Articolo 542 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 541Articolo 545
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 542. Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate 1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e' autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture ((accettate a seguito della verifica di conformita' e consegnate)) .
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013