Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 549/2023, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carlo Biasone e Stefania Colantuono, in forza di procura in calce all'atto di appello;
Appellante- Appellato in via incidentale
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Antonio Pimpini, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato-Appellante in via incidentale
OGGETTO: Appello per la riforma totale della sentenza non definitiva n. 444/2021 resa a verbale il 16.06.2021 e per la parziale riforma della sentenza definitiva n.
196/2023, pubblicata in data11.04.2023, entrambe emesse dal Tribunale di Chieti.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante-appellato in via incidentale in sede di p.c.:
Biasone, per il dott. , si riporta al proprio atto di appello, Parte_1
richiamando le conclusioni già ivi rassegnate, alle quali integralmente si riporta, nonché alle note d'udienza del 13 novembre 2023, alle quali sempre integralmente si riporta.
Conclude, dunque, senza accettazione del contraddittorio su eccezioni e domande nuove proposte nei suoi confronti, per l'accoglimento dell'appello proposto nei confronti del dott. e per il rigetto dell'appello incidentale da questi CP_1 proposto nei confronti dell'appellante, giacché inammissibile quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi già dedotti nelle citate note del 13 novembre 2023.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellato- appellante in via incidentale, in sede di p.c.:
“L'esponente, in ottemperanza all'ordinanza Collegiale del 16/11/2023, conferma le conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove eventualmente proposte dal contraddittore.
Riproduce, per mera completezza, le richieste svolte nel predetto atto, di cui chiede
l'accoglimento.
- Nel merito e in via principale, respingere l'avverso appello siccome inammissibile
e/o infondato in fatto e in diritto;
- nel merito, sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto in via principale e, in riforma della sentenza impugnata (n. 196/2023), modificare le assegnazioni dei beni tra le parti, escludendo dai beni assegnati al dr. Parte_1 il bene a lui attribuito al n. 4 (“locale commerciale in Chieti Scalo, del
[...] valore complessivo di €. 58.000,00, distinto in NCEU al fg. 26 p.lla 4552 sub 1”), sostituendo detto bene con la quota di preziosi sub 6) delle attribuzioni a CP_1
sino alla concorrenza di €. 58.000,00.
[...]
- Sempre in riforma della sentenza n. 196/2023, dichiarare tenuto il Sig. Parte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
[...]
In fatto e in diritto 1. Con sentenza definitiva n. 196/23, pubblicata in data 11.04.2023 il Tribunale di
Chieti decideva sulla domanda di divisione di comunione, ordinaria e ereditaria, di beni mobili e immobili formulata dal sig. nei confronti del fratello Parte_1
con assegnazione dei beni come indicati in sentenza, dando atto della CP_1
emissione della sentenza non definitiva n. 444/2021 del 16.06.2021, resa nel medesimo procedimento, con la quale era stato accertato che la divisione doveva avvenire previa collazione da parte dell'allora attore delle somme di € 123.949,66 ed
€ 159.517,88, quest'ultima riscontrata in sede di ctu contabile, alla quale l'allora attore aveva aderito.
2. Dopo una ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale di Chieti evidenziava che con sentenza non definitiva si era accertato ai sensi dell'art. 737 c.c. un debito in capo al sig. di € 123.949,66 ed € 159.517,88 a titolo di donazioni Parte_1 ricevute dai genitori e che era stata respinta la domanda dell'attore formulata in relazione alla somma di € 123.949,66, diretta a ottenere il riconoscimento che la stessa era stata compensata con una vendita, dissimulata donazione, in favore del fratello CP_1
Il Giudice di prime cure rappresentava che le parti non avevano contestato la stima dei beni mobili e immobili come effettuata dal ctu pari ad € 1.436.718,57, tenendo anche conto del debito dell'attore e della decurtazione del valore degli immobili siti in Montefalcone del Sannio pari ad € 60.210,00 in quanto risultati abusivi.
Ricostruito il valore della massa da dividere, il Tribunale assegnava a CP_1 beni per un valore di € 718.359,28 ed a altri beni per un valore di € Parte_1
434.891,74, al netto delle somme già ricevute a seguito delle donazioni da parte dei genitori.
In relazione al villino sito in Chieti, del quale entrambe le parti avevano richiesto l'assegnazione, il Tribunale rilevava che il valore dello stesso era pari ad €
578.500,00 superiore alla quota di spettanza dell'attore e riteneva di assegnarlo al convenuto CP_1
Quindi il Giudice di prime cure procedeva alla assegnazione dei beni sia per sia per riconoscendo un conguaglio pari ad € 1.153,13 in favore Pt_1 CP_1 dell'attore, dando atto che la divisione così effettuata conteneva al minimo l'entità del conguaglio e andava a soddisfare sia l'interesse del convenuto a ottenere il villino sia quello dell'attore a vedersi assegnato il locale commerciale sito in Chieti Scalo.
Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale dell'allora convenuto diretta a ottenere il rimborso della somma di € 119.466,78 a titolo di spese sostenute per la manutenzione dei beni comuni e per il pagamento dei debiti ereditari, in quanto domanda di regresso e come tale inammissibile stante la tardiva costituzione in giudizio.
Da ultimo, il Giudice di prime cure poneva a carico della massa le spese di lite in quanto la sentenza riguardava un interesse comune delle parti e nessuna di queste aveva avuto nel corso del giudizio un comportamento ostruzionistico.
3. Avverso entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, del Tribunale di Chieti ha proposto appello il sig. sulla base di 3 motivi che si vanno a Parte_1
compendiare.
3.1 Riguardo la sentenza n. 444/2021 Violazione degli artt. 115, 116 e 132 cpc per l'omessa ed errata valutazione delle prove, per carenza motivazionale o quanto meno per apparente motivazione in relazione all'esclusione dalla collazione della somma di € 159.517,88 incassata dal Violazione CP_1
degli artt. 737 e 751 c.c. Violazione del principio di parità di trattamento degli eredi.
Con tale motivo di impugnazione, parte appellante contesta la parte della sentenza nella quale il Tribunale di Chieti ha riconosciuto la somma di € 159.517,88 a debito per il solo condividente sulla base dell'assunto che questi avesse Parte_1
prestato adesione alle risultanze contabili contenute nella ctu, facendone derivare la preclusione ad ogni successiva argomentazione poiché, avendo riconosciuto l'allora attore le donazioni effettuate solo in suo favore, in tal modo gli sarebbe stata preclusa la possibilità di svolgere ulteriori argomentazioni circa le donazioni intercorse tra i genitori e il fratello CP_1
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe motivato o quantomeno lo avrebbe fatto in maniera apparente dal momento che non si comprerebbero appieno le ragioni e le basi del ragionamento che lo hanno portato a tale conclusione, in considerazione del fatto che dalle osservazioni alla CTU del 15.12.2020 effettuate dalla difesa di si evinceva che se da una parte questi aveva prestato Parte_1
adesione alle risultanze della consulenza per contro aveva evidenziato che lo stesso aveva ricevuto la medesima somma di € 159.517,88 per il medesimo titolo, il CP_1
che andava a confermare la circostanza che entrambi i fratelli avevano ricevuto eguali donazioni, rappresentando ulteriormente che l'adesione alle risultanze della ctu non poteva valere come rinuncia a far valere la collazione per le somme ricevute dal convenuto dovendo in ogni caso il Giudice procedere alla ricostruzione dell'esatta consistenza del patrimonio da dividere.
Prosegue l'appellante nell'evidenziare che con la seconda memoria ex art. 183, VI c.,
c.p.c. aveva provveduto al deposito della copia dell'assegno per l'importo di €
150.000,00 emesso in favore da e la copia di altro assegno dell'importo di € CP_1
28.000,00 sempre a favore del fratello, lamentando l'ulteriore circostanza circa l'avvenuta ammissione della ctu limitata solo alla ricostruzione di eventuali donazioni rese in favore di e non alla ricostruzione del patrimonio dei Pt_1
genitori.
Sotto altro aspetto, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del
Giudice di prime cure che non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che in relazione all'assegno dell'importo di € 150.000,00 incassato dal sig. , tale CP_1
circostanza non sarebbe mai stata contestata da questi e potendo, quindi, essere considerato fatto accertato.
Da tali presupposti, l'appellante muove l'ulteriore censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe violato l'obbligo della collazione come previsto dall'art. 737 c.c. avendo omesso la collazione delle somme ricevute e incassate dall'odierno appellato, il quale avrebbe ricevuto identico importo di €
159.517,88 con conseguente azzeramento delle relative poste creditorie/debitorie.
Il mancato riconoscimento di questa posta di debito/credito ha comportato, a parere dell'appellante, la violazione della funzione di equità che l'istituto della collazione intende realizzare al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario e ciò anche in virtù della giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto introduttivo.
3.2 Riguardo la sentenza n. 444/2021 e la sentenza 196/2023: Violazione dell'art.
112 c.p.c.: omessa pronuncia sulla posta contabile di € 63.800,00 da imputare a debito di ed a credito di . CP_1 Parte_1
Con tale motivo di doglianza l'appellante si duole della circostanza che sia nella sentenza non definitiva sia in quella definitiva il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della donazione di somme pari a complessivi € 63.800,00 in favore del fratello , come sarebbe emerso dalla CP_1
ricostruzione contabile effettuata dal ctu e non prese in considerazione, circostanza questa fatta emergere in sede di scritto conclusionale dell'11.06.2021 con esplicita richiesta di deconto a carico del convenuto, trattandosi di importi per i quali peraltro non avrebbe dato adeguata giustificazione nelle successive note. CP_1
3.3 Riguardo la sentenza 196/2023 per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc sulla compensazione delle spese. Erronea statuizione in punto di spese di lite.
Con tale ultimo motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel porre le spese a carico della massa da dividere, ritendo sussistenti i presupposti per porle a carico di in Parte_1 CP_1
considerazione del suo contegno processual,e non avendo questi idoneamente collaborato alla ricostruzione delle donazioni effettuate in suo favore a fronte delle evidenze probatorie e costituendo tale comportamento anche un presupposto per la condanna dell'appellato ex art. 96 c.p.c..
4. Si è costituito nel presente grado di giudizio il sig. invocando CP_1
l'inammissibilità dell'appello e svolgendo appello incidentale sulla base di due motivi.
4.1 Criterio di divisione e attribuzione dei beni in difformità dal progetto del
CTU.
Con il primo motivo, l'appellante in via incidentale ritiene che la decisione n.
196/2023 debba essere riformata in punto di assegnazione dei beni essendosi il Tribunale discostato dal progetto divisionale redatto dal ctu in data 20.07.2022 con la quale erano state assegnate la quota A) al sig. e la B) al sig. CP_1 Pt_1
A parere dell'appellante in via incidentale, il Tribunale con l'attribuzione così effettuata avrebbe creato un condominio sull'immobile di Chieti in via Pescara avendo attribuito a il locale commerciale, acuendo in tal modo i possibili Pt_1
conflitti nei rapporti personali tra i fratelli.
Al fine di superare tale situazione, il sig. nel proprio atto si rende disponibile CP_1
a rinunciare ai preziosi della madre fino alla concorrenza di € 58.000,00, quale valore del locale assegnato al fratello.
4.2 Regolamentazione delle spese di lite.
L'appellante in via incidentale lamenta la circostanza che le spese di lite siano state poste a carico della massa dal primo Giudice, asserendo al contrario la sussistenza dei presupposti della soccombenza con conseguente condanna dell'appellante principale alla refusione delle spese di primo grado in favore del fratello . CP_1
A parere del sig. la soccombenza deriva dalla circostanza che il CP_1
aveva richiesto la divisione anche di alcuni immobili che Parte_1
presentavano abusi edilizi e come tali non suscettibili di divisione, se non previa sanatoria degli stessi, alla quale avrebbe negato il consenso avendo Pt_1 subordinato la sanatoria all'accollo da parte di delle spese e sanzioni CP_1
necessarie alla regolarizzazione edilizia.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e all'udienza del 12.11.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
*******
6. Preliminarmente la Corte ritiene di dover vagliare l'eccezione sollevata dall'appellante in via incidentale circa l'inammissibilità del proposto gravame sulla base dell'assunto che la sentenza n. 444/2021, sebbene qualificata come non definitiva, doveva essere oggetto di immediata impugnazione in quanto da considerarsi definitiva per avere statuito sulle poste attive e passive e sul valore dei cespiti lasciando alla fase successiva un'operazione meramente esecutiva relativa all'assegnazione dei singoli beni.
Questo Collegio ritiene non condivisibile quanto argomentato sul punto dall'appellante in via incidentale dovendosi qualificare la sentenza n. 444/21 quale sentenza non definitiva e ciò in applicazione del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale: “Il principio di unitarietà del processo divisionale – come giudizio avente per finalità essenziale la trasformazione del diritto del condividente ad una quota ideale del corrispondente diritto di proprietà esclusiva su specifici beni oggetto della comunione – non esclude che nell'ambito di tale processo debbano distinguersi sentenze (non definitive) aventi carattere meramente strumentale, in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali, e sentenze (definitive) prive di tale carattere di strumentalità, in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sé sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli). Pertanto, ha natura non definitiva
– agli effetti degli artt. 340 e 361 cod. proc. civ. – la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le contestazioni insorte fra i condividenti in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti ed alle particolari connotazioni di questi
(nella specie, con riguardo alla validità del testamento olografo, con il quale si disponeva per la divisione dell'asse ereditario), rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta determinazione ed alla attribuzione delle quote. (V4080/86)” (Cass. Civ. Sent. n. 4777/1989; Cass. Civ. n.
15466/2016).
Ancora più esplicativa e maggiormente aderente al caso di specie, è altra pronuncia della Corte di Cassazione la quale ha precisato che: “Deve qualificarsi sentenza non definitiva la sentenza a carattere meramente strumentale rispetto alla successiva determinazione della consistenza dell'asse ereditario, che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva la contestazione tra i coeredi in ordine all'oggetto della collazione;
essa non è definitiva perché non esaurisce la materia del contendere, ma è destinata solo a dare impulso alle successive operazioni divisionali, rendendo possibile, nella successiva fase, la concreta determinazione e
l'attribuzione delle quote” (Cass. Civ. Sent. n. 5960/1996, in parte motiva).
Tornando al caso in esame, la sentenza n. 444/21 deve, come già affermato in precedenza, essere qualificata come non definitiva, avendo deciso su questioni relative alla determinazione della massa ereditaria, dei lasciti oggetto di collazione, sentenza, quindi, strumentale per la successiva fase di divisione della comunione.
La Corte ritiene che alcuna inammissibilità dell'impugnazione della sentenza n.
444/2021 può essere ravvisata per le ragioni appena esposte e stante la riserva di appello effettuata in data 16/19.07.2021 dall'odierno appellante principale;
pertanto,
l'eccezione formulata dall'appellante in via incidentale deve essere rigettata.
6.1 Sempre in via preliminare, questo Collegio prende atto che non è stata oggetto di impugnazione la parte della sentenza non definitiva con la quale è stata riconosciuta la posta debitoria a carico del sig. pari ad € 123.949,66, per cui tale Parte_1
somma deve essere necessariamente detratta dal valore della quota a questi spettante.
7. Passando alla disamina dell'appello principale, questo è parzialmente fondato nei termini che si andranno a spiegare, ritenendo la Corte di poter trattare congiuntamente il primo e il secondo motivo dell'atto di appello in quanto strettamente connessi essendo entrambi diretti a ottenere la collazione delle somme ricevute dal sig. e non considerate in primo grado in sede di CP_1
formazione del valore della massa da dividere.
7.1 Entrambi i motivi sono fondati nei limiti di ragione che si andranno a spiegare.
Dalla disamina della domanda introduttiva svolta dall'allora attore questi Pt_1
afferma che non doveva farsi luogo a collazione in quanto entrambi i fratelli avevano ricevuto dai genitori elargizioni in denaro del medesimo importo, con ciò sottintendendo l'esistenza di somme di denaro donate ad entrambi i figli ancorché non specificate nell'atto introduttivo di primo grado;
il sig. in sede di CP_1 comparsa di costituzione asserisce l'esistenza di erogazioni in denaro effettuate nei confronti del solo fratello in sede di seconda memoria ex art. 183, VI c., Pt_1
c.p.c. il sig. produce copia di assegno di € 150.000,00 emesso in Parte_1 favore del fratello – pari somma ricevuta da con altro assegno- CP_1 Pt_1
(circostanze poi confermate in sede di ctu), nonché assegno di importo di €
28.000,00 del 21.11.2014 in favore sempre di;
nelle osservazioni alla ctu CP_1 contabile svolte dall'odierno appellante, questi aderisce alla ricostruzione dei conteggi effettuata dal Ctu – elargizioni pari ad e 159.517,88 in suo favore- ma nello stesso tempo rileva come analoga somma era stata ricevuta dal fratello.
Data questa breve ricostruzione circa la formulazione delle domande in tema di collazione, la Corte rileva che: “(..) l'obbligo della collazione sorge automaticamente
a seguito dell'apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva
l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida (Cass. n.
19833/2019; Cass. n. 8510/2018, che ribadisce che l'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal "de cuius" devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente al momento della proposizione della domanda la menzione dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire;
Cass. n. 15131/200). Ne deriva che, una volta che la prova delle donazioni poste in essere dal de cuius sia emersa dall'attività istruttoria, e sulla base degli elementi di prova forniti nel rispetto del regime delle preclusioni istruttorie, il giudice dovrebbe tenere conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda della parte, attesa
l'automaticità che connota tale istituto e la sua intrinseca inerenza allo svolgimento delle operazioni divisionali. E' in pratica la stessa domanda di divisione che regge e giustifica la collazione, anche in assenza di un'espressa richiesta della parte, una volta che, appunto, dalle prove ritualmente ammesse, risulti l'esistenza di atti di liberalità non esenti da collazione” (Cass. Civ. Ord. n. 6145/22, in parte motiva).
In applicazione del principio appena richiamato, la Corte ritiene che le somme portate dai due assegni (€ 150.000,00 e € 28.000,00, come indicato nel secondo motivo di appello) emessi a favore dell'appellato debbano essere CP_1
oggetto di collazione ai fini della formazione della massa da dividere in quanto somme confermate in sede di ctu contabile (All. 7 perizia e All. 30-40 perizia) e documentate nel rispetto delle decadenze istruttorie, ovvero con la seconda memoria ex art. 183, VI c., c.p.c., come deve essere riconosciuta ai fini della collazione anche la residua somma di € 9.517,88 per entrambi i fratelli, somme non contestate da alcuna delle parti.
Inoltre, a parere della Corte, l'assunto espresso dall'appellante in via incidentale secondo il quale il sig. avrebbe rinunciato ad avvalersi della Parte_1
collazione appare fuorviante in considerazione del fatto che, come già riferito, la collazione opera automaticamente al momento dell'apertura della successione (si potrebbe parlare di “dispensa dalla collazione” ad opera del de cuius;
di rinuncia all'eredità al fine di sottrarsi alla collazione, situazioni che non vengono in rilievo nel presente caso).
Da tali premesse la Corte ritiene di rigettare, invece, la richiesta di collazione della residua somma oggetto del secondo motivo di appello (€ 63.800,00 - detratti €
28.000,00 -portato nell'assegno- = € 35.800,00) in quanto non supportata da elementi di prova tempestivamente dedotti, nel rispetto del principio giurisprudenziale sopra richiamato, emersa solo in sede di ctu e tardivamente proposta solo in sede di note conclusive in vista della pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16.06.2021.
7.2 Pertanto, la sentenza n. 444/21 dovrà essere riformata con riconoscimento delle somme di € 159.517,00 quali reciproche poste debitorie/creditorie per entrambi i fratelli ed € 28.000,00 quale posta debitoria per il solo fratello ferma CP_1 restano la posta debitoria a carico di di € 123.949,66 non oggetto di Pt_1
impugnazione, con conseguente rideterminazione del valore della massa da dividere alla quale ben può procedere questa Corte trattandosi di semplice operazione matematica da effettuarsi tenendo conto dei valori attribuiti ai beni mobili e immobili dal Geom. nell'elaborato peritale del 20.07.2022 (pag. 2), per cui: CP_2
Valore totale beni immobili € 970.200,03
Valore totale beni mobili € 183.051,00 € 283.467,54 Somme percepite da Parte_1
(123.949,66+159.517,88)
€ 187.517,88 Somme percepite da CP_1
(159.517,88+28.000,00)
TOTALE VALORE € 1.624.236,45
La somma così determinata dovrà essere divisa a metà, essendo i condividenti solo due:
€ 1.624.236,45:2= € 812.118,22 (quale quota ideale per ciascun fratello); da tale quota dovranno essere detratte le somme già percepite da ciascun fratello al fine di determinare la quota effettiva da ripartire tra questi:
Quota € 812.118,22-€ 283.467,54= € 528.650,68 Parte_1
Quota € 812.118,22-€187.517,88= € 624.600,34 CP_1
Sulla base di tali valori, verranno rideterminati i beni da assegnare a ciascun condividente limitando al minimo le somme per eventuali conguagli in denaro.
7.3 La Corte ritiene di poter trattare congiuntamente il terzo motivo dell'appello principale e il secondo dell'appello proposto in via incidentale in quanto afferenti entrambi alla doglianza relativa alle spese del primo grado di giudizio poste dal
Tribunale a carico della massa ereditaria.
Entrambi i motivi sono da rigettare.
E' principio consolidato in giurisprudenza che: “Nei giudizi di divisione vanno poste
a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. Civ. Sent. n. 3083/2006).
A parere di questo Collegio il comportamento processuale tenuto da entrambe le parti nel primo grado di giudizio è privo di connotati, come rilevato dal Giudice di prime cure, ostruzionistici rientrando le differenti condotte processuali nell'ambito delle dinamiche proprie di un giudizio di divisione dirette, quindi, a far emergere in giudizio la fondatezza delle proprie ragioni.
Nemmeno può condividersi l'assunto dell'appellante in via incidentale diretto a far riconoscere la soccombenza in capo all'appellante principale sulla base della circostanza che quest'ultimo aveva avanzato domanda di divisione anche per beni che non potevano essere divisi in quanto abusivi, alla cui sanatoria si sarebbe opposto il sig. dal momento che la qualità abusiva degli immobili Parte_1
era emersa solo in corso di causa e per tale motivo il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover elidere il valore degli immobili abusivi ai fini della determinazione della massa da dividere.
8. Passando alla disamina del primo motivo dell'appello incidentale, la Corte ritiene di rigettarlo in quanto infondato.
8.1 Si rileva in merito che alcuna vincolatività può essere riconosciuta al progetto divisionale come proposto dal Ctu tale da limitare il potere del Giudicante nell'assegnazione di beni oggetto della divisione come è pacifico che: “Il principio stabilito dall'art. 727 c.c. in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima;
ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato” (Cass. Civ. Ord. n. 27602/2024).
In merito, va condivisa la scelta del Tribunale di modificare le assegnazioni rispetto a quelle contenute nel progetto divisionale, in quanto avvenuta per realizzare maggiormente principi di equità sostanziale anche al fine di contenere al minimo l'entità del conguaglio e di rispettare un criterio di omogeneità nell'assegnazione dei beni.
9. In considerazione delle quote di proprietà di cui al punto 7.2 e nel rispetto dei principi appena esposti occorre procedere a una nuova assegnazione per cui: al sig. vanno assegnati: Parte_1
- Appartamento sito in Pescara € 296.250,00;
- Locale commerciale in Chieti Scalo € 58.000,00
- Quote di proprietà dei terreni agricoli € 872,61
- Ruderi in Montefalcone del Sannio € 10.000,00
- Dipinti Allegato B € 21.550,00
- Preziosi allegato C € 142.751,00
Per beni di valore totale pari ad € 529.423,61,
Al sig. vengono assegnati i seguenti beni: CP_1
- Villino sito in Chieti Scalo € 578.500,00
- Arredi allegato A € 18.750,00
- Terreni agricoli in Montefalcone del Sannio € 26.577,42
Per beni di valore totale pari ad € 623.827,42.
Il sig. sarà tenuto a versare al sig. la somma di € Parte_1 CP_1
772,93 a titolo di conguaglio.
10. A seguito dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto di quello proposto in via incidentale, le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto,
l'appellante incidentale deve essere deve essere condannato alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio del presente grado.
Essendo il valore della domanda compreso tra i 52.001,00 ed i 260.000,00 euro, esse vengono liquidate nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio – non avendo nemmeno le parti formulate istanze in tal senso-, quindi, in euro 9.991,00, oltre spese generali,
Cap e Iva – se dovuta- come per legge.
Si dà infine atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U.
n. 4315/2020) da porre in capo ad entrambe le parti del giudizio di gravame.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettata ogni altra diversa domanda proposta anche in via incidentale, così provvede:
-Assegna al sig. i seguenti beni: Parte_1
- Appartamento sito in Pescara € 296.250,00;
- Locale commerciale in Chieti Scalo € 58.000,00
- Quote di proprietà dei terreni agricoli € 872,61
- Ruderi in Montefalcone del Sannio € 10.000,00
- Dipinti Allegato B € 21.550,00
- Preziosi allegato C € 142.751,00
Per beni di valore totale pari ad € 529.423,61,
-Assegna al sig. i seguenti beni: CP_1
- Villino sito in Chieti Scalo € 578.500,00
- Arredi allegato A € 18.750,00
- Terreni agricoli in Montefalcone del Sannio € 26.577,42
Per beni di valore totale pari ad € 623.827,42.
-Dichiara tenuto e condanna a versare al sig. la Parte_1 CP_1 somma di € 772,93 a titolo di conguaglio.
-Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio CP_1 sostenute da che liquida in complessivi €9.991,00 per compensi, in Parte_1
€1.165,50 per spese, oltre rimborso spese generali, Cap e Iva – se dovuta- come per legge;
-Dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio svolta da remoto il 20.02. 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente Mariangela Fuina
Barbara Del Bono