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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 229/2025 tra le parti:
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Castellani Parte_1 C.F._1
e Lorenzo Bartoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Parte_2 C.F._2
Godi e Serenella Bianchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parti private congiuntamente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito pronunciare la separazione personale dei coniugi SI. (C.F. ), nato il [...] in [...], e SI.ra Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata il [...] in [...], ordinando al Parte_2 C.F._2
Comune di Prato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La SI.ra
[...]
si riconosce debitrice del SI. della somma di cui al mutuo ipotecario Parte_2 Parte_1
stipulato in data 28.06.2016 con Banca CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE, ai rogiti del Notaio
Pag. 1 di 5 Dott. rep. n. 114009 racc. 29199, per l'importo complessivo di Euro 110.000,000= Persona_1
(centodiecimila virgola zero zero): il SI. dichiara di aver ricevuto ad oggi quale rimborso del Pt_1 predetto mutuo la somma complessiva di € 9.900,00=.
3. Conseguentemente la SI.ra
[...]
, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti fra le parti e quale Parte_2
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti fra i coniugi, si obbliga a trasferire entro trenta giorni dalla sentenza di omologa, al SI. la di lei quota di ½ degli immobili siti in Prato (PO) alla Via Isarco n.c. 65, il tutto Parte_1
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato: - foglio di mappa n. 35 particella 1437 sub. 4 categoria A/3, consistenza vani 5,5; - foglio di mappa n. 35 particella 1437 sub. 7 categoria C/6, consistenza 9 metri quadri. ed ogni sua pertinenza senza corrispondere alcun prezzo a titolo di conguaglio in ragione sia del debito residuo dovuto dalla SI.ra nei confronti del marito Parte_2 SI. sia dell'accollo del SI. della residua parte del mutuo che allo stato risulta superiore Pt_1 Pt_1
rispetto al prezzo valore catastale della quota di proprietà della SI.ra . Le Parti concordano Parte_2
che ogni spesa (notarile, tecnica ed altro onere accessorio) sarà interamente a carico del SI. Pt_1
il quale rinuncia sin da ora, come in effetti rinuncia, a chiedere alla SI.ra la relativa
[...] Parte_2
restituzione.
4. Le Parti concordano che il rogito per la cessione della quota di proprietà di cui al precedente punto 2) dovrà stipularsi entro trenta giorni dalla sentenza di omologa. 5.
Conseguentemente le Parti concordano l'accollo da parte del SI. del debito residuo Parte_1 di cui al mutuo gravante sull'immobile e di cui al precedente punto 1), ragione per cui la SI.ra
[...]
sarà liberata dal relativo vincolo. Pertanto, laddove la banca non dovesse deliberare Parte_2
l'accollo a carico del SI. del mutuo de quo, quest'ultimo provvederà in ogni caso a Pt_1
corrispondere in via esclusiva i residui ratei sino a naturale scadenza, rinunciando sin da ora, come in effetti rinuncia, ad agire in ripetizione nei confronti della SI.ra . Sino all'effettivo Parte_2
trasferimento della quota parte degli immobili de quibus della SInora , i coniugi Parte_2
continueranno a corrispondere pro quota i ratei mensili del mutuo.
6. Il SI. continuerà quindi Pt_1
a vivere nella casa coniugale mentre la SI.ra si obbliga a lasciare detto immobile entro e Parte_2
non oltre il giorno 30.06.2025 per trasferirsi altrove.
7. La SI.ra rinuncia pertanto alla Parte_2
domanda di addebito della separazione, rinuncia che viene accettata dal SI.
8. Le Parti Pt_1
confermano di essere economicamente autosufficienti ragione per cui non è previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
Per il Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero in data 15/05/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2025, ha chiesto di dichiarare la separazione Parte_1
personale dalla coniuge , sposata in Prato (PO) il 25/07/1987. Parte_2
Pag. 2 di 5 A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nata la figlia in data Per_2
11/08/1988, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(2) che l'immobile sito in Prato
(PO) alla Via Isarco n.c. 65 presso il quale è stata stabilita la casa coniugale, è stata acquistata dai coniugi contraendo un mutuo ipotecario;
(3) che è pensionato e percepisce una pensione mensile di circa € 2.100,00; (4) che la resistente ha lavorato sino alla data del 31/07/2024 e che ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione sino al 30/04/2025 ed il trattamento pensionistico a decorrere dal 01/05/2025; (5) che il rapporto coniugale risulta ormai deteriorato da tempo, non essendovi più reciproca cura e attenzione, al punto che la convivenza è divenuta intollerabile.
Essendo i coniugi autosufficienti ha quindi chiesto di non disporre alcun mantenimento reciproco.
si è costituita in giudizio in data 14/04/2025 contestando la Parte_2
rappresentazione dei fatti offerta dal ricorrente, in particolare allegando: 1) di soffrire di un disturbo depressivo i cui primi sintomi si sono manifestati dopo la perdita del padre avvenuta nel 2005; (2) che il ricorrente ha sempre mostrato indifferenza e ciò ha acuito la fragilità psicologica della moglie e minato il rapporto coniugale;
(3) che ha per di più scoperto ripetuti tradimenti da parte del marito, unico responsabile della frattura creatasi tra i coniugi.
Ha quindi aderito alla domanda di separazione personale ma ha chiesto di pronunciare la sentenza con addebito al marito.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo ed all'udienza di comparizione del 14/05/2025 hanno rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
La causa è stata quindi immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Pronuncia di separazione
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Stante la rinuncia della convenuta alla domanda di addebito, null'altro vi è da provvedere e l'accordo raggiunto dalle parti può pertanto essere omologato, limitandosi il Collegio a prendere atto delle intese raggiunte sulle ulteriori questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Pag. 3 di 5 Spese processuali
Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Prato (PO) il 25/07/1987 con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del predetto Comune al n. 293, parte 2, anno 1987;
B) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La SI.ra si riconosce debitrice del SI. della somma di cui al Parte_2 Parte_1
mutuo ipotecario stipulato in data 28.06.2016 con Banca CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE, ai rogiti del Notaio Dott. rep. n. 114009 racc. 29199, per l'importo complessivo di Euro Persona_1
110.000,000= (centodiecimila virgola zero zero): il SI. dichiara di aver ricevuto ad oggi quale Pt_1 rimborso del predetto mutuo la somma complessiva di € 9.900,00=.
3. Conseguentemente la SI.ra , a definizione dei reciproci rapporti economici e Parte_2
patrimoniali esistenti fra le parti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti fra i coniugi, si obbliga a trasferire entro trenta giorni dalla sentenza di omologa, al SI. la di lei quota di ½ degli immobili siti in Prato Parte_1
(PO) alla Via Isarco n.c. 65, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato: - foglio di mappa n. 35 particella 1437 sub. 4 categoria A/3, consistenza vani 5,5; - foglio di mappa n. 35 particella 1437 sub. 7 categoria C/6, consistenza 9 metri quadri. ed ogni sua pertinenza senza corrispondere alcun prezzo a titolo di conguaglio in ragione sia del debito residuo dovuto dalla SI.ra nei confronti del marito SI. sia dell'accollo del SI. della residua parte del Parte_2 Pt_1 Pt_1
mutuo che allo stato risulta superiore rispetto al prezzo valore catastale della quota di proprietà della SI.ra . Le Parti concordano che ogni spesa (notarile, tecnica ed altro onere accessorio) sarà Parte_2
interamente a carico del SI. il quale rinuncia sin da ora, come in effetti rinuncia, a Parte_1
chiedere alla SI.ra la relativa restituzione. Parte_2
4. Le Parti concordano che il rogito per la cessione della quota di proprietà di cui al precedente punto
2) dovrà stipularsi entro trenta giorni dalla sentenza di omologa.
5. Conseguentemente le Parti concordano l'accollo da parte del SI. del debito residuo Parte_1 di cui al mutuo gravante sull'immobile e di cui al precedente punto 1), ragione per cui la SI.ra
[...]
sarà liberata dal relativo vincolo. Pertanto, laddove la banca non dovesse deliberare Parte_2
Pag. 4 di 5 l'accollo a carico del SI. del mutuo de quo, quest'ultimo provvederà in ogni caso a Pt_1
corrispondere in via esclusiva i residui ratei sino a naturale scadenza, rinunciando sin da ora, come in effetti rinuncia, ad agire in ripetizione nei confronti della SI.ra . Sino all'effettivo Parte_2
trasferimento della quota parte degli immobili de quibus della SInora , i coniugi Parte_2
continueranno a corrispondere pro quota i ratei mensili del mutuo.
6. Il SI. continuerà quindi a vivere nella casa coniugale mentre la SI.ra si obbliga Pt_1 Parte_2
a lasciare detto immobile entro e non oltre il giorno 30.06.2025 per trasferirsi altrove;
7. La SI.ra rinuncia pertanto alla domanda di addebito della separazione, rinuncia che Parte_2
viene accettata dal SI. Pt_1
8. Le Parti confermano di essere economicamente autosufficienti ragione per cui non è previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato.
D) Spese integralmente compensate.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso a Prato nella camera di conSIlio del 28/05/2025 su relazione della dott.ssa Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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