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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4198/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
[c.f.: ], [c.f.: ], Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
[c.f.: ], [c.f.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
], [c.f.: ], C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
[c.f.: ], [c.f.: ], C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
[c.f.: ], [c.f.: ], Pt_8 C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
[c.f.: ], [c.f.: ], C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
[c.f.: ], [c.f.: ],
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
[c.f.: ], [c.f.: Parte_14 C.F._14 Parte_15
], [c.f.: ], [c.f.: C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
], [c.f.: e C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
c.f.: ], tutti elettivamente domiciliati in Salerno alla Via Irno n. 11
[...] C.F._19 presso lo studio degli avvocati Gianfranco Nunziata e Adriana Cioffi, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta mandati in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott. dal dott. CP_2
e dalla dottoressa Maria Consiglia Alfano, elettivamente domiciliati ai fini del Controparte_3 presente giudizio presso l' Controparte_4
, via Monticelli-loc Fuorni
[...]
RESISTENTE
A vente ad oggetto: disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera dei ricorrenti - per il mancato riconoscimento dell'anno 2013 - e quindi richiesta di un nuovo calcolo del servizio pre-ruolo che tenga conto del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, sia ai fini della ricostruzione di carriera che per la corretta definizione dello scaglione stipendiale
Succinta motivazione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti del nel profilo di docente con contratto a tempo indeterminato;
Controparte_1 precisavano che nel 2018 veniva emesso dal il decreto di ricostruzione della carriera n. 4595: CP_5 tale decreto non riconosceva la validità dell'anno 2013 ai sensi del D.P.R. 122/2013 arti 1 lett. b e s.m.i., anno che quindi veniva cancellato dalla carriera dei docenti a causa del blocco delle progressioni economiche imposto dalle norme di contenimento della spesa pubblica, pur se regolarmente svolto dai ricorrenti, come emergeva dallo stato matricolare rilasciato dalla stessa parte resistente;
se invece vi fosse stato tale riconoscimento i ricorrenti avrebbero avuto l'attuale fascia stipendiale e la successiva con un anno di anticipo;
di conseguenza lamentavano che con tale comportamento aveva ritardato il raggiungimento della loro attuale fascia stipendiale nonché il passaggio nel successivo scaglione. Ciò sarebbe stato in contrasto con le espresse previsioni di legge e con la ratio del temporaneo blocco del 2013, nonché con le sentenze della Corte costituzionale n. 304/2013, n. 310/2013, n. 154/2014, n. 219/2014, n. 178/2015 e n. 167/2020 intervenute sull'art 9 comma 21 e 23 del D.l. 78/10 conv. con l. 122/2010, che hanno ritenuto conformi ai precetti costituzionali le norme relative al blocco del 2013 a condizione che le finalità di temporanea
“cristallizzazione” del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (anche sentenze n. 178/2015, 245 del 1997, n. 417 del 1996, n. 99 del 1995 e n. 6 del 1994; ordinanza n. 299 del 1999); tanto premesso i ricorrenti adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni e chiedendo a questi di : “Annullare e/o disapplicare i decreti di ricostruzione della carriera indicati in premessa e quindi accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti ad ottenere una ricostruzione della propria carriera che consideri per intero ai fini giuridici l'anno 2013; 2. Condannare la resistente a collocare i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 - oltre a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
3. Condannare - per l'effetto - l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'INPS;
4. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio il convenuto si costituiva in giudizio CP_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande avversarie per intervenuta prescrizione;
in ordine al preteso riconoscimento dell'anno 2013, analizzando i diversi decreti di ricostruzione allegati faceva presente che per tutti i ricorrenti il servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato nell'anno 2013 era da considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n.122/2013, in relazione al quale non sarebbe esistito alcun margine di discrezionalità interpretativa da parte dell'Istituzione scolastica di competenza;
precisava poi che per alcuni ricorrenti il servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013 non era stato riconosciuto anche perché di durata inferiore a quella minima prevista dall'ordinamento vigente, come risultava per i docenti (decr. nn. 52/2019 e 53/2019), Parte_3 Parte_5 (decr. n. 209/2023), (decr. n.482/2017), (decr.
[...] Parte_14 Parte_15
n. 533/2019) e (decr. nn. 1908/2001 e 1191/2021); evidenziava infine che, nel Parte_18 diverso caso del docente (decr. n. 16/2015), il mancato riconoscimento del servizio Parte_1 pre-ruolo prestato nell'anno 2013 era altresì dovuto all'incontestabile circostanza che lo stesso risultava in quell'anno già immesso in ruolo, configurandosi, pertanto, il servizio reso nel citato periodo quale “servizio di ruolo”; tanto premesso chiedeva il rigetto le domande svolte dal ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante, dopo aver rilevato all'udienza dell'8.5.2025 che non risultava ancora pubblicata la decisione di recente assunta dalla Suprema Corte sulla materia de qua, ed aver rinviato per la decisione all'udienza del 29 ottobre 2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
**********************
Il ricorso , per come proposto , è infondato e non può trovare accoglimento .
Va evidenziato che sulla materia è intervenuta di recente la Suprema Corte di cassazione ( Cass. nn. 13618 e 13619/2025 del 21/05/2025) affermando che “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Afferma la Corte che “ Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione Controparte_6 dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in CP_1 parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Ora, per quanto riguarda il caso in esame, emerge , dal tenore del ricorso, che i ricorrenti si dolgono unicamente del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini della progressione economica. E' vero, infatti, che nel ricorso si fa riferimento anche al mancato riconoscimento giuridico dell'anno 2013, ma sono gli stessi ricorrenti poi a chiarire che la doglianza investe i decreti di ricostruzione di carriera unicamente nella parte in cui non valutano l'anno 2013 a causa del blocco delle progressioni economiche .
Per la verità ,nella parte narrativa del ricorso , i ricorrenti sembrano dolersi anche della erronea valutazione degli anni di servizi pre ruolo svolti . Essi , infatti , richiamano la normativa relativa alla ricostruzione di carriera per il personale docente e , in particolare ,l'art. 485 del d.lgs.n.297 del 1994 che riconosce il servizio pre ruolo , ai fini giuridici ed economici , soltanto per i primi quattro anni
,mentre c'è un riconoscimento per soli due terzi del periodo eventualmente eccedente , e il riconoscimento ai soli fini economici per il rimanente terzo .
Sennonché , tale doglianza non viene poi portata avanti nelle conclusioni del ricorso , atteso che non viene avanzata alcuna specifica richiesta di riconoscimento per intero degli anni di servizio pre ruolo svolti , ma unicamente di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dello sviluppo di carriera .
I ricorrenti , dunque ,a parte la doglianza relativa al blocco stipendiale , omettono di enunciare quale sarebbe il pregiudizio giuridico sofferto per il mancato riconoscimento dell'anno 2013 . Come chiarito dalla Suprema Corte , infatti , la “non utilità” degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ma poiché nella specie non è stata avanzata alcuna specifica doglianza da parte dei ricorrenti circa il mancato riconoscimento , da parte del , dell'anno 2013 per fini diversi dalla progressione CP_1 economica , la domanda , per come proposta , va rigettata .
La difficoltà della materia trattata sulla quale vi sono orientamenti giurisprudenziali non conformi fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 29 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4198/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
[c.f.: ], [c.f.: ], Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
[c.f.: ], [c.f.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
], [c.f.: ], C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
[c.f.: ], [c.f.: ], C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
[c.f.: ], [c.f.: ], Pt_8 C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
[c.f.: ], [c.f.: ], C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
[c.f.: ], [c.f.: ],
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
[c.f.: ], [c.f.: Parte_14 C.F._14 Parte_15
], [c.f.: ], [c.f.: C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
], [c.f.: e C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
c.f.: ], tutti elettivamente domiciliati in Salerno alla Via Irno n. 11
[...] C.F._19 presso lo studio degli avvocati Gianfranco Nunziata e Adriana Cioffi, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta mandati in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott. dal dott. CP_2
e dalla dottoressa Maria Consiglia Alfano, elettivamente domiciliati ai fini del Controparte_3 presente giudizio presso l' Controparte_4
, via Monticelli-loc Fuorni
[...]
RESISTENTE
A vente ad oggetto: disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera dei ricorrenti - per il mancato riconoscimento dell'anno 2013 - e quindi richiesta di un nuovo calcolo del servizio pre-ruolo che tenga conto del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, sia ai fini della ricostruzione di carriera che per la corretta definizione dello scaglione stipendiale
Succinta motivazione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti del nel profilo di docente con contratto a tempo indeterminato;
Controparte_1 precisavano che nel 2018 veniva emesso dal il decreto di ricostruzione della carriera n. 4595: CP_5 tale decreto non riconosceva la validità dell'anno 2013 ai sensi del D.P.R. 122/2013 arti 1 lett. b e s.m.i., anno che quindi veniva cancellato dalla carriera dei docenti a causa del blocco delle progressioni economiche imposto dalle norme di contenimento della spesa pubblica, pur se regolarmente svolto dai ricorrenti, come emergeva dallo stato matricolare rilasciato dalla stessa parte resistente;
se invece vi fosse stato tale riconoscimento i ricorrenti avrebbero avuto l'attuale fascia stipendiale e la successiva con un anno di anticipo;
di conseguenza lamentavano che con tale comportamento aveva ritardato il raggiungimento della loro attuale fascia stipendiale nonché il passaggio nel successivo scaglione. Ciò sarebbe stato in contrasto con le espresse previsioni di legge e con la ratio del temporaneo blocco del 2013, nonché con le sentenze della Corte costituzionale n. 304/2013, n. 310/2013, n. 154/2014, n. 219/2014, n. 178/2015 e n. 167/2020 intervenute sull'art 9 comma 21 e 23 del D.l. 78/10 conv. con l. 122/2010, che hanno ritenuto conformi ai precetti costituzionali le norme relative al blocco del 2013 a condizione che le finalità di temporanea
“cristallizzazione” del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (anche sentenze n. 178/2015, 245 del 1997, n. 417 del 1996, n. 99 del 1995 e n. 6 del 1994; ordinanza n. 299 del 1999); tanto premesso i ricorrenti adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni e chiedendo a questi di : “Annullare e/o disapplicare i decreti di ricostruzione della carriera indicati in premessa e quindi accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti ad ottenere una ricostruzione della propria carriera che consideri per intero ai fini giuridici l'anno 2013; 2. Condannare la resistente a collocare i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 - oltre a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
3. Condannare - per l'effetto - l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'INPS;
4. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio il convenuto si costituiva in giudizio CP_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande avversarie per intervenuta prescrizione;
in ordine al preteso riconoscimento dell'anno 2013, analizzando i diversi decreti di ricostruzione allegati faceva presente che per tutti i ricorrenti il servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato nell'anno 2013 era da considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n.122/2013, in relazione al quale non sarebbe esistito alcun margine di discrezionalità interpretativa da parte dell'Istituzione scolastica di competenza;
precisava poi che per alcuni ricorrenti il servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013 non era stato riconosciuto anche perché di durata inferiore a quella minima prevista dall'ordinamento vigente, come risultava per i docenti (decr. nn. 52/2019 e 53/2019), Parte_3 Parte_5 (decr. n. 209/2023), (decr. n.482/2017), (decr.
[...] Parte_14 Parte_15
n. 533/2019) e (decr. nn. 1908/2001 e 1191/2021); evidenziava infine che, nel Parte_18 diverso caso del docente (decr. n. 16/2015), il mancato riconoscimento del servizio Parte_1 pre-ruolo prestato nell'anno 2013 era altresì dovuto all'incontestabile circostanza che lo stesso risultava in quell'anno già immesso in ruolo, configurandosi, pertanto, il servizio reso nel citato periodo quale “servizio di ruolo”; tanto premesso chiedeva il rigetto le domande svolte dal ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante, dopo aver rilevato all'udienza dell'8.5.2025 che non risultava ancora pubblicata la decisione di recente assunta dalla Suprema Corte sulla materia de qua, ed aver rinviato per la decisione all'udienza del 29 ottobre 2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso , per come proposto , è infondato e non può trovare accoglimento .
Va evidenziato che sulla materia è intervenuta di recente la Suprema Corte di cassazione ( Cass. nn. 13618 e 13619/2025 del 21/05/2025) affermando che “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Afferma la Corte che “ Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione Controparte_6 dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in CP_1 parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Ora, per quanto riguarda il caso in esame, emerge , dal tenore del ricorso, che i ricorrenti si dolgono unicamente del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini della progressione economica. E' vero, infatti, che nel ricorso si fa riferimento anche al mancato riconoscimento giuridico dell'anno 2013, ma sono gli stessi ricorrenti poi a chiarire che la doglianza investe i decreti di ricostruzione di carriera unicamente nella parte in cui non valutano l'anno 2013 a causa del blocco delle progressioni economiche .
Per la verità ,nella parte narrativa del ricorso , i ricorrenti sembrano dolersi anche della erronea valutazione degli anni di servizi pre ruolo svolti . Essi , infatti , richiamano la normativa relativa alla ricostruzione di carriera per il personale docente e , in particolare ,l'art. 485 del d.lgs.n.297 del 1994 che riconosce il servizio pre ruolo , ai fini giuridici ed economici , soltanto per i primi quattro anni
,mentre c'è un riconoscimento per soli due terzi del periodo eventualmente eccedente , e il riconoscimento ai soli fini economici per il rimanente terzo .
Sennonché , tale doglianza non viene poi portata avanti nelle conclusioni del ricorso , atteso che non viene avanzata alcuna specifica richiesta di riconoscimento per intero degli anni di servizio pre ruolo svolti , ma unicamente di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dello sviluppo di carriera .
I ricorrenti , dunque ,a parte la doglianza relativa al blocco stipendiale , omettono di enunciare quale sarebbe il pregiudizio giuridico sofferto per il mancato riconoscimento dell'anno 2013 . Come chiarito dalla Suprema Corte , infatti , la “non utilità” degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ma poiché nella specie non è stata avanzata alcuna specifica doglianza da parte dei ricorrenti circa il mancato riconoscimento , da parte del , dell'anno 2013 per fini diversi dalla progressione CP_1 economica , la domanda , per come proposta , va rigettata .
La difficoltà della materia trattata sulla quale vi sono orientamenti giurisprudenziali non conformi fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 29 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio