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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 9005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9005 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 39871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 39871/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio degli avv.ti PALMA PAOLO e
CACCIATO INSILLA ELISA, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione all' con cui era stata negata la sussistenza delle CP_2
condizioni sanitarie ex art. 3 co.3 L. 104/92; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva il riconoscimento giudiziale delle condizioni sanitarie normativamente previste per la provvidenza indicata, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. CP_1
La causa, istruita documentalmente e con CTU medico legale, era decisa all'udienza odierna.
Osserva il Giudice che il CTU, all'esito di accurata visita ed esame della documentazione prodotta, ha negato la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie normativamente richieste per l'invocato riconoscimento.
La CTU è ben motivata sotto il profilo medico legale nonché priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa, anche alla luce della mancanza di qualsiasi contestazione da parte della difesa ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti ex art. 152 att. cpc, stante il reddito della parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell' per i superiori motivi. CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, 16 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 39871/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio degli avv.ti PALMA PAOLO e
CACCIATO INSILLA ELISA, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione all' con cui era stata negata la sussistenza delle CP_2
condizioni sanitarie ex art. 3 co.3 L. 104/92; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva il riconoscimento giudiziale delle condizioni sanitarie normativamente previste per la provvidenza indicata, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. CP_1
La causa, istruita documentalmente e con CTU medico legale, era decisa all'udienza odierna.
Osserva il Giudice che il CTU, all'esito di accurata visita ed esame della documentazione prodotta, ha negato la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie normativamente richieste per l'invocato riconoscimento.
La CTU è ben motivata sotto il profilo medico legale nonché priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa, anche alla luce della mancanza di qualsiasi contestazione da parte della difesa ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti ex art. 152 att. cpc, stante il reddito della parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell' per i superiori motivi. CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, 16 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
3