Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Carmiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Monteroni di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’informazione antimafia della Prefettura di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 17.07.2020, notificata in pari data.
- della determina n. -OMISSIS- del 29.07.2020, a firma del responsabile p.t. del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Carmiano;
- della determina n.-OMISSIS- del 23.07.2020, a firma del responsabile p.t. del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Monteroni di Lecce;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare di tutti gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, di estremi e contenuto sconosciuti e, in particolare:
della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.03.2020 della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Lecce;
della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.03.2020 della Direzione Investigativa Antimafia – Sezione Operativa di Lecce-;
della nota prot. n. -OMISSIS- del 08.07.2020 della legione Carabinieri – Comando Provinciale di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa IA LE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
La ricorrente domanda l’annullamento dell’informativa antimafia della Prefettura di Lecce, prot. n. -OMISSIS- del 17.07.2020 e notificata in pari data, nonché degli ulteriori atti più puntualmente indicati in epigrafe, articolando avverso di essi i seguenti mezzi di gravame:
1) si assume, in primo luogo, che il provvedimento sarebbe fondato su non corrette valutazioni istruttorie e, in particolare, sulla erronea considerazione che il marito della ricorrente, in quanto elemento rilevante dell’organizzazione criminale Sacra Corona unita, renda l’attività commerciale della moglie soggiacente ad influenze mafiose;
in sostanza, il provvedimento si fonderebbe su un automatismo, laddove i fatti alla base delle vicende giudiziarie riguardanti il marito della ricorrente sarebbero risalenti nel tempo;
anche il fatto che la deducente abbia alloggiato nel settembre 2019 in un hotel poco distante dalla casa circondariale ove è attualmente ristretto il -OMISSIS-, non costituirebbe un elemento decisivo, trattandosi di una isolata (e fisiologica) visita della moglie al marito, in un contesto di assoluta sorveglianza;
sarebbe, inoltre, da svalutare anche l’intervenuto sequestro preventivo dei beni della -OMISSIS-;
2) si assume, inoltre, che il Comune di Carmiano e Monteroni con i provvedimenti impugnati, avrebbero revocato le SCIA per la somministrazione alimenti e bevande per mezzo di apparecchi automatici, quale naturale conseguenza dell’adozione dell’interdittiva antimafia, impugnata in via principale: sarebbe tuttavia ampiamente elasso il termine di legge per l’esercizio dell’autotutela;
in ogni caso, la sopravvenuta interdittiva non andrebbe ad incidere sui rapporti già in essere tra le parti, a seguito della presentazione della SCIA; ed infatti, la ditta ricorrente, al momento di presentazione della SCIA nel comune di Carmiano ed in quello di Monteroni di Lecce, e, quindi, di inizio dell’attività, non aveva alcun procedimento in corso;
sarebbe, peraltro, rilevante il carattere provvisorio della misura interdittiva che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.86 comma 2 del D.Lgs.n.159/2011 ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine l’Autorità Prefettizia dovrà procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, con l'effetto, in caso di conclusione positiva, della revoca dell’informazione e, in generale, del recupero dell'impresa al mercato;
ne discenderebbe l’illegittimità dei provvedimenti adottati dai Comuni di Carmiano e Monteroni di Lecce, nella parte relativa ad una presunta attività vincolata della P.A., del tutto assente nel caso di specie, anche in ragione di quanto disposto dall’art.67 comma 5 D.Lgs.n.159/2011, tenuto conto del fatto che l’attività costituisca l’unico sostentamento dell’interessata e della sua famiglia (e cioè della ricorrente e dalla figlia minore di anni 7).
Si è costituito il Ministero dell’Interno, senza svolgere difese.
Si sono altresì costituiti entrambi i Comuni resistenti, chiedendo la reiezione dell’impugnativa.
All’udienza straordinaria del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. La controversia si incentra sulla contestazione della legittimità dell’informativa antimafia disposta dalla Prefettura di Lecce nei confronti della ricorrente: in sostanza, quest’ultima assume che l’istruttoria svolta sarebbe carente e fondata su presupposti erronei, ovvero oggetto di una valutazione non corretta.
Ne discenderebbe, altresì, l’illegittimità dei conseguenti provvedimenti con i quali i Comuni resistenti dichiaravano inefficaci/revocavano le SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di apparecchi automatici, presentate dall’interessata.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si passa ad esplicitare.
Il provvedimento impugnato è fondato sulle seguenti circostanze:
- il marito della ricorrente, -OMISSIS-, è stato condannato per gravi delitti collegati alla sua appartenenza, in posizione apicale, all’associazione di stampo mafioso nota come “sacra corona unita”; lo stesso risultava, inoltre, all’epoca dell’adozione dell’informativa della quale si discute, detenuto e rinviato a giudizio per numerosi ulteriori reati, sempre connessi all’appartenenza al clan;
- la Sig.ra -OMISSIS- è stata ritenuta fittizia intestataria di beni riconducibili alla proprietà del marito, che sono pertanto stati sottoposti a sequestro preventivo;
- il coniuge della ricorrente ha dichiarato in sede fiscale di essere dipendente della ditta individuale della -OMISSIS-, per cinque annualità consecutive;
- perduranti contatti tra i coniugi sono stati documentati anche durante il periodo della detenzione del -OMISSIS-.
In questo contesto, il Collegio ritiene che sia possibile apprezzare l’esistenza di un solido quadro indiziario, tale da sostenere la valutazione cautelare alla base dei provvedimenti impugnati: al contrario, la ricorrente non ha allegato concreti elementi di segno contrario, ma si è limitata ad offrire, in relazione a ciascuna delle circostanze valorizzate nel provvedimento in commento, ricostruzioni alternative dei fatti e, soprattutto, delle valutazioni espresse.
Le richiamate circostanze, invero, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si risolvono nella mera constatazione del rapporto di coniugio della ricorrente con soggetti penalmente controindicati, ma individuano, ad ampio raggio, una pluralità di elementi indiziari circa il pericolo di infiltrazione mafiosa, giustificando pertanto - sotto il profilo istruttorio e motivazionale - il giudizio complessivo e conclusivo con cui l’Amministrazione intimata ha ritenuto di ravvisare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, gravi elementi sulla scorta dei quali ritenere il concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
Del resto, la giurisprudenza anche recente ha osservato che: “ Possono fondare i rapporti di interdittiva antimafia anche i soli rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2026, n. 441); ed ancora: “ Gli elementi posti a base dell'informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell'impresa ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 19/01/2026, n. 377 (Conferma Tar Veneto, sez. III, n. 571 del 2025)”
3. Quanto ai conseguenti provvedimenti, pure contestati con il secondo mezzo di censura, adottati dai Comuni di Carmiano e di Monteroni di Lecce, giova rimarcare, in primo luogo, che una volta accertato il pericolo di influenza mafiosa sull’esercizio di attività commerciali, assume carattere recessivo l’elemento reddituale ai fini dell’incapacità di provvedere al sostentamento della famiglia rispetto all’interesse pubblico di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Né, d’altro canto, colgono nel segno le ulteriori doglianze, svolte in riferimento alla tempestività dell’intervento dell’Amministrazione e alla carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela; sul punto, di recente: “ Le conseguenze in termini di decadenza sulle autorizzazioni dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall'esigenza di tutelare i soggetti che operano nell'economia legale dall'aggressione e dalle interferenze provenienti dalle organizzazioni criminali. Ciò tramite la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l'esercizio di attività economiche, subordinate al controllo preventivo della pubblica amministrazione. Anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione o che possono essere svolte per effetto di una SCIA, l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina pur sempre il circuito dell'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici. Pertanto, l' articolo 89-bis, d.lgs n. 159 del 2011 — inserito nel corpo del codice antimafia dall' articolo 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 153 del 2014 — s'interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Per questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni, benché abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all' articolo 67, d.lgs. n. 159 del 2011, dall'adozione dell'informazione ” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 2/05/2025, n. 3509); “ È legittima la determinazione del Comune con la quale viene disposta la decadenza (rectius, revoca) di una s.c.i.a. per la realizzazione di un Bed & Breakfast, in ragione della intervenuta interdittiva antimafia ” (cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 28/03/2025, n. 703).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la valutazione della complessiva vicenda in commento ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IZ MO, Presidente FF
IA LE, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA LE | IZ MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.