Articolo 2 della Legge 5 aprile 1952, n. 400
Articolo 1
Versione
18 maggio 1952
Art. 2.
La nuova misura della retribuzione di cui all'articolo precedente verra' corrisposta con decorrenza dal 1 luglio 1948.
Alla copertura della maggiore spesa di lire 348.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1951-52 verra' provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 maggio 1952