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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7194 dell'anno 2024 TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Di Parte_1 Pierro, Michele Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
- In data 10.11.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.09.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a partire dalla data della domanda amministrativa anziché da quella successiva affermata dalla CTU nominata in fase di a.t.p. e qui chiamata a rendere chiarimenti. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda formulata dal ricorrente nella fase di merito è infondata. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
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Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia totalmente e permanentemente invalido al 100% e che necessiti di assistenza continua a partire dal 22.02.2024, data successiva alla domanda amministrativa e relativa al certificato di visita neurologica che attesta la totale perdita di autonomia da parte dell'istante (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). Nello specifico, il CTU ha rilevato che “Le patologie invalidanti del sig. , in particolare Pt_1 quelle Neurologiche, hanno avuto un andamento progressivo. Su questo non vi è dubbio ed emerge evidente dalle quattro visite neurologiche presenti nel fascicolo di causa, (19.07.22, 18.05.23, 19.09.23, 22.02.24) in cui l' passa da 18,7 a 12,7 in poco più di un anno ma resta ancora, CP_2 a settembre 2023 (e poi a febbraio 2024) ad un livello moderato (da 17 a 10 declino cognitivo moderato). Nella stessa visita neurologica di settembre 2023 emerge “deambulazione a passo accorciato…..tremore a riposo NON costante….”. Possiamo concordare quindi sul concetto che il paziente nel mese di Luglio 2023, pur necessitando di un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione (L. 104), ERA in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, riferiti ovviamente agli atti essenziali per poter sopravvivere con l' uso certificato delle funzioni essenziali (ADL 6/6, IADL 2/8). Situazione precipitata nella visita del 22.02.24 in cui il neurologo certifica un netto peggioramento sia sul fronte cognitivo (ADL scese da 6/6 a 1/6) che su quello deambulatorio con comparsa della campocormia e del trascinamento dei piedi, situazioni in sé molto gravi e ad elevatissimo rischio cadute, quindi con necessità di accompagnamento e dell' uso della sedia a rotelle. Ovviamente, allo stato attuale, nessuno potrà stabilire con certezza il giusto momento di perdita dell'autonomia richiesta dalla legge ma, dall' esame della documentazione medica emerge sicuramente la condizione richiesta del “PIU' PROBABILE CHE NON” a cui, a detta dello scrivente, in extremis, anche i medici devono adeguarsi in assenza di precise indicazioni cliniche” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). Ebbene, le valutazioni poc'anzi riportate appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, dal momento che il Consulente ha dimostrato di aver opportunamente esaminato la documentazione medica agli atti, le patologie da cui il ricorrente risulta affetto e la loro incidenza sulla capacità dello stesso di attendere alle occupazioni quotidiane. Peraltro, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU della fase di merito sono le stesse a cui era già pervenuta la CTU nominata nella fase di ATP, che erano state oggetto di contestazione da parte della ricorrente. Pertanto, il ricorso di merito deve essere rigettato e contestualmente deve dichiararsi che il ricorrente possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 22.02.2024. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno compensate in considerazione del riconoscimento differito del requisito sanitario (effettuato già in fase di ATP) e della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. C.p.c. per la fase di merito. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 30.09.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso di merito;
2) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 22.02.2024;
3) compensa le spese processuali tra le parti;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 10.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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