Art. 6.
Il Collegio dei revisori e' costituito con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante del Ministero della marina mercantile e da altro membro eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.
Il Collegio dei revisori e' costituito con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante del Ministero della marina mercantile e da altro membro eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.