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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 431/2024 RGA avverso la sentenza n. 614/2024 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 02.07.2024, nel procedimento n. 1172/2023R.G., non notificata;
avente ad oggetto: opposizione preavviso iscrizione ipotecaria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/03/2025; promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del in persona del Parte_2 nonché procuratore speciale, dott. , rappresentata e
[...] Parte_3 difesa dall'Avv. Simone Benelli, elezione di domicilio presso il suo studio sito in
Crema, via Crispi, 5; appellante;
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante. p. t., P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria
Giroldi ed Oreste Manzi, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della sede
pag. 1 di 14 provinciale dell'Istituto di Bologna (BO); appellato;
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_4 C.F._1 dagli Avv.ti Federico Mora e Cristiana Torlai, con elezione di domicilio presso lo studio del primo procuratore sito in Parma, Strada della Repubblica n. 41; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa nei suoi tratti essenziali e degni di nota è esaustivamente sintetizzata nello spiegato atto di gravame, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1) Con ricorso del 14.01.2024, il sig. Pt_4 chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di dichiarare la nullità e/o
[...]
l'annullamento e/o l'inefficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07876202300000776, limitatamente agli avvisi di addebito n.
37820140000337436000, n. 37820150000965872000 e n.
37820180001452552000.
A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente eccepiva: a) omessa notifica degli avvisi di addebito;
b) intervenuta prescrizione del credito.
2) Si costituivano regolarmente in giudizio l' e CP_1 Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare quest'ultima produceva in giudizio l'intimazione di pagamento n. 07820169003547218000 notificata il 19.01.2017 (doc. 3a e 3b del fascicolo di primo grado) e l'intimazione di pagamento n.
07820229002935833000 notificata il 20.07.2022 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), a riprova dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dal contribuente;
3) Con sentenza n. 614/2024 del 02.07.2024, il Tribunale di Parma, ritenendo non valida e comunque inefficace la notifica dell'intimazione di pagamento n. Parte 07820169003547218000, difettando la prova dell'invio della in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava il solo avviso di addebito n. 37820140000337436000, notificato in data 13.06.2014, per intervenuta
pag. 2 di 14 prescrizione, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. (…)”
Con ricorso depositato telematicamente in data 15/07/2024, l'
[...]
ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, Parte_6 chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata: “accertata la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07820169003547218000”, voglia “(…) dichiarare valido, efficace e non prescritto l'avviso di addebito 37820140000337436000 e per l'effetto dovute le somme dallo stesso portate, con ogni conseguenza di legge anche con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio e condanna alla restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio”. Nello spiegato atto di gravame, l appellante ha eccepito che “la sentenza Pt_1 di primo grado sia gravemente viziata laddove il Tribunale di Parma ha ritenuto non regolarmente notificata l'intimazione di pagamento n.
07820169003547218000 per omesso invio della Comunicazione di avvenuta notifica”, formulando al riguardo un unico motivo di impugnazione rubricato:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, dell'art. 140 c.p.c. ed errata valutazione del materiale probatorio offerto in produzione dall'Agente della Riscossione”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha ribadito la propria carenza di CP_1 legittimazione “in ordine ad ogni profilo di irregolarità/illegittimità del procedimento di preavviso di iscrizione ipotecaria” e regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento oggetto di causa, rimettendosi, quanto al resto, a giustizia “in ordine alle domande rassegnate dalle altre parti” e chiedendo di essere tenuto indenne “da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio”. Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente Parte_4 contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendo l'integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti nel giudizio di prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha
pag. 3 di 14 disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'allora opponente rispetto agli avvisi di addebito n. 37820150000965872000, regolarmente notificato al contribuente, a cura del messo comunale, in data 10.12.2016; - e n.
37820180001452552000, regolarmente notificato al contribuente in data
9.11.2018, confermando in parte qua il preavviso di iscrizione ipotecaria per cui è causa, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di specifica impugnazione.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dall' risulta meritevole di accoglimento Parte_6 per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo, si osserva in punto di diritto che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c.
Non si può ricorrere a tale forma di notificazione nel caso in cui all'indirizzo indicato il destinatario della notifica risulti sconosciuto (se il destinatario è irreperibile in quanto trasferito altrove o all'estero senza lasciare recapito e sono, quindi, ignoti residenza, dimora o domicilio la notifica è eseguibile con le modalità previste dall'art. 143 c,p,c,). E' nulla, infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove ed il notificante o l'ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l'orinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa (Cass. 4/5/1993 n.
5178, 25/11/1988 n. 6344, 7/10/1982 n. 5137, 16/3/1982 n. 1714).
Per l'esatta individuazione di detto luogo occorre far riferimento a quello dove in realtà il destinatario dimora “di fatto” in modo abituale, corrispondente alla “casa di abitazione (v. pronuncia S.U. n. 5753 del 1978, che definì le condizioni legittimanti il ricorso agli artt. 140 e 143 c.p.c. – v. tra le ultime, Cass. 1854/1989).
Come ha puntualizzato la richiamata decisione a S.U. n. 5753 del 1978, le registrazioni anagrafiche danno luogo ad una situazione di affidamento dei terzi di
pag. 4 di 14 buona fede – secondo quanto si desume dal principio, di cui all'art. 44 co 1 c.c., di inopponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza non denunciato con la doppia dichiarazione prescritta dall'art. 31 disp. att. c.c. E. nondimeno, la possibilità di eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con riferimento al luogo risultante dai registri anagrafici sussiste ove ricorra la buona fede del notificante e dell'ufficiale giudiziario (v. più recente Cass. N. 10248/1991). Non si richiede, d'altro canto, una particolare attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, a meno che non sussistano particolari circostanze che consiglino una verifica dell'eventuale trasferimento del notificando (Cass. Civ. sez.lav. 20/7/1998 n. 7104).
Il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. richiede le seguenti attività: deposito di copia dell'atto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, che l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato depositato al comune e la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 21/10/04 dep. Il 13/1/25005, hanno statuito che la notifica è nulla se l'atto non è munito dell'avviso di ricevimento, modificando un proprio precedente orientamento (Cass 6060/97, 4307/99, 14986/00, 3389/04) a beneficio delle perplessità ed incertezze originate dall'applicazione di questo tipo di notifica.
Più esattamente, in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 477/02,
28/04, e ord. 97/04, le S.U. tornando sull'argomento, affermano che anche per le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante sia sufficiente che l'atto, notificato con il rito suddetto, sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario prima dello spirare di detto termine.
Ma, dell'effettuazione di tutte le formalità previste dal citato art. 140 c.p.c.- che si possono consolidare anche in un termine successivo – deve esserne fornita prova
(data solo dall'esibizione dell'avviso di ricevimento e non da esiti di ricerche eseguite sul sito di Poste Italiane). L'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica, mentre la data di spedizione della raccomandata costituisce “L'effetto anticipato o provvisorio (come per il notificante) che si consolida con l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di pag. 5 di 14 ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata”, pertanto, “il consolidamento dell'effetto anticipatorio dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità”. E l'avviso di ricevimento, con la conferma o smentita in esso contenuta, allegato all'atto avrà i suoi riflessi sulla validità della notifica: se manca o se dallo stesso si desume che il destinatario non l'abbia ricevuto la notifica è nulla, salvo sanatoria dell'intimato o rinnovo della notifica ex art. 291 c,p.c.. Invero, “Si tratta” – conclude la Corte- “di una verifica necessaria postulata del resto dalla stessa previsione normativa dal momento che richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento”. Successivamente, con sentenza n. 3/2010 il Giudice delle Leggi ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, violava i parametri costituzionali, mancando il giusto equilibrio tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario con disparità di trattamento rispetto all'analoga fattispecie della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta cfr. art. 8 L.890/82).
Tale pronuncia ha generato subito non pochi dubbi. Premesso che con l'intenzione di equiparare tale disciplina sia con quella prevista dall'art. 149 c.p.c., 3° co, prevedendo la scissione del termine per il richiedente da quello del destinatario, sia con le modalità sancite nell'art. 8, 4° co., della L. 890/82: “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (C.A.D.) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ne discende che quanto prevede l'art. 8 cit. sul momento in cui si perfeziona la notifica riguarda il destinatario e non il notificante, per il quale la notificazione deve intendersi eseguita già con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
pag. 6 di 14 Di conseguenza: 1) Se l'atto viene spedito a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario l'agente postale invia la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) presso l'ufficio. La data di notifica si calcolerà decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso o dal ricevimento del piego presso l'ufficio se anteriore.
Il 3° co. dell'art. 149 c.p.c. prevede che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.
Se l'atto è notificato direttamente dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio, questi, spedirà al destinatario raccomandata contenete l'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza del deposito dell'atto, quindi decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso da parte dell'ufficiale giudiziario o dal ritiro del piego se anteriore. Gli effetti della notifica, pertanto, nell'ipotesi di mancato ritiro, nel primo caso si avranno decorsi 10 giorni dalla spedizione della C.A.D. (nella stessa data il piego rimane depositato presso l'ufficio postale), nel secondo caso decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso a cura dell'ufficiale giudiziario. Proprio quest'ultima asserzione ha generato dubbi interpretativi superabili semplicemente rileggendo la massima: “la notifica si perfeziona, per il destinatario, non più con la spedizione della raccomandata informativa, ma con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”. La Corte usando il termine
“relativa” non lascia dubbi sulla decorrenza dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa fatta dall'ufficiale giudiziario e non alla data di compiuta giacenza del piego, che comunque sarà di 10 giorni.
Sono state sollevate critiche sui nuovi effetti della notifica per il destinatario, in caso di mancato ritiro, anticipati a 2 o 3 giorni prima della compiuta giacenza del piego presso l'ufficio postale, tuttavia, le formalità previste dall'art. 140 offrono così tante garanzie di conoscibilità dell'atto che la tutela non pare sminuita: deposito dell'atto al Comune dove può ritirarlo senza scadenza, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione di ulteriore avviso con raccomandata, senza contare l'avviso ordinario che l'agente postale lascia per
pag. 7 di 14 consentire il ritiro di tutte le raccomandate.
Infatti, per l'avviso previsto dall'art. 140 l'agente postale non deve a sua volta spedire la C.A.N, ma immettere un semplice avviso nella cassetta postale (come per le raccomandate ordinarie). L'effettiva conoscenza, inoltre, è rimessa alla volontà del destinatario che potrebbe anche ritirare la raccomandata informativa e poi non recarsi presso la Casa Comunale a ritirare l'atto. Viceversa, potrebbe ritirare l'atto al Comune, sulla scorta dell'avviso affisso alla porta di abitazione e non ritirare la raccomandata informativa (con lo scopo di prolungare gli effetti legali della notifica). Gli effetti si riferiscono alla conoscenza legale e non effettiva, in quanto non è possibile parlare di effettività se l'avviso o l'atto rimangono giacenti presso l'ufficio postale o la Casa Comunale. Il pignoramento, per esempio, non può essere richiesto prima del decorso del termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del precetto, ma il termine decorre dalla data di consegna dell'avviso al destinatario (ovvero dall'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di deposito dell'atto) e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (termine per il notificante). Tale asserzione è ormai di portata generale considerata la funzione di quel termine (a favore del debitore per consentirgli di pagare spontaneamente).
Rispetto all'atto di precetto che perde efficacia novanta giorni dopo la sua notifica, è ragionevole far decorrere anche questo termine dalla consegna al destinatario, perché è un termine a favore del debitore e si deve aver riguardo del perfezionamento della notifica per quest'ultimo.
Lo stesso avveniva per il termine di 40 gg. per la formula esecutiva (non più necessaria a seguito della riforma c.d. Cartabia) del decreto ingiuntivo: veniva apposta dopo 40 giorni da quando la notifica si era perfezionata per il debitore e non dalla richiesta di notifica all'Ufficiale Giudiziario. Nella pratica applicazione della disciplina nulla è variato.
E' appena il caso di ricordare che per gli avvisi di cui agli artt. 140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p. l'agente postale non deve provvedere all'invio dell'avviso in raccomandazione (CAD), ma, trascorsi 10 giorni dalla data in cui il piego è stato depositato senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso datato e sottoscritto è restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione “non ritirato entro 10 gg”, mentre per la notifica pag. 8 di 14 dell'atto eseguita per posta è tenuto ad apporre la dicitura “compiuta giacenza di 10 gg”. Nel primo caso l'atto rimane presso la casa comunale e l'avviso presso l'ufficio postale, nel secondo è l'atto stesso che rimane presso l'ufficio postale.
Infatti, per gli avvisi ex art. 157 c. 8 c.p.p. ed ex art. 140 c.p.c., non è previsto l'invio di una seconda raccomandata in quanto quella inviata dall'ufficiale giudiziario ha già natura di avviso. Sulle buste verdi l'ufficiale giudiziario appone un timbro con la dicitura "contiene avviso ex art. 140 c.p.c./ 157 c.p.p." onde Parte_ allertare il portalettere che non dovrà inviare la (Comunicazione di Avvenuto
Deposito), in quanto la busta, come già evidenziato, non contiene l'atto ma un avviso di deposito dell'atto stesso nella Casa Comunale. Esaminando, invece, la formalità di affissione dell'avviso del deposito sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario –che, come su accennato deve essere esattamente individuato- nell'ipotesi in cui il notificando abiti in un condominio, non è sufficiente affiggere l'avviso sul comune portone d'ingresso, ma l'affissione deve effettuarsi alla porta di ingresso che da direttamente all'interno dell'abitazione (Cass. Civ. sez. II, 13/5/1998, n. 4812).
Invero, la notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte (e non altre) dall'art. 140 c.p.c. che, trattandosi di elementi essenziali, devono essere osservate tutte poiché il legislatore attribuisce solo a quelle espressamente indicate l'attitudine a portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Pertanto, l'affissione l'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale deve essere necessariamente effettuata alla porta di abitazione del destinatario e non con modalità diverse: “l'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario (o ufficio), ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale è sita l'abitazione del medesimo”. E' appena il caso di aggiungere che, nella pratica quotidiana, può capitare che i richiedenti, al fine di ottenere a tutti i costi la notifica – anche nell'ipotesi di relazione negativa dell'ufficiale giudiziario contenente l'attestazione che il destinatario si sia trasferito altrove, senza preoccuparsi di informare l'ufficio anagrafe-, sulla scorta di un certificato anagrafico o di una visura camerale per le società, pretendano che la formalità di comunicare l'avvenuto deposito con affissione sia eseguita al pag. 9 di 14 portone condominiale (ma l'abitazione o l'ufficio potrebbero essere occupati da terzi), ricevendo in questi casi un giustificato rifiuto.
Non va ignorato che il sistema notificatorio si basa su ragionevoli presunzioni di conoscenza dell'atto ritenute idonee a garantire i diritti di difesa dl destinatario, ispirate però ad un criterio di effettività (già citata Cass. S.U. ordinanza 21/10/04).
L'applicazione dell'art. 140 c.p.c. è prevista anche dall'art. 60, comma 1, D.P.R. n.
600 del 1973.
Ciò posto in punto di diritto, rileva la Corte che, a dispetto di quanto affermato dal
Tribunale di Parma nella gravata sentenza, le suesposte formalità risultano esser state rispettate nella notificazione dell'intimazione di pagamento n.
07820169003547218000 al sig. Parte_4
Ed invero, la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, attesta l'esatto contrario di quanto rilevato dal Giudice a quo (cfr. i due allegati prodotti sub. 3a e
3b) e cioè che l'Ufficiale della Riscossione dott. rilevata l'assenza di Per_1 persone abilitate al ritiro presso l'indirizzo di residenza del sig. ha Pt_4 provveduto a depositare l'atto nella prescritta Casa Comunale, dando di ciò comunicazione mediante avviso sulla pota dell'abitazione dell'allora opponente ed invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (inoltrata in pari data, vale a dire il 19.01.2017 come da doc. 3b fasc. di primo grado , che è stata CP_2 restituita al mittente non avendo il destinatario curato il ritiro (come da duplicato di certificazione allegato sub 3° fasc. di primo grado . CP_2
In proposito va osservato che i documenti tempestivamente prodotti dall'Agente della Riscossione sul punto non stati né oggetto di specifico e tempestivo disconoscimento, né oggetto di contestazione quanto alle loro risultanze.
Ed invero, all'udienza del 27/02/2024, primo momento utile successivo alla costituzione degli Enti resistenti, la difesa dell'allora opponente si è limitata a riportasi “al ricorso” introduttivo del giudizio, “contestando il contenuto delle avverse memorie difensive, in particolare con riguardo all'idoneità probatoria delle ricevute di avvenuta notifica degli avvisi asseritamente interruttivi della prescrizione”. Trattasi all'evidenza di contestazione assolutamente generica e come tale da considerarsi giuridicamente priva di effetti.
Al riguardo appare doveroso rammentare che secondo la Suprema Corte di
Cassazione: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie
pag. 10 di 14 fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso)” (Cass. Civ. n. 16557/2019, in senso conforme cfr., ex multis, Corte di Cassazione Civ., ordinanza n. 37290 del 20 dicembre 2022).
Ciò posto appare evidente che le contestazioni avverso i predetti documenti mosse solo in questa sede dalla difesa del sig. appaiono irrimediabilmente tardive Pt_4 ed inammissibili.
Al riguardo, va ricordato che, stante il divieto di nova in appello stabilito dall'art. 325 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c., è “vietata la contestazione di fatti o nuove allegazioni di fatti per la prima volta in appello, al fine di evitare la trasformazione del giudizio d'appello da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente” (Cass. sent. 27.6.2024, n. 17707).
Tutto ciò considerato, a dispetto di quanto affermato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, deve escludersi recisamente che il credito contributivo trasfuso nell'avviso di addebito n. 37820140000337436000, regolarmente notificato al contribuente in data 13.06.2014 (aspetto anch'esso coperto dal c.d. giudicato interno), si sia prescritto.
Il relativo termine di prescrizione quinquennale (ex art. 3, comma 9 della legge n.
335/1995), infatti, dopo la notifica dell'avviso di addebito in parola, è stato interrotto una prima volta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
07820169003547218000 avvenuta, come già detto, il 19.01.2017, una seconda volta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07820229002935833000 in data 20.07.2022 ed, infine, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
pag. 11 di 14 n. 07876202300000776000, notificata in data 21.11.2023, oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Quanto alla tempestività della notifica dell'intimazione di pagamento n.
07820229002935833000 avvenuta in data 20.07.2022, deve ricordarsi che il termine prescrizionale de quo è rimasto sospeso alla stregua della normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, da un lato, e con l'articolo 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, dall'altro.
La prima delle disposizioni richiamate - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
- dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto, cioè, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista
pag. 12 di 14 dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In virtù delle suesposte sospensioni, quindi, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07820229002935833000 verificatasi in data 20.07.2022 è avvenuta allorché il termine prescrizionale quinquennale de quo non era ancora compiuto.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall va accolto con statuizioni come Parte_6 Parte_6 da dispositivo.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività in entrambi i gradi del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell e dell ). Parte_6 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall , in Parte_6 parziale riforma della sentenza gravata, rigetta integralmente il ricorso di prime cure proposto dal sig. e tutte le domande ivi contenute;
Parte_4
- condanna il sig. a rifondere all Parte_7 Parte_6
ed all' le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano,
[...] CP_1 in favore di ciascuna delle suddette parti, per il primo grado, in € 3.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge e, per questo grado, in €
5.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.03.2025
pag. 13 di 14 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 431/2024 RGA avverso la sentenza n. 614/2024 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 02.07.2024, nel procedimento n. 1172/2023R.G., non notificata;
avente ad oggetto: opposizione preavviso iscrizione ipotecaria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/03/2025; promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del in persona del Parte_2 nonché procuratore speciale, dott. , rappresentata e
[...] Parte_3 difesa dall'Avv. Simone Benelli, elezione di domicilio presso il suo studio sito in
Crema, via Crispi, 5; appellante;
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante. p. t., P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria
Giroldi ed Oreste Manzi, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della sede
pag. 1 di 14 provinciale dell'Istituto di Bologna (BO); appellato;
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_4 C.F._1 dagli Avv.ti Federico Mora e Cristiana Torlai, con elezione di domicilio presso lo studio del primo procuratore sito in Parma, Strada della Repubblica n. 41; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa nei suoi tratti essenziali e degni di nota è esaustivamente sintetizzata nello spiegato atto di gravame, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1) Con ricorso del 14.01.2024, il sig. Pt_4 chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di dichiarare la nullità e/o
[...]
l'annullamento e/o l'inefficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07876202300000776, limitatamente agli avvisi di addebito n.
37820140000337436000, n. 37820150000965872000 e n.
37820180001452552000.
A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente eccepiva: a) omessa notifica degli avvisi di addebito;
b) intervenuta prescrizione del credito.
2) Si costituivano regolarmente in giudizio l' e CP_1 Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare quest'ultima produceva in giudizio l'intimazione di pagamento n. 07820169003547218000 notificata il 19.01.2017 (doc. 3a e 3b del fascicolo di primo grado) e l'intimazione di pagamento n.
07820229002935833000 notificata il 20.07.2022 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), a riprova dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dal contribuente;
3) Con sentenza n. 614/2024 del 02.07.2024, il Tribunale di Parma, ritenendo non valida e comunque inefficace la notifica dell'intimazione di pagamento n. Parte 07820169003547218000, difettando la prova dell'invio della in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava il solo avviso di addebito n. 37820140000337436000, notificato in data 13.06.2014, per intervenuta
pag. 2 di 14 prescrizione, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. (…)”
Con ricorso depositato telematicamente in data 15/07/2024, l'
[...]
ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, Parte_6 chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata: “accertata la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07820169003547218000”, voglia “(…) dichiarare valido, efficace e non prescritto l'avviso di addebito 37820140000337436000 e per l'effetto dovute le somme dallo stesso portate, con ogni conseguenza di legge anche con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio e condanna alla restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio”. Nello spiegato atto di gravame, l appellante ha eccepito che “la sentenza Pt_1 di primo grado sia gravemente viziata laddove il Tribunale di Parma ha ritenuto non regolarmente notificata l'intimazione di pagamento n.
07820169003547218000 per omesso invio della Comunicazione di avvenuta notifica”, formulando al riguardo un unico motivo di impugnazione rubricato:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, dell'art. 140 c.p.c. ed errata valutazione del materiale probatorio offerto in produzione dall'Agente della Riscossione”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha ribadito la propria carenza di CP_1 legittimazione “in ordine ad ogni profilo di irregolarità/illegittimità del procedimento di preavviso di iscrizione ipotecaria” e regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento oggetto di causa, rimettendosi, quanto al resto, a giustizia “in ordine alle domande rassegnate dalle altre parti” e chiedendo di essere tenuto indenne “da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio”. Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente Parte_4 contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendo l'integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti nel giudizio di prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha
pag. 3 di 14 disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'allora opponente rispetto agli avvisi di addebito n. 37820150000965872000, regolarmente notificato al contribuente, a cura del messo comunale, in data 10.12.2016; - e n.
37820180001452552000, regolarmente notificato al contribuente in data
9.11.2018, confermando in parte qua il preavviso di iscrizione ipotecaria per cui è causa, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di specifica impugnazione.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dall' risulta meritevole di accoglimento Parte_6 per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo, si osserva in punto di diritto che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c.
Non si può ricorrere a tale forma di notificazione nel caso in cui all'indirizzo indicato il destinatario della notifica risulti sconosciuto (se il destinatario è irreperibile in quanto trasferito altrove o all'estero senza lasciare recapito e sono, quindi, ignoti residenza, dimora o domicilio la notifica è eseguibile con le modalità previste dall'art. 143 c,p,c,). E' nulla, infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove ed il notificante o l'ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l'orinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa (Cass. 4/5/1993 n.
5178, 25/11/1988 n. 6344, 7/10/1982 n. 5137, 16/3/1982 n. 1714).
Per l'esatta individuazione di detto luogo occorre far riferimento a quello dove in realtà il destinatario dimora “di fatto” in modo abituale, corrispondente alla “casa di abitazione (v. pronuncia S.U. n. 5753 del 1978, che definì le condizioni legittimanti il ricorso agli artt. 140 e 143 c.p.c. – v. tra le ultime, Cass. 1854/1989).
Come ha puntualizzato la richiamata decisione a S.U. n. 5753 del 1978, le registrazioni anagrafiche danno luogo ad una situazione di affidamento dei terzi di
pag. 4 di 14 buona fede – secondo quanto si desume dal principio, di cui all'art. 44 co 1 c.c., di inopponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza non denunciato con la doppia dichiarazione prescritta dall'art. 31 disp. att. c.c. E. nondimeno, la possibilità di eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con riferimento al luogo risultante dai registri anagrafici sussiste ove ricorra la buona fede del notificante e dell'ufficiale giudiziario (v. più recente Cass. N. 10248/1991). Non si richiede, d'altro canto, una particolare attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, a meno che non sussistano particolari circostanze che consiglino una verifica dell'eventuale trasferimento del notificando (Cass. Civ. sez.lav. 20/7/1998 n. 7104).
Il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. richiede le seguenti attività: deposito di copia dell'atto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, che l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato depositato al comune e la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 21/10/04 dep. Il 13/1/25005, hanno statuito che la notifica è nulla se l'atto non è munito dell'avviso di ricevimento, modificando un proprio precedente orientamento (Cass 6060/97, 4307/99, 14986/00, 3389/04) a beneficio delle perplessità ed incertezze originate dall'applicazione di questo tipo di notifica.
Più esattamente, in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 477/02,
28/04, e ord. 97/04, le S.U. tornando sull'argomento, affermano che anche per le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante sia sufficiente che l'atto, notificato con il rito suddetto, sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario prima dello spirare di detto termine.
Ma, dell'effettuazione di tutte le formalità previste dal citato art. 140 c.p.c.- che si possono consolidare anche in un termine successivo – deve esserne fornita prova
(data solo dall'esibizione dell'avviso di ricevimento e non da esiti di ricerche eseguite sul sito di Poste Italiane). L'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica, mentre la data di spedizione della raccomandata costituisce “L'effetto anticipato o provvisorio (come per il notificante) che si consolida con l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di pag. 5 di 14 ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata”, pertanto, “il consolidamento dell'effetto anticipatorio dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità”. E l'avviso di ricevimento, con la conferma o smentita in esso contenuta, allegato all'atto avrà i suoi riflessi sulla validità della notifica: se manca o se dallo stesso si desume che il destinatario non l'abbia ricevuto la notifica è nulla, salvo sanatoria dell'intimato o rinnovo della notifica ex art. 291 c,p.c.. Invero, “Si tratta” – conclude la Corte- “di una verifica necessaria postulata del resto dalla stessa previsione normativa dal momento che richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento”. Successivamente, con sentenza n. 3/2010 il Giudice delle Leggi ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, violava i parametri costituzionali, mancando il giusto equilibrio tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario con disparità di trattamento rispetto all'analoga fattispecie della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta cfr. art. 8 L.890/82).
Tale pronuncia ha generato subito non pochi dubbi. Premesso che con l'intenzione di equiparare tale disciplina sia con quella prevista dall'art. 149 c.p.c., 3° co, prevedendo la scissione del termine per il richiedente da quello del destinatario, sia con le modalità sancite nell'art. 8, 4° co., della L. 890/82: “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (C.A.D.) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ne discende che quanto prevede l'art. 8 cit. sul momento in cui si perfeziona la notifica riguarda il destinatario e non il notificante, per il quale la notificazione deve intendersi eseguita già con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
pag. 6 di 14 Di conseguenza: 1) Se l'atto viene spedito a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario l'agente postale invia la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) presso l'ufficio. La data di notifica si calcolerà decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso o dal ricevimento del piego presso l'ufficio se anteriore.
Il 3° co. dell'art. 149 c.p.c. prevede che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.
Se l'atto è notificato direttamente dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio, questi, spedirà al destinatario raccomandata contenete l'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza del deposito dell'atto, quindi decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso da parte dell'ufficiale giudiziario o dal ritiro del piego se anteriore. Gli effetti della notifica, pertanto, nell'ipotesi di mancato ritiro, nel primo caso si avranno decorsi 10 giorni dalla spedizione della C.A.D. (nella stessa data il piego rimane depositato presso l'ufficio postale), nel secondo caso decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso a cura dell'ufficiale giudiziario. Proprio quest'ultima asserzione ha generato dubbi interpretativi superabili semplicemente rileggendo la massima: “la notifica si perfeziona, per il destinatario, non più con la spedizione della raccomandata informativa, ma con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”. La Corte usando il termine
“relativa” non lascia dubbi sulla decorrenza dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa fatta dall'ufficiale giudiziario e non alla data di compiuta giacenza del piego, che comunque sarà di 10 giorni.
Sono state sollevate critiche sui nuovi effetti della notifica per il destinatario, in caso di mancato ritiro, anticipati a 2 o 3 giorni prima della compiuta giacenza del piego presso l'ufficio postale, tuttavia, le formalità previste dall'art. 140 offrono così tante garanzie di conoscibilità dell'atto che la tutela non pare sminuita: deposito dell'atto al Comune dove può ritirarlo senza scadenza, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione di ulteriore avviso con raccomandata, senza contare l'avviso ordinario che l'agente postale lascia per
pag. 7 di 14 consentire il ritiro di tutte le raccomandate.
Infatti, per l'avviso previsto dall'art. 140 l'agente postale non deve a sua volta spedire la C.A.N, ma immettere un semplice avviso nella cassetta postale (come per le raccomandate ordinarie). L'effettiva conoscenza, inoltre, è rimessa alla volontà del destinatario che potrebbe anche ritirare la raccomandata informativa e poi non recarsi presso la Casa Comunale a ritirare l'atto. Viceversa, potrebbe ritirare l'atto al Comune, sulla scorta dell'avviso affisso alla porta di abitazione e non ritirare la raccomandata informativa (con lo scopo di prolungare gli effetti legali della notifica). Gli effetti si riferiscono alla conoscenza legale e non effettiva, in quanto non è possibile parlare di effettività se l'avviso o l'atto rimangono giacenti presso l'ufficio postale o la Casa Comunale. Il pignoramento, per esempio, non può essere richiesto prima del decorso del termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del precetto, ma il termine decorre dalla data di consegna dell'avviso al destinatario (ovvero dall'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di deposito dell'atto) e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (termine per il notificante). Tale asserzione è ormai di portata generale considerata la funzione di quel termine (a favore del debitore per consentirgli di pagare spontaneamente).
Rispetto all'atto di precetto che perde efficacia novanta giorni dopo la sua notifica, è ragionevole far decorrere anche questo termine dalla consegna al destinatario, perché è un termine a favore del debitore e si deve aver riguardo del perfezionamento della notifica per quest'ultimo.
Lo stesso avveniva per il termine di 40 gg. per la formula esecutiva (non più necessaria a seguito della riforma c.d. Cartabia) del decreto ingiuntivo: veniva apposta dopo 40 giorni da quando la notifica si era perfezionata per il debitore e non dalla richiesta di notifica all'Ufficiale Giudiziario. Nella pratica applicazione della disciplina nulla è variato.
E' appena il caso di ricordare che per gli avvisi di cui agli artt. 140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p. l'agente postale non deve provvedere all'invio dell'avviso in raccomandazione (CAD), ma, trascorsi 10 giorni dalla data in cui il piego è stato depositato senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso datato e sottoscritto è restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione “non ritirato entro 10 gg”, mentre per la notifica pag. 8 di 14 dell'atto eseguita per posta è tenuto ad apporre la dicitura “compiuta giacenza di 10 gg”. Nel primo caso l'atto rimane presso la casa comunale e l'avviso presso l'ufficio postale, nel secondo è l'atto stesso che rimane presso l'ufficio postale.
Infatti, per gli avvisi ex art. 157 c. 8 c.p.p. ed ex art. 140 c.p.c., non è previsto l'invio di una seconda raccomandata in quanto quella inviata dall'ufficiale giudiziario ha già natura di avviso. Sulle buste verdi l'ufficiale giudiziario appone un timbro con la dicitura "contiene avviso ex art. 140 c.p.c./ 157 c.p.p." onde Parte_ allertare il portalettere che non dovrà inviare la (Comunicazione di Avvenuto
Deposito), in quanto la busta, come già evidenziato, non contiene l'atto ma un avviso di deposito dell'atto stesso nella Casa Comunale. Esaminando, invece, la formalità di affissione dell'avviso del deposito sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario –che, come su accennato deve essere esattamente individuato- nell'ipotesi in cui il notificando abiti in un condominio, non è sufficiente affiggere l'avviso sul comune portone d'ingresso, ma l'affissione deve effettuarsi alla porta di ingresso che da direttamente all'interno dell'abitazione (Cass. Civ. sez. II, 13/5/1998, n. 4812).
Invero, la notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte (e non altre) dall'art. 140 c.p.c. che, trattandosi di elementi essenziali, devono essere osservate tutte poiché il legislatore attribuisce solo a quelle espressamente indicate l'attitudine a portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Pertanto, l'affissione l'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale deve essere necessariamente effettuata alla porta di abitazione del destinatario e non con modalità diverse: “l'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario (o ufficio), ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale è sita l'abitazione del medesimo”. E' appena il caso di aggiungere che, nella pratica quotidiana, può capitare che i richiedenti, al fine di ottenere a tutti i costi la notifica – anche nell'ipotesi di relazione negativa dell'ufficiale giudiziario contenente l'attestazione che il destinatario si sia trasferito altrove, senza preoccuparsi di informare l'ufficio anagrafe-, sulla scorta di un certificato anagrafico o di una visura camerale per le società, pretendano che la formalità di comunicare l'avvenuto deposito con affissione sia eseguita al pag. 9 di 14 portone condominiale (ma l'abitazione o l'ufficio potrebbero essere occupati da terzi), ricevendo in questi casi un giustificato rifiuto.
Non va ignorato che il sistema notificatorio si basa su ragionevoli presunzioni di conoscenza dell'atto ritenute idonee a garantire i diritti di difesa dl destinatario, ispirate però ad un criterio di effettività (già citata Cass. S.U. ordinanza 21/10/04).
L'applicazione dell'art. 140 c.p.c. è prevista anche dall'art. 60, comma 1, D.P.R. n.
600 del 1973.
Ciò posto in punto di diritto, rileva la Corte che, a dispetto di quanto affermato dal
Tribunale di Parma nella gravata sentenza, le suesposte formalità risultano esser state rispettate nella notificazione dell'intimazione di pagamento n.
07820169003547218000 al sig. Parte_4
Ed invero, la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, attesta l'esatto contrario di quanto rilevato dal Giudice a quo (cfr. i due allegati prodotti sub. 3a e
3b) e cioè che l'Ufficiale della Riscossione dott. rilevata l'assenza di Per_1 persone abilitate al ritiro presso l'indirizzo di residenza del sig. ha Pt_4 provveduto a depositare l'atto nella prescritta Casa Comunale, dando di ciò comunicazione mediante avviso sulla pota dell'abitazione dell'allora opponente ed invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (inoltrata in pari data, vale a dire il 19.01.2017 come da doc. 3b fasc. di primo grado , che è stata CP_2 restituita al mittente non avendo il destinatario curato il ritiro (come da duplicato di certificazione allegato sub 3° fasc. di primo grado . CP_2
In proposito va osservato che i documenti tempestivamente prodotti dall'Agente della Riscossione sul punto non stati né oggetto di specifico e tempestivo disconoscimento, né oggetto di contestazione quanto alle loro risultanze.
Ed invero, all'udienza del 27/02/2024, primo momento utile successivo alla costituzione degli Enti resistenti, la difesa dell'allora opponente si è limitata a riportasi “al ricorso” introduttivo del giudizio, “contestando il contenuto delle avverse memorie difensive, in particolare con riguardo all'idoneità probatoria delle ricevute di avvenuta notifica degli avvisi asseritamente interruttivi della prescrizione”. Trattasi all'evidenza di contestazione assolutamente generica e come tale da considerarsi giuridicamente priva di effetti.
Al riguardo appare doveroso rammentare che secondo la Suprema Corte di
Cassazione: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie
pag. 10 di 14 fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso)” (Cass. Civ. n. 16557/2019, in senso conforme cfr., ex multis, Corte di Cassazione Civ., ordinanza n. 37290 del 20 dicembre 2022).
Ciò posto appare evidente che le contestazioni avverso i predetti documenti mosse solo in questa sede dalla difesa del sig. appaiono irrimediabilmente tardive Pt_4 ed inammissibili.
Al riguardo, va ricordato che, stante il divieto di nova in appello stabilito dall'art. 325 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c., è “vietata la contestazione di fatti o nuove allegazioni di fatti per la prima volta in appello, al fine di evitare la trasformazione del giudizio d'appello da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente” (Cass. sent. 27.6.2024, n. 17707).
Tutto ciò considerato, a dispetto di quanto affermato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, deve escludersi recisamente che il credito contributivo trasfuso nell'avviso di addebito n. 37820140000337436000, regolarmente notificato al contribuente in data 13.06.2014 (aspetto anch'esso coperto dal c.d. giudicato interno), si sia prescritto.
Il relativo termine di prescrizione quinquennale (ex art. 3, comma 9 della legge n.
335/1995), infatti, dopo la notifica dell'avviso di addebito in parola, è stato interrotto una prima volta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
07820169003547218000 avvenuta, come già detto, il 19.01.2017, una seconda volta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07820229002935833000 in data 20.07.2022 ed, infine, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
pag. 11 di 14 n. 07876202300000776000, notificata in data 21.11.2023, oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Quanto alla tempestività della notifica dell'intimazione di pagamento n.
07820229002935833000 avvenuta in data 20.07.2022, deve ricordarsi che il termine prescrizionale de quo è rimasto sospeso alla stregua della normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, da un lato, e con l'articolo 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, dall'altro.
La prima delle disposizioni richiamate - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
- dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto, cioè, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista
pag. 12 di 14 dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In virtù delle suesposte sospensioni, quindi, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07820229002935833000 verificatasi in data 20.07.2022 è avvenuta allorché il termine prescrizionale quinquennale de quo non era ancora compiuto.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall va accolto con statuizioni come Parte_6 Parte_6 da dispositivo.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività in entrambi i gradi del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell e dell ). Parte_6 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall , in Parte_6 parziale riforma della sentenza gravata, rigetta integralmente il ricorso di prime cure proposto dal sig. e tutte le domande ivi contenute;
Parte_4
- condanna il sig. a rifondere all Parte_7 Parte_6
ed all' le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano,
[...] CP_1 in favore di ciascuna delle suddette parti, per il primo grado, in € 3.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge e, per questo grado, in €
5.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.03.2025
pag. 13 di 14 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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