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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2025 V.G. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
CURTO FRANCO (C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA C.F._2
DONEGANI 4 CHIAVENNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CP_1 C.F._3
CURTO FRANCO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DONEGANI, 4 23022 CHIAVENNA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e instauravano una relazione sentimentale. Parte_1 CP_1
1.1 Dall'unione nasceva la figlia (10.12.2018). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025, e Parte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e domandavano CP_1
disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 20.03.2025.
3. All'udienza del 11.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: Il padre ha una residenza distinta da quella della madre e avrà il proprio domicilio in Via
Provinciale, 60 – 23010 Mello (SO), comunicando eventuali variazioni alla madre pagina 2 di 9 ed avendo già riconsegnato ogni strumento di accesso all'abitazione della casa familiare e sue pertinenze. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, comodataria della casa familiare, senza quindi alcuna necessità di pattuizioni in proposito.
- SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre;
la sua residenza, pertanto, coinciderà con il domicilio della madre, e trascorrerà un weekend con ciascun genitore, alternandosi ogni settimana. Il weekend del padre avrà luogo dal venerdì alle ore 19:00 fino alla domenica alle ore 18:00. In tal caso, sarà la madre a portare la figlia al domicilio del padre il venerdì alle ore 19:00. La domenica, invece, sarà il padre a riportare la figlia al domicilio della madre entro le ore 18:00. Quando non sarà il weekend del padre, lo stesso avrà la possibilità di vedere la figlia il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 14:30 del sabato. In questo caso, la madre si occuperà di portare la figlia al domicilio del padre il venerdì e la riprenderà il sabato, con orario variabile alle ore 08:30 oppure alle ore 14:30, in base agli impegni della figlia, come attività laboratori ecc… o altri impegni. Solo in caso di malattia della minore, questa starà con la madre, inteso che il fine settimana sarà recuperato dal padre ad intervenuta guarigione. Il compleanno della figlia verrà passato con il genitore con cui la bambina trascorre il weekend dell'evento salvo diverso accordo o l'organizzazione di una festa di compleanno dedicata. Eventuali cambiamenti o modifiche a questo piano di visita devono essere concordati tra i genitori con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di emergenza. Per quanto riguarda lo scambio di weekend tra i genitori, sarà necessario un preavviso di almeno 1 mese. e circostanze possono cambiare di settimana in settimana. I genitori si impegnano a rimanere flessibili e a cercare soluzioni condivise per adattare il piano di visita a eventuali necessità impreviste, sempre tenendo conto del benessere della bambina. In particolare, il padre avrà la possibilità di adattare il suo piano di visita qualora abbia impegni lavorativi la pagina 3 di 9 domenica, cercando comunque di rispettare al meglio gli orari concordati, in modo da non compromettere il benessere della figlia.
Oltre a quanto stabilito al punto che precede, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia durante il periodo estivo per una settimana, da concordare con la madre entro la fine del mese di aprile, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro e delle esigenze della minore. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre in pari misura, da concordare tra loro entro il mese di aprile. Il giorno di Natale verrà trascorso con un genitore e l'ultimo dell'anno con l'altro. Allo stesso modo, Pasqua sarà trascorsa con uno dei genitori e UE con l'altro. Il giorno 26 dicembre (Santo Stefano) sarà trascorso con il genitore che non avrà trascorso il giorno di Natale con la figlia, in modo da garantire equità nel periodo delle festività. L'alternanza dei periodi continuerà nel successivo anno con inversione dei giorni di competenza.
I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, le attività extrascolastiche e ogni altro aspetto rilevante per il suo benessere, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Qualsiasi cambiamento nella salute o nelle necessità della bambina dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore. Ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. I genitori concordano, inoltre, di mantenere una comunicazione aperta e regolare su tutte le questioni importanti, inclusi i colloqui con gli insegnanti e altre comunicazioni scolastiche. Entrambi i genitori danno reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnanti anche singolarmente e disgiuntamente, e a firmare congiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle e gli avvisi scuola-famiglia, con l'obbligo di informare l'altro genitore in modo tempestivo. Entrambi i genitori avranno accesso al portale della scuola e al registro elettronico della figlia, disponendo di password personali. Quanto sopra pagina 4 di 9 sarà valido salvo diverso accordo scritto tra i genitori. I genitori si impegnano, ove necessario, a rilasciare apposita delega l'uno all'altro. In caso di disaccordi tra i genitori riguardo alle decisioni per la figlia, le parti si impegnano a cercare prima una soluzione amichevole tramite dialogo diretto. Se il conflitto persiste, si ricorrerà a un mediatore familiare o esperto neutrale per risolvere il disaccordo. Se necessario, i genitori potranno anche consultare un legale o un professionista per tutelare gli interessi della figlia.
- SUI RAPPORTI ECONOMICI: il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 370,00 (euro trecentosettanta/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT annualmente. L'assegno predetto coprirà le necessità quotidiane della bambina, che includono spese per cibo, vestiario, scuola (tasse scolastiche, libri, materiale scolastico), mensa scolastica, salute (medicinali di routine, visite pediatriche regolari) e altre necessità di vita quotidiana. L'importo sarà corrisposto direttamente al conto bancario della madre c/o BANCA GENERALI, IBAN: [...]CC8500904101. Le parti danno atto che l'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori, così come ogni altra prestazione eventualmente prevista. Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico rimarrà sul conto cointestato tra il padre e la madre c/o Fineco
Bank, IBAN: [...], e verrà utilizzato esclusivamente per i risparmi della figlia.
Le spese straordinarie relative alla minore siano regolate in applicazione del protocollo CNF del novembre 2017, di seguito riportato. Tali spese verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del Signor e CP_1
del 40% a carico della Signora Il Signor si impegna a Pt_1 CP_1
corrispondere la propria parte delle spese straordinarie (60%) aggiungendo l'importo dovuto al prossimo bonifico mensile per il mantenimento della figlia.
L'importo totale, comprensivo della somma per le spese straordinarie di sua pagina 5 di 9 competenza, sarà versato insieme alla somma mensile di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese. Inoltre, il carico fiscale relativo alle spese per la figlia sarà suddiviso in misura pari, ovvero 50% a carico del Signor e 50% a carico CP_1
della Signora Pt_1
spese extra assegno obbligatorie (rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. spese extra assegno (subordinate al consenso di entrambi i genitori):
1. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e
d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
pagina 6 di 9 agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, Email, fax, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese sia obbligatorie che concordate e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
I genitori hanno un conto corrente cointestato destinato al risparmio della bambina, presso Fineco Bank, IBAN: [...], sul quale sono stati depositati fondi per il suo futuro, investiti in un ETF denominato iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), Ticker SWDA.MI, ISIN
IE00B4L5Y983. L'obiettivo è accumulare capitale nel lungo periodo, preservando il valore del fondo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
Gestione dei Fondi: I genitori continueranno a versare fondi nell'ETF, se lo desiderano, per incrementare il capitale accumulato per la figlia. Le somme investite non potranno essere utilizzate né prelevate fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, salvo situazioni eccezionali concordate tra i genitori.
Regali in Denaro: Qualsiasi regalo in denaro fatto alla figlia, da parte di parenti, amici o terzi, sarà obbligatoriamente investito nell'ETF. Questo garantirà che i pagina 7 di 9 fondi donati a beneficio della figlia continuino a crescere nel tempo, rispettando l'intento di generare valore a lungo termine.
Assegno Unico: Gli importi che si accumuleranno sul conto dovuti dalla presenza dell'assegno unico verranno investiti una tantum nell'ETF, al fine di incrementare il capitale destinato al futuro della figlia.
Trasparenza e Comunicazione: I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione trasparente riguardo all'andamento del risparmio e degli investimenti, garantendo che entrambi siano informati sui movimenti effettuati e sulle strategie d'investimento.
Accesso ai Fondi: Le decisioni relative all'utilizzo anticipato del capitale investito, per esempio per spese educative urgenti, saranno prese d'accordo tra i genitori. Il consenso reciproco sarà necessario per ogni eventuale prelievo o utilizzo anticipato delle somme accumulate.
Inoltre, il padre ha attivato una polizza TCM (Tutela Capitalizzazione Morte) con la compagnia SARA Assicurazioni, Polizza n° 3132957, Codice Cliente:
21350126, con decorrenza il 26/05/2023 e scadenza il 26/05/2048. La copertura ha un capitale assicurato di 200.000,00 euro, con beneficiario caso morte la figlia, per garantire una protezione economica in caso di eventi imprevisti.
- ALTRO: Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché a comunicare i recapiti dei luoghi di villeggiatura con congruo preavviso, utilizzando i recapiti dichiarati al momento del deposito del presente ricorso, con l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti.
In ogni caso, l'interesse della figlia sarà sempre prioritario, e tutte le decisioni, comprese eventuali modifiche all'accordo, dovranno essere prese per garantire il suo benessere psicofisico, emotivo e sociale.
pagina 8 di 9 Le parti si concedono reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti della figlia minore validi anche per l'espatrio.
Le spese legali afferenti al presente atto saranno sostenute in egual misura dalle parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 19/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2025 V.G. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
CURTO FRANCO (C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA C.F._2
DONEGANI 4 CHIAVENNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CP_1 C.F._3
CURTO FRANCO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DONEGANI, 4 23022 CHIAVENNA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e instauravano una relazione sentimentale. Parte_1 CP_1
1.1 Dall'unione nasceva la figlia (10.12.2018). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025, e Parte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e domandavano CP_1
disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 20.03.2025.
3. All'udienza del 11.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: Il padre ha una residenza distinta da quella della madre e avrà il proprio domicilio in Via
Provinciale, 60 – 23010 Mello (SO), comunicando eventuali variazioni alla madre pagina 2 di 9 ed avendo già riconsegnato ogni strumento di accesso all'abitazione della casa familiare e sue pertinenze. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, comodataria della casa familiare, senza quindi alcuna necessità di pattuizioni in proposito.
- SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre;
la sua residenza, pertanto, coinciderà con il domicilio della madre, e trascorrerà un weekend con ciascun genitore, alternandosi ogni settimana. Il weekend del padre avrà luogo dal venerdì alle ore 19:00 fino alla domenica alle ore 18:00. In tal caso, sarà la madre a portare la figlia al domicilio del padre il venerdì alle ore 19:00. La domenica, invece, sarà il padre a riportare la figlia al domicilio della madre entro le ore 18:00. Quando non sarà il weekend del padre, lo stesso avrà la possibilità di vedere la figlia il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 14:30 del sabato. In questo caso, la madre si occuperà di portare la figlia al domicilio del padre il venerdì e la riprenderà il sabato, con orario variabile alle ore 08:30 oppure alle ore 14:30, in base agli impegni della figlia, come attività laboratori ecc… o altri impegni. Solo in caso di malattia della minore, questa starà con la madre, inteso che il fine settimana sarà recuperato dal padre ad intervenuta guarigione. Il compleanno della figlia verrà passato con il genitore con cui la bambina trascorre il weekend dell'evento salvo diverso accordo o l'organizzazione di una festa di compleanno dedicata. Eventuali cambiamenti o modifiche a questo piano di visita devono essere concordati tra i genitori con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di emergenza. Per quanto riguarda lo scambio di weekend tra i genitori, sarà necessario un preavviso di almeno 1 mese. e circostanze possono cambiare di settimana in settimana. I genitori si impegnano a rimanere flessibili e a cercare soluzioni condivise per adattare il piano di visita a eventuali necessità impreviste, sempre tenendo conto del benessere della bambina. In particolare, il padre avrà la possibilità di adattare il suo piano di visita qualora abbia impegni lavorativi la pagina 3 di 9 domenica, cercando comunque di rispettare al meglio gli orari concordati, in modo da non compromettere il benessere della figlia.
Oltre a quanto stabilito al punto che precede, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia durante il periodo estivo per una settimana, da concordare con la madre entro la fine del mese di aprile, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro e delle esigenze della minore. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre in pari misura, da concordare tra loro entro il mese di aprile. Il giorno di Natale verrà trascorso con un genitore e l'ultimo dell'anno con l'altro. Allo stesso modo, Pasqua sarà trascorsa con uno dei genitori e UE con l'altro. Il giorno 26 dicembre (Santo Stefano) sarà trascorso con il genitore che non avrà trascorso il giorno di Natale con la figlia, in modo da garantire equità nel periodo delle festività. L'alternanza dei periodi continuerà nel successivo anno con inversione dei giorni di competenza.
I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, le attività extrascolastiche e ogni altro aspetto rilevante per il suo benessere, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Qualsiasi cambiamento nella salute o nelle necessità della bambina dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore. Ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. I genitori concordano, inoltre, di mantenere una comunicazione aperta e regolare su tutte le questioni importanti, inclusi i colloqui con gli insegnanti e altre comunicazioni scolastiche. Entrambi i genitori danno reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnanti anche singolarmente e disgiuntamente, e a firmare congiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle e gli avvisi scuola-famiglia, con l'obbligo di informare l'altro genitore in modo tempestivo. Entrambi i genitori avranno accesso al portale della scuola e al registro elettronico della figlia, disponendo di password personali. Quanto sopra pagina 4 di 9 sarà valido salvo diverso accordo scritto tra i genitori. I genitori si impegnano, ove necessario, a rilasciare apposita delega l'uno all'altro. In caso di disaccordi tra i genitori riguardo alle decisioni per la figlia, le parti si impegnano a cercare prima una soluzione amichevole tramite dialogo diretto. Se il conflitto persiste, si ricorrerà a un mediatore familiare o esperto neutrale per risolvere il disaccordo. Se necessario, i genitori potranno anche consultare un legale o un professionista per tutelare gli interessi della figlia.
- SUI RAPPORTI ECONOMICI: il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 370,00 (euro trecentosettanta/00) per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT annualmente. L'assegno predetto coprirà le necessità quotidiane della bambina, che includono spese per cibo, vestiario, scuola (tasse scolastiche, libri, materiale scolastico), mensa scolastica, salute (medicinali di routine, visite pediatriche regolari) e altre necessità di vita quotidiana. L'importo sarà corrisposto direttamente al conto bancario della madre c/o BANCA GENERALI, IBAN: [...]CC8500904101. Le parti danno atto che l'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori, così come ogni altra prestazione eventualmente prevista. Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico rimarrà sul conto cointestato tra il padre e la madre c/o Fineco
Bank, IBAN: [...], e verrà utilizzato esclusivamente per i risparmi della figlia.
Le spese straordinarie relative alla minore siano regolate in applicazione del protocollo CNF del novembre 2017, di seguito riportato. Tali spese verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del Signor e CP_1
del 40% a carico della Signora Il Signor si impegna a Pt_1 CP_1
corrispondere la propria parte delle spese straordinarie (60%) aggiungendo l'importo dovuto al prossimo bonifico mensile per il mantenimento della figlia.
L'importo totale, comprensivo della somma per le spese straordinarie di sua pagina 5 di 9 competenza, sarà versato insieme alla somma mensile di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese. Inoltre, il carico fiscale relativo alle spese per la figlia sarà suddiviso in misura pari, ovvero 50% a carico del Signor e 50% a carico CP_1
della Signora Pt_1
spese extra assegno obbligatorie (rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. spese extra assegno (subordinate al consenso di entrambi i genitori):
1. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e
d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
pagina 6 di 9 agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, Email, fax, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese sia obbligatorie che concordate e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
I genitori hanno un conto corrente cointestato destinato al risparmio della bambina, presso Fineco Bank, IBAN: [...], sul quale sono stati depositati fondi per il suo futuro, investiti in un ETF denominato iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), Ticker SWDA.MI, ISIN
IE00B4L5Y983. L'obiettivo è accumulare capitale nel lungo periodo, preservando il valore del fondo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
Gestione dei Fondi: I genitori continueranno a versare fondi nell'ETF, se lo desiderano, per incrementare il capitale accumulato per la figlia. Le somme investite non potranno essere utilizzate né prelevate fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, salvo situazioni eccezionali concordate tra i genitori.
Regali in Denaro: Qualsiasi regalo in denaro fatto alla figlia, da parte di parenti, amici o terzi, sarà obbligatoriamente investito nell'ETF. Questo garantirà che i pagina 7 di 9 fondi donati a beneficio della figlia continuino a crescere nel tempo, rispettando l'intento di generare valore a lungo termine.
Assegno Unico: Gli importi che si accumuleranno sul conto dovuti dalla presenza dell'assegno unico verranno investiti una tantum nell'ETF, al fine di incrementare il capitale destinato al futuro della figlia.
Trasparenza e Comunicazione: I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione trasparente riguardo all'andamento del risparmio e degli investimenti, garantendo che entrambi siano informati sui movimenti effettuati e sulle strategie d'investimento.
Accesso ai Fondi: Le decisioni relative all'utilizzo anticipato del capitale investito, per esempio per spese educative urgenti, saranno prese d'accordo tra i genitori. Il consenso reciproco sarà necessario per ogni eventuale prelievo o utilizzo anticipato delle somme accumulate.
Inoltre, il padre ha attivato una polizza TCM (Tutela Capitalizzazione Morte) con la compagnia SARA Assicurazioni, Polizza n° 3132957, Codice Cliente:
21350126, con decorrenza il 26/05/2023 e scadenza il 26/05/2048. La copertura ha un capitale assicurato di 200.000,00 euro, con beneficiario caso morte la figlia, per garantire una protezione economica in caso di eventi imprevisti.
- ALTRO: Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché a comunicare i recapiti dei luoghi di villeggiatura con congruo preavviso, utilizzando i recapiti dichiarati al momento del deposito del presente ricorso, con l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti.
In ogni caso, l'interesse della figlia sarà sempre prioritario, e tutte le decisioni, comprese eventuali modifiche all'accordo, dovranno essere prese per garantire il suo benessere psicofisico, emotivo e sociale.
pagina 8 di 9 Le parti si concedono reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti della figlia minore validi anche per l'espatrio.
Le spese legali afferenti al presente atto saranno sostenute in egual misura dalle parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 19/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 9 di 9