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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2032/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 da
1) Parte_1
Nata a Nova CI (Brasile) il 5.9.1981
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...](Mi), V8ia Ferruccio Parri n.25 con l'Avv. Ester Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a ES (Brasile) il 22.8.1985
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...](Mi), V8ia Ferruccio Parri n.25 con l'Avv. Ester Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AN TO LA (Mi) il 28 aprile 2006
(anno 2006 atto n. 13, parte I)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- : nato a [...] il [...] (cf ) Persona_1 C.F._3
- : nata a [...] il [...] (cf ) Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
• Ordinare al Comune di AN TO LA (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I figli minori sono affidati, ex art. 337 ter c.c., in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente di , e contestuale fissazione della residenza anagrafica, presso il padre Per_1 nella casa coniugale e collocamento prevalente di , e contestuale fissazione della Pt_3 residenza anagrafica, presso la madre nella casa in cui si trasferiranno.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli (istruzione, educazione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli.
3. I genitori dovranno tenersi comunque reciprocamente informati circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita dei figli (a titolo esemplificativo: stato di salute, comportamento, apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei ecc.).
4. I genitori vedranno i figli di cui non hanno il collocamento prevalente, garantendo che i fratelli trascorrano insieme tutti i week end, secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo dei coniugi di volta in volta:
a) il fine settimana: in regime di alternanza, andandoli a prendere dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) durante la settimana: un giorno infrasettimanale dal pomeriggio sino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola.
c) vacanze estive: durante il periodo di chiusura della scuola ciascun coniuge trascorrerà con i figli in via esclusiva tre settimane, anche non consecutive (con conseguente sospensione dell'ordinario regime infra e fine settimanale come sopra determinato), da concordare entro il
31 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ed indirizzo di vacanza che trascorreranno con i figli.
d) durante l'anno: ciascun coniuge potrà altresì trascorrere con i figli, in via esclusiva, altri giorni per brevi vacanze (ad es. per una settimana bianca o nei ponti festivi che, salvo diverso accordo tra i coniugi, seguiranno il normale calendario di visite), da concordare preventivamente con l'altro coniuge, comunque compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli (con conseguente sospensione dell'ordinario regime infra e fine settimanale come sopra determinato);
e) vacanze natalizie: da suddividersi in due periodi, il primo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla mattina del 30 dicembre, il secondo dalla mattina del 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
salvo diverso accordo, ciascun coniuge trascorrerà con i figli in via esclusiva uno dei due suddetti periodi f) vacanze pasquali: da suddividersi in due periodi, il primo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera della domenica di Pasqua, il secondo da tale momento sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
salvo diverso accordo, ciascun coniuge trascorrerà con i figli, in via esclusiva, uno dei suddetti periodi.
5. I genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento dei figli in quanto gli stessi trascorreranno ugual tempo con ciascun genitore e divideranno a metà l'assegno unico.
6. I genitori concordano di mantenere l'accredito dell'Assegno Unico sul conto cointestato tra i genitori. Tale somma potrà essere utilizzata esclusivamente per le spese straordinarie riguardante i figli che andranno concordate e documentate per importi superiori ad euro 50,00. 7. Le spese straordinarie di e saranno suddivise a metà tra i genitori: 50% a Per_1 Pt_3
carico del padre, 50% a carico della madre così come regolamentate dalle linee guida del
14.11.2017 sottoscritte dal Presidente della Corte d'Appello di Milano.
8. I figli saranno a carico fiscalmente dei genitori al 50% ciascuno.
9. I coniugi dichiarano di non svolgere reciproca domanda di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10. Con l'esatto adempimento delle condizioni economiche che precedono, fatta eccezione per gli obblighi di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, i coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti di ogni e qualunque pretesa connessa e discendente dalla convivenza coniugale e dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa reciproca per alcun titolo, ragione, causa.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità, propri e dei figli, validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in AN TO LA (Mi) in data 28 aprile 2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di AN TO LA (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 da
1) Parte_1
Nata a Nova CI (Brasile) il 5.9.1981
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...](Mi), V8ia Ferruccio Parri n.25 con l'Avv. Ester Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a ES (Brasile) il 22.8.1985
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...](Mi), V8ia Ferruccio Parri n.25 con l'Avv. Ester Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AN TO LA (Mi) il 28 aprile 2006
(anno 2006 atto n. 13, parte I)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- : nato a [...] il [...] (cf ) Persona_1 C.F._3
- : nata a [...] il [...] (cf ) Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
• Ordinare al Comune di AN TO LA (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I figli minori sono affidati, ex art. 337 ter c.c., in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente di , e contestuale fissazione della residenza anagrafica, presso il padre Per_1 nella casa coniugale e collocamento prevalente di , e contestuale fissazione della Pt_3 residenza anagrafica, presso la madre nella casa in cui si trasferiranno.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli (istruzione, educazione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli.
3. I genitori dovranno tenersi comunque reciprocamente informati circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita dei figli (a titolo esemplificativo: stato di salute, comportamento, apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei ecc.).
4. I genitori vedranno i figli di cui non hanno il collocamento prevalente, garantendo che i fratelli trascorrano insieme tutti i week end, secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo dei coniugi di volta in volta:
a) il fine settimana: in regime di alternanza, andandoli a prendere dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) durante la settimana: un giorno infrasettimanale dal pomeriggio sino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola.
c) vacanze estive: durante il periodo di chiusura della scuola ciascun coniuge trascorrerà con i figli in via esclusiva tre settimane, anche non consecutive (con conseguente sospensione dell'ordinario regime infra e fine settimanale come sopra determinato), da concordare entro il
31 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ed indirizzo di vacanza che trascorreranno con i figli.
d) durante l'anno: ciascun coniuge potrà altresì trascorrere con i figli, in via esclusiva, altri giorni per brevi vacanze (ad es. per una settimana bianca o nei ponti festivi che, salvo diverso accordo tra i coniugi, seguiranno il normale calendario di visite), da concordare preventivamente con l'altro coniuge, comunque compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli (con conseguente sospensione dell'ordinario regime infra e fine settimanale come sopra determinato);
e) vacanze natalizie: da suddividersi in due periodi, il primo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla mattina del 30 dicembre, il secondo dalla mattina del 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
salvo diverso accordo, ciascun coniuge trascorrerà con i figli in via esclusiva uno dei due suddetti periodi f) vacanze pasquali: da suddividersi in due periodi, il primo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera della domenica di Pasqua, il secondo da tale momento sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
salvo diverso accordo, ciascun coniuge trascorrerà con i figli, in via esclusiva, uno dei suddetti periodi.
5. I genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento dei figli in quanto gli stessi trascorreranno ugual tempo con ciascun genitore e divideranno a metà l'assegno unico.
6. I genitori concordano di mantenere l'accredito dell'Assegno Unico sul conto cointestato tra i genitori. Tale somma potrà essere utilizzata esclusivamente per le spese straordinarie riguardante i figli che andranno concordate e documentate per importi superiori ad euro 50,00. 7. Le spese straordinarie di e saranno suddivise a metà tra i genitori: 50% a Per_1 Pt_3
carico del padre, 50% a carico della madre così come regolamentate dalle linee guida del
14.11.2017 sottoscritte dal Presidente della Corte d'Appello di Milano.
8. I figli saranno a carico fiscalmente dei genitori al 50% ciascuno.
9. I coniugi dichiarano di non svolgere reciproca domanda di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10. Con l'esatto adempimento delle condizioni economiche che precedono, fatta eccezione per gli obblighi di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, i coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti di ogni e qualunque pretesa connessa e discendente dalla convivenza coniugale e dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa reciproca per alcun titolo, ragione, causa.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità, propri e dei figli, validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in AN TO LA (Mi) in data 28 aprile 2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di AN TO LA (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG