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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/10/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc n 119 /2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est.
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 119 /2025 R.G, proposta congiuntamente da :
(c.f. , elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 C.F._1
AM AN che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso;
Pec: Email_1
e IC UI (c.f. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. C.F._2
IS AS difende virtù di procura speciale posta in calce al ricorso;
Pec: Email_2
Ricorrenti
avente per oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva, in esito ai chiarimenti ed alle precisazioni fornite dalle parti all'udienza del 10 settembre 2025, in ordine alla effettiva cessazione della convivenza tra i coniugi,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
- esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
- ritenuto che sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente;
- ritenuto che sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio, in applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la 1 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di divorzio, se del caso mediante deposito di note scritte, che di seguito si riportano: “dichiarare, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori UI IC e in data 7 giugno Parte_1
2007 presso il Comune di Sorrento;
matrimonio parte II^ Serie C uff. 13 anno 2007 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sorrento (NA) dell'anno 2007, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito - alle seguenti condizioni 1. [contributo una tantum ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, 8° comma della legge 898/70 e successive modifiche ed integrazioni] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° comma della legge 898/70 - e successive modifiche e integrazioni - le parti hanno convenuto che il signor riconosca a Parte_1 favore della signora UI IC, a titolo di una tantum, la somma di € 120.000,00 (centoventimila,00 euro). Tale importo verrà corrisposto: → quanto ad euro 110.000,00 (centodiecimila,00 euro) entro 7 giorni dall'avvenuto passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio che recepisca le condizioni divorzili qui previste e ove venga, tra l'altro, dichiarata equa siffatta corresponsione;
→ quanto ad euro 10.000,00 (diecimila,00 euro) vengono versati contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso. Con l'adempimento di quanto sopra (ovvero con la corresponsione della somma complessiva di euro 120.000,00) la signora UI IC dichiara di non avere alcunché a pretendere dal signor a alcun titolo o ragione dovendo tale versamento considerarsi Parte_1
esaustivo di ogni pretesa economica della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 8° della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/1987. In relazione a tale pattuizione le parti chiedono, dunque, che il Tribunale, in occasione della pronuncia dell'emananda sentenza di divorzio, Voglia dichiararne l'equità; ciò ai sensi dell'ultima parte dell'8° comma della art. 5 della legge 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni;
2. [conferma clausole della separazione] vengono altresì confermate, nell'ottica divorzile, gli accordi separatizi relativi: • all'utilizzo della casa coniugale (condizione n. 2 della separazione); • al cane Per_1
(condizione n. 4 della separazione); • alle “altre intese” (condizione n. 5) fatta quella relativa all'anello già perfezionatasi contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
3. [spese della procedura] le spese della procedura dovranno ritenersi integralmente compensate”. A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.;
- ritenuto che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
- ritenuto che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito, visto del Pubblico Ministero emesso il 17.04.2025.
2
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c., 473.bis49 c.p.c., 473 bis.51 c.p.c.; AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e CP_1 la separazione consensuale dei coniugi:
e IC IS, i quali hanno contratto matrimonio civile in Parte_1
data 07/06/2007, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sorrento (NA), al n° 10, parte II, Serie C, anno 2007, optando per il regime della separazione dei beni, alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“1. [residenza] i coniugi vivranno separati recandosi reciproco rispetto [fatto salvo, sino alla vendita, il diritto di utilizzo da parte di entrambi della casa coniugale], libero ciascuno di fissare la propria residenza”. PRENDE ATTO delle pattuzioni di seguito riportate:
“2. [casa coniugale] la casa coniugale, sita in Carmignano (PO), Via Arrendevole n. 2/D
- Catasto Fabbricati di detto comune Foglio 42, Particella 124, Sub. 3, cat. A/7 cl. 2 vani 7, rendita € 849,57 - della quale i ricorrenti risultano proprietari, rispettivamente, per la quota di 2/3 (l'avvocato e per la quota di 1/3 (la signora UI Parte_1
IC) - resterà nella disponi bi i coniugi sino alla vendita;
3. [rapporti tra le parti] fatto salvo:
→ quanto previsto alla successiva clausola n. 4 relativamente al loro cane TE;
→ quanto disciplinato alla clausola n. 5 relativamente: a] alla ripartizione delle spese domestiche di gestione e di utilizzo della casa coniugale di Carmignano;
b] all'individuazione della proprietà dei beni che si trovano nello stesso immobile: c] all'uso dell'autovettura Lexus NX 300 H targata FL655TS;
→ quanto convenuto nell'ottica divorzile, i signori UI IC e Parte_1 dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altro - e vice titolo o ragione avendo definito tra di loro ogni pendenza e rapporto di dare e avere;
4. [TE] il cane TE dimorerà abitualmente con la sig.ra UI IC presso l'indirizzo della stessa, con facoltà dell'avvocato di averlo con sé otto Parte_1 giorni al mese presso la propria dimora e di pote requentare a piacere presso il comune di residenza della sig.ra IC. In uno dei mesi estivi il diritto di frequentazione esclusiva di da parte dell'avvocato arà di quindici giorni. Per_1 CP_2
Convengono, altresì, che gli tutti di cura, manteni salute ad esso relativi siano assunti, sulla base di scelte previamente concordate da entrambi, da parte dell'avvocato Parte_1
[altre intese] gono, inoltre, quanto segue: a. [concorso oneri gestione domestica della casa di Carmignano]: sino alla vendita della casa coniugale, a mente della circostanza per la quale essa continuerà ad essere utilizzata da entrambi i coniugi, i predetti convengono di farsi carico delle relative spese correnti in pari quota. Le parti provvederanno a rendicontarsi mensilmente i relativi esborsi e quindi al conguaglio, nel mese successivo, delle differenze economiche che avessero ad emergere. L'avvocato erserà l'importo di € 400.00 mensili alla signora IC CP_2 quale anticipo per i conguagli di cui fosse periodicamente debitore, che gli andrà restituito nella misura del suo mancato utilizzo al fine considerato. I costi riguardanti
3 la manutenzione dell'immobile seguiranno ovviamente il criterio di ripartizione in ragione delle quote di proprietà; b. [individuazione dei beni mobili e arredi, già presenti nella casa di Carmignano, di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi;
le parti danno altresì atto di avere già individuato, in separata scrittura, stilando apposito inventario, (ovvero attribuendoseli materialmente) quali tra i beni e arredi che si trovano in loco siano di proprietà esclusiva dell'avvocato e quali Parte_1 siano di proprietà esclusiva della signora UI IC. Hanno, to che parte di essi (del pari, individuati nel medesimo inventario) resteranno collocati nella casa di Carmignano (PO) sino alla vendita della stessa;
c. [uso dell'autovettura Lexus NX 300 H targata FL655TS]: l'autovettura Lexus NX 300 H targata FL655TS, di proprietà della Signora UI IC, sarà utilizzata anche dall'avvocato Parte_1 nel corso dei periodi in cui il predetto abbia a soggiornare presso la ca Carmignano concordando con la signora IC le relative tempistiche salvo la precedenza, in dette occasioni, che comunque avrà quest'ultima nella disponibilità del veicolo per ragioni di lavoro;
d. [anello] la signora IC dà atto di avere già ricevuto dal marito, in occasione della sottoscrizione del ricorso introduttivo, l'anello, noto alle parti, precedentemente custodito dallo stesso;
6. [spese della procedura] le spese della presente procedura debbono ritenersi integralmente compensate.”
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui la trasmissione del dispositivo all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sorrento (NA), ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in data 15 ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Giudice Rel. ed Est. dott. Michele Sirgiovanni
La Presidente dott. Lucia Schiaretti
4
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est.
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 119 /2025 R.G, proposta congiuntamente da :
(c.f. , elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 C.F._1
AM AN che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso;
Pec: Email_1
e IC UI (c.f. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. C.F._2
IS AS difende virtù di procura speciale posta in calce al ricorso;
Pec: Email_2
Ricorrenti
avente per oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva, in esito ai chiarimenti ed alle precisazioni fornite dalle parti all'udienza del 10 settembre 2025, in ordine alla effettiva cessazione della convivenza tra i coniugi,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
- esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
- ritenuto che sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente;
- ritenuto che sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio, in applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la 1 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di divorzio, se del caso mediante deposito di note scritte, che di seguito si riportano: “dichiarare, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori UI IC e in data 7 giugno Parte_1
2007 presso il Comune di Sorrento;
matrimonio parte II^ Serie C uff. 13 anno 2007 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sorrento (NA) dell'anno 2007, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito - alle seguenti condizioni 1. [contributo una tantum ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, 8° comma della legge 898/70 e successive modifiche ed integrazioni] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° comma della legge 898/70 - e successive modifiche e integrazioni - le parti hanno convenuto che il signor riconosca a Parte_1 favore della signora UI IC, a titolo di una tantum, la somma di € 120.000,00 (centoventimila,00 euro). Tale importo verrà corrisposto: → quanto ad euro 110.000,00 (centodiecimila,00 euro) entro 7 giorni dall'avvenuto passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio che recepisca le condizioni divorzili qui previste e ove venga, tra l'altro, dichiarata equa siffatta corresponsione;
→ quanto ad euro 10.000,00 (diecimila,00 euro) vengono versati contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso. Con l'adempimento di quanto sopra (ovvero con la corresponsione della somma complessiva di euro 120.000,00) la signora UI IC dichiara di non avere alcunché a pretendere dal signor a alcun titolo o ragione dovendo tale versamento considerarsi Parte_1
esaustivo di ogni pretesa economica della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 8° della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/1987. In relazione a tale pattuizione le parti chiedono, dunque, che il Tribunale, in occasione della pronuncia dell'emananda sentenza di divorzio, Voglia dichiararne l'equità; ciò ai sensi dell'ultima parte dell'8° comma della art. 5 della legge 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni;
2. [conferma clausole della separazione] vengono altresì confermate, nell'ottica divorzile, gli accordi separatizi relativi: • all'utilizzo della casa coniugale (condizione n. 2 della separazione); • al cane Per_1
(condizione n. 4 della separazione); • alle “altre intese” (condizione n. 5) fatta quella relativa all'anello già perfezionatasi contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
3. [spese della procedura] le spese della procedura dovranno ritenersi integralmente compensate”. A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.;
- ritenuto che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
- ritenuto che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito, visto del Pubblico Ministero emesso il 17.04.2025.
2
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c., 473.bis49 c.p.c., 473 bis.51 c.p.c.; AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e CP_1 la separazione consensuale dei coniugi:
e IC IS, i quali hanno contratto matrimonio civile in Parte_1
data 07/06/2007, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sorrento (NA), al n° 10, parte II, Serie C, anno 2007, optando per il regime della separazione dei beni, alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“1. [residenza] i coniugi vivranno separati recandosi reciproco rispetto [fatto salvo, sino alla vendita, il diritto di utilizzo da parte di entrambi della casa coniugale], libero ciascuno di fissare la propria residenza”. PRENDE ATTO delle pattuzioni di seguito riportate:
“2. [casa coniugale] la casa coniugale, sita in Carmignano (PO), Via Arrendevole n. 2/D
- Catasto Fabbricati di detto comune Foglio 42, Particella 124, Sub. 3, cat. A/7 cl. 2 vani 7, rendita € 849,57 - della quale i ricorrenti risultano proprietari, rispettivamente, per la quota di 2/3 (l'avvocato e per la quota di 1/3 (la signora UI Parte_1
IC) - resterà nella disponi bi i coniugi sino alla vendita;
3. [rapporti tra le parti] fatto salvo:
→ quanto previsto alla successiva clausola n. 4 relativamente al loro cane TE;
→ quanto disciplinato alla clausola n. 5 relativamente: a] alla ripartizione delle spese domestiche di gestione e di utilizzo della casa coniugale di Carmignano;
b] all'individuazione della proprietà dei beni che si trovano nello stesso immobile: c] all'uso dell'autovettura Lexus NX 300 H targata FL655TS;
→ quanto convenuto nell'ottica divorzile, i signori UI IC e Parte_1 dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altro - e vice titolo o ragione avendo definito tra di loro ogni pendenza e rapporto di dare e avere;
4. [TE] il cane TE dimorerà abitualmente con la sig.ra UI IC presso l'indirizzo della stessa, con facoltà dell'avvocato di averlo con sé otto Parte_1 giorni al mese presso la propria dimora e di pote requentare a piacere presso il comune di residenza della sig.ra IC. In uno dei mesi estivi il diritto di frequentazione esclusiva di da parte dell'avvocato arà di quindici giorni. Per_1 CP_2
Convengono, altresì, che gli tutti di cura, manteni salute ad esso relativi siano assunti, sulla base di scelte previamente concordate da entrambi, da parte dell'avvocato Parte_1
[altre intese] gono, inoltre, quanto segue: a. [concorso oneri gestione domestica della casa di Carmignano]: sino alla vendita della casa coniugale, a mente della circostanza per la quale essa continuerà ad essere utilizzata da entrambi i coniugi, i predetti convengono di farsi carico delle relative spese correnti in pari quota. Le parti provvederanno a rendicontarsi mensilmente i relativi esborsi e quindi al conguaglio, nel mese successivo, delle differenze economiche che avessero ad emergere. L'avvocato erserà l'importo di € 400.00 mensili alla signora IC CP_2 quale anticipo per i conguagli di cui fosse periodicamente debitore, che gli andrà restituito nella misura del suo mancato utilizzo al fine considerato. I costi riguardanti
3 la manutenzione dell'immobile seguiranno ovviamente il criterio di ripartizione in ragione delle quote di proprietà; b. [individuazione dei beni mobili e arredi, già presenti nella casa di Carmignano, di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi;
le parti danno altresì atto di avere già individuato, in separata scrittura, stilando apposito inventario, (ovvero attribuendoseli materialmente) quali tra i beni e arredi che si trovano in loco siano di proprietà esclusiva dell'avvocato e quali Parte_1 siano di proprietà esclusiva della signora UI IC. Hanno, to che parte di essi (del pari, individuati nel medesimo inventario) resteranno collocati nella casa di Carmignano (PO) sino alla vendita della stessa;
c. [uso dell'autovettura Lexus NX 300 H targata FL655TS]: l'autovettura Lexus NX 300 H targata FL655TS, di proprietà della Signora UI IC, sarà utilizzata anche dall'avvocato Parte_1 nel corso dei periodi in cui il predetto abbia a soggiornare presso la ca Carmignano concordando con la signora IC le relative tempistiche salvo la precedenza, in dette occasioni, che comunque avrà quest'ultima nella disponibilità del veicolo per ragioni di lavoro;
d. [anello] la signora IC dà atto di avere già ricevuto dal marito, in occasione della sottoscrizione del ricorso introduttivo, l'anello, noto alle parti, precedentemente custodito dallo stesso;
6. [spese della procedura] le spese della presente procedura debbono ritenersi integralmente compensate.”
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui la trasmissione del dispositivo all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sorrento (NA), ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in data 15 ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Giudice Rel. ed Est. dott. Michele Sirgiovanni
La Presidente dott. Lucia Schiaretti
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