TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/08/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1230/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1230 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021; promossa da:
(C.F. & P.IVA.: Parte_1
), con sede in Campobasso, C.da San Giovanni in Golfo s.n.c., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 44, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Reale, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(P.IVA: ), con sede in Campobasso, via Genova n. 11, domiciliata CP_1 P.IVA_2 ex lege in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, presso gli uffici dell'l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: trasporto pubblico locale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice – premesso di svolgere il servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.) extraurbano di passeggeri in virtù di contratto di servizio stipulato, con la in data 28 novembre CP_1
2014, così come modificato dall'atto aggiuntivo stipulato dalle stesse parti in data 22 maggio 2015 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la chiedendone la condanna al pagamento della CP_1 somma complessivamente pari ad € 859.429,35 (oltre I.V.A. e interessi), a titolo di importo residuo del corrispettivo ancora spettante, in capo alla società attrice, per il servizio di TPL svolto nel corso delle annualità 2016 e 2017.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che il contratto di servizio stipulato inter partes prevedeva espressamente, all'art. 9, co. 4,
l'obbligo della di corrispondere, in favore della oltre al CP_1 Parte_1 corrispettivo chilometrico inerente ai servizi di gli ulteriori importi dovuti a titolo Parte_2 di “tasso d'inflazione determinato dall'ISTAT di settore”;
- che, sulla base dell'art. 9, co. 2, del contratto di servizio in questione, così come modificato dall'atto aggiuntivo del 22 maggio 2025, il corrispettivo chilometrico spettante alla Parte_1 per gli anni 2016 e 2017 era pari ad € 1,92/Km, oltre I.V.A.;
[...]
- che il numero di chilometri percorsi dalla negli anni 2016 e 2017 risultava essere Parte_1 espressamente indicato nelle note della prot. n. 16604/2016 e prot. n. 7433/2017, CP_1 ed era pari, in particolare:
o a n. 3.996.157,850 Km per l'anno 2016, con conseguente diritto ad un corrispettivo pari ad € 7.672.623,072 per l'anno 2016 (3.996.157,850 x 1,92);
o a n. 3.998.137,850 Km per l'anno 2017, con conseguente diritto ad un corrispettivo pari ad € 7.676.424,672 per l'anno 2017 (3.998.137,850 x 1,92);
- che, tuttavia, la pur in assenza di una specifica clausola contrattuale che CP_1 consentisse di decurtare il corrispettivo chilometrico pattuito in caso di indice ISTAT negativo, aveva unilateralmente ridotto il corrispettivo chilometrico spettante alla per gli Parte_1 anni 2016 e 2017 sulla base di una addotta flessione dell'indice ISTAT di settore che, con riferimento a dette annualità, era stato di segno negativo, corrispondendo così, alla società attrice, in luogo del corrispettivo pattuito, un importo inferiore, pari, esattamente:
o ad € 1,834/Km, oltre I.V.A, per l'anno 2016, con conseguente decurtazione economica pari ad € 343.669,57 (oltre I.V.A.) per l'anno 2016;
o ad € 1,791/Km, oltre I.V.A., per l'anno 2017, con conseguente decurtazione economica pari ad € 515.759,78 (oltre I.V.A.) per l'anno 2017.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo la condanna della al pagamento della CP_1 somma complessivamente pari ad € 859.429,35, oltre I.V.A. e interessi.
Si è costituito, nel presente giudizio, l'ente convenuto, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate. Lo stesso ha, in particolare, dedotto che l'adeguamento del corrispettivo chilometrico all'indice ISTAT di settore era contrattualmente previsto dall'art. 9, co. 4, del contratto di servizio, senza che, dalla lettura della relativa clausola contrattuale, potesse in alcun modo ricavarsi che l'ancoraggio del corrispettivo chilometrico all'indice ISTAT di settore fosse da escludersi in caso di indice negativo, essendo, comunque, una facoltà dell'amministrazione – prevista, in via generale, dall'art. 115 del Cod. appalti applicabile ratione temporis (d.lgs. n. 163/2006) – quella avente ad oggetto la revisione del prezzo ancorata all'indice ISTAT.
La ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., fatto esperire, con esito negativo, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 15, co. 2, del contratto di servizio e fatte precisare le conclusioni, la causa
è stata, quindi, da ultimo, trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, nei quali le parti hanno dedotto e controdedotto, tra le altre cose, anche in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione in capo al giudice ordinario adito, contestata dall'amministrazione convenuta e sostenuta, invece, dalla parte attrice.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla giurisdizione del giudice adito.
Deve, preliminarmente, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito a conoscere la controversia in esame, vertendo la stessa, esattamente, in materia di richiesta di pagamento di somme asseritamente dovute, in favore dell'odierna attrice, a titolo di corrispettivo di un contratto di pubblico servizio, e non (come erroneamente sostenuto dall'amministrazione convenuta negli scritti conclusionali) in materia di revisione del prezzo (infra).
Ciò in quanto l'art. 133, co. 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di pubblici servizi, esclude espressamente quelle concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
È appena il caso di richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul criterio di riparto della giurisdizione, secondo cui “sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano un contenuto meramente patrimoniale” (in tal senso, ex multis:
Cass. civ., Sez. Unite, n. 16829/2017), così come tutte quelle relative alla “successiva fase contrattuale afferente all'esecuzione del rapporto, che si apre con la stipula ovvero con l'inizio della esecuzione del contratto” (così: Cass. civ., Sez. Unite, n. 13191/2018).
Lo stesso Consiglio di Stato, del resto, ha, anche di recente, ribadito che “la giurisdizione esclusiva del
G.A. presuppone l'esistenza di un collegamento, sia pure indiretto o mediato, della controversia con
l'esercizio di un potere, mentre nel caso in cui la questione abbia carattere meramente patrimoniale la controversia rimane estranea alla giurisdizione amministrativa” (cfr., ex multis: Cons. Stato del
03/01/2020).
Nel merito.
Controvertono, essenzialmente, le parti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 9, co. 4, del contratto di servizio stipulato inter partes, che prevede, testualmente, che “verrà inoltre riconosciuto e liquidato il tasso di inflazione determinato dall'ISTAT di settore”.
Ad avviso di parte attrice, infatti, tale clausola esclude, in assenza di un'espressa previsione pattizia, la possibilità, per l'amministrazione convenuta, di decurtare il corrispettivo, pattuito ai sensi del co. 2 del citato art. 9 (così come modificato dal patto aggiuntivo del 22 maggio 2015), qualora l'indice ISTAT di settore riporti un valore negativo, mentre, ad avviso di parte convenuta, l'ancoraggio del corrispettivo all'indice ISTAT, previsto dall'art. 9, co. 4, comporta che lo stesso possa essere rideterminato in misura maggiore o minore, a seconda dell'andamento dell'ISTAT.
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che l'interpretazione da condividersi sia quella invocata da parte attrice.
Depongono in tal senso, infatti, una serie di argomenti.
In primis, un argomento letterale (che costituisce pur sempre il primo criterio interpretativo dei contratti), dovendosi valorizzare, in tale ottica, l'utilizzo, da parte dei contraenti, di lemmi lessicali univocamente riferibili ad un possibile incremento del corrispettivo chilometrico pattuito a norma del co. 2 dell'art. 9,
a seconda del tasso di inflazione ISTAT.
Si osserva, infatti, al riguardo – e pur nella consapevolezza dello scrivente giudice circa il fatto che il criterio interpretativo cd. letterale non assurge certo a criterio avente valore assoluto, dovendosi, in ogni caso, ricercare anche l'intenzione comune delle parti (art. 1362 c.c.) –, come sia, tuttavia, evidente, nel caso di specie, che il consapevole utilizzo, da parte dei contraenti, di termini accrescitivi e positivi (quali “inoltre”,
“liquidato”, “riconosciuto” e “inflazione”), in luogo di termini neutri (quali, a mero titolo esemplificativo: “ancorato”, parametrato”, “andamento”, “inflazione e deflazione”) che, in quanto tali, ben avrebbero potuto ritenersi espressivi della volontà delle parti di parametrare il corrispettivo pattuito all'andamento dell'indice ISTAT quale che fosse, sono da ritenersi chiaramente espressivi della volontà delle parti di assicurare all'esercente il servizio pubblico l'adeguamento esclusivamente in positivo del corrispettivo chilometrico forfettariamente pattuito al costo della vita, in un'ottica di favor, quindi, per l'impresa esercente (favor che, del resto, non è fine a se stesso, ma è volto, in definitiva, a tutelare l'interesse pubblico di assicurare la continuità del servizio pubblico anche in caso di congiuntura economica sfavorevole;
infra).
Depone in tal senso, inoltre, anche un argomento di tipo sistematico interno al contratto e, per così dire, coerenziale, volto, cioè, ad interpretare le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre.
Sintomatica è, in tal senso, la previsione di cui al precedente co. 3 del medesimo art. 9 del contratto, laddove si prevede, espressamente, che “il corrispettivo determinato nel presente contratto sarà comunque rideterminato in misura maggiore/minore in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla . CP_1
Ebbene, qualora le parti avessero effettivamente inteso ancorare il corrispettivo chilometrico all'andamento ISTAT, non solo in positivo ma anche in negativo, non si comprenderebbe, allora, per quale motivo le parti stesse abbiano omesso di precisarlo espressamente, con una formulazione analoga a quella utilizzata al co. 3 e sopra richiamata, che, in quel caso, consente la rideterminazione del corrispettivo “in misura maggiore o minore” in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla
(ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit). CP_1
Ad analoghe conclusioni, del resto, si perviene anche mediante il ricorso ad un criterio ermeneutico volto a valorizzare la coerenza del sistema, atteso che, anche in altri settori dell'ordinamento (e, in particolare, in ambito di separazioni e divorzi), laddove, nell'ottica di tutela di una parte, viene previsto l'adeguamento di un importo fisso all'indice ISTAT, è generalmente esclusa la decurtazione dell'importo stesso in caso di deflazione (così, di recente: Trib. Parma n. 441/2024; v. anche, nello stesso senso: Trib.
Roma n. 1722/2024, arg. ex), così riconoscendosi all'indice di riferimento una funzione esclusivamente incrementativa.
Ma la conferma della bontà di tale interpretazione perviene, soprattutto, dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in materia dell'istituto di “revisione del prezzo” regolato dall'art. 115 del previgente Cod. appalti.
Preliminarmente, è opportuno premettere che, come già accennato, tale istituto – pur invocato dalla parte convenuta – non viene in alcun modo in considerazione nel caso di specie.
Ciò in quanto l'odierna attrice non chiede affatto, in questa sede, una revisione in senso accrescitivo del corrispettivo contrattuale pattuito inter partes in funzione dell'indice ISTAT, ma, semplicemente, la corresponsione del corrispettivo contrattualmente pattuito, nella sua interezza, ossia compresa la componente oggetto di “decurtazione” da parte dell'amministrazione.
Ebbene, ciò premesso in via generale, si osserva che la giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'istituto della revisione del prezzo di cui all'art. 115 cit. – giurisprudenza che è utile richiamare in questa sede, in quanto espressiva di un principio di diritto invocabile, nel caso di specie, quale argomento teleologico a sostegno della tesi interpretativa sostenuta dalla parte attrice – ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che la norma, che costituisce una norma imperativa destinata anche a sostituirsi di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie o mancanti nei singoli contratti (pattuizione, invece, nel caso di specie prevista dall'art. 9, co. 4, del contratto), nel prevedere ope legis una clausola di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, “ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici”, di talché “la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell'appaltatore” (così: TAR Napoli n. 887/2015).
Dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in altri termini, non è possibile trarre alcun argomento a sostegno della tesi dell'amministrazione convenuta, non potendosi ricavare, da tale norma, un principio generale espressivo del potere dell'amministrazione di ridurre unilateralmente il corrispettivo in caso di deflazione
(ciò che è avvenuto nel caso di specie), posto che, esattamente al contrario, è proprio “l'incremento dei costi” che “costituisce il presupposto della revisione, ed è dei costi quindi che deve essere accertato
l'aumento” (così: Cons. Stato n. 8834/2024).
Anche più di recente, infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito che “l'istituto della revisione del prezzo serve ad eliminare l'alea economica (o a ridurne l'impatto) correlata al possibile aumento dei prezzi ma non può, in concreto, trasformarsi in un meccanismo di modifica del prezzo originariamente stabilito, peraltro solo a vantaggio di una parte”, avendo “il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali, in rapporto all'eventuale verificarsi di eventi eccezionali determinanti un innalzamento dei prezzi” (così: Cons. Stato n. 3787 del 05/05/2025; nello stesso senso, v. anche: Ad. plenaria n. 14/2021 e Cons. Stato n. 9426/2022).
È evidente, dunque, alla luce della giurisprudenza amministrativa sin qui richiamata, che una revisione del prezzo in funzione dell'indice ISTAT è possibile solo in senso accrescitivo, con la conseguenza per cui, in caso di deflazione, così come l'impresa non avrà diritto, com'è ovvio, ad alcun incremento del corrispettivo contrattuale, così la stessa non potrà, però, nemmeno subire alcuna decurtazione del corrispettivo stesso e consensualmente pattuito, quantomeno non in assenza di una specifica previsione contrattuale in tal senso (nel caso di specie carente).
Opinare diversamente, del resto, significherebbe attribuire al contratto di servizio pubblico un margine di aleatorietà a danno dell'impresa esercente, che, tuttavia, come visto, si porrebbe in palese contrasto con la ratio legis posta a fondamento dello stesso meccanismo di revisione del prezzo previsto dall'art. 115 del Cod. appalti previgente (d.lgs. n. 163/2006) e invocato dall'amministrazione convenuta, il quale, al contrario, ha lo scopo di riconoscere “un vero e proprio diritto in capo all'appaltatore ad ottenere un adeguamento del corrispettivo contrattuale parametrato all'aumento dell'indice dei prezzi” (così: TAR
Ancona, Marche, n. 476/2015).
Deve, pertanto, concludersi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, nel senso che – in assenza di un'espressa previsione contrattuale in tal senso e non essendo possibile, alla luce dei criteri interpretativi sopra richiamati
(letterale, sistematico, sistemico e teleologico), un'interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. 9, co. 4, del contratto di servizio che si estenda sino a ricomprendervi anche la facoltà, per l'amministrazione, di decurtare il corrispettivo in caso di deflazione – l'amministrazione è tenuta alla corresponsione, nei confronti dell'odierna attrice, del corrispettivo chilometrico pattuito nella sua integralità.
Il quantum richiesto dall'odierna attrice, del resto, oltre a non essere stato oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta, risulta anche provato per tabulas alla luce della documentazione in atti, mediante applicazione di un mero calcolo aritmetico: n. dei km percorsi dalla società attrice in ciascuna delle annualità oggetto di causa moltiplicato per € 1,92, ossia per il corrispettivo chilometrico pattuito inter partes.
Ne deriva la condanna della al pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo CP_1 complessivo pari ad € 859.429,35, oltre I.V.A.
Su tale somma, decorrono, infine, gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c., dal giorno della domanda sino al saldo effettivo.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'amministrazione convenuta.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto e di diritto) previsti, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 520.001,00 fino ad € 1.000.000,00), con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1230 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della , così provvede: Parte_1 CP_1
• Condanna la al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1 complessiva pari ad € 859.429,35 oltre I.V.A. e oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., decorrenti dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
• Condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.598,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 13 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1230 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021; promossa da:
(C.F. & P.IVA.: Parte_1
), con sede in Campobasso, C.da San Giovanni in Golfo s.n.c., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 44, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Reale, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(P.IVA: ), con sede in Campobasso, via Genova n. 11, domiciliata CP_1 P.IVA_2 ex lege in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, presso gli uffici dell'l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: trasporto pubblico locale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice – premesso di svolgere il servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.) extraurbano di passeggeri in virtù di contratto di servizio stipulato, con la in data 28 novembre CP_1
2014, così come modificato dall'atto aggiuntivo stipulato dalle stesse parti in data 22 maggio 2015 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la chiedendone la condanna al pagamento della CP_1 somma complessivamente pari ad € 859.429,35 (oltre I.V.A. e interessi), a titolo di importo residuo del corrispettivo ancora spettante, in capo alla società attrice, per il servizio di TPL svolto nel corso delle annualità 2016 e 2017.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che il contratto di servizio stipulato inter partes prevedeva espressamente, all'art. 9, co. 4,
l'obbligo della di corrispondere, in favore della oltre al CP_1 Parte_1 corrispettivo chilometrico inerente ai servizi di gli ulteriori importi dovuti a titolo Parte_2 di “tasso d'inflazione determinato dall'ISTAT di settore”;
- che, sulla base dell'art. 9, co. 2, del contratto di servizio in questione, così come modificato dall'atto aggiuntivo del 22 maggio 2025, il corrispettivo chilometrico spettante alla Parte_1 per gli anni 2016 e 2017 era pari ad € 1,92/Km, oltre I.V.A.;
[...]
- che il numero di chilometri percorsi dalla negli anni 2016 e 2017 risultava essere Parte_1 espressamente indicato nelle note della prot. n. 16604/2016 e prot. n. 7433/2017, CP_1 ed era pari, in particolare:
o a n. 3.996.157,850 Km per l'anno 2016, con conseguente diritto ad un corrispettivo pari ad € 7.672.623,072 per l'anno 2016 (3.996.157,850 x 1,92);
o a n. 3.998.137,850 Km per l'anno 2017, con conseguente diritto ad un corrispettivo pari ad € 7.676.424,672 per l'anno 2017 (3.998.137,850 x 1,92);
- che, tuttavia, la pur in assenza di una specifica clausola contrattuale che CP_1 consentisse di decurtare il corrispettivo chilometrico pattuito in caso di indice ISTAT negativo, aveva unilateralmente ridotto il corrispettivo chilometrico spettante alla per gli Parte_1 anni 2016 e 2017 sulla base di una addotta flessione dell'indice ISTAT di settore che, con riferimento a dette annualità, era stato di segno negativo, corrispondendo così, alla società attrice, in luogo del corrispettivo pattuito, un importo inferiore, pari, esattamente:
o ad € 1,834/Km, oltre I.V.A, per l'anno 2016, con conseguente decurtazione economica pari ad € 343.669,57 (oltre I.V.A.) per l'anno 2016;
o ad € 1,791/Km, oltre I.V.A., per l'anno 2017, con conseguente decurtazione economica pari ad € 515.759,78 (oltre I.V.A.) per l'anno 2017.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo la condanna della al pagamento della CP_1 somma complessivamente pari ad € 859.429,35, oltre I.V.A. e interessi.
Si è costituito, nel presente giudizio, l'ente convenuto, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate. Lo stesso ha, in particolare, dedotto che l'adeguamento del corrispettivo chilometrico all'indice ISTAT di settore era contrattualmente previsto dall'art. 9, co. 4, del contratto di servizio, senza che, dalla lettura della relativa clausola contrattuale, potesse in alcun modo ricavarsi che l'ancoraggio del corrispettivo chilometrico all'indice ISTAT di settore fosse da escludersi in caso di indice negativo, essendo, comunque, una facoltà dell'amministrazione – prevista, in via generale, dall'art. 115 del Cod. appalti applicabile ratione temporis (d.lgs. n. 163/2006) – quella avente ad oggetto la revisione del prezzo ancorata all'indice ISTAT.
La ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., fatto esperire, con esito negativo, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 15, co. 2, del contratto di servizio e fatte precisare le conclusioni, la causa
è stata, quindi, da ultimo, trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, nei quali le parti hanno dedotto e controdedotto, tra le altre cose, anche in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione in capo al giudice ordinario adito, contestata dall'amministrazione convenuta e sostenuta, invece, dalla parte attrice.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla giurisdizione del giudice adito.
Deve, preliminarmente, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito a conoscere la controversia in esame, vertendo la stessa, esattamente, in materia di richiesta di pagamento di somme asseritamente dovute, in favore dell'odierna attrice, a titolo di corrispettivo di un contratto di pubblico servizio, e non (come erroneamente sostenuto dall'amministrazione convenuta negli scritti conclusionali) in materia di revisione del prezzo (infra).
Ciò in quanto l'art. 133, co. 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di pubblici servizi, esclude espressamente quelle concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
È appena il caso di richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul criterio di riparto della giurisdizione, secondo cui “sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano un contenuto meramente patrimoniale” (in tal senso, ex multis:
Cass. civ., Sez. Unite, n. 16829/2017), così come tutte quelle relative alla “successiva fase contrattuale afferente all'esecuzione del rapporto, che si apre con la stipula ovvero con l'inizio della esecuzione del contratto” (così: Cass. civ., Sez. Unite, n. 13191/2018).
Lo stesso Consiglio di Stato, del resto, ha, anche di recente, ribadito che “la giurisdizione esclusiva del
G.A. presuppone l'esistenza di un collegamento, sia pure indiretto o mediato, della controversia con
l'esercizio di un potere, mentre nel caso in cui la questione abbia carattere meramente patrimoniale la controversia rimane estranea alla giurisdizione amministrativa” (cfr., ex multis: Cons. Stato del
03/01/2020).
Nel merito.
Controvertono, essenzialmente, le parti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 9, co. 4, del contratto di servizio stipulato inter partes, che prevede, testualmente, che “verrà inoltre riconosciuto e liquidato il tasso di inflazione determinato dall'ISTAT di settore”.
Ad avviso di parte attrice, infatti, tale clausola esclude, in assenza di un'espressa previsione pattizia, la possibilità, per l'amministrazione convenuta, di decurtare il corrispettivo, pattuito ai sensi del co. 2 del citato art. 9 (così come modificato dal patto aggiuntivo del 22 maggio 2015), qualora l'indice ISTAT di settore riporti un valore negativo, mentre, ad avviso di parte convenuta, l'ancoraggio del corrispettivo all'indice ISTAT, previsto dall'art. 9, co. 4, comporta che lo stesso possa essere rideterminato in misura maggiore o minore, a seconda dell'andamento dell'ISTAT.
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che l'interpretazione da condividersi sia quella invocata da parte attrice.
Depongono in tal senso, infatti, una serie di argomenti.
In primis, un argomento letterale (che costituisce pur sempre il primo criterio interpretativo dei contratti), dovendosi valorizzare, in tale ottica, l'utilizzo, da parte dei contraenti, di lemmi lessicali univocamente riferibili ad un possibile incremento del corrispettivo chilometrico pattuito a norma del co. 2 dell'art. 9,
a seconda del tasso di inflazione ISTAT.
Si osserva, infatti, al riguardo – e pur nella consapevolezza dello scrivente giudice circa il fatto che il criterio interpretativo cd. letterale non assurge certo a criterio avente valore assoluto, dovendosi, in ogni caso, ricercare anche l'intenzione comune delle parti (art. 1362 c.c.) –, come sia, tuttavia, evidente, nel caso di specie, che il consapevole utilizzo, da parte dei contraenti, di termini accrescitivi e positivi (quali “inoltre”,
“liquidato”, “riconosciuto” e “inflazione”), in luogo di termini neutri (quali, a mero titolo esemplificativo: “ancorato”, parametrato”, “andamento”, “inflazione e deflazione”) che, in quanto tali, ben avrebbero potuto ritenersi espressivi della volontà delle parti di parametrare il corrispettivo pattuito all'andamento dell'indice ISTAT quale che fosse, sono da ritenersi chiaramente espressivi della volontà delle parti di assicurare all'esercente il servizio pubblico l'adeguamento esclusivamente in positivo del corrispettivo chilometrico forfettariamente pattuito al costo della vita, in un'ottica di favor, quindi, per l'impresa esercente (favor che, del resto, non è fine a se stesso, ma è volto, in definitiva, a tutelare l'interesse pubblico di assicurare la continuità del servizio pubblico anche in caso di congiuntura economica sfavorevole;
infra).
Depone in tal senso, inoltre, anche un argomento di tipo sistematico interno al contratto e, per così dire, coerenziale, volto, cioè, ad interpretare le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre.
Sintomatica è, in tal senso, la previsione di cui al precedente co. 3 del medesimo art. 9 del contratto, laddove si prevede, espressamente, che “il corrispettivo determinato nel presente contratto sarà comunque rideterminato in misura maggiore/minore in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla . CP_1
Ebbene, qualora le parti avessero effettivamente inteso ancorare il corrispettivo chilometrico all'andamento ISTAT, non solo in positivo ma anche in negativo, non si comprenderebbe, allora, per quale motivo le parti stesse abbiano omesso di precisarlo espressamente, con una formulazione analoga a quella utilizzata al co. 3 e sopra richiamata, che, in quel caso, consente la rideterminazione del corrispettivo “in misura maggiore o minore” in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla
(ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit). CP_1
Ad analoghe conclusioni, del resto, si perviene anche mediante il ricorso ad un criterio ermeneutico volto a valorizzare la coerenza del sistema, atteso che, anche in altri settori dell'ordinamento (e, in particolare, in ambito di separazioni e divorzi), laddove, nell'ottica di tutela di una parte, viene previsto l'adeguamento di un importo fisso all'indice ISTAT, è generalmente esclusa la decurtazione dell'importo stesso in caso di deflazione (così, di recente: Trib. Parma n. 441/2024; v. anche, nello stesso senso: Trib.
Roma n. 1722/2024, arg. ex), così riconoscendosi all'indice di riferimento una funzione esclusivamente incrementativa.
Ma la conferma della bontà di tale interpretazione perviene, soprattutto, dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in materia dell'istituto di “revisione del prezzo” regolato dall'art. 115 del previgente Cod. appalti.
Preliminarmente, è opportuno premettere che, come già accennato, tale istituto – pur invocato dalla parte convenuta – non viene in alcun modo in considerazione nel caso di specie.
Ciò in quanto l'odierna attrice non chiede affatto, in questa sede, una revisione in senso accrescitivo del corrispettivo contrattuale pattuito inter partes in funzione dell'indice ISTAT, ma, semplicemente, la corresponsione del corrispettivo contrattualmente pattuito, nella sua interezza, ossia compresa la componente oggetto di “decurtazione” da parte dell'amministrazione.
Ebbene, ciò premesso in via generale, si osserva che la giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'istituto della revisione del prezzo di cui all'art. 115 cit. – giurisprudenza che è utile richiamare in questa sede, in quanto espressiva di un principio di diritto invocabile, nel caso di specie, quale argomento teleologico a sostegno della tesi interpretativa sostenuta dalla parte attrice – ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che la norma, che costituisce una norma imperativa destinata anche a sostituirsi di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie o mancanti nei singoli contratti (pattuizione, invece, nel caso di specie prevista dall'art. 9, co. 4, del contratto), nel prevedere ope legis una clausola di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, “ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici”, di talché “la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell'appaltatore” (così: TAR Napoli n. 887/2015).
Dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in altri termini, non è possibile trarre alcun argomento a sostegno della tesi dell'amministrazione convenuta, non potendosi ricavare, da tale norma, un principio generale espressivo del potere dell'amministrazione di ridurre unilateralmente il corrispettivo in caso di deflazione
(ciò che è avvenuto nel caso di specie), posto che, esattamente al contrario, è proprio “l'incremento dei costi” che “costituisce il presupposto della revisione, ed è dei costi quindi che deve essere accertato
l'aumento” (così: Cons. Stato n. 8834/2024).
Anche più di recente, infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito che “l'istituto della revisione del prezzo serve ad eliminare l'alea economica (o a ridurne l'impatto) correlata al possibile aumento dei prezzi ma non può, in concreto, trasformarsi in un meccanismo di modifica del prezzo originariamente stabilito, peraltro solo a vantaggio di una parte”, avendo “il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali, in rapporto all'eventuale verificarsi di eventi eccezionali determinanti un innalzamento dei prezzi” (così: Cons. Stato n. 3787 del 05/05/2025; nello stesso senso, v. anche: Ad. plenaria n. 14/2021 e Cons. Stato n. 9426/2022).
È evidente, dunque, alla luce della giurisprudenza amministrativa sin qui richiamata, che una revisione del prezzo in funzione dell'indice ISTAT è possibile solo in senso accrescitivo, con la conseguenza per cui, in caso di deflazione, così come l'impresa non avrà diritto, com'è ovvio, ad alcun incremento del corrispettivo contrattuale, così la stessa non potrà, però, nemmeno subire alcuna decurtazione del corrispettivo stesso e consensualmente pattuito, quantomeno non in assenza di una specifica previsione contrattuale in tal senso (nel caso di specie carente).
Opinare diversamente, del resto, significherebbe attribuire al contratto di servizio pubblico un margine di aleatorietà a danno dell'impresa esercente, che, tuttavia, come visto, si porrebbe in palese contrasto con la ratio legis posta a fondamento dello stesso meccanismo di revisione del prezzo previsto dall'art. 115 del Cod. appalti previgente (d.lgs. n. 163/2006) e invocato dall'amministrazione convenuta, il quale, al contrario, ha lo scopo di riconoscere “un vero e proprio diritto in capo all'appaltatore ad ottenere un adeguamento del corrispettivo contrattuale parametrato all'aumento dell'indice dei prezzi” (così: TAR
Ancona, Marche, n. 476/2015).
Deve, pertanto, concludersi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, nel senso che – in assenza di un'espressa previsione contrattuale in tal senso e non essendo possibile, alla luce dei criteri interpretativi sopra richiamati
(letterale, sistematico, sistemico e teleologico), un'interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. 9, co. 4, del contratto di servizio che si estenda sino a ricomprendervi anche la facoltà, per l'amministrazione, di decurtare il corrispettivo in caso di deflazione – l'amministrazione è tenuta alla corresponsione, nei confronti dell'odierna attrice, del corrispettivo chilometrico pattuito nella sua integralità.
Il quantum richiesto dall'odierna attrice, del resto, oltre a non essere stato oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta, risulta anche provato per tabulas alla luce della documentazione in atti, mediante applicazione di un mero calcolo aritmetico: n. dei km percorsi dalla società attrice in ciascuna delle annualità oggetto di causa moltiplicato per € 1,92, ossia per il corrispettivo chilometrico pattuito inter partes.
Ne deriva la condanna della al pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo CP_1 complessivo pari ad € 859.429,35, oltre I.V.A.
Su tale somma, decorrono, infine, gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c., dal giorno della domanda sino al saldo effettivo.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'amministrazione convenuta.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto e di diritto) previsti, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 520.001,00 fino ad € 1.000.000,00), con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1230 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della , così provvede: Parte_1 CP_1
• Condanna la al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1 complessiva pari ad € 859.429,35 oltre I.V.A. e oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., decorrenti dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
• Condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.598,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 13 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo