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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/12/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 376/2024 da
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del socio accomandatario p.t. sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TI SA, presso il cui studio in Udine, via Gorghi n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 P.IVA_2
tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Pozzo, presso il cui studio CP_2
in Udine, Via del Gelso n. 16/2, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara CP_3 C.F._1
NI e LV AL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in
Udine, via Cosattini, 20 APPELLATO
e contro
COroparte_4
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 955/2024 resa dal Tribunale di Udine, pubblicata il 21.10.2024, notificata il 22.10.2024, in materia di “appalto”
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da note del 7.7.2025: Con
“Voglia l' ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, per tutto quanto dedotto ed eccepito,
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 lla in relazione alle fatture 5/2020, 22/2020, 15/2021, 16/2021, 18/2021, e
[...] CP_1
22/2021;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1
all'arch. in relazione all'appalto per cui è causa;
[...] CP_3
-Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi denunciati con i motivi di impugnazione IV, V,
VI, VII, IIX, IX, X, XI , per l'effetto accertare e dichiarare l'appaltatrice in persona CP_1
del legale rappresentante p.t. ed il direttore lavori arch. , per i motivi e le ragioni CP_3 dedotte in atto, tenuti anche in solido a rispondere dei citati vizi e difetti, per tale effetto condannare la in persona del l.r.p.t., ed il direttore lavori arch. anche CP_1 CP_3 in solido tra loro, a corrispondere alla la Parte_1 somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e dei difetti denunciati ed accertati, che si quantifica in via prudenziale nell'importo complessivo di €.360.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
-Condannare la in persona del l.r.p.t., ed il direttore lavori arch. anche CP_1 CP_3 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi dalla
[...] per mancato guadagno e perdita di avviamento, conseguenti alla Parte_1
necessaria chiusura della struttura alberghiera per il periodo occorrente a procedere agli interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata, da liquidarsi anche in via equitativa;
- Condannare la alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 di tutte le somme già corrisposte in esecuzione della provvisoria esecutorietà
[...]
del decreto ingiuntivo n. 363/2021 Tribunale di Udine (pari ad €. 206.657,45 cfr. All. 4 atto
d'appello), nonché della ulteriore somma di €. 42.118,61 (All. 5) corrisposta in data
15.04.2025, in esecuzione della sentenza n. 955/2024 Tribunale di Udine;
In ogni caso, condannare in persona del l.r.p.t., ed il direttore lavori arch. CP_1 CP_3
Con anche in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di di entrambi i
[...]
gradi del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
Per quanto già esposto al punto 3 dell'appello si insta per la rinnovazione della CTU con la proposizione al CTU del seguente quesito: “Parte appellante chiede ammettersi CTU con assegnazione al consulente nominando di un quesito che contempli, oltre alla verifica e conferma della sussistenza dei vizi e difetti già̀ denunciati in atto di citazione in opposizione, e con il presente atto, ossia: a) la realizzazione di 18 stanze dell'Hotel Diva con superficie inferiore a 15 mq, come merge dalla perizia ing. , agli allegati da 16 a 21 (stanze: Per_1
101, 104, 105 e 106 al primo piano;
201, 202, 206, 207 e 208 al secondo piano;
301, 302, 303,
306, 307 e 308 al terzo piano;
402 al quarto piano;
503 al quinto piano;
602 al sesto piano);
b) nonché la realizzazione delle stanze ai piani 4°, 5° e 6°con altezza media inferiore a 2,50 m., in violazione della L.R 44/1985; l'accertamento delle relative cause, la quantificazione dei danni e dei costi necessari per il ripristino (con particolare riferimento al ripristino delle stanze come da progetti depositati presso il Comune di Lignano Sabbiadoro e da quest'ultimo assentiti), nonché la quantificazione del minor valore dell'immobile in ragione dei vizi e difetti accertati, i tempi necessari all'esecuzione delle opere di ripristino necessarie”. Per l'appellata , come da note dell'8.7.2025: COroparte_1
“Nel merito respingersi l'appello per i motivi tutti proposti da nei confronti Parte_1 di poiché infondato con integrale conferma della sentenza impugnata nei capi CP_1
riguardanti la convenuta appellata e con reiezione di ogni domanda svolta CP_1
CP_ dall'appellante nel presente grado di giudizio nei confronti di perché infondata.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria respingersi la richiesta istruttoria dell'appellante di rinnovazione della
C.T.U.
Ammettersi, ove ritenuto necessario, la prova testimoniale sulle circostanze capitolate al cap. 1 della seconda memoria ex art. 183 VI° comma C.P.C. di parte convenuta a mezzo CP_1
del teste ivi indicato ed ammettersi altresì integrazione della C.T.U. per la valutazione e la quantificazione ai prezzi di mercato delle opere eseguite in appalto dalla convenuta CP_1
e di cui è causa”.
Per l'appellato , come da note del 7.7.2025: CP_3
“ Voglia la Corte d'Appello:
- rigettare la richiesta istruttoria di rinnovazione della CTU,
- rigettare tutti i motivi di gravame e confermare la sentenza di primo grado, con spese legali rifuse, gravate di accessori.”
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 10.5.2021 Parte_1
(di seguito “ ) impugnava il decreto n. 363/2021 con cui il
[...] Parte_1
Tribunale di Udine le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €. 309.694,35, oltre interessi e spese, in favore di (di seguito “ ”) a saldo delle fatture n. 5/2020, COroparte_1 CP_1
22/2020, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021 e 22/2021 emesse da quest'ultima in relazione al contratto d'appalto dd. 21.12.2017 intercorso tra le parti avente a oggetto i lavori di ristrutturazione previa demolizione e ampliamento del fabbricato a uso alberghiero all'insegna “ ” sito in Lignano Sabbiadoro di cui la società opponente Parte_1
era proprietaria. Esponeva la società attrice che, nel 2015, l'allora aveva COroparte_7 affidato allo studio professionale nonché agli arch. e COroparte_8 COroparte_9
“rispettivamente quali progettisti e direttore dei lavori” (pag. 2) la progettazione CP_3
della ristrutturazione con ampliamento dell' sito in Lignano Sabbiadoro, viale Parte_1
Italia 4/A, del quale la società era proprietaria, con l'intento di riqualificare la struttura esistente, a 2 stelle, in hotel a 4 stelle;
che sulla scorta di tale progetto, la società aveva ottenuto dal Comune il relativo permesso di costruire (prot. n. 40339 del 29.10.2015, pratica n. 9540 - doc. 2); che nel maggio 2017 Alpha S.r.l. e , soci della CP_2 Parte_1
avevano ceduto le proprie partecipazioni a che con contratto d'appalto del Parte_1
21.12.2017, la società (ora denominata di aveva Parte_1 Parte_1
affidato a (società di cui era socio e amministratore il sig. , già socio CP_1 CP_2 accomandatario della società attrice) l'incarico di realizzare le opere di ristrutturazione come indicate nell'allegato computo metrico (doc. 3, in realtà denominato “Appendice 1 al
Capitolato firmato il 06/09/2017”) ; e che, in corso d'opera, aveva appaltato alla stessa anche la posa e il montaggio delle controcasse delle porte delle stanze;
che nel 2018 aveva conferito allo un ulteriore “incarico professionale per il progetto di variante alla Parte_2
CO concessione edilizia ottenuta” (pag. 2) e, contestualmente, all'arch. la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, la pratica di fine lavori e abitabilità (doc. 4).
Deduceva che nel giugno del 2020 - in ritardo rispetto alla data originariamente prevista per l'ultimazione dei lavori, con costi quasi raddoppiati, e benché le opere non fossero state compiutamente ultimate - veniva formalmente dichiarata la fine lavori dall'impresa e dal direttore dei lavori, con conseguente apertura della struttura alberghiera nel luglio 2020 sotto la nuova insegna di “Diva Hotel”; che, tuttavia, già alla fine del mese di agosto 2020 la società
alla quale era stata data in gestione la struttura con contratto d'affitto d'azienda, CP_10 riscontrava gravi difetti nelle opere eseguite, tra cui gravi infiltrazioni di acqua e la non conformità della superficie di sette stanze rispetto al progetto.
Deduceva ancora di aver denunciato tali vizi a con pec del 17.9.2020 (doc. Parte_1 CP_1
5), alla quale faceva seguito un sopralluogo con l'arch. la quale, tra il novembre CP_11
2020 e il gennaio 2021, interveniva per ultimare le lavorazioni mancanti, ma senza eliminare i vizi, ed in particolare quelli riguardanti le infiltrazioni d'acqua e l'insufficiente superficie delle camere;
che nel febbraio 2021 il Comune di Lignano Sabbiadoro contestava all' il Parte_1 rifacimento della pavimentazione esterna in difformità rispetto alle prescrizioni comunali, imponendone il ripristino entro il 31.03.2021 e chiedendo il deposito cauzionale di €. 41.535,00
(v. verbale di sottomissione e concordamento di cui al doc. 9); che, atteso il persistere della maggior parte dei vizi denunciati, e l'intenzione della di non intervenire con riferimento CP_1 all'errata superficie delle stanze, l'attrice affidava all'ing. l'esecuzione di una perizia Per_1 volta ad accertare la sussistenza e l'entità dei vizi e a determinare i costi necessari alla loro eliminazione;
di aver infine, in data 31.3.2021, ricevuto notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, benché le fatture azionate in via monitoria non le fossero mai state precedentemente inviate.
Nel merito, l'attrice opponente contestava il credito ingiunto in quanto relativo a opere prive della conferma d'ordine proveniente dalla committente e non certificate dagli stati di avanzamento lavori1, oppure affette da gravi vizi rilevanti in parte ex art. 1667 e in parte ex art. 1669 c.c., o non conformi alle prescrizioni progettuali del Comune di Lignano Sabbiadoro (la pavimentazione esterna), o, infine, a opere oggetto di altra fatturazione o comunque già comprese nell'originaria offerta dell'appaltatore.
In particolare, eccepiva:
a) che il pagamento delle fatture n. 5 e 22 del 2020 (emesse in relazione, rispettivamente, ai s.a.l. 9 e 11) era stato sospeso in forza della eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460
c.c., in attesa inizialmente dell'ultimazione delle opere e successivamente della eliminazione dei vizi emersi e denunciati;
b) che, quanto alle opere di cui alle fatture n. 15, 18, 19, 22 del 2021, non risultavano né la conferma d'ordine da parte della committente né la certificazione degli stati di avanzamento lavori;
c) che, quanto alla fattura n. 16, non risultava alcuna conferma d'ordine da parte della committente e non erano state consegnate le certificazioni dei serramenti;
d) che l'installazione delle porte REI oggetto della fattura n. 20/2021 non era avvenuta a regola d'arte e, quanto alla fattura n. 21/2021, non era chiaro a quale porte REI si riferisse essendo le stesse già oggetto della fattura n. 20 e non risultando altri ordini da parte della committente;
e) che, con riferimento alla fattura n. 22, si trattava – oltre che di opere prive di conferma d'ordine e s.a.l. di riferimento –, di opere indicate genericamente, non concordate, prive della indicazione della data di esecuzione dei lavori e, in ogni caso, anche qualora ne fosse stata provata l'esecuzione, già comprese nella originaria offerta dell'appaltatore, oggetto di altra fatturazione, non conformi alle prescrizioni del (la pavimentazione esterna), non CP_12
eseguite a regola d'arte ovvero prive delle necessarie certificazioni.
Ferma l'avvenuta sospensione dei pagamenti delle fatture n. 5 e n. 22 del 2020 in forza della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sollevava tale ultima eccezione anche con riferimento alle fatture da 15 a 22 del 2021. Formulava altresì – con riferimento a tutte le opere viziate – domanda di riduzione del prezzo e risarcimento dei danni subiti.
Rappresentava come la perizia dell'ing. avesse confermato la sussistenza dei vizi Per_1 denunciati rilevandone anche di nuovi, riscontrando, nel complesso:
a) la realizzazione di 18 stanze con superficie inferiore a 15 mq – dimensione minima necessaria a qualificare le stanze come camere doppie in struttura a 4 stelle – in difformità rispetto ai progetti assentiti (e in particolare alla relazione illustrativa allegata alla variante 1 alla concessione edilizia e, prima ancora, all'originaria domanda di concessione edilizia depositata in data 17.4.2015) e in violazione della normativa urbanistica;
b) la posa non a regola d'arte delle porte tagliafuoco;
c) l'errata pendenza del perimetro esterno piano terra con conseguente ristagno d'acqua e infiltrazione nei locali del piano terra;
d) l'errata realizzazione degli scoli dei terrazzi che non permetterebbe il corretto deflusso dell'acqua;
e) la presenza di gravi infiltrazioni d'acqua in diverse parti dell'immobile;
f) l'errata posa delle controcasse e delle porte delle stanze;
g) l'altezza media delle camere dei piani 4°, 5° e 6° inferiore a m. 2,50 in violazione della L.R.
44/1985;
h) l'assenza dei certificati relativi a tutti i serramenti montati;
i) l'omessa schermatura dei pannelli fotovoltaici;
con quantificazione in euro 360.000,00 (al netto del danno legato all'assenza della certificazione dei serramenti) dell'importo necessario alla eliminazione dei vizi denunciati e a rendere l'immobile conforme alle prescrizioni progettuali e normative edilizie.
Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice e del direttore lavori per i danni derivanti dal concorso dei rispettivi inadempimenti, ed in specie, quanto al secondo, per l'inadempimento dell'obbligo dell'accertamento della conformità dell'opera al progetto e dell'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in Parte_1 causa l'arch. . CP_3
Concludeva, pertanto, chiedendo:
- la revoca del decreto ingiuntivo perché illegittimamente emesso, nullo, inammissibile per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., erroneo nel suo ammontare, nonché - accertato l'inadempimento dell'opposta e la sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere dalla stessa realizzate - la dichiarazione che nulla era dovuto a qualsiasi titolo alla CP_1
- in subordine, la riduzione del credito presuntivamente vantato dall'opposta a quanto di giustizia;
- in via riconvenzionale, l'accertamento della sussistenza dei vizi denunciati e la condanna di e dell'arch. , anche in solido tra loro: al pagamento della somma CP_1 CP_3 necessaria per la loro eliminazione (quantificata in euro 360.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria); al risarcimento dei danni conseguenti al ridotto godimento della struttura durante i lavori di ripristino (quantificati in euro 290.000,00 per la perdita degli utili di una stagione e in ulteriori euro 290.000,00 per la perdita dell'avviamento); al rimborso della sanzione di €. 41.535,00 irrogata dal di Lignano Sabbiadoro a CP_12 causa della difformità della pavimentazione esterna alle prescrizioni comunali;
infine, al risarcimento dei danni per il minor valore delle opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche, quantificati nel medesimo importo percepito dalla per la CP_1 loro esecuzione, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via riconvenzionale subordinata chiedeva la compensazione tra il credito oggetto delle domande riconvenzionali e le somme eventualmente dovute alla CP_1
In via istruttoria, chiedeva ammettersi consulenza tecnica.
2. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente – quanto ai (presunti) vizi che la CP_1 stessa riteneva, ove esistenti, sicuramente riconoscibili – l'intervenuta decadenza della opponente dall'azione di garanzia e, in ogni caso, per tutti i vizi dedotti, l'inesistenza degli stessi ovvero la loro non imputabilità all'appaltatore in quanto afferenti a lavorazioni commissionate ed eseguite da ditte terze o comunque dipendenti da scelte progettuali e non da errori costruttivi addebitabili all'appaltatore.
Eccepiva, in particolare, la decadenza della opponente dall'azione di garanzia con riguardo al presunto errato dimensionamento in superficie e in altezza delle stanze e a “tutti gli altri vizi riconoscibili contestati in causa” (questa l'espressione utilizzata a pag. 3 nella comparsa da parte opposta), in quanto denunciati soltanto il 17.9.2020 (v. pec di cui all'all. 5 atto di citazione), ben oltre il termine previsto dall'art. 8 del contratto di appalto, secondo cui - in deroga al disposto dell'art. 1667 c.c.- “Se il committente non procede ad un'eventuale rilevazione dei vizi o difetti nell'esecuzione dell'opera…entro giorni 30 dall'ultimazione dei lavori, l'opera si considera accettata”2, e peraltro anche oltre il termine di 60 giorni previsto dal medesimo art. 1667 c.c., atteso che le opere erano state ultimate in data 4.6.2020 (come da
“Segnalazione Certificata Agibilità” di cui all'all. 7 della relazione dell'ing. , allegata Per_2 alla comparsa, e come confermato dallo stesso opponente, il quale a pag. 3 dell'atto di citazione aveva affermato che “nel giugno 2020” era stata formalmente data la fine lavori e nel mese di luglio la struttura alberghiera aveva inaugurato la stagione estiva).
Né poteva esservi dubbio, aggiungeva , che il presunto errato dimensionamento delle CP_1
stanze fosse un vizio palese e non occulto, sicuramente riconoscibile dalla committente anche avvalendosi delle competenze tecniche del proprio Direttore Lavori. In secondo luogo, eccepiva l'infondatezza della contestazione relativa all'errato CP_1 dimensionamento, atteso:
a) che in nessuno dei documenti che definivano gli obblighi contrattuali dell'appaltatore e, dunque, né nel contratto d'appalto, né nel progetto strutturale, nei progetti esecutivi o nel permesso di costruire vi era alcun riferimento a una futura classificazione della struttura alberghiera a quattro stelle, e che pertanto tale requisito le era ignoto e mai le era stato comunicato e nessun obbligo contrattuale incombeva su di sé in relazione ad esso;
b) che l'art. 3 del contratto prevedeva che “la forma e le principali dimensioni dell'opera che formano oggetto dell'appalto risultano dal progetto allegato al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecuzione dalla direzione lavori” e che, tuttavia, non avendo la committente allegato al contratto di appalto alcun progetto di massima, correttamente l'impresa – come evidenziato dalla perizia di parte redatta dall'ing.
(doc. 1 e relativi allegati) – aveva eseguito le opere sulla base del progetto Per_2 strutturale (all. 6) e dei progetti esecutivi ricevuti (all. 5), i quali già prevedevano stanze matrimoniali di superficie inferiore a mq. 15; c) che l'insufficiente superficie di altre stanze – riconducibile, secondo il perito di parte opponente, allo spostamento dei vani tecnici verticali (calate) deputati al passaggio degli impianti igienici dei bagni, con conseguente aumento della dimensione di questi ultimi a scapito delle camere – non poteva essere imputata all'appaltatore quale errore esecutivo, essendo determinata dalla vincolante collocazione delle calate degli impianti igienici nel progetto strutturale;
e che, più in generale, il dimensionamento delle stanze era strettamente dipendente dalla superficie complessiva di ogni piano così come prevista dal progetto strutturale, il cui rispetto in sede esecutiva era attestato nel caso di specie sia nella Relazione a struttura ultimata dal Direttore Lavori sia nel Certificato di Collaudo Statico (all. 7 e 8 alla relazione tecnica all. sub. 1); d) che la struttura alberghiera – come dedotto anche dalla stessa opponente – aveva in ogni caso ottenuto la classificazione a 4 stelle (all. 2 comparsa, contenente estratti da alcuni siti internet in cui l'hotel era pubblicizzato come quattro stelle). Quanto alla contestata insufficiente altezza delle stanze, il ribassamento da metri 2,60, come da progetto esecutivo, a metri 2,40 era imputabile alla scelta della committente e/o del progettista da essa incaricato di posizionare a soffitto l'impianto di climatizzazione, con conseguente necessità di realizzare un vano tecnico ad esso deputato (Relazione ing. , pagg. 12 e Per_2
13), e non costituiva dunque un errore esecutivo dell'appaltatore.
Parte opposta negava inoltre la sussistenza o la imputabilità a sé degli ulteriori vizi lamentati
(errata posa delle porte tagliafuoco, vizi nello scolo dell'acqua del perimetro esterno e negli scoli dei terrazzi, infiltrazioni d'acqua, errata posa delle controcasse e delle porte delle stanze, mancata schermatura dei pannelli fotovoltaici, vizi della pavimentazione esterna) in quanto afferenti a lavorazioni realizzate da altre imprese incaricate direttamente dalla committente o comunque dipendenti da scelte progettuali e non da errori costruttivi addebitabili all'appaltatore. Depositava in giudizio i certificati REI relativi ai serramenti, evidenziando di averli già consegnati per le vie brevi al Direttore Lavori.
Quanto alla non conformità della pavimentazione esterna, evidenziava il carattere sproporzionato dei costi di ripristino pretesi dal nonché l'assenza di prova del danno, CP_12
non risultando, allo stato, né emesso un valido atto di sottomissione né versata una qualche cauzione dall'opponente.
Eccepita l'infondatezza degli addebiti mossi a in relazione a presunti vizi/difetti CP_1
costruttivi, contestava infine l'abnormità delle conseguenti richieste risarcitorie formulate dall'attrice opponente, l'assoluta mancanza di prova del danno nonché l'assenza di nesso di causalità con i vizi/difetti lamentati.
Passando al credito azionato in via monitoria, rilevava come le fatture (tutte, ad eccezione della fattura n. 22/2020) riguardassero opere eseguite e non contestate dall'opponente ovvero, nel caso della fattura n. 22/2020, opere approvate dal sig. padre della legale Persona_3 rappresentante della opponente nonché amministratore e proprietario della società Nima S.r.l., socia accomandante della opponente, della quale deteneva il 76% del capitale sociale, e, in sostanza, “vero proprietario ed amministratore di fatto dell'opponente” (pag. 11 comparsa).
Concludeva, pertanto, chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande ed eccezioni con essa formulate, con conferma del decreto opposto.
3. A scioglimento della riserva espressa all'udienza di prima comparizione del 12.10.2021, il
G.I. autorizzava la chiamata in causa del direttore lavori e concedeva la parziale esecutorietà dell'opposto decreto per l'importo di € 187.722,20, oltre agli interessi come da domanda3.
4. Si costituiva il terzo chiamato negando di aver ricevuto l'incarico di progettista delle opere, affidato invece all'arch. e all'ing. e precisando di aver COroparte_9 Persona_4
assunto l'incarico di direttore dei lavori e di responsabile del coordinamento della sicurezza non nel 2015 ma nell'agosto del 2017 e che conseguentemente tutta la progettazione e l'attività svolta prima di tale data non erano a lui riferibili e nessun risarcimento poteva essergli richiesto.
Allegava di aver redatto due varianti al titolo abilitativo a seguito di incarichi ricevuti nel gennaio 2018 e nel gennaio 2019, precisando che la prima non aveva comportato modifiche né alla volumetria né alla sagoma già autorizzata mentre la seconda non aveva ad oggetto nessuna opera di cui ai vizi lamentati dall'opponente; che i lavori erano terminati il 4.6.2020 come da
SCIA di pari data comprensiva di agibilità, sottoscritta dalla società attrice (all. 7 alla perizia ing. ) e che l'albergo – gestito dalla società – aveva aperto al pubblico il Per_2 CP_10
12.7.2020.
Deduceva che in fase di scavo era emersa la necessità di apportare una variante strutturale, di cui la committente era stata resa edotta nella “riunione di coordinamento opere di fondazione” CO dd. 12.12.2017 (doc. 3 , che aveva comportato, fra l'altro, l'inserimento di 48 pali di sottofondazione (all. n. 6 bis alla relazione ing. doc.n. 2), la modifica del sistema dei setti Per_5
portanti e la necessità di modifiche al tracciato di alcuni impianti, tra cui le calate degli impianti igienici e che delle variazioni conseguenti erano state regolarmente comunicate alla società con mail e nelle riunioni e mai contestate durante i lavori.
Deduceva inoltre che una parte ingente dell'aumento dei costi era dovuta alla menzionata variante strutturale e che i tempi di consegna e fine lavori si erano ulteriormente allungati, oltre che per la concomitante pandemia da covid, anche per la gestione della legale rappresentante che dall'autunno 2019 aveva deciso di occuparsi personalmente di tutte le Parte_1
opere di finitura e che, assieme al padre , era intervenuta frequentemente nei lavori, Pt_3 assumendo decisioni autonome, senza coordinarsi con la Direzione dei lavori, in tal modo rallentandone i tempi di realizzazione (all. 12, 13, 13bis alla relazione ing. doc. n. 2); e Per_5 che proprio per tale ultima ragione egli si era rifiutato di controfirmare i SAL (all. 1 alla relazione ing. doc. n. 2). Per_5
Rappresentava che buona parte dei vizi denunciati dalla committente erano stati risolti per l'intervento proprio e di CP_1
In merito alla superficie delle camere precisava che le modifiche alle dimensioni di alcune camere si erano rese necessarie a seguito delle modifiche strutturali apportate all'edificio ed erano state comunicate e concordate con la committente;
che con mail del 5 marzo 2019 (all. n.
15 alla relazione ing. doc. n. 2) la aveva trasmesso alla committente le piante Per_5 CP_8 esecutive di tutti i piani, dalle quali risultava la reale dimensione delle camere e che da quel momento alla data della denuncia dei vizi dd. 17.9.2020 era trascorso un anno e sei mesi senza che alcun rilievo fosse mosso;
che le modifiche in questione non avevano alcuna rilevanza urbanistica;
che la dimensione di alcune camere era stata ridotta anche a causa delle scelte di arredo fisso (es. realizzazione di pareti in cartongesso) o di allargamento del vano doccia operate dalla sig.ra che non era mai stata esplicitata la necessità di requisiti o Parte_1
qualifiche corrispondenti a standard particolari quali le quattro stelle, né ciò risultava dal permesso di costruire n. 40339/2015; che in ogni caso l'hotel era pubblicizzato come albergo a
4 stelle (doc. 4, 5, 6), e che pertanto nessun danno era stato causato dal D.L. sotto tale profilo;
che, come già illustrato, il protrarsi dei lavori non era imputabile allo stesso, e che in ogni caso l'opponente non aveva né avrebbe potuto subire nessun danno né perdita di stagione balneare, considerato che i lavori di ripristino avrebbero ben potuto essere eseguiti prima o dopo la stessa, che il Comune di Lignano impone il blocco dei lavori dal 14 giugno al 15 settembre e, in ogni caso, che la struttura alberghiera era gestita da soggetto diverso.
Deduceva, quanto alla pavimentazione esterna, che nessuna “sanzione” era stata erogata alla società attrice, avendo quest'ultima unicamente depositato a titolo cauzionale € 41.535,00, a garanzia dell'impegno di ripristinare la pavimentazione esterna (rimossa per eseguire talune lavorazioni) con materiali uguali a quelli originariamente presenti, come richiesto dal CP_12
cauzione che sarebbe stata restituita a ripristino avvenuto. Di qui, l'insussistenza di alcun danno.
COestava, per il resto, la sussistenza degli ulteriori vizi denunciati.
Quanto alla propria asserita responsabilità, deduceva in sintesi di aver svolto il proprio incarico di direttore dei lavori con la massima diligenza, di aver effettuato frequenti sopralluoghi in cantiere, di non aver mai omesso l'attività di sorveglianza, di essere sempre intervenuto chiedendo alla FE l'eliminazione delle imperfezioni lamentate dalla committente e di aver sempre aggiornato quest'ultima sullo stato dei lavori e su ogni modifica necessaria all'opera. A sostegno di tutto quanto dedotto e allegato, depositava in atti la relazione redatta in data
18.03.2022 dell'ing. (doc. n. 2), e relativi allegati. Per_5
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di propri onorari per euro 20.650,00. Chiedeva altresì Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della (di COroparte_4
COr seguito solo “ ”) per essere dalla stessa manlevato nel caso di accertamento della sua responsabilità.
5. All'udienza del 12.4.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa di CNA, che, ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte nei confronti dell'arch. CO poiché inammissibili e infondate;
in subordine eccepiva l'inoperatività della polizza e chiedeva il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, ovvero, in via ulteriormente CO subordinata, di contenere la condanna di CNA entro la quota di responsabilità dell'arch.
6. Depositate le memorie ex art. 183 c. VI, ed esperito, con esito negativo, un tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'espletamento della CTU4 e, all'esito, con assunzione della prova per interpello formale e per testi sui capitoli ammessi.
7. All'udienza del 18.2.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
a seguito di ordinanza di rimessione in istruttoria del 4.9.2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini, all'udienza del 9.9.2024.
8. Con la sentenza n. 955/2024 del 21.10.2024 il Tribunale di Udine così statuiva:
“1) revoca il decreto ingiuntivo n. 363/21 emesso dal Tribunale di Udine il 26-29.3.2021 in favore di;
2) condanna in COroparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di dell'importo capitale di € 219.165,54, oltre agli COroparte_1 interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza indicata nelle singole fatture fino al saldo effettivo;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, e , in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore CP_3
di dell'importo di € 4.300,00, oltre agli interessi Parte_1 legali dalla data della domanda fino al saldo;
4) condanna , al pagamento a titolo di CP_3
risarcimento danni in favore di dell'importo di € Parte_1
35.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;
5) condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di dell'importo di € 14.650,00, oltre agli interessi legali dalla CP_3 data della domanda al saldo;
6) respinge per il resto tutte le altre domande;
7) compensa per intero tra le spese di lite;
COroparte_13
8) compensa per intero tra e le spese Parte_1 CP_3 di lite;
9) condanna a rimborsare a le spese CP_3 COroparte_4
di lite che liquida in complessivi € 17.250,00, di cui € 15.000,00 per compensi ed € 2.250,00 per rimborso forfettario 15%, oltre a cpa e iva come per legge;
10) pone definitivamente a carico di parte attrice-opponente, di parte convenuta-opposta e del terzo chiamato , CP_3 nella misura di 1/3 ciascuna, le spese di c.t.u. Così deciso in Udine il 19 ottobre 2024”
8.1 Precisava, in via preliminare, che:
1) il contratto d'appalto non era datato 21.12.2017, come dedotto dall'opponente, ma 7.9.2017, essendo solo “l'appendice al capitolato firmato il 6.9.2017” (impropriamente indicata dall'opponente come computo metrico) datata 21.12.2017;
2) era pacifica tra le parti la validità: a) del contratto di appalto, b) dell'offerta (computo metrico) allegata allo stesso c) dell'appendice al capitolato del 6.9.2017, conseguendone che si trattava di un contratto di appalto “a misura” (vedi art. 1), che era prevista la possibilità di variazioni di prezzo (art. 2) e di varianti ordinate dal committente (art. 4), che il pagamento doveva avvenire sulla base di stati di avanzamento lavori presentati alla direzione lavori e da questa firmati (art. 8), che se il committente non denunciava vizi o difetti entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori l'opera si considerava accettata (art. 8), che erano a carico del committente il progetto esecutivo delle opere, i progetti relativi alle leggi 10/1991, 46/1990 e
81/2008, i calcoli e i disegni per le opere in cemento (art. 11);
3) non risultava prodotto in giudizio il progetto delle opere, che, come riportato all'articolo 3 del contratto, era allegato a quest'ultimo, rammentando che nell'ambito del contratto di appalto si suole distinguere tra a) un iniziale progetto definitivo, che definisce compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia e dell'accertamento di conformità urbanistica;
b) un successivo progetto esecutivo, che definisce, invece, in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;
c) un successivo eventuale progetto costruttivo, che contiene i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali e le modalità costruttive;
4) dalla documentazione prodotta dalle parti risultava che, in diverse circostanze, nella veste di committente c'era stato un intervento diretto del sig. padre della legale Persona_6 rappresentante di e precisamente: per la commissione di opere, la conferma COroparte_13
d'ordine per fornitura e posa in opera, la discussione su modalità esecutive di determinati lavori, il concordamento di nuovi prezzi con la D.L., la sottoscrizione di atti (vedi doc. 1 all.ti
1, 3 e 17 perizia cit.; doc. 3 fascicolo terzo chiamato); la sottoscrizione per la Per_2 committente del contratto d'appalto relativo all'installazione degli impianti tecnologici stipulato tra ed il 18.6.2018 (doc. 14 all.12 fascicolo attrice- Parte_1 CP_14
opponente);
5) era pacifica tra le parti in causa la natura dell'azione proposta dall'attrice-opponente ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. nei confronti della convenuta-opposta.
8.2 Ciò posto, rilevava, quanto al credito della convenuta-opposta (pagg. 13 e seguenti): a. che le fatture n. 5/2020, 22/2020 e 17/2021 non erano state specificamente contestate nell'an e nel quantum, né risultavano specificamente contestati gli stati di avanzamento lavori cui facevano riferimento le prime due fatture (s.a.l. 9 e s.a.l. 115; e che alla generica contestazione svolta all'udienza del 12.10.2021 dall'attrice-opponente in merito alla (propria) firma apparente apposta su alcuni - non meglio specificati - degli allegati ai documenti da n. 16 a n. 26 prodotti dalla convenuta-opposta non era poi seguito un regolare disconoscimento6; e che, pertanto, l'opposizione doveva ritenersi infondata con riguardo ad esse;
b. che, relativamente ai lavori di cui alle fatture n. 15, 16 e 18 del 2021, il c.t.u. aveva accertato, nel contraddittorio delle parti, l'avvenuta esecuzione degli stessi (vedi pag. 43-44 consulenza tecnica) e ritenuto congrui gli importi ivi riportati;
inoltre, pur mancando la sottoscrizione dei s.a.l. da parte del direttore dei lavori, le fatture risultavano munite della relativa offerta tecnico-economica sottoscritta dalla committente per conferma d'ordine e accettazione (all. 18, 19, 21 alla perizia – doc. 1 comparsa , valendo – in merito alla sottoscrizione Per_2 CP_1 della committente e al disconoscimento di questi documenti – le considerazioni già sopra esposte;
che le fatture n. 15/2021 e 18/2021 costituivano inoltre il saldo di lavori già fatturati in acconto rispettivamente sui s.a.l. n. 4, 5, 6, tutti approvati, non contestati e regolarmente saldati, e sul s.a.l. n. 11, di cui alla fattura n. 22/2020 precedentemente esaminata;
pertanto, alla luce di tali circostanze, anche il credito di tali fatture doveva ritenersi fondato;
c. per quanto riguarda invece la fattura n. 19/2021, che il c.t.u., pur avendo accertato l'avvenuta esecuzione del lavoro, non aveva trovato documentazione a conferma dell'ordine da parte della committente ovvero di approvazione dell'offerta formulata da né elementi in base ai quali attribuire la paternità di CP_1 esecuzione dell'opera e accertare la congruità del prezzo;
pertanto, il relativo importo (pari a € 24.000,00) non poteva essere riconosciuto;
dall'opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nel prosieguo dell'atto di citazione. A pagina 8 ha Parte_1 infatti affermato che il pagamento delle fatture nr. 5 e 22 del 2020 relative agli stati di avanzamento n. 9 e 11 era stato “sospeso”, come era noto a in attesa inizialmente dell'ultimazione dei lavori e CP_1 successivamente a causa dei vizi emersi e denunciati. Va aggiunto che ha allegato che il s.a.l. n. 10, CP_1 emesso per lavorazioni che in sostanza costituivano la continuazione di quelle menzionate nel s.a.l. 9 di cui alla fattura 5/2020, era stato regolarmente saldato, e che la nota di credito n. 37 del 2020 era relativa a una riduzione apportata alla fattura n. 22/2020. Entrambe queste circostanze dedotte dalla convenuta-opposta devono ritenersi pacifiche in quanto non sono state contestate dall'opponente. Ciò premesso, il Tribunale, considerato che non risultano specificamente contestati ex art. 115, comma 1, c.p.c. gli stati di avanzamento lavori cui fanno riferimento le due fatture (s.a.l. 9 del 30.1.2020 e s.a.l. 11 del 29.3.2020 – vedi allegati 16 e 17 perizia ), che i lavori sono stati ultimati con consegna dell'opera nel mese di giugno 2020, che a termine Per_2 di contratto il pagamento dei s.a.l. doveva avvenire entro 45 giorni dalla loro emissione, che la prima denuncia di vizi e difetti risulta inviata tre mesi dopo la consegna dell'immobile, non ritiene in alcun modo giustificata la sospensione ai sensi dell'art. 1460 c.c. del pagamento delle fatture nr. 5 e 22 del 2020 da parte della committente” (pagg. 14-15 sentenza). 6 “Invero, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo a tal fine inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere uno specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (Cass. Civ. 17313/2021, 12448/2012)” (pag. 15 sentenza). d. relativamente alla fattura n. 22/2021 contenente un elenco di 31 voci per lavorazioni di finitura: che, anzitutto, non vi era prova del credito con riferimento a tutte le opere di cui il c.t.u. non aveva avuto modo di accertare l'avvenuta esecuzione;
quanto alle lavorazioni accertate, che la convenuta non aveva prodotto conferme d'ordine ovvero offerte o preventivi sottoscritti per accettazione dalla committente;
che la prova testimoniale dedotta da quest'ultima riguardante le ore in economia, le quali si erano rese necessarie per l'esecuzione di una serie di lavorazioni, aveva riguardato solo alcune delle voci indicate nella fattura in oggetto, alcune delle quali relative a lavorazioni non accertate;
che, pertanto, solo per le restanti voci (nr. 17, 23 e 25), la cui esecuzione era stata accertata, poteva ritenersi sufficientemente provato, alla luce della deposizione testimoniale e della circostanza che si trattava di interventi di rifinitura e completamento verosimilmente ordinati verbalmente, il credito indicato;
in conclusione, che per la fattura n. 22/2021 andava riconosciuto il minor importo di
€ 14.140,00; a. per quanto riguarda la fattura n. 20/2021, che il c.t.u. non aveva riscontrato vizi o difetti nell'istallazione delle porte REI e pertanto il relativo credito risultava fondato;
b. che mancava invece la prova del credito relativo alla fattura n. 21/2021, atteso che la documentazione prodotta dalla convenuta-opposta (doc. 1 all. 24 perizia
), priva di conferma da parte della committente, risultava insufficiente a Per_2 fronte della contestazione di parte attrice-opponente di non aver ordinato altre porte REI rispetto a quelle di cui all'offerta del 19.12.2019 di cui alla fattura n. 20/2021; alla luce di ciò, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto di € 309.694,35 e la condanna dell'attrice-opponente al pagamento della minor somma di € 219.165,54.
8.2 Quanto alle domande di risarcimento (pagg. 21 e seguenti), il Tribunale evidenziava preliminarmente:
- che l'attrice aveva chiesto di accertare la presenza di vizi rilevanti ex artt. 1667 e 1669 c.c. CO con conseguente condanna di e dell'arch. anche in solido tra loro, al CP_1
pagamento del complessivo importo di € 981.535,00 suddiviso nelle seguenti voci: €
360.000,00 per risarcimento vizi e difetti;
€ 290.000,00 per perdita degli utili di una stagione;
€ 290.000,00 per perdita avviamento;
€ 41.535,00 per risarcimento sanzione comminata dal , oltre al risarcimento danni per minor valore Parte_4 delle opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche;
- che le domande di risarcimento per vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 e 1669 c.c. presuppongono la consegna da parte dell'appaltatrice di un'opera completa e ultimata e che, nonostante le deduzioni svolte sul punto dalla attrice-opponente, l'istruttoria svolta e la documentazione prodotta offrivano plurimi e concordanti elementi per ritenere che le opere appaltate a fossero state ultimate al momento della consegna (dd. 4.6.2020), CP_1 conformemente a quanto dedotto da parte convenuta-opposta anche in forza dalla segnalazione certificata di agibilità (all. 7 perizia ing. )7; Per_2
- che la tesi di parte opponente, secondo cui le infiltrazioni d'acqua e le difformità di altezza e superficie delle camere costituivano gravi difetti a norma dell'art. 1669 c.c. non poteva essere accolta, atteso che – pur potendo tali vizi astrattamente integrare la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. – essi non avevano nel caso di specie raggiunto un'intensità tale da integrarne i presupposti, non avendo pregiudicato o menomato in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità dell'opera.
Procedeva, dunque, all'esame dei singoli vizi e difetti.
8.3.1 Quanto alla superficie delle camere doppie, dava atto che il c.t.u., all'esito dei propri accertamenti, aveva riscontrato una superficie inferiore a quella minima soltanto in cinque (e non in diciotto, come allegato dalla attrice) camere, e, in ogni caso, aveva ritenuto il vizio denunciato insussistente.
Sotto il primo profilo, il c.t.u. aveva applicato modalità di misurazione della superficie diverse da quelle adoperate dal consulente di parte opponente ing. . In particolare, aveva Per_1
incluso gli scansi della porta d'ingresso e dei serramenti delle finestre nel calcolo della
“superficie calpestabile”, con ciò ottenendo una riduzione del numero di camere “viziate” da diciotto a dieci, e applicato a queste ultime la regola matematica di approssimazione per eccesso o per difetto (in base alla quale le camere con superficie pari o superiore a mq 14,50 sarebbero state approssimabili a mq 15), con conseguente ulteriore riduzione delle stesse a cinque.8
Quanto alla insussistenza del vizio:
- anzitutto, il c.t.u. aveva evidenziato che dai documenti contrattuali prodotti in giudizio CO (contratto d'appalto, lettera di incarico professionale all'arch. non risultava alcun obbligo in capo a e al direttore dei lavori che li vincolasse al raggiungimento dello CP_1 standard superficiale minimo di 15 mq per le camere doppie, né – aggiungeva il Tribunale – ciò risultava dal permesso di costruire n. 40339 del 29.10.2015. Sul punto l'attrice aveva sollevato in comparsa conclusionale una eccezione di nullità della c.t.u.: eccezione che il Tribunale giudicava tardiva oltre che infondata, atteso che all'ipotesi in cui – come eccepito dalla opponente - il c.t.u. esprima delle valutazioni giuridiche o di merito non consentite, non consegue la nullità della consulenza ma soltanto un obbligo a carico del giudice di non risolvere la controversia in base a un mero richiamo alle valutazioni espresse dal c.t.u. bensì di motivare le ragioni del suo convincimento. L'unico documento in atti, proseguiva il Tribunale, che conteneva un riferimento allo standard dei 15 mq era la “relazione tecnico-illustrativa” riguardante la SCIA in variante al P.d.C. del gennaio 2019 (doc. 14 all. 3 fascicolo attrice-opponente)9 la quale, tuttavia, CO a giudizio del Tribunale, pur attestando che l'arch. estensore della relazione, era a conoscenza che per le camere era stata prevista una superficie di 15 mq al fine di soddisfare lo standard richiesto per un hotel quattro stelle, non risultava decisiva per riconoscere una responsabilità contrattuale dello stesso, per le ragioni meglio esposte nel successivo capo relativo alla responsabilità del d.l.;
- in secondo luogo, dall'istruttoria era emerso che nel 2017 era stata effettuata una variante strutturale e impiantistica (modifica calate impianti igienici), circostanza che trovava riscontro in atti (per una indicazione puntuale, v. pag. 27 sentenza) e che, secondo la convenuta-opposta e il terzo chiamato, la stessa aveva comportato la necessità di modifiche interne a camere e bagni: queste allegazioni non avevano formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice;
- infine, il c.t.u. aveva dato atto che l'edificio era stato realizzato sulla scorta dei progetti esecutivi e delle indicazioni fornite in corso d'opera dal Direttore Lavori, evidenziando al contempo un ruolo attivo della committente nel processo di realizzazione dell'opera; aveva rilevato, infatti, dalla corrispondenza depositata in atti emergeva che le planimetrie esecutive dei piani dell'edificio, predisposte anche a seguito delle modifiche strutturali del 2017 e che dunque già contenevano alcune camere con superficie inferiore a 15 mq, erano state trasmesse con mail del 5.3.2019 dalla a CP_8 Parte_1 CO su espressa richiesta di quest'ultima (doc. 19 fascicolo e che, pertanto, parte
[...] attrice disponeva degli elementi per desumere che le superfici delle camere avessero subito delle modifiche in riduzione;
nello stesso senso - aggiungeva il Tribunale – deponeva la testimonianza di titolare di R.B. Progetti10; inoltre, la tesi Testimone_3 della attrice opponente di non aver ricevuto la mail con le planimetrie di cui al doc. 19 cit. era smentita dalla successiva mail di cui al cui al doc. 20 fascicolo Bon, in cui la CO committente chiedeva all'arch. “l'allegato del progetto particolareggiato” precisando di disporre già del “pdf piani”. Né, secondo il Tribunale, rilevava il disconoscimento ex art. 2712 c.c. effettuato dall'opponente dei documenti 19 e 20, in quanto del tutto generico. Il c.t.u. aveva altresì evidenziato come la riduzione della superficie di alcune camere doppie fosse stata determinata anche dalle modifiche in ampliamento all'arredo bagno, gestito direttamente dall'attrice, e come gli aspetti riguardanti la progettazione degli arredi su misura dei bagni e delle camere fossero stati CO esclusi dall'incarico professionale all'arch. e riservati alla committente: circostanza che non risultava specificamente contestata dalla attrice-opponente e anzi era confermata da plurimi elementi emersi in istruttoria. Concludeva, pertanto, il Tribunale che essendo la riduzione della superficie di alcune camere doppie circostanza già nota alla committente e non – come dedotto da – vizio Parte_1
occulto scoperto per la prima volta nell'agosto del 2020 a seguito di accertamenti effettuati dallo Studio X3 (doc. 11 attrice), la denuncia del 17.9.2020 doveva ritenersi tardiva;
che, in ogni caso, applicando modalità di misurazione della superficie delle camere diverse da quelle utilizzate dal consulente di parte opponente, il c.t.u. aveva riscontrato che le camere con una superficie inferiore a 15 mq., o più precisamente a 14,50 mq., erano soltanto cinque;
e che lo stesso aveva persuasivamente individuato la causa di tale riduzione di superficie - oltre che nella scelta progettuale concordata con la committente di trasformare l'unica camera singola prevista nella struttura in doppia - nel correlativo aumento in fase esecutiva della superficie dei bagni attigui alle camere doppie, e ciò verosimilmente per effetto sia delle modifiche strutturali e impiantistiche sia (come affermato anche dallo studio tecnico Studio X3, vedi doc. 11 fascicolo attrice- opponente) delle modifiche apportate dalla committenza agli arredi interni.
8.3.2 Quanto all'altezza media delle camere poste ai piani 4°, 5° e 6°, in tesi “inferiore a quella di progetto”, il Tribunale evidenziava che:
- andava accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., atteso che l'opera era stata consegnata a fine giugno 2020, era in possesso dei piani esecutivi delle Parte_1 camere contenenti tutte le quote e le misure già dal 2019, e il vizio (dunque, non occulto) era stato allegato per la prima volta solo nell'atto di citazione in opposizione dd. 7.5.2021;
- il vizio doveva ritenersi, in ogni caso, insussistente sia in quanto il progetto non indicava l'altezza media delle camere, sia in quanto il ribassamento del soffitto si era reso necessario per collocare gli impianti di climatizzazione, circostanza ben nota alla committente, visto il progetto commissionato allo studio del marzo COroparte_16
2019 (doc. 14 – all. 8 perizia ); Per_1
8.3.3 Quanto agli altri difetti lamentati, gli accertamenti effettuati dal c.t.u. rilevavano, per la quasi totalità dei vizi, l'insussistenza degli stessi ovvero la loro riferibilità ad altre imprese
(errata posa delle porte tagliafuoco;
infiltrazioni da un vano tecnico posto al piano interrato;
errata realizzazione scoli dei terrazzi;
innalzamento pericoloso delle piastrelle del ballatoio;
infiltrazioni d'acqua dal vano ascensore;
presenza di diversi punti non finiti in prossimità delle soglie delle finestre;
presenza di gravi infiltrazioni d'acqua in vari ambienti;
errata posa delle controcasse e delle porte delle stanze;
assenza dei certificati relativi a tutti i serramenti montati;
pannelli fotovoltaici non schermati); e in un solo caso, la sussistenza del vizio, benché in misura più limitata rispetto a quanto allegato (mancanza di scolo dell'acqua dal perimetro esterno piano terra), con costi di ripristino quantificati in € 4.300,00.
8.3.4 Riteneva il Tribunale le ulteriori voci di danno lamentate dalla attrice-opponente non provate. In particolare, rilevava:
o quanto al danno da perdita dell'avviamento, che nulla era stato allegato né provato a sostegno della richiesta;
che fin dal momento dell'apertura l'albergo aveva sempre svolto regolarmente la sua attività come struttura a 4 stelle;
che non era stata offerta alcuna prova della circostanza, allegata dall'attrice, che l'errata dimensione di alcune camere doppie ne imponesse la vendita come camere singole;
o quanto al danno da mancato guadagno (perdita degli utili per almeno una stagione in conseguenza del ridotto godimento della struttura dovuto alla necessità di procedere agli interventi di ripristino), che non vi era prova né del nesso di causa tra asserita condotta inadempiente e presunti danni lamentati, né del danno stesso;
che difettava altresì la legittimazione attiva a proporre tale domanda, atteso che la struttura alberghiera risultava pacificamente essere stata concessa fin dal mese di luglio 2020 in affitto d'azienda alla società società estranea al presente procedimento;
CP_10
o quanto al rimborso della sanzione irrogata dal di Lignano Sabbiadoro, anzitutto CP_12 che non si trattava di sanzione, bensì di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno assunto da di ripristinare la pavimentazione esterna in modo conforme Parte_1 alle prescrizioni progettuali del inoltre, che l'opponente non aveva dato prova CP_12 né di aver sostenuto un esborso per tale ripristino né che il avesse provveduto CP_12 all'incasso della somma posta a garanzia. 8.4 Il Tribunale procedeva infine all'esame della posizione del terzo chiamato (pag. CP_3
42 e ss.), cui l'attrice opponente contestava il mancato accertamento della conformità dell'opera al progetto assentito e l'omessa attività di alta sorveglianza per conto del committente.
Sotto tale profilo, ravvisava la responsabilità del direttore lavori - per una parte concorrente con quella di FE quale esecutrice - con riferimento agli unici difetti riscontrati all'esito della c.t.u. ossia a) la non corretta pendenza di parte della pavimentazione esterna, imputabile a ed CP_1
emendabile con un intervento del costo di € 4.300,00, e b) la presenza di infiltrazioni sul marcapiano in corrispondenza delle terrazze, dovute alla difettosa posa e sigillatura della scossalina metallica, imputabile ad altra impresa ed emendabile con un intervento del costo di €
35.000,00.
Escludeva invece la responsabilità dello stesso con riferimento alla superficie delle camere atteso che, come già evidenziato, la committente era a conoscenza della intervenuta variazione.
Condannava pertanto lo stesso al pagamento di € 4.300,00 in solido con la convenuta-opposta e all'ulteriore pagamento di € 35.000,00 in favore di . Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo e diretta al pagamento di residui € 20.650,00 per prestazioni professionali, tenuto conto della incompleta documentazione prodotta, in particolare dell'assenza di un disciplinare di incarico riguardante la 2^ variante;
dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio;
della circostanza che le attività di coordinamento sicurezza, direzione lavori e redazione variante erano state effettuate, accoglieva parzialmente la domanda per l'importo di € 14.650,00, al netto degli oneri fiscali. Accoglieva, infine, l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicurativa, atteso che la decorrenza della stessa era dal 31.12.2020 al 31.12.2021 e operava con riferimento a reclami formulati per la prima volta contro l'assicuratore durante il periodo di CO assicurazione, mentre l'arch. aveva ricevuto una prima denuncia, o più esattamente, un reclamo il 17.9.2020 (consistente nella comunicazione a mezzo pec con la quale parte attrice- opponente aveva lamentato l'esecuzione sotto la direzione dell'arch. di 7 stanze in CP_3 difformità ai progetti e l'esecuzione non a regola d'arte di altre lavorazioni).
In punto spese, atteso l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca, compensava per intero le spese di lite tra l'attrice-opponente e la parte convenuta-opposta e tra l'attrice-opponente e il terzo chiamato . Poneva le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti nella misura di 1/3 CP_3
ciascuna.
I MOTIVI DI APPELLO
9. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidato a dodici motivi.
9.1 Con il primo motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 214 c.p.c., artt.
1374, 2712 e 2697 c.c., artt. 8 e 4 del contratto d'appalto stipulato inter partes, in relazione al capo della sentenza “Il credito della convenuta opposta” (pag. 13, da rigo 11), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e provato (o meglio non contestato) il credito vantato dalla in relazione alle fatture 5/2020 e 22/2020, ed irregolare il CP_1
Con disconoscimento ex art. 214 c.p.c. svolto da in relazione agli allegati dal 16 a 22 della perizia del CTP della ) CP_1
l'appellante ha contestato che il Giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente il credito vantato da in relazione alle fatture n. 5/2020 e n. 22/2020 sul presupposto: CP_1
a) che l'opponente non le avesse specificamente contestate nell'an e nel quantum, non rilevando in tal senso la contestazione della contabilità di FE di cui a pag. 6 dell'atto introduttivo, ritenuta generica in quanto riferita indistintamente a tutte le fatture azionate con ricorso monitorio, oltre che incompatibile con la successiva allegazione dello stesso opponente di aver sospeso il pagamento di tali fatture in attesa della ultimazione dei lavori che ne costituivano oggetto e della eliminazione dei relativi vizi;
b) che l'opponente non avesse contestato che il s.a.l. n. 10, emesso per lavorazioni che in sostanza costituivano la continuazione di quelle menzionate nel s.a.l. 9 di cui alla fattura 5/2020, era stato regolarmente saldato, e che la nota di credito n. 37 del 2020 era relativa a una riduzione apportata alla fattura n. 22/2020; c) che alla generica contestazione svolta nel verbale d'udienza del 12.10.2021 in merito alla propria firma apparente apposta su alcuni - non meglio specificati - degli allegati ai documenti da n. 16 a n. 26 prodotti dalla convenuta-opposta, l'attrice-opponente non avesse fatto seguire un regolare disconoscimento. Con riguardo al primo argomento (assenza di contestazione specifica del credito), l'appellante ha eccepito la specificità della contestazione della pretesa creditoria dell'opposta contenuta a p.
6 rigo 9 del proprio atto di citazione in opposizione (“Parte opponente ha contestato e contesta sia il diritto, sia il quantum della pretesa creditoria dell'opposta, contestando la contabilità dei lavori riportata nelle fatture azionate in via monitoria, non confermata dai SAL come prescritto in contratto”), evidenziando, in tal senso:
1) che l'opposta nella propria comparsa di costituzione aveva espressamente preso posizione in ordine a tale contestazione (cfr. comparsa pag. 11 da rigo 7 a rigo 23) CP_1 con conseguente inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c.;
2) che la contestazione era specifica anche in ragione della (pacifica) natura contrattuale dell'azione proposta dall'opponente: la circostanza che non avesse mai CP_1 prodotto in giudizio la contabilità dei lavori eseguiti (circostanza accertata in sentenza, p. 16 rigo 5), e che non risultassero approvati dal direttore lavori e dalla committente gli stati d'avanzamento lavori 9 e 11 relativi alle fatture in questione (circostanza ammessa anche dall'opposta in comparsa di costituzione, cfr. pag. 11 da rigo 7 a 23), integrava infatti una violazione dell'art. 8 del contratto d'appalto secondo cui: “Per la determinazione dello Stato d'avanzamento lavori dovrà a essere presentata alla direzione lavori la contabilità, a seguito di un controllo su di essa, la D.L. restituirà copia firmata entro 15 giorni che costituirà importo del Sal e di conseguenza fatturato è presentato alla committenza”. Ha dedotto, altresì, l'incoerenza tra la data della fattura n. 5 (31.1.2020) e la data della relativa contabilità di riferimento (26.2.2020), quale indice della inattendibilità della contabilità parziale offerta da . CP_1
Sotto il secondo profilo (sostanziale continuità tra le lavorazioni oggetto delle fatture in contestazione e altre lavorazioni oggetto di fatture già saldate), ha sostenuto che l'affermazione avversaria secondo cui il SAL n. 10, regolarmente saldato, era “nella sostanza” continuazione del SAL n. 9, era generica (e pertanto dispensava l'opponente da contestazioni specifiche, essendo sufficiente una contestazione generica a onerare di fornire prova delle proprie CP_1 allegazioni, prova mai fornita) e in ogni caso, irrilevante, non potendo tale eventuale continuità “costituire prova alcuna” (pag. 6), atteso che tutte le lavorazioni, nel loro insieme, erano volte al completamento dell'appalto.
Quanto, infine, al disconoscimento della propria firma apparente sugli allegati 16-26 alla perizia , l'appellante ha dedotto: Per_2
a) che il disconoscimento era stato specifico e puntuale, contenendo un espresso riferimento ai documenti in contestazione e al fatto che quelle ivi apposte non fossero le sottoscrizioni della dott.ssa Parte_1
b) che parte opposta non aveva avanzato istanza di verificazione, pertanto i documenti in questione erano inutilizzabili;
c) che, peraltro, la stessa opposta aveva ammesso che le firme apposte in calce agli allegati 16 e 17 non erano della dott.ssa legale rappresentante della società, Parte_1 bensì del padre, sig. a suo dire amministratore di fatto della società, Persona_6 ma che tale ultima circostanza (ossia che il sig. fosse amministratore di Persona_6 fatto della società) era stata espressamente contestata dall'opponente in prima udienza ed era rimasta indimostrata. Né, secondo parte appellante, rilevavano a tal fine le circostanze richiamate dal giudice di prime cure a pag. 13 della sentenza impugnata, in cui vi era stato un intervento diretto del in veste di committente11, in quanto Parte_1
“episodiche” e insufficienti a comprovare l'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società. 9.2 Col secondo motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 214 c.p.c., artt.
1374, 2712 e 2697 c.c., artt. 8 e 4 del contratto d'appalto stipulato inter partes, in relazione al capo della sentenza “Il credito della convenuta opposta (pag. 16 rigo 10), nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e provato il credito vantato dalla in CP_1 relazione alle fatture nr. 15, 16 e 18 del 2021, in quanto non contestate”
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto fondato il credito per i lavori di cui alle fatture n. 15, 16, e 18 del 2021 sul presupposto che il c.t.u. 11 “Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che, in diverse circostanze, nella veste di committente c'è stato un intervento diretto del sig. padre della legale rappresentante di e Persona_6 COroparte_13 precisamente: per la commissione di opere, la conferma d'ordine per fornitura e posa in opera, la discussione su modalità esecutive di determinati lavori, il concordamento di nuovi prezzi con la D.L., la sottoscrizione di atti (vedi doc. 1 all.ti 1, 3 e 17 perizia cit.; doc. 3 fascicolo terzo chiamato [ossia il verbale della “riunione Per_2 di coordinamento opere di fondazione” dd. 12.12.2017 in cui figurava in veste di Persona_6
“committente” ndr]). Si veda anche la sottoscrizione per la committente del contratto d'appalto relativo all'installazione degli impianti tecnologici stipulato tra ed il 18.6.2018 (doc. Parte_1 CP_14
14 all.12 fascicolo attrice-opponente” (pag. 13 sentenza). avesse accertato l'avvenuta esecuzione degli stessi e la congruità dei relativi importi;
che, pur mancando la sottoscrizione dei s.a.l. da parte del D.L., per ciascuna fattura fosse stata prodotta la relativa offerta tecnico-economica sottoscritta dalla committente per conferma d'ordine e accettazione (all. 18, 19, 21 perizia – doc. 1 ; che le sottoscrizioni della Per_2 CP_1 committente non fossero state formalmente disconosciute;
in ogni caso, che le fatture n. 15 e n.
18 costituivano il saldo di precedenti lavori già fatturati in acconto rispettivamente sui s.a.l. n.
4, 5, 6 e sul s.a.l. n. 11.
L'appellante ha eccepito l'erroneità di tale ragionamento, evidenziando:
1) che le prestazioni di cui alle fatture 15, 16 e 18 del 2021 erano lavorazioni extra- contratto che richiedevano, ex art. 4 del contratto d'appalto, una espressa approvazione scritta da parte del committente contenente le modalità e i tempi di esecuzione e i termini di pagamento, approvazione mancante nel caso di specie atteso che le sottoscrizioni apposte in calce agli allegati 18, 19 e 21 (riferiti alle fatture 15, 16, 18) erano state disconosciute all'udienza del 12.10.2021 e controparte non aveva avanzato istanza di verificazione;
2) che, peraltro, la fattura 15 faceva riferimento a lavorazioni “come da conferma CO dall'arch. , e dunque era documentale che l'offerta in questione non fosse stata accettata dalla committente, atteso che il direttore dei lavori non era mai stato autorizzato dalla committente ad accettare offerte in proprio nome e conto;
3) che il giudice aveva errato nel ritenere che le lavorazioni di cui alla fattura 15 fossero prosecuzione di opere già fatturate in acconto sui s.a.l. 4, 5 e 6, sia in quanto era documentale che esse non fossero in esse ricomprese ma ne costituissero una integrazione, tale da richiedere una nuova accettazione, sia in quanto non aveva CP_1 depositato in atti i s.a.l. 4 e 6 ma soltanto dei computi metrici non approvati dal d.l. (allegati 5 e 7 depositati con la II memoria ex art. 183 c.VI n. 2);
4) che, in ogni caso, il giudice aveva errato nel ritenere che l'approvazione scritta della committente fosse (oltre che sussistente) anche sufficiente a riconoscere la fondatezza della pretesa avversaria, atteso che l'art. 8 del contratto condizionava il diritto al compenso dell'appaltatore alla approvazione dei s.a.l. da parte del D.L., mancante nel caso di specie. 9.3 Col terzo motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 214 c.p.c., artt.
1374, 2712 e 2697 c.c., artt. 8 e 4 del contratto d'appalto stipulato inter partes, in relazione al capo della sentenza “Il credito della convenuta opposta” (pag. 19 rigo 12 a pag. 20 rigo 11), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e parzialmente provato il credito vantato dalla in relazione alla fattura nr. 22/2021” CP_1 l'appellante ha censurato la statuizione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e parzialmente provato il credito vantato dalla in relazione alla fattura n. 22/2021, CP_1 limitatamente alle sole lavorazioni (di cui alle voci n. 17, rifinitura del battiscopa, n. 23, modifica parete cucina, e n. 25, rifacimento spallette porte ingresso camere) rispetto alle quali, pur mancando la conferma d'ordine: a) il c.t.u. aveva accertato l'avvenuta esecuzione;
b) il teste aveva confermato il numero delle ore in economia impiegate da maestranze Tes_2 di per eseguirle;
e c) trattandosi di interventi di rifinitura e completamento, era verosimile CP_1 che fossero state ordinate verbalmente.
Avverso tale statuizione l'appellante ha dedotto che:
a) il credito non poteva ritenersi fondato, attesa la mancanza di prova sia della conferma d'ordine da parte della committente, sia dell'approvazione del da parte del direttore Pt_5 lavori, entrambe necessarie rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 8 del contratto di appalto, versandosi in ipotesi di lavorazioni extra contratto;
b) le prove per testi espletate in ordine ai capitoli di cui ai numeri da 2 a 6 della memoria ex art. 183 c. VI n. 2 dell'opposta erano inammissibili, a ciò ostando l'art. 4 del contratto d'appalto e l'art. 2725 c.c.; c) in ogni caso, le dichiarazioni del teste erano vaghe poiché, pur confermando le Tes_2 presunte ore lavorate, non specificavano quando erano stati effettuati i lavori e quanti operai erano stati impiegati;
d) le predette lavorazioni erano in ogni caso addebitabili alla e alla omessa CP_1 verifica del direttore dei lavori, essendosi rese necessarie a causa della errata posa delle controcasse. 9.4 Col quarto motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al capo della sentenza “Domande di risarcimento” (pag. 21 rigo 27 a pag. 24 rigo 16), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'opera appaltata fosse stata consegnata ultimata, e non rientranti le denunciate infiltrazioni d'acqua nei gravi difetti di cui all'art.
1669 c.c.”
l'appellante ha censurato il capo della sentenza in punto domande risarcitorie sotto due distinti profili, ed in particolare laddove il giudicante:
- ha ritenuto che l'opera fosse stata consegnata ultimata (pagg. 21-23 sentenza);
- ha escluso che le infiltrazioni d'acqua e le difformità di altezza e superficie delle camere lamentate da parte attrice rientrassero nei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., sia in quanto le infiltrazioni erano risultate in numero ben inferiore a quanto denunciato e in ogni caso prive dei connotati di gravità rilevanti ex art. 1669 c.c., sia poiché l'attrice non aveva provato di avere, per effetto delle stesse, utilizzato il bene in misura ridotta o limitata o di aver subito un considerevole pregiudizio al normale godimento dell'immobile, consistente in una riduzione o sospensione dell'attività alberghiera per procedere agli interventi di ripristino (pagg. 23-24 sentenza). Sotto il primo profilo, l'appellante ha lamentato l'omesso esame della dichiarazione confessoria di cui al doc. 7 di parte attrice, con cui avrebbe ammesso di essere intervenuta CP_1 per il completamento delle opere in data successiva al giugno del 2020 (data della consegna), nonché della memoria ex art. 183 c. VI n. 1 del direttore lavori, nella parte in cui si dava atto che alla data del 17 settembre 2020 erano ancora in corso degli interventi di sistemazione. Ciò comproverebbe, secondo l'appellante, la mancata ultimazione dell'opera al momento della consegna, con conseguente inapplicabilità dei temini decadenziali di cui agli artt. 1667, 1668 e
1669 c.c.
Sotto il secondo profilo, ha rilevato che per giurisprudenza consolidata sono qualificabili come gravi difetti anche fenomeni che non influiscono sulla durata o solidità dell'immobile, quali le infiltrazioni d'acqua (che nel caso di specie erano state accertate dal c.t.u., tanto da indicare l'importo di 39.300,00 euro per la loro eliminazione), e che la circostanza che 18 stanze avessero superficie inferiore a 15 mq, non consentendo la qualificazione della struttura come hotel 4 stelle se non trasformando le doppie in singole, era vizio tale da incidere sul valore della struttura alberghiera nel suo complesso, con conseguente applicabilità dell'art. 1669 c.c.
9.5 Col quinto motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 3 L.R. Friuli
Venezia Giulia 9/19, e L.R. 44/85, art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, L.R. F.V.G. 21/2016, in relazione al capo della sentenza “Superfici delle stanze” (pag. 25 rigo 10 ed a pag. 32 rigo 14), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto corrette le deduzioni di CTU in merito alla determinazione delle stanze che non raggiungevano i 15 mq”
l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo ai “Vizi e difetti” dell'opera ed in particolare alla superficie delle camere, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto
“senza alcuna autonoma valutazione” (pag. 13) di confermare le deduzioni del c.t.u. sul punto, eccependo: - che le deduzioni del c.t.u. in ordine all'esistenza o meno di un obbligo contrattuale per e per il direttore lavori di realizzare stanze doppie con superficie superiore a 15 mq CP_1 erano indebite, trattandosi di valutazione giuridica di merito non delegabile allo stesso;
- che, nondimeno, l'esistenza di tale obbligo in capo al direttore lavori era documentalmente provata, atteso che nella SCIA di variante del 2019 a firma di quest'ultimo (All. 3 alla perizia Ing. , doc. 14 attrice), si dava atto che le camere Per_1 doppie avrebbero avuto superficie superiore ai 15 mq, al fine di soddisfare lo standard 4 stelle;
- che la riduzione del numero di stanze con superficie inferiore a 15 mq (da 18 a 5) era il frutto di una errata applicazione da parte del c.t.u. delle norme giuridiche e matematiche;
che era errato, in particolare, il riferimento alla “superficie calpestabile” – in quanto parametro di valutazione privo di riscontro nella normativa regionale di riferimento – invece che alla sola “superficie utile” di cui all'art. 3 L.R. Friuli Venezia Giulia 9/19, e L.R. 44/85; e che, in ogni caso, anche a voler considerare corretto il ricorso a tale parametro, presente nella normativa nazionale, il c.t.u. non lo avrebbe applicato in conformità alla definizione datane nell'“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” la quale, all'allegato A, prevede che la superficie calpestabile sia calcolata – diversamente da quanto fatto dal c.t.u. – al netto di “murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre”12; così come era frutto di una “opinione personalissima del CTU delle norme matematiche” (pag. 15) l'applicazione della regola di approssimazione (in base alla quale le stanze con superficie pari o superiore a mq 14,50 dovevano ritenersi conformi alla misura minima di mq 15) e “inconferente” il riferimento alla tolleranza del 3% prevista dall'art. 41 L. R. 19/2009 in quanto non applicabile ai requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi. 9.6 Col sesto motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1659, 2729
c.c. in relazione al capo della sentenza “Superfici delle stanze” (pag. 26 rigo 8 a pag. 34 rigo
4), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente il vizio denunciato in ragione della presunta conoscenza dello stesso da parte della committente, con conseguente accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dalla CP_1
l'appellante ha impugnato la sentenza impugnata sotto plurimi profili.
9.6.1 In primo luogo, ha censurato la parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria, che nel 2017 fosse stata effettuata una variante strutturale e impiantistica, la quale aveva comportato la necessità di modifiche interne a camere e bagni, e che la committente fosse a conoscenza di tale circostanza.
Ha ravvisato, infatti, in tali affermazioni una indebita inversione dell'onere probatorio, evidenziando come – pur essendo incontestato che l'immobile fosse stato oggetto di varianti anche strutturali – fosse rimasta indimostrata sia l'incidenza delle stesse sul ridimensionamento delle stanze sia che la committente ne fosse stata informata e avesse fornito l'autorizzazione scritta di cui all'art. 1659 c.c.
Confermava, a suo giudizio, che la variante del 2017 non avesse inciso sulla dimensione delle CP_1 camere la circostanza che la in variante depositata dal direttore lavori due anni dopo, nel
2019, specificasse che tutte le camere avrebbero avuto una superficie superiore ai 15 mq.
9.6.2 Col medesimo motivo l'appellante ha poi contestato la sentenza impugnata anche nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del c.t.u., il Tribunale ha escluso che la riduzione della superficie di alcune camere rispetto ai progetti assentiti costituisse violazione di norme urbanistico-edilizie. A giudizio del Tribunale tale violazione non sussisteva a) sia in quanto
“non vi è obbligo in fase esecutiva di conformarsi a quelle indicate nel PdC del 2015 e nelle successive varianti, essendo sufficiente che non venga alterata la superficie utile complessiva, ammessa e dichiarata in sede di inoltro delle pratiche autorizzative”, b) sia in quanto il fabbricato aveva in ogni caso conseguito l'agibilità nel 2020, senza che fossero intervenute successivamente comunicazioni contrarie da parte del CP_12
L'appellante ha dedotto, sotto il primo profilo, che l'art. 21 c. 1 D.P.R. 380/2021 e l'art. 44
L.R. FVG prevedono – diversamente da quanto affermato – la necessaria conformità delle opere alle previsioni della SCIA e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima;
sotto il secondo profilo, che l'art. 27 bis della L.R. 19/2009 disciplina l'efficacia delle certificazioni di agibilità con riferimento alle sole variazioni urbanistiche ed edilizie, e non anche alle eventuali altre variazioni in ordine alle norme igienico sanitarie o all'attribuzione delle 4 stelle.
9.6.3 Quanto, infine, alla presunta conoscenza in capo alla committente della variazione delle dimensioni delle stanze, ha escluso che costituissero una prova in tal senso sia la documentazione richiamata dal decidente sia la testimonianza del teste titolare Testimone_3 di CP_8 Ha ribadito come dalla documentazione in atti emergesse, invero, che la non aveva Parte_1 mai ricevuto i disegni esecutivi (v. mail di cui al doc. 20 fascicolo Bon, in cui lamentava il mancato invio del “progetto particolareggiato”); che in ogni caso tali disegni, pur essendo quotati, non evidenziavano i metri quadrati delle superfici (v. all. da 15 a 15 quater della perizia CO CO del c.t.p. e deposizione del teste;
che la mail del 5.3.2019 (doc. 19 fascicolo Tes_3
asseritamente inviata da alla con le allegate planimetrie delle stanze, CP_8 Parte_1 oltre a essere stata depositata in formato pdf, inidoneo a fornire prova dell'avvenuto invio, nulla diceva in ordine alla intervenuta variazione delle superfici, pertanto non vi era ragione per cui la avrebbe dovuto determinarsi al relativo calcolo;
infine, che avendo persino Parte_1
c.t.p. e c.t.u. dato letture differenti dei disegni e delle misure, non poteva pretendersi che la priva di competenze specifiche, si avvedesse da sola della minore dimensione di Parte_1 alcune stanze.
Tanto meno le parti avevano provato che la variazione fosse stata concordata con la committenza: il teste aveva anzi riferito di aver informato la solo dopo l'invio Tes_3 Parte_1 dei disegni, che questi ultimi erano stati redistribuiti per effetto delle modifiche strutturali e impiantistiche (le quali, dunque, ne ha dedotto l'appellante, non erano state concordate); in ogni caso il era un teste inattendibile sia per la genericità delle affermazioni rese sia per Tes_3
la qualità, da lui rivestita, di responsabile del coordinamento dei rapporti tra professionisti e committente;
erroneamente, inoltre, il giudice aveva concluso che la trasformazione dell'unica camera singola originariamente prevista in camera doppia (trasformazione che, secondo il
Tribunale, aveva concorso insieme ad altri fattori alla riduzione della superficie delle altre doppie) fosse stata concordata, deducendolo dal fatto che la committenza avesse acquistato soltanto arredi (letti) per camere doppie;
così come erroneamente aveva affermato che la dimensione delle stanze fosse stata condizionata dalle scelte di arredo da parte della committenza, in quanto la scelta e l'acquisto degli arredi aveva seguito e non preceduto le modifiche;
né, peraltro, risultava provato in giudizio che tali modifiche fossero state richieste dalla Parte_1
In conclusione, parte appellante ha ribadito di essere venuta a conoscenza delle modifiche delle superfici solo con la mail del 28.8.2020 proveniente dall'affittuario della struttura e ha lamentato che: in assenza di certezze in ordine alle cause che avevano determinato tali modifiche (essendo quelle del c.t.u. e del giudicante – ossia l'intervento di varianti strutturali e impiantistiche, unitamente alle scelte di arredo operate dalla committente – mere ipotesi non confermate); in mancanza di prova di una richiesta di modifica del progetto assentito da parte della committente ovvero di una sua approvazione per iscritto;
a fronte dell'esistenza di un documento che prevedeva la realizzazione di stanze di 15 mq (la variante depositata in Comune CO e redatta dall'arch. , i cui eventuali accordi contrari non potevano essere provati per testi o per presunzioni;
e, infine, in considerazione del fatto che si trattava di un vizio occulto il
Tribunale non avrebbe potuto ricorrere alle presunzioni ex art. 2729 c.c. per provare la conoscenza delle modifiche in capo alla committente.
9.7 Col settimo motivo Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1669, 1667,
1453 e 1455 c.c. in relazione al capo della sentenza “Superfici delle stanze” (pag. 32 rigo 1 a pag. 32 rigo 7), nella parte in cui il Tribunale di Udine di ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla CP_1 strettamente collegato al precedente, la committente ha dedotto che – essendo la minore superficie di alcune camere vizio occulto di cui la stessa era venuta a conoscenza soltanto nel
28.8.2020 e dovendo il committente ai sensi dell'art. 1667 c.c. denunciare vizi e difformità dell'opera entro 60 giorni dalla scoperta – erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva la denuncia del 17.9.2020 nei confronti dell'appaltatrice.
Né poteva ritenersi che tale termine fosse derogato dall'art. 8 del contratto di appalto, in forza del quale l'opera si intendeva accettata trascorsi 30 giorni dalla consegna, trattandosi di norma relativa all'accettazione dell'opera (dunque, in deroga all'art. 1665 c.c.) e non ai termini per la denuncia dei vizi. Inoltre, la circostanza che l'opera fosse stata consegnata non ultimata e in ritardo legittima, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 4527/2022),
l'applicazione degli artt. 1453 e 1455 in materia di responsabilità dell'appaltatore con esclusione dei termini prescrizionali e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia nell'appalto.
9.8 Con l'ottavo motivo Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1669, 1667,
1453 e 1455 c.c. art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni
e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, L.R. FVG 23-08-
1985 n. 44 e ss.mm. ii, in relazione al capo della sentenza “Altezze delle camere” (pag. 34 rigo
5 a pag. 35 rigo 4), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere il vizio Con denunciato da relativo all'errata altezza delle camere in difformità alla normativa regionale L.R. FVG 23-08-1985 n. 44 e ss.mm.
l'appellante ha contestato la ritenuta insussistenza del vizio relativo all'altezza media delle camere, in tesi attorea inferiore a quella di progetto.
9.8.1 In primo luogo, ha censurato l'accoglimento della eccezione di decadenza, evidenziando che anche in questo caso si era in presenza di un vizio occulto, scoperto dalla committente solo a seguito della perizia svolta dall'ing. nell'aprile del 2021, e tempestivamente Per_1
denunciato entro i relativi termini di legge;
che nelle planimetrie asseritamente allegate alla CO mail del 5.3.2019 (doc. 19 non era indicata l'altezza delle stanze, né il relativo ribassamento ove erano stati inseriti gli impianti di climatizzazione, e che le differenti misurazioni esposte dai c.t.p. e dal c.t.u. evidenziavano la difficoltà del calcolo: circostanze tutte che confermavano il carattere occulto del vizio.
9.8.2 In secondo luogo, ha contestato il ricorso, da parte del c.t.u, al criterio della altezza media ponderata (intesa quale risultante del rapporto tra il volume complessivo e la superficie complessiva del vano stesso) invece che al criterio – normativamente previsto al comma 2 dell'art. 3 L.R. 44/85 – del criterio della altezza media.
9.9 Col nono motivo
Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 112, in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto non sussistere i danni da perdita di avviamento (pag. 41 rigo 4), da Con parte della in caso di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi e delle difformità denunciate
9.10 e col decimo motivo Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 112, in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto non sussistere i danni da mancato guadagno (pag. 42 rigo 4), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente e non dimostrato il danno
l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da perdita di avviamento e da perdita degli utili per almeno una stagione per difetto di prova, lamentando che il giudice avrebbe frainteso il senso di tali doglianze: esse riguardavano, infatti, non danni subiti ma subendi, per l'ipotesi in cui all'accoglimento delle domande attoree seguisse l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi e delle difformità denunciate. Quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva con riferimento alla domanda relativa alla perdita degli utili, ha precisato che l'affitto d'azienda in favore di altra società è stato risolto nel dicembre 2020 e la struttura è correntemente gestita da . Parte_1
9.11 L'undicesimo motivo
Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1669, 1667,
1453, 1455 e 2222 c.c., in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto non sussistere la responsabilità dell'arch. in relazione all'errato dimensionamento delle stanze e CP_3
delle altezze delle stesse (pag. 44 rigo 14) ha a oggetto la decisione impugnata nella parte in cui essa ha escluso la responsabilità del d.l. per l'errato dimensionamento delle stanze13 sul presupposto che la committente fosse a conoscenza del fatto che – per effetto di modifiche strutturali, di modifiche alla disposizione interna di camere e bagni e della trasformazione di una singola in doppia – erano variate le superfici di alcune camere.
A fronte di ciò, parte appellante ha eccepito: di non essere stata a conoscenza delle modifiche alla progettazione e di non averle mai autorizzate per iscritto (fatti dei quali, peraltro, non le si poteva richiedere la prova negativa); che dalla scia in variante del 2019 si ricavava la sussistenza di un obbligo contrattuale in capo al d.l. di garantire la realizzazione di camere di
15 mq;
che in ogni caso il d.l. ha - per giurisprudenza consolidata - l'obbligo di accertare la conformità dell'opera al progetto assentito;
che predisporre senza autorizzazione disegni esecutivi difformi rispetto al progetto costituisce grave inadempimento del mandato ricevuto;
che l'appaltatore e il d.l. rispondono solidalmente dei danni che hanno concorso a determinare.
9.12 Con il dodicesimo e ultimo motivo
Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2222 c.c., in relazione al capo della sentenza relativo alla domanda riconvenzionale formulata dall'arch. CO (pag. 44 rigo 14) ha contestato il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal d.l., eccependo quanto già affermato in primo grado ossia che a) non sarebbe dovuto il compenso per l'attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza attesi i plurimi e comprovati inadempimenti dello stesso;
b) che nulla sarebbe dovuto per le varianti in quanto attività già compresa nella lettera d'incarico integralmente onorata.
9.13 Alla luce di quanto esposto, ha concluso chiedendo:
- di accertare che nulla era dovuto da a in relazione alle fatture 5/2020, Parte_1 CP_1
22/2020, 15/2021, 16/2021, 18/2021, e 22/2021; CO
- di accertare che nulla era dovuto all'arch.
- di accertare la sussistenza dei vizi denunciati e la relativa responsabilità in via solidale di FE CO e dell'arch. con conseguente condanna degli stessi in via solidale al risarcimento del danno pari ai costi per l'eliminazione dei vizi e difetti;
CO
- di condannare e l'arch. anche in solido al risarcimento dei danni per mancato CP_1 guadagno e perdita di avviamento conseguenti alla necessaria chiusura della struttura alberghiera per il periodo occorrente a procedere agli interventi di ripristino;
- di condannare alla restituzione in proprio favore delle somme già corrisposte in CP_1
esecuzione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 363/2021 Tribunale di Udine
e (eventualmente) in esecuzione della sentenza n. 955/2024 Tribunale di Udine;
- spese di lite di entrambi i gradi del giudizio rifuse.
9.14 Ha insistito, in via istruttoria, per la rinnovazione della c.t.u., deducendo la nullità della c.t.u. già espletata per la presenza di valutazioni giuridiche precluse al consulente (in ordine all'esistenza di obblighi contrattuali, alla partecipazione attiva della nell'esecuzione Parte_1 dell'opera e alla interpretazione delle norme sulle superfici e altezze delle stanze), e rilevando sia l'omessa risposta al quesito relativo ai costi per l'eliminazione dei vizi inerenti a superfici e altezze delle camere, sia l'erroneità delle valutazioni tecniche svolte in ordine a tali vizi.
9.15 Ha chiesto, altresì, la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, allegando – stante l'avvenuta notifica di un atto di precetto da parte di - il rischio dell'imminente CP_1 esperimento di una azione esecutiva.
10. Con provvedimento dd.
4.2.2025 veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione immediata depositata il giorno antecedente, poiché proposta alla Presidenza pur essendo già stato nominato il relatore, riservata ogni valutazione sull'ammissibilità di una eventuale richiesta indirizzata a quest'ultimo.
11. Con comparsa del 3.3.2025 si è costituita opponendosi alla istanza di sospensione e CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
11.1 Ha condiviso, quanto al primo motivo, le valutazioni del giudicante in ordine alla mancanza di una contestazione chiara e specifica nell'an e nel quantum delle lavorazioni per le quali erano state emesse le fatture 5 e 22 del 2020 (relative ai s.a.l. 9 e 11), in relazione alle quali l'opponente aveva invece ammesso di aver sospeso (e dunque – implicitamente - non contestato) i pagamenti in attesa prima dell'ultimazione dell'opera e poi dell'eliminazione dei vizi, in forza della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Ha rammentato inoltre di aver Pa dedotto, in comparsa, che l'opponente aveva saldato senza contestazione il s.a.l. n. , relativo a opere che costituivano la continuazione di quelle del s.a.l. e aveva sottoscritto per Pt_7 accettazione il s.a.l. nella persona del sig. circostanze, anche queste, non Pt_8 Persona_3
tempestivamente contestate da controparte.
Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto provato il credito portato da tali fatture e insussistenti le ragioni per le quali l'opponente ne aveva sospeso il pagamento.
11.2 Quanto al secondo motivo, relativo alle fatture 15, 16 e 18/2021, ha dedotto la tardività dell'eccezione fondata sull'art. 4 del contratto d'appalto in quanto formulata nella sola comparsa conclusionale, e in ogni caso la sua erroneità, dovendosi tale previsione (la quale impone l'approvazione scritta delle variazioni ordinate dalla committente) riferire alle sole varianti delle opere commissionate con l'originario contratto d'appalto e non anche – come nel caso dei lavori di cui alle fatture 15, 16, 18 del 2021 - a nuove opere appaltate in corso lavori dalla committente, per le quali il contratto ben poteva essere concluso verbalmente o per facta concludentia e provato anche in base alla sola avvenuta esecuzione delle opere senza contestazione da parte del committente, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle conferme d'ordine inviate via mail, ha ribadito come l'eccezione di controparte sia superata dalla indubbia provenienza delle conferme dalla legale rappresentante della committente tramite posta elettronica14 e tramite messaggio Whatsapp15, provenienza non tempestivamente contestata e confermata dal richiamo da parte dell'odierna appellante alle mail inviate dalla medesima casella di posta elettronica al direttore lavori.
In ogni caso, l'eventuale mancata approvazione per iscritto delle conferme d'ordine relative alle opere di cui alle fatture 15, 16 e 18 del 2021, non riguardando la concreta esecuzione delle stesse, in ogni caso accertata dal c.t.u., si tradurrebbe nella mera contestazione della congruità dei prezzi praticati, contestazione superabile con l'ammissione delle istanze istruttorie capitolate da nel giudizio di primo grado e non ammesse. CP_1
11.3 Quanto al terzo motivo, ha ribadito l'infondatezza della eccezione della mancanza di conferma d'ordine scritta richiamandosi alle motivazioni illustrate in sentenza.
11.4 Quanto ai successivi quattro motivi, relativi al rigetto della domanda risarcitoria:
- ha ribadito la fondatezza della eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, e contestato che la comunicazione di di cui al doc. 7 di parte attrice, costituisse prova CP_1 della mancata ultimazione delle opere al giugno del 2020, facendo essa riferimento non a lavori appaltati e ancora da ultimare ma – come espressamente precisato nella suddetta comunicazione - a interventi su opere di altre ditte, eseguiti per spirito di collaborazione e per sbloccare il proprio credito insoluto;
- ha condiviso per il resto le valutazioni del Tribunale in ordine alla assenza nei vizi lamentati dei connotati di gravità di cui all'art. 1669 c.c., alla conoscenza in capo alla committente – già in corso d'opera - del diverso dimensionamento delle camere e alla insussistenza/non addebitabilità a (con una sola eccezione) dei vizi e difetti CP_1 contestati;
- ha eccepito l'inammissibilità del quinto motivo per non avere esso a oggetto un capo o una statuizione della sentenza di primo grado bensì una valutazione del giudice circa le deduzioni e i ragionamenti tecnici svolti dal c.t.u.;
- ha ribadito l'infondatezza della doglianza relativa all'errato dimensionamento di alcune camere sia in quanto era stato accertato in istruttoria e mai contestato che l'appaltatrice, in conformità all'obbligo previsto dall'art. 7 del contratto d'appalto, avesse realizzato l'opera (non solo in base al progetto iniziale, ma anche) in base ai progetti esecutivi forniti dal Direttore Lavori in corso d'opera (v. pag. 10 lettera c della c.t.u.); sia in quanto non aveva alcun obbligo contrattuale di attenersi alle dimensioni necessarie CP_1 per far conseguire alla struttura la classificazione a 4 stelle, peraltro in ogni caso raggiunta;
sia, infine, in quanto sul dimensionamento delle camere avevano inciso anche le scelte di arredo e di sistemazione degli impianti da parte della committente. 11.5 Ha dedotto l'infondatezza dei motivi nono e decimo, poiché relativi a una richiesta risarcitoria generica e indimostrata.
Nulla sui successivi due motivi poiché relativi al solo appellato CP_3
11.6 In via istruttoria ha reiterato, ove ritenuti necessari, la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già richiesti con la seconda memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. e non ammessi e ribaditi nelle conclusioni precisate in primo grado.
12. Con comparsa del 10.3.2025 si è costituito l'appellato il quale ha CP_3
preliminarmente dato atto di aver concluso una transazione con l'Assicurazione CNA, in base alla quale lo stesso non aveva più nulla da pretendere dalla Compagnia per i fatti di cui alla presente causa, e chiesto – per il resto – il rigetto dell'appello.
Ha dedotto, con riguardo ai motivi di gravame avverso capi della sentenza aventi a oggetto la sua responsabilità professionale (dal quarto al dodicesimo):
- quanto alla data di ultimazione dell'opera, che nell'atto di chiamata in causa del terzo dd. 13.12.2021, a pag. 3 punto 7, l'appellante stessa aveva riconosciuto l'avvenuta fine dei lavori nel giugno 2020 e l'apertura dell'albergo nel luglio 2020, e che tali circostanze erano confermate da plurimi elementi emersi in istruttoria e non erano contraddette dal doc. n. 7 invocato dall'appellante, il quale si riferiva a opere di piccola finitura anche su lavori eseguiti da ditte terze, eseguite da nel gennaio del 2021 sia CP_1 perché in tale periodo l'albergo era chiuso sia per mancate risposte della stessa Committenza;
- che la c.t.u. non era nulla né errata e non vi era motivo per una sua rinnovazione;
- che dal permesso di costruire, dalla lettera d'incarico e dal contratto di appalto non risultava un obbligo contrattuale del d.l. di attenersi ai requisiti necessari per il conseguimento della classificazione a 4 stelle, né esso poteva ricavarsi dalla relazione alla variante del gennaio 2019 a firma del d.l., la quale aveva funzione meramente esplicativa delle scelte tecniche (poi cambiate in corso d'opera per necessità sopravvenute) e certamente non costituiva un impegno assunto nei confronti della committente;
che peraltro tale relazione era antecedente alle modifiche strutturali che avevano comportato un ampliamento delle dimensioni dei pilastri e delle calate degli impianti con conseguente riduzione della superficie interna disponibile;
che era incontestato in giudizio che la necessità di tali modifiche fosse stata condivisa con la committenza;
- quanto alla superficie e all'altezza delle stanze, ha richiamato le considerazioni illustrate in sentenza ed in particolare che era provato che la committenza fosse a conoscenza delle modifiche già in corso d'opera;
- quanto alle richieste risarcitorie per perdita di utili e di avviamento, ha condiviso le conclusioni del Tribunale in ordine al difetto di prova del danno, precisando altresì che non avrebbe potuto sussistere alcun danno da perdita di stagione balneare a causa della esecuzione dei lavori di ripristino atteso che nel comune di Lignano vige il blocco dei lavori dal 14 giugno al 15 settembre;
- quanto alla responsabilità personale del d.l., il quale, in sintesi, non avrebbe garantito la conformità tra quanto realizzato e i progetti assentiti, ha evidenziato come le modifiche si fossero rese necessarie per esigenze strutturali e impiantistiche, fossero state assentite nel corso della riunione dd.12.12.2017 (doc.n. 3 fascicolo Bon, sottoscritto da
[...]
e via via concordate e comunicate alla committenza;
Per_6
- infine, con riguardo alla domanda riconvenzionale, ha contestato l'affermazione avversaria secondo cui: “quanto alle varianti si tratta di attività già compresa nella lettera d'incarico, che l'odierna opponente ha integralmente onorato (cf. doc. 4HS, art.7), si tratta di circostanza mai contestata”, trattandosi di allegazione introdotta per la prima volta dalla attrice opponente in comparsa conclusionale e contestata dall'arch. CO nella memoria conclusionale di replica a pag. 7, deducendo sia la sua contrarietà a prova scritta, sia che l'art. 3 u.c. rubricato “prestazioni” della lettera d'incarico prevede che “sono escluse eventuali varianti sostanziali sia in corso d'opera che finali”. 13. Alla prima udienza dd.
1.4.2025 innanzi al Presidente istruttore, dichiarata la contumacia di parte appellante insisteva per la sospensione della COroparte_4
provvisoria esecutività della sentenza impugnata e per la rinnovazione della c.t.u.; si CP_1 opponeva;
l'appellato si rimetteva in ordine alla richiesta di sospensione facendo CP_3
presente di aver convenuto con un pagamento rateale di quanto statuito in suo Parte_1 favore dalla sentenza appellata, regolarmente onorato alla scadenza (in sede di comparsa conclusionale ha poi dato atto di aver adempiuto integralmente). A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Presidente istruttore fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al
7.10.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. 13.1. Preso atto del deposito di scritti conclusivi, repliche e note di udienza, la causa è stata quindi riservata a decisione.
14. Sebbene i motivi di appello presentino non di rado profili di connessione, conviene – per chiarezza espositiva - seguire l'ordine degli stessi.
Si esaminano, per cominciare, i primi tre motivi d'appello, con cui ha impugnato la decisione del giudice di prime cure nella parte Parte_1 in cui ha riconosciuto parzialmente a il credito azionato con il decreto ingiuntivo. CP_1
15. Il primo motivo di appello, teso a contestare gli argomenti in forza dei quali il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il credito vantato da in relazione alle fatture n. 5/2020 e CP_1
n. 22/2020 [v. paragrafo 8.2, nota n. 6], è, nella sua complessiva articolazione, infondato.
15.1. Con riguardo al primo profilo, ossia alla assenza di contestazione specifica nell'an e nel quantum del credito relativo alle fatture n. 5/2020 e n. 22/2020, tale non potendosi considerare,
a giudizio del Tribunale, la deduzione di cui a p. 6 rigo 9 dell'atto di citazione in opposizione
(“Parte opponente ha contestato e contesta sia il diritto, sia il quantum della pretesa creditoria dell'opposta, contestando la contabilità dei lavori riportata nelle fatture azionate in via monitoria, non confermata dai SAL come prescritto in contratto”), appare senz'altro irrilevante l'argomento svolto da parte appellante e fondato sulla condotta processuale di parte opposta (la quale, a pag. 11 della propria comparsa di costituzione, pur deducendo “l'infondatezza e mera dilatorietà sul punto dell'opposizione”, aveva ugualmente preso posizione sulla stessa, esponendo in modo puntuale le ragioni della fondatezza della propria pretesa creditoria relativamente alle due fatture in oggetto) trattandosi di condotta evidentemente inidonea a far desumere, di per sé, la specificità della contestazione avversaria.
Quanto invece al secondo argomento di parte appellante, in base al quale la contestazione sarebbe specifica in ragione della natura contrattuale della azione, premesso, in via generale, che “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cassazione, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022; laddove, nella specie, la S.C. aveva ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione), si osserva come l'eccezione di cui a p. 6 rigo 9 dell'atto di citazione in opposizione, sebbene non svolta in modo analitico, contenga pur sempre un riferimento ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito e in particolare alla mancanza di sottoscrizione dei s.a.l. da parte del direttore lavori, cui l'art. 8 del contratto intercorso tra le parti condizionava il diritto dell'appaltatore al pagamento degli acconti. E tuttavia – come già correttamente posto in rilievo dal giudice di prime cure –, tale contestazione, tesa a far valere l'assenza di prova formale della effettiva esecuzione dell'opera o dei lavori, risulta insanabilmente contraddetta e superata dalla successiva allegazione, di cui a pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione, secondo cui il pagamento delle due fatture “era stato sospeso in attesa inizialmente dell'ultimazione dell'opera e successivamente della eliminazione dei vizi emersi e denunciate”, allegazione che presuppone sul piano logico che le opere in oggetto fossero state concordate e concretamente eseguite, seppure in modo incompleto o inesatto.
Costituisce deduzione nuova, e dunque inammissibile, che la sospensione dei pagamenti fosse avvenuta “a fronte della mancata prova dei lavori eseguiti” (pag. 6 appello).
Né risulta pertinente il rilievo di parte appellante in ordine alla presunta incoerenza tra la data della fattura n. 5 (31.1.2020) e la data della relativa contabilità di riferimento (26.2.2020), elevata a indice della inattendibilità della contabilità parziale offerta da atteso che il CP_1
motivo di impugnazione non attiene alla attendibilità della contabilità di bensì alla CP_1 genericità o meno della relativa contestazione avanzata in primo grado.
La deduzione che le lavorazioni in questione – quanto meno con riguardo alla fattura n.
22/2020 – fossero state eseguite ed accettate risulta implicitamente anche dalla ulteriore circostanza, non contestata in primo grado né col presente motivo di appello, che la nota di credito n. 37 del 13/05/2020 di imponibile 13.723,12 (allegato n. 27 alla perizia ing. – Per_2 doc. 1 fascicolo di primo grado) fosse stata emessa a seguito di revisione contabile CP_1
concordata con il Committente, a storno di precedenti fatture sulle quali erano stati praticati degli sconti, tra cui la n. 22 del 30/03/2020. Tanto basterebbe per ritenere fondata la pretesa creditoria di parte appellata in ordine alle due fatture contestate. Si esaminano, in ogni caso, per completezza, anche gli ulteriori profili di doglianza.
15.2 Il Tribunale aveva ritenuto fondato il credito indicato dalle due fatture anche in considerazione del fatto che la deduzione di secondo cui il s.a.l. n. 10 - emesso per CP_1
lavorazioni che in sostanza costituivano la continuazione di quelle menzionate nel s.a.l. 9 (di cui alla fattura n. 5/2020) - era stato regolarmente saldato, era rimasta incontestata.
L'appellante ha eccepito la genericità, oltre che l'irrilevanza, della allegazione relativa alla sostanziale continuità tra le lavorazioni, ciò che avrebbe dispensato la stessa dall'onere di contestazione specifica, essendo sufficiente una contestazione generica a onorare di CP_1
fornire prova delle proprie allegazioni. Non vi è traccia, tuttavia, in alcuno degli atti di parte del giudizio di primo grado di una contestazione, nemmeno generica, di tale allegazione: pertanto, la censura va rigettata. Né può ritenersi sufficiente allo scopo, come sostenuto dall'appellante,
“il richiamo fatto dall'opponente, in memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., alle deduzioni svolte in atto di citazione in opposizione (trattandosi di prospettazione contraria alle allegazioni avversarie)” (pag. 7 appello), essendo l'allegazione avversaria contenuta nella comparsa di costituzione ossia in un atto temporalmente successivo alla citazione in opposizione.
15.3 Sotto un terzo e ultimo profilo, il Tribunale aveva ritenuto fondato il credito in oggetto anche in ragione della assenza di un regolare disconoscimento, da parte della opponente, delle firme apposte sugli allegati ai documenti da n. 16 a n. 26 alla perizia contenenti Per_2
riproduzioni delle fatture in contestazione con relativi computi metrici. Parte appellante ha eccepito, per un verso, che tale disconoscimento era stato invero specifico e puntuale, e, per l'altro, che per medesima ammissione di la firma apposta in calce all'allegato n. 1716 non CP_1
era di ma del padre . Parte_1 Pt_3
Giova premettere che i documenti rilevanti in questa sede sono gli all. n. 16 e 17 alla perizia ing. , corrispondenti rispettivamente alle fatture n. 5/2020 e n. 22/2020 e relativi Per_2 allegati. Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio si evince che l'all. n. 16 si compone a sua volta di tre documenti: 1) la fattura n. 5 del 31.1.2020 per euro 73.191,06; 2) il relativo computo metrico del 30.1.2020 con indicazione delle lavorazioni e dei prezzi per un totale corrispondente, non firmato;
3) il computo metrico del 26.2.2020 per un totale di euro
112.900,12, firmato dalla committenza per conferma, il quale – come si ricava dal confronto con l'all. n. 27 contenente la nota di accredito n. 37 – è in realtà il computo metrico relativo alla fattura n. 12 del 26.2.2020.
Da ciò si ricava che, non essendo la firma contenuta nell'allegato n. 16 posta in calce alla fattura n. 5/2020 bensì alla fattura n. 12/2020, la questione inerente al relativo disconoscimento appare irrilevante ai fini del motivo di impugnazione in esame. La mancanza di firma in calce al computo metrico non modifica, ad ogni modo, le conclusioni precedentemente esposte in ordine alla pacifica, effettiva, esecuzione dei lavori che ne costituivano oggetto.
Per converso, quanto all'all. n. 17 si osserva che il computo metrico allegato alla fattura n.
22/2020 reca in calce, accanto alla indicazione del totale (euro 98.823,00), una dicitura a penna
“per andare bene bisognerebbe fare 90.000/93.000” seguita da una sottoscrizione riconducibile
(secondo ) a asseritamente amministratore di fatto della società, il quale CP_1 Persona_6 avrebbe in tal modo “definito il SAL dd. 29.3.2020 applicandosi uno sconto, come già per il
SAL precedente saldato interamente, di cui ha tenuto conto nella nota di accredito CP_1
n°37/2020” (pag. 11 comparsa di costituzione in primo grado).
L'appellante non ha mai eccepito che la firma in questione non fosse di Persona_6
(essendosi limitata, nel verbale del 12.10.2021, a rilevare “che i documenti allegati alla perizia ing. da 16 a 26 contengono degli allegati alle fatture a firma apparente di Per_2 Parte_1
la quale dichiara di non averli mai visti né firmati”), ma ha contestato, e contesta,
[...] che fosse amministratore di fatto della società. Persona_6
Sul punto, va confermata la correttezza delle valutazioni formulate dal primo giudice in ordine alla prova della continua, significativa, ed anche formale ingerenza nella gestione dei lavori da parte del padre della legale rappresentante, (pag. 13, righe 1-8), alla luce della Persona_6
quale la firma in oggetto – mai disconosciuta dallo stesso - può senz'altro ritenersi riconducibile alla committenza. 16. Anche il secondo motivo, concernente il credito per i lavori di cui alle fatture n. 15, 16, e 18 del 2021, è infondato.
L'appellante ha eccepito che l'appaltatore non avrebbe avuto diritto al compenso per i maggiori lavori di cui alle fatture in oggetto, attesa l'assenza della relativa approvazione scritta da parte del committente prevista dall'art. 4 del contratto, nonché della successiva approvazione dei s.a.l. da parte del DL, di cui all'art. 8 del contratto. Ha ribadito, infatti, di aver disconosciuto all'udienza del 12.10.2021 le sottoscrizioni per conferma d'ordine apposte in calce agli allegati n. 18, 19 e 21 alla perizia ing. , riferiti alle fatture in oggetto, e che era documentale che Per_2
l'offerta di cui alla fattura 15 fosse stata confermata dal DL, il quale non era autorizzato ad accettare ordini in nome e per conto della committente.
Si osserva, in primo luogo, che la fattura n. 15/2021 aveva a oggetto la “Progettazione e produzione della facciata ventilata […] come da vs. conferma di offerta del 16/05/2019” e l'“Integrazione per la fornitura e la posa in opera della facciata ventilata del 18/09/2019 come CO da conferma dell'Arch. del 03/10/2019” (all. 18 perizia ing. ); la n. 16/2021 la Per_2
“Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico […] come ns. offerta del
12/02/2020 e vs. conferma del 13/02/2020” (all. 19); e la n. 18/2021 la “Realizzazione pavimenti industriali […] ns. offerta del 27/02/2020 e vs. conferma del 04/03/2020” (all. 21), ossia – in tutti i casi – di opere non presenti né nel computo metrico allegato all'originario contratto di appalto del 6.9.2017 né nel successivo computo metrico relativo a scavi e opere strutturali del 21.12.2017 (entrambi riprodotti nell'all. 2 perizia ing. ) . Per_2
Alla luce di ciò appare fondato il rilievo formulato da in comparsa di costituzione in CP_1 appello secondo cui, riferendosi l'art. 4 del contratto d'appalto alle sole varianti, quantitative e/o esecutive, delle opere contrattualmente commissionate con l'originario contratto d'appalto e non già ad eventuali nuove opere appaltate in corso lavori dalla committente e costituenti pertanto nuovi appalti, l'eccezione della necessaria approvazione per iscritto perché prevista dal contratto non è opponibile, ben potendo essere conclusi contratti d'appalto tra le parti anche solo verbalmente e/o anche per facta concludentia, i quali possono essere provati anche dall'avvenuta esecuzione delle relative opere senza opposizione o contestazione da parte del committente, esecuzione che, nel caso di specie, è stata accertata dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali (v. p. 27 e seguenti dell'elaborato peritale).
Parte appellante eccepisce, in comparsa conclusionale, che la qualificazione delle lavorazioni in oggetto quali nuove opere sarebbe deduzione inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello;
in senso contrario, si veda ad esempio la Relazione ing. (doc. 1 Per_2
convenuta opposta), pp. 4-5, laddove si afferma che “in corso d'opera, si è reso necessario integrare i lavori appaltati, già incrementati alla data del 21/12/2017, come dianzi chiarito, con ulteriori attività, quali: fornitura in opera di facciata ventilata, taglio e rimozione di alcune porzioni sporgenti dei palancolati metallici, eseguiti da altro appaltatore, fornitura e posa di pavimentazioni di terrazze, fornitura e posa di rivestimento di rampa scala al piano terra, fornitura e posa di pavimentazioni interne ed esterne, fornitura e posa di porte REI, fornitura e posa di serramenti.”17. 17 Qui il passo per esteso: “La scrittura prevede (art. 2) un importo dei lavori provvisoriamente assunto pari ad € 1.330.000, stante la natura
“a misura” dei medesimi, come risulta dal riepilogo riportato all'ultima pagina del contratto, a sua volta desunto dall'offerta di del CP_1 03/08/2017, menzionata al medesimo art. 2.
La stessa offerta è inclusa nel documento che si allega alla presente relazione (allegato n. 2), che alla pagina 57 giustifica esattamente il predetto importo dell'appalto in parola (€ 1.330.000), mediante lo sconto del 1,74% sull'importo complessivamente offerto per i lavori oggetto di affidamento (€ 1.353.548,30). Esso inoltre integra le intese, successivamente raggiunte tra le parti, in data 21/12/2017, riguardanti lavori aggiuntivi, in particolare consistenti in ulteriori opere di fondazione, di cui al computo metrico estimativo, compreso tra le pagine 60 e 67. Come si evince dalla pagina 67, per effetto dei lavori aggiuntivi, l'importo dei lavori di contratto, alla data del 21/12/2017, ammontava ad € 1.503.857. Inoltre, in corso d'opera, si è reso necessario integrare i lavori appaltati, già incrementati alla data del 21/12/2017, come dianzi chiarito, con ulteriori attività, quali: fornitura in opera di facciata ventilata, taglio e rimozione di alcune porzioni sporgenti dei palancolati metallici, eseguiti da altro appaltatore, fornitura e posa di pavimentazioni di terrazze, fornitura e posa di rivestimento di rampa scala al piano terra, fornitura e posa di pavimentazioni interne ed esterne, fornitura e posa di porte REI, fornitura e posa di serramenti. Si aggiunge, in ogni caso, che parte opposta ha prodotto copia di ciascuna fattura corredata dalla relativa offerta tecnico – economica munita di sottoscrizione e timbro della committente per conferma d'ordine e che, anche sotto tale profilo, appare condivisibile la deduzione di parte appellata, secondo cui l'eccezione di disconoscimento risulterebbe superata dalla documentata indubbia provenienza di dette conferme d'ordine dalla legale rappresentante di Parte_1 tramite posta elettronica (ed in particolare dall'indirizzo per quanto riguarda le opere fatturate con le fatture Email_1
n°15 - v. mail 15.5.2019, all. 4 di parte opposta - e con la fattura n°16 – v. mail 13.2.2020, all.
8 di parte opposta in primo grado – e tramite messaggio di Whatsapp, sempre inviato dalla legale rappresentante di – v. all. 9, 10 e 11 di parte opposta in primo grado – per Parte_1 quanto riguarda le opere fatturate con la fattura 18. Con l'ulteriore precisazione che la circostanza che le opere di cui alla fattura n. 18 fossero state anche verbalmente concordate dalla legale rappresentante di in cantiere con il capo cantiere di Parte_1 Parte_9
è stata confermata da quest'ultimo con le dichiarazioni rese in risposta al cap. 2 a prova
[...] diretta all'udienza del 13.2.2024.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla fattura n. 15, sottoscritta dal committente per l'offerta principale, e dal DL, per l'offerta integrativa, è condivisibile il richiamo operato dal
Sono stati, in aggiunta, concordati nuovi prezzi ad integrazione del prezzario contrattuale, il tutto come risulta dal documento allegato (allegato n. 3) che include preventivi di spesa proposti dall'Appaltatore ed accettati dal Committente, nonché verbali di concordamento di nuovi prezzi. Infine l'Appaltatore ha regolarmente eseguito ulteriori lavorazioni necessarie, in parte oggetto di apposita preventivazione, sebbene la Committente non abbia mai provveduto a formalizzarne
l'accettazione, in parte realizzate sulla scorta di intese raggiunte con la Direzione dei Lavori, per le vie brevi, all'atto esecutivo. In definitiva, l'importo complessivo dei lavori eseguiti da , CP_1 alla luce della documentazione contabile e fiscale prodotta, ammonta ad
€ 2.326.981,79, come risulta dal quadro riepilogativo allegato (allegato n. 4), con incremento del 75% rispetto a quello originariamente pattuito (€ 1.330.000), in ragione delle maggiori e diverse opere realizzate dall'appaltatore”. giudice di primo grado alla considerazione svolta dal c.t.u. a pag. 27 della relazione tecnica, ossia che, trattandosi di una integrazione per la fornitura e posa in opera di una lavorazione da portare a termine già approvata dal committente, l'accettazione rientrasse nelle facoltà del DL.
Ciò, anche tenuto conto che il committente era in indirizzo nella corrispondenza (all. 18 perizia ing. ) e, pur non avendo controfirmato per accettazione, non aveva espresso Per_2
contestazioni né opposizione all'esecuzione.
Alla luce di quanto esposto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il credito di cui alle fatture in oggetto.
17. Il terzo motivo, relativo al parziale riconoscimento del credito di cui alla fattura n. 22/2021,
è invece fondato.
Il Tribunale, rilevato che le numerose lavorazioni di cui era stato richiesto il pagamento con tale fattura erano sprovviste di conferma d'ordine sottoscritta dal committente, aveva ritenuto provato il credito limitatamente alle sole voci di cui il c.t.u. aveva accertato l'avvenuta esecuzione e che avevano ulteriormente formato oggetto di conferma da parte del teste Tes_2
(voci n. 17, rifinitura del battiscopa, n. 23, modifica parete cucina, e n. 25, rifacimento spallette porte ingresso camere) e ciò anche in considerazione del fatto che si trattava di “interventi di finitura e completamento verosimilmente ordinati verbalmente” (pag. 20 sentenza).
L'appellante ha eccepito – oltre alla violazione degli artt. 4 e 8 del contratto (assenza di conferma d'ordine e di s.a.l. sottoscritto dal DL) – l'inammissibilità della prova per testi, la genericità della testimonianza resa dal capocantiere in ordine alle presunte “ore lavorate” Tes_2
sia in ordine ai tempi sia in ordine al numero di maestranze di FE impiegate per tali lavorazioni, e in ogni caso che queste ultime si sarebbero rese necessarie per porre rimedio a errori esecutivi della stessa (errata posa delle controcasse). CP_1
Con riferimento a tale ultimo aspetto, dal verbale del 13.2.2024 risulta che il teste Tes_2 rispondendo al cap. 3) di prova diretta, aveva riferito che tali lavorazioni – e in particolare la rifinitura dei battiscopa e il rifacimento delle spallette – riguardavano opere già commissionate a e dalla stessa eseguite, sulle quali si era reso necessario eseguire nuovi interventi di CP_1
rifinitura al momento della installazione delle porte delle camere, poiché queste ultime presentavano un difetto all'origine e non combaciavano con i telai, specificando che le porte erano state ordinate dalla committente e che si era occupata del solo montaggio dei CP_1 controtelai, avvenuto “come da progetto”. Aveva aggiunto, inoltre, che il rifacimento delle spallette era stato richiesto verbalmente in cantiere dalla Parte_1
Il teste , artigiano che si era occupato della posa delle porte, aveva viceversa affermato Tes_4 che le difficoltà incontrate al momento della installazione delle porte erano dovute a una “non corretta posa del telaio” e che ciò aveva reso necessaria la carteggiatura delle spallette interne.
Infine, il teste dipendente della ditta fornitrice delle porte, aveva riferito Tes_5 Pt_10 che le difficoltà legate alla installazione delle porte erano insorte per la presenza di “forature sul telaio di alluminio che non combaciavano per qualche millimetro con la serratura delle porte”, aggiungendo che a seguito di ciò la ditta aveva “fornito dei componenti modificati con le corrette misure” e aveva inviato un suo collaboratore per la sistemazione dei telai e delle porte. Tali ultime circostanze (l'invio, da parte della ditta produttrice, di componenti “con le corrette misure” nonché di un operaio che si occupasse dell'intervento di sistemazione), specialmente poiché ammesse dalla medesima ditta produttrice, lasciano ritenere maggiormente plausibile la presenza di un vizio originario delle porte.
Peraltro, anche il c.t.u. nel proprio elaborato ha confermato l'insussistenza del vizio relativo alla “errata posa delle controcasse” (“Risulta che le porte delle camere (appalto scorporato) presentano un regolare funzionamento, schede di apertura comprese. Il mancato montaggio dei chiudiporta (appalto scorporato) non è riferibile all'asserita errata posa delle controcasse, semmai potrebbe dipendere da una predisposizione non coordinata con la struttura muraria di contorno. […] In conclusione il sottoscritto c.t.u. non ha accertato il vizio lamentato”, pag. 25 relazione).
Se ne conclude che gli interventi di FE non possono ritenersi, diversamente da quanto affermato dalla appellante, imputabili a errori esecutivi della stessa.
Ciò premesso, parte appellante ha lamentato altresì la genericità della testimonianza del capocantiere sia in ordine al tempo in cui si sarebbero verificate le lavorazioni sia in ordine al numero di maestranze impiegate, unitamente al fatto che la circostanza che la contabilità delle ore lavorate fosse tenuta, per sua stessa ammissione, dallo stesso costituirebbe un vulnus al proprio diritto di difesa. In effetti, già il c.t.u. aveva riscontrato, oltre a una contabilità dei lavori incompleta, l'assenza di documenti sussidiari relativi alla gestione dell'appalto ed a supporto delle attività svolte in cantiere, quali ad esempio la lista delle economie, la lista giornaliera della manodopera con indicazione dell'attività svolta ecc. (pag. 26 elaborato peritale) e, con riferimento alla fattura n. 22/2021, aveva specificato di aver potuto accertare l'avvenuta esecuzione di parte delle opere, ma non anche la relativa paternità né la congruità dei relativi prezzi poiché la descrizione delle opere offerta dall'appaltatrice era carente degli elementi essenziali sia in quanto alle modalità esecutive sia in quanto agli elementi quantitativi.
Seppure, quindi, si possa immaginare che l'appaltatrice sia intervenuta per rimediare ad un errore non proprio, essa ha omesso di fornire gli elementi necessari per ricostruire con precisione quantità e qualità delle opere effettuate e, di conseguenza, il valore delle stesse.
L'appaltatrice, su cui, per giurisprudenza costante, incombe l'onere di provare la congruità delle somme richieste con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dalla medesima appaltatrice né la contabilità tenuta dal direttore dei lavori o dall'appaltatrice (ex multis,
Cassazione sent. n. 14399/2024; ord. n. 33575/2021), non ha in conclusione fornito prova adeguata dell'effettiva riferibilità delle ore fatturate rispetto alle opere eseguite.
Va pertanto riformata sotto tale profilo la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto fondato il credito relativamente alle voci n. 17, 23 e 25 di cui alla fattura n. 22/2021, per complessivi euro 14.140,00.
18. Col quarto motivo, l'appellante ha censurato il capo della sentenza in punto domande risarcitorie sotto il profilo della avvenuta consegna dell'opera ultimata e della mancata qualificazione delle denunciate infiltrazioni d'acqua quali gravi difetti ex art. 1669 c.c.
Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
In termini generali si deve premettere, come correttamente rilevato dal primo giudice, che le domande di risarcimento per vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 e 1669 c.c. proposte dall'opponente e qui reiterate, presuppongono la consegna da parte dell'appaltatrice di un'opera completa e ultimata (ex multis, Cassazione, ord. n. 9198/2018): è quindi ambigua e non coerente la difesa della parte che per un verso lamenta vizi e difetti, ma per altro contesta l'avvenuta ultimazione delle opere stesse. Sotto tale profilo, va innanzitutto premessa in modo assorbente la circostanza che con la
“Segnalazione Certificata Agibilità” (all. 7 alla relazione dell'ing. – doc. 1 Per_2 CP_1 fascicolo di primo grado), depositata dalla committente presso il Comune di Lignano
Sabbiadoro sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori, quest'ultima dichiarava al punto d) che la medesima segnalazione valeva “come comunicazione di fine lavori avvenuta in data 04/06/2020”, e che la stessa committente, a pag. 3 dell'atto di citazione, affermava che “nel giugno 2020” era stata formalmente data la fine lavori e nel mese di luglio la struttura alberghiera aveva inaugurato la stagione estiva.
Vanno poi condivisi, siccome logicamente posti a conferma delle prove raggiunte, gli ulteriori argomenti utilizzati dal primo giudice, e cioè:
• le deposizioni della teste capo ricevimento dell' , e del Testimone_1 Parte_1 teste , all'epoca capo cantiere dipendente di Tes_2 CP_1
• la circostanza che l'esecuzione dell'opera avesse coinvolto diverse imprese (cd. appalto scorporato), con correlativi distinti e separati contratti;
• la considerazione, di carattere generale, che un'opera edilizia ben può essere stata ultimata pur presentando vizi o difetti;
• la circostanza che l'opponente non avesse allegato, né provato, quali opere espressamente commissionate a non fossero state ultimate all'atto della consegna e CP_1 che non avesse allegato né provato di aver affidato a un'altra impresa il completamento delle stesse. L'appellante ha lamentato l'omesso esame del doc. 7 di parte attrice opponente, con cui CP_1 avrebbe ammesso di essere intervenuta per il completamento delle opere in data successiva al CO giugno 2020, circostanza asseritamente confermata anche dal nella propria memoria ex art. 183 c. VI n. 1.
In senso contrario va osservato, per un verso, che le opere descritte nel doc. 7 costituivano minimi interventi di finitura o di eliminazione di vizi (sigillatura porte, ripristino e stuccatura due soglie in marmo, ripristino di alcune pitture interne ammalorate dalle infiltrazioni ecc.) anche riferibili a lavori di competenza di altre ditte e in ogni caso non incompatibili con un'opera già ultimata. Quanto alla memoria del direttore lavori richiamata dall'appellante, lo stesso testualmente ivi affermava che “durante la fase di ultimazione dei lavori […] e subito dopo, su richiesta della committente, si resero necessari piccoli interventi di sistemazione”, i quali erano ancora in corso quando era pervenuta la pec di denuncia dei vizi, nel settembre del
2020: dal che si ricava esattamente il contrario di quanto sostenuto dal patrocinio di parte appellante, e cioè che gli interventi di sistemazione in corso nel settembre del 2020 seguivano
(e non precedevano) l'ultimazione dei lavori.
La dichiarazione di fine lavori, il certificato di agibilità, e gli altri elementi costituiscono a giudizio di questa Corte idonea prova dell'ultimazione delle opere al momento della consegna.
Sotto tale profilo, pertanto, il motivo è infondato.
Quanto ai gravi vizi di cui all'art. 1669 c.c., si osserva che, all'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico (pag. 20 e seguenti c.t.u.) non aveva potuto accertare la presenza delle
“gravi infiltrazioni” denunciate, ad eccezione di quelle (non indicate dall'opponente nell'atto di citazione ma riscontrate dallo stesso c.t.u. nel corso della consulenza) poste sui marcapiano dell'edificio, in corrispondenza delle terrazze, rinvenendo per il resto unicamente alcuni segni di entità trascurabile o di cui non era possibile accertare la causa, tali in ogni caso da escludere a suo giudizio la configurabilità del vizio. Alla luce di quanto esposto, non appaiono censurabili le considerazioni del primo giudice, in forza delle quali, sebbene i gravi vizi di cui all'art. 1669 c.c. possano in via di principio consistere anche nelle infiltrazioni di acqua e nella presenza di umidità, ciò doveva escludersi nel caso di specie, essendo i segni effettivamente riscontrati, in linea generale, privi dei connotati di gravità rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e in assenza di prova da parte dell'attrice opponente – su cui incombeva il relativo onere, dopo l'ultimazione e la consegna dell'opera - di aver utilizzato in misura ridotta o limitata l'immobile o di aver subito un considerevole pregiudizio al normale godimento dello stesso.
Analoghe conclusioni, in ordine sia alla gravità del vizio sia all'assenza di prova del conseguente pregiudizio, valgono per il diverso dimensionamento delle stanze, il quale – diversamente da quanto sostenuto da parte appellante – non ha impedito, a quanto consta, che la struttura fosse qualificata come hotel a 4 stelle.
Le infiltrazioni sui marcapiano, le uniche dotate di una certa consistenza, e i cui costi di eliminazione erano stati quantificati dal c.t.u. in euro 35.000,00 (iva esclusa), erano state imputate dal consulente a un difetto nella sigillatura dell'interfaccia non riferibile alla convenuta su tale presupposto il Tribunale aveva condannato il direttore dei lavori, in via CP_1
esclusiva, al risarcimento del relativo danno. Tale statuizione non è stata impugnata, né risulta specificamente censurata dall'appellante la decisione del giudice di primo grado di ritenere insussistenti sufficienti elementi probatori per imputare la responsabilità di tali vizi a CP_1
Sotto tale profilo, pertanto, il motivo di impugnazione risulta inammissibile per carenza di interesse.
19. Il quinto motivo concerne la questione della superficie delle camere, lamentando l'appellante una acritica conferma delle deduzioni del c.t.u. da parte del giudice in ordine alla insussistenza del vizio.
Si premette che nessuna nullità è ravvisabile nell'elaborato, avendo il giudice autonomamente svolto le proprie deduzioni giuridiche su quanto evidenziato dal c.t.u. con valutazioni di merito, ed in particolare avendo accertato che nei documenti contrattuali in atti non vi era menzione di un obbligo di FE e del direttore dei lavori di realizzare stanze doppie con superficie superiore a 15 mq e avendo altresì valutato che il riferimento alla misura minima di 15 mq contenuto nella scia di variante del 2019, a firma di quest'ultimo (all. 3 doc. 14 perizia ing. – Per_1 fascicolo di parte attrice in primo grado), non potesse ritenersi idoneo a fondare una responsabilità dello stesso, dovendosi ritenere che, all'epoca, la committente fosse già a conoscenza delle modifiche intervenute nei progetti: deduzioni che questa Corte ritiene di confermare integralmente.
La problematica, poi, della “superficie calpestabile” e degli ulteriori criteri adoperati dal c.t.u. ai fini del calcolo delle superfici risulta assorbita dalla tardività della denuncia dei vizi e dalla conoscenza o conoscibilità delle modifiche al dimensionamento delle stanze in capo alla committenza, di cui si dirà più approfonditamente nell'esame del successivo motivo di gravame.
20. Col sesto motivo, connesso al quinto, ci si duole della decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto non sussistente il vizio relativo alla dimensione delle stanze in ragione della presunta conoscenza dello stesso da parte della committente. Pur dando per reale la circostanza che l'immobile fosse stato oggetto di varianti anche strutturali, sarebbe rimasta indimostrata sia l'incidenza delle stesse sul ridimensionamento delle stanze sia il fatto che la committente ne fosse stata espressamente informata e avesse fornito l'autorizzazione scritta (necessaria per le variazioni concordate ai progetti) di cui all'art. 1659 c.c..
Il motivo è infondato. La circostanza che ci sia stata una serie di variazioni in corso di lavori con riguardo alle dimensioni dei pilastri ed alle calate degli impianti igienici e che fosse nota e concordata con la
è provata in atti ed è stata ben illustrata dal giudice di primo grado, al cui ampio e CP_19
motivato ragionamento può farsi rinvio, condividendolo in quanto logicamente e giuridicamente corretto. Va, pertanto, senz'altro confermata l'idoneità probatoria della documentazione richiamata da quest'ultimo in ordine alla conoscenza (o conoscibilità) di tali sopravvenienze in capo alla società proprietaria della struttura alberghiera.
L'incidenza, poi, di tali variazioni sulla dimensione delle stanze è stata dedotta dalla società appaltatrice e dal direttore dei lavori e mai specificamente contestata dalla società opponente nel corso del giudizio di primo grado. La contestazione sul punto, formulata per la prima volta in appello, non è pertanto ammissibile.
Vanno, infine, confermate le valutazioni svolte, in conformità con gli esiti della consulenza tecnica, in ordine alla assenza della dedotta violazione delle norme urbanistico-edilizie.
21. Da quanto illustrato nei precedenti motivi discende altresì il rigetto del settimo motivo, con il quale la committente ha dedotto la tempestività della denuncia del vizio relativo alla minore superficie di alcune camere, siccome occulto. Il motivo va respinto in considerazione del fatto che, come detto, l'opera era stata consegnata ultimata;
che il ridimensionamento delle camere rispetto al progetto iniziale costituiva circostanza già nota o comunque conoscibile da parte della committente anteriormente alla consegna;
e, infine, che diversamente da quanto allegato dall'appellante, trova applicazione l'art. 8 del contratto di appalto, il quale non disciplinava la sola accettazione dell'opera ma anche il termine per la denuncia dei vizi, termine che scadeva decorsi 30 giorni dalla consegna. Pertanto, la denuncia effettuata da con pec del Parte_1
17.9.2020 – e dunque ben oltre il termine di 30 giorni dalla consegna, avvenuta il 4.6.2020 – non può che ritenersi tardiva.
22. Con l'ottavo motivo si impugna la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto non sussistere il vizio relativo all'errata altezza delle camere in difformità alla normativa regionale, accogliendo l'eccezione di decadenza malgrado ci si trovasse al cospetto di un vizio occulto, scoperto dalla committente solo a seguito della perizia di parte. Si premette che il fabbricato ha conseguito l'agibilità, la cui segnalazione certificata è stata presentata, con la documentazione a corredo, nel giugno 2020: passati 18 mesi dall'adozione, senza che siano state allegate comunicazioni contrarie da parte del Lignano Parte_4
Sabbiadoro, la SCA è definitivamente efficace.
Ha ritenuto il Tribunale che fosse in possesso già nel 2019 dei piani esecutivi Parte_1
delle camere di ogni piano dell'albergo contenenti tutte le quote e le misure, comprese quelle delle camere e degli ingressi ove era previsto il controsoffitto per contenere gli impianti con relativa altezza. E ciò è quanto effettivamente risulta ad esempio dal doc. 2 all. 15, mail del
5.3.2019 con cui inviava alla diverse planimetrie, di cui alcune, come CP_8 Parte_1 quella relativa all'ente c-19, recano a chiare lettere che l'altezza del soffitto è di cm. 235.
Il vizio era quindi conosciuto, e peraltro determinato da scelte imprenditoriali della committente, la quale aveva inteso modificare il posizionamento degli impianti di condizionamento sotto il soffitto.
Per quanto, comunque, riguarda le considerazioni del c.t.u. in merito al calcolo delle dimensioni delle stanze, l'elaborato è ben motivato e soprattutto si fa carico e contesta specificamente le deduzioni del c.t.p. Per questo motivo, come peraltro fatto dal giudice di prime cure, è ben possibile richiamare quanto affermato dal c.t.u.
23. Il nono ed il decimo motivo concernono doglianze assorbite dal rigetto della domanda principale: una volta accertata la correttezza dell'adempimento da parte dell'appaltatore, nei limiti sopra espressi, non possono essere riconosciuti danni da perdita di avviamento o da mancato guadagno.
In ogni caso, si osserva che l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova di tutti i fatti costitutivi della responsabilità contrattuale, tra i quali quello, espressamente contestato dalle controparti, dell'esistenza e ammontare del danno lamentato.
Quanto, in primo luogo, all'importo necessario a eliminare i vizi e i difetti denunciati ed accertati, si osserva che l'appellante ha richiamato la perizia di parte dell'ing. , la quale Per_1 sul punto si limita a indicare, in modo del tutto generico, la necessità di un intervento di
“manutenzione straordinaria”, senza precisare in modo adeguato quali specifici lavori tale intervento comporterebbe, né – conseguentemente - giustificare l'ammontare della relativa spesa di euro 360.000,00 (doc. 14, pag. 17).
Tale carente allegazione appare precludere sia l'espletamento della c.t.u. integrativa richiesta nelle conclusioni dall'appellante, la quale, considerata la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, non potendo supplire alla carenza delle allegazioni od offerte di prova della parte istante, o essere diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra le altre, Cass., 16.5.2003, n. 7635), sia il ricorso alla liquidazione equitativa, la quale implica l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare, condizione qui esclusa (v. Cass., 17.10.2016, n. 20889, la quale ha affermato che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. “presuppone che sia provata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata
l'onere di provare … anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno”).
La necessità di eseguire l'intervento di eliminazione dei vizi è stata giustificata dall'appellante anche in base al rilievo che questi ultimi impedirebbero la classificazione della struttura come
Hotel a 4 stelle, o, in alternativa, comporterebbero la necessità di vendere le stanze doppie di superficie inferiore a 15 mq come singole. Tali allegazioni appaiono, tuttavia, prive di riscontro. In particolare, la circostanza che possieda attualmente la classificazione Parte_1
a 4 stelle è stata dedotta in giudizio e mai contestata, né è stata offerta prova del fatto che le stanze doppie siano attualmente concesse in godimento come camere singole.
Va, infine, confermato anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e perdita di avviamento, trattandosi di pregiudizi causalmente correlati all'esecuzione degli interventi finalizzati all'eliminazione dei vizi, oggetto di domanda che è stata respinta.
Ulteriormente, si osserva che i danni dedotti non risulterebbero in ogni caso prospettabili, non essendo contestato che i lavori di ripristino non potrebbero essere svolti durante il periodo di apertura dell'albergo, il cui esercizio non patirebbe quindi alcuna conseguenza dall'intervento, necessariamente eseguito in un periodo di chiusura.
24. Dal rigetto dei precedenti motivi, fondato sul presupposto che la committente fosse a conoscenza degli asseriti vizi già in corso d'opera, discende anche il rigetto dell'undicesimo motivo, avente a oggetto la presunta responsabilità del d.l. per l'errato dimensionamento delle stanze. Va ribadito, in particolare, che dalla lettera di incarico al professionista (all. 4 al doc. 2 CO
fascicolo di primo grado) non risultava un obbligo contrattuale del d.l. di attenersi ai requisiti necessari per il conseguimento della classificazione a 4 stelle, né esso poteva ricavarsi dalla relazione alla variante del gennaio 2019 a firma del d.l., la quale non costituiva un impegno assunto nei confronti della committente;
e, quanto alla responsabilità personale del d.l., il quale, in sintesi, non avrebbe garantito la conformità tra quanto realizzato e i progetti assentiti, che le modifiche si erano rese necessarie per esigenze strutturali e impiantistiche, erano state assentite nel corso della riunione dd.12.12.2017 (doc.n. 3 fascicolo Bon, sottoscritto da e via via concordate e comunicate alla committenza. Persona_6
25. Con l'ultimo motivo l'appellante ha contestato il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal d.l. Anche in tal caso, vanno condivise le statuizioni del Tribunale, osservando, in primo luogo, che le contestazioni relative al compenso per l'attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza attesi i plurimi e comprovati inadempimenti dello stesso e al compenso per le varianti erano state formulate tardivamente soltanto in sede di comparsa conclusionale;
in ogni caso, che, quanto alla prima, il relativo rigetto discende dalla circostanza che tali attività sono state concretamente svolte (senza, peraltro, che siano stati accertati in giudizio i “plurimi e comprovati inadempimenti” dedotti dall'attrice) e, quanto alla seconda, che non vi è prova che l'attività svolta per le varianti fosse già compresa nella lettera di incarico.
26. Infine, pur non avendo formulato un apposito motivo di appello, parte appellante ha concluso chiedendo la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che in primo grado erano state oggetto di compensazione tra le parti. CO Relativamente alle spese di lite, nel rapporto processuale con l'appellato l'appellante è soccombente, essendone stato integralmente respinto l'appello.
Le spese del presente grado vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione pertinente (da euro 520.000,01 a euro
1.000.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza del suo svolgimento.
Quanto invece al rapporto tra appellante e appellata va rammentato che il potere-dovere CP_1 del giudice d'appello di provvedere in merito va esercitato sulla base dell'esito complessivo della lite (giurisprudenza pacifica in tal senso, v., ad es., Cass., ord. n. 14916/2020). Nel caso in esame, permane la reciproca soccombenza tra le parti (che ha indotto il giudice di primo grado a compensare integralmente le spese), anche a seguito dell'accoglimento del (solo) terzo motivo di appello, il quale determina una riduzione del credito azionato da in misura CP_1 percentualmente modesta rispetto a quello liquidato dalla sentenza appellata.
La compensazione delle spese tra le predette parti va pertanto estesa anche al presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 376/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce a euro 205.025,54 l'importo capitale oggetto della condanna di cui al capo 2;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 Parte_1
della somma di euro 14.140,00 oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento;
- condanna l'appellante alla rifusione di spese di lite in favore di nella misura di CP_3 euro 18.511,00 (e, segnatamente, di € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, di €
3.318,00 per la fase introduttiva del giudizio e di € 9.487,00 per la fase decisionale), oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege;
- quanto ai rapporti tra compensa le spese COroparte_13 CP_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio. Trieste, 5 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Parte opponente ha contestato e contesta sia il diritto, sia il quantum della pretesa creditoria dell'opposta, contestando la contabilità dei lavori riportata nelle fatture azionate in via monitoria, non confermata dai SAL come prescritto in contratto. L'azione contrattuale proposta dall'opposta determina la non esigibilità del credito azionato in via monitoria, in quanto si tratta di opere non concordate con la committente, né certificate dagli stati
d'avanzamento lavori” (pag. 6). 2 Rinviando, sul punto, al contratto dd. 7.9.2017 (e, dunque, non dd. 21.12.2017, come indicato in atto di citazione) di cui all'allegato n. 1 alla perizia ing. - doc. 14 di parte attrice, con la precisazione che tale Per_1 documento era stato depositato – “forse volutamente” (pag. 2 comparsa) – incompleto, privo proprio della pag. 3 contenente tale clausola. ha quindi depositato il contratto in versione integrale come all. 1 al doc. 1 perizia CP_1
. Per_2 3 A fronte della parziale esecutività del decreto opposto provvedeva in data 3.1.2022 al saldo Parte_1 dell'importo di €. 206.657,45 (cfr. All. 4 atto di citazione in appello). 4 Con il seguente quesito: “Accerti il c.t.u., sulla base degli atti e dei documenti di causa, sentite le parti, assunte informazioni da terzi ed effettuato ogni sopralluogo ritenuto necessario, la sussistenza dei vizi denunciati ed elencati alla pagina 3 e 4, punti 8 e 9, ivi compresa l'altezza delle camere, dell'atto di citazione in opposizione. Provveda quindi a individuare le cause dei vizi accertati e a determinare i costi per la loro eliminazione. Provveda altresì a esaminare la contabilità relativa alle opere eseguite da e COroparte_1 determinare il credito residuo, accertando in particolare l'avvenuta esecuzione dei lavori e la congruità dei prezzi di cui alle fatture n. 15, 16, 18, 19 e 22 del 2022”. 5“Le considerazioni svolte da pagina 5 a pagina 7 dell'atto di citazione in opposizione riguardano specificamente ed esclusivamente le altre fatture azionate con il ricorso monitorio. Nessuna specifica contestazione concerne invece l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui alle fatture nr. 5 e 22 del 2020, salva una generica affermazione contenuta a pagina 6 dell'atto di citazione in opposizione, riferita indistintamente a tutte le fatture azionate con ricorso monitorio, ove si contesta “la contabilità dei lavori riportata nelle fatture azionate… non confermata dai sal come prescritto in contratto”. Questa contestazione, oltre ad essere del tutto generica, risulta palesemente incompatibile e in contrasto con quanto invece specificamente dedotto ed eccepito 7 Rilevavano, in particolare, a giudizio del Tribunale: 1) la circostanza allegata dalla stessa parte attrice- opponente che a luglio 2020 era stata inaugurata l'attività alberghiera;
2) le deposizioni della teste Testimone_1
capo ricevimento dell' , e del teste , all'epoca capo cantiere dipendente di
[...] Parte_1 Tes_2
; 3) la circostanza che l'esecuzione dell'opera aveva coinvolto diverse imprese (cd. appalto scorporato), CP_1 con correlativi distinti e separati contratti;
4) la considerazione, di carattere generale, che un'opera edilizia ben può essere stata ultimata pur presentando dei vizi o dei difetti;
5) la circostanza che l'opponente non avesse allegato, né provato, quali opere espressamente commissionate a non erano state ultimate all'atto della CP_1 consegna;
6) infine, la circostanza che l'opponente non avesse allegato, né tantomeno provato, di aver affidato a un'altra impresa il completamento di opere commissionate a e da quest'ultima non completate. CP_1 8 “Il c.t.u. ha riscontrato che l'ing. , nel determinare la superficie, non ha tenuto conto degli scansi della Per_1 porta d'ingresso e dei serramenti delle finestre, che invece concorrerebbero a pieno titolo a determinare la superficie calpestabile. Applicato questo diverso criterio di misurazione, le camere con superficie inferiore a 15 mq. sono risultate essere 10 e non 18. Inoltre, a seguito della misurazione delle dimensioni di ciascuna delle dieci camere è emerso che, se si applicasse la regola matematica di approssimazione, per eccesso o per difetto, cinque di queste avrebbero una superficie prossima a 15 mq., con la conseguenza che le camere con una superficie inferiore a 15 mq., o più precisamente a 14,50 mq., si ridurrebbero a cinque (stanze nr. 208, 307, 308, 502, 602). Come osserva il c.t.u., a un risultato quasi analogo si arriverebbe applicando la percentuale di tolleranza del 3% prevista dall'art. 41, comma 1, della L. R. 19/2009” (pag. 32 sentenza). 9 Ove si legge: “Tutte le camere sono state progettate al fine di garantire superfici adeguate a soddisfare gli standard sia urbanistici che qualitativi previsti dal Dpr 1.7.2009 n. 0173 - L.R. 2/2002”. In generale dunque, le camere, al fine di soddisfare lo standard 4 stesse previsto per questo hotel avranno le seguenti caratteristiche: (…) la camera vera e propria di superficie superiore a 15,00 mq”. 10 Il quale aveva confermato di aver inviato i progetti esecutivi dei diversi piani del fabbricato e aveva dichiarato che “… nei giorni successivi abbiamo parlato dei disegni con la signora A ogni invio di disegni noi Parte_1 contattavamo la committente per sentire se tutto era a posto o se c'erano problemi” e che “Era stato fatto presente durante le visite di cantiere alla sig.ra che c'erano delle camere che avrebbero subito delle CP_15 modifiche in quanto era stata modificata la parte strutturale e impiantistica e, quindi, anche noi avevamo dovuto ridistribuire il disegno in base alle modifiche effettuate”. 12 Si rammenta, infatti, che secondo il c.t.u. ai fini del calcolo della “superficie calpestabile” concorrerebbero anche gli scansi della porta d'ingresso e dei serramenti di finestra, non considerati nella perizia dell'ing.
. Per_1 13 Con la precisazione che, diversamente da quanto indicato nella rubrica del motivo, la parte di sentenza oggetto di impugnazione così come riportata nel testo dell'atto di appello riguarda la sola superficie delle stanze e non anche le altezze. 14 Per quanto riguarda le opere di cui alla fattura n. 15, v. mail 15.5.2019, all. 4 di parte opposta in primo grado, e per la fattura n.16, v. mail 13.2.2020, all. 8 di parte opposta. 15 V. all. 9, 10 e 11 di parte opposta in primo grado, per quanto riguarda le opere di cui alla fattura 18. Parte appellata ha ulteriormente precisato che queste ultime erano state anche verbalmente concordate dalla legale rappresentante di in cantiere con il capo cantiere di , come confermato in Parte_1 CP_18 Tes_2 sede di testimonianza, v. risposta sul cap. 2 a prova diretta. 16 In atto di citazione in appello la parte aveva fatto erroneamente riferimento agli allegati n. 16 e 17, salvo rettificare in comparsa conclusionale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 376/2024 da
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del socio accomandatario p.t. sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TI SA, presso il cui studio in Udine, via Gorghi n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 P.IVA_2
tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Pozzo, presso il cui studio CP_2
in Udine, Via del Gelso n. 16/2, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara CP_3 C.F._1
NI e LV AL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in
Udine, via Cosattini, 20 APPELLATO
e contro
COroparte_4
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 955/2024 resa dal Tribunale di Udine, pubblicata il 21.10.2024, notificata il 22.10.2024, in materia di “appalto”
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da note del 7.7.2025: Con
“Voglia l' ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, per tutto quanto dedotto ed eccepito,
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 lla in relazione alle fatture 5/2020, 22/2020, 15/2021, 16/2021, 18/2021, e
[...] CP_1
22/2021;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1
all'arch. in relazione all'appalto per cui è causa;
[...] CP_3
-Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi denunciati con i motivi di impugnazione IV, V,
VI, VII, IIX, IX, X, XI , per l'effetto accertare e dichiarare l'appaltatrice in persona CP_1
del legale rappresentante p.t. ed il direttore lavori arch. , per i motivi e le ragioni CP_3 dedotte in atto, tenuti anche in solido a rispondere dei citati vizi e difetti, per tale effetto condannare la in persona del l.r.p.t., ed il direttore lavori arch. anche CP_1 CP_3 in solido tra loro, a corrispondere alla la Parte_1 somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e dei difetti denunciati ed accertati, che si quantifica in via prudenziale nell'importo complessivo di €.360.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
-Condannare la in persona del l.r.p.t., ed il direttore lavori arch. anche CP_1 CP_3 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi dalla
[...] per mancato guadagno e perdita di avviamento, conseguenti alla Parte_1
necessaria chiusura della struttura alberghiera per il periodo occorrente a procedere agli interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata, da liquidarsi anche in via equitativa;
- Condannare la alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 di tutte le somme già corrisposte in esecuzione della provvisoria esecutorietà
[...]
del decreto ingiuntivo n. 363/2021 Tribunale di Udine (pari ad €. 206.657,45 cfr. All. 4 atto
d'appello), nonché della ulteriore somma di €. 42.118,61 (All. 5) corrisposta in data
15.04.2025, in esecuzione della sentenza n. 955/2024 Tribunale di Udine;
In ogni caso, condannare in persona del l.r.p.t., ed il direttore lavori arch. CP_1 CP_3
Con anche in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di di entrambi i
[...]
gradi del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
Per quanto già esposto al punto 3 dell'appello si insta per la rinnovazione della CTU con la proposizione al CTU del seguente quesito: “Parte appellante chiede ammettersi CTU con assegnazione al consulente nominando di un quesito che contempli, oltre alla verifica e conferma della sussistenza dei vizi e difetti già̀ denunciati in atto di citazione in opposizione, e con il presente atto, ossia: a) la realizzazione di 18 stanze dell'Hotel Diva con superficie inferiore a 15 mq, come merge dalla perizia ing. , agli allegati da 16 a 21 (stanze: Per_1
101, 104, 105 e 106 al primo piano;
201, 202, 206, 207 e 208 al secondo piano;
301, 302, 303,
306, 307 e 308 al terzo piano;
402 al quarto piano;
503 al quinto piano;
602 al sesto piano);
b) nonché la realizzazione delle stanze ai piani 4°, 5° e 6°con altezza media inferiore a 2,50 m., in violazione della L.R 44/1985; l'accertamento delle relative cause, la quantificazione dei danni e dei costi necessari per il ripristino (con particolare riferimento al ripristino delle stanze come da progetti depositati presso il Comune di Lignano Sabbiadoro e da quest'ultimo assentiti), nonché la quantificazione del minor valore dell'immobile in ragione dei vizi e difetti accertati, i tempi necessari all'esecuzione delle opere di ripristino necessarie”. Per l'appellata , come da note dell'8.7.2025: COroparte_1
“Nel merito respingersi l'appello per i motivi tutti proposti da nei confronti Parte_1 di poiché infondato con integrale conferma della sentenza impugnata nei capi CP_1
riguardanti la convenuta appellata e con reiezione di ogni domanda svolta CP_1
CP_ dall'appellante nel presente grado di giudizio nei confronti di perché infondata.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria respingersi la richiesta istruttoria dell'appellante di rinnovazione della
C.T.U.
Ammettersi, ove ritenuto necessario, la prova testimoniale sulle circostanze capitolate al cap. 1 della seconda memoria ex art. 183 VI° comma C.P.C. di parte convenuta a mezzo CP_1
del teste ivi indicato ed ammettersi altresì integrazione della C.T.U. per la valutazione e la quantificazione ai prezzi di mercato delle opere eseguite in appalto dalla convenuta CP_1
e di cui è causa”.
Per l'appellato , come da note del 7.7.2025: CP_3
“ Voglia la Corte d'Appello:
- rigettare la richiesta istruttoria di rinnovazione della CTU,
- rigettare tutti i motivi di gravame e confermare la sentenza di primo grado, con spese legali rifuse, gravate di accessori.”
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 10.5.2021 Parte_1
(di seguito “ ) impugnava il decreto n. 363/2021 con cui il
[...] Parte_1
Tribunale di Udine le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €. 309.694,35, oltre interessi e spese, in favore di (di seguito “ ”) a saldo delle fatture n. 5/2020, COroparte_1 CP_1
22/2020, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021 e 22/2021 emesse da quest'ultima in relazione al contratto d'appalto dd. 21.12.2017 intercorso tra le parti avente a oggetto i lavori di ristrutturazione previa demolizione e ampliamento del fabbricato a uso alberghiero all'insegna “ ” sito in Lignano Sabbiadoro di cui la società opponente Parte_1
era proprietaria. Esponeva la società attrice che, nel 2015, l'allora aveva COroparte_7 affidato allo studio professionale nonché agli arch. e COroparte_8 COroparte_9
“rispettivamente quali progettisti e direttore dei lavori” (pag. 2) la progettazione CP_3
della ristrutturazione con ampliamento dell' sito in Lignano Sabbiadoro, viale Parte_1
Italia 4/A, del quale la società era proprietaria, con l'intento di riqualificare la struttura esistente, a 2 stelle, in hotel a 4 stelle;
che sulla scorta di tale progetto, la società aveva ottenuto dal Comune il relativo permesso di costruire (prot. n. 40339 del 29.10.2015, pratica n. 9540 - doc. 2); che nel maggio 2017 Alpha S.r.l. e , soci della CP_2 Parte_1
avevano ceduto le proprie partecipazioni a che con contratto d'appalto del Parte_1
21.12.2017, la società (ora denominata di aveva Parte_1 Parte_1
affidato a (società di cui era socio e amministratore il sig. , già socio CP_1 CP_2 accomandatario della società attrice) l'incarico di realizzare le opere di ristrutturazione come indicate nell'allegato computo metrico (doc. 3, in realtà denominato “Appendice 1 al
Capitolato firmato il 06/09/2017”) ; e che, in corso d'opera, aveva appaltato alla stessa anche la posa e il montaggio delle controcasse delle porte delle stanze;
che nel 2018 aveva conferito allo un ulteriore “incarico professionale per il progetto di variante alla Parte_2
CO concessione edilizia ottenuta” (pag. 2) e, contestualmente, all'arch. la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, la pratica di fine lavori e abitabilità (doc. 4).
Deduceva che nel giugno del 2020 - in ritardo rispetto alla data originariamente prevista per l'ultimazione dei lavori, con costi quasi raddoppiati, e benché le opere non fossero state compiutamente ultimate - veniva formalmente dichiarata la fine lavori dall'impresa e dal direttore dei lavori, con conseguente apertura della struttura alberghiera nel luglio 2020 sotto la nuova insegna di “Diva Hotel”; che, tuttavia, già alla fine del mese di agosto 2020 la società
alla quale era stata data in gestione la struttura con contratto d'affitto d'azienda, CP_10 riscontrava gravi difetti nelle opere eseguite, tra cui gravi infiltrazioni di acqua e la non conformità della superficie di sette stanze rispetto al progetto.
Deduceva ancora di aver denunciato tali vizi a con pec del 17.9.2020 (doc. Parte_1 CP_1
5), alla quale faceva seguito un sopralluogo con l'arch. la quale, tra il novembre CP_11
2020 e il gennaio 2021, interveniva per ultimare le lavorazioni mancanti, ma senza eliminare i vizi, ed in particolare quelli riguardanti le infiltrazioni d'acqua e l'insufficiente superficie delle camere;
che nel febbraio 2021 il Comune di Lignano Sabbiadoro contestava all' il Parte_1 rifacimento della pavimentazione esterna in difformità rispetto alle prescrizioni comunali, imponendone il ripristino entro il 31.03.2021 e chiedendo il deposito cauzionale di €. 41.535,00
(v. verbale di sottomissione e concordamento di cui al doc. 9); che, atteso il persistere della maggior parte dei vizi denunciati, e l'intenzione della di non intervenire con riferimento CP_1 all'errata superficie delle stanze, l'attrice affidava all'ing. l'esecuzione di una perizia Per_1 volta ad accertare la sussistenza e l'entità dei vizi e a determinare i costi necessari alla loro eliminazione;
di aver infine, in data 31.3.2021, ricevuto notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, benché le fatture azionate in via monitoria non le fossero mai state precedentemente inviate.
Nel merito, l'attrice opponente contestava il credito ingiunto in quanto relativo a opere prive della conferma d'ordine proveniente dalla committente e non certificate dagli stati di avanzamento lavori1, oppure affette da gravi vizi rilevanti in parte ex art. 1667 e in parte ex art. 1669 c.c., o non conformi alle prescrizioni progettuali del Comune di Lignano Sabbiadoro (la pavimentazione esterna), o, infine, a opere oggetto di altra fatturazione o comunque già comprese nell'originaria offerta dell'appaltatore.
In particolare, eccepiva:
a) che il pagamento delle fatture n. 5 e 22 del 2020 (emesse in relazione, rispettivamente, ai s.a.l. 9 e 11) era stato sospeso in forza della eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460
c.c., in attesa inizialmente dell'ultimazione delle opere e successivamente della eliminazione dei vizi emersi e denunciati;
b) che, quanto alle opere di cui alle fatture n. 15, 18, 19, 22 del 2021, non risultavano né la conferma d'ordine da parte della committente né la certificazione degli stati di avanzamento lavori;
c) che, quanto alla fattura n. 16, non risultava alcuna conferma d'ordine da parte della committente e non erano state consegnate le certificazioni dei serramenti;
d) che l'installazione delle porte REI oggetto della fattura n. 20/2021 non era avvenuta a regola d'arte e, quanto alla fattura n. 21/2021, non era chiaro a quale porte REI si riferisse essendo le stesse già oggetto della fattura n. 20 e non risultando altri ordini da parte della committente;
e) che, con riferimento alla fattura n. 22, si trattava – oltre che di opere prive di conferma d'ordine e s.a.l. di riferimento –, di opere indicate genericamente, non concordate, prive della indicazione della data di esecuzione dei lavori e, in ogni caso, anche qualora ne fosse stata provata l'esecuzione, già comprese nella originaria offerta dell'appaltatore, oggetto di altra fatturazione, non conformi alle prescrizioni del (la pavimentazione esterna), non CP_12
eseguite a regola d'arte ovvero prive delle necessarie certificazioni.
Ferma l'avvenuta sospensione dei pagamenti delle fatture n. 5 e n. 22 del 2020 in forza della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sollevava tale ultima eccezione anche con riferimento alle fatture da 15 a 22 del 2021. Formulava altresì – con riferimento a tutte le opere viziate – domanda di riduzione del prezzo e risarcimento dei danni subiti.
Rappresentava come la perizia dell'ing. avesse confermato la sussistenza dei vizi Per_1 denunciati rilevandone anche di nuovi, riscontrando, nel complesso:
a) la realizzazione di 18 stanze con superficie inferiore a 15 mq – dimensione minima necessaria a qualificare le stanze come camere doppie in struttura a 4 stelle – in difformità rispetto ai progetti assentiti (e in particolare alla relazione illustrativa allegata alla variante 1 alla concessione edilizia e, prima ancora, all'originaria domanda di concessione edilizia depositata in data 17.4.2015) e in violazione della normativa urbanistica;
b) la posa non a regola d'arte delle porte tagliafuoco;
c) l'errata pendenza del perimetro esterno piano terra con conseguente ristagno d'acqua e infiltrazione nei locali del piano terra;
d) l'errata realizzazione degli scoli dei terrazzi che non permetterebbe il corretto deflusso dell'acqua;
e) la presenza di gravi infiltrazioni d'acqua in diverse parti dell'immobile;
f) l'errata posa delle controcasse e delle porte delle stanze;
g) l'altezza media delle camere dei piani 4°, 5° e 6° inferiore a m. 2,50 in violazione della L.R.
44/1985;
h) l'assenza dei certificati relativi a tutti i serramenti montati;
i) l'omessa schermatura dei pannelli fotovoltaici;
con quantificazione in euro 360.000,00 (al netto del danno legato all'assenza della certificazione dei serramenti) dell'importo necessario alla eliminazione dei vizi denunciati e a rendere l'immobile conforme alle prescrizioni progettuali e normative edilizie.
Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice e del direttore lavori per i danni derivanti dal concorso dei rispettivi inadempimenti, ed in specie, quanto al secondo, per l'inadempimento dell'obbligo dell'accertamento della conformità dell'opera al progetto e dell'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in Parte_1 causa l'arch. . CP_3
Concludeva, pertanto, chiedendo:
- la revoca del decreto ingiuntivo perché illegittimamente emesso, nullo, inammissibile per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., erroneo nel suo ammontare, nonché - accertato l'inadempimento dell'opposta e la sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere dalla stessa realizzate - la dichiarazione che nulla era dovuto a qualsiasi titolo alla CP_1
- in subordine, la riduzione del credito presuntivamente vantato dall'opposta a quanto di giustizia;
- in via riconvenzionale, l'accertamento della sussistenza dei vizi denunciati e la condanna di e dell'arch. , anche in solido tra loro: al pagamento della somma CP_1 CP_3 necessaria per la loro eliminazione (quantificata in euro 360.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria); al risarcimento dei danni conseguenti al ridotto godimento della struttura durante i lavori di ripristino (quantificati in euro 290.000,00 per la perdita degli utili di una stagione e in ulteriori euro 290.000,00 per la perdita dell'avviamento); al rimborso della sanzione di €. 41.535,00 irrogata dal di Lignano Sabbiadoro a CP_12 causa della difformità della pavimentazione esterna alle prescrizioni comunali;
infine, al risarcimento dei danni per il minor valore delle opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche, quantificati nel medesimo importo percepito dalla per la CP_1 loro esecuzione, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via riconvenzionale subordinata chiedeva la compensazione tra il credito oggetto delle domande riconvenzionali e le somme eventualmente dovute alla CP_1
In via istruttoria, chiedeva ammettersi consulenza tecnica.
2. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente – quanto ai (presunti) vizi che la CP_1 stessa riteneva, ove esistenti, sicuramente riconoscibili – l'intervenuta decadenza della opponente dall'azione di garanzia e, in ogni caso, per tutti i vizi dedotti, l'inesistenza degli stessi ovvero la loro non imputabilità all'appaltatore in quanto afferenti a lavorazioni commissionate ed eseguite da ditte terze o comunque dipendenti da scelte progettuali e non da errori costruttivi addebitabili all'appaltatore.
Eccepiva, in particolare, la decadenza della opponente dall'azione di garanzia con riguardo al presunto errato dimensionamento in superficie e in altezza delle stanze e a “tutti gli altri vizi riconoscibili contestati in causa” (questa l'espressione utilizzata a pag. 3 nella comparsa da parte opposta), in quanto denunciati soltanto il 17.9.2020 (v. pec di cui all'all. 5 atto di citazione), ben oltre il termine previsto dall'art. 8 del contratto di appalto, secondo cui - in deroga al disposto dell'art. 1667 c.c.- “Se il committente non procede ad un'eventuale rilevazione dei vizi o difetti nell'esecuzione dell'opera…entro giorni 30 dall'ultimazione dei lavori, l'opera si considera accettata”2, e peraltro anche oltre il termine di 60 giorni previsto dal medesimo art. 1667 c.c., atteso che le opere erano state ultimate in data 4.6.2020 (come da
“Segnalazione Certificata Agibilità” di cui all'all. 7 della relazione dell'ing. , allegata Per_2 alla comparsa, e come confermato dallo stesso opponente, il quale a pag. 3 dell'atto di citazione aveva affermato che “nel giugno 2020” era stata formalmente data la fine lavori e nel mese di luglio la struttura alberghiera aveva inaugurato la stagione estiva).
Né poteva esservi dubbio, aggiungeva , che il presunto errato dimensionamento delle CP_1
stanze fosse un vizio palese e non occulto, sicuramente riconoscibile dalla committente anche avvalendosi delle competenze tecniche del proprio Direttore Lavori. In secondo luogo, eccepiva l'infondatezza della contestazione relativa all'errato CP_1 dimensionamento, atteso:
a) che in nessuno dei documenti che definivano gli obblighi contrattuali dell'appaltatore e, dunque, né nel contratto d'appalto, né nel progetto strutturale, nei progetti esecutivi o nel permesso di costruire vi era alcun riferimento a una futura classificazione della struttura alberghiera a quattro stelle, e che pertanto tale requisito le era ignoto e mai le era stato comunicato e nessun obbligo contrattuale incombeva su di sé in relazione ad esso;
b) che l'art. 3 del contratto prevedeva che “la forma e le principali dimensioni dell'opera che formano oggetto dell'appalto risultano dal progetto allegato al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecuzione dalla direzione lavori” e che, tuttavia, non avendo la committente allegato al contratto di appalto alcun progetto di massima, correttamente l'impresa – come evidenziato dalla perizia di parte redatta dall'ing.
(doc. 1 e relativi allegati) – aveva eseguito le opere sulla base del progetto Per_2 strutturale (all. 6) e dei progetti esecutivi ricevuti (all. 5), i quali già prevedevano stanze matrimoniali di superficie inferiore a mq. 15; c) che l'insufficiente superficie di altre stanze – riconducibile, secondo il perito di parte opponente, allo spostamento dei vani tecnici verticali (calate) deputati al passaggio degli impianti igienici dei bagni, con conseguente aumento della dimensione di questi ultimi a scapito delle camere – non poteva essere imputata all'appaltatore quale errore esecutivo, essendo determinata dalla vincolante collocazione delle calate degli impianti igienici nel progetto strutturale;
e che, più in generale, il dimensionamento delle stanze era strettamente dipendente dalla superficie complessiva di ogni piano così come prevista dal progetto strutturale, il cui rispetto in sede esecutiva era attestato nel caso di specie sia nella Relazione a struttura ultimata dal Direttore Lavori sia nel Certificato di Collaudo Statico (all. 7 e 8 alla relazione tecnica all. sub. 1); d) che la struttura alberghiera – come dedotto anche dalla stessa opponente – aveva in ogni caso ottenuto la classificazione a 4 stelle (all. 2 comparsa, contenente estratti da alcuni siti internet in cui l'hotel era pubblicizzato come quattro stelle). Quanto alla contestata insufficiente altezza delle stanze, il ribassamento da metri 2,60, come da progetto esecutivo, a metri 2,40 era imputabile alla scelta della committente e/o del progettista da essa incaricato di posizionare a soffitto l'impianto di climatizzazione, con conseguente necessità di realizzare un vano tecnico ad esso deputato (Relazione ing. , pagg. 12 e Per_2
13), e non costituiva dunque un errore esecutivo dell'appaltatore.
Parte opposta negava inoltre la sussistenza o la imputabilità a sé degli ulteriori vizi lamentati
(errata posa delle porte tagliafuoco, vizi nello scolo dell'acqua del perimetro esterno e negli scoli dei terrazzi, infiltrazioni d'acqua, errata posa delle controcasse e delle porte delle stanze, mancata schermatura dei pannelli fotovoltaici, vizi della pavimentazione esterna) in quanto afferenti a lavorazioni realizzate da altre imprese incaricate direttamente dalla committente o comunque dipendenti da scelte progettuali e non da errori costruttivi addebitabili all'appaltatore. Depositava in giudizio i certificati REI relativi ai serramenti, evidenziando di averli già consegnati per le vie brevi al Direttore Lavori.
Quanto alla non conformità della pavimentazione esterna, evidenziava il carattere sproporzionato dei costi di ripristino pretesi dal nonché l'assenza di prova del danno, CP_12
non risultando, allo stato, né emesso un valido atto di sottomissione né versata una qualche cauzione dall'opponente.
Eccepita l'infondatezza degli addebiti mossi a in relazione a presunti vizi/difetti CP_1
costruttivi, contestava infine l'abnormità delle conseguenti richieste risarcitorie formulate dall'attrice opponente, l'assoluta mancanza di prova del danno nonché l'assenza di nesso di causalità con i vizi/difetti lamentati.
Passando al credito azionato in via monitoria, rilevava come le fatture (tutte, ad eccezione della fattura n. 22/2020) riguardassero opere eseguite e non contestate dall'opponente ovvero, nel caso della fattura n. 22/2020, opere approvate dal sig. padre della legale Persona_3 rappresentante della opponente nonché amministratore e proprietario della società Nima S.r.l., socia accomandante della opponente, della quale deteneva il 76% del capitale sociale, e, in sostanza, “vero proprietario ed amministratore di fatto dell'opponente” (pag. 11 comparsa).
Concludeva, pertanto, chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande ed eccezioni con essa formulate, con conferma del decreto opposto.
3. A scioglimento della riserva espressa all'udienza di prima comparizione del 12.10.2021, il
G.I. autorizzava la chiamata in causa del direttore lavori e concedeva la parziale esecutorietà dell'opposto decreto per l'importo di € 187.722,20, oltre agli interessi come da domanda3.
4. Si costituiva il terzo chiamato negando di aver ricevuto l'incarico di progettista delle opere, affidato invece all'arch. e all'ing. e precisando di aver COroparte_9 Persona_4
assunto l'incarico di direttore dei lavori e di responsabile del coordinamento della sicurezza non nel 2015 ma nell'agosto del 2017 e che conseguentemente tutta la progettazione e l'attività svolta prima di tale data non erano a lui riferibili e nessun risarcimento poteva essergli richiesto.
Allegava di aver redatto due varianti al titolo abilitativo a seguito di incarichi ricevuti nel gennaio 2018 e nel gennaio 2019, precisando che la prima non aveva comportato modifiche né alla volumetria né alla sagoma già autorizzata mentre la seconda non aveva ad oggetto nessuna opera di cui ai vizi lamentati dall'opponente; che i lavori erano terminati il 4.6.2020 come da
SCIA di pari data comprensiva di agibilità, sottoscritta dalla società attrice (all. 7 alla perizia ing. ) e che l'albergo – gestito dalla società – aveva aperto al pubblico il Per_2 CP_10
12.7.2020.
Deduceva che in fase di scavo era emersa la necessità di apportare una variante strutturale, di cui la committente era stata resa edotta nella “riunione di coordinamento opere di fondazione” CO dd. 12.12.2017 (doc. 3 , che aveva comportato, fra l'altro, l'inserimento di 48 pali di sottofondazione (all. n. 6 bis alla relazione ing. doc.n. 2), la modifica del sistema dei setti Per_5
portanti e la necessità di modifiche al tracciato di alcuni impianti, tra cui le calate degli impianti igienici e che delle variazioni conseguenti erano state regolarmente comunicate alla società con mail e nelle riunioni e mai contestate durante i lavori.
Deduceva inoltre che una parte ingente dell'aumento dei costi era dovuta alla menzionata variante strutturale e che i tempi di consegna e fine lavori si erano ulteriormente allungati, oltre che per la concomitante pandemia da covid, anche per la gestione della legale rappresentante che dall'autunno 2019 aveva deciso di occuparsi personalmente di tutte le Parte_1
opere di finitura e che, assieme al padre , era intervenuta frequentemente nei lavori, Pt_3 assumendo decisioni autonome, senza coordinarsi con la Direzione dei lavori, in tal modo rallentandone i tempi di realizzazione (all. 12, 13, 13bis alla relazione ing. doc. n. 2); e Per_5 che proprio per tale ultima ragione egli si era rifiutato di controfirmare i SAL (all. 1 alla relazione ing. doc. n. 2). Per_5
Rappresentava che buona parte dei vizi denunciati dalla committente erano stati risolti per l'intervento proprio e di CP_1
In merito alla superficie delle camere precisava che le modifiche alle dimensioni di alcune camere si erano rese necessarie a seguito delle modifiche strutturali apportate all'edificio ed erano state comunicate e concordate con la committente;
che con mail del 5 marzo 2019 (all. n.
15 alla relazione ing. doc. n. 2) la aveva trasmesso alla committente le piante Per_5 CP_8 esecutive di tutti i piani, dalle quali risultava la reale dimensione delle camere e che da quel momento alla data della denuncia dei vizi dd. 17.9.2020 era trascorso un anno e sei mesi senza che alcun rilievo fosse mosso;
che le modifiche in questione non avevano alcuna rilevanza urbanistica;
che la dimensione di alcune camere era stata ridotta anche a causa delle scelte di arredo fisso (es. realizzazione di pareti in cartongesso) o di allargamento del vano doccia operate dalla sig.ra che non era mai stata esplicitata la necessità di requisiti o Parte_1
qualifiche corrispondenti a standard particolari quali le quattro stelle, né ciò risultava dal permesso di costruire n. 40339/2015; che in ogni caso l'hotel era pubblicizzato come albergo a
4 stelle (doc. 4, 5, 6), e che pertanto nessun danno era stato causato dal D.L. sotto tale profilo;
che, come già illustrato, il protrarsi dei lavori non era imputabile allo stesso, e che in ogni caso l'opponente non aveva né avrebbe potuto subire nessun danno né perdita di stagione balneare, considerato che i lavori di ripristino avrebbero ben potuto essere eseguiti prima o dopo la stessa, che il Comune di Lignano impone il blocco dei lavori dal 14 giugno al 15 settembre e, in ogni caso, che la struttura alberghiera era gestita da soggetto diverso.
Deduceva, quanto alla pavimentazione esterna, che nessuna “sanzione” era stata erogata alla società attrice, avendo quest'ultima unicamente depositato a titolo cauzionale € 41.535,00, a garanzia dell'impegno di ripristinare la pavimentazione esterna (rimossa per eseguire talune lavorazioni) con materiali uguali a quelli originariamente presenti, come richiesto dal CP_12
cauzione che sarebbe stata restituita a ripristino avvenuto. Di qui, l'insussistenza di alcun danno.
COestava, per il resto, la sussistenza degli ulteriori vizi denunciati.
Quanto alla propria asserita responsabilità, deduceva in sintesi di aver svolto il proprio incarico di direttore dei lavori con la massima diligenza, di aver effettuato frequenti sopralluoghi in cantiere, di non aver mai omesso l'attività di sorveglianza, di essere sempre intervenuto chiedendo alla FE l'eliminazione delle imperfezioni lamentate dalla committente e di aver sempre aggiornato quest'ultima sullo stato dei lavori e su ogni modifica necessaria all'opera. A sostegno di tutto quanto dedotto e allegato, depositava in atti la relazione redatta in data
18.03.2022 dell'ing. (doc. n. 2), e relativi allegati. Per_5
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di propri onorari per euro 20.650,00. Chiedeva altresì Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della (di COroparte_4
COr seguito solo “ ”) per essere dalla stessa manlevato nel caso di accertamento della sua responsabilità.
5. All'udienza del 12.4.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa di CNA, che, ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte nei confronti dell'arch. CO poiché inammissibili e infondate;
in subordine eccepiva l'inoperatività della polizza e chiedeva il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, ovvero, in via ulteriormente CO subordinata, di contenere la condanna di CNA entro la quota di responsabilità dell'arch.
6. Depositate le memorie ex art. 183 c. VI, ed esperito, con esito negativo, un tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'espletamento della CTU4 e, all'esito, con assunzione della prova per interpello formale e per testi sui capitoli ammessi.
7. All'udienza del 18.2.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
a seguito di ordinanza di rimessione in istruttoria del 4.9.2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini, all'udienza del 9.9.2024.
8. Con la sentenza n. 955/2024 del 21.10.2024 il Tribunale di Udine così statuiva:
“1) revoca il decreto ingiuntivo n. 363/21 emesso dal Tribunale di Udine il 26-29.3.2021 in favore di;
2) condanna in COroparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di dell'importo capitale di € 219.165,54, oltre agli COroparte_1 interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza indicata nelle singole fatture fino al saldo effettivo;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, e , in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore CP_3
di dell'importo di € 4.300,00, oltre agli interessi Parte_1 legali dalla data della domanda fino al saldo;
4) condanna , al pagamento a titolo di CP_3
risarcimento danni in favore di dell'importo di € Parte_1
35.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;
5) condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di dell'importo di € 14.650,00, oltre agli interessi legali dalla CP_3 data della domanda al saldo;
6) respinge per il resto tutte le altre domande;
7) compensa per intero tra le spese di lite;
COroparte_13
8) compensa per intero tra e le spese Parte_1 CP_3 di lite;
9) condanna a rimborsare a le spese CP_3 COroparte_4
di lite che liquida in complessivi € 17.250,00, di cui € 15.000,00 per compensi ed € 2.250,00 per rimborso forfettario 15%, oltre a cpa e iva come per legge;
10) pone definitivamente a carico di parte attrice-opponente, di parte convenuta-opposta e del terzo chiamato , CP_3 nella misura di 1/3 ciascuna, le spese di c.t.u. Così deciso in Udine il 19 ottobre 2024”
8.1 Precisava, in via preliminare, che:
1) il contratto d'appalto non era datato 21.12.2017, come dedotto dall'opponente, ma 7.9.2017, essendo solo “l'appendice al capitolato firmato il 6.9.2017” (impropriamente indicata dall'opponente come computo metrico) datata 21.12.2017;
2) era pacifica tra le parti la validità: a) del contratto di appalto, b) dell'offerta (computo metrico) allegata allo stesso c) dell'appendice al capitolato del 6.9.2017, conseguendone che si trattava di un contratto di appalto “a misura” (vedi art. 1), che era prevista la possibilità di variazioni di prezzo (art. 2) e di varianti ordinate dal committente (art. 4), che il pagamento doveva avvenire sulla base di stati di avanzamento lavori presentati alla direzione lavori e da questa firmati (art. 8), che se il committente non denunciava vizi o difetti entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori l'opera si considerava accettata (art. 8), che erano a carico del committente il progetto esecutivo delle opere, i progetti relativi alle leggi 10/1991, 46/1990 e
81/2008, i calcoli e i disegni per le opere in cemento (art. 11);
3) non risultava prodotto in giudizio il progetto delle opere, che, come riportato all'articolo 3 del contratto, era allegato a quest'ultimo, rammentando che nell'ambito del contratto di appalto si suole distinguere tra a) un iniziale progetto definitivo, che definisce compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia e dell'accertamento di conformità urbanistica;
b) un successivo progetto esecutivo, che definisce, invece, in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;
c) un successivo eventuale progetto costruttivo, che contiene i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali e le modalità costruttive;
4) dalla documentazione prodotta dalle parti risultava che, in diverse circostanze, nella veste di committente c'era stato un intervento diretto del sig. padre della legale Persona_6 rappresentante di e precisamente: per la commissione di opere, la conferma COroparte_13
d'ordine per fornitura e posa in opera, la discussione su modalità esecutive di determinati lavori, il concordamento di nuovi prezzi con la D.L., la sottoscrizione di atti (vedi doc. 1 all.ti
1, 3 e 17 perizia cit.; doc. 3 fascicolo terzo chiamato); la sottoscrizione per la Per_2 committente del contratto d'appalto relativo all'installazione degli impianti tecnologici stipulato tra ed il 18.6.2018 (doc. 14 all.12 fascicolo attrice- Parte_1 CP_14
opponente);
5) era pacifica tra le parti in causa la natura dell'azione proposta dall'attrice-opponente ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. nei confronti della convenuta-opposta.
8.2 Ciò posto, rilevava, quanto al credito della convenuta-opposta (pagg. 13 e seguenti): a. che le fatture n. 5/2020, 22/2020 e 17/2021 non erano state specificamente contestate nell'an e nel quantum, né risultavano specificamente contestati gli stati di avanzamento lavori cui facevano riferimento le prime due fatture (s.a.l. 9 e s.a.l. 115; e che alla generica contestazione svolta all'udienza del 12.10.2021 dall'attrice-opponente in merito alla (propria) firma apparente apposta su alcuni - non meglio specificati - degli allegati ai documenti da n. 16 a n. 26 prodotti dalla convenuta-opposta non era poi seguito un regolare disconoscimento6; e che, pertanto, l'opposizione doveva ritenersi infondata con riguardo ad esse;
b. che, relativamente ai lavori di cui alle fatture n. 15, 16 e 18 del 2021, il c.t.u. aveva accertato, nel contraddittorio delle parti, l'avvenuta esecuzione degli stessi (vedi pag. 43-44 consulenza tecnica) e ritenuto congrui gli importi ivi riportati;
inoltre, pur mancando la sottoscrizione dei s.a.l. da parte del direttore dei lavori, le fatture risultavano munite della relativa offerta tecnico-economica sottoscritta dalla committente per conferma d'ordine e accettazione (all. 18, 19, 21 alla perizia – doc. 1 comparsa , valendo – in merito alla sottoscrizione Per_2 CP_1 della committente e al disconoscimento di questi documenti – le considerazioni già sopra esposte;
che le fatture n. 15/2021 e 18/2021 costituivano inoltre il saldo di lavori già fatturati in acconto rispettivamente sui s.a.l. n. 4, 5, 6, tutti approvati, non contestati e regolarmente saldati, e sul s.a.l. n. 11, di cui alla fattura n. 22/2020 precedentemente esaminata;
pertanto, alla luce di tali circostanze, anche il credito di tali fatture doveva ritenersi fondato;
c. per quanto riguarda invece la fattura n. 19/2021, che il c.t.u., pur avendo accertato l'avvenuta esecuzione del lavoro, non aveva trovato documentazione a conferma dell'ordine da parte della committente ovvero di approvazione dell'offerta formulata da né elementi in base ai quali attribuire la paternità di CP_1 esecuzione dell'opera e accertare la congruità del prezzo;
pertanto, il relativo importo (pari a € 24.000,00) non poteva essere riconosciuto;
dall'opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nel prosieguo dell'atto di citazione. A pagina 8 ha Parte_1 infatti affermato che il pagamento delle fatture nr. 5 e 22 del 2020 relative agli stati di avanzamento n. 9 e 11 era stato “sospeso”, come era noto a in attesa inizialmente dell'ultimazione dei lavori e CP_1 successivamente a causa dei vizi emersi e denunciati. Va aggiunto che ha allegato che il s.a.l. n. 10, CP_1 emesso per lavorazioni che in sostanza costituivano la continuazione di quelle menzionate nel s.a.l. 9 di cui alla fattura 5/2020, era stato regolarmente saldato, e che la nota di credito n. 37 del 2020 era relativa a una riduzione apportata alla fattura n. 22/2020. Entrambe queste circostanze dedotte dalla convenuta-opposta devono ritenersi pacifiche in quanto non sono state contestate dall'opponente. Ciò premesso, il Tribunale, considerato che non risultano specificamente contestati ex art. 115, comma 1, c.p.c. gli stati di avanzamento lavori cui fanno riferimento le due fatture (s.a.l. 9 del 30.1.2020 e s.a.l. 11 del 29.3.2020 – vedi allegati 16 e 17 perizia ), che i lavori sono stati ultimati con consegna dell'opera nel mese di giugno 2020, che a termine Per_2 di contratto il pagamento dei s.a.l. doveva avvenire entro 45 giorni dalla loro emissione, che la prima denuncia di vizi e difetti risulta inviata tre mesi dopo la consegna dell'immobile, non ritiene in alcun modo giustificata la sospensione ai sensi dell'art. 1460 c.c. del pagamento delle fatture nr. 5 e 22 del 2020 da parte della committente” (pagg. 14-15 sentenza). 6 “Invero, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo a tal fine inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere uno specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (Cass. Civ. 17313/2021, 12448/2012)” (pag. 15 sentenza). d. relativamente alla fattura n. 22/2021 contenente un elenco di 31 voci per lavorazioni di finitura: che, anzitutto, non vi era prova del credito con riferimento a tutte le opere di cui il c.t.u. non aveva avuto modo di accertare l'avvenuta esecuzione;
quanto alle lavorazioni accertate, che la convenuta non aveva prodotto conferme d'ordine ovvero offerte o preventivi sottoscritti per accettazione dalla committente;
che la prova testimoniale dedotta da quest'ultima riguardante le ore in economia, le quali si erano rese necessarie per l'esecuzione di una serie di lavorazioni, aveva riguardato solo alcune delle voci indicate nella fattura in oggetto, alcune delle quali relative a lavorazioni non accertate;
che, pertanto, solo per le restanti voci (nr. 17, 23 e 25), la cui esecuzione era stata accertata, poteva ritenersi sufficientemente provato, alla luce della deposizione testimoniale e della circostanza che si trattava di interventi di rifinitura e completamento verosimilmente ordinati verbalmente, il credito indicato;
in conclusione, che per la fattura n. 22/2021 andava riconosciuto il minor importo di
€ 14.140,00; a. per quanto riguarda la fattura n. 20/2021, che il c.t.u. non aveva riscontrato vizi o difetti nell'istallazione delle porte REI e pertanto il relativo credito risultava fondato;
b. che mancava invece la prova del credito relativo alla fattura n. 21/2021, atteso che la documentazione prodotta dalla convenuta-opposta (doc. 1 all. 24 perizia
), priva di conferma da parte della committente, risultava insufficiente a Per_2 fronte della contestazione di parte attrice-opponente di non aver ordinato altre porte REI rispetto a quelle di cui all'offerta del 19.12.2019 di cui alla fattura n. 20/2021; alla luce di ciò, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto di € 309.694,35 e la condanna dell'attrice-opponente al pagamento della minor somma di € 219.165,54.
8.2 Quanto alle domande di risarcimento (pagg. 21 e seguenti), il Tribunale evidenziava preliminarmente:
- che l'attrice aveva chiesto di accertare la presenza di vizi rilevanti ex artt. 1667 e 1669 c.c. CO con conseguente condanna di e dell'arch. anche in solido tra loro, al CP_1
pagamento del complessivo importo di € 981.535,00 suddiviso nelle seguenti voci: €
360.000,00 per risarcimento vizi e difetti;
€ 290.000,00 per perdita degli utili di una stagione;
€ 290.000,00 per perdita avviamento;
€ 41.535,00 per risarcimento sanzione comminata dal , oltre al risarcimento danni per minor valore Parte_4 delle opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche;
- che le domande di risarcimento per vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 e 1669 c.c. presuppongono la consegna da parte dell'appaltatrice di un'opera completa e ultimata e che, nonostante le deduzioni svolte sul punto dalla attrice-opponente, l'istruttoria svolta e la documentazione prodotta offrivano plurimi e concordanti elementi per ritenere che le opere appaltate a fossero state ultimate al momento della consegna (dd. 4.6.2020), CP_1 conformemente a quanto dedotto da parte convenuta-opposta anche in forza dalla segnalazione certificata di agibilità (all. 7 perizia ing. )7; Per_2
- che la tesi di parte opponente, secondo cui le infiltrazioni d'acqua e le difformità di altezza e superficie delle camere costituivano gravi difetti a norma dell'art. 1669 c.c. non poteva essere accolta, atteso che – pur potendo tali vizi astrattamente integrare la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. – essi non avevano nel caso di specie raggiunto un'intensità tale da integrarne i presupposti, non avendo pregiudicato o menomato in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità dell'opera.
Procedeva, dunque, all'esame dei singoli vizi e difetti.
8.3.1 Quanto alla superficie delle camere doppie, dava atto che il c.t.u., all'esito dei propri accertamenti, aveva riscontrato una superficie inferiore a quella minima soltanto in cinque (e non in diciotto, come allegato dalla attrice) camere, e, in ogni caso, aveva ritenuto il vizio denunciato insussistente.
Sotto il primo profilo, il c.t.u. aveva applicato modalità di misurazione della superficie diverse da quelle adoperate dal consulente di parte opponente ing. . In particolare, aveva Per_1
incluso gli scansi della porta d'ingresso e dei serramenti delle finestre nel calcolo della
“superficie calpestabile”, con ciò ottenendo una riduzione del numero di camere “viziate” da diciotto a dieci, e applicato a queste ultime la regola matematica di approssimazione per eccesso o per difetto (in base alla quale le camere con superficie pari o superiore a mq 14,50 sarebbero state approssimabili a mq 15), con conseguente ulteriore riduzione delle stesse a cinque.8
Quanto alla insussistenza del vizio:
- anzitutto, il c.t.u. aveva evidenziato che dai documenti contrattuali prodotti in giudizio CO (contratto d'appalto, lettera di incarico professionale all'arch. non risultava alcun obbligo in capo a e al direttore dei lavori che li vincolasse al raggiungimento dello CP_1 standard superficiale minimo di 15 mq per le camere doppie, né – aggiungeva il Tribunale – ciò risultava dal permesso di costruire n. 40339 del 29.10.2015. Sul punto l'attrice aveva sollevato in comparsa conclusionale una eccezione di nullità della c.t.u.: eccezione che il Tribunale giudicava tardiva oltre che infondata, atteso che all'ipotesi in cui – come eccepito dalla opponente - il c.t.u. esprima delle valutazioni giuridiche o di merito non consentite, non consegue la nullità della consulenza ma soltanto un obbligo a carico del giudice di non risolvere la controversia in base a un mero richiamo alle valutazioni espresse dal c.t.u. bensì di motivare le ragioni del suo convincimento. L'unico documento in atti, proseguiva il Tribunale, che conteneva un riferimento allo standard dei 15 mq era la “relazione tecnico-illustrativa” riguardante la SCIA in variante al P.d.C. del gennaio 2019 (doc. 14 all. 3 fascicolo attrice-opponente)9 la quale, tuttavia, CO a giudizio del Tribunale, pur attestando che l'arch. estensore della relazione, era a conoscenza che per le camere era stata prevista una superficie di 15 mq al fine di soddisfare lo standard richiesto per un hotel quattro stelle, non risultava decisiva per riconoscere una responsabilità contrattuale dello stesso, per le ragioni meglio esposte nel successivo capo relativo alla responsabilità del d.l.;
- in secondo luogo, dall'istruttoria era emerso che nel 2017 era stata effettuata una variante strutturale e impiantistica (modifica calate impianti igienici), circostanza che trovava riscontro in atti (per una indicazione puntuale, v. pag. 27 sentenza) e che, secondo la convenuta-opposta e il terzo chiamato, la stessa aveva comportato la necessità di modifiche interne a camere e bagni: queste allegazioni non avevano formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice;
- infine, il c.t.u. aveva dato atto che l'edificio era stato realizzato sulla scorta dei progetti esecutivi e delle indicazioni fornite in corso d'opera dal Direttore Lavori, evidenziando al contempo un ruolo attivo della committente nel processo di realizzazione dell'opera; aveva rilevato, infatti, dalla corrispondenza depositata in atti emergeva che le planimetrie esecutive dei piani dell'edificio, predisposte anche a seguito delle modifiche strutturali del 2017 e che dunque già contenevano alcune camere con superficie inferiore a 15 mq, erano state trasmesse con mail del 5.3.2019 dalla a CP_8 Parte_1 CO su espressa richiesta di quest'ultima (doc. 19 fascicolo e che, pertanto, parte
[...] attrice disponeva degli elementi per desumere che le superfici delle camere avessero subito delle modifiche in riduzione;
nello stesso senso - aggiungeva il Tribunale – deponeva la testimonianza di titolare di R.B. Progetti10; inoltre, la tesi Testimone_3 della attrice opponente di non aver ricevuto la mail con le planimetrie di cui al doc. 19 cit. era smentita dalla successiva mail di cui al cui al doc. 20 fascicolo Bon, in cui la CO committente chiedeva all'arch. “l'allegato del progetto particolareggiato” precisando di disporre già del “pdf piani”. Né, secondo il Tribunale, rilevava il disconoscimento ex art. 2712 c.c. effettuato dall'opponente dei documenti 19 e 20, in quanto del tutto generico. Il c.t.u. aveva altresì evidenziato come la riduzione della superficie di alcune camere doppie fosse stata determinata anche dalle modifiche in ampliamento all'arredo bagno, gestito direttamente dall'attrice, e come gli aspetti riguardanti la progettazione degli arredi su misura dei bagni e delle camere fossero stati CO esclusi dall'incarico professionale all'arch. e riservati alla committente: circostanza che non risultava specificamente contestata dalla attrice-opponente e anzi era confermata da plurimi elementi emersi in istruttoria. Concludeva, pertanto, il Tribunale che essendo la riduzione della superficie di alcune camere doppie circostanza già nota alla committente e non – come dedotto da – vizio Parte_1
occulto scoperto per la prima volta nell'agosto del 2020 a seguito di accertamenti effettuati dallo Studio X3 (doc. 11 attrice), la denuncia del 17.9.2020 doveva ritenersi tardiva;
che, in ogni caso, applicando modalità di misurazione della superficie delle camere diverse da quelle utilizzate dal consulente di parte opponente, il c.t.u. aveva riscontrato che le camere con una superficie inferiore a 15 mq., o più precisamente a 14,50 mq., erano soltanto cinque;
e che lo stesso aveva persuasivamente individuato la causa di tale riduzione di superficie - oltre che nella scelta progettuale concordata con la committente di trasformare l'unica camera singola prevista nella struttura in doppia - nel correlativo aumento in fase esecutiva della superficie dei bagni attigui alle camere doppie, e ciò verosimilmente per effetto sia delle modifiche strutturali e impiantistiche sia (come affermato anche dallo studio tecnico Studio X3, vedi doc. 11 fascicolo attrice- opponente) delle modifiche apportate dalla committenza agli arredi interni.
8.3.2 Quanto all'altezza media delle camere poste ai piani 4°, 5° e 6°, in tesi “inferiore a quella di progetto”, il Tribunale evidenziava che:
- andava accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., atteso che l'opera era stata consegnata a fine giugno 2020, era in possesso dei piani esecutivi delle Parte_1 camere contenenti tutte le quote e le misure già dal 2019, e il vizio (dunque, non occulto) era stato allegato per la prima volta solo nell'atto di citazione in opposizione dd. 7.5.2021;
- il vizio doveva ritenersi, in ogni caso, insussistente sia in quanto il progetto non indicava l'altezza media delle camere, sia in quanto il ribassamento del soffitto si era reso necessario per collocare gli impianti di climatizzazione, circostanza ben nota alla committente, visto il progetto commissionato allo studio del marzo COroparte_16
2019 (doc. 14 – all. 8 perizia ); Per_1
8.3.3 Quanto agli altri difetti lamentati, gli accertamenti effettuati dal c.t.u. rilevavano, per la quasi totalità dei vizi, l'insussistenza degli stessi ovvero la loro riferibilità ad altre imprese
(errata posa delle porte tagliafuoco;
infiltrazioni da un vano tecnico posto al piano interrato;
errata realizzazione scoli dei terrazzi;
innalzamento pericoloso delle piastrelle del ballatoio;
infiltrazioni d'acqua dal vano ascensore;
presenza di diversi punti non finiti in prossimità delle soglie delle finestre;
presenza di gravi infiltrazioni d'acqua in vari ambienti;
errata posa delle controcasse e delle porte delle stanze;
assenza dei certificati relativi a tutti i serramenti montati;
pannelli fotovoltaici non schermati); e in un solo caso, la sussistenza del vizio, benché in misura più limitata rispetto a quanto allegato (mancanza di scolo dell'acqua dal perimetro esterno piano terra), con costi di ripristino quantificati in € 4.300,00.
8.3.4 Riteneva il Tribunale le ulteriori voci di danno lamentate dalla attrice-opponente non provate. In particolare, rilevava:
o quanto al danno da perdita dell'avviamento, che nulla era stato allegato né provato a sostegno della richiesta;
che fin dal momento dell'apertura l'albergo aveva sempre svolto regolarmente la sua attività come struttura a 4 stelle;
che non era stata offerta alcuna prova della circostanza, allegata dall'attrice, che l'errata dimensione di alcune camere doppie ne imponesse la vendita come camere singole;
o quanto al danno da mancato guadagno (perdita degli utili per almeno una stagione in conseguenza del ridotto godimento della struttura dovuto alla necessità di procedere agli interventi di ripristino), che non vi era prova né del nesso di causa tra asserita condotta inadempiente e presunti danni lamentati, né del danno stesso;
che difettava altresì la legittimazione attiva a proporre tale domanda, atteso che la struttura alberghiera risultava pacificamente essere stata concessa fin dal mese di luglio 2020 in affitto d'azienda alla società società estranea al presente procedimento;
CP_10
o quanto al rimborso della sanzione irrogata dal di Lignano Sabbiadoro, anzitutto CP_12 che non si trattava di sanzione, bensì di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno assunto da di ripristinare la pavimentazione esterna in modo conforme Parte_1 alle prescrizioni progettuali del inoltre, che l'opponente non aveva dato prova CP_12 né di aver sostenuto un esborso per tale ripristino né che il avesse provveduto CP_12 all'incasso della somma posta a garanzia. 8.4 Il Tribunale procedeva infine all'esame della posizione del terzo chiamato (pag. CP_3
42 e ss.), cui l'attrice opponente contestava il mancato accertamento della conformità dell'opera al progetto assentito e l'omessa attività di alta sorveglianza per conto del committente.
Sotto tale profilo, ravvisava la responsabilità del direttore lavori - per una parte concorrente con quella di FE quale esecutrice - con riferimento agli unici difetti riscontrati all'esito della c.t.u. ossia a) la non corretta pendenza di parte della pavimentazione esterna, imputabile a ed CP_1
emendabile con un intervento del costo di € 4.300,00, e b) la presenza di infiltrazioni sul marcapiano in corrispondenza delle terrazze, dovute alla difettosa posa e sigillatura della scossalina metallica, imputabile ad altra impresa ed emendabile con un intervento del costo di €
35.000,00.
Escludeva invece la responsabilità dello stesso con riferimento alla superficie delle camere atteso che, come già evidenziato, la committente era a conoscenza della intervenuta variazione.
Condannava pertanto lo stesso al pagamento di € 4.300,00 in solido con la convenuta-opposta e all'ulteriore pagamento di € 35.000,00 in favore di . Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo e diretta al pagamento di residui € 20.650,00 per prestazioni professionali, tenuto conto della incompleta documentazione prodotta, in particolare dell'assenza di un disciplinare di incarico riguardante la 2^ variante;
dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio;
della circostanza che le attività di coordinamento sicurezza, direzione lavori e redazione variante erano state effettuate, accoglieva parzialmente la domanda per l'importo di € 14.650,00, al netto degli oneri fiscali. Accoglieva, infine, l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicurativa, atteso che la decorrenza della stessa era dal 31.12.2020 al 31.12.2021 e operava con riferimento a reclami formulati per la prima volta contro l'assicuratore durante il periodo di CO assicurazione, mentre l'arch. aveva ricevuto una prima denuncia, o più esattamente, un reclamo il 17.9.2020 (consistente nella comunicazione a mezzo pec con la quale parte attrice- opponente aveva lamentato l'esecuzione sotto la direzione dell'arch. di 7 stanze in CP_3 difformità ai progetti e l'esecuzione non a regola d'arte di altre lavorazioni).
In punto spese, atteso l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca, compensava per intero le spese di lite tra l'attrice-opponente e la parte convenuta-opposta e tra l'attrice-opponente e il terzo chiamato . Poneva le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti nella misura di 1/3 CP_3
ciascuna.
I MOTIVI DI APPELLO
9. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidato a dodici motivi.
9.1 Con il primo motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 214 c.p.c., artt.
1374, 2712 e 2697 c.c., artt. 8 e 4 del contratto d'appalto stipulato inter partes, in relazione al capo della sentenza “Il credito della convenuta opposta” (pag. 13, da rigo 11), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e provato (o meglio non contestato) il credito vantato dalla in relazione alle fatture 5/2020 e 22/2020, ed irregolare il CP_1
Con disconoscimento ex art. 214 c.p.c. svolto da in relazione agli allegati dal 16 a 22 della perizia del CTP della ) CP_1
l'appellante ha contestato che il Giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente il credito vantato da in relazione alle fatture n. 5/2020 e n. 22/2020 sul presupposto: CP_1
a) che l'opponente non le avesse specificamente contestate nell'an e nel quantum, non rilevando in tal senso la contestazione della contabilità di FE di cui a pag. 6 dell'atto introduttivo, ritenuta generica in quanto riferita indistintamente a tutte le fatture azionate con ricorso monitorio, oltre che incompatibile con la successiva allegazione dello stesso opponente di aver sospeso il pagamento di tali fatture in attesa della ultimazione dei lavori che ne costituivano oggetto e della eliminazione dei relativi vizi;
b) che l'opponente non avesse contestato che il s.a.l. n. 10, emesso per lavorazioni che in sostanza costituivano la continuazione di quelle menzionate nel s.a.l. 9 di cui alla fattura 5/2020, era stato regolarmente saldato, e che la nota di credito n. 37 del 2020 era relativa a una riduzione apportata alla fattura n. 22/2020; c) che alla generica contestazione svolta nel verbale d'udienza del 12.10.2021 in merito alla propria firma apparente apposta su alcuni - non meglio specificati - degli allegati ai documenti da n. 16 a n. 26 prodotti dalla convenuta-opposta, l'attrice-opponente non avesse fatto seguire un regolare disconoscimento. Con riguardo al primo argomento (assenza di contestazione specifica del credito), l'appellante ha eccepito la specificità della contestazione della pretesa creditoria dell'opposta contenuta a p.
6 rigo 9 del proprio atto di citazione in opposizione (“Parte opponente ha contestato e contesta sia il diritto, sia il quantum della pretesa creditoria dell'opposta, contestando la contabilità dei lavori riportata nelle fatture azionate in via monitoria, non confermata dai SAL come prescritto in contratto”), evidenziando, in tal senso:
1) che l'opposta nella propria comparsa di costituzione aveva espressamente preso posizione in ordine a tale contestazione (cfr. comparsa pag. 11 da rigo 7 a rigo 23) CP_1 con conseguente inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c.;
2) che la contestazione era specifica anche in ragione della (pacifica) natura contrattuale dell'azione proposta dall'opponente: la circostanza che non avesse mai CP_1 prodotto in giudizio la contabilità dei lavori eseguiti (circostanza accertata in sentenza, p. 16 rigo 5), e che non risultassero approvati dal direttore lavori e dalla committente gli stati d'avanzamento lavori 9 e 11 relativi alle fatture in questione (circostanza ammessa anche dall'opposta in comparsa di costituzione, cfr. pag. 11 da rigo 7 a 23), integrava infatti una violazione dell'art. 8 del contratto d'appalto secondo cui: “Per la determinazione dello Stato d'avanzamento lavori dovrà a essere presentata alla direzione lavori la contabilità, a seguito di un controllo su di essa, la D.L. restituirà copia firmata entro 15 giorni che costituirà importo del Sal e di conseguenza fatturato è presentato alla committenza”. Ha dedotto, altresì, l'incoerenza tra la data della fattura n. 5 (31.1.2020) e la data della relativa contabilità di riferimento (26.2.2020), quale indice della inattendibilità della contabilità parziale offerta da . CP_1
Sotto il secondo profilo (sostanziale continuità tra le lavorazioni oggetto delle fatture in contestazione e altre lavorazioni oggetto di fatture già saldate), ha sostenuto che l'affermazione avversaria secondo cui il SAL n. 10, regolarmente saldato, era “nella sostanza” continuazione del SAL n. 9, era generica (e pertanto dispensava l'opponente da contestazioni specifiche, essendo sufficiente una contestazione generica a onerare di fornire prova delle proprie CP_1 allegazioni, prova mai fornita) e in ogni caso, irrilevante, non potendo tale eventuale continuità “costituire prova alcuna” (pag. 6), atteso che tutte le lavorazioni, nel loro insieme, erano volte al completamento dell'appalto.
Quanto, infine, al disconoscimento della propria firma apparente sugli allegati 16-26 alla perizia , l'appellante ha dedotto: Per_2
a) che il disconoscimento era stato specifico e puntuale, contenendo un espresso riferimento ai documenti in contestazione e al fatto che quelle ivi apposte non fossero le sottoscrizioni della dott.ssa Parte_1
b) che parte opposta non aveva avanzato istanza di verificazione, pertanto i documenti in questione erano inutilizzabili;
c) che, peraltro, la stessa opposta aveva ammesso che le firme apposte in calce agli allegati 16 e 17 non erano della dott.ssa legale rappresentante della società, Parte_1 bensì del padre, sig. a suo dire amministratore di fatto della società, Persona_6 ma che tale ultima circostanza (ossia che il sig. fosse amministratore di Persona_6 fatto della società) era stata espressamente contestata dall'opponente in prima udienza ed era rimasta indimostrata. Né, secondo parte appellante, rilevavano a tal fine le circostanze richiamate dal giudice di prime cure a pag. 13 della sentenza impugnata, in cui vi era stato un intervento diretto del in veste di committente11, in quanto Parte_1
“episodiche” e insufficienti a comprovare l'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società. 9.2 Col secondo motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 214 c.p.c., artt.
1374, 2712 e 2697 c.c., artt. 8 e 4 del contratto d'appalto stipulato inter partes, in relazione al capo della sentenza “Il credito della convenuta opposta (pag. 16 rigo 10), nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e provato il credito vantato dalla in CP_1 relazione alle fatture nr. 15, 16 e 18 del 2021, in quanto non contestate”
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto fondato il credito per i lavori di cui alle fatture n. 15, 16, e 18 del 2021 sul presupposto che il c.t.u. 11 “Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che, in diverse circostanze, nella veste di committente c'è stato un intervento diretto del sig. padre della legale rappresentante di e Persona_6 COroparte_13 precisamente: per la commissione di opere, la conferma d'ordine per fornitura e posa in opera, la discussione su modalità esecutive di determinati lavori, il concordamento di nuovi prezzi con la D.L., la sottoscrizione di atti (vedi doc. 1 all.ti 1, 3 e 17 perizia cit.; doc. 3 fascicolo terzo chiamato [ossia il verbale della “riunione Per_2 di coordinamento opere di fondazione” dd. 12.12.2017 in cui figurava in veste di Persona_6
“committente” ndr]). Si veda anche la sottoscrizione per la committente del contratto d'appalto relativo all'installazione degli impianti tecnologici stipulato tra ed il 18.6.2018 (doc. Parte_1 CP_14
14 all.12 fascicolo attrice-opponente” (pag. 13 sentenza). avesse accertato l'avvenuta esecuzione degli stessi e la congruità dei relativi importi;
che, pur mancando la sottoscrizione dei s.a.l. da parte del D.L., per ciascuna fattura fosse stata prodotta la relativa offerta tecnico-economica sottoscritta dalla committente per conferma d'ordine e accettazione (all. 18, 19, 21 perizia – doc. 1 ; che le sottoscrizioni della Per_2 CP_1 committente non fossero state formalmente disconosciute;
in ogni caso, che le fatture n. 15 e n.
18 costituivano il saldo di precedenti lavori già fatturati in acconto rispettivamente sui s.a.l. n.
4, 5, 6 e sul s.a.l. n. 11.
L'appellante ha eccepito l'erroneità di tale ragionamento, evidenziando:
1) che le prestazioni di cui alle fatture 15, 16 e 18 del 2021 erano lavorazioni extra- contratto che richiedevano, ex art. 4 del contratto d'appalto, una espressa approvazione scritta da parte del committente contenente le modalità e i tempi di esecuzione e i termini di pagamento, approvazione mancante nel caso di specie atteso che le sottoscrizioni apposte in calce agli allegati 18, 19 e 21 (riferiti alle fatture 15, 16, 18) erano state disconosciute all'udienza del 12.10.2021 e controparte non aveva avanzato istanza di verificazione;
2) che, peraltro, la fattura 15 faceva riferimento a lavorazioni “come da conferma CO dall'arch. , e dunque era documentale che l'offerta in questione non fosse stata accettata dalla committente, atteso che il direttore dei lavori non era mai stato autorizzato dalla committente ad accettare offerte in proprio nome e conto;
3) che il giudice aveva errato nel ritenere che le lavorazioni di cui alla fattura 15 fossero prosecuzione di opere già fatturate in acconto sui s.a.l. 4, 5 e 6, sia in quanto era documentale che esse non fossero in esse ricomprese ma ne costituissero una integrazione, tale da richiedere una nuova accettazione, sia in quanto non aveva CP_1 depositato in atti i s.a.l. 4 e 6 ma soltanto dei computi metrici non approvati dal d.l. (allegati 5 e 7 depositati con la II memoria ex art. 183 c.VI n. 2);
4) che, in ogni caso, il giudice aveva errato nel ritenere che l'approvazione scritta della committente fosse (oltre che sussistente) anche sufficiente a riconoscere la fondatezza della pretesa avversaria, atteso che l'art. 8 del contratto condizionava il diritto al compenso dell'appaltatore alla approvazione dei s.a.l. da parte del D.L., mancante nel caso di specie. 9.3 Col terzo motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 214 c.p.c., artt.
1374, 2712 e 2697 c.c., artt. 8 e 4 del contratto d'appalto stipulato inter partes, in relazione al capo della sentenza “Il credito della convenuta opposta” (pag. 19 rigo 12 a pag. 20 rigo 11), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e parzialmente provato il credito vantato dalla in relazione alla fattura nr. 22/2021” CP_1 l'appellante ha censurato la statuizione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e parzialmente provato il credito vantato dalla in relazione alla fattura n. 22/2021, CP_1 limitatamente alle sole lavorazioni (di cui alle voci n. 17, rifinitura del battiscopa, n. 23, modifica parete cucina, e n. 25, rifacimento spallette porte ingresso camere) rispetto alle quali, pur mancando la conferma d'ordine: a) il c.t.u. aveva accertato l'avvenuta esecuzione;
b) il teste aveva confermato il numero delle ore in economia impiegate da maestranze Tes_2 di per eseguirle;
e c) trattandosi di interventi di rifinitura e completamento, era verosimile CP_1 che fossero state ordinate verbalmente.
Avverso tale statuizione l'appellante ha dedotto che:
a) il credito non poteva ritenersi fondato, attesa la mancanza di prova sia della conferma d'ordine da parte della committente, sia dell'approvazione del da parte del direttore Pt_5 lavori, entrambe necessarie rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 8 del contratto di appalto, versandosi in ipotesi di lavorazioni extra contratto;
b) le prove per testi espletate in ordine ai capitoli di cui ai numeri da 2 a 6 della memoria ex art. 183 c. VI n. 2 dell'opposta erano inammissibili, a ciò ostando l'art. 4 del contratto d'appalto e l'art. 2725 c.c.; c) in ogni caso, le dichiarazioni del teste erano vaghe poiché, pur confermando le Tes_2 presunte ore lavorate, non specificavano quando erano stati effettuati i lavori e quanti operai erano stati impiegati;
d) le predette lavorazioni erano in ogni caso addebitabili alla e alla omessa CP_1 verifica del direttore dei lavori, essendosi rese necessarie a causa della errata posa delle controcasse. 9.4 Col quarto motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al capo della sentenza “Domande di risarcimento” (pag. 21 rigo 27 a pag. 24 rigo 16), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'opera appaltata fosse stata consegnata ultimata, e non rientranti le denunciate infiltrazioni d'acqua nei gravi difetti di cui all'art.
1669 c.c.”
l'appellante ha censurato il capo della sentenza in punto domande risarcitorie sotto due distinti profili, ed in particolare laddove il giudicante:
- ha ritenuto che l'opera fosse stata consegnata ultimata (pagg. 21-23 sentenza);
- ha escluso che le infiltrazioni d'acqua e le difformità di altezza e superficie delle camere lamentate da parte attrice rientrassero nei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., sia in quanto le infiltrazioni erano risultate in numero ben inferiore a quanto denunciato e in ogni caso prive dei connotati di gravità rilevanti ex art. 1669 c.c., sia poiché l'attrice non aveva provato di avere, per effetto delle stesse, utilizzato il bene in misura ridotta o limitata o di aver subito un considerevole pregiudizio al normale godimento dell'immobile, consistente in una riduzione o sospensione dell'attività alberghiera per procedere agli interventi di ripristino (pagg. 23-24 sentenza). Sotto il primo profilo, l'appellante ha lamentato l'omesso esame della dichiarazione confessoria di cui al doc. 7 di parte attrice, con cui avrebbe ammesso di essere intervenuta CP_1 per il completamento delle opere in data successiva al giugno del 2020 (data della consegna), nonché della memoria ex art. 183 c. VI n. 1 del direttore lavori, nella parte in cui si dava atto che alla data del 17 settembre 2020 erano ancora in corso degli interventi di sistemazione. Ciò comproverebbe, secondo l'appellante, la mancata ultimazione dell'opera al momento della consegna, con conseguente inapplicabilità dei temini decadenziali di cui agli artt. 1667, 1668 e
1669 c.c.
Sotto il secondo profilo, ha rilevato che per giurisprudenza consolidata sono qualificabili come gravi difetti anche fenomeni che non influiscono sulla durata o solidità dell'immobile, quali le infiltrazioni d'acqua (che nel caso di specie erano state accertate dal c.t.u., tanto da indicare l'importo di 39.300,00 euro per la loro eliminazione), e che la circostanza che 18 stanze avessero superficie inferiore a 15 mq, non consentendo la qualificazione della struttura come hotel 4 stelle se non trasformando le doppie in singole, era vizio tale da incidere sul valore della struttura alberghiera nel suo complesso, con conseguente applicabilità dell'art. 1669 c.c.
9.5 Col quinto motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 3 L.R. Friuli
Venezia Giulia 9/19, e L.R. 44/85, art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, L.R. F.V.G. 21/2016, in relazione al capo della sentenza “Superfici delle stanze” (pag. 25 rigo 10 ed a pag. 32 rigo 14), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto corrette le deduzioni di CTU in merito alla determinazione delle stanze che non raggiungevano i 15 mq”
l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo ai “Vizi e difetti” dell'opera ed in particolare alla superficie delle camere, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto
“senza alcuna autonoma valutazione” (pag. 13) di confermare le deduzioni del c.t.u. sul punto, eccependo: - che le deduzioni del c.t.u. in ordine all'esistenza o meno di un obbligo contrattuale per e per il direttore lavori di realizzare stanze doppie con superficie superiore a 15 mq CP_1 erano indebite, trattandosi di valutazione giuridica di merito non delegabile allo stesso;
- che, nondimeno, l'esistenza di tale obbligo in capo al direttore lavori era documentalmente provata, atteso che nella SCIA di variante del 2019 a firma di quest'ultimo (All. 3 alla perizia Ing. , doc. 14 attrice), si dava atto che le camere Per_1 doppie avrebbero avuto superficie superiore ai 15 mq, al fine di soddisfare lo standard 4 stelle;
- che la riduzione del numero di stanze con superficie inferiore a 15 mq (da 18 a 5) era il frutto di una errata applicazione da parte del c.t.u. delle norme giuridiche e matematiche;
che era errato, in particolare, il riferimento alla “superficie calpestabile” – in quanto parametro di valutazione privo di riscontro nella normativa regionale di riferimento – invece che alla sola “superficie utile” di cui all'art. 3 L.R. Friuli Venezia Giulia 9/19, e L.R. 44/85; e che, in ogni caso, anche a voler considerare corretto il ricorso a tale parametro, presente nella normativa nazionale, il c.t.u. non lo avrebbe applicato in conformità alla definizione datane nell'“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” la quale, all'allegato A, prevede che la superficie calpestabile sia calcolata – diversamente da quanto fatto dal c.t.u. – al netto di “murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre”12; così come era frutto di una “opinione personalissima del CTU delle norme matematiche” (pag. 15) l'applicazione della regola di approssimazione (in base alla quale le stanze con superficie pari o superiore a mq 14,50 dovevano ritenersi conformi alla misura minima di mq 15) e “inconferente” il riferimento alla tolleranza del 3% prevista dall'art. 41 L. R. 19/2009 in quanto non applicabile ai requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi. 9.6 Col sesto motivo
“Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1659, 2729
c.c. in relazione al capo della sentenza “Superfici delle stanze” (pag. 26 rigo 8 a pag. 34 rigo
4), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente il vizio denunciato in ragione della presunta conoscenza dello stesso da parte della committente, con conseguente accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dalla CP_1
l'appellante ha impugnato la sentenza impugnata sotto plurimi profili.
9.6.1 In primo luogo, ha censurato la parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria, che nel 2017 fosse stata effettuata una variante strutturale e impiantistica, la quale aveva comportato la necessità di modifiche interne a camere e bagni, e che la committente fosse a conoscenza di tale circostanza.
Ha ravvisato, infatti, in tali affermazioni una indebita inversione dell'onere probatorio, evidenziando come – pur essendo incontestato che l'immobile fosse stato oggetto di varianti anche strutturali – fosse rimasta indimostrata sia l'incidenza delle stesse sul ridimensionamento delle stanze sia che la committente ne fosse stata informata e avesse fornito l'autorizzazione scritta di cui all'art. 1659 c.c.
Confermava, a suo giudizio, che la variante del 2017 non avesse inciso sulla dimensione delle CP_1 camere la circostanza che la in variante depositata dal direttore lavori due anni dopo, nel
2019, specificasse che tutte le camere avrebbero avuto una superficie superiore ai 15 mq.
9.6.2 Col medesimo motivo l'appellante ha poi contestato la sentenza impugnata anche nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del c.t.u., il Tribunale ha escluso che la riduzione della superficie di alcune camere rispetto ai progetti assentiti costituisse violazione di norme urbanistico-edilizie. A giudizio del Tribunale tale violazione non sussisteva a) sia in quanto
“non vi è obbligo in fase esecutiva di conformarsi a quelle indicate nel PdC del 2015 e nelle successive varianti, essendo sufficiente che non venga alterata la superficie utile complessiva, ammessa e dichiarata in sede di inoltro delle pratiche autorizzative”, b) sia in quanto il fabbricato aveva in ogni caso conseguito l'agibilità nel 2020, senza che fossero intervenute successivamente comunicazioni contrarie da parte del CP_12
L'appellante ha dedotto, sotto il primo profilo, che l'art. 21 c. 1 D.P.R. 380/2021 e l'art. 44
L.R. FVG prevedono – diversamente da quanto affermato – la necessaria conformità delle opere alle previsioni della SCIA e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima;
sotto il secondo profilo, che l'art. 27 bis della L.R. 19/2009 disciplina l'efficacia delle certificazioni di agibilità con riferimento alle sole variazioni urbanistiche ed edilizie, e non anche alle eventuali altre variazioni in ordine alle norme igienico sanitarie o all'attribuzione delle 4 stelle.
9.6.3 Quanto, infine, alla presunta conoscenza in capo alla committente della variazione delle dimensioni delle stanze, ha escluso che costituissero una prova in tal senso sia la documentazione richiamata dal decidente sia la testimonianza del teste titolare Testimone_3 di CP_8 Ha ribadito come dalla documentazione in atti emergesse, invero, che la non aveva Parte_1 mai ricevuto i disegni esecutivi (v. mail di cui al doc. 20 fascicolo Bon, in cui lamentava il mancato invio del “progetto particolareggiato”); che in ogni caso tali disegni, pur essendo quotati, non evidenziavano i metri quadrati delle superfici (v. all. da 15 a 15 quater della perizia CO CO del c.t.p. e deposizione del teste;
che la mail del 5.3.2019 (doc. 19 fascicolo Tes_3
asseritamente inviata da alla con le allegate planimetrie delle stanze, CP_8 Parte_1 oltre a essere stata depositata in formato pdf, inidoneo a fornire prova dell'avvenuto invio, nulla diceva in ordine alla intervenuta variazione delle superfici, pertanto non vi era ragione per cui la avrebbe dovuto determinarsi al relativo calcolo;
infine, che avendo persino Parte_1
c.t.p. e c.t.u. dato letture differenti dei disegni e delle misure, non poteva pretendersi che la priva di competenze specifiche, si avvedesse da sola della minore dimensione di Parte_1 alcune stanze.
Tanto meno le parti avevano provato che la variazione fosse stata concordata con la committenza: il teste aveva anzi riferito di aver informato la solo dopo l'invio Tes_3 Parte_1 dei disegni, che questi ultimi erano stati redistribuiti per effetto delle modifiche strutturali e impiantistiche (le quali, dunque, ne ha dedotto l'appellante, non erano state concordate); in ogni caso il era un teste inattendibile sia per la genericità delle affermazioni rese sia per Tes_3
la qualità, da lui rivestita, di responsabile del coordinamento dei rapporti tra professionisti e committente;
erroneamente, inoltre, il giudice aveva concluso che la trasformazione dell'unica camera singola originariamente prevista in camera doppia (trasformazione che, secondo il
Tribunale, aveva concorso insieme ad altri fattori alla riduzione della superficie delle altre doppie) fosse stata concordata, deducendolo dal fatto che la committenza avesse acquistato soltanto arredi (letti) per camere doppie;
così come erroneamente aveva affermato che la dimensione delle stanze fosse stata condizionata dalle scelte di arredo da parte della committenza, in quanto la scelta e l'acquisto degli arredi aveva seguito e non preceduto le modifiche;
né, peraltro, risultava provato in giudizio che tali modifiche fossero state richieste dalla Parte_1
In conclusione, parte appellante ha ribadito di essere venuta a conoscenza delle modifiche delle superfici solo con la mail del 28.8.2020 proveniente dall'affittuario della struttura e ha lamentato che: in assenza di certezze in ordine alle cause che avevano determinato tali modifiche (essendo quelle del c.t.u. e del giudicante – ossia l'intervento di varianti strutturali e impiantistiche, unitamente alle scelte di arredo operate dalla committente – mere ipotesi non confermate); in mancanza di prova di una richiesta di modifica del progetto assentito da parte della committente ovvero di una sua approvazione per iscritto;
a fronte dell'esistenza di un documento che prevedeva la realizzazione di stanze di 15 mq (la variante depositata in Comune CO e redatta dall'arch. , i cui eventuali accordi contrari non potevano essere provati per testi o per presunzioni;
e, infine, in considerazione del fatto che si trattava di un vizio occulto il
Tribunale non avrebbe potuto ricorrere alle presunzioni ex art. 2729 c.c. per provare la conoscenza delle modifiche in capo alla committente.
9.7 Col settimo motivo Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1669, 1667,
1453 e 1455 c.c. in relazione al capo della sentenza “Superfici delle stanze” (pag. 32 rigo 1 a pag. 32 rigo 7), nella parte in cui il Tribunale di Udine di ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla CP_1 strettamente collegato al precedente, la committente ha dedotto che – essendo la minore superficie di alcune camere vizio occulto di cui la stessa era venuta a conoscenza soltanto nel
28.8.2020 e dovendo il committente ai sensi dell'art. 1667 c.c. denunciare vizi e difformità dell'opera entro 60 giorni dalla scoperta – erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva la denuncia del 17.9.2020 nei confronti dell'appaltatrice.
Né poteva ritenersi che tale termine fosse derogato dall'art. 8 del contratto di appalto, in forza del quale l'opera si intendeva accettata trascorsi 30 giorni dalla consegna, trattandosi di norma relativa all'accettazione dell'opera (dunque, in deroga all'art. 1665 c.c.) e non ai termini per la denuncia dei vizi. Inoltre, la circostanza che l'opera fosse stata consegnata non ultimata e in ritardo legittima, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 4527/2022),
l'applicazione degli artt. 1453 e 1455 in materia di responsabilità dell'appaltatore con esclusione dei termini prescrizionali e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia nell'appalto.
9.8 Con l'ottavo motivo Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1669, 1667,
1453 e 1455 c.c. art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni
e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, L.R. FVG 23-08-
1985 n. 44 e ss.mm. ii, in relazione al capo della sentenza “Altezze delle camere” (pag. 34 rigo
5 a pag. 35 rigo 4), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere il vizio Con denunciato da relativo all'errata altezza delle camere in difformità alla normativa regionale L.R. FVG 23-08-1985 n. 44 e ss.mm.
l'appellante ha contestato la ritenuta insussistenza del vizio relativo all'altezza media delle camere, in tesi attorea inferiore a quella di progetto.
9.8.1 In primo luogo, ha censurato l'accoglimento della eccezione di decadenza, evidenziando che anche in questo caso si era in presenza di un vizio occulto, scoperto dalla committente solo a seguito della perizia svolta dall'ing. nell'aprile del 2021, e tempestivamente Per_1
denunciato entro i relativi termini di legge;
che nelle planimetrie asseritamente allegate alla CO mail del 5.3.2019 (doc. 19 non era indicata l'altezza delle stanze, né il relativo ribassamento ove erano stati inseriti gli impianti di climatizzazione, e che le differenti misurazioni esposte dai c.t.p. e dal c.t.u. evidenziavano la difficoltà del calcolo: circostanze tutte che confermavano il carattere occulto del vizio.
9.8.2 In secondo luogo, ha contestato il ricorso, da parte del c.t.u, al criterio della altezza media ponderata (intesa quale risultante del rapporto tra il volume complessivo e la superficie complessiva del vano stesso) invece che al criterio – normativamente previsto al comma 2 dell'art. 3 L.R. 44/85 – del criterio della altezza media.
9.9 Col nono motivo
Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 112, in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto non sussistere i danni da perdita di avviamento (pag. 41 rigo 4), da Con parte della in caso di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi e delle difformità denunciate
9.10 e col decimo motivo Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 112, in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto non sussistere i danni da mancato guadagno (pag. 42 rigo 4), nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente e non dimostrato il danno
l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da perdita di avviamento e da perdita degli utili per almeno una stagione per difetto di prova, lamentando che il giudice avrebbe frainteso il senso di tali doglianze: esse riguardavano, infatti, non danni subiti ma subendi, per l'ipotesi in cui all'accoglimento delle domande attoree seguisse l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi e delle difformità denunciate. Quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva con riferimento alla domanda relativa alla perdita degli utili, ha precisato che l'affitto d'azienda in favore di altra società è stato risolto nel dicembre 2020 e la struttura è correntemente gestita da . Parte_1
9.11 L'undicesimo motivo
Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1669, 1667,
1453, 1455 e 2222 c.c., in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto non sussistere la responsabilità dell'arch. in relazione all'errato dimensionamento delle stanze e CP_3
delle altezze delle stesse (pag. 44 rigo 14) ha a oggetto la decisione impugnata nella parte in cui essa ha escluso la responsabilità del d.l. per l'errato dimensionamento delle stanze13 sul presupposto che la committente fosse a conoscenza del fatto che – per effetto di modifiche strutturali, di modifiche alla disposizione interna di camere e bagni e della trasformazione di una singola in doppia – erano variate le superfici di alcune camere.
A fronte di ciò, parte appellante ha eccepito: di non essere stata a conoscenza delle modifiche alla progettazione e di non averle mai autorizzate per iscritto (fatti dei quali, peraltro, non le si poteva richiedere la prova negativa); che dalla scia in variante del 2019 si ricavava la sussistenza di un obbligo contrattuale in capo al d.l. di garantire la realizzazione di camere di
15 mq;
che in ogni caso il d.l. ha - per giurisprudenza consolidata - l'obbligo di accertare la conformità dell'opera al progetto assentito;
che predisporre senza autorizzazione disegni esecutivi difformi rispetto al progetto costituisce grave inadempimento del mandato ricevuto;
che l'appaltatore e il d.l. rispondono solidalmente dei danni che hanno concorso a determinare.
9.12 Con il dodicesimo e ultimo motivo
Errata e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2222 c.c., in relazione al capo della sentenza relativo alla domanda riconvenzionale formulata dall'arch. CO (pag. 44 rigo 14) ha contestato il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal d.l., eccependo quanto già affermato in primo grado ossia che a) non sarebbe dovuto il compenso per l'attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza attesi i plurimi e comprovati inadempimenti dello stesso;
b) che nulla sarebbe dovuto per le varianti in quanto attività già compresa nella lettera d'incarico integralmente onorata.
9.13 Alla luce di quanto esposto, ha concluso chiedendo:
- di accertare che nulla era dovuto da a in relazione alle fatture 5/2020, Parte_1 CP_1
22/2020, 15/2021, 16/2021, 18/2021, e 22/2021; CO
- di accertare che nulla era dovuto all'arch.
- di accertare la sussistenza dei vizi denunciati e la relativa responsabilità in via solidale di FE CO e dell'arch. con conseguente condanna degli stessi in via solidale al risarcimento del danno pari ai costi per l'eliminazione dei vizi e difetti;
CO
- di condannare e l'arch. anche in solido al risarcimento dei danni per mancato CP_1 guadagno e perdita di avviamento conseguenti alla necessaria chiusura della struttura alberghiera per il periodo occorrente a procedere agli interventi di ripristino;
- di condannare alla restituzione in proprio favore delle somme già corrisposte in CP_1
esecuzione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 363/2021 Tribunale di Udine
e (eventualmente) in esecuzione della sentenza n. 955/2024 Tribunale di Udine;
- spese di lite di entrambi i gradi del giudizio rifuse.
9.14 Ha insistito, in via istruttoria, per la rinnovazione della c.t.u., deducendo la nullità della c.t.u. già espletata per la presenza di valutazioni giuridiche precluse al consulente (in ordine all'esistenza di obblighi contrattuali, alla partecipazione attiva della nell'esecuzione Parte_1 dell'opera e alla interpretazione delle norme sulle superfici e altezze delle stanze), e rilevando sia l'omessa risposta al quesito relativo ai costi per l'eliminazione dei vizi inerenti a superfici e altezze delle camere, sia l'erroneità delle valutazioni tecniche svolte in ordine a tali vizi.
9.15 Ha chiesto, altresì, la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, allegando – stante l'avvenuta notifica di un atto di precetto da parte di - il rischio dell'imminente CP_1 esperimento di una azione esecutiva.
10. Con provvedimento dd.
4.2.2025 veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione immediata depositata il giorno antecedente, poiché proposta alla Presidenza pur essendo già stato nominato il relatore, riservata ogni valutazione sull'ammissibilità di una eventuale richiesta indirizzata a quest'ultimo.
11. Con comparsa del 3.3.2025 si è costituita opponendosi alla istanza di sospensione e CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
11.1 Ha condiviso, quanto al primo motivo, le valutazioni del giudicante in ordine alla mancanza di una contestazione chiara e specifica nell'an e nel quantum delle lavorazioni per le quali erano state emesse le fatture 5 e 22 del 2020 (relative ai s.a.l. 9 e 11), in relazione alle quali l'opponente aveva invece ammesso di aver sospeso (e dunque – implicitamente - non contestato) i pagamenti in attesa prima dell'ultimazione dell'opera e poi dell'eliminazione dei vizi, in forza della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Ha rammentato inoltre di aver Pa dedotto, in comparsa, che l'opponente aveva saldato senza contestazione il s.a.l. n. , relativo a opere che costituivano la continuazione di quelle del s.a.l. e aveva sottoscritto per Pt_7 accettazione il s.a.l. nella persona del sig. circostanze, anche queste, non Pt_8 Persona_3
tempestivamente contestate da controparte.
Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto provato il credito portato da tali fatture e insussistenti le ragioni per le quali l'opponente ne aveva sospeso il pagamento.
11.2 Quanto al secondo motivo, relativo alle fatture 15, 16 e 18/2021, ha dedotto la tardività dell'eccezione fondata sull'art. 4 del contratto d'appalto in quanto formulata nella sola comparsa conclusionale, e in ogni caso la sua erroneità, dovendosi tale previsione (la quale impone l'approvazione scritta delle variazioni ordinate dalla committente) riferire alle sole varianti delle opere commissionate con l'originario contratto d'appalto e non anche – come nel caso dei lavori di cui alle fatture 15, 16, 18 del 2021 - a nuove opere appaltate in corso lavori dalla committente, per le quali il contratto ben poteva essere concluso verbalmente o per facta concludentia e provato anche in base alla sola avvenuta esecuzione delle opere senza contestazione da parte del committente, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle conferme d'ordine inviate via mail, ha ribadito come l'eccezione di controparte sia superata dalla indubbia provenienza delle conferme dalla legale rappresentante della committente tramite posta elettronica14 e tramite messaggio Whatsapp15, provenienza non tempestivamente contestata e confermata dal richiamo da parte dell'odierna appellante alle mail inviate dalla medesima casella di posta elettronica al direttore lavori.
In ogni caso, l'eventuale mancata approvazione per iscritto delle conferme d'ordine relative alle opere di cui alle fatture 15, 16 e 18 del 2021, non riguardando la concreta esecuzione delle stesse, in ogni caso accertata dal c.t.u., si tradurrebbe nella mera contestazione della congruità dei prezzi praticati, contestazione superabile con l'ammissione delle istanze istruttorie capitolate da nel giudizio di primo grado e non ammesse. CP_1
11.3 Quanto al terzo motivo, ha ribadito l'infondatezza della eccezione della mancanza di conferma d'ordine scritta richiamandosi alle motivazioni illustrate in sentenza.
11.4 Quanto ai successivi quattro motivi, relativi al rigetto della domanda risarcitoria:
- ha ribadito la fondatezza della eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, e contestato che la comunicazione di di cui al doc. 7 di parte attrice, costituisse prova CP_1 della mancata ultimazione delle opere al giugno del 2020, facendo essa riferimento non a lavori appaltati e ancora da ultimare ma – come espressamente precisato nella suddetta comunicazione - a interventi su opere di altre ditte, eseguiti per spirito di collaborazione e per sbloccare il proprio credito insoluto;
- ha condiviso per il resto le valutazioni del Tribunale in ordine alla assenza nei vizi lamentati dei connotati di gravità di cui all'art. 1669 c.c., alla conoscenza in capo alla committente – già in corso d'opera - del diverso dimensionamento delle camere e alla insussistenza/non addebitabilità a (con una sola eccezione) dei vizi e difetti CP_1 contestati;
- ha eccepito l'inammissibilità del quinto motivo per non avere esso a oggetto un capo o una statuizione della sentenza di primo grado bensì una valutazione del giudice circa le deduzioni e i ragionamenti tecnici svolti dal c.t.u.;
- ha ribadito l'infondatezza della doglianza relativa all'errato dimensionamento di alcune camere sia in quanto era stato accertato in istruttoria e mai contestato che l'appaltatrice, in conformità all'obbligo previsto dall'art. 7 del contratto d'appalto, avesse realizzato l'opera (non solo in base al progetto iniziale, ma anche) in base ai progetti esecutivi forniti dal Direttore Lavori in corso d'opera (v. pag. 10 lettera c della c.t.u.); sia in quanto non aveva alcun obbligo contrattuale di attenersi alle dimensioni necessarie CP_1 per far conseguire alla struttura la classificazione a 4 stelle, peraltro in ogni caso raggiunta;
sia, infine, in quanto sul dimensionamento delle camere avevano inciso anche le scelte di arredo e di sistemazione degli impianti da parte della committente. 11.5 Ha dedotto l'infondatezza dei motivi nono e decimo, poiché relativi a una richiesta risarcitoria generica e indimostrata.
Nulla sui successivi due motivi poiché relativi al solo appellato CP_3
11.6 In via istruttoria ha reiterato, ove ritenuti necessari, la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già richiesti con la seconda memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. e non ammessi e ribaditi nelle conclusioni precisate in primo grado.
12. Con comparsa del 10.3.2025 si è costituito l'appellato il quale ha CP_3
preliminarmente dato atto di aver concluso una transazione con l'Assicurazione CNA, in base alla quale lo stesso non aveva più nulla da pretendere dalla Compagnia per i fatti di cui alla presente causa, e chiesto – per il resto – il rigetto dell'appello.
Ha dedotto, con riguardo ai motivi di gravame avverso capi della sentenza aventi a oggetto la sua responsabilità professionale (dal quarto al dodicesimo):
- quanto alla data di ultimazione dell'opera, che nell'atto di chiamata in causa del terzo dd. 13.12.2021, a pag. 3 punto 7, l'appellante stessa aveva riconosciuto l'avvenuta fine dei lavori nel giugno 2020 e l'apertura dell'albergo nel luglio 2020, e che tali circostanze erano confermate da plurimi elementi emersi in istruttoria e non erano contraddette dal doc. n. 7 invocato dall'appellante, il quale si riferiva a opere di piccola finitura anche su lavori eseguiti da ditte terze, eseguite da nel gennaio del 2021 sia CP_1 perché in tale periodo l'albergo era chiuso sia per mancate risposte della stessa Committenza;
- che la c.t.u. non era nulla né errata e non vi era motivo per una sua rinnovazione;
- che dal permesso di costruire, dalla lettera d'incarico e dal contratto di appalto non risultava un obbligo contrattuale del d.l. di attenersi ai requisiti necessari per il conseguimento della classificazione a 4 stelle, né esso poteva ricavarsi dalla relazione alla variante del gennaio 2019 a firma del d.l., la quale aveva funzione meramente esplicativa delle scelte tecniche (poi cambiate in corso d'opera per necessità sopravvenute) e certamente non costituiva un impegno assunto nei confronti della committente;
che peraltro tale relazione era antecedente alle modifiche strutturali che avevano comportato un ampliamento delle dimensioni dei pilastri e delle calate degli impianti con conseguente riduzione della superficie interna disponibile;
che era incontestato in giudizio che la necessità di tali modifiche fosse stata condivisa con la committenza;
- quanto alla superficie e all'altezza delle stanze, ha richiamato le considerazioni illustrate in sentenza ed in particolare che era provato che la committenza fosse a conoscenza delle modifiche già in corso d'opera;
- quanto alle richieste risarcitorie per perdita di utili e di avviamento, ha condiviso le conclusioni del Tribunale in ordine al difetto di prova del danno, precisando altresì che non avrebbe potuto sussistere alcun danno da perdita di stagione balneare a causa della esecuzione dei lavori di ripristino atteso che nel comune di Lignano vige il blocco dei lavori dal 14 giugno al 15 settembre;
- quanto alla responsabilità personale del d.l., il quale, in sintesi, non avrebbe garantito la conformità tra quanto realizzato e i progetti assentiti, ha evidenziato come le modifiche si fossero rese necessarie per esigenze strutturali e impiantistiche, fossero state assentite nel corso della riunione dd.12.12.2017 (doc.n. 3 fascicolo Bon, sottoscritto da
[...]
e via via concordate e comunicate alla committenza;
Per_6
- infine, con riguardo alla domanda riconvenzionale, ha contestato l'affermazione avversaria secondo cui: “quanto alle varianti si tratta di attività già compresa nella lettera d'incarico, che l'odierna opponente ha integralmente onorato (cf. doc. 4HS, art.7), si tratta di circostanza mai contestata”, trattandosi di allegazione introdotta per la prima volta dalla attrice opponente in comparsa conclusionale e contestata dall'arch. CO nella memoria conclusionale di replica a pag. 7, deducendo sia la sua contrarietà a prova scritta, sia che l'art. 3 u.c. rubricato “prestazioni” della lettera d'incarico prevede che “sono escluse eventuali varianti sostanziali sia in corso d'opera che finali”. 13. Alla prima udienza dd.
1.4.2025 innanzi al Presidente istruttore, dichiarata la contumacia di parte appellante insisteva per la sospensione della COroparte_4
provvisoria esecutività della sentenza impugnata e per la rinnovazione della c.t.u.; si CP_1 opponeva;
l'appellato si rimetteva in ordine alla richiesta di sospensione facendo CP_3
presente di aver convenuto con un pagamento rateale di quanto statuito in suo Parte_1 favore dalla sentenza appellata, regolarmente onorato alla scadenza (in sede di comparsa conclusionale ha poi dato atto di aver adempiuto integralmente). A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Presidente istruttore fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al
7.10.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. 13.1. Preso atto del deposito di scritti conclusivi, repliche e note di udienza, la causa è stata quindi riservata a decisione.
14. Sebbene i motivi di appello presentino non di rado profili di connessione, conviene – per chiarezza espositiva - seguire l'ordine degli stessi.
Si esaminano, per cominciare, i primi tre motivi d'appello, con cui ha impugnato la decisione del giudice di prime cure nella parte Parte_1 in cui ha riconosciuto parzialmente a il credito azionato con il decreto ingiuntivo. CP_1
15. Il primo motivo di appello, teso a contestare gli argomenti in forza dei quali il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il credito vantato da in relazione alle fatture n. 5/2020 e CP_1
n. 22/2020 [v. paragrafo 8.2, nota n. 6], è, nella sua complessiva articolazione, infondato.
15.1. Con riguardo al primo profilo, ossia alla assenza di contestazione specifica nell'an e nel quantum del credito relativo alle fatture n. 5/2020 e n. 22/2020, tale non potendosi considerare,
a giudizio del Tribunale, la deduzione di cui a p. 6 rigo 9 dell'atto di citazione in opposizione
(“Parte opponente ha contestato e contesta sia il diritto, sia il quantum della pretesa creditoria dell'opposta, contestando la contabilità dei lavori riportata nelle fatture azionate in via monitoria, non confermata dai SAL come prescritto in contratto”), appare senz'altro irrilevante l'argomento svolto da parte appellante e fondato sulla condotta processuale di parte opposta (la quale, a pag. 11 della propria comparsa di costituzione, pur deducendo “l'infondatezza e mera dilatorietà sul punto dell'opposizione”, aveva ugualmente preso posizione sulla stessa, esponendo in modo puntuale le ragioni della fondatezza della propria pretesa creditoria relativamente alle due fatture in oggetto) trattandosi di condotta evidentemente inidonea a far desumere, di per sé, la specificità della contestazione avversaria.
Quanto invece al secondo argomento di parte appellante, in base al quale la contestazione sarebbe specifica in ragione della natura contrattuale della azione, premesso, in via generale, che “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cassazione, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022; laddove, nella specie, la S.C. aveva ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione), si osserva come l'eccezione di cui a p. 6 rigo 9 dell'atto di citazione in opposizione, sebbene non svolta in modo analitico, contenga pur sempre un riferimento ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito e in particolare alla mancanza di sottoscrizione dei s.a.l. da parte del direttore lavori, cui l'art. 8 del contratto intercorso tra le parti condizionava il diritto dell'appaltatore al pagamento degli acconti. E tuttavia – come già correttamente posto in rilievo dal giudice di prime cure –, tale contestazione, tesa a far valere l'assenza di prova formale della effettiva esecuzione dell'opera o dei lavori, risulta insanabilmente contraddetta e superata dalla successiva allegazione, di cui a pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione, secondo cui il pagamento delle due fatture “era stato sospeso in attesa inizialmente dell'ultimazione dell'opera e successivamente della eliminazione dei vizi emersi e denunciate”, allegazione che presuppone sul piano logico che le opere in oggetto fossero state concordate e concretamente eseguite, seppure in modo incompleto o inesatto.
Costituisce deduzione nuova, e dunque inammissibile, che la sospensione dei pagamenti fosse avvenuta “a fronte della mancata prova dei lavori eseguiti” (pag. 6 appello).
Né risulta pertinente il rilievo di parte appellante in ordine alla presunta incoerenza tra la data della fattura n. 5 (31.1.2020) e la data della relativa contabilità di riferimento (26.2.2020), elevata a indice della inattendibilità della contabilità parziale offerta da atteso che il CP_1
motivo di impugnazione non attiene alla attendibilità della contabilità di bensì alla CP_1 genericità o meno della relativa contestazione avanzata in primo grado.
La deduzione che le lavorazioni in questione – quanto meno con riguardo alla fattura n.
22/2020 – fossero state eseguite ed accettate risulta implicitamente anche dalla ulteriore circostanza, non contestata in primo grado né col presente motivo di appello, che la nota di credito n. 37 del 13/05/2020 di imponibile 13.723,12 (allegato n. 27 alla perizia ing. – Per_2 doc. 1 fascicolo di primo grado) fosse stata emessa a seguito di revisione contabile CP_1
concordata con il Committente, a storno di precedenti fatture sulle quali erano stati praticati degli sconti, tra cui la n. 22 del 30/03/2020. Tanto basterebbe per ritenere fondata la pretesa creditoria di parte appellata in ordine alle due fatture contestate. Si esaminano, in ogni caso, per completezza, anche gli ulteriori profili di doglianza.
15.2 Il Tribunale aveva ritenuto fondato il credito indicato dalle due fatture anche in considerazione del fatto che la deduzione di secondo cui il s.a.l. n. 10 - emesso per CP_1
lavorazioni che in sostanza costituivano la continuazione di quelle menzionate nel s.a.l. 9 (di cui alla fattura n. 5/2020) - era stato regolarmente saldato, era rimasta incontestata.
L'appellante ha eccepito la genericità, oltre che l'irrilevanza, della allegazione relativa alla sostanziale continuità tra le lavorazioni, ciò che avrebbe dispensato la stessa dall'onere di contestazione specifica, essendo sufficiente una contestazione generica a onorare di CP_1
fornire prova delle proprie allegazioni. Non vi è traccia, tuttavia, in alcuno degli atti di parte del giudizio di primo grado di una contestazione, nemmeno generica, di tale allegazione: pertanto, la censura va rigettata. Né può ritenersi sufficiente allo scopo, come sostenuto dall'appellante,
“il richiamo fatto dall'opponente, in memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., alle deduzioni svolte in atto di citazione in opposizione (trattandosi di prospettazione contraria alle allegazioni avversarie)” (pag. 7 appello), essendo l'allegazione avversaria contenuta nella comparsa di costituzione ossia in un atto temporalmente successivo alla citazione in opposizione.
15.3 Sotto un terzo e ultimo profilo, il Tribunale aveva ritenuto fondato il credito in oggetto anche in ragione della assenza di un regolare disconoscimento, da parte della opponente, delle firme apposte sugli allegati ai documenti da n. 16 a n. 26 alla perizia contenenti Per_2
riproduzioni delle fatture in contestazione con relativi computi metrici. Parte appellante ha eccepito, per un verso, che tale disconoscimento era stato invero specifico e puntuale, e, per l'altro, che per medesima ammissione di la firma apposta in calce all'allegato n. 1716 non CP_1
era di ma del padre . Parte_1 Pt_3
Giova premettere che i documenti rilevanti in questa sede sono gli all. n. 16 e 17 alla perizia ing. , corrispondenti rispettivamente alle fatture n. 5/2020 e n. 22/2020 e relativi Per_2 allegati. Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio si evince che l'all. n. 16 si compone a sua volta di tre documenti: 1) la fattura n. 5 del 31.1.2020 per euro 73.191,06; 2) il relativo computo metrico del 30.1.2020 con indicazione delle lavorazioni e dei prezzi per un totale corrispondente, non firmato;
3) il computo metrico del 26.2.2020 per un totale di euro
112.900,12, firmato dalla committenza per conferma, il quale – come si ricava dal confronto con l'all. n. 27 contenente la nota di accredito n. 37 – è in realtà il computo metrico relativo alla fattura n. 12 del 26.2.2020.
Da ciò si ricava che, non essendo la firma contenuta nell'allegato n. 16 posta in calce alla fattura n. 5/2020 bensì alla fattura n. 12/2020, la questione inerente al relativo disconoscimento appare irrilevante ai fini del motivo di impugnazione in esame. La mancanza di firma in calce al computo metrico non modifica, ad ogni modo, le conclusioni precedentemente esposte in ordine alla pacifica, effettiva, esecuzione dei lavori che ne costituivano oggetto.
Per converso, quanto all'all. n. 17 si osserva che il computo metrico allegato alla fattura n.
22/2020 reca in calce, accanto alla indicazione del totale (euro 98.823,00), una dicitura a penna
“per andare bene bisognerebbe fare 90.000/93.000” seguita da una sottoscrizione riconducibile
(secondo ) a asseritamente amministratore di fatto della società, il quale CP_1 Persona_6 avrebbe in tal modo “definito il SAL dd. 29.3.2020 applicandosi uno sconto, come già per il
SAL precedente saldato interamente, di cui ha tenuto conto nella nota di accredito CP_1
n°37/2020” (pag. 11 comparsa di costituzione in primo grado).
L'appellante non ha mai eccepito che la firma in questione non fosse di Persona_6
(essendosi limitata, nel verbale del 12.10.2021, a rilevare “che i documenti allegati alla perizia ing. da 16 a 26 contengono degli allegati alle fatture a firma apparente di Per_2 Parte_1
la quale dichiara di non averli mai visti né firmati”), ma ha contestato, e contesta,
[...] che fosse amministratore di fatto della società. Persona_6
Sul punto, va confermata la correttezza delle valutazioni formulate dal primo giudice in ordine alla prova della continua, significativa, ed anche formale ingerenza nella gestione dei lavori da parte del padre della legale rappresentante, (pag. 13, righe 1-8), alla luce della Persona_6
quale la firma in oggetto – mai disconosciuta dallo stesso - può senz'altro ritenersi riconducibile alla committenza. 16. Anche il secondo motivo, concernente il credito per i lavori di cui alle fatture n. 15, 16, e 18 del 2021, è infondato.
L'appellante ha eccepito che l'appaltatore non avrebbe avuto diritto al compenso per i maggiori lavori di cui alle fatture in oggetto, attesa l'assenza della relativa approvazione scritta da parte del committente prevista dall'art. 4 del contratto, nonché della successiva approvazione dei s.a.l. da parte del DL, di cui all'art. 8 del contratto. Ha ribadito, infatti, di aver disconosciuto all'udienza del 12.10.2021 le sottoscrizioni per conferma d'ordine apposte in calce agli allegati n. 18, 19 e 21 alla perizia ing. , riferiti alle fatture in oggetto, e che era documentale che Per_2
l'offerta di cui alla fattura 15 fosse stata confermata dal DL, il quale non era autorizzato ad accettare ordini in nome e per conto della committente.
Si osserva, in primo luogo, che la fattura n. 15/2021 aveva a oggetto la “Progettazione e produzione della facciata ventilata […] come da vs. conferma di offerta del 16/05/2019” e l'“Integrazione per la fornitura e la posa in opera della facciata ventilata del 18/09/2019 come CO da conferma dell'Arch. del 03/10/2019” (all. 18 perizia ing. ); la n. 16/2021 la Per_2
“Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico […] come ns. offerta del
12/02/2020 e vs. conferma del 13/02/2020” (all. 19); e la n. 18/2021 la “Realizzazione pavimenti industriali […] ns. offerta del 27/02/2020 e vs. conferma del 04/03/2020” (all. 21), ossia – in tutti i casi – di opere non presenti né nel computo metrico allegato all'originario contratto di appalto del 6.9.2017 né nel successivo computo metrico relativo a scavi e opere strutturali del 21.12.2017 (entrambi riprodotti nell'all. 2 perizia ing. ) . Per_2
Alla luce di ciò appare fondato il rilievo formulato da in comparsa di costituzione in CP_1 appello secondo cui, riferendosi l'art. 4 del contratto d'appalto alle sole varianti, quantitative e/o esecutive, delle opere contrattualmente commissionate con l'originario contratto d'appalto e non già ad eventuali nuove opere appaltate in corso lavori dalla committente e costituenti pertanto nuovi appalti, l'eccezione della necessaria approvazione per iscritto perché prevista dal contratto non è opponibile, ben potendo essere conclusi contratti d'appalto tra le parti anche solo verbalmente e/o anche per facta concludentia, i quali possono essere provati anche dall'avvenuta esecuzione delle relative opere senza opposizione o contestazione da parte del committente, esecuzione che, nel caso di specie, è stata accertata dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali (v. p. 27 e seguenti dell'elaborato peritale).
Parte appellante eccepisce, in comparsa conclusionale, che la qualificazione delle lavorazioni in oggetto quali nuove opere sarebbe deduzione inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello;
in senso contrario, si veda ad esempio la Relazione ing. (doc. 1 Per_2
convenuta opposta), pp. 4-5, laddove si afferma che “in corso d'opera, si è reso necessario integrare i lavori appaltati, già incrementati alla data del 21/12/2017, come dianzi chiarito, con ulteriori attività, quali: fornitura in opera di facciata ventilata, taglio e rimozione di alcune porzioni sporgenti dei palancolati metallici, eseguiti da altro appaltatore, fornitura e posa di pavimentazioni di terrazze, fornitura e posa di rivestimento di rampa scala al piano terra, fornitura e posa di pavimentazioni interne ed esterne, fornitura e posa di porte REI, fornitura e posa di serramenti.”17. 17 Qui il passo per esteso: “La scrittura prevede (art. 2) un importo dei lavori provvisoriamente assunto pari ad € 1.330.000, stante la natura
“a misura” dei medesimi, come risulta dal riepilogo riportato all'ultima pagina del contratto, a sua volta desunto dall'offerta di del CP_1 03/08/2017, menzionata al medesimo art. 2.
La stessa offerta è inclusa nel documento che si allega alla presente relazione (allegato n. 2), che alla pagina 57 giustifica esattamente il predetto importo dell'appalto in parola (€ 1.330.000), mediante lo sconto del 1,74% sull'importo complessivamente offerto per i lavori oggetto di affidamento (€ 1.353.548,30). Esso inoltre integra le intese, successivamente raggiunte tra le parti, in data 21/12/2017, riguardanti lavori aggiuntivi, in particolare consistenti in ulteriori opere di fondazione, di cui al computo metrico estimativo, compreso tra le pagine 60 e 67. Come si evince dalla pagina 67, per effetto dei lavori aggiuntivi, l'importo dei lavori di contratto, alla data del 21/12/2017, ammontava ad € 1.503.857. Inoltre, in corso d'opera, si è reso necessario integrare i lavori appaltati, già incrementati alla data del 21/12/2017, come dianzi chiarito, con ulteriori attività, quali: fornitura in opera di facciata ventilata, taglio e rimozione di alcune porzioni sporgenti dei palancolati metallici, eseguiti da altro appaltatore, fornitura e posa di pavimentazioni di terrazze, fornitura e posa di rivestimento di rampa scala al piano terra, fornitura e posa di pavimentazioni interne ed esterne, fornitura e posa di porte REI, fornitura e posa di serramenti. Si aggiunge, in ogni caso, che parte opposta ha prodotto copia di ciascuna fattura corredata dalla relativa offerta tecnico – economica munita di sottoscrizione e timbro della committente per conferma d'ordine e che, anche sotto tale profilo, appare condivisibile la deduzione di parte appellata, secondo cui l'eccezione di disconoscimento risulterebbe superata dalla documentata indubbia provenienza di dette conferme d'ordine dalla legale rappresentante di Parte_1 tramite posta elettronica (ed in particolare dall'indirizzo per quanto riguarda le opere fatturate con le fatture Email_1
n°15 - v. mail 15.5.2019, all. 4 di parte opposta - e con la fattura n°16 – v. mail 13.2.2020, all.
8 di parte opposta in primo grado – e tramite messaggio di Whatsapp, sempre inviato dalla legale rappresentante di – v. all. 9, 10 e 11 di parte opposta in primo grado – per Parte_1 quanto riguarda le opere fatturate con la fattura 18. Con l'ulteriore precisazione che la circostanza che le opere di cui alla fattura n. 18 fossero state anche verbalmente concordate dalla legale rappresentante di in cantiere con il capo cantiere di Parte_1 Parte_9
è stata confermata da quest'ultimo con le dichiarazioni rese in risposta al cap. 2 a prova
[...] diretta all'udienza del 13.2.2024.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla fattura n. 15, sottoscritta dal committente per l'offerta principale, e dal DL, per l'offerta integrativa, è condivisibile il richiamo operato dal
Sono stati, in aggiunta, concordati nuovi prezzi ad integrazione del prezzario contrattuale, il tutto come risulta dal documento allegato (allegato n. 3) che include preventivi di spesa proposti dall'Appaltatore ed accettati dal Committente, nonché verbali di concordamento di nuovi prezzi. Infine l'Appaltatore ha regolarmente eseguito ulteriori lavorazioni necessarie, in parte oggetto di apposita preventivazione, sebbene la Committente non abbia mai provveduto a formalizzarne
l'accettazione, in parte realizzate sulla scorta di intese raggiunte con la Direzione dei Lavori, per le vie brevi, all'atto esecutivo. In definitiva, l'importo complessivo dei lavori eseguiti da , CP_1 alla luce della documentazione contabile e fiscale prodotta, ammonta ad
€ 2.326.981,79, come risulta dal quadro riepilogativo allegato (allegato n. 4), con incremento del 75% rispetto a quello originariamente pattuito (€ 1.330.000), in ragione delle maggiori e diverse opere realizzate dall'appaltatore”. giudice di primo grado alla considerazione svolta dal c.t.u. a pag. 27 della relazione tecnica, ossia che, trattandosi di una integrazione per la fornitura e posa in opera di una lavorazione da portare a termine già approvata dal committente, l'accettazione rientrasse nelle facoltà del DL.
Ciò, anche tenuto conto che il committente era in indirizzo nella corrispondenza (all. 18 perizia ing. ) e, pur non avendo controfirmato per accettazione, non aveva espresso Per_2
contestazioni né opposizione all'esecuzione.
Alla luce di quanto esposto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il credito di cui alle fatture in oggetto.
17. Il terzo motivo, relativo al parziale riconoscimento del credito di cui alla fattura n. 22/2021,
è invece fondato.
Il Tribunale, rilevato che le numerose lavorazioni di cui era stato richiesto il pagamento con tale fattura erano sprovviste di conferma d'ordine sottoscritta dal committente, aveva ritenuto provato il credito limitatamente alle sole voci di cui il c.t.u. aveva accertato l'avvenuta esecuzione e che avevano ulteriormente formato oggetto di conferma da parte del teste Tes_2
(voci n. 17, rifinitura del battiscopa, n. 23, modifica parete cucina, e n. 25, rifacimento spallette porte ingresso camere) e ciò anche in considerazione del fatto che si trattava di “interventi di finitura e completamento verosimilmente ordinati verbalmente” (pag. 20 sentenza).
L'appellante ha eccepito – oltre alla violazione degli artt. 4 e 8 del contratto (assenza di conferma d'ordine e di s.a.l. sottoscritto dal DL) – l'inammissibilità della prova per testi, la genericità della testimonianza resa dal capocantiere in ordine alle presunte “ore lavorate” Tes_2
sia in ordine ai tempi sia in ordine al numero di maestranze di FE impiegate per tali lavorazioni, e in ogni caso che queste ultime si sarebbero rese necessarie per porre rimedio a errori esecutivi della stessa (errata posa delle controcasse). CP_1
Con riferimento a tale ultimo aspetto, dal verbale del 13.2.2024 risulta che il teste Tes_2 rispondendo al cap. 3) di prova diretta, aveva riferito che tali lavorazioni – e in particolare la rifinitura dei battiscopa e il rifacimento delle spallette – riguardavano opere già commissionate a e dalla stessa eseguite, sulle quali si era reso necessario eseguire nuovi interventi di CP_1
rifinitura al momento della installazione delle porte delle camere, poiché queste ultime presentavano un difetto all'origine e non combaciavano con i telai, specificando che le porte erano state ordinate dalla committente e che si era occupata del solo montaggio dei CP_1 controtelai, avvenuto “come da progetto”. Aveva aggiunto, inoltre, che il rifacimento delle spallette era stato richiesto verbalmente in cantiere dalla Parte_1
Il teste , artigiano che si era occupato della posa delle porte, aveva viceversa affermato Tes_4 che le difficoltà incontrate al momento della installazione delle porte erano dovute a una “non corretta posa del telaio” e che ciò aveva reso necessaria la carteggiatura delle spallette interne.
Infine, il teste dipendente della ditta fornitrice delle porte, aveva riferito Tes_5 Pt_10 che le difficoltà legate alla installazione delle porte erano insorte per la presenza di “forature sul telaio di alluminio che non combaciavano per qualche millimetro con la serratura delle porte”, aggiungendo che a seguito di ciò la ditta aveva “fornito dei componenti modificati con le corrette misure” e aveva inviato un suo collaboratore per la sistemazione dei telai e delle porte. Tali ultime circostanze (l'invio, da parte della ditta produttrice, di componenti “con le corrette misure” nonché di un operaio che si occupasse dell'intervento di sistemazione), specialmente poiché ammesse dalla medesima ditta produttrice, lasciano ritenere maggiormente plausibile la presenza di un vizio originario delle porte.
Peraltro, anche il c.t.u. nel proprio elaborato ha confermato l'insussistenza del vizio relativo alla “errata posa delle controcasse” (“Risulta che le porte delle camere (appalto scorporato) presentano un regolare funzionamento, schede di apertura comprese. Il mancato montaggio dei chiudiporta (appalto scorporato) non è riferibile all'asserita errata posa delle controcasse, semmai potrebbe dipendere da una predisposizione non coordinata con la struttura muraria di contorno. […] In conclusione il sottoscritto c.t.u. non ha accertato il vizio lamentato”, pag. 25 relazione).
Se ne conclude che gli interventi di FE non possono ritenersi, diversamente da quanto affermato dalla appellante, imputabili a errori esecutivi della stessa.
Ciò premesso, parte appellante ha lamentato altresì la genericità della testimonianza del capocantiere sia in ordine al tempo in cui si sarebbero verificate le lavorazioni sia in ordine al numero di maestranze impiegate, unitamente al fatto che la circostanza che la contabilità delle ore lavorate fosse tenuta, per sua stessa ammissione, dallo stesso costituirebbe un vulnus al proprio diritto di difesa. In effetti, già il c.t.u. aveva riscontrato, oltre a una contabilità dei lavori incompleta, l'assenza di documenti sussidiari relativi alla gestione dell'appalto ed a supporto delle attività svolte in cantiere, quali ad esempio la lista delle economie, la lista giornaliera della manodopera con indicazione dell'attività svolta ecc. (pag. 26 elaborato peritale) e, con riferimento alla fattura n. 22/2021, aveva specificato di aver potuto accertare l'avvenuta esecuzione di parte delle opere, ma non anche la relativa paternità né la congruità dei relativi prezzi poiché la descrizione delle opere offerta dall'appaltatrice era carente degli elementi essenziali sia in quanto alle modalità esecutive sia in quanto agli elementi quantitativi.
Seppure, quindi, si possa immaginare che l'appaltatrice sia intervenuta per rimediare ad un errore non proprio, essa ha omesso di fornire gli elementi necessari per ricostruire con precisione quantità e qualità delle opere effettuate e, di conseguenza, il valore delle stesse.
L'appaltatrice, su cui, per giurisprudenza costante, incombe l'onere di provare la congruità delle somme richieste con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dalla medesima appaltatrice né la contabilità tenuta dal direttore dei lavori o dall'appaltatrice (ex multis,
Cassazione sent. n. 14399/2024; ord. n. 33575/2021), non ha in conclusione fornito prova adeguata dell'effettiva riferibilità delle ore fatturate rispetto alle opere eseguite.
Va pertanto riformata sotto tale profilo la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto fondato il credito relativamente alle voci n. 17, 23 e 25 di cui alla fattura n. 22/2021, per complessivi euro 14.140,00.
18. Col quarto motivo, l'appellante ha censurato il capo della sentenza in punto domande risarcitorie sotto il profilo della avvenuta consegna dell'opera ultimata e della mancata qualificazione delle denunciate infiltrazioni d'acqua quali gravi difetti ex art. 1669 c.c.
Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
In termini generali si deve premettere, come correttamente rilevato dal primo giudice, che le domande di risarcimento per vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 e 1669 c.c. proposte dall'opponente e qui reiterate, presuppongono la consegna da parte dell'appaltatrice di un'opera completa e ultimata (ex multis, Cassazione, ord. n. 9198/2018): è quindi ambigua e non coerente la difesa della parte che per un verso lamenta vizi e difetti, ma per altro contesta l'avvenuta ultimazione delle opere stesse. Sotto tale profilo, va innanzitutto premessa in modo assorbente la circostanza che con la
“Segnalazione Certificata Agibilità” (all. 7 alla relazione dell'ing. – doc. 1 Per_2 CP_1 fascicolo di primo grado), depositata dalla committente presso il Comune di Lignano
Sabbiadoro sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori, quest'ultima dichiarava al punto d) che la medesima segnalazione valeva “come comunicazione di fine lavori avvenuta in data 04/06/2020”, e che la stessa committente, a pag. 3 dell'atto di citazione, affermava che “nel giugno 2020” era stata formalmente data la fine lavori e nel mese di luglio la struttura alberghiera aveva inaugurato la stagione estiva.
Vanno poi condivisi, siccome logicamente posti a conferma delle prove raggiunte, gli ulteriori argomenti utilizzati dal primo giudice, e cioè:
• le deposizioni della teste capo ricevimento dell' , e del Testimone_1 Parte_1 teste , all'epoca capo cantiere dipendente di Tes_2 CP_1
• la circostanza che l'esecuzione dell'opera avesse coinvolto diverse imprese (cd. appalto scorporato), con correlativi distinti e separati contratti;
• la considerazione, di carattere generale, che un'opera edilizia ben può essere stata ultimata pur presentando vizi o difetti;
• la circostanza che l'opponente non avesse allegato, né provato, quali opere espressamente commissionate a non fossero state ultimate all'atto della consegna e CP_1 che non avesse allegato né provato di aver affidato a un'altra impresa il completamento delle stesse. L'appellante ha lamentato l'omesso esame del doc. 7 di parte attrice opponente, con cui CP_1 avrebbe ammesso di essere intervenuta per il completamento delle opere in data successiva al CO giugno 2020, circostanza asseritamente confermata anche dal nella propria memoria ex art. 183 c. VI n. 1.
In senso contrario va osservato, per un verso, che le opere descritte nel doc. 7 costituivano minimi interventi di finitura o di eliminazione di vizi (sigillatura porte, ripristino e stuccatura due soglie in marmo, ripristino di alcune pitture interne ammalorate dalle infiltrazioni ecc.) anche riferibili a lavori di competenza di altre ditte e in ogni caso non incompatibili con un'opera già ultimata. Quanto alla memoria del direttore lavori richiamata dall'appellante, lo stesso testualmente ivi affermava che “durante la fase di ultimazione dei lavori […] e subito dopo, su richiesta della committente, si resero necessari piccoli interventi di sistemazione”, i quali erano ancora in corso quando era pervenuta la pec di denuncia dei vizi, nel settembre del
2020: dal che si ricava esattamente il contrario di quanto sostenuto dal patrocinio di parte appellante, e cioè che gli interventi di sistemazione in corso nel settembre del 2020 seguivano
(e non precedevano) l'ultimazione dei lavori.
La dichiarazione di fine lavori, il certificato di agibilità, e gli altri elementi costituiscono a giudizio di questa Corte idonea prova dell'ultimazione delle opere al momento della consegna.
Sotto tale profilo, pertanto, il motivo è infondato.
Quanto ai gravi vizi di cui all'art. 1669 c.c., si osserva che, all'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico (pag. 20 e seguenti c.t.u.) non aveva potuto accertare la presenza delle
“gravi infiltrazioni” denunciate, ad eccezione di quelle (non indicate dall'opponente nell'atto di citazione ma riscontrate dallo stesso c.t.u. nel corso della consulenza) poste sui marcapiano dell'edificio, in corrispondenza delle terrazze, rinvenendo per il resto unicamente alcuni segni di entità trascurabile o di cui non era possibile accertare la causa, tali in ogni caso da escludere a suo giudizio la configurabilità del vizio. Alla luce di quanto esposto, non appaiono censurabili le considerazioni del primo giudice, in forza delle quali, sebbene i gravi vizi di cui all'art. 1669 c.c. possano in via di principio consistere anche nelle infiltrazioni di acqua e nella presenza di umidità, ciò doveva escludersi nel caso di specie, essendo i segni effettivamente riscontrati, in linea generale, privi dei connotati di gravità rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e in assenza di prova da parte dell'attrice opponente – su cui incombeva il relativo onere, dopo l'ultimazione e la consegna dell'opera - di aver utilizzato in misura ridotta o limitata l'immobile o di aver subito un considerevole pregiudizio al normale godimento dello stesso.
Analoghe conclusioni, in ordine sia alla gravità del vizio sia all'assenza di prova del conseguente pregiudizio, valgono per il diverso dimensionamento delle stanze, il quale – diversamente da quanto sostenuto da parte appellante – non ha impedito, a quanto consta, che la struttura fosse qualificata come hotel a 4 stelle.
Le infiltrazioni sui marcapiano, le uniche dotate di una certa consistenza, e i cui costi di eliminazione erano stati quantificati dal c.t.u. in euro 35.000,00 (iva esclusa), erano state imputate dal consulente a un difetto nella sigillatura dell'interfaccia non riferibile alla convenuta su tale presupposto il Tribunale aveva condannato il direttore dei lavori, in via CP_1
esclusiva, al risarcimento del relativo danno. Tale statuizione non è stata impugnata, né risulta specificamente censurata dall'appellante la decisione del giudice di primo grado di ritenere insussistenti sufficienti elementi probatori per imputare la responsabilità di tali vizi a CP_1
Sotto tale profilo, pertanto, il motivo di impugnazione risulta inammissibile per carenza di interesse.
19. Il quinto motivo concerne la questione della superficie delle camere, lamentando l'appellante una acritica conferma delle deduzioni del c.t.u. da parte del giudice in ordine alla insussistenza del vizio.
Si premette che nessuna nullità è ravvisabile nell'elaborato, avendo il giudice autonomamente svolto le proprie deduzioni giuridiche su quanto evidenziato dal c.t.u. con valutazioni di merito, ed in particolare avendo accertato che nei documenti contrattuali in atti non vi era menzione di un obbligo di FE e del direttore dei lavori di realizzare stanze doppie con superficie superiore a 15 mq e avendo altresì valutato che il riferimento alla misura minima di 15 mq contenuto nella scia di variante del 2019, a firma di quest'ultimo (all. 3 doc. 14 perizia ing. – Per_1 fascicolo di parte attrice in primo grado), non potesse ritenersi idoneo a fondare una responsabilità dello stesso, dovendosi ritenere che, all'epoca, la committente fosse già a conoscenza delle modifiche intervenute nei progetti: deduzioni che questa Corte ritiene di confermare integralmente.
La problematica, poi, della “superficie calpestabile” e degli ulteriori criteri adoperati dal c.t.u. ai fini del calcolo delle superfici risulta assorbita dalla tardività della denuncia dei vizi e dalla conoscenza o conoscibilità delle modifiche al dimensionamento delle stanze in capo alla committenza, di cui si dirà più approfonditamente nell'esame del successivo motivo di gravame.
20. Col sesto motivo, connesso al quinto, ci si duole della decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto non sussistente il vizio relativo alla dimensione delle stanze in ragione della presunta conoscenza dello stesso da parte della committente. Pur dando per reale la circostanza che l'immobile fosse stato oggetto di varianti anche strutturali, sarebbe rimasta indimostrata sia l'incidenza delle stesse sul ridimensionamento delle stanze sia il fatto che la committente ne fosse stata espressamente informata e avesse fornito l'autorizzazione scritta (necessaria per le variazioni concordate ai progetti) di cui all'art. 1659 c.c..
Il motivo è infondato. La circostanza che ci sia stata una serie di variazioni in corso di lavori con riguardo alle dimensioni dei pilastri ed alle calate degli impianti igienici e che fosse nota e concordata con la
è provata in atti ed è stata ben illustrata dal giudice di primo grado, al cui ampio e CP_19
motivato ragionamento può farsi rinvio, condividendolo in quanto logicamente e giuridicamente corretto. Va, pertanto, senz'altro confermata l'idoneità probatoria della documentazione richiamata da quest'ultimo in ordine alla conoscenza (o conoscibilità) di tali sopravvenienze in capo alla società proprietaria della struttura alberghiera.
L'incidenza, poi, di tali variazioni sulla dimensione delle stanze è stata dedotta dalla società appaltatrice e dal direttore dei lavori e mai specificamente contestata dalla società opponente nel corso del giudizio di primo grado. La contestazione sul punto, formulata per la prima volta in appello, non è pertanto ammissibile.
Vanno, infine, confermate le valutazioni svolte, in conformità con gli esiti della consulenza tecnica, in ordine alla assenza della dedotta violazione delle norme urbanistico-edilizie.
21. Da quanto illustrato nei precedenti motivi discende altresì il rigetto del settimo motivo, con il quale la committente ha dedotto la tempestività della denuncia del vizio relativo alla minore superficie di alcune camere, siccome occulto. Il motivo va respinto in considerazione del fatto che, come detto, l'opera era stata consegnata ultimata;
che il ridimensionamento delle camere rispetto al progetto iniziale costituiva circostanza già nota o comunque conoscibile da parte della committente anteriormente alla consegna;
e, infine, che diversamente da quanto allegato dall'appellante, trova applicazione l'art. 8 del contratto di appalto, il quale non disciplinava la sola accettazione dell'opera ma anche il termine per la denuncia dei vizi, termine che scadeva decorsi 30 giorni dalla consegna. Pertanto, la denuncia effettuata da con pec del Parte_1
17.9.2020 – e dunque ben oltre il termine di 30 giorni dalla consegna, avvenuta il 4.6.2020 – non può che ritenersi tardiva.
22. Con l'ottavo motivo si impugna la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto non sussistere il vizio relativo all'errata altezza delle camere in difformità alla normativa regionale, accogliendo l'eccezione di decadenza malgrado ci si trovasse al cospetto di un vizio occulto, scoperto dalla committente solo a seguito della perizia di parte. Si premette che il fabbricato ha conseguito l'agibilità, la cui segnalazione certificata è stata presentata, con la documentazione a corredo, nel giugno 2020: passati 18 mesi dall'adozione, senza che siano state allegate comunicazioni contrarie da parte del Lignano Parte_4
Sabbiadoro, la SCA è definitivamente efficace.
Ha ritenuto il Tribunale che fosse in possesso già nel 2019 dei piani esecutivi Parte_1
delle camere di ogni piano dell'albergo contenenti tutte le quote e le misure, comprese quelle delle camere e degli ingressi ove era previsto il controsoffitto per contenere gli impianti con relativa altezza. E ciò è quanto effettivamente risulta ad esempio dal doc. 2 all. 15, mail del
5.3.2019 con cui inviava alla diverse planimetrie, di cui alcune, come CP_8 Parte_1 quella relativa all'ente c-19, recano a chiare lettere che l'altezza del soffitto è di cm. 235.
Il vizio era quindi conosciuto, e peraltro determinato da scelte imprenditoriali della committente, la quale aveva inteso modificare il posizionamento degli impianti di condizionamento sotto il soffitto.
Per quanto, comunque, riguarda le considerazioni del c.t.u. in merito al calcolo delle dimensioni delle stanze, l'elaborato è ben motivato e soprattutto si fa carico e contesta specificamente le deduzioni del c.t.p. Per questo motivo, come peraltro fatto dal giudice di prime cure, è ben possibile richiamare quanto affermato dal c.t.u.
23. Il nono ed il decimo motivo concernono doglianze assorbite dal rigetto della domanda principale: una volta accertata la correttezza dell'adempimento da parte dell'appaltatore, nei limiti sopra espressi, non possono essere riconosciuti danni da perdita di avviamento o da mancato guadagno.
In ogni caso, si osserva che l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova di tutti i fatti costitutivi della responsabilità contrattuale, tra i quali quello, espressamente contestato dalle controparti, dell'esistenza e ammontare del danno lamentato.
Quanto, in primo luogo, all'importo necessario a eliminare i vizi e i difetti denunciati ed accertati, si osserva che l'appellante ha richiamato la perizia di parte dell'ing. , la quale Per_1 sul punto si limita a indicare, in modo del tutto generico, la necessità di un intervento di
“manutenzione straordinaria”, senza precisare in modo adeguato quali specifici lavori tale intervento comporterebbe, né – conseguentemente - giustificare l'ammontare della relativa spesa di euro 360.000,00 (doc. 14, pag. 17).
Tale carente allegazione appare precludere sia l'espletamento della c.t.u. integrativa richiesta nelle conclusioni dall'appellante, la quale, considerata la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, non potendo supplire alla carenza delle allegazioni od offerte di prova della parte istante, o essere diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra le altre, Cass., 16.5.2003, n. 7635), sia il ricorso alla liquidazione equitativa, la quale implica l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare, condizione qui esclusa (v. Cass., 17.10.2016, n. 20889, la quale ha affermato che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. “presuppone che sia provata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata
l'onere di provare … anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno”).
La necessità di eseguire l'intervento di eliminazione dei vizi è stata giustificata dall'appellante anche in base al rilievo che questi ultimi impedirebbero la classificazione della struttura come
Hotel a 4 stelle, o, in alternativa, comporterebbero la necessità di vendere le stanze doppie di superficie inferiore a 15 mq come singole. Tali allegazioni appaiono, tuttavia, prive di riscontro. In particolare, la circostanza che possieda attualmente la classificazione Parte_1
a 4 stelle è stata dedotta in giudizio e mai contestata, né è stata offerta prova del fatto che le stanze doppie siano attualmente concesse in godimento come camere singole.
Va, infine, confermato anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e perdita di avviamento, trattandosi di pregiudizi causalmente correlati all'esecuzione degli interventi finalizzati all'eliminazione dei vizi, oggetto di domanda che è stata respinta.
Ulteriormente, si osserva che i danni dedotti non risulterebbero in ogni caso prospettabili, non essendo contestato che i lavori di ripristino non potrebbero essere svolti durante il periodo di apertura dell'albergo, il cui esercizio non patirebbe quindi alcuna conseguenza dall'intervento, necessariamente eseguito in un periodo di chiusura.
24. Dal rigetto dei precedenti motivi, fondato sul presupposto che la committente fosse a conoscenza degli asseriti vizi già in corso d'opera, discende anche il rigetto dell'undicesimo motivo, avente a oggetto la presunta responsabilità del d.l. per l'errato dimensionamento delle stanze. Va ribadito, in particolare, che dalla lettera di incarico al professionista (all. 4 al doc. 2 CO
fascicolo di primo grado) non risultava un obbligo contrattuale del d.l. di attenersi ai requisiti necessari per il conseguimento della classificazione a 4 stelle, né esso poteva ricavarsi dalla relazione alla variante del gennaio 2019 a firma del d.l., la quale non costituiva un impegno assunto nei confronti della committente;
e, quanto alla responsabilità personale del d.l., il quale, in sintesi, non avrebbe garantito la conformità tra quanto realizzato e i progetti assentiti, che le modifiche si erano rese necessarie per esigenze strutturali e impiantistiche, erano state assentite nel corso della riunione dd.12.12.2017 (doc.n. 3 fascicolo Bon, sottoscritto da e via via concordate e comunicate alla committenza. Persona_6
25. Con l'ultimo motivo l'appellante ha contestato il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal d.l. Anche in tal caso, vanno condivise le statuizioni del Tribunale, osservando, in primo luogo, che le contestazioni relative al compenso per l'attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza attesi i plurimi e comprovati inadempimenti dello stesso e al compenso per le varianti erano state formulate tardivamente soltanto in sede di comparsa conclusionale;
in ogni caso, che, quanto alla prima, il relativo rigetto discende dalla circostanza che tali attività sono state concretamente svolte (senza, peraltro, che siano stati accertati in giudizio i “plurimi e comprovati inadempimenti” dedotti dall'attrice) e, quanto alla seconda, che non vi è prova che l'attività svolta per le varianti fosse già compresa nella lettera di incarico.
26. Infine, pur non avendo formulato un apposito motivo di appello, parte appellante ha concluso chiedendo la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che in primo grado erano state oggetto di compensazione tra le parti. CO Relativamente alle spese di lite, nel rapporto processuale con l'appellato l'appellante è soccombente, essendone stato integralmente respinto l'appello.
Le spese del presente grado vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione pertinente (da euro 520.000,01 a euro
1.000.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza del suo svolgimento.
Quanto invece al rapporto tra appellante e appellata va rammentato che il potere-dovere CP_1 del giudice d'appello di provvedere in merito va esercitato sulla base dell'esito complessivo della lite (giurisprudenza pacifica in tal senso, v., ad es., Cass., ord. n. 14916/2020). Nel caso in esame, permane la reciproca soccombenza tra le parti (che ha indotto il giudice di primo grado a compensare integralmente le spese), anche a seguito dell'accoglimento del (solo) terzo motivo di appello, il quale determina una riduzione del credito azionato da in misura CP_1 percentualmente modesta rispetto a quello liquidato dalla sentenza appellata.
La compensazione delle spese tra le predette parti va pertanto estesa anche al presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 376/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce a euro 205.025,54 l'importo capitale oggetto della condanna di cui al capo 2;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 Parte_1
della somma di euro 14.140,00 oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento;
- condanna l'appellante alla rifusione di spese di lite in favore di nella misura di CP_3 euro 18.511,00 (e, segnatamente, di € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, di €
3.318,00 per la fase introduttiva del giudizio e di € 9.487,00 per la fase decisionale), oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege;
- quanto ai rapporti tra compensa le spese COroparte_13 CP_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio. Trieste, 5 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Parte opponente ha contestato e contesta sia il diritto, sia il quantum della pretesa creditoria dell'opposta, contestando la contabilità dei lavori riportata nelle fatture azionate in via monitoria, non confermata dai SAL come prescritto in contratto. L'azione contrattuale proposta dall'opposta determina la non esigibilità del credito azionato in via monitoria, in quanto si tratta di opere non concordate con la committente, né certificate dagli stati
d'avanzamento lavori” (pag. 6). 2 Rinviando, sul punto, al contratto dd. 7.9.2017 (e, dunque, non dd. 21.12.2017, come indicato in atto di citazione) di cui all'allegato n. 1 alla perizia ing. - doc. 14 di parte attrice, con la precisazione che tale Per_1 documento era stato depositato – “forse volutamente” (pag. 2 comparsa) – incompleto, privo proprio della pag. 3 contenente tale clausola. ha quindi depositato il contratto in versione integrale come all. 1 al doc. 1 perizia CP_1
. Per_2 3 A fronte della parziale esecutività del decreto opposto provvedeva in data 3.1.2022 al saldo Parte_1 dell'importo di €. 206.657,45 (cfr. All. 4 atto di citazione in appello). 4 Con il seguente quesito: “Accerti il c.t.u., sulla base degli atti e dei documenti di causa, sentite le parti, assunte informazioni da terzi ed effettuato ogni sopralluogo ritenuto necessario, la sussistenza dei vizi denunciati ed elencati alla pagina 3 e 4, punti 8 e 9, ivi compresa l'altezza delle camere, dell'atto di citazione in opposizione. Provveda quindi a individuare le cause dei vizi accertati e a determinare i costi per la loro eliminazione. Provveda altresì a esaminare la contabilità relativa alle opere eseguite da e COroparte_1 determinare il credito residuo, accertando in particolare l'avvenuta esecuzione dei lavori e la congruità dei prezzi di cui alle fatture n. 15, 16, 18, 19 e 22 del 2022”. 5“Le considerazioni svolte da pagina 5 a pagina 7 dell'atto di citazione in opposizione riguardano specificamente ed esclusivamente le altre fatture azionate con il ricorso monitorio. Nessuna specifica contestazione concerne invece l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui alle fatture nr. 5 e 22 del 2020, salva una generica affermazione contenuta a pagina 6 dell'atto di citazione in opposizione, riferita indistintamente a tutte le fatture azionate con ricorso monitorio, ove si contesta “la contabilità dei lavori riportata nelle fatture azionate… non confermata dai sal come prescritto in contratto”. Questa contestazione, oltre ad essere del tutto generica, risulta palesemente incompatibile e in contrasto con quanto invece specificamente dedotto ed eccepito 7 Rilevavano, in particolare, a giudizio del Tribunale: 1) la circostanza allegata dalla stessa parte attrice- opponente che a luglio 2020 era stata inaugurata l'attività alberghiera;
2) le deposizioni della teste Testimone_1
capo ricevimento dell' , e del teste , all'epoca capo cantiere dipendente di
[...] Parte_1 Tes_2
; 3) la circostanza che l'esecuzione dell'opera aveva coinvolto diverse imprese (cd. appalto scorporato), CP_1 con correlativi distinti e separati contratti;
4) la considerazione, di carattere generale, che un'opera edilizia ben può essere stata ultimata pur presentando dei vizi o dei difetti;
5) la circostanza che l'opponente non avesse allegato, né provato, quali opere espressamente commissionate a non erano state ultimate all'atto della CP_1 consegna;
6) infine, la circostanza che l'opponente non avesse allegato, né tantomeno provato, di aver affidato a un'altra impresa il completamento di opere commissionate a e da quest'ultima non completate. CP_1 8 “Il c.t.u. ha riscontrato che l'ing. , nel determinare la superficie, non ha tenuto conto degli scansi della Per_1 porta d'ingresso e dei serramenti delle finestre, che invece concorrerebbero a pieno titolo a determinare la superficie calpestabile. Applicato questo diverso criterio di misurazione, le camere con superficie inferiore a 15 mq. sono risultate essere 10 e non 18. Inoltre, a seguito della misurazione delle dimensioni di ciascuna delle dieci camere è emerso che, se si applicasse la regola matematica di approssimazione, per eccesso o per difetto, cinque di queste avrebbero una superficie prossima a 15 mq., con la conseguenza che le camere con una superficie inferiore a 15 mq., o più precisamente a 14,50 mq., si ridurrebbero a cinque (stanze nr. 208, 307, 308, 502, 602). Come osserva il c.t.u., a un risultato quasi analogo si arriverebbe applicando la percentuale di tolleranza del 3% prevista dall'art. 41, comma 1, della L. R. 19/2009” (pag. 32 sentenza). 9 Ove si legge: “Tutte le camere sono state progettate al fine di garantire superfici adeguate a soddisfare gli standard sia urbanistici che qualitativi previsti dal Dpr 1.7.2009 n. 0173 - L.R. 2/2002”. In generale dunque, le camere, al fine di soddisfare lo standard 4 stesse previsto per questo hotel avranno le seguenti caratteristiche: (…) la camera vera e propria di superficie superiore a 15,00 mq”. 10 Il quale aveva confermato di aver inviato i progetti esecutivi dei diversi piani del fabbricato e aveva dichiarato che “… nei giorni successivi abbiamo parlato dei disegni con la signora A ogni invio di disegni noi Parte_1 contattavamo la committente per sentire se tutto era a posto o se c'erano problemi” e che “Era stato fatto presente durante le visite di cantiere alla sig.ra che c'erano delle camere che avrebbero subito delle CP_15 modifiche in quanto era stata modificata la parte strutturale e impiantistica e, quindi, anche noi avevamo dovuto ridistribuire il disegno in base alle modifiche effettuate”. 12 Si rammenta, infatti, che secondo il c.t.u. ai fini del calcolo della “superficie calpestabile” concorrerebbero anche gli scansi della porta d'ingresso e dei serramenti di finestra, non considerati nella perizia dell'ing.
. Per_1 13 Con la precisazione che, diversamente da quanto indicato nella rubrica del motivo, la parte di sentenza oggetto di impugnazione così come riportata nel testo dell'atto di appello riguarda la sola superficie delle stanze e non anche le altezze. 14 Per quanto riguarda le opere di cui alla fattura n. 15, v. mail 15.5.2019, all. 4 di parte opposta in primo grado, e per la fattura n.16, v. mail 13.2.2020, all. 8 di parte opposta. 15 V. all. 9, 10 e 11 di parte opposta in primo grado, per quanto riguarda le opere di cui alla fattura 18. Parte appellata ha ulteriormente precisato che queste ultime erano state anche verbalmente concordate dalla legale rappresentante di in cantiere con il capo cantiere di , come confermato in Parte_1 CP_18 Tes_2 sede di testimonianza, v. risposta sul cap. 2 a prova diretta. 16 In atto di citazione in appello la parte aveva fatto erroneamente riferimento agli allegati n. 16 e 17, salvo rettificare in comparsa conclusionale.