CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente
CAVA US, OR
COZZOLINO US RA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4213/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
ES Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CNPADC CONTRIB. 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CNPADC CONTRIB. 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CNPADC CONTRIB. 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CNPADC CONTRIB. 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2002 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 TARI 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 TARI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 TARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate – SI, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n.24/88779 n. 03476202400000514000 (dell'importo complessivo di € 141.337,27), notificata in data 9/2/2024, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, mancata attivazione del contradditorio preventivo, intervenuto silenzio assenso ex art.1 commi 537-544 l.228/2012, maturata prescrizione dei crediti.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - SI si costituiva in giudizio, eccependo il parziale difetto di giurisdizione e deducendo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento n. 03420060007396913000
(notificata il 14/04/2006), n. 03420060066305032000 (notificata il 21/09/2006), n. 03420060079554704000
(notificata il 2/1/2007), n. 03420070020539816000 (notificata il 22/10/2007), n. 03420070043624436000
(notificata il 10/12/2007), n. 03420080015691461000 (notificata il 30/06/2008), n. 03420080036986037000
(notificata il 3/3/2009), n. 03420090024766931000 (notificata il 27/6/2009), n. 03420230002848488000 (notificata il 22/3/2023), n. 03420230009575325000 (notificata il 28/06/2023) e n. 03420230009575426000
(notificata il 28/06/2023).
Evidenziava, producendo documentazione a sostegno, che - in relazione alle cartelle n.
03420060007396913000, n. 03420060066305032000, n. 03420060079554704000, n. 03420070020539816000,
n. 03420070043624436000, n. 03420080015691461000, n. 03420080036986037000, n. 03420090024766931000 – erano stati notificati i seguenti atti: in data 23.11.2015, l'intimazione n. 034201559020833016000; in data
26.10.2016, l'intimazione n. 03420169008385955000; in data 3.05.2017 l'intimazione n.
03420179003543163000; in data 17.05.2018, l'intimazione n. 03420189003985809000; in data 7.06.2018, il pignoramento presso terzi n. 034842018000000749001; in data 5.09.2018, il pignoramento presso terzi n. 03484201800001451001; in data 26.06.2019, l'intimazione n. 03420199007024763000; in data 1.03.2022,
l'intimazione n. 03420229000492569000; in data 10.08.2022, la comunicazione preventiva di ipoteca n.
034762022000000707000; in data 13.04.2023, l'intimazione n. 03420239002528141000.
Evocava in giudizio gli enti impositori e deduceva l'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, evidenziando che, in relazione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 034202214600000016009, era intervenuta sentenza di questa Corte n. 5171/2023 che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita con riferimento ai crediti per contributi previdenziali e canone acqua incorporati, rispettivamente, nelle cartelle di pagamento n.
03420070020539816 - n. 03420080015691461000 - n. 03420090024766931000 e n. 03420230002848488000 -
n. 03420230009575426000, essendo devolute all'A.G.O. le relative controversie.
Va ulteriormente premesso che non è applicabile il disposto del comma 6 bis dell'art. 14 del d. lgs. n. 546/1992, dovendosi ritenere che, in mancanza di ulteriori specificazioni, la censura relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sia riferibile alle sottese cartelle di pagamento (emesse dallo stesso soggetto che ha emesso l'atto impugnato).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Agenzia delle Entrate - SI ha prodotto documentazione comprovante l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione impugnata, conseguendone - oltre all'infondatezza della censura concernente l'omessa notifica delle cartelle - l'inammissibilità ex artt. 19-21 d.lgs. n. 546/92 dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica delle cartelle stesse.
L'eccezione di prescrizione è palesemente infondata, atteso il ristretto lasso temporale intercorso tra le notifiche delle cartelle e quella della comunicazione impugnata, con riguardo ai crediti tributari oggetto delle cartelle n. 03420230002848488000, n. 03420230009575325000 e n. 03420230009575426000
Con riferimento alle residue cartelle, va rilevato che, in epoca successiva alla loro notifica, è intervenuta la notifica degli atti interruttivi analiticamente indicati dall'agente della riscossione, da ultimo (in data 3/4/2023) dell'intimazione di pagamento n. 03420239002528141000.
La Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Pertanto, dalla notifica dell'intimazioni richiamata discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma
3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica delle cartelle
(dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo) e la prescrizione dei crediti.
Va ancora soggiunto, con riguardo ad altra censura del ricorrente, che la notifica della comunicazione preventiva è strutturalmente funzionale ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo e promuovendo, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.
Quanto alla dedotta violazione della legge n. 228/2012, deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto unicamente un'istanza di annullamento in autotutela relativa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
034202214600000016009 (riguardo alla quale, peraltro, è intervenuta sentenza di questa Corte n. 5171/2023 che ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente), senza tuttavia fornire alcun riscontro della presentazione di una istanza di sospensione legale della riscossione contenente le indicazioni richieste dalla normativa;
né è stata dedotta la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 538 dell'art. 1 della legge n. 228/2012.
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti per contributi previdenziali e canone acqua incorporati, rispettivamente, nelle cartelle di pagamento n. 03420070020539816 - n.
03420080015691461000 - n. 03420090024766931000 e n. 03420230002848488000 - n.
03420230009575426000, essendo devolute all'A.G.O. le relative controversie.
- Rigetta nel resto il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - SI, liquidate in € 5.000 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
MA NE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente
CAVA US, OR
COZZOLINO US RA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4213/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
ES Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CNPADC CONTRIB. 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CNPADC CONTRIB. 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CNPADC CONTRIB. 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CNPADC CONTRIB. 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2002 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 TARI 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 TARI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 TARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 CANONE PER RACCOLTA,
DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000514000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate – SI, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n.24/88779 n. 03476202400000514000 (dell'importo complessivo di € 141.337,27), notificata in data 9/2/2024, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, mancata attivazione del contradditorio preventivo, intervenuto silenzio assenso ex art.1 commi 537-544 l.228/2012, maturata prescrizione dei crediti.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - SI si costituiva in giudizio, eccependo il parziale difetto di giurisdizione e deducendo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento n. 03420060007396913000
(notificata il 14/04/2006), n. 03420060066305032000 (notificata il 21/09/2006), n. 03420060079554704000
(notificata il 2/1/2007), n. 03420070020539816000 (notificata il 22/10/2007), n. 03420070043624436000
(notificata il 10/12/2007), n. 03420080015691461000 (notificata il 30/06/2008), n. 03420080036986037000
(notificata il 3/3/2009), n. 03420090024766931000 (notificata il 27/6/2009), n. 03420230002848488000 (notificata il 22/3/2023), n. 03420230009575325000 (notificata il 28/06/2023) e n. 03420230009575426000
(notificata il 28/06/2023).
Evidenziava, producendo documentazione a sostegno, che - in relazione alle cartelle n.
03420060007396913000, n. 03420060066305032000, n. 03420060079554704000, n. 03420070020539816000,
n. 03420070043624436000, n. 03420080015691461000, n. 03420080036986037000, n. 03420090024766931000 – erano stati notificati i seguenti atti: in data 23.11.2015, l'intimazione n. 034201559020833016000; in data
26.10.2016, l'intimazione n. 03420169008385955000; in data 3.05.2017 l'intimazione n.
03420179003543163000; in data 17.05.2018, l'intimazione n. 03420189003985809000; in data 7.06.2018, il pignoramento presso terzi n. 034842018000000749001; in data 5.09.2018, il pignoramento presso terzi n. 03484201800001451001; in data 26.06.2019, l'intimazione n. 03420199007024763000; in data 1.03.2022,
l'intimazione n. 03420229000492569000; in data 10.08.2022, la comunicazione preventiva di ipoteca n.
034762022000000707000; in data 13.04.2023, l'intimazione n. 03420239002528141000.
Evocava in giudizio gli enti impositori e deduceva l'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, evidenziando che, in relazione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 034202214600000016009, era intervenuta sentenza di questa Corte n. 5171/2023 che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita con riferimento ai crediti per contributi previdenziali e canone acqua incorporati, rispettivamente, nelle cartelle di pagamento n.
03420070020539816 - n. 03420080015691461000 - n. 03420090024766931000 e n. 03420230002848488000 -
n. 03420230009575426000, essendo devolute all'A.G.O. le relative controversie.
Va ulteriormente premesso che non è applicabile il disposto del comma 6 bis dell'art. 14 del d. lgs. n. 546/1992, dovendosi ritenere che, in mancanza di ulteriori specificazioni, la censura relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sia riferibile alle sottese cartelle di pagamento (emesse dallo stesso soggetto che ha emesso l'atto impugnato).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Agenzia delle Entrate - SI ha prodotto documentazione comprovante l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione impugnata, conseguendone - oltre all'infondatezza della censura concernente l'omessa notifica delle cartelle - l'inammissibilità ex artt. 19-21 d.lgs. n. 546/92 dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica delle cartelle stesse.
L'eccezione di prescrizione è palesemente infondata, atteso il ristretto lasso temporale intercorso tra le notifiche delle cartelle e quella della comunicazione impugnata, con riguardo ai crediti tributari oggetto delle cartelle n. 03420230002848488000, n. 03420230009575325000 e n. 03420230009575426000
Con riferimento alle residue cartelle, va rilevato che, in epoca successiva alla loro notifica, è intervenuta la notifica degli atti interruttivi analiticamente indicati dall'agente della riscossione, da ultimo (in data 3/4/2023) dell'intimazione di pagamento n. 03420239002528141000.
La Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Pertanto, dalla notifica dell'intimazioni richiamata discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma
3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica delle cartelle
(dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo) e la prescrizione dei crediti.
Va ancora soggiunto, con riguardo ad altra censura del ricorrente, che la notifica della comunicazione preventiva è strutturalmente funzionale ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo e promuovendo, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.
Quanto alla dedotta violazione della legge n. 228/2012, deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto unicamente un'istanza di annullamento in autotutela relativa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
034202214600000016009 (riguardo alla quale, peraltro, è intervenuta sentenza di questa Corte n. 5171/2023 che ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente), senza tuttavia fornire alcun riscontro della presentazione di una istanza di sospensione legale della riscossione contenente le indicazioni richieste dalla normativa;
né è stata dedotta la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 538 dell'art. 1 della legge n. 228/2012.
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti per contributi previdenziali e canone acqua incorporati, rispettivamente, nelle cartelle di pagamento n. 03420070020539816 - n.
03420080015691461000 - n. 03420090024766931000 e n. 03420230002848488000 - n.
03420230009575426000, essendo devolute all'A.G.O. le relative controversie.
- Rigetta nel resto il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - SI, liquidate in € 5.000 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
MA NE