CASS
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 11/01/2024, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO Penale Sent. Sez. 7 Num. 1393 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 06/12/2023 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - Rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Catanzaro del 26 aprile 2023 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Larnezia Terme del 16 giugno 2021 pronunciata nei confronti del ricorrente LI VE per il reato di tentata violenza privata e di lesioni (capo A: artt.56,610 cod. pen;
capo B: art.81,582 cod. pen.). - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo: pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 3 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi. - Ritenuto che, in accoglimento del motivo e attesa la procedibilità a querela dei reati contestati, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti;
che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate;
- Ritenuto dunque che si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
in mancanze' di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M
1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 6 dicembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO Penale Sent. Sez. 7 Num. 1393 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 06/12/2023 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - Rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Catanzaro del 26 aprile 2023 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Larnezia Terme del 16 giugno 2021 pronunciata nei confronti del ricorrente LI VE per il reato di tentata violenza privata e di lesioni (capo A: artt.56,610 cod. pen;
capo B: art.81,582 cod. pen.). - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo: pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 3 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi. - Ritenuto che, in accoglimento del motivo e attesa la procedibilità a querela dei reati contestati, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti;
che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate;
- Ritenuto dunque che si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
in mancanze' di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M
1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 6 dicembre 2023