. 37800).
In tale ipotesi, dunque, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda, sicché, in assenza di risultanze contrarie, il conteggio del dare e dell'avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. 2019 n. 11543; Cass. ord. 2022 n. 35979).
Il diverso calcolo, invocato dall'appellante, fondato sul criterio del c.d. saldo zero non è
invece applicabile non vertendosi nella specie in una controversia in cui le parti avanzano contrapposte domande -- la banca per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista per la rideterminazione del saldo --, ed occorre evitare il rischio di due saldi difformi all'esito del ricalcolo ( cfr. Cass. 2024 n. 1763; 2023 n.
22585; 2022 n. 27362 ).
Correttamente, pertanto, nella specie il CTU, ed il giudice che ne ha recepito la relazione, ha effettuato i conteggi partendo dal primo dato contabile reso disponibile dall'attore, ovvero dal saldo debitorio del correntista al 31/12/1993, pari a £
122.209.392 ( € 63.115,88).
13 Il primo motivo va pertanto disatteso.
3.2. Fondato, invece, è il secondo motivo di gravame, con il quale la ditta Pt_1
denuncia, con riferimento al conto corrente n.100684, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione della deliberazione CICR del 09
febbraio 2000 per non essere stata pattuita, di fatto, la pari periodicità del computo degli interessi creditori. Del pari fondato è anche il quinto motivo, con cui l'appellante ha contestato l'immotivata adozione, da parte del Tribunale, del criterio n. 5), elaborato dal
CTU su specifica richiesta della sul presupposto dell'adeguamento dell'Istituto di CP_1
credito alla delibera CICR.
Al riguardo occorre premettere che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, nel testo applicabile, ratione temporis, nella fattispecie in esame, dispone che “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle
operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
L'art. 2 della deliberazione prevede, al comma 1, che “nel conto corrente l'accredito e
l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti” e, al comma 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto
corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori”.
La stessa deliberazione prescrive, all'art. 6, che “i contratti relativi alle operazioni di
raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo” la sua entrata in vigore
“indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse
applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre
indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
14 capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno
effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Pertanto, la predetta deliberazione del CICR, in cui l'art. 120, comma 2, d.lgs. n.
385/1993 demandava di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi” nelle operazioni bancarie, ha subordinato la legittimità dell'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ma anche, per l'ipotesi della capitalizzazione infrannuale, alla condizione, dettata da esigenze di trasparenza,
dell'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di tale capitalizzazione.
Va altresì richiamato l'art. 7, co. 2 e 3, della medesima delibera che stabilisce, tra l'altro, che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento
delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari,
entro il termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via
generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di
tali nuove condizioni deve essere data opportuna notizia per iscritto alla clientela alla
prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove
condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.”
Rileva la Corte che, riguardo alle modalità di adeguamento dei contratti, non v'è in giurisprudenza uniformità di vedute. Il sistema bancario ha generalmente utilizzato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l'adeguamento dei contratti in corso alle nuove condizioni contrattuali anatocistiche incontrando il favore di parte minoritaria della giurisprudenza che ha ritenuto che la specifica pattuizione fosse necessaria soltanto per i contratti conclusi in epoca posteriore all'entrata in vigore della delibera (
22/04/2000), essendo invece sufficiente, per quelli in corso, la pubblicazione sulla
15 Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cliente alla prima occasione utile o comunque entro il 31 dicembre 2000.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene invece che l'introduzione della clausola anatocistica comporti sempre un peggioramento delle condizioni contrattuali sicché,
anche per i rapporti in corso, è necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità
di capitalizzazione, e ciò sul rilievo che, in un contratto nel quale la capitalizzazione non era prevista per essere stata riconosciuta nulla la relativa regolamentazione,
l'introduzione di una nuova clausola anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente ( cfr. Cass. 2020 n. 9140; 2020 n. 29420): la clausola anatocistica, nulla per violazione di legge, non può quindi essere sanata unilateralmente ma richiede una nuova pattuizione banca-cliente, in difetto della quale rimane nulla.
Orbene, ritiene questa Corte che, a qualunque orientamento si voglia aderire, nel caso di specie difetta comunque la prova, che gravava sulla di essersi attenuta alle CP_1
prescrizioni dei cui all'art. 7 della delibera, giacché manca agli atti la dimostrazione non soltanto della nuova specifica pattuizione per iscritto, ma anche della mera comunicazione al cliente delle sopraggiunte modifiche.
E' per questa ragione che l'ipotesi ricostruttiva elaborata, con perplessità, in virtù di richiesta della banca dal CTU al n. 5) e fatta propria dal Got, non può essere utilizzata.
3.3. Il terzo motivo va rigettato.
Per orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte
aderisce, la prova della concessione di un'apertura di credito va data per iscritto,
laddove invece un affidamento 'di fatto' può ipotizzarsi esclusivamente con riguardo ai contratti anteriori alla L. n. 154/1992.
Ed infatti, “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha
imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi
16 bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto
di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione
dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il
ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta
l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in
un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità” (
cfr. Cass. 2024 n. 16445, conf. sul tema Cass. 2024 n. 11016; 2023 n. 34997; 2023 n.
13063).
Nella specie, poiché, come pure riscontrato dal CTU sulla base della disamina della documentazione disponibile agli atti, il conto corrente è risultato attivo dal 1°/01/1994 e quindi, in difetto di prova della stipula in epoca antecedente, deve ritenersi acceso nel vigore della L. n. 154/1992, e poiché non v'è prova scritta della concessione di un affidamento in favore del cliente e della relativa regolamentazione, deve ritenersi che eventuali scoperti di conto siano stati semplicemente tollerati dalla banca ( cfr. in tal senso Cass. 2024 n. 11016), che del tutto irrilevante fosse la previsione di una commissione di massimo scoperto o di voci di 'gestione fido', 'revisione fido' o che l'affidamento risultasse dal libro fidi o che il suo contenuto potesse essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi ( cfr.
Cass. 2023 n. 13063).
Ne consegue pertanto che tutti i versamenti effettuati dal correntista avevano natura solutoria.
Il CTU, tenendo conto della prescrizione maturata per il decennio anteriore al
05/02/2014, ovvero alla data della notifica dell'invito alla procedura di mediazione, ha esaminato l'andamento del conto nel periodo dal 05/02/2004 al 26/09/2014 ed ha elaborato l'ipotesi ricostruttiva n. 1) con la quale, applicando i tassi di cui all'art. 117
comma 7 lett. a) T.U.B. per non essere stata dimostrata alcuna pattuizione per iscritto di
17 interessi superiori alla misura legale;
escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori, sia prima che dopo la delibera C.I.C.R. del 09/02/2000, per non essere stato dimostrato, da parte della Banca, l'adeguamento del rapporto alle disposizioni ivi previste;
escludendo dal conteggio la commissione di massimo scoperto, la sostitutiva commissione sul fido accordato e i costi addebitati in c/c, che non risultano espressamente pattuiti;
applicando, ai fini della decorrenza delle valute, l'art. 120
comma 1 TUB ( cfr. ricostruzione allegata alla relazione, cui si fa integrale rinvio), ha definitivamente accertato un saldo in favore del correntista pari ad € 36.705,56.
La deve pertanto procedere alla rettifica del saldo alla data indicata dal CTU. CP_1
La contestazione mossa da parte appellante con riferimento alla prescrizione decennale calcolata dal CTU e recepita dal Giudice di primo grado, benché astrattamente fondata in quanto l'azione proposta dal non è di ripetizione di indebito ma di Pt_1
accertamento del saldo del conto, è poi, in concreto, risultata generica ed inconcludente,
giacché parte appellante, in evidente violazione della prescrizione dell'art. 342 cpc, non ha offerto al Giudice del gravame una diversa ricostruzione del rapporto.
Peraltro, rileva la Corte che l'azione di rettifica non può ritenersi senz'altro sovrapponibile all'azione di accertamento della nullità contrattuale e, di conseguenza,
essere ritenuta imprescrittibile, giacché essa tende a quantificare l'impatto economico che la pronunzia ha sulla contabilità bancaria.
Ed infatti, per la previsione dell'art. 1852 c.c., quando il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito.
Ne consegue che accertare che il correntista, in virtù della rettifica o del ricalcolo del saldo del conto corrente, è creditore anziché debitore, vuol dire attribuire allo stesso il diritto di esigere dalla banca di poter incassare immediatamente la somma stessa, quale
18 credito certo, liquido ed esigibile (salve le operazioni sopravvenute, ove il conto sia ancora aperto).
Pertanto la domanda è soltanto all'apparenza una domanda di mero accertamento: essa infatti persegue, in via immediata, i medesimi risultati dell'azione di accertamento negativo nella misura in cui è rivolta a contestare la debenza delle annotazioni operate dalla banca nella colonna dare, ma non si esaurisce in ciò, tendendo altresì all'ulteriore obiettivo di vedere conseguentemente ed opportunamente rettificato il saldo, che può
anche mutare di segno e assumere la consistenza di un credito poi immediatamente esigibile, come sancito dall'art. 1852 c.c..
Può di conseguenza affermarsi che l'azione di rettifica delle annotazioni contabili e di rideterminazione del saldo non è volta ad un mero accertamento ma va ad incidere sul momento attuativo del regolamento negoziale illegittimo, producendo immediati riflessi patrimoniali sulle parti, sicché ad essa non si applica l'art. 1422 c.c. bensì l'art. 2934
c.c.
3.4. Con il quarto motivo la ditta appellante deduce l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale sull'accertamento dei tassi usurari applicati dalla banca.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, con riferimento al quesito n. 2), il CTU, rilevato che la mancata determinazione per iscritto di interessi superiori alla misura legale comportava le conseguenze disposte dal Giudice al quesito n. 1) , ovvero, l'applicazione dell'art. 117
co. 7, lett.a) TUB ( alle operazioni attive per la Banca – saldi debitori per il correntista --
si applica il tasso nominale minimo dei Bot o altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e alle operazioni passive per la – saldi CP_1
creditori per il correntista – si applica il tasso nominale massimo dei Bot o altri titoli similari ), ha ritenuto ultronea qualunque verifica del tasso soglia.
19 Ritiene la Corte che, effettivamente, la rideterminazione degli interessi secondo il criterio legale assorbe la valutazione dell'usura eventualmente praticata dalla e CP_1
costituisce idoneo strumento ai fini della ricostruzione del rapporto tra le parti, che è
l'oggetto della domanda non avendo infatti l'attore avanzato pretese restitutorie né
risarcitorie.
4. La sentenza impugnata va pertanto riformata e, per l'effetto, in accoglimento
della domanda, rideterminato alla data del 26/09/2014 un saldo in favore della
correntista ditta di € 36.705,56, la va condannata alla Parte_1 CP_1
rettifica del conto corrente di corrispondenza n. 100684.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore degli appellanti in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, compresa nello scaglione da
€ 26.001,00 a € 52.000,00, negli importi medi e per le fasi trattate.
L'istanza di rimborso delle spese di mediazione va disattesa non emergendo dagli atti gli elementi necessari ai fini della valutazione a tal fine prevista dall'art. 13 DLgs n.
28/2010.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21/04/2023 da Parte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale 'CC ES e TT
EL AD nei confronti della Controparte_4
avverso la sentenza n. 127/2023 del Got del Tribunale di
[...]
Salerno, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza,
ridetermina alla data del 26/09/2014 il saldo in favore della correntista ditta
[...]
[...]
[...] di € 36.705,56; condanna la appellata alla corrispondente rettifica Parte_4 CP_1
del conto corrente di corrispondenza n. 100684;
2. CONDANNA la Controparte_4
in persona del Presidente legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, in favore degli appellanti, per il primo grado in € 357,00 per spese ed € 7.616,00 a titolo di compenso, e per questo grado in € 1.138,50 per spese ed € 6.946,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap e rimborso delle spese di CTU nella misura liquidata in primo grado.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
21