Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 702/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 702/2025, promossa con ricorso depositato il 19.02.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Susanna Ghidini
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Stefano Bruno
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SL (Svizzera) il 28.09.2000 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
LU (VA) in data 24.10.2000 ( anno 2000 atto n. 45 parte II serie C) con i seguenti figli maggiorenni: nata a [...] il [...], Controparte_1
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a LU (VA) Via Moncucco n.22 di proprietà della Sig.ra
[...]
, viene assegnata alla stessa con gli arredi ivi presenti, con obbligo della stessa al Pt_1
pagamento di tutte le relative spese;
i figli maggiorenni non ancora completamente indipendenti continueranno a vivere presso la madre e ad essere mantenuti da costei, mentre le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive, riguardanti ciascuno dei figli, così come individuate dalle linee guida elaborate dal Tribunale di Varese, saranno sostenute al
50% da ciascuno dei genitori;
3) il Sig. da atto di aver già lasciato definitivamente la casa coniugale e di Parte_2
aver prelevato dalla stessa tutti i suoi effetti personali;
4) la Sig.ra lavora in Svizzera in qualità di impiegata con stipendio mensile Parte_1
di circa CHF 4.000,00 dedotte le imposte e la Cassa Malati;
5) il Sig. lavora presso Comunità Montana Valli del Verbano in qualità di Parte_2 impiegato amministrativo con stipendio netto mensile di circa € 1.500.00;
6) il Sig. rinuncia irrevocabilmente, alla propria quota della previdenza Parte_2
professionale derivante dal lavoro svolto in Svizzera dalla moglie (secondo pilastro, terzo pilastro e quant'altro erogabile); vicendevolmente la Signora rinuncia sin d'ora Parte_1
a qualsivoglia pretesa sul TFR erogando al Signor ed a qualsivoglia prebenda Parte_2
dovesse allo stesso sovvenire in virtù della sua attività lavorativa;
7) la Sig.ra titolare della proprietà del 50% della quota dell'immobile sito a Parte_1
LU (VA) Via Moncucco n.31 a parte del complesso denominato “Residenza Nuovo
Miralago” appartamento al piano terra composto da ingresso, un locale, soggiorno, cucina, bagno e box autorimessa al piano seminterrato contraddistinti al Catasto Urbano del suddetto
Comune come segue: partita LU- Foglio 7 mappali n. 3301 sub 538 Via P.IVA_1
Moncucco 31 p.T., Z.c 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 3, R.C. Lire 450.000,000 n. 3301 sub 516 Via
Moncucco 31 p.S1, Z.c1, cat. C/6, Cl. 8, mq. 14, R.C. Lire 65.800,000 - il cui atto d'acquisto
Rac.n.9517 Rep.n. 72021, Notaio , da ritenersi parte integrante del presente ricorso Per_1
che si allega, si obbliga a trasferire irrevocabilmente al Sig. che accetta, la Parte_2
suddetta quota di proprietà e tutti i beni e gli arredi ivi contenuti entro il termine di giorni 30
pagina 2 di 5 dalla data dell'exequatur in Svizzera della sentenza di divorzio italiana, ovvero dall'omologazione dell'accordo di liquidazione della quota della previdenza professionale
(secondo pilastro, terzo pilastro e quant'altro erogabile) da parte del giudice svizzero competente - e comunque entro diciotto mesi dalla data di omologa della presente separazione
- con ciò obbligandosi a non accedervi per alcun motivo a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
il Sig. per proprio conto, provvederà a farsi carico del pagamento Parte_2 di spese, oneri e a qualsivoglia altra spesa concernente l'immobile decorrente dal mese di giugno 2022, ed a volturare a proprio nome, ove non fossero a lui intestati, i contratti relativi alle utenze di servizio dell'immobile (luce, acqua, gas, telefono), con rinuncia da parte dello stesso al rimborso delle spese condominiali sostenute in via esclusiva. Le spese notarili e d'imposta per la cessione dell'immobile verranno divise e pagate al 50% tra le parti;
L'atto di cessione della quota di 1/2 relativo all'unità descritta ai punti che precedono, in quanto elemento degli accordi, seguirà il regime fiscale agevolato come per legge. Le parti danno atto che condizione essenziale della separazione è l'esenzione di cui all'articolo 19 L.
06.03.1987 n 74
8) si dichiara che la rinuncia del Sig. alla sua quota di previdenza Parte_2 professionale (secondo pilastro, terzo pilastro e quant'altro erogabile) spettante alla moglie rappresenta il corrispettivo per la cessione della quota d'immobile da parte della Sig.ra
[...]
al marito di cui al precedente punto n.7 e della rinuncia da parte di quest'ultima a Pt_1
pretesa analoga sul TRF maturato dal marito di cui al precedente punto 6.
Il Sig. rinuncia quindi sin da ora, e si obbliga e promette di impegnarsi Parte_2 nell'ambito della futura procedura di divorzio a rinunciare, a qualsiasi pretesa nei confronti della previdenza professionale maturata dalla moglie in Svizzera, e ciò a far tempo dalla data della firma del presente atto, fermo restando l'obbligo per la Sig.ra di trasferire Parte_1
al Sig. la quota di proprietà immobiliare di cui al superiore punto n.7); Parte_2
9) la Sig.ra rinuncia all'indennità d'occupazione del suddetto immobile sito a Parte_1
LU (VA) Via Moncucco n. 31 nei confronti del marito e al rimborso di ogni ulteriore spesa sostenuta in via esclusiva;
10) i ricorrenti dispongono che le autovetture della coppia verranno così assegnate: la Fiat 500 tg. EZ601KH intestata al Sig. resterà nel possesso ed esclusivo uso dello Parte_2
stesso, mentre il motociclo Vespa W tg. X82TK7 rimarrà in proprietà ed uso esclusivi della
Sig.ra con cessione gratuita da parte del marito. Per tali automezzi si Parte_1
procederà alla rituale trascrizione presso il PRA di Varese delle cessioni di cui sopra, a titolo pagina 3 di 5 transattivo e senza corrispettivo, con intestazione esclusiva in capo ai rispettivi assegnatari, con il privilegio del regime fiscale agevolato, poiché trattasi di convenzione matrimoniale.
Eventuali relative spese saranno a carico di chi si intesterà il veicolo in via esclusiva.
11) il contenuto della cassetta di sicurezza dell'immobile sito a LU (VA)Via Moncucco
n.31 verrà aperta congiuntamente dai coniugi prima della sottoscrizione dell'atto di separazione, e l'intero contenuto verrà assegnato alla Sig.ra tranne quanto Parte_1
appartenente al Sig. Parte_2
12) i coniugi dichiarano di avere così regolato tra loro ogni aspetto di natura personale e patrimoniale e che per effetto della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte in questa sede, nulla avranno più a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altra restando così definito ogni rapporto;
13) spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 28.09.2000 in SL (Svizzera) trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di LU (VA) in data 24.10.2000 ( anno 2000 atto n. 45 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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