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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/08/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2010/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ASARO VITA,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MANIGLIA GIUSEPPE
PEC: Email_2
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Palermo, in riforma totale e integrale della Sentenza n.
5331/2024 del Tribunale di Palermo, emessa il 05.11.2024 pubb. il 06.11.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 11148/2023 R.G.- Tribunale di Palermo, qui impugnata e, in accoglimento del presente appello:
1 Preliminarmente
-Sospendere, anche inaudita altera parte, gli effetti della sentenza qui impugnata, quanto meno limitatamente ai capi di statuizione qui impugnati, per le motivazioni tutte di cui in narrativa.
-Ritenere fondati, tutti, i motivi di gravame, per tutte le causali di cui in narrativa;
.
Indi, nel merito, in riforma totale e integrale della sentenza appellata, e in accoglimento dei motivi di appello:
- Disporre, a carico del Sig. , l'obbligo di pagare la somma mensile di Controparte_1
Euro 350,00, con adeguamento automatico ed annuale Istat, in favore della Sig.ra
[...]
, a titolo di assegno divorzile, per tutti i motivi di cui in narrativa, tenuto conto del Pt_1
precario stato economico in cui versa l'odierna resistente;
il tutto, effetto retroattivo ovvero
a partire dalla data di emanazione della sentenza di primo grado.
- Disporre, a carico del Sig. , l'obbligo di contribuzione al mantenimento Controparte_1 della figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, per tutte le Per_1 ragioni già meglio precisate in narrativa, nella misura di Euro 350,00 mensili, con adeguamento automatico ed annuale Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie;
il tutto, effetto retroattivo ovvero a partire dalla data di emanazione della sentenza di primo grado.
- Condannare il Sig. , al pagamento delle spese, competenze e onorari, per CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
In subordine
-Riconfermare le statuizioni assunte in seno all'ordinanza del 31.01.2024, nell'ambito del giudizio di primo grado e dunque, porre l'obbligo, a carico del Sig. di Controparte_1
versare ad , un assegno di mantenimento di € 150,00 al mese, oltre alla di lei Parte_1 quota parte della rata mensile del mutuo cointestato, nonché un assegno di € 200,00 al mese
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia somme da versare entro il Per_1 giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese di istruzione e mediche non coperte dal S.S.N. per la figlia;
il tutto, effetto retroattivo ovvero a partire dalla data di emanazione della sentenza di primo grado.
- Condannare il Sig. , al pagamento delle spese, competenze e onorari, per CP_1
entrambi i gradi di giudizio”
2 Conclusioni per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) In via preliminare rigettare la domanda di sospensione;
2) Rigettare l'appello proposto dall'appellante perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio illustrati in narrativa;
3) Alla luce dei fatti maturati in sede di appello e della nuova documentazione prodotta, revocare il contributo di mantenimento in favore della figlia e Persona_2
l'assegnazione della casa coniugale;
4) Con condanna ai compensi legali oltre spese generali (15%), iva e cpa se dovuti come per legge;
”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5331/2024 del 6 novembre 2024, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Palermo il 17 giugno
1992, posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile e l'importo di € Parte_1
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata il 2 giugno Per_1
2000), maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnato la casa coniugale alla appellata e compensato integralmente le spese di lite.
Ha infatti valorizzato il Tribunale, da un lato, le precarie condizioni di salute della figlia della coppia, , alla quale era stata riconosciuta, già dal 2 ottobre 2020, una riduzione Per_1 permanente della capacità lavorativa del 50% e, dall'altro, lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale della appellante – disoccupata essendosi occupata della casa e della crescita delle figlie in costanza di matrimonio e percettrice del reddito di cittadinanza fino al
2023 – rispetto a quella dell'appellato, percettore invece di un reddito lordo di € 27.638,00 con imposta netta pari a € 2.010,00, gravato da vari finanziamenti e dal mutuo per la casa coniugale in comproprietà con rata di € 456,00 al mese.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 30 novembre 2024 e articolato in tre motivi di gravame: con i primi due
3 motivi ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere quantificato l'assegno divorzile in €
200,00 mensili in luogo dell'importo richiesto di € 350,00 mensili o di quello equivalente, pari al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo, oltre € 150,00, così come già stabilito in sede di separazione e poi con ordinanza del 30 gennaio 2024; con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere quantificato il contributo al mantenimento di in € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie in luogo di quanto Per_1 richiesto, ossia € 350,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 11 marzo 2025, si è costituito l'appellato, concludendo come in epigrafe e chiedendo in particolare, la revoca del contributo al mantenimento di Per_1
in ragione della raggiunta autosufficienza economica di quest'ultima.
4. Il P.G. ha richiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 13 giugno 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è parzialmente fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni che seguono.
7. Sono fondati primi due motivi di gravame, con i quali l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere quantificato l'assegno divorzile in soli € 200,00 mensili, in luogo dell'importo richiesto di € 350,00 mensili o di quello equivalente pari al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, oltre € 150,00 mensili.
Ha invero lamentato l'appellante che l'importo dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale non era sufficiente a garantire l'assolvimento della funzione perequativo-compensativa propria dell'assegno di cui all'art. 5 L. div. e tanto in particolare in quanto la sola quota (50%) della rata mensile del mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa familiare ammontava ad € 228,32 mensili, importo superiore all'assegno: un assegno divorzile pari a quello richiesto (€ 350,00 mensili), avrebbe invece assicurato all'appellante di poter godere, al netto del pagamento della propria quota della rata del mutuo, di un importo residuo disponibile pari a € 121,68.
4 8. Appare opportuno rilevare, anzitutto, che la statuizione del primo Giudice in merito alla spettanza, dunque all'an, dell'assegno divorzile in favore dell'appellante ha ormai assunto efficacia di giudicato poiché l'appellato non ha interposto gravame sul punto e, dunque, a fronte dello specifico motivo di appello, si impone la valutazione sulla correttezza della quantificazione dell'assegno operata in prime cure.
9. Appare altresì opportuno premettere che nell'esame di tale domanda, la quale impone un confronto con la situazione patrimoniale dell'appellato, non può tenersi conto dei finanziamenti accesi dall'appellato poiché, contrariamente a quanto da questi affermato, per tali finanziamenti non può presumersi la finalità familiare. Ciò non solo in ragione del fatto che egli non ha specificamente provato le finalità per cui essi sono stati accesi, ma anche in ragione del dato cronologico relativo a entrambi: e invero, il primo finanziamento concesso dalla risulta essere stato acceso il 1° ottobre 2020, Parte_2
dunque appena 12 giorni prima del ricorso per la separazione, depositato dallo stesso appellato il 13 ottobre 2020, motivo per il quale, in assenza di deduzioni o di elementi di prova di segno contrario, deve ritenersi che l'irreversibile crisi familiare fosse già in atto;
il secondo, in assenza di una data desumibile dagli atti prodotti, deve ritenersi essere stato acceso con la banca nell'anno 2024 -la prima rata risulta in scadenza il 27 aprile Controparte_2
2024 – e quindi già durante la pendenza del primo grado del giudizio di divorzio.
10. In tema di funzione e quantificazione dell'assegno divorzile, giova ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
5 L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge.
11. Nel caso di specie, la quantificazione dell'assegno divorzile in favore dell'appellante effettuata dal Tribunale, in soli € 200,00 mensili, si rivela insufficiente ad adempiere ad una pur minima funzione assistenziale. Tale quantificazione, peraltro, appare non proporzionata alle circostanze del caso concreto, in particolare: alla durata quasi trentennale del matrimonio
(28 anni), al contributo fornito dall'appellante mediante la cura della casa e delle due figlie della coppia nel corso dello stesso, al divario fra la situazione reddituale e patrimoniale dell'appellante – la cui disoccupazione e il cui stato di debolezza economica derivano anche dal ruolo assunto all'interno della famiglia - e quella dell'appellato, che può invece contare su un reddito mensile pari a circa € 2.000,00 netti.
Deve allora ritenersi proporzionato a tali parametri un assegno divorzile pari a € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, così come richiesto dall'appellante con domanda che deve trovare accoglimento.
12. È invece infondato il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere quantificato il contributo al mantenimento di in Per_1
€ 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie in luogo di quanto richiesto, ossia €
350,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. Ha dedotto l'appellante che la peculiare situazione familiare - debolezza economica della madre, malattia e incolpevole stato di disoccupazione della figlia affetta da proctite ulcerosa con riduzione permanente della capacità lavorativa al 50% - avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accogliere la domanda così per come formulata.
6 13. L'appellato ha chiesto invece la revoca del contributo al mantenimento di Per_1
deducendo lo stato di autosufficienza economica di quest'ultima. La domanda è fondata.
14. Giova invero premettere che l'assegno di mantenimento del figlio, ancorché maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, trova fondamento nel diritto del figlio a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 ter c.c. Lo status di genitore, dunque, fonda il diritto del figlio a ricevere il mantenimento sino al raggiungimento della propria indipendenza economica nei limiti, nel caso di figli maggiorenni, del principio di autoresponsabilità (v. Cass. Civ. ord. n.
26875/2023).
In virtù di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il figlio maggiorenne, con rigore crescente all'aumentare della propria età, è tenuto a curare, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e ad operarsi con pari impegno nella ricerca di un lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. Civ. ord. n.
17183/2020).
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. Civ. ord. n.
19955/2024; Cass. Civ. ord. n. 24391/2024).
15. Nel caso di specie, non è stato provato che oggi venticinquenne, abbia Per_1 proseguito il proprio percorso di formazione dopo il conseguimento del diploma di perito turistico nel 2020, non potendosi ritenere elementi in tal senso idonei le crociere e i viaggi fatti negli anni insieme al fidanzato, poiché connotati, anche al netto della possibile indiretta utilità linguistica da essi tratta, da evidenti finalità di svago. Risulta invece provato, così come emergente dal curriculum di prodotto in prime cure dall'odierna appellante, che la Per_1 ragazza nel corso degli anni, anche a seguito della riacutizzazione della proctite ulcerosa nel
2020, ha svolto diversi impieghi: addetta alle vendite in un negozio, accoglienza clienti di bed and breakfast, interprete, tour operator e accompagnatrice turistica.
7 16. ha dunque dimostrato di essere in grado di procurarsi un proprio reddito anche Per_1
se la sua capacità lavorativa risulta limitata, peraltro anche in campi attinenti ai propri studi nei quali può dunque mettere a frutto la sua capacità di lavoro specifica.
17. Tanto giustifica la revoca, a far data dalla proposizione della relativa domanda (cfr. Cass.
Civ. ord. n. 10974/2023) e senza che da ciò derivi la ripetibilità delle somme sinora versate
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 14691/2024), del contributo al mantenimento della figlia della coppia, poiché lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, costituisce un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, il che esclude, altresì, la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. Civ. ord. n. 40282/2021).
18. Dalla revoca del contributo al mantenimento della figlia della coppia discende, quale conseguenza necessaria, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore dell'appellante.
19. Atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 5331/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo il 6 novembre 2024, ridetermina in € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT,
l'assegno divorzile in favore di;
Parte_1
revoca il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, , nata Per_1 il 2 giugno 2000, a far data dalla proposizione della relativa domanda;
revoca l'assegnazione della casa coniugale ad;
Parte_1 compensa integralmente le spese di lite del grado.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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