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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente
ZI FA CELESTE, RE
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2822/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il silenzio-rigetto serbato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente in data 29 dicembre 2022riguardante l'addizionale provinciale alle accise sui quantitativi di energia elettrica consumati, versata nell'anno 2011. L'importo complessivo chiesto in restituzione ammonta ad euro 22.757,59.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio due memorie, una redatta dall'Ufficio delle
Dogane di Milano 1 e l'altra redatta dall'Ufficio delle Dogane di Milano 2, con le quali vengono illustrate le ragioni per le quali l'istanza di rimborso dovrebbe considerarsi inammissibile e/o infondata.
L'Amministrazione resistente sostiene che l'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente sarebbe inammissibile e infondata in quanto generica e in quanto non sarebbe stata fornita la prova del pagamento dell'accisa.
Questa eccezione non merita condivisione in quanto dalla lettura della suddetta istanza emerge che l'interessata ha specificato l'ammontare dell'importo chiesto in restituzione, ha indicato le ragioni della richiesta ed ha allegato copia del contratto di fornitura di energia elettrica nonché copia delle fatture emesse dal fornitore. All'amministrazione resistente sono stati quindi forniti tutti gli elementi necessari per assumere le proprie decisioni in ordine alla richiesta formulata dalla ricorrente, la cui istanza, per queste ragioni, non può considerarsi generica.
Quanto all'argomentazione secondo cui manca la prova di pagamento dell'accisa, ritiene il Collegio che l'Amministrazione non possa genericamente sollevare questa eccezione, avendo essa la disponibilità della prova riguardante l'avvenuto versamento dal parte del fornitore dei relativi importi: se il fornitore non ha versato l'accisa per l'anno 2011, l'Agenzia delle Dogane deve eccepirlo chiaramente;
in mancanza deve ritenersi che l'accisa sia stata invece versata e che lo stesso fornitore abbia effettuato la rivalsa sulla ricorrente, suo cliente finale.
L'Amministrazione resistente eccepisce poi che l'istanza di rimborso dovrebbe considerarsi inammissibile in quanto rivolta all'Ufficio non competente.
Anche questa eccezione non può essere condivisa in quanto gli Uffici costituiscono mere articolazioni interne dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, soggetto a cui, come subito si vedrà, è stata correttamente inoltrata l'istanza di rimborso. Ne consegue che la domanda rivolta a tale Agenzia deve ritenersi comunque correttamente proposta sebbene inoltrata ad un Ufficio non competente, il quale, ritenendosi tale, avrebbe dovuto poi reindirizzarla all'Ufficio ritenuto invece competente (si veda in questo senso Comm. trib. prov.le
Milano sez. I, 7/03/2012, n. 95).
Con altra eccezione, l'Amministrazione sostiene che, siccome l'accisa oggetto dell'istanza di rimborso riguarda forniture con potenza disponibile inferiore a 200 kW, per le quali le addizionali vanno versate direttamente alle province o alle città metropolitane, la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere la propria istanza alla Città Metropolitana di Milano, Ente beneficiario del tributo. Parte resistente propone quindi istanza di autorizzazione di chiamata in causa della Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. cod. proc. civ.
L'eccezione è infondata in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, l'addizionale alle accise sui quantitativi di energia elettrica consumati è un tributo esclusivamente erariale, e ciò vale anche per l'imposta riguardante le forniture con potenza disponibile inferiore a 200 kW, per le quali l'art. 6, comma 4 del d.l. n. 511 del 1988 stabilisce che i relativi importi siano devoluti alle province (si veda in proposito Corte di cassazione, sez. V,
2 ottobre 2024 n. 21883). Deve pertanto ritenersi che l'istanza di rimborso di cui è causa sia stata correttamente inoltrata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la quale rimane unico soggetto cui spetta la legittimazione passiva in questo giudizio.
Con una ulteriore eccezione, l'Amministrazione resistente sostiene che la ricorrente, in quanto consumatore finale che ha subito la rivalsa dal proprio fornitore, potrebbe rivolgere esclusivamente a quest'ultimo l'istanza di rimborso dell'accisa.
In proposito si osserva che la Corte di cassazione, con sentenza del 3 ottobre 2019, n. 27099, ha chiarito che “nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)”.
Come si vede, in base questa decisione, l'intervenuto fallimento del fornitore costituisce di per sé elemento decisivo che consente al cliente finale di rivolgere l'istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. Tale soluzione si spiega in quanto l'intervenuto fallimento rende comunque incerta la possibilità di ottenere la restituzione del tributo indebitamente versato: anche nel caso in cui il cliente finale agisca in maniera assolutamente diligente proponendo tempestiva istanza di insinuazione al passivo del fornitore, non è detto che egli ottenga la restituzione, posto che il suo credito potrà subire la falcidia propria delle procedure di fallimentari.
Nel caso concreto, non è contestato che il fornitore di energia elettrica della ricorrente è stato dichiarato fallito in data 26 gennaio 2017; ne consegue che la ricorrente deve ritenersi legittimata a rivolgere le proprie istanze all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza che assumano rilievo le vicende processuali riguardanti la procedura fallimentare.
L'Amministrazione resistente eccepisce infine la decadenza e la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente.
A questo proposito va innanzitutto osservato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 27099 del 2019 “il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso”. Siccome nel caso di specie l'istanza è stata proposta dal consumatore finale, non viene in rilievo alcun termine di decadenza.
Per quanto riguarda la prescrizione, si deve osservate che questa è stata interrotta dalla richiesta di insinuazione al passivo del fornitore, formulata dalla ricorrente in data 14 ottobre 2020 per ottenere la restituzione del credito di cui si discute (atto con cui la ricorrente stessa ha manifestato la propria volontà di far valere suo diritto). Ritiene infatti il collegio che nella fattispecie possa trovare applicazione l'art. 1310 cod. civ. il quale, come noto, stabilisce che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Si deve quindi escludere che, nella fattispecie in esame, sia maturata la prescrizione.
In tale quadro deve essere affermato il diritto della ad ottenere la restituzione della somma di euro 22.757,59 versata nell'anno 2011 a titolo di addizionale provinciale alle accise sui quantitativi di energia elettrica consumati, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere in tal senso.
Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Milano 26 gennaio 2026 Il relatore Il Presidente
Dr Stefano Cozzi Dr. Silvia Perrucci
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente
ZI FA CELESTE, RE
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2822/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il silenzio-rigetto serbato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente in data 29 dicembre 2022riguardante l'addizionale provinciale alle accise sui quantitativi di energia elettrica consumati, versata nell'anno 2011. L'importo complessivo chiesto in restituzione ammonta ad euro 22.757,59.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio due memorie, una redatta dall'Ufficio delle
Dogane di Milano 1 e l'altra redatta dall'Ufficio delle Dogane di Milano 2, con le quali vengono illustrate le ragioni per le quali l'istanza di rimborso dovrebbe considerarsi inammissibile e/o infondata.
L'Amministrazione resistente sostiene che l'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente sarebbe inammissibile e infondata in quanto generica e in quanto non sarebbe stata fornita la prova del pagamento dell'accisa.
Questa eccezione non merita condivisione in quanto dalla lettura della suddetta istanza emerge che l'interessata ha specificato l'ammontare dell'importo chiesto in restituzione, ha indicato le ragioni della richiesta ed ha allegato copia del contratto di fornitura di energia elettrica nonché copia delle fatture emesse dal fornitore. All'amministrazione resistente sono stati quindi forniti tutti gli elementi necessari per assumere le proprie decisioni in ordine alla richiesta formulata dalla ricorrente, la cui istanza, per queste ragioni, non può considerarsi generica.
Quanto all'argomentazione secondo cui manca la prova di pagamento dell'accisa, ritiene il Collegio che l'Amministrazione non possa genericamente sollevare questa eccezione, avendo essa la disponibilità della prova riguardante l'avvenuto versamento dal parte del fornitore dei relativi importi: se il fornitore non ha versato l'accisa per l'anno 2011, l'Agenzia delle Dogane deve eccepirlo chiaramente;
in mancanza deve ritenersi che l'accisa sia stata invece versata e che lo stesso fornitore abbia effettuato la rivalsa sulla ricorrente, suo cliente finale.
L'Amministrazione resistente eccepisce poi che l'istanza di rimborso dovrebbe considerarsi inammissibile in quanto rivolta all'Ufficio non competente.
Anche questa eccezione non può essere condivisa in quanto gli Uffici costituiscono mere articolazioni interne dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, soggetto a cui, come subito si vedrà, è stata correttamente inoltrata l'istanza di rimborso. Ne consegue che la domanda rivolta a tale Agenzia deve ritenersi comunque correttamente proposta sebbene inoltrata ad un Ufficio non competente, il quale, ritenendosi tale, avrebbe dovuto poi reindirizzarla all'Ufficio ritenuto invece competente (si veda in questo senso Comm. trib. prov.le
Milano sez. I, 7/03/2012, n. 95).
Con altra eccezione, l'Amministrazione sostiene che, siccome l'accisa oggetto dell'istanza di rimborso riguarda forniture con potenza disponibile inferiore a 200 kW, per le quali le addizionali vanno versate direttamente alle province o alle città metropolitane, la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere la propria istanza alla Città Metropolitana di Milano, Ente beneficiario del tributo. Parte resistente propone quindi istanza di autorizzazione di chiamata in causa della Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. cod. proc. civ.
L'eccezione è infondata in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, l'addizionale alle accise sui quantitativi di energia elettrica consumati è un tributo esclusivamente erariale, e ciò vale anche per l'imposta riguardante le forniture con potenza disponibile inferiore a 200 kW, per le quali l'art. 6, comma 4 del d.l. n. 511 del 1988 stabilisce che i relativi importi siano devoluti alle province (si veda in proposito Corte di cassazione, sez. V,
2 ottobre 2024 n. 21883). Deve pertanto ritenersi che l'istanza di rimborso di cui è causa sia stata correttamente inoltrata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la quale rimane unico soggetto cui spetta la legittimazione passiva in questo giudizio.
Con una ulteriore eccezione, l'Amministrazione resistente sostiene che la ricorrente, in quanto consumatore finale che ha subito la rivalsa dal proprio fornitore, potrebbe rivolgere esclusivamente a quest'ultimo l'istanza di rimborso dell'accisa.
In proposito si osserva che la Corte di cassazione, con sentenza del 3 ottobre 2019, n. 27099, ha chiarito che “nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)”.
Come si vede, in base questa decisione, l'intervenuto fallimento del fornitore costituisce di per sé elemento decisivo che consente al cliente finale di rivolgere l'istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. Tale soluzione si spiega in quanto l'intervenuto fallimento rende comunque incerta la possibilità di ottenere la restituzione del tributo indebitamente versato: anche nel caso in cui il cliente finale agisca in maniera assolutamente diligente proponendo tempestiva istanza di insinuazione al passivo del fornitore, non è detto che egli ottenga la restituzione, posto che il suo credito potrà subire la falcidia propria delle procedure di fallimentari.
Nel caso concreto, non è contestato che il fornitore di energia elettrica della ricorrente è stato dichiarato fallito in data 26 gennaio 2017; ne consegue che la ricorrente deve ritenersi legittimata a rivolgere le proprie istanze all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza che assumano rilievo le vicende processuali riguardanti la procedura fallimentare.
L'Amministrazione resistente eccepisce infine la decadenza e la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente.
A questo proposito va innanzitutto osservato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 27099 del 2019 “il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso”. Siccome nel caso di specie l'istanza è stata proposta dal consumatore finale, non viene in rilievo alcun termine di decadenza.
Per quanto riguarda la prescrizione, si deve osservate che questa è stata interrotta dalla richiesta di insinuazione al passivo del fornitore, formulata dalla ricorrente in data 14 ottobre 2020 per ottenere la restituzione del credito di cui si discute (atto con cui la ricorrente stessa ha manifestato la propria volontà di far valere suo diritto). Ritiene infatti il collegio che nella fattispecie possa trovare applicazione l'art. 1310 cod. civ. il quale, come noto, stabilisce che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Si deve quindi escludere che, nella fattispecie in esame, sia maturata la prescrizione.
In tale quadro deve essere affermato il diritto della ad ottenere la restituzione della somma di euro 22.757,59 versata nell'anno 2011 a titolo di addizionale provinciale alle accise sui quantitativi di energia elettrica consumati, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere in tal senso.
Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Milano 26 gennaio 2026 Il relatore Il Presidente
Dr Stefano Cozzi Dr. Silvia Perrucci