Sentenza 28 luglio 2001
Commentario • 1
- 1. Bene in leasing: anche l’utilizzatore può richiedere il risarcimento danniAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2001, n. 10334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10334 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L L O 9 I E 1 Z th D 2 A EPUB LI10334 /0 1 . 3 R 7 N T . 1 S T I 8 R 9 G 1 IN NOM DEL O A E ' - L R 5 / L 4 E A 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D D Oggetto E I E S G T N LOCAZIONE DI G SEZIONE PRIMA CIVILE N E E IMMOBILE L E S AFFITTO DI AZ ENDA S I E DIFFERENZA A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SC - Presidente R.G.N. 18690/00 Dott. Alessandro Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 27950 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 02/07/2001 Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Rilasciata copia legale al Sig. DI AMAT sul ricorso proposto da: per diritti L. FALLIMENTO AZZURRA HOTEL'S SERVICE Srl, in persona del 3.1 LUG, 2001... IL CARE Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso l'avvocato ASTOLFO DI AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO BATTAGLIESE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro persona del PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in presidente del Consiglio in carica pro tempore, domiciliata in 12, 1'AVVOCATURA ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso difende ope2001 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e 1707 legis;
A - controricorrente nei confronti di IO, in proprio e quale ultimo LIGUORI amministratore della AZZURRA HOTEL'S SERVICE Srl, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO BATTAGLIESE;
- ricorrente adesivo
contro
IA IN AR di LO VO & C. S.a.). ; - intimata - avverso la sentenza n. 1875/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/01 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
uditi per ricorrenti, gli Avvocati Di Amato e Battagliese, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso adesivo IG;
inoltre ha concluso per l'accoglimento del ricorso del ME. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con sentenza dell'11 settembre 1991 il Tribunale di OL, in parziale accoglimento delle domande proposte della Porto GA AI OM SR (poi divenuta AZ Hotel Service) con citazioni del 23 dicembre 1987 e 7 11 ottobre 1988, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore dell'attrice, del- la somma di lire 2.213.179.868, con rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni da dete- rioramento di arredi e strutture, lucro cessante e per- dita di avviamento in conseguenza del ricovero, tra il 1986 ed il 1987, in un albergo sito in AI OM e condotto della stessa società attrice, di 36 famiglie napoletane, rimaste senza tetto a seguito del terremoto del 1980. Il Tribunale rigettava la domanda dell'intervenuta sas AI IN EN, proprietaria el locatrice dell'albergo, di vedersi attribuire diretta- mente il risarcimento del danno alle strutture ed agli arredi. Sulle impugnazioni proposte dalla Presidenza del li Consiglio dei Ministri e dalla SOC. AI IN EN e resistite dal ME della SOC. AZ Hotel's Service (nel frattempo dichiarato), la Corte d'Appello di OL, con sentenza del 14 ottobre 1995, condannava la Presidenza del Consiglio al pagamento, in favore del fallimento, delle somme di lire 44.022.630 e 21.174.994 3 e, in favore della soc. AI IN EN, della somma di lire 390.491.376, rigettando ogni altra domanda. La Corte territoriale osservava, in particolare, che nella specie non era applicabile la disciplina di che prevede cui alla legge n. 392 del 1978 posto che, con un'indennità in favore del conduttore la scrittura privata del 27 dicembre 1983, le due SO- cietà avevano stipulato un contratto di affitto di azienda;
che il diritto al risarcimento dei danni rela- tivi alle attrezzature, suppellettili, ecc. andava ri- conosc iuto in capo alla sas baia IN EN, a nul- la rilevando che la conduttrice avesse assunto l'obbligo di reintegrare siffatta perdita;
che al fal- limento spettava il risarcimento del danno da lucro cessante. Avverso tale sentenza il fallimento della SOC. Az- zurra proponeva ricorso per cassazione con otto motivi. Resistevano la Presidenza del Consiglio (che proponeva anche ricorso incidentale) e la AI IN EN. Questa Corte, con sentenza del 25 settembre 1997 n. 9405 e previa riunione dei ricorsi, accoglieva - per quanto di ragione - il terzo, quinto e sesto motivo del ricorso principale, rigettandone il primo, il secondo ed il settimo e dichiarando assorbiti il quarto e l'ottavo motivo;
dichiarava inammissibile il ricorso 4 incidentale;
cassava la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di OL. per quanto ancora rileva, che in ordine Osservava, alla qualificazione del contratto come affitto d'azienda la sentenza impugnata non resisteva alle cri- tiche del fallimento ricorrente: in particolare, la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto degli ele- menti sottopostile, tra i quali l'indicazione di due canoni distinti e diversi per ciascuna delle locazioni (dell'immobile e dei beni mobili), con squilibrio a fa- vore della prima, della previsione di un aggiornamento riferito esclusivamente all'immobile, della mancanza di ogni riferimento all'avviamento, nonchè di alcune cir- costanze che avrebbero potuto assumere rilevanza nell'assetto negoziale, tra le quali la preesistente occupazione dell'albergo da parte di altri terremotati e le allegazioni di controparte nel giudizio ed in al- tro promosso dinanzi al Pretore di Sessa Aurunca. In definitiva, l'incompletezza della motivazione e l'inosservanza dei canoni ermeneutici comportavano il parziale accoglimento del relativo mezzo di impugnazio- ne. Con riferimento al risarcimento dei danni agli im- pianti, arredi, suppellettili, ecc., questa Corte rile- vava che l'erroneità della statuizione del giudice di merito derivava dall'omessa considerazione che legitti- mato all'azione di risarcimento del danno non è soltan- to il proprietario del bene danneggiato, ma anche colui che, al momento del verificarsi del fatto illecito, ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario. Il fallimento della AZ Hotel's Service riassu- meva la causa dinanzi ad altra Sezione della Corte d'Appello di OL, che, con sentenza del 27 luglio 1999 e per quanto qui interessa, rigettava le domande proposte dallo stesso fallimento. Premesso che, relativamente alla qualificazione del rapporto corrente tra le parti, questo giudice di le- gittimità aveva affermato l'incompletezza della motiva- zione, la Corte territoriale osservava che si doveva tener ferma la precedente conclusione circa l'esistenza di un contratto di affitto d'azienda, non tanto sulla base dell'intestazione dell'atto, quanto per la com- plessiva funzione dell'immobile, costituente una vera azienda alberghiera. Secondo il giudice di rinvio, tale conclusione tro- vava riscontro nella sentenza del Tribunale di OL (non impugnata sul punto), in cui era stato affermato che oggetto dell'affitto fu l'albergo denominato "Hotel 6 Giulivo": nè assumeva rilevanza il fatto che vi fossero distinti contratti per 1'immobile e per l'arredamento, quest'ultimo essendo funzionalmente destinato all'esercizio dell'attività alberghiera. In altri ter- mini, trattavasi di un complesso unitario, anche se, per motivi di comodo o fiscali, erano stati stipulati due contratti: d'altro canto, deve ritenersi legittimo fittare un'azienda appena costituita e necessariamente priva di avviamento commerciale, onde non assumeva ri- lievo, nel caso di specie, l'assenza di pattuizioni al riguardo. Quanto ai danni subiti dagli impianti, arredi, ecc, la Corte partenopea Osservava che il conduttore, pur essendo legittimato a chiedere al terzo il risarcimento del danno patito, tuttavia non può ricevere lo stesso risarcimento già richiesto ed ottenuto dal proprietario danneggiato: ammesso, poi, che gli impianti e gli arre- di fossero stati sostituiti o restaurati, ciò non si- gnificava che fossero divenuti di proprietà del condut- tore, che avrebbe potuto far valere diversamente i suoi diritti. Per la cassazione di tale sentenza il ME AZ Hotel's Service SR ha proposto ricorso, affi- dato a cinque motivi, illustrati anche con memoria. Re- siste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con con- 7 troricorso. Antonio IG, in proprio e quale ultimo ammini- stratore della SOC. AZ, ha proposto ricorso con intervento adesivo dipendente, illustrato anche con me- moria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento (qualificato come adesivo dipendente) del IG in proprio e nella qualità di ultimo ammi- nistratore della SOC. AZ Hotel's Service, dichia- rata fallita con sentenza del 16 maggio 1991. E' noto, infatti, che l'intervento volontario del terzo non è consentito nel giudizio di legittimità, mancando un'espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma: l'art. 105 c.p.c. si riferisce esclusivamente al giudizio di co- gnizione, senza che possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale, giacchè la limitazione del mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla partico- lare natura strutturale e funzionale del giudizio di legittimità (cfr. sent. 5126/99 e 6241/87). L'atto, inoltre, non potrebbe comunque valere come ricorso per cassazione, atteso che il IG non stato parte nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di OL. 8 Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 384 c.p.c., il ME AZ Hotel's Service lamenta che la sentenza impugnata, qualificando il contratto in data 7 dicembre 1983 come affitto di azienda none come locazione, non abbia tenuto conto dei criteri fissati da questa corte con la sentenza n. 9405/97, tanto da ritenere che il relativo mezzo di ri- corso fosse stato accolto solo per incompletezza della motivazione, mentre era stata affermata anche l'inosservanza dei canoni ermeneutici, in particolare di quelli previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c.. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., rilevandosi che, ove il giudice di rinvio avesse valutato il comportamento an- che successivo delle parti ed interpretato le clausole contrattuali l'una per mezzo delle altre, non avrebbe potuto qualificare il contratto medesimo come affitto l'intenzionedi azienda alberghiera, essendo evidente delle parti di stipulare una locazione di immobile e di beni mobili. Secondo il ricorrente, in tal senso sono gli artt. li 3 e 5 della scrittura del 7 dicembre 183 e la circo- stanza che la locatrice, volendo rientrare nel possesso dell'immobile, aveva attivato la procedura di sfratto per morosità, prevista esclusiviamente per le locazio- 9 ni: inoltre, nel verbale di consegna del 26 marzo 1984, allegato allo sfratto, si fece riferimento alla loca- zione di immobile e la stessa locatrice, nella comparsa conclusionale di primo grado, ebbe a parlare di loca- zione e di improcedibilità della domanda, perchè non preced uta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui agli artt. 43 e 44 L. 392/78. Con il terzo mezzo, denunciando omessa e/o insuffi- ciente motivazione circa la qualificazione giuridica del contratto, il ME AZ rileva che il giu- dice di rinvio non ha tenuto conto nè degli elementi di fatto evidenziati nel ricorso per cassazione e richia- mati dalla sentenza n. 9405/97, nè delle ammissioni della società locatrice, di cui sopra si è detto. Con il quarto motivo si denunciano violazione dell'art. 27 L. 392/78 (come modificato dall'art. 9 septies L. 118/85) e vizio di motivazione, perchè la Corte territoriale, affermando che è legittimo affitta- re un'azienda appena costituita e necessariamente priva di avviamento commerciale, ha omesso di considerare che si ha locazione di immobile e non affitto d'azienda nell'ipotesi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, come ha posto in evidenza an- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 294 del 1994. 10 Le censure, che possono essere esaminate congiunta- mente perchè tutte afferenti alla qualificazione del contratto, sono fondate. Premesso che il ME ricorrente aveva indica- "con precisi riferimenti le emergenze proces suali to che la Corte del merito avrebbe dovuto valutare, al fi- ne dell'esatta qualificazione del contratto intercorso tra le parti private e ha dimostrato la pertinenza del- le stesse, oltre che la possibilità della loro utile valutazione nel senso sostenuto in ricorso", la senten- za di questa Corte n. 9405/97 ha precisato che la qua- lifica attribuitagli dalle parti non riveste di per se stessa influenza determinante per la configurazione ed interpretazione del contratto e che "nel ricorso si in- dicano altri elementi sottoposti all'esame del giudice di secondo grado, quali la specificazione nel contratto di due canoni distinti e diversi per ciascuna delle lo- cazioni (dell'immobile e dei mobili) con squilibrio a favore della prima;
la previsione di un aggiornamento riferito esclusivamente alla parte immobiliare;
la man- canza di ogni riferimento all'avviamento. Con riguardo a questo si indicano circostanze estranee alla pattui- zione, ma che ben potrebbero essere state tenute pre- senti dalle parti e assumere una obiettiva rilevanza nella determinazione della complessiva portata del con- 11 tratto (in particolare, la preesistente occupazione dell'albergo da parte di altri "terremotati"), ovvero ai fini della valutazione del contegno delle parti (allegazioni di controparte nel presente giudizio e in altro dalla stessa promosso innanzi al Pretore di Sessa Aurunca). L'incompletezza della motivazione sotto gli indicati profili e l'inosservanza dei canoni ermeneuti- ci, specie di quelli previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ., comportano il parziale accoglimento del ter- zo motivo". L'aver riportato pressochè integralmente la motiva- zione sul punto della sentenza che ha cassato la prece- dente decisione della Corte d'Appello di OL in data 14 ottobre 1995, rinviando per il nuovo giudizio, giova ad evidenziare che il giudice di rinvio non si è atte- nuto ai principi ed ai criteri enunciati nella sentenza n. 9405/97. Quest'ultima, infatti, ha espressamente richiamato tutti gli elementi che erano stati indicati dal Falli- mento AZ nel ricorso principale, al fine di porre in rilievo non soltanto che il giudice di merito non li aveva esaminati, ma anche che le clausole contrattuali dovevano essere interpretate le une per mezzo delle al- tre, secondo il disposto dell'art. 1363 C.C.. Inoltre, ha sottolineato la rilevanza che, ai fini di una cor- 12 retta interpretazione del contratto, aveva il contegno della parti anche successivo alla stipulazione, quali le allegazioni di controparte nel giudizio ed in quello svoltosi dinanzi al Pretore di Sessa Aurunca e la cir- costanza che l'albergo era stato precedentemente occu- pato da altri "terremotati". E' evidente, allora, che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza ora impugnata, l'annullamento della precedente decisione non è avvenuto soltanto per incompletezza della motivazione, ma anche per inosser- vanza dei canoni ermeneutici: non si tratta, al riguar- do, di mera svista del giudice di rinvio, ma di erronea interpretazione ed attuazione del dictum di questa Cor- te. Il giudice di rinvio ha certamente la stessa pie- nezza di poteri propria del giudice che ha emesso la sentenza cassata e non è tenuto a recepire la soluzione interpretativa eventualmente suggerita nella sentenza di cassazione, ma deve comunque rispettare il principio di diritto ivi enunciato ed i criteri fissati per la risoluzione della controversia, con vincolo anche sui necessari presupposti di fatto. Orbene, nella sentenza ora gravata non si tiene conto di tutti gli elementi richiamati dalla sentenza di questa Corte n. 9405/97, tra i quali la clausola 13 contrattuale che prevedeva l'aggiornamento del canone "di locazione" esclusivamente per la parte immobiliare e, quanto alla specificazione di canoni distinti per l'immobile ed i mobili, lo squilibrio a favore del pri- mo. Non v'è, inoltre, un completo esame delle clausole contrattuali ed una loro interpretazione integrata, in aderenza al criterio posto dall'art. 1363 C.C., la cui violazione (ad opera della decisione poi cassata) stata affermata dalla sentenza n. 9405/97. Il giudice di rinvio non ha in alcun modo conside- rato le circostanze che, pur essendo estranee alla pat tuizione, tuttavia dovevano essere valutate se- per la determinazione condo il dictum di questa Corte - della complessiva portata del contratto, tra le quali la preesistente occupazione dell'albergo da parte di altri "terremotati" (potenzialmente rilevante per escludere la configurabilità dell'affitto di azienda alberghiera, il cui esercizio era difficilmente ipotiz- zabile in quella situazione) e le allegazioni di con- troparte (l'aver parlato di locazione di immobile e di improcedibilità della domanda per omesso tentativo di conciliazione, l'attivazione della procedura di sfratto li per morosità, ecc.). Elementi, questi, di obiettiva ri- levanza per la qualificazione giuridica del contratto ed il cui mancato esame costituisce violazione 14 dell'art. 384 c.p.c., oltre che dei criteri ermeneutici contrattuali. La sentenza impugnata, inoltre, poggia la configu- razione dell'affitto di azienda su argomento di cui la sentenza n. 9405/97 ha espressamente escluso la fonda- tezza: quello, cioè, che si era formato il giudicato sull'affermazione del Tribunale di OL, secondo la quale oggetto dell'affitto era stato l'albergo denomi- nando "Hotel Giulivo". Al riguardo, la sentenza di que- sta Corte ha osservato che il giudicato non si forma sulle premesse e sulle argomentazioni della motivazio- ne, ma sulle statuizioni rese su ciascun punto
contro
- verso. E nel caso in esame il punto relativo alla de- benza del ristoro per la perdita di avviamento ha for- mato, nella sua interezza, oggetto di impugnazione da parte dell'Amministrazione convenuta Venendo, più in particolare, all'esame della moti- vazione adottata dal giudice di rinvio, va rilevato che essa non resiste alle critiche che l'odierno ricorrente le muove. La "funzione complessiva dell'immobile, che costi- M tuisce in modo incontroverso una vera azienda alber- ghiera” e la destinazione funzionale dell'arredamento all'esercizio di detta attività non sono elementi e circostanze tali da risolvere automaticamente il pro- 15 blema interpretativo, ove si consideri che l'art. 27 L. 392/78 disciplina la locazione di immobile destinato ad uso chealberghiero e - come ha posto in rilievo la sentenza di questa Corte n. 7361/97 in fattispecie ana- loga a quella oggetto del presente ricorso - la diffe- renza tra locazione di immobile con pertinenze e desti- nato ad [...] ed affitto di azienda risiede nel fatto che nella prima il bene oggetto del contratto (ossia, l'immobile) assume una posizione di assoluta ed autono- ma centralità, con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi funzionalmente collegati, mentre nel secondo l'immobile è considerato come uno di beni degli elementi costitutivi del complesso (mobili e immobili), collegati per il conseguimento di un fine unitariamente considerato. Ne deriva 1'impossibilità di ritenere la sola "funzione complessiva dell'immobile" come elemento di- scretivo per ravvisare in una determinata pattuizione un contratto di locazione di immobile destinato ad al- bergo, ovvero unn affitto di azienda alberghiera. Il giudice di rinvio ha aggiunto che a conclusione diversa non conduce la circostanza che fossero stati stipulati due contratti, verosimi lmente "per motivi di comodo ○ fiscali": avrebbe dovuto spiegare, tuttavia, come queste presunte finalità si conciliassero con la 16 configurabilità dell'affitto di azienda, dal momento - come ha puntualmente rilevato il ME ri- che corrente - v'era una clausola secondo cui il contratto sarebbe stato registrato a tassa fissa, trattandosi di affitto di azienda. In altri termini, la Corte territo- riale avrebbe dovuto farsi carico della possibile in- tenzione delle parti di mascherare come affitto di azienda, a fini fiscali, una locazione di immobile (e di beni mobili). Non si vede, poi, come l'esistenza di specificare pattuizioni per i mobili destinati ad uso alberghiero possa rafforzare il convincimento che trattasi di af- fitto di azienda, mentre la indicazione di due canoni distinti per l'immobile ed i mobili, l'importo decisa- mente maggiore per il primo e l'aggiornamento previsto solo per il canone immobiliare potrebbero, semmai, por- tare a ritenere che proprio l'immobile acquisisse cen- tralità nella pattuizione. Quanto all'affermazione che la mancanza di ogni ri- ferimento all'avviamento non assume rilievo, essendo legittimo affittare un'azienda priva di avviamento com- is merciale perchè appena costituita, va Osservato che, nella sua assolutezza, trova smentita nell'art. 1, com- इ ma 9 - septies, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito inL. 5 aprile 1985, n. 118; secondo cui "si ha locazio- 17 ne di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal condouttore", norma dettata proprio al fine di elimana- re le incertezze interpretative riguardanti il criterio discriminante tra le due figure contrattuali. Alla stregua di quanto affermato dal giudice delle leggi con la sentenza n. 294 del 1994 ("è quindi diven- tata possibile e netta, attraverso la previsione d'una presunzione iuris et de iure, la sola alternativa tra locazione d'un immobile comunque attrezzato ed affitto di un'azienda intesa rigorosamente nella sua nozione dinamica, così restando relegata nell'ambito della pri- ma quella dubbia figura di opificio industriale non an- cora gestito dal concedente, che dottrina e giurispru- denza avevano elaborato ai fini di cui sopra"), la giu- risprudenza di questa Corte ha ribadito il carattere assoluto di detta prescrizione, limitata al caso in cui il titolare dell'azienda l'abbia affittata per la prima volta, sicchè l'attività alberghiera venga ad essere svolta inizialmente da parte del concessionario del go- dimento (da ultimo, sent. 330/2001). Ne deriva che, nel caso di specie, il giudice di rinvio, ove avesse accertato che si trattava di affitto per la prima volta, avrebbe dovuto considerare che il citato art. 1 L. 118/85 pone una presunzione assoluta, 18 con tutte le possibili conseguenze in ordine alla qua- lificazione del contratto ed alla titolarità del dirit- to al risarcimento per la perdita dell'avviamento. Con il quinto motivo, infine, il ME ricor- rente denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine al risarcimento dei danni con- seguenti al deterioramento, distruzione ed asportazione di impianti, strutture, arredi, stoviglie, ecc.. Osser- va, al riguardo, che il giudice di rinvio ha disatteso il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 9405/97, ossia che legittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto non è soltanto il proprietario del bene danneggiato, ma anche colui che, al momemnto del verificarsi del fatto ille- cito, ne abbia la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario. Affermando che il conduttore non può comunque rice- vere dal danneggiante lo stesso risarcimento chiesto ed ottenuto dal proprietario e che, ove gli impianti e gli arredi fossero stati effettivamente sostituiti ○ re- staurati, non per ciò stesso sarebbero divenuti di pro- prietà del conduttore, la Corte partenopea ha introdot- to circostanze irrilevanti, il cui esame le era anche precluso. Anche tale censura è fondata, perchè il giudice di 19 rinvio non si è attenuto al principio di diritto enun- ciato da questa Corte. Trattandosi di far ottenere il risarcimento al sog- getto che lo aveva effettivamente subito (a nulla rile- vando che il proprietario dei beni danneggiati fosse altro soggetto), è ininfluente la circostanza che, per effetto dell'esecutività della sentenza di appello, il pagamento sia avvenuto in favore della società proprie- taria e locatrice, non potendosi ritenere indifferente l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria nei con- fronti dell'uno о dell'altro, cioè del proprietario o di chi aveva la materiale disponibilità dei beni ed era tenuto a restituirli integri al primo. Nè vale addurre che, quand' anche gli impianti e gli arredi siano stati realmente sostituiti o restaurati in ossequio a quanto contrattualmente previsto, comunque il conduttore non ne avrebbe acquisito la proprietà: se per un verso, infatti, l'argomento finisce per porre inammissibilmente in discussione una questione di fatto costituente presupposto necessario della cassazione della sentenza della Corte d'Appello in da-sul punto ta 14 ottobre '95, per altro verso nessuna rilevanza può assumere la considerazione che la società condut- trice non fosse divenuta proprietaria di detti beni, dal momento che il titolo legittimante a chiedere ed 20 ottenere il risarcimento è stato individuato dalla sen- tenza n. 9405/97 nella mera disponibilità materiale dei beni medesimi, in una con l'obbligo contrattuale di re- stituirli integri alla società proprietaria. In accoglimento, quindi, del ricorso proposto dal ME AZ Hotel's Service, la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa sezione della Corte d'Appello di OL, che procederà a nuovo esame della controversia sulla base dei principi di diritto e dei criteri enunciati. Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese della presente fase di legittimità. Con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell'intervento del IG, quest'ultimo va condannato alle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
inammissibile l'intervento del La Corte dichiara IG, in proprio e nella qualità; accoglie il ricor- SO proposto dal ME AZ Hotel's Service;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe- se, ad altra Sezione della Corte d'Appello di OL. Condanna il IG alle spese del giudizio di cas- sazione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che liquida in lire 4.000.000 per onorari, 21 oltre le spese prenotate a debito, liquidate nei modi di legge. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Veruca Alessandro Criscuolo i pen IL CA ME UP CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositate in Cont 28 LUG 1 IL CANOE E A N L O L I E 9 Z 1 D A 2 R 3 . 7 T N . S I T 1 R G 8 E 9 A ' 1 R - L 5 L - A E 4 D 1 D I E E S G T N N G E E E S L S I E A 22