Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02413/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2023, proposto dalla casa di cura “Cenacolo Cristo Re” srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Assessorato della salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
- del provvedimento numero 40444 di protocollo del 15 settembre 2023 con il quale l’ASP intimata ha negato alla casa di cura ricorrente l’’inserimento tra i centri prescrittori di farmaci oggetto della nota AIFA 99;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso o collegato, ivi compresa la nota prot. n. 35235 del 20 luglio 2022 del Servizio 7 Farmaceutica del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana, laddove si ritenesse di interpretarla nel senso che escluda le strutture ospedaliere private accreditate di riabilitazione polmonare dal novero dei centri prescrittori autorizzati alla redazione del Piano Terapeutico richiesto per la prescrizione della triplice associazione di farmaci LABA/LAMA/ICS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di Catania e dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. EG TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC domenica 19 novembre 2023 e depositato il 15 dicembre 2023, parte ricorrente espone:
- di erogare, in regime di accreditamento istituzionale da parte del servizio sanitario pubblico, giusto decreto D.D.G. n. 1804/2018 del 9 ottobre 2018, sulla base di appositi accordi contrattuali annualmente sottoscritti con l’ASP intimata, prestazioni di ricovero e cure ospedaliere di riabilitazione, in favore di pazienti affetti da patologie polmonari;
- di aver chiesto all’Assessorato regionale della salute, con istanza del 1 settembre 2022, di essere ammessa alla prescrizione della corrispondente associazione precostituita di farmaci LABA/LAM/ICS), attraverso la compilazione a cura dello specialista, del relativo piano terapeutico;
- che l’Assessorato regionale non ha risposto, essendo la risposta pervenuta invece dell’ASP intimata a mezzo del provvedimento denegatorio impugnato.
Pertanto, affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Incompetenza dell’ASP - Violazione dell’articolo 93 del D. Lgs. n. 219/2006 – Violazione dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 20 giugno 1996, convertito in Legge 8 agosto 1996 n. 425 – Eccesso di potere per violazione ed omessa applicazione dei decreti dell’Assessorato regionale della Salute n. 1912 del 26 luglio 2010 e numero 804 del 3 maggio 2011 – Eccesso di potere per travisamento e sviamento. La ricorrente, con l’istanza del 1 settembre 2023, avrebbe chiesto all’Assessorato della salute della Regione Siciliana l’ammissione della UO Funzionale di riabilitazione polmonare presso la sua casa di cura, tra i centri prescrittori della triplice associazione di farmaci LABA/LABA/ICS; la definizione di tale procedimento, sulla base della disciplina normativa e regolamentare richiamata in ricorso spetterebbe a tale Assessorato regionale, e non all’ASP intimata che, pertanto, avrebbe illegittimamente respinto la citata istanza.
2. Sull’interesse della ricorrente alla inclusione della sua casa di cura tra i centri prescrittori della triplice terapia LABA/LAMA/ICS - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria – Violazione della Nota AIFA n 99 – Eccesso di potere per violazione direttive impartite dall’Assessorato con le note del 3 e 15 settembre 2021 e con la nota del 20 luglio 2022. La Casa di cura Calaciura, nel caso concreto, opererebbe per conto e con oneri a carico del SSN, in regime di accreditamento istituzionale, conseguito con il decreto DDG n. 1804 del 12 ottobre 2008, sulla base di appositi accordi convenzionali che annualmente sottoscriverebbe con l’ASP intimata, ai sensi dell’articolo 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 e disporrebbe dei requisiti tecnologici ed organizzativi e degli specialisti necessari, per la prescrizione mediante piano terapeutico della triplice associazione di farmaci LABA/LAMA/ICS; di qui, il suo interesse a vedersi ammessa tra i centri prescrittori della triplice associazione dei farmaci di cui si discute.
3. Violazione degli articoli 7, 9 e 10 della Legge 241/1990 – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi di partecipazione e trasparenza – Eccesso di potere per illogicità – Violazione dell’articolo 3 della Legge 241/1991 ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
3.1. Non sarebbe stato dato preavviso di rigetto; la ricorrente, ove fosse stata preavvertita dall’ASP, certamente avrebbe potuto chiarire la fondatezza della sua istanza ma soprattutto, avrebbe potuto informare per tempo i pazienti presi in carico, comunicando loro la necessità di interrompere le somministrazioni dei farmaci costituenti la triplice associazione LABA/LAMA/ICS.
3.2 sussisterebbe difetto di motivazione, risolvendosi la circostanza secondo cui l’offerta assistenziale sarebbe garantita dalle strutture già abilitate alla prescrizione dei suddetti farmaci, in una espressione tautologica che non consente di comprendere le ragioni ed i presupposti secondo cui la stessa ASP si sarebbe determinata.
L’ASP intimata si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito così riassumibili:
a) col ricorso verrebbe individuato ed impugnato un atto (cit. provvedimento numero 40444 di protocollo del 19 settembre 2023) inesistente nel protocollo dell’Amministrazione resistente; né gioverebbe a sanare l’eccepito vizio d’inammissibilità la narrativa del gravame, restando sempre errato il provvedimento di cui si chiede l’annullamento che, come individuato, non sarebbe atto dell’Amministrazione resistente;
b) l’Assessorato regionale della salute avrebbe adottato il D.A. 314/16, col quale – tra l’altro – sarebbe stato stabilito che le istanze debbano consentire la valutazione della casistica trattata dalla struttura, delle professionalità presenti e delle strumentazioni disponibili affinché possa essere efficacemente apprezzata la capacità di garantire una corretta gestione delle terapie, anche predisponendo una specifica modulistica, individuando, quale Ente deputato a ricevere le istanze, l’ASP territorialmente competente.
L’Assessorato della salute della Regione Siciliana si è costituito, chiedendo la propria estromissione da giudizio poiché del tutto estraneo al rapporto controverso.
Con ordinanza 19 gennaio 2024, n. 21, è stata rigettata l’istanza cautelare, per difetto del periculum .
All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
Preliminarmente, non può essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana, atteso che viene impugnato – ancorché residualmente – un suo atto.
Parimenti, deve essere superata l’eccezione di inammissibilità riferita alla genericità dell’impugnazione perché col ricorso verrebbe individuato ed impugnato un atto (cit. provvedimento numero 40444 di protocollo del 19 settembre 2023) inesistente nel protocollo, poiché l’ASP ha svolto puntuali difese, così dimostrando di aver compreso l’oggetto del ricorso.
A seguire, è fondato il terzo motivo di ricorso nella parte in cui deduce difetto di motivazione.
Si legge al riguardo nel diniego impugnato: «…si comunica che nella provincia di Catania l’offerta assistenziale è garantita dalle Strutture già abilitate alla prescrizione dei suddetti medicinali e, pertanto, l’istanza de quo non può essere accolta…» .
La circostanza secondo cui l’offerta assistenziale sarebbe garantita dalle strutture già abilitate alla prescrizione dei suddetti farmaci, si risolve infatti in una locuzione meramente descrittiva di una circostanza fattuale, che non consente di comprendere i presupposti giuridici e le ragioni su cui si è fondata la decisione dell’ASP resistente, così non risultando intellegibile l’iter logico-giuridico seguito nella valutazione dell’istanza.
Il ricorso, assorbiti ogni motivo o censura non espressamente delibati, deve quindi essere accolto, fermo restando l’obbligo conformativo dell’Amministrazione, discendente dalla presente pronuncia, alla riedizione del potere.
Le spese seguono la soccombenza in relazione all’ASP resistente, venendo liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate in relazione all’Assessorato regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego dell’ASP; b) condanna l’ASP resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente; compensa nel resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI LE, Presidente
EG TO, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EG TO | GI LE |
IL SEGRETARIO