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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1306/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1306/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro in persona del Giudice istruttore, dott.ssa Francesca Lecis, in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'Amministrazione Parte_1 P.IVA_1 condominiale rappresentato e difeso dagli avv.to Efisio Laconi (C.F. Parte_2
) con studio in Oristano, via San Francesco n.18; C.F._1
PARTE ATTRICE
Contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_1 P.IVA_2
, con sede in Nuoro (NU), via Straullu n°35, elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_2
Viale Armando Diaz n°29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
), il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale, datata C.F._2
22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n°8624, Racc. n°5983, registrato a Lanusei il Persona_1
27.10.2021, depositata in atti;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione idrica
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) Dichiarare la prescrizione delle somme per i consumi antecedenti al 30.11.2012 di cui alla bolletta
n. 2017000540043645 del 30.11.2017;
b) Dichiarare infedele ed erronea la fattura predetta fino al 16.11.2015 e che sia dovuta per il complessivo minore importo di € 4.130,00 o quella diversa somma calcolata in corso di causa;
2 c) Con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse di parte convenuta rappresentata dall' Avv. Giuseppe Macciotta:
note del 15.11.2025“conclude affinché il Giudicante, accertata la rideterminazione del dovuto a carico del per la condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto Controparte_3 ricalcolato dal CTU e nella misura di € 2.276,08, con integrale compensazione delle spese del giudizio
note del 26.11.2025 tutte le difese formulate nei precedenti scritti e nelle note conclusive depositate telematicamente, insiste per il loro accoglimento e, per l'effetto, per il rigetto di ogni avversa domanda. Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice voglia tenere la causa a decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , corrente in Sanluri, Parte_1 titolare di un contratto di somministrazione di acqua potabile recante l'utenza n. 36596919, ha convenuto in giudizio esponendo: CP_1
1. che il è collocato in uno stabile composto per la maggior parte da uffici, con un Parte_1 consumo idrico pari a circa 0,7 mc giornalieri;
2. che dal 2006 ha sempre ricevuto delle bollette di acconto da parte della società convenuta, basate su consumi presunti, e pagate sempre regolarmente, alle quali sino al dicembre 2017 non avevano mai fatto seguito quelle a saldo;
3. che in data 24.03.2011 ha provveduto alla sostituzione del contatore, che risultava CP_1 bloccato;
4. che ad aprile 2015, durante dei lavori di ristrutturazione, è stata rinvenuta una perdita nel tratto di tubazione che dal contatore arriva all'immobile lungo il cortile;
la stessa è stata riparata da una ditta incaricata dall'attore mediante la sostituzione di raccordi;
5. che nel dicembre 2017 il ha ricevuto la bolletta a saldo n. 2017000540043645 del Parte_1
30.11.2017, relativa al periodo compreso tra il 28.04.2010 e il 14.06.2017, nella quale risultavano registrati dei consistenti picchi di consumi fino a 4,65 mc giornalieri e un successivo calo, in concomitanza con il periodo di riparazione della perdita, con consumi che, da novembre 2015 sino alla data della domanda, si assestavano nella misura pari a circa 0,6-
0,7 mc giornalieri.
Tanto premesso, il ha agito in giudizio al fine di ottenere il ricalcolo della bolletta, a suo Parte_1 dire, falsata dalla perdita occorsa nonché per chiedere la decurtazione dei periodi caduti in prescrizione, ossia antecedenti al 30.11.2012 (avendo ricevuto la fattura a dicembre 2017), per un totale di 4.130,00 euro, evidenziando il concorso di colpa della creditrice nella verificazione dell'evento, atteso che le letture e la fatturazione erano avvenute con notevole ritardo rispetto quanto
3 prescritto dalla dei Carta di servizi e dal Regolamento Idrico, con vittoria di spese e onorari.
*
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio contestando la CP_1 domanda attorea e chiedendone il rigetto. A fondamento delle proprie ragioni la convenuta ha eccepito quanto segue:
1. in merito alla prescrizione, la contestazione era infondata e inammissibile, in quanto il contribuente aveva pagato negli anni le fatture sia a saldo che in acconto, interrompendo i termini di prescrizione e, in particolare, relativamente al pagamento di quelle in acconto, riconoscendo la debenza di una somma maggiore;
2. in data 24.03.2011 la convenuta aveva sostituito il contatore (matricola 141010) con uno nuovo
(matricola 051162) in quanto quello precedentemente in uso era bloccato, e successivamente aveva provveduto a rettificare i consumi riguardanti il periodo di tempo che andava dal 2010 al 2012 con delle note di addebito oltre che per le fatture sino al 12.07.2017;
3. la fattura n. 540043645 di euro 13.082,65 era stata emessa per i consumi dal 28.04.2010 al
14.06.2017, con il dovuto ricalcolo per la sostituzione del contatore;
4. sulla perdita occulta, l'attore avrebbe dovuto produrre la prova documentale del danno e della riparazione nel contraddittorio con che avrebbe dovuto presenziare con un proprio CP_1 tecnico al fine di accertare l'evento dannoso e al fine di escludere che il guasto interno era dovuto all'incuria dell'utente;
5. infine, il ricalcolo effettuato da parte attrice era errato e senza fondamento alcuno, in quanto non era ravvisabile alcun concorso colposo della società convenuta che aveva sempre adempiuto ai propri doveri effettuando gli opportuni controlli.
*
All'udienza del 29.01.2019, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nell'udienza del 22.09.2022 è stato escusso l'unico testimone di parte attrice . Testimone_1
A seguito di variazione tabellare del 25.07.2023 la causa è transitata nel ruolo della scrivente.
Con ordinanza del 04.10.2023, il giudice ha disposto una CTU tecnico-contabile formulando i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e verificata la documentazione prodotta:
1) scorpori il C.T.U. dalle fatture in contestazione gli importi relativi a consumi antecedenti al
30.11.2012,
2) ricalcoli il C.T.U. l'importo complessivo dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica, servizi accessori e imposte di cui alla fattura n. 2017000540043645 del 30.11.2017 sulla base del seguente criterio: gli importi addebitati per il canone fognario e depurativo fino al 16.11.2015 devono
4 essere calcolati utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1.
3) ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente per il periodo in contestazione, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute in base ai criteri sopra elencati”.
4) Con quant'altro di utile.”
All'udienza del 11.07.2025, la causa è stata rinviata alla data odierna per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di un termine di dieci giorni per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che il gestore idrico, nelle conclusioni formulate con note conclusive del 15.11.2025, ha chiesto condannarsi l'attore al pagamento dell'importo di euro
2.276,08, con spese di lite compensate tra le parti, in tal modo sostanzialmente aderendo agli esiti della c.t.u. e alla richiesta di rideterminazione del credito formulata dal in citazione. Parte_1
Successivamente, con note d'udienza del 26.01.2025, pur richiamando le note conclusive sopra indicate, ha insistito per il rigetto delle domande attoree.
Tanto premesso, di cui si ritiene doveroso dare atto in sentenza, non pare revocabile in dubbio che la domanda formulata dal debba essere accolta sia con riguardo alla Controparte_4 contestazione in ordine alla parziale prescrizione del credito di cui alla fattura n. 2017000540043645 del 30.11.2017, sia in ordine alla domanda di ricalcolo dei consumi registrati in ragione della perdita occulta nell'impianto idrico, debitamente allegata e documentata dall'attore.
È evidente, infatti che, in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione ex art. 2948, n. 4 cc., tutti i crediti relativi a consumi effettuati nel periodo dal 28.04.2010 al 30.11.2012, ossia eccedenti il quinquennio rispetto alla data di ricezione della fattura, devono ritenersi prescritti, non potendo essere qualificate tali le fatture inviate per le somme richieste in acconto.
Correttamente, pertanto, il c.t.u. ha espunto dalla fattura impugnata l'importo relativo ai consumi dal
24.04.2010 al 30.11.2012, in quanto prescritto.
Perimenti meritevole di accoglimento è la richiesta di ricalcolo della fattura per la presenza di una perdita occulta nell'impianto idrico.
Sul punto, la causa è stata istruita attraverso produzioni documentali e prova per testi.
È stato escusso, quale testimone, il Sig. , il quale ha confermato di aver effettuato Testimone_1 personalmente la riparazione, nel mese di aprile 2015, di una perdita occulta collocata nel cortile del
. Inoltre, nella fattura prodotta in atti da parte attrice viene indicata, nella causale, la Parte_1 dicitura “lavori di smontaggio pavimento cortile e montaggio tubazione scarico acqua drenaggio al
5 pozzetto, rimontaggio pavimento autobloccante, riparazione tubo in polietilene acqua diretta e ripristino pavimentazione”. Gli elementi emersi sono sufficienti a ritenere provata la perdita occulta atteso che l'esistenza della stessa è stata confermata dal testimone escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale nella fattura dà atto di aver svolto dei lavori di scavo e il ripristino della tubazione, circostanza dalla quale è possibile evincere che l'intervento ha riguardato un tubo interrato e che la perdita non era pertanto visibile.
In ordine alla mancata rilevazione della perdita occulta, posto che gli abnormi consumi di cui alla fattura in contestazione sono certamente ascrivibili ad essa, si ritiene ravvisabile una responsabilità in capo a entrambe le parti in causa, atteso che, a fronte del dovere dell'utente di verificare i propri consumi e correttamente manutenere il proprio impianto, sussiste l'obbligo per il gestore idrico, sancito dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento del SII, di segnalare l'eventuale presenza di consumi anomali che risultino superiori al doppio rispetto a quelli medi dell'utente.
Nel caso di specie, la stretta correlazione tra l'omessa segnalazione del gestore idrico e il ritardo nella scoperta della perdita occulta appare evidente atteso che, se avesse provveduto a effettuare CP_1 tempestivamente le letture e ad inviare la comunicazione relativa al consumo abnorme, l'utente avrebbe potuto accorgersi immediatamente della presenza della perdita idrica evitando così la dispersione della risorsa idrica e l'addebito dei relativi consumi.
Per tali ragioni, sulla scorta del principio per cui l'inadempimento dell'utente all'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione tempestiva dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, alla corrispondente riduzione della propria esposizione debitoria nei confronti del fornitore, si è ritenuto di riconoscere all'utente un'equa riduzione dei consumi, addebitando l'eccedenza causata dalla perdita occulta a entrambe le parti in misura uguale.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di condividere il ricalcolo degli importi dedotti in fattura così come operato dal CTU nella sua relazione, ottenuto seguendo il criterio indicato dal Giudice nell'ordinanza del 04.10.2023.
All'esito delle verifiche eseguite, il C.T.U. ha infatti così concluso:
6 Pertanto, il sarà tenuto esclusivamente al pagamento dell'importo Parte_1 residuo di euro 2.276,08, come da ricalcolo effettuato in sede di CTU.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate con decreto del 7.10.2025 e che ammontano ad euro
1.028,52, devono essere poste a carico della società convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di CP_1
come liquidate in dispositivo. La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10
[...] marzo 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 5.200,00 e 26.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1306/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in accoglimento della domanda, dichiara non dovuti gli importi di cui alla fattura n.
2017000540043645 del 30.11.2017, emessa da nei confronti del CP_1
, corrente in Sanluri;
Parte_1
2. accerta che il credito del , corrente in Sanluri, nei confronti di Parte_1
pari a euro 2.276, 08; CP_1
3. condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
€ 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
4. pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di CP_1
Così deciso in Nuoro, in data 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1306/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro in persona del Giudice istruttore, dott.ssa Francesca Lecis, in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'Amministrazione Parte_1 P.IVA_1 condominiale rappresentato e difeso dagli avv.to Efisio Laconi (C.F. Parte_2
) con studio in Oristano, via San Francesco n.18; C.F._1
PARTE ATTRICE
Contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_1 P.IVA_2
, con sede in Nuoro (NU), via Straullu n°35, elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_2
Viale Armando Diaz n°29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
), il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale, datata C.F._2
22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n°8624, Racc. n°5983, registrato a Lanusei il Persona_1
27.10.2021, depositata in atti;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione idrica
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) Dichiarare la prescrizione delle somme per i consumi antecedenti al 30.11.2012 di cui alla bolletta
n. 2017000540043645 del 30.11.2017;
b) Dichiarare infedele ed erronea la fattura predetta fino al 16.11.2015 e che sia dovuta per il complessivo minore importo di € 4.130,00 o quella diversa somma calcolata in corso di causa;
2 c) Con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse di parte convenuta rappresentata dall' Avv. Giuseppe Macciotta:
note del 15.11.2025“conclude affinché il Giudicante, accertata la rideterminazione del dovuto a carico del per la condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto Controparte_3 ricalcolato dal CTU e nella misura di € 2.276,08, con integrale compensazione delle spese del giudizio
note del 26.11.2025 tutte le difese formulate nei precedenti scritti e nelle note conclusive depositate telematicamente, insiste per il loro accoglimento e, per l'effetto, per il rigetto di ogni avversa domanda. Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice voglia tenere la causa a decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , corrente in Sanluri, Parte_1 titolare di un contratto di somministrazione di acqua potabile recante l'utenza n. 36596919, ha convenuto in giudizio esponendo: CP_1
1. che il è collocato in uno stabile composto per la maggior parte da uffici, con un Parte_1 consumo idrico pari a circa 0,7 mc giornalieri;
2. che dal 2006 ha sempre ricevuto delle bollette di acconto da parte della società convenuta, basate su consumi presunti, e pagate sempre regolarmente, alle quali sino al dicembre 2017 non avevano mai fatto seguito quelle a saldo;
3. che in data 24.03.2011 ha provveduto alla sostituzione del contatore, che risultava CP_1 bloccato;
4. che ad aprile 2015, durante dei lavori di ristrutturazione, è stata rinvenuta una perdita nel tratto di tubazione che dal contatore arriva all'immobile lungo il cortile;
la stessa è stata riparata da una ditta incaricata dall'attore mediante la sostituzione di raccordi;
5. che nel dicembre 2017 il ha ricevuto la bolletta a saldo n. 2017000540043645 del Parte_1
30.11.2017, relativa al periodo compreso tra il 28.04.2010 e il 14.06.2017, nella quale risultavano registrati dei consistenti picchi di consumi fino a 4,65 mc giornalieri e un successivo calo, in concomitanza con il periodo di riparazione della perdita, con consumi che, da novembre 2015 sino alla data della domanda, si assestavano nella misura pari a circa 0,6-
0,7 mc giornalieri.
Tanto premesso, il ha agito in giudizio al fine di ottenere il ricalcolo della bolletta, a suo Parte_1 dire, falsata dalla perdita occorsa nonché per chiedere la decurtazione dei periodi caduti in prescrizione, ossia antecedenti al 30.11.2012 (avendo ricevuto la fattura a dicembre 2017), per un totale di 4.130,00 euro, evidenziando il concorso di colpa della creditrice nella verificazione dell'evento, atteso che le letture e la fatturazione erano avvenute con notevole ritardo rispetto quanto
3 prescritto dalla dei Carta di servizi e dal Regolamento Idrico, con vittoria di spese e onorari.
*
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio contestando la CP_1 domanda attorea e chiedendone il rigetto. A fondamento delle proprie ragioni la convenuta ha eccepito quanto segue:
1. in merito alla prescrizione, la contestazione era infondata e inammissibile, in quanto il contribuente aveva pagato negli anni le fatture sia a saldo che in acconto, interrompendo i termini di prescrizione e, in particolare, relativamente al pagamento di quelle in acconto, riconoscendo la debenza di una somma maggiore;
2. in data 24.03.2011 la convenuta aveva sostituito il contatore (matricola 141010) con uno nuovo
(matricola 051162) in quanto quello precedentemente in uso era bloccato, e successivamente aveva provveduto a rettificare i consumi riguardanti il periodo di tempo che andava dal 2010 al 2012 con delle note di addebito oltre che per le fatture sino al 12.07.2017;
3. la fattura n. 540043645 di euro 13.082,65 era stata emessa per i consumi dal 28.04.2010 al
14.06.2017, con il dovuto ricalcolo per la sostituzione del contatore;
4. sulla perdita occulta, l'attore avrebbe dovuto produrre la prova documentale del danno e della riparazione nel contraddittorio con che avrebbe dovuto presenziare con un proprio CP_1 tecnico al fine di accertare l'evento dannoso e al fine di escludere che il guasto interno era dovuto all'incuria dell'utente;
5. infine, il ricalcolo effettuato da parte attrice era errato e senza fondamento alcuno, in quanto non era ravvisabile alcun concorso colposo della società convenuta che aveva sempre adempiuto ai propri doveri effettuando gli opportuni controlli.
*
All'udienza del 29.01.2019, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nell'udienza del 22.09.2022 è stato escusso l'unico testimone di parte attrice . Testimone_1
A seguito di variazione tabellare del 25.07.2023 la causa è transitata nel ruolo della scrivente.
Con ordinanza del 04.10.2023, il giudice ha disposto una CTU tecnico-contabile formulando i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e verificata la documentazione prodotta:
1) scorpori il C.T.U. dalle fatture in contestazione gli importi relativi a consumi antecedenti al
30.11.2012,
2) ricalcoli il C.T.U. l'importo complessivo dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica, servizi accessori e imposte di cui alla fattura n. 2017000540043645 del 30.11.2017 sulla base del seguente criterio: gli importi addebitati per il canone fognario e depurativo fino al 16.11.2015 devono
4 essere calcolati utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1.
3) ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente per il periodo in contestazione, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute in base ai criteri sopra elencati”.
4) Con quant'altro di utile.”
All'udienza del 11.07.2025, la causa è stata rinviata alla data odierna per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di un termine di dieci giorni per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che il gestore idrico, nelle conclusioni formulate con note conclusive del 15.11.2025, ha chiesto condannarsi l'attore al pagamento dell'importo di euro
2.276,08, con spese di lite compensate tra le parti, in tal modo sostanzialmente aderendo agli esiti della c.t.u. e alla richiesta di rideterminazione del credito formulata dal in citazione. Parte_1
Successivamente, con note d'udienza del 26.01.2025, pur richiamando le note conclusive sopra indicate, ha insistito per il rigetto delle domande attoree.
Tanto premesso, di cui si ritiene doveroso dare atto in sentenza, non pare revocabile in dubbio che la domanda formulata dal debba essere accolta sia con riguardo alla Controparte_4 contestazione in ordine alla parziale prescrizione del credito di cui alla fattura n. 2017000540043645 del 30.11.2017, sia in ordine alla domanda di ricalcolo dei consumi registrati in ragione della perdita occulta nell'impianto idrico, debitamente allegata e documentata dall'attore.
È evidente, infatti che, in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione ex art. 2948, n. 4 cc., tutti i crediti relativi a consumi effettuati nel periodo dal 28.04.2010 al 30.11.2012, ossia eccedenti il quinquennio rispetto alla data di ricezione della fattura, devono ritenersi prescritti, non potendo essere qualificate tali le fatture inviate per le somme richieste in acconto.
Correttamente, pertanto, il c.t.u. ha espunto dalla fattura impugnata l'importo relativo ai consumi dal
24.04.2010 al 30.11.2012, in quanto prescritto.
Perimenti meritevole di accoglimento è la richiesta di ricalcolo della fattura per la presenza di una perdita occulta nell'impianto idrico.
Sul punto, la causa è stata istruita attraverso produzioni documentali e prova per testi.
È stato escusso, quale testimone, il Sig. , il quale ha confermato di aver effettuato Testimone_1 personalmente la riparazione, nel mese di aprile 2015, di una perdita occulta collocata nel cortile del
. Inoltre, nella fattura prodotta in atti da parte attrice viene indicata, nella causale, la Parte_1 dicitura “lavori di smontaggio pavimento cortile e montaggio tubazione scarico acqua drenaggio al
5 pozzetto, rimontaggio pavimento autobloccante, riparazione tubo in polietilene acqua diretta e ripristino pavimentazione”. Gli elementi emersi sono sufficienti a ritenere provata la perdita occulta atteso che l'esistenza della stessa è stata confermata dal testimone escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale nella fattura dà atto di aver svolto dei lavori di scavo e il ripristino della tubazione, circostanza dalla quale è possibile evincere che l'intervento ha riguardato un tubo interrato e che la perdita non era pertanto visibile.
In ordine alla mancata rilevazione della perdita occulta, posto che gli abnormi consumi di cui alla fattura in contestazione sono certamente ascrivibili ad essa, si ritiene ravvisabile una responsabilità in capo a entrambe le parti in causa, atteso che, a fronte del dovere dell'utente di verificare i propri consumi e correttamente manutenere il proprio impianto, sussiste l'obbligo per il gestore idrico, sancito dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento del SII, di segnalare l'eventuale presenza di consumi anomali che risultino superiori al doppio rispetto a quelli medi dell'utente.
Nel caso di specie, la stretta correlazione tra l'omessa segnalazione del gestore idrico e il ritardo nella scoperta della perdita occulta appare evidente atteso che, se avesse provveduto a effettuare CP_1 tempestivamente le letture e ad inviare la comunicazione relativa al consumo abnorme, l'utente avrebbe potuto accorgersi immediatamente della presenza della perdita idrica evitando così la dispersione della risorsa idrica e l'addebito dei relativi consumi.
Per tali ragioni, sulla scorta del principio per cui l'inadempimento dell'utente all'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione tempestiva dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, alla corrispondente riduzione della propria esposizione debitoria nei confronti del fornitore, si è ritenuto di riconoscere all'utente un'equa riduzione dei consumi, addebitando l'eccedenza causata dalla perdita occulta a entrambe le parti in misura uguale.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di condividere il ricalcolo degli importi dedotti in fattura così come operato dal CTU nella sua relazione, ottenuto seguendo il criterio indicato dal Giudice nell'ordinanza del 04.10.2023.
All'esito delle verifiche eseguite, il C.T.U. ha infatti così concluso:
6 Pertanto, il sarà tenuto esclusivamente al pagamento dell'importo Parte_1 residuo di euro 2.276,08, come da ricalcolo effettuato in sede di CTU.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate con decreto del 7.10.2025 e che ammontano ad euro
1.028,52, devono essere poste a carico della società convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di CP_1
come liquidate in dispositivo. La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10
[...] marzo 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 5.200,00 e 26.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1306/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in accoglimento della domanda, dichiara non dovuti gli importi di cui alla fattura n.
2017000540043645 del 30.11.2017, emessa da nei confronti del CP_1
, corrente in Sanluri;
Parte_1
2. accerta che il credito del , corrente in Sanluri, nei confronti di Parte_1
pari a euro 2.276, 08; CP_1
3. condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
€ 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
4. pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di CP_1
Così deciso in Nuoro, in data 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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