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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 667/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 9 aprile 2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], CF.: Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], CF.: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Celeste Lenza
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio in data 14.11.2017 nel comune di Latina, trascritto nel registro di stato
1 R.G. 667/2024
civile del suddetto comune al n. 134 P. I anno 2017 e che dalla loro unione era nata
(25.06.2016). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione Per_1
personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 5121/2020 del 22/09/2020 ed al contempo domandavano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “Fino a quando il IG. dimorerà all'estero, i coniugi convengono di affidare in via super esclusiva la figlia Pt_2 minore alla madre con residenza privilegiata presso quest'ultima; - Sarà comunque Persona_2
onere della IG.ra informare preventivamente il IG. di ogni scelta che dovrà Parte_1 Pt_2
adottare nel preminente interesse della minore;
- Circa la frequentazione paterna, il IG. Pt_2
conviene, unitamente alla IG.ra di vedere e tenere con sé la piccola nei
[...] Parte_1 Per_1
periodi di ferie in cui farà rientro in Italia, previo accordo con la IG.ra e tenuto altresì Parte_1
conto degli impegni scolastici (e non) della figlia. Qualora, invece il IG. dovesse fare Pt_2
definitivamente rientro in Italia, potrà vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni precedentemente stabilite in sede di separazione e di seguito riportate: Il IG. , padre della minore, Parte_2 vedrà e terrà con sé la figlia a settimane alterne a settimane alterne, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera. Inoltre, il IG. potrà vedere la figlia un pomeriggio a settimana Pt_2
compatibilmente ai suoi orari di lavoro e alla disponibilità della minore, accordandosi preventivamente con la IG.ra . Con riguardo alle festività natalizie, Parte_1 Per_1
trascorrerà il 24 e il 25 Dicembre con un genitore e il 31 Dicembre 1 Gennaio con l'altro ad anni alterni;
per le festività pasquali, invece, la minore trascorrerà sia la pasqua che la pasquetta con un genitore, applicando tale disposizione ad anni alterni. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 10 giorni nel mese di Luglio e 10 giorni nel mese di Agosto, da concordarsi fra i genitori compatibilmente con le eIGenze della minore e con quelle lavorative dei genitori;
- In ordine al mantenimento, il IG. corrisponderà in favore della IG.ra Pt_2 Parte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 250,00 mensili, entro e non Persona_2
oltre i primi 5 giorni del mese con ricarica PostePay intestata alla IG.ra . Le spese Parte_1
straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche) inerenti la minore saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, spese da concordarsi preventivamente dagli stessi, fatta eccezione per le necessarie ed urgenti purché debitamente documentate”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.G. 667/2024
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 9 aprile
2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso introdotto congiuntamente dalle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.11.2017 nel comune di Latina, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 134 P. I anno 2017 tra Parte_1
, nata a [...] il [...], CF.: e ,
[...] C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], CF.: , alle condizioni di cui al ricorso, riportate in C.F._2 parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 R.G. 667/2024
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) Nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 10.04.2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 667/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 9 aprile 2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], CF.: Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], CF.: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Celeste Lenza
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio in data 14.11.2017 nel comune di Latina, trascritto nel registro di stato
1 R.G. 667/2024
civile del suddetto comune al n. 134 P. I anno 2017 e che dalla loro unione era nata
(25.06.2016). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione Per_1
personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 5121/2020 del 22/09/2020 ed al contempo domandavano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “Fino a quando il IG. dimorerà all'estero, i coniugi convengono di affidare in via super esclusiva la figlia Pt_2 minore alla madre con residenza privilegiata presso quest'ultima; - Sarà comunque Persona_2
onere della IG.ra informare preventivamente il IG. di ogni scelta che dovrà Parte_1 Pt_2
adottare nel preminente interesse della minore;
- Circa la frequentazione paterna, il IG. Pt_2
conviene, unitamente alla IG.ra di vedere e tenere con sé la piccola nei
[...] Parte_1 Per_1
periodi di ferie in cui farà rientro in Italia, previo accordo con la IG.ra e tenuto altresì Parte_1
conto degli impegni scolastici (e non) della figlia. Qualora, invece il IG. dovesse fare Pt_2
definitivamente rientro in Italia, potrà vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni precedentemente stabilite in sede di separazione e di seguito riportate: Il IG. , padre della minore, Parte_2 vedrà e terrà con sé la figlia a settimane alterne a settimane alterne, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera. Inoltre, il IG. potrà vedere la figlia un pomeriggio a settimana Pt_2
compatibilmente ai suoi orari di lavoro e alla disponibilità della minore, accordandosi preventivamente con la IG.ra . Con riguardo alle festività natalizie, Parte_1 Per_1
trascorrerà il 24 e il 25 Dicembre con un genitore e il 31 Dicembre 1 Gennaio con l'altro ad anni alterni;
per le festività pasquali, invece, la minore trascorrerà sia la pasqua che la pasquetta con un genitore, applicando tale disposizione ad anni alterni. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 10 giorni nel mese di Luglio e 10 giorni nel mese di Agosto, da concordarsi fra i genitori compatibilmente con le eIGenze della minore e con quelle lavorative dei genitori;
- In ordine al mantenimento, il IG. corrisponderà in favore della IG.ra Pt_2 Parte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 250,00 mensili, entro e non Persona_2
oltre i primi 5 giorni del mese con ricarica PostePay intestata alla IG.ra . Le spese Parte_1
straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche) inerenti la minore saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, spese da concordarsi preventivamente dagli stessi, fatta eccezione per le necessarie ed urgenti purché debitamente documentate”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.G. 667/2024
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 9 aprile
2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso introdotto congiuntamente dalle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.11.2017 nel comune di Latina, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 134 P. I anno 2017 tra Parte_1
, nata a [...] il [...], CF.: e ,
[...] C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], CF.: , alle condizioni di cui al ricorso, riportate in C.F._2 parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 R.G. 667/2024
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) Nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 10.04.2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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