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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CAMERALE N. 453/2025 R.G.V. PROMOSSO
CONGIUNTAMENTE DA NATA IL 19 AGOSTO 1967 A Parte_1
AR (CF ) E RESIDENTE IN BUSSETO (PR) I N C.F._1
VIALE A. PALLAVICINO 32 E NATO IL 1 GENNAIO Persona_1
1971 A PISTICCI (MT) (CF ) E RESIDENTE IN C.F._2
SCANDIANO (RE) VIA IVAN BASENGHI 1/5 CON IL PATROCINIO
DELL'AVV. PAOLO LORENZO GAMBA E DELL'AVV. MARIAPIA CIMINI
- RICORRENTI –
AVENTE AD OGGETTO: DELIBAZIONE DI SENTENZA ECCLESIASTICA
DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO.
PRESO ATTO CHE IL PROCURATORE GENERALE, CUI È STATO DATO
AVVISO DEL PROCEDIMENTO, HA OPPOSTO CP_1
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni congiunte dei ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso congiunto, ex art.737 c.p.c. e 8, n.2, dell'Accordo fra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121,
depositato in data 10 giugno 2025, e Parte_1 Persona_1
hanno chiesto di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena, emessa il 22 maggio
2024,resa esecutiva con decreto in data 24 settembre 2024 dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Busseto, Comune di Busseto
(PR) il 6 giugno 1998 , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Busseto
dell'anno 1998, al n. 2, parte II, serie A, a motivo del grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (can.1095 n. 2) e incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3) da parte di entrambi i coniugi, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni previste dalla legge.
Del procedimento è stato notiziato il Pubblico Ministero, che, con atto del 11 agosto
2025, nulla ha opposto.
2. - Sussiste, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte, perché la sentenza di cui si chiede la delibazione deve avere attuazione, mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile, nel Comune di Busseto (PR): Comune posto nel distretto di questa Corte.
pag. 2/6 3. - Ricorrono, poi, tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n.
121 per la dichiarazione di efficacia, nell'ordinamento giuridico italiano, della sentenza di nullità di matrimonio sopra indicata.
4. - In particolare, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa,
trattandosi di matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
5. - Dai documenti prodotti (sentenza in data 22 maggio 2024 del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena, resa esecutiva con decreto in data 24
settembre 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) risulta che è
intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio.
Si deve, in particolare, rilevare che, a seguito del motu proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus, promulgato da Papa Francesco ed entrato in vigore in data 8/12/2015, ex can.
1679: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio,
decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”.
6. - Da tali documenti risulta, inoltre, che dinanzi al tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a tutela delle proprie ragioni,
e che la nullità del matrimonio è stata dichiarata per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (can.1095 n. 2) e incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3) da parte di entrambi i coniugi.
La causa è stata iniziata dalla . Il ha concordato con quanto Pt_1 Per_1
esposto dalla Pt_1
7. – Secondo la giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per esclusione da parte di uno soltanto dei pag. 3/6 coniugi di uno dei bona matrimonii, può trovare ostacolo nell'ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, né ,comunque, conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Lo stesso può dirsi per l'ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio da parte di uno dei due coniugi, ove tale condizione non sia conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge.
Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte.
Secondo la giurisprudenza, l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che eventualmente ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività, della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria -
non facendo così valere il suo interesse individuale a mantenere il vincolo
(giurisprudenza consolidata a far tempo da Cassazione civile sez. un. 6 dicembre 1985
n. 6128 e 6129; v. anche Cassazione civile sez. I, 07 dicembre 2005, n. 27078; Cass.
30 maggio 2003 n. 8764, in Giur. it. 2004 n. 967).
Nel caso in esame il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio per incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (can.1095 n. 2) e incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3) da parte di entrambi i coniugi.
pag. 4/6 La domanda di delibazione è stata proposta dalle parti congiuntamente.
La richiesta congiunta delle parti esclude altresì la sussistenza di una possibile situazione giuridica di ordine pubblico, ostativa alla delibazione, costituita della eventuale prolungata convivenza 'come coniugi' (v. Cassazione civile sez. un.
17/07/2014 n. 16379 e 16380).
8- La proposizione di richiesta congiunta esclude che debba provvedersi sulle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena, emessa il 22 maggio
2024,resa esecutiva con decreto in data 24 settembre 2024 dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Busseto, Comune di Busseto
(PR) il 6 giugno 1998 , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Busseto
dell'anno 1998, al n. 2, parte II, serie A, tra NATA IL 19 Parte_1
AGOSTO 1967 A AR (CF ) E RESIDENTE IN C.F._1
BUSSETO (PR) I N VIALE A. PALLAVICINO 32 E Persona_1
NATO IL 1 GENNAIO 1971 A PISTICCI (MT) (CF ) E C.F._2
RESIDENTE IN SCANDIANO (RE) VIA IVAN BASENGHI 1/5 , a motivo del grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio
(can.1095 n. 2) e incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can.
1095 n.3) da parte di entrambi i coniugi;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune anzidetto di provvedere alla pag. 5/6 trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile, il 4
settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CAMERALE N. 453/2025 R.G.V. PROMOSSO
CONGIUNTAMENTE DA NATA IL 19 AGOSTO 1967 A Parte_1
AR (CF ) E RESIDENTE IN BUSSETO (PR) I N C.F._1
VIALE A. PALLAVICINO 32 E NATO IL 1 GENNAIO Persona_1
1971 A PISTICCI (MT) (CF ) E RESIDENTE IN C.F._2
SCANDIANO (RE) VIA IVAN BASENGHI 1/5 CON IL PATROCINIO
DELL'AVV. PAOLO LORENZO GAMBA E DELL'AVV. MARIAPIA CIMINI
- RICORRENTI –
AVENTE AD OGGETTO: DELIBAZIONE DI SENTENZA ECCLESIASTICA
DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO.
PRESO ATTO CHE IL PROCURATORE GENERALE, CUI È STATO DATO
AVVISO DEL PROCEDIMENTO, HA OPPOSTO CP_1
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni congiunte dei ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso congiunto, ex art.737 c.p.c. e 8, n.2, dell'Accordo fra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121,
depositato in data 10 giugno 2025, e Parte_1 Persona_1
hanno chiesto di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena, emessa il 22 maggio
2024,resa esecutiva con decreto in data 24 settembre 2024 dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Busseto, Comune di Busseto
(PR) il 6 giugno 1998 , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Busseto
dell'anno 1998, al n. 2, parte II, serie A, a motivo del grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (can.1095 n. 2) e incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3) da parte di entrambi i coniugi, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni previste dalla legge.
Del procedimento è stato notiziato il Pubblico Ministero, che, con atto del 11 agosto
2025, nulla ha opposto.
2. - Sussiste, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte, perché la sentenza di cui si chiede la delibazione deve avere attuazione, mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile, nel Comune di Busseto (PR): Comune posto nel distretto di questa Corte.
pag. 2/6 3. - Ricorrono, poi, tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n.
121 per la dichiarazione di efficacia, nell'ordinamento giuridico italiano, della sentenza di nullità di matrimonio sopra indicata.
4. - In particolare, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa,
trattandosi di matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
5. - Dai documenti prodotti (sentenza in data 22 maggio 2024 del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena, resa esecutiva con decreto in data 24
settembre 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) risulta che è
intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio.
Si deve, in particolare, rilevare che, a seguito del motu proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus, promulgato da Papa Francesco ed entrato in vigore in data 8/12/2015, ex can.
1679: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio,
decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”.
6. - Da tali documenti risulta, inoltre, che dinanzi al tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a tutela delle proprie ragioni,
e che la nullità del matrimonio è stata dichiarata per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (can.1095 n. 2) e incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3) da parte di entrambi i coniugi.
La causa è stata iniziata dalla . Il ha concordato con quanto Pt_1 Per_1
esposto dalla Pt_1
7. – Secondo la giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per esclusione da parte di uno soltanto dei pag. 3/6 coniugi di uno dei bona matrimonii, può trovare ostacolo nell'ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, né ,comunque, conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Lo stesso può dirsi per l'ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio da parte di uno dei due coniugi, ove tale condizione non sia conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge.
Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte.
Secondo la giurisprudenza, l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che eventualmente ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività, della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria -
non facendo così valere il suo interesse individuale a mantenere il vincolo
(giurisprudenza consolidata a far tempo da Cassazione civile sez. un. 6 dicembre 1985
n. 6128 e 6129; v. anche Cassazione civile sez. I, 07 dicembre 2005, n. 27078; Cass.
30 maggio 2003 n. 8764, in Giur. it. 2004 n. 967).
Nel caso in esame il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio per incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (can.1095 n. 2) e incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3) da parte di entrambi i coniugi.
pag. 4/6 La domanda di delibazione è stata proposta dalle parti congiuntamente.
La richiesta congiunta delle parti esclude altresì la sussistenza di una possibile situazione giuridica di ordine pubblico, ostativa alla delibazione, costituita della eventuale prolungata convivenza 'come coniugi' (v. Cassazione civile sez. un.
17/07/2014 n. 16379 e 16380).
8- La proposizione di richiesta congiunta esclude che debba provvedersi sulle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena, emessa il 22 maggio
2024,resa esecutiva con decreto in data 24 settembre 2024 dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Busseto, Comune di Busseto
(PR) il 6 giugno 1998 , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Busseto
dell'anno 1998, al n. 2, parte II, serie A, tra NATA IL 19 Parte_1
AGOSTO 1967 A AR (CF ) E RESIDENTE IN C.F._1
BUSSETO (PR) I N VIALE A. PALLAVICINO 32 E Persona_1
NATO IL 1 GENNAIO 1971 A PISTICCI (MT) (CF ) E C.F._2
RESIDENTE IN SCANDIANO (RE) VIA IVAN BASENGHI 1/5 , a motivo del grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio
(can.1095 n. 2) e incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can.
1095 n.3) da parte di entrambi i coniugi;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune anzidetto di provvedere alla pag. 5/6 trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile, il 4
settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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