TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 8090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8090 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2025 udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa recante RGL. n. 21503/24, pendente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede legale in Roma (RM) al Viale Francesco Caltagirone n. 237 –00132
– C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Correra e P.IVA_1 dall'Avv. Pasquale Quatrano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Correra sito in Nola, alla Via Giacomo Imbroda n° 62;
RICORRENTE
E
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore - elettivamente domiciliato in Napoli alla Via de Gasperi 55 presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notar del 22.03.24 rep. N. Persona_1
37875, n. racc. 7313
con sede in Napoli alla Controparte_2 via Vespucci n.172, C.F. , in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dr.ssa Rossella Santoro, in virtù di delega in atti
RESISTENTI
Oggetto: opposizione verbale accertamento obbligo contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento e notificazione n. 2021005790/DDL del 27.01.2023 con il quale l' chiedeva il pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 316.214,33 di cui € 217.786,36 a titolo di contributi ed
€ 98427,97 a titolo di somme aggiuntive.
Eccepiva la carenza di valore probatorio pieno delle dichiarazioni di alcuni lavoratori raccolte dagli ispettori a verbale, nonché la mancanza di completa, intellegibile motivazione. Contestava le conclusioni tratte dagli ispettori con riguardo alla presunta omissione contributiva ed affermava di avere sempre corrisposto ai dipendenti la giusta retribuzione, commisurata alla quantità e qualità del lavoro dagli stessi prestato, non avendo essi mai svolto orario di lavoro full-time per il periodo in contestazione, come invece ipotizzato dagli ispettori senza peraltro l'indicazione di alcuna prova a supporto.
Affermava che le ore effettivamente lavorate erano quelle risultanti dalle buste paga allegate e che la società aveva usufruito anche della cassa integrazione guadagni dovuta alla contrazione dell'attività nel periodo covid, di cui non era stato invece tenuto alcun conto dagli ispettori.
Concludeva pertanto chiedendo “A) Per i motivi di cui al presente ricorso accertare e dichiarare la nullità , l'invalidità, l'inammissibilità, l'inefficacia, l'illegittimità, l'infondatezza del verbale di accertamento e notificazione n. 2021005790/DDL del 27.01.2023 poichè infondato in fatto e diritto e di conseguenza accertare e dichiarare illegittimi i provvedimenti consequenziali mancando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle presunte violazioni riscontrate dagli ispettori;
B) Accertare e dichiarare per il periodo dal 15.02.2019 al 31.10.2022 e/o per il periodo che sarà accertato in corso di causa i dipendenti della società ricorrente hanno prestato la loro attività lavorativa solo per le ore che gli sono state retribuite e che risultano dalle buste paga;
C) Per effetto degli accertamenti di cui sopra accertare e dichiarare non dovuta all' la somma di € 316.214,33 di cui € 217.786,36 a titolo di CP_1 contributi ed € 98427,97 a titolo di somme aggiuntive per insussistenza della causa legittimante il pagamento , per carenza di motivazione del verbale impugnato caducando d'ogni effetto i provvedimenti conseguenziali. D) condannare gli opposti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva l' opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la società opponente sarebbe stata tenuta ad impugnare l'avviso di addebito AVA 39720240004078661000, notificato regolarmente alla ditta il 6.06.2024, e pertanto in data anteriore alla notifica del presente ricorso, nel quale erano state trasfuse le risultanze del verbale di accertamento impugnato, per cui nei confronti di quest'ultimo atto non era ipotizzabile più alcuna autonoma impugnativa;
faceva poi rilevare che la società era decaduta – in ogni caso – dalla impugnazione dell'Ava contenente le somme di cui al verbale ispettivo del 04.40.23 , atteso il compiuto decorso dei 40 giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.
All'esito così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, dichiarare inammissibile l'opposizione e rigettare il ricorso nel merito, e dunque la domanda promossa dalla ricorrente società per l'accertamento negativo dei crediti contestati nei suoi confronti con verbale ispettivo del 27.01. 23, e voglia dichiarare che la CP_1 stessa ricorrente è tenuta al pagamento degli importi per contributi e sanzioni addebitati a suo carico con il verbale Ispettivo opposto e richiesti con il successivo avviso di addebito n. 39720240004078661000; ovvero, in via gradata, voglia dichiarare che la ricorrente società è obbligata a versare all' i diversi importi, CP_1 maggiori o minori, che dovessero risultare dovuti, per le inadempienze contestate nel verbale Ispettivo di cui è causa, a titolo di contributi e correlate sanzioni civili;
vittoria di spese”.
Si costituiva con propria memoria l' Controparte_2 eccependo in via preliminare il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva e concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso.
La causa veniva rinviata per la discussione, ritenuta la non rilevanza dei mezzi istruttori richiesti, alla odierna udienza.
Il Giudice, udite le conclusioni delle parti, decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dall' il CP_1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Nella fattispecie invero l'impugnazione del verbale di accertamento (notificato il 4.4.2024, cfr. in atti) è stata proposta successivamente all'iscrizione a ruolo del relativo credito contributivo e, dunque, dopo l'inizio della procedura di riscossione.
Tale procedura difatti si è estrinsecata nell'emissione e notificazione di avviso di addebito n. 39720240004078661000 in data 6.6.2024, e cioè in data antecedente alla proposta opposizione (cfr. doc. in atti).
Nell'avviso di addebito predetto sono state, difatti, trasfuse le risultanze degli accertamenti condotti con il verbale impugnato e sono state riportate le pretese per le rilevate omissioni contributive CP_1 riferite ai periodi considerati (da 02/2019 a 10/2022).
Orbene innanzitutto la Suprema Corte ha ribadito - in plurimi arresti - che “la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' . E' stato infatti affermato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. CP_1
16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che «in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_1 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito».
Inoltre, ad avviso della giurisprudenza di legittimità “Dopo l'iscrizione a ruolo neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova)”. (cfr. in termini Cass. sez. lav. ord. 10 marzo 2020, n. 6753: “…Questa Corte ha già risolto possibili dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”).
In definitiva, pertanto, la Corte è pervenuta a statuire che “…la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013)” (cfr. sent. citata, nonché Cass. 26272/2020, di analogo tenore).
Nella fattispecie, essendo stato notificato l'AVA in data 6.6.2024 (e pertanto anteriormente al deposito del ricorso introduttivo in data 8.10.2024), l'interesse ad agire di parte ricorrente risultava non sussistente già dal momento della proposizione della attuale domanda (di impugnativa del verbale di accertamento), per cui – in ossequio ai principi di diritto innanzi illustrati – la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute, che liquida in complessivi euro 990,00 in favore di ciascuna, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Napoli 6.11.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2025 udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa recante RGL. n. 21503/24, pendente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede legale in Roma (RM) al Viale Francesco Caltagirone n. 237 –00132
– C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Correra e P.IVA_1 dall'Avv. Pasquale Quatrano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Correra sito in Nola, alla Via Giacomo Imbroda n° 62;
RICORRENTE
E
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore - elettivamente domiciliato in Napoli alla Via de Gasperi 55 presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notar del 22.03.24 rep. N. Persona_1
37875, n. racc. 7313
con sede in Napoli alla Controparte_2 via Vespucci n.172, C.F. , in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dr.ssa Rossella Santoro, in virtù di delega in atti
RESISTENTI
Oggetto: opposizione verbale accertamento obbligo contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento e notificazione n. 2021005790/DDL del 27.01.2023 con il quale l' chiedeva il pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 316.214,33 di cui € 217.786,36 a titolo di contributi ed
€ 98427,97 a titolo di somme aggiuntive.
Eccepiva la carenza di valore probatorio pieno delle dichiarazioni di alcuni lavoratori raccolte dagli ispettori a verbale, nonché la mancanza di completa, intellegibile motivazione. Contestava le conclusioni tratte dagli ispettori con riguardo alla presunta omissione contributiva ed affermava di avere sempre corrisposto ai dipendenti la giusta retribuzione, commisurata alla quantità e qualità del lavoro dagli stessi prestato, non avendo essi mai svolto orario di lavoro full-time per il periodo in contestazione, come invece ipotizzato dagli ispettori senza peraltro l'indicazione di alcuna prova a supporto.
Affermava che le ore effettivamente lavorate erano quelle risultanti dalle buste paga allegate e che la società aveva usufruito anche della cassa integrazione guadagni dovuta alla contrazione dell'attività nel periodo covid, di cui non era stato invece tenuto alcun conto dagli ispettori.
Concludeva pertanto chiedendo “A) Per i motivi di cui al presente ricorso accertare e dichiarare la nullità , l'invalidità, l'inammissibilità, l'inefficacia, l'illegittimità, l'infondatezza del verbale di accertamento e notificazione n. 2021005790/DDL del 27.01.2023 poichè infondato in fatto e diritto e di conseguenza accertare e dichiarare illegittimi i provvedimenti consequenziali mancando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle presunte violazioni riscontrate dagli ispettori;
B) Accertare e dichiarare per il periodo dal 15.02.2019 al 31.10.2022 e/o per il periodo che sarà accertato in corso di causa i dipendenti della società ricorrente hanno prestato la loro attività lavorativa solo per le ore che gli sono state retribuite e che risultano dalle buste paga;
C) Per effetto degli accertamenti di cui sopra accertare e dichiarare non dovuta all' la somma di € 316.214,33 di cui € 217.786,36 a titolo di CP_1 contributi ed € 98427,97 a titolo di somme aggiuntive per insussistenza della causa legittimante il pagamento , per carenza di motivazione del verbale impugnato caducando d'ogni effetto i provvedimenti conseguenziali. D) condannare gli opposti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva l' opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la società opponente sarebbe stata tenuta ad impugnare l'avviso di addebito AVA 39720240004078661000, notificato regolarmente alla ditta il 6.06.2024, e pertanto in data anteriore alla notifica del presente ricorso, nel quale erano state trasfuse le risultanze del verbale di accertamento impugnato, per cui nei confronti di quest'ultimo atto non era ipotizzabile più alcuna autonoma impugnativa;
faceva poi rilevare che la società era decaduta – in ogni caso – dalla impugnazione dell'Ava contenente le somme di cui al verbale ispettivo del 04.40.23 , atteso il compiuto decorso dei 40 giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.
All'esito così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, dichiarare inammissibile l'opposizione e rigettare il ricorso nel merito, e dunque la domanda promossa dalla ricorrente società per l'accertamento negativo dei crediti contestati nei suoi confronti con verbale ispettivo del 27.01. 23, e voglia dichiarare che la CP_1 stessa ricorrente è tenuta al pagamento degli importi per contributi e sanzioni addebitati a suo carico con il verbale Ispettivo opposto e richiesti con il successivo avviso di addebito n. 39720240004078661000; ovvero, in via gradata, voglia dichiarare che la ricorrente società è obbligata a versare all' i diversi importi, CP_1 maggiori o minori, che dovessero risultare dovuti, per le inadempienze contestate nel verbale Ispettivo di cui è causa, a titolo di contributi e correlate sanzioni civili;
vittoria di spese”.
Si costituiva con propria memoria l' Controparte_2 eccependo in via preliminare il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva e concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso.
La causa veniva rinviata per la discussione, ritenuta la non rilevanza dei mezzi istruttori richiesti, alla odierna udienza.
Il Giudice, udite le conclusioni delle parti, decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dall' il CP_1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Nella fattispecie invero l'impugnazione del verbale di accertamento (notificato il 4.4.2024, cfr. in atti) è stata proposta successivamente all'iscrizione a ruolo del relativo credito contributivo e, dunque, dopo l'inizio della procedura di riscossione.
Tale procedura difatti si è estrinsecata nell'emissione e notificazione di avviso di addebito n. 39720240004078661000 in data 6.6.2024, e cioè in data antecedente alla proposta opposizione (cfr. doc. in atti).
Nell'avviso di addebito predetto sono state, difatti, trasfuse le risultanze degli accertamenti condotti con il verbale impugnato e sono state riportate le pretese per le rilevate omissioni contributive CP_1 riferite ai periodi considerati (da 02/2019 a 10/2022).
Orbene innanzitutto la Suprema Corte ha ribadito - in plurimi arresti - che “la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' . E' stato infatti affermato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. CP_1
16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che «in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_1 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito».
Inoltre, ad avviso della giurisprudenza di legittimità “Dopo l'iscrizione a ruolo neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova)”. (cfr. in termini Cass. sez. lav. ord. 10 marzo 2020, n. 6753: “…Questa Corte ha già risolto possibili dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”).
In definitiva, pertanto, la Corte è pervenuta a statuire che “…la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013)” (cfr. sent. citata, nonché Cass. 26272/2020, di analogo tenore).
Nella fattispecie, essendo stato notificato l'AVA in data 6.6.2024 (e pertanto anteriormente al deposito del ricorso introduttivo in data 8.10.2024), l'interesse ad agire di parte ricorrente risultava non sussistente già dal momento della proposizione della attuale domanda (di impugnativa del verbale di accertamento), per cui – in ossequio ai principi di diritto innanzi illustrati – la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute, che liquida in complessivi euro 990,00 in favore di ciascuna, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Napoli 6.11.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino