Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 698/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il Parte_1
23/05/1966 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
IGNAZIO PUGLISI;
E
, nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
SALVATORE D'ARRIGO;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Piedimonte Etneo (CT) il 28/05/1992;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 3827/2020 del 16/10/2020;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che le parti, per come precisato con note datate 10/04/2025, sottoscritte dalle medesime, hanno pattuito quanto segue:
“
1- Le parti concordano che potrà continuare a vivere Controparte_1
nell'abitazione coniugale di proprietà di , sita in Parte_1
Piedimonte Etneo, Via Principe di Piemonte n. 32, fino alla sua vendita;
2 - I ricorrenti dichiarano che non hanno beni in comune e, sussistendone
i presupposti, rinunziano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, dichiarando di aver regolato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione derivante dalla loro unione;
3 – Null'altro essendo i comuni figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.”
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Piedimonte Etneo (CT) il 28/05/1992 tra
E alle condizioni Parte_1 Controparte_1
specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per pagina 2 di 3 l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
Piedimonte Etneo, ATTO N. 10, PARTE 2, SERIE A, UFF. 1, ANNO 1992).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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