CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 664 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo per Parte_1 C.F._1 averne titolo ex art.86 c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Cucchiara;
APPELLATI
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: per l'appellante “Voglia la Corte, in riforma della sentenza nr° 112-2022 pubblicata il 09/03/2022 r.g.109/2020 non notificata (come può notificarla) qui censurata per i capi di impugnazioni 1-2-3-4-5-6 -7 - 8 statuire e dichiarare nulla la sentenza qui impugnata Con vittoria di spese e di onorari del primo e del presente giudizio”.
Per gli appellati: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte in violazione dell'art. 345
c.p.c.; in via principale rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
condannare
l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 112 del 2022, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, rigettò l'opposizione proposta da avverso il precetto ed il Parte_1
1 pignoramento notificatigli nell'ambito dell'esecuzione mobiliare iscritta al n. 29/2020 r.g. es. mob., volta al soddisfacimento coattivo del credito, riconosciuto in favore degli opposti dall'ordinanza emessa dal G.E. il 10 ottobre 2019, in seno alla procedura n. 148/19 r.g. es. mob..
A tanto pervenne il Tribunale, sulla base di quanto stabilito nella richiamata ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione che, rigettando l'istanza di sospensione svolta ex art. 624 c.p.c. dal lo aveva condannato alla refusione delle spese di lite sostenute Pt_1 dagli opposti, nell'importo di euro 600,00 ed accertando il loro diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Ritenne, quindi, infondate le difese avanzate dal che aveva eccepito Pt_1
l'impignorabilità dello stipendio, la violazione dell'art. 627 c.p.c., la nullità del pignoramento presso terzi, la prescrizione presuntiva del credito e il difetto di procura legale degli opposti ed aveva domandato, da ultimo, anche la condanna del procuratore degli opposti al risarcimento dell'importo di euro 20.000,00, per falsa procura e lite temeraria.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione Parte_1 notificato il 6 aprile 2022, sulla scorta dei seguenti sei motivi di impugnazione:
I. nullità della sentenza per motivazione apparente;
II. violazione dell'art. 112 c.p.c.;
III. violazione degli artt. 113 e 161 c.p.c.;
IV. errore del primo giudice per non aver accertato la violazione, da parte della cancelleria del Tribunale, dell'art. 476 c.p.c.;
V. errore del primo giudice per non aver accertato l'indebita reiterazione di precetti in rinnovazione e pignoramento presso terzi, sulla base di fotocopie di sentenze;
VI. errore del primo giudice per non aver accertato la prescrizione presuntiva triennale dall'emissione della sentenza.
3. Si sono costituiti, con comparsa depositata il 5 luglio 2022, , Controparte_1 CP_2
e , che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del gravame
[...] Controparte_3 per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ne hanno chiesto comunque il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 13 giugno
2025– sostituita dal deposito di note scritte – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, va preliminarmente
2 disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati.
Va, al riguardo, ricordato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Alla luce di questo condivisibile principio, nel gravame sono, non senza difficoltà pervero, individuabili le critiche mosse alla sentenza appellata nonché le ragioni che le sostengono.
6. Nel merito, con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia emesso una sentenza viziata da nullità, in quanto sorretta da una motivazione solo apparente.
Il motivo è infondato.
La decisione non può dirsi affetta da “motivazione apparente”, per come genericamente addotto, essendo, al contrario, esaustivo, chiaro e lineare il percorso logico giuridico che ha condotto il Tribunale di Sciacca al rigetto dell'opposizione.
Risulta, infatti, che il primo giudice, per ogni eccezione e difesa proposta dall'appellante – impignorabilità dello stipendio, violazione dell'art. 627 c.p.c., nullità del pignoramento presso terzi, prescrizione presuntiva del credito, difetto di procura del legale dei convenuti e richieste risarcitorie – abbia condotto un attento e preciso esame, rendendo chiaro e percepibile il fondamento del loro rigetto.
7. Con il secondo e terzo motivo di impugnazione - di cui è opportuna la trattazione congiunta - l'appellante si duole della violazione degli artt. 112, 113 e 161 c.p.c.
Rappresenta che l'esecuzione avrebbe avuto inizio a seguito di un atto di precetto notificato il 10 febbraio 2006 e che il procuratore degli appellati sarebbe privo di potere rappresentativo.
Evidenzia che i giudizi dai quali provengono i titoli esecutivi fatti valere dagli appellati, peraltro inesistenti, erano stati abbandonati e, in ogni caso, oggetto di transazione.
I motivi sono inammissibili e, comunque, infondati.
3 Le censure proposte non risultano, infatti, supportate da argomentazioni pertinenti e specificamente riferibili alla sentenza impugnata né, invero, effettivamente indirizzate a dimostrare la violazione degli artt. 112, 113 e 164 c.c., lamentata dall'appellante ma non effettivamente sviluppata da eccezioni e difese appropriate.
Va rilevato, anzitutto, che il ha impegnato le pagine da cinque a nove del Pt_1 proprio atto introduttivo a censurare un provvedimento differente rispetto alla sentenza impugnata.
Tale circostanza appare inequivocabile, dal momento che il come Pt_1 correttamente evidenziato dai sottopone a critica ampi stralci di tale Parte_2 provvedimento - riportati in corsivo - seppure evidentemente non corrispondenti ad alcun capo e punto della sentenza n. 112/2022 del Tribunale di Sciacca.
Ed infatti non risulta che il giudizio di primo grado sia stato abbandonato dagli appellati, né, invero, che sia intervenuta una transazione riguardante il pagamento delle spese legali, così come stabilite e quantificate nel titolo esecutivo fatto valere dagli appellati.
Per quanto concerne l'asserita mancanza della procura, l'appellante rappresenta che la procedura iscritta al nr. 29-2020 sia “senza alcuna procura alla lite, senza procura nel precetto, senza procura nel pignoramento presso terzi, debito estinto nel 2002, con il quale gli eredi mettono in esecuzione le sentenze infra specificati a distanza di 20 anni” (pag. 4).
La doglianza deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile, poiché si risolve nella contestazione di un presunto vizio formale relativo ad atti del processo esecutivo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, tali vizi devono essere dedotti mediante l'opposizione agli atti esecutivi, che costituisce il rimedio tipico per censurare i vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del procedimento, nonché di quelli preliminari all'instaurazione dell'azione esecutiva stessa.
Ne consegue, dunque, che il giudice di appello, dovendo e potendo (non avendolo fatto il Tribunale) qualificare l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, in tali circostanze debba dichiarare d'ufficio “l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione”
(Cassazione civile sez. III, 17/09/2024 n.24927).
Anche nel merito, comunque, la doglianza è infondata.
Risulta, infatti, che gli appellati, sia nel precetto che nell'atto di pignoramento presso terzi, abbiano fatto riferimento ad una procura alle liti – sottoscritta in data 17 gennaio 2019 e depositata nel primo grado di giudizio - già allegata ad un precedente
4 precetto in rinnovazione del 6 febbraio 2019, di cui l'appellante, invero, ammette espressamente l'effettiva notificazione.
Ed infatti, questi evidenzia che “in data 06-02-2019 l'Avvocato Vincenzo Cucchiara riprendeva l'atto di precetto del 10/02/2006 così detto atto di precetto in rinnovazione, quale falsus procurator in quanto l'atto di precetto in rinnovazione si riferisce all'Avvocato
” (pag. 6 appello) Controparte_2
Avuto riguardo a tali difese, non può dirsi che tale procura fosse, dunque, inesistente in quanto non allegata, dacché, secondo lo stesso appellante, il difensore dei Parte_2 sarebbe un “falsus procurator” non per assenza di procura, ma perché il precetto notificato nel 2006 – e poi “rinnovato” nel 2019 – sarebbe stato predisposto da un altro avvocato.
Come si evince dalle ulteriori difese prospettate dall'appellante, inoltre, questi ha riconosciuto nel mandato difensivo degli appellati – depositato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio - la procura spesa nei suoi confronti, lamentandone del tutto improvvisamente la contraffazione, affermando testualmente che “in verità non esiste alcuna procura alla lite valida come si evince nell'atto depositato innanzi alla Corte di
Appello di Palermo, la procura alla lite è del 17/01/2019 con copia e incolla ben visto a occhi nudi, la firma di trattasi di altro processo introitato da Controparte_2 [...]
e il figlio di coste Avv. Vincenzo Cucchiara” (pag. 9 note di trattazione scritta ud. Parte_3
11 aprile 2025).
Avuto riguardo a tali circostanze ed alle ampie facoltà attribuite al difensore dalla procura, estensibili alla procedura 29/2020 rg. es., in quanto concessa per l'esecuzione delle sentenze poste a fondamento del procedimento 148/2019 rg. es. – nel corso del quale è stato emesso il titolo esecutivo, fatto valere dagli appellati – non possono esservi dubbi sulla regolarità del mandato difensivo attribuito al legale dei Parte_2
8.Con il quarto e quinto motivo di impugnazione - di cui è pure indicata la trattazione congiunta - l'appellante si duole della violazione dell'art. 467 c.p.c., avendo - suo dire - la cancelleria rilasciato una seconda copia della sentenza esecutiva, nonché dell'invalidità dei titoli esecutivi.
Rappresenta che gli appellati, da vent'anni, sulla base di fotocopie di sentenze, reitererebbero atti di precetti in rinnovazione e pignoramenti presso terzi.
I motivi sono infondati, fermo, in ogni caso, il rilievo che appare inammissibile la censura circa l'invalidità dei titoli, che appare dedotta, per la prima volta, in questo grado.
È evidente che del titolo esecutivo oggetto dell'odierno contenzioso, costituito- si ribadisce - dalla sola ordinanza del 10 ottobre 2019 del Tribunale di Sciacca nel
5 procedimento al n. 148/2019 rg. esec., è stata formata una sola copia in forma esecutiva.
Infatti, come già rappresentato, ogni ulteriore argomentazione relativa ad altre vicende processuali – riguardanti tali asserite “sentenze fotocopiate” - siano estranee a questo giudizio, risultando del tutto irrilevanti, anche in quanto non precisamente riferibili alla procedura esecutiva iscritta al 29/2020 rg. esec.
Del tutto infondata appare parimenti la doglianza relativa alla reiterazione di precetti e atti di pignoramento, in quanto non costituenti – in ogni caso – atti appartenenti a questo procedimento, restando al di fuori del perimetro di cognizione della Corte.
Si rammenta, in ogni caso, che l'atto di precetto in rinnovazione rappresenta un'attività del tutto ordinaria, sostenuta dalla mancata corresponsione delle somme derivanti da titoli esecutivi e che può essere riproposta senza limiti sostanziali: “la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente), purchè non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perchè al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantochè il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto
a base dell'esecuzione" (Cass. civ. n. 19876/2013).
9. Con il sesto motivo, l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia rilevato la prescrizione presuntiva triennale del credito.
Rappresenta che tale prescrizione, intervenuta ai sensi dell'art. 2956 c.c., sia supportata anche da un parere dell'Amministrazione finanziaria in materia di IVA.
Il motivo è manifestamente infondato.
Appare evidente la completa irrilevanza e inconducenza delle argomentazioni, tenuto conto che, in primo luogo, è mancata specificazione delle ragioni che dovrebbero giustificare il regime invocato e, in secondo luogo, perché, essendo pacifico il mancato pagamento dell'importo precettato, l'eccezione sarebbe infondata (art. 2958 c.c.).
In ogni caso il titolo esecutivo, sulla base del quale gli appellati hanno instaurato il procedimento esecutivo, poi opposto dal in questo giudizio, è stato emesso in data Pt_1
10 ottobre 2019 ed immediatamente è stato fatto valere dai con l'atto di Parte_2 precetto del 10 dicembre 2019, a cui ha fatto seguito l'atto di pignoramento notificato il 30 gennaio 2020.
Ne consegue che i abbiano esercitato il loro diritto ben prima del Parte_2
6 decorso del termine invocato, a due mesi dall'emissione dell'ordinanza.
Del tutto inconferente e non pertinente, infine, si presenta il riportato parere dell'Agenzia delle Entrate, che tratta palesemente temi di natura fiscale del tutto estranei all'odierno oggetto del contendere.
In conclusione, l'impugnazione si presenta in ogni punto pretestuosa e temeraria giustificando una nuova condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c., per come richiesto dagli appellati.
Pertanto, va condannato- per il principio di soccombenza - a Parte_1 corrispondere alle controparti le spese del presente grado del giudizio che si liquidano, in base ai parametri tariffari minimi, in euro 1984,00, oltre a rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, nonché una ulteriore somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art.96 co.3
c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 112/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Sciacca il 9 marzo 2022 che, per l'effetto, interamente conferma. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1984,00, oltre a rimborso spese generali ex D.M. n.55/14,
CPA e IVA come per legge, nonché una ulteriore somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c. dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF PI EP PO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 664 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo per Parte_1 C.F._1 averne titolo ex art.86 c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Cucchiara;
APPELLATI
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: per l'appellante “Voglia la Corte, in riforma della sentenza nr° 112-2022 pubblicata il 09/03/2022 r.g.109/2020 non notificata (come può notificarla) qui censurata per i capi di impugnazioni 1-2-3-4-5-6 -7 - 8 statuire e dichiarare nulla la sentenza qui impugnata Con vittoria di spese e di onorari del primo e del presente giudizio”.
Per gli appellati: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte in violazione dell'art. 345
c.p.c.; in via principale rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
condannare
l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 112 del 2022, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, rigettò l'opposizione proposta da avverso il precetto ed il Parte_1
1 pignoramento notificatigli nell'ambito dell'esecuzione mobiliare iscritta al n. 29/2020 r.g. es. mob., volta al soddisfacimento coattivo del credito, riconosciuto in favore degli opposti dall'ordinanza emessa dal G.E. il 10 ottobre 2019, in seno alla procedura n. 148/19 r.g. es. mob..
A tanto pervenne il Tribunale, sulla base di quanto stabilito nella richiamata ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione che, rigettando l'istanza di sospensione svolta ex art. 624 c.p.c. dal lo aveva condannato alla refusione delle spese di lite sostenute Pt_1 dagli opposti, nell'importo di euro 600,00 ed accertando il loro diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Ritenne, quindi, infondate le difese avanzate dal che aveva eccepito Pt_1
l'impignorabilità dello stipendio, la violazione dell'art. 627 c.p.c., la nullità del pignoramento presso terzi, la prescrizione presuntiva del credito e il difetto di procura legale degli opposti ed aveva domandato, da ultimo, anche la condanna del procuratore degli opposti al risarcimento dell'importo di euro 20.000,00, per falsa procura e lite temeraria.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione Parte_1 notificato il 6 aprile 2022, sulla scorta dei seguenti sei motivi di impugnazione:
I. nullità della sentenza per motivazione apparente;
II. violazione dell'art. 112 c.p.c.;
III. violazione degli artt. 113 e 161 c.p.c.;
IV. errore del primo giudice per non aver accertato la violazione, da parte della cancelleria del Tribunale, dell'art. 476 c.p.c.;
V. errore del primo giudice per non aver accertato l'indebita reiterazione di precetti in rinnovazione e pignoramento presso terzi, sulla base di fotocopie di sentenze;
VI. errore del primo giudice per non aver accertato la prescrizione presuntiva triennale dall'emissione della sentenza.
3. Si sono costituiti, con comparsa depositata il 5 luglio 2022, , Controparte_1 CP_2
e , che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del gravame
[...] Controparte_3 per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ne hanno chiesto comunque il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 13 giugno
2025– sostituita dal deposito di note scritte – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, va preliminarmente
2 disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati.
Va, al riguardo, ricordato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Alla luce di questo condivisibile principio, nel gravame sono, non senza difficoltà pervero, individuabili le critiche mosse alla sentenza appellata nonché le ragioni che le sostengono.
6. Nel merito, con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia emesso una sentenza viziata da nullità, in quanto sorretta da una motivazione solo apparente.
Il motivo è infondato.
La decisione non può dirsi affetta da “motivazione apparente”, per come genericamente addotto, essendo, al contrario, esaustivo, chiaro e lineare il percorso logico giuridico che ha condotto il Tribunale di Sciacca al rigetto dell'opposizione.
Risulta, infatti, che il primo giudice, per ogni eccezione e difesa proposta dall'appellante – impignorabilità dello stipendio, violazione dell'art. 627 c.p.c., nullità del pignoramento presso terzi, prescrizione presuntiva del credito, difetto di procura del legale dei convenuti e richieste risarcitorie – abbia condotto un attento e preciso esame, rendendo chiaro e percepibile il fondamento del loro rigetto.
7. Con il secondo e terzo motivo di impugnazione - di cui è opportuna la trattazione congiunta - l'appellante si duole della violazione degli artt. 112, 113 e 161 c.p.c.
Rappresenta che l'esecuzione avrebbe avuto inizio a seguito di un atto di precetto notificato il 10 febbraio 2006 e che il procuratore degli appellati sarebbe privo di potere rappresentativo.
Evidenzia che i giudizi dai quali provengono i titoli esecutivi fatti valere dagli appellati, peraltro inesistenti, erano stati abbandonati e, in ogni caso, oggetto di transazione.
I motivi sono inammissibili e, comunque, infondati.
3 Le censure proposte non risultano, infatti, supportate da argomentazioni pertinenti e specificamente riferibili alla sentenza impugnata né, invero, effettivamente indirizzate a dimostrare la violazione degli artt. 112, 113 e 164 c.c., lamentata dall'appellante ma non effettivamente sviluppata da eccezioni e difese appropriate.
Va rilevato, anzitutto, che il ha impegnato le pagine da cinque a nove del Pt_1 proprio atto introduttivo a censurare un provvedimento differente rispetto alla sentenza impugnata.
Tale circostanza appare inequivocabile, dal momento che il come Pt_1 correttamente evidenziato dai sottopone a critica ampi stralci di tale Parte_2 provvedimento - riportati in corsivo - seppure evidentemente non corrispondenti ad alcun capo e punto della sentenza n. 112/2022 del Tribunale di Sciacca.
Ed infatti non risulta che il giudizio di primo grado sia stato abbandonato dagli appellati, né, invero, che sia intervenuta una transazione riguardante il pagamento delle spese legali, così come stabilite e quantificate nel titolo esecutivo fatto valere dagli appellati.
Per quanto concerne l'asserita mancanza della procura, l'appellante rappresenta che la procedura iscritta al nr. 29-2020 sia “senza alcuna procura alla lite, senza procura nel precetto, senza procura nel pignoramento presso terzi, debito estinto nel 2002, con il quale gli eredi mettono in esecuzione le sentenze infra specificati a distanza di 20 anni” (pag. 4).
La doglianza deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile, poiché si risolve nella contestazione di un presunto vizio formale relativo ad atti del processo esecutivo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, tali vizi devono essere dedotti mediante l'opposizione agli atti esecutivi, che costituisce il rimedio tipico per censurare i vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del procedimento, nonché di quelli preliminari all'instaurazione dell'azione esecutiva stessa.
Ne consegue, dunque, che il giudice di appello, dovendo e potendo (non avendolo fatto il Tribunale) qualificare l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, in tali circostanze debba dichiarare d'ufficio “l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione”
(Cassazione civile sez. III, 17/09/2024 n.24927).
Anche nel merito, comunque, la doglianza è infondata.
Risulta, infatti, che gli appellati, sia nel precetto che nell'atto di pignoramento presso terzi, abbiano fatto riferimento ad una procura alle liti – sottoscritta in data 17 gennaio 2019 e depositata nel primo grado di giudizio - già allegata ad un precedente
4 precetto in rinnovazione del 6 febbraio 2019, di cui l'appellante, invero, ammette espressamente l'effettiva notificazione.
Ed infatti, questi evidenzia che “in data 06-02-2019 l'Avvocato Vincenzo Cucchiara riprendeva l'atto di precetto del 10/02/2006 così detto atto di precetto in rinnovazione, quale falsus procurator in quanto l'atto di precetto in rinnovazione si riferisce all'Avvocato
” (pag. 6 appello) Controparte_2
Avuto riguardo a tali difese, non può dirsi che tale procura fosse, dunque, inesistente in quanto non allegata, dacché, secondo lo stesso appellante, il difensore dei Parte_2 sarebbe un “falsus procurator” non per assenza di procura, ma perché il precetto notificato nel 2006 – e poi “rinnovato” nel 2019 – sarebbe stato predisposto da un altro avvocato.
Come si evince dalle ulteriori difese prospettate dall'appellante, inoltre, questi ha riconosciuto nel mandato difensivo degli appellati – depositato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio - la procura spesa nei suoi confronti, lamentandone del tutto improvvisamente la contraffazione, affermando testualmente che “in verità non esiste alcuna procura alla lite valida come si evince nell'atto depositato innanzi alla Corte di
Appello di Palermo, la procura alla lite è del 17/01/2019 con copia e incolla ben visto a occhi nudi, la firma di trattasi di altro processo introitato da Controparte_2 [...]
e il figlio di coste Avv. Vincenzo Cucchiara” (pag. 9 note di trattazione scritta ud. Parte_3
11 aprile 2025).
Avuto riguardo a tali circostanze ed alle ampie facoltà attribuite al difensore dalla procura, estensibili alla procedura 29/2020 rg. es., in quanto concessa per l'esecuzione delle sentenze poste a fondamento del procedimento 148/2019 rg. es. – nel corso del quale è stato emesso il titolo esecutivo, fatto valere dagli appellati – non possono esservi dubbi sulla regolarità del mandato difensivo attribuito al legale dei Parte_2
8.Con il quarto e quinto motivo di impugnazione - di cui è pure indicata la trattazione congiunta - l'appellante si duole della violazione dell'art. 467 c.p.c., avendo - suo dire - la cancelleria rilasciato una seconda copia della sentenza esecutiva, nonché dell'invalidità dei titoli esecutivi.
Rappresenta che gli appellati, da vent'anni, sulla base di fotocopie di sentenze, reitererebbero atti di precetti in rinnovazione e pignoramenti presso terzi.
I motivi sono infondati, fermo, in ogni caso, il rilievo che appare inammissibile la censura circa l'invalidità dei titoli, che appare dedotta, per la prima volta, in questo grado.
È evidente che del titolo esecutivo oggetto dell'odierno contenzioso, costituito- si ribadisce - dalla sola ordinanza del 10 ottobre 2019 del Tribunale di Sciacca nel
5 procedimento al n. 148/2019 rg. esec., è stata formata una sola copia in forma esecutiva.
Infatti, come già rappresentato, ogni ulteriore argomentazione relativa ad altre vicende processuali – riguardanti tali asserite “sentenze fotocopiate” - siano estranee a questo giudizio, risultando del tutto irrilevanti, anche in quanto non precisamente riferibili alla procedura esecutiva iscritta al 29/2020 rg. esec.
Del tutto infondata appare parimenti la doglianza relativa alla reiterazione di precetti e atti di pignoramento, in quanto non costituenti – in ogni caso – atti appartenenti a questo procedimento, restando al di fuori del perimetro di cognizione della Corte.
Si rammenta, in ogni caso, che l'atto di precetto in rinnovazione rappresenta un'attività del tutto ordinaria, sostenuta dalla mancata corresponsione delle somme derivanti da titoli esecutivi e che può essere riproposta senza limiti sostanziali: “la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente), purchè non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perchè al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantochè il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto
a base dell'esecuzione" (Cass. civ. n. 19876/2013).
9. Con il sesto motivo, l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia rilevato la prescrizione presuntiva triennale del credito.
Rappresenta che tale prescrizione, intervenuta ai sensi dell'art. 2956 c.c., sia supportata anche da un parere dell'Amministrazione finanziaria in materia di IVA.
Il motivo è manifestamente infondato.
Appare evidente la completa irrilevanza e inconducenza delle argomentazioni, tenuto conto che, in primo luogo, è mancata specificazione delle ragioni che dovrebbero giustificare il regime invocato e, in secondo luogo, perché, essendo pacifico il mancato pagamento dell'importo precettato, l'eccezione sarebbe infondata (art. 2958 c.c.).
In ogni caso il titolo esecutivo, sulla base del quale gli appellati hanno instaurato il procedimento esecutivo, poi opposto dal in questo giudizio, è stato emesso in data Pt_1
10 ottobre 2019 ed immediatamente è stato fatto valere dai con l'atto di Parte_2 precetto del 10 dicembre 2019, a cui ha fatto seguito l'atto di pignoramento notificato il 30 gennaio 2020.
Ne consegue che i abbiano esercitato il loro diritto ben prima del Parte_2
6 decorso del termine invocato, a due mesi dall'emissione dell'ordinanza.
Del tutto inconferente e non pertinente, infine, si presenta il riportato parere dell'Agenzia delle Entrate, che tratta palesemente temi di natura fiscale del tutto estranei all'odierno oggetto del contendere.
In conclusione, l'impugnazione si presenta in ogni punto pretestuosa e temeraria giustificando una nuova condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c., per come richiesto dagli appellati.
Pertanto, va condannato- per il principio di soccombenza - a Parte_1 corrispondere alle controparti le spese del presente grado del giudizio che si liquidano, in base ai parametri tariffari minimi, in euro 1984,00, oltre a rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, nonché una ulteriore somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art.96 co.3
c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 112/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Sciacca il 9 marzo 2022 che, per l'effetto, interamente conferma. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1984,00, oltre a rimborso spese generali ex D.M. n.55/14,
CPA e IVA come per legge, nonché una ulteriore somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c. dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF PI EP PO
7