Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 28/09/2023, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2023
N. 02143/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2018, proposto da
GI RG PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in RN, alla via Raffaele Ricci, n. 46;
contro
Comune di Pagani, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Dirigente del Settore Tutela Ambientale del Comune di Pagani del 28 novembre 2017, prot. n. 53128, di rigetto dell’istanza presentata da LU RG PP per il condono edilizio delle opere edilizie meglio specificate nel provvedimento impugnato;
2) della comunicazione del 9 settembre 2017, prot. n. 50114, dei motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza;
3) della relazione di servizio redatta dall’Ufficio Controllo e Repressione Abusivismo Edilizio in data 31 luglio 2003;
4) per quanto possa occorrere, delle ordinanze di demolizione del 13 agosto 2003, n. 124, del 26 maggio 2009, n. 72 e del 29 novembre 2019, 149.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – GI RG PP si è rivolto a questa Sezione Staccata di Tribunale Amministrativo Regionale della Campania chiedendo l’annullamento del provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui il Comune di Pagani ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata dalla sua dante causa, LU RG PP, il 10 dicembre 2004 ai sensi della l. 24 novembre 2003, n. 326.
A fondamento del diniego, inerente all’ampliamento senza titolo dell’unità immobiliare sita in via IV Trav. Fontana n. 26, già oggetto di precedente ordinanza di demolizione, vi è la realizzazione, dopo la data soglia del 31 marzo 2003, di ulteriori opere edìli.
2. – Il ricorrente, con un unico motivo, prospetta l’illegittimità della gravata determinazione per violazione della l. 28 febbraio 1985, n. 47, e per vizio di eccesso di potere. In concreto, l’opera abusiva sarebbe stata completata prima della data indicata, e tale dato emergerebbe chiaramente dell’ordinanza di demolizione del 13 agosto 2003, n. 124.
3. – Costituitosi, il Comune di Pagani ha eccepito l’irricevibilità per tardività dell’azione di annullamento e la sua infondatezza.
4. – Il Tribunale ha trattato il ricorso all’udienza straordinaria del 22 settembre 2023.
5. – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di irricevibilità, in quanto il provvedimento impugnato risulta notificato il 28 novembre 2017, mentre il ricorso è stato avviato alla notifica il 29 gennaio 2018, e quindi nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui al combinato disposto degli artt. 29, 41, comma 2, c.p.a..
6. – Sul piano sostanziale, la giurisprudenza (TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 27 marzo 2023, n. 1901) ha chiarito che la trasformazione del bene oggetto di condono non è ammessa al di fuori di quanto stabilito per il solo completamento dall' art. 35, comma 14 l. n. 47 del 1985, rispettando l' iter ivi delineato. Pertanto, la trasformazione eseguita di fuori di detta procedura determina l'inaccoglibilità dell'istanza di condono, poiché l'intervento successivo comporta un mutamento del bene per il quale era stata chiesta la sanatoria, con opere che hanno realizzato un unicum tipologicamente e sostanzialmente differente, senza che l'originario bene sia più rinvenibile.
Infatti, la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione in sanatoria, restano comunque abusivi (TAR Campania – Napoli, Sez. III, 9 marzo 2023, n.1532).
7. – Nel caso di specie, contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, è stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine ultimo per conseguire il beneficio del condono, che il ricorrente ha realizzato ulteriori opere edili, in particolare di completamento, rispetto a quelle oggetto dell’istanza.
Tali nuove opere risultano, in particolare, dalle ordinanze di demolizione del 13 agosto 2003, n. 124, del 26 maggio 2009, n. 72 e del 29 novembre 2019, 149.
8. – Il ricorso va quindi respinto, con regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna GI RG PP alla rifusione, in favore del Comune di Pagani, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Gianluca Di Vita |
IL SEGRETARIO