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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 505/2023 R.G.L. e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Sabina Pizzuto;
- appellante- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Andronico;
CP_2
- appellata -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 07.06.2022, ricorreva al giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Palmi affinché volesse dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 21.12.2021. A sostegno del ricorso allegava: a) di essere stato dipendente della Controparte_3 azienda titolare di una catena di supermercati, presso la sede di Palmi dove si era svolto il rapporto di lavoro;
b) di essere stato assunto, in data 03.04.2018, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con la qualifica di “operaio” (IV° livello C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi) e con mansione specifica di macellaio;
c) di aver svolto la prestazione lavorativa presso il punto vendita di Palmi sino al 12.11.2021, data in cui la società, prima che fosse notificata la lettera di contestazione di addebito con contestuale sospensione cautelare dal servizio, lo aveva allontanato verbalmente dal punto vendita, unitamente ai colleghi di lavoro Per_1
e ; d) che la gli aveva, con lettera raccomandata del 12.11.2021,
[...] Per_2 CP_4 ricevuta in data 15.11.2021 contestato quanto segue: “In data 10.11.2021, alle ore 22.30 circa, il Dott. e il Sig. effettuavano un controllo presso il punto Parte_2 Controparte_5 vendita di Palmi, ove la S.V. presta servizio in qualità di macellaio, allo scopo di verificare la qualità delle carni e la corretta applicazione delle procedure aziendali;
i predetti procedevano, a negozio chiuso, a fotografare le vaschette presenti all'interno dei banchi della carne, per accertare l'eventuale riprezzamento delle vaschette destinate alla vendita il giorno successivo. Durante tale accertamento, Cont i Sigg.ri e si accorgevano che il display della macchina confezionatrice / pesatrice, ubicata Pt_2 nel laboratorio di macelleria, registrava una pesata di 52 grammi anche se sul piatto della bilancia non era presente alcun peso. Procedevano, quindi, ad un più attento esame della macchina confezionatrice / pesatrice, nella quale rinvenivano un peso - di forma cilindrica - realizzato artigianalmente utilizzando stuzzicadenti avvolti nel cellophane. Il peso in questione era occultato sotto il piatto ove vengono poggiate per la pesatura le vaschette, munite di pellicola, contenenti la carne. Veniva, quindi, verificato - attraverso la pesatura delle vaschette di carne, con data di pre - incarto 10.11.2021 e giorni precedenti, esposte nei relativi banchi, che il peso artigianale nascosto generava una pesata fraudolenta, aumentando di 52 g circa il peso effettivo della singola vaschetta e di circa 0,50/0,60 centesimi il relativo prezzo. Cont In data 11.11.2021, prima dell'apertura del punto vendita, alle ore 8:00 circa, i Sigg.ri e Pt_2 si recavano nuovamente in negozio, ove la S.V., a richiesta dei predetti di fornire spiegazioni circa la presenza del peso all'interno della macchina confezionatrice / pesatrice, negava di essere a conoscenza della circostanza. Ciò premesso, Le viene addebitato di essersi reso responsabile dell'inserimento nella macchina confezionatrice/pesatrice del peso artigianale anzidetto e/o di aver proceduto, con intenzione o almeno con consapevolezza, alla fraudolenta pesatura e conseguente messa in vendita delle vaschette di carne. In ogni caso, considerato che la macchina confezionatrice / pesatrice segnava nel display, a piatto vuoto, un peso di 52 grammi, Le viene addebitato di non aver impedito che la fraudolenta pesatura e messa in vendita delle vaschette di carne fosse realizzata, e, comunque, di non aver segnalato alla scrivente società la presenza di tale anomalia nella macchina confezionatrice/pesatrice e nelle relative pesature con la macchina stessa realizzate, o, quantomeno, la circostanza che la macchina in discussione segnava, nel display, a piatto della bilancia scarico, un peso di 52 grammi. Tali addebiti devono intendersi riferiti alla condotta della S.V. posta in essere esclusivamente in proprio e/o in concorso con gli altri due addetti al reparto macelleria, Sigg.ri e Persona_1 Per_2
I fatti in discussione sono, come appare chiaro, gravissimi, stimato, per un verso, che essi integrano la fattispecie, penalmente rilevante, consumato tentata, della frode nell'esercizio del commercio, previsto e punito dall' Art. 515 del codice penale;
e considerato, peraltro verso, che le circostanze in discussione espongono la scrivente società non solo alle gravi sanzioni previste dal vigente ordinamento giuridico, ma anche ad un potenziale, evidentissimo danno di immagine nella platea dei clienti e dei consumatori in generale, con il connesso rischio di ingentissimo pregiudizio di carattere economico. Tanto le viene espressamente formalmente contestato affinché voglia significarci, entro cinque giorni, dalla data di ricevimento della presente, le sue giustificazioni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia pervenuta valida giustificazione, ci riterremo liberi di adottare il provvedimento disciplinare più idoneo ai sensi del vigente CCNL, del regolamento aziendale e dell' Art. 7 della Legge 20.05.1970, n° 300. Vista la gravità dei fatti che Le vengono contestati, la S.V. viene sospesa dal servizio - in via cautelare e non disciplinare - fino alla definizione del procedimento disciplinare avviato con la presente”; e) che aveva fatto pervenire le proprie giustificazioni, negando totalmente l'addebito, evidenziando che non aveva notato alcuna anomalia nella bilancia e che, solo quando in data 11.11.2021 era stato contattato dall' Ispettore, aveva visto cadere dalla bilancia, nel momento in cui l' Ispettore provvedeva a sollevarne il piatto, un oggetto che non aveva mai visto prima di allora. Aveva evidenziato, altresì, che prestando l'attività lavorativa con ritmi frenetici, non aveva provveduto a controllare la bilancia e che, nei quattro anni in cui aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della società, aveva sempre tenuto un comportamento corretto ed esemplare, rispettando le regole che erano state impartite dalla società; g) che le giustificazioni rese erano state respinte e, con lettera del 21.12.2021, la società appellata gli aveva irrogato il licenziamento per giusta causa;
h) che analogo provvedimento era stato adottato dalla società nei confronti del Sig. Per_1
mentre il Sig. dopo la sospensione cautelare, era stato riammesso in
[...] Per_2 servizio;
i) che nella lettera di licenziamento la società gli aveva contestato di avere inserito alla bilancia un peso aggiuntivo, realizzato artigianalmente, di circa 52 grammi, utilizzato con consapevolezza alla pesatura fraudolenta ed alla conseguente messa in vendita di vaschette di carne con un peso effettivo diverso da quello indicato nelle etichette. Pertanto, in considerazione della gravità, nonché della rilevanza penale dei fatti occorsi e del conseguente venir meno del rapporto fiduciario, gli era stato comminato il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'Art.
2.119 c.c. e dell' Art. 238 del CCNL applicato. Eccepiva l'insussistenza del fatto contestato, per essere estraneo alla vicenda accertata dagli ispettori, in quanto per tutta la durata dell'ultimo turno del 10 novembre (5.30-18.00) non aveva notato alcuna anomalia della bilancia, rilevando che non era possibile accorgersi di eventuali alterazioni della bilancia.
Inoltre, deduceva che il locale in cui era collocata la bilancia era accessibile anche dal personale non addetto al reparto macelleria;
che la presenza del congegno che alterava il peso della bilancia risultava solo dalle dichiarazioni non verificabili degli ispettori che avevano eseguito il controllo nelle ore notturne del 10 aprile, quando il punto vendita era chiuso e tutti i lavoratori erano assenti. Nè risultava quante e quali vaschette erano state ispezionate e risultate alterate. Anzi, le vaschette esposte nel banco frigo che il ricorrente, nella mattinata dell'11 novembre, aveva proceduto, su richiesta degli ispettori, a pesare risultavano tutte corrispondenti al peso ri-portato nelle etichette. Lamentava, poi, la mancanza di specificità della contestazione, atteso che il datore di lavoro non era stato in grado di precisare quali e quante vaschette di carne, confezionate il 10 novembre, erano state ispezionate e risultate “frodate”. Eccepiva, infine, il difetto di proporzionalità del licenziamento, stante l'incertezza e la imprecisione circa il valore delle cose oggetto della contestata condotta appropriativa.
Costituendosi in giudizio, la contestava le avverse argomentazioni, Controparte_3 chiedendo rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al sulla base delle argomentazioni di seguito riportate: “Non può essere Parte_1 messo in discussione quanto accertato dagli ispettori durante il controllo, ovvero la presenza di un congegno all'interno della bilancia che ne alterava il peso, nonché l'etichettatura non veritiera di ben 44 vaschette di carne, così come risulta dal materiale fotografico e dalla relazione degli ispettori. Gli accertamenti effettuati da rientrano nei controlli ispettivi che il datore di lavoro ha il CP_3 potere di espletare a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa e, non rientrando tra quelli proibiti dall'art. 4 legge 300/1970 in quanto sussumibili nella categoria dei controlli difensivi e non sul lavoratore, sono pienamente legittimi. La circostanza, poi, che l'ispezione sia avvenuta in orario di chiusura ed in assenza di altri lavoratori non vale a mettere in dubbio la correttezza dell'operato del personale incaricato della vigilanza che è assistito da una presunzione di legittimità, superabile solo in presenza di concreti elementi da cui poter desumere violazioni di regole procedurali o qualche interesse diretto degli incaricati ai controlli ad “inquinare” le operazioni e a pregiudicare il buon esito dei controlli stessi. Nel caso di specie il ricorrente non offre alcun elemento che possa mettere in dubbio la correttezza e la trasparenza delle verifiche effettuate dagli ispettori. Tanto appurato, è verosimile ritenere che la manomissione della bilancia, mediante la collocazione occulta di un peso di 52 grammi che determinava un aumento, di pari misura, del peso delle vaschette di carne, sia riconducibile alla condotta commissiva o omissiva del personale addetto alla macelleria. Non sono emersi in giudizio elementi per dare ingresso, in maniera plausibile, ad ipotesi alternative: è incontestato che nel giorno del controllo e in quello immediatamente precedente, il ricorrente fosse di turno;
è pure incontestato che la pesatura delle vaschette di carne veniva effettuata esclusivamente dagli addetti alla macelleria e nè risulta che quella bilancia venisse utilizzata anche da altri reparti per la pesatura di merce di diverso genere;
appare improbabile che il soggetto addetto alla pesatura – pur ipotizzando una freneticità dei turni di lavoro - non veda che il display della bilancia, a piatto vuoto, segnali un peso di 52 grammi. Le circostanze sopra evidenziate, valutate nel loro insieme, conducono quindi a ritenere altamente probabile il coinvolgimento del ricorrente, addetto alla macelleria insieme ad altri due colleghi, nella condotta di fraudolenta alterazione della pesatura della carne, se non nei termini di autore materiale, quanto meno sotto forma di consapevolezza e consenso nella frode perpetrata ai danni del datore di lavoro. Non è superfluo ricordare che nel processo civile la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Detto "standard" di "certezza probabilistica" (…) deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. ( cfr. Cass 10285/2009)”. Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla mancanza di specificità della condotta contestata “essendo ben delineata la condotta contestata e circostanziata nelle modalità, nel tempo e nel luogo, nonché supportata da rappresentazioni fotografiche” , ritenendo, tra l'altro, rispettato il requisito della proporzionalità “il fatto contestato costituisce grave violazione del dovere di fedeltà gravante sul lavoratore ed incide pesantemente sul rapporto di fiducia entro il quale deve svolgersi la prestazione lavorativa”. Sul punto, Tribunale ha evidenziato l'irrilevanza, ai fini della gravità del fatto contestato, il numero delle vaschette di carne alterate e del valore della carne così occultata, ponendo l'attenzione sulla condotta fraudolenta in sé (volta a determinare, attraverso l'alterazione della bilancia, un'eccedenza di carne che veniva sottratta all'azienda, rimanendo nella disponibilità degli addetti al reparto) idonea ad integrare l'abuso di fiducia che costituisce, ai sensi dell'art 238 ccnl di settore, giusta causa di licenziamento.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza eccependo Parte_1 nuovamente la mancanza del fatto contestato, sia per mancanza di contestazione della specifica quantità di vaschette di carne, sia per la mancanza di prova della sua responsabilità nella condotta di alterazione della pesatura della carne, non essendoci prova della sua consapevolezza della frode perpetrata ai danni del datore di lavoro. Ha eccepito che la documentazione prodotta dalla società appellata (materiale fotografico e relazione degli ispettori) era idonea a dimostrare la sussistenza del fatto insistendo nell'accoglimento dell'originario ricorso. Si è costituita la per difendersi, chiedendo il rigetto integrale Controparte_6 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese ed onorari. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato, potendo condividersi le valutazioni contenute nella sentenza impugnata circa la sussistenza del fatto contestato e la sua idoneità a giustificare il licenziamento disciplinare.
Ed invero, dalla documentazione fotografica e dalla relazione degli Ispettori prodotte dalla società appellata, emerge la prova dei fatti materiali contestati, ovvero la presenza di un congegno, all' interno della bilancia, che ne alterava il peso nonché l'etichettatura “non veritiera” di 44 vaschette di carne con peso non conforme al reale. Gli accertamenti ispettivi, eseguiti durante la chiusura del punto vendita, non li rendono meno attendibili.
E' condivisibile la tesi, seguita in sentenza, secondo cui l'addetto alla pesatura doveva accorgersi che il display della bilancia, a piatto vuoto, segnalasse un peso di 52 grammi, di conseguenza, il sebbene non vi siano prove che sia stato l'autore della Parte_3 manomissione della bilancia-fatto non oggetto di contestazione- era consapevole dell' alterazione della pesatura della carne e della frode perpetrata ai danni del supermercato. Parte appellante, con il primo motivo di appello, deduce l'illegittimità del licenziamento in quanto basato su fatti non contestati e, quindi, per insussistenza del fatto materiale.
In particolare, contesta il fatto che il datore di lavoro avrebbe introdotto e recepito nella fase giudiziale circostanze e fatti non oggetto di contestazione nel procedimento disciplinare. Asserisce, infatti, che nella lettera di licenziamento il datore di lavoro si lamenta della fraudolenta pesatura e della conseguente messa in vendita delle vaschette, mentre nella memoria difensiva l'ipotesi legittimante il recesso sembra diversa rispetto a quella contestata, ovvero la messa in vendita di n° 44 vaschette di carne che riportano etichette di peso e relativi prezzi maggiorati. Tale censura risulta priva di pregio in quanto dalla lettura degli atti in questione (contestazione, lettera di licenziamento e memoria difensiva) risulta esservi piena corrispondenza tra i fatti enunciati, in quanto nella memoria parte appellata provvede solo a specificare che all'esito dell'accertamento ispettivo emergevano n. 44 vaschette con peso e prezzo alterato e che ogni giorno nel supermercato venivano confezionate circa n.400 vaschette allegando alcune fotografie scattate a campione.
La predetta circostanza non è idonea a mutare in alcun modo i temi oggetto della controversia e a ledere in alcuna maniera il diritto di difesa dell'odierno appellante. Risulta del tutto irrilevante la mancata specificazione nella lettera di contestazione del numero delle vaschette di carne rinvenute con peso alterato, in quanto anche l'alterazione fraudolenta del peso di una sola ed unica vaschetta sarebbe risultata idonea a giustificare il licenziamento, essendo tale condotta idonea a determinare il venire meno il vincolo fiduciario.
La questione dirimente è la circostanza dell'esistenza della bilancia – utilizzata dai macellai per la pesatura della carne- alterata e la pesatura errata della carne successivamente confezionata. Le vaschette venivano messe in vendita per una misura superiore a quella effettiva ingannando di conseguenza la società venditrice ed i consumatori finali acquirenti. La carne così non venduta poteva essere occultata e sottratta dai responsabili. Si tratta di una macchinazione al fine di truffare sia la società che i clienti. Il lavoratore macellaio- responsabile della carne e della sua pesatura- non poteva non accorgersi della alterazione. Con il secondo, terzo e quarto motivo di censura, trattati congiuntamente, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provato il fatto materiale contestato sulla base della documentazione prodotta dalla Società e di non aver tenuto conto, di contro, delle foto e dei video dalla stessa allegati. In particolare, l'appellante lamenta nuovamente che la Società non avrebbe contestato la fraudolenta pesatura e messa in vendita di n. 44 vaschette di carne, che la stessa ha proceduto alla pesatura delle vaschette senza consentire ai dipendenti di averne contezza, di avere allegato solo due fotografie delle vaschette alterate ed inoltre che, contraddittoriamente a quanto affermato, nessuna delle vaschette di cotoletta panata, spezzato/bocconcini, coniglio e fettine ossopiatto risultate alterate nel peso e nel prezzo (rappresentate nelle fotografie di parte appellata) risulta compresa nelle bolle di scarto nn. 1893 e 1894 pure prodotte dalla Società.
Anche tali censure risultano prive di pregio. Come già in precedenza evidenziato, la fraudolenta pesatura e messa in vendita delle vaschette con peso e prezzo alterato, risulta essere stata correttamente contestata nella lettera di avvio della procedura disciplinare e posta alla base del successivo licenziamento, di conseguenza, è irrilevante la mancata specificazione del numero di vaschette con peso alterato.
Il fatto, poi, che il controllo ispettivo fosse stato effettuato, come avviene usualmente, senza preavviso, allo scopo di sfruttare l'effetto sorpresa, in orario notturno, senza la presenza dei dipendenti, per poter cogliere eventuali anomalie senza la possibilità che queste fossero tempestivamente occultate dagli autori del fatto, non priva di legittimità l'operato aziendale. Parimenti irrilevanti sono le fotografie prodotte in atti dall'appellante, che raffigurano diverse vaschette di carne che non riportano pesi e prezzi alterati, atteso che le stesse non riguardano oggetto di contestazione, non essendo contestato al lavoratore, né tantomeno essendo necessario, che fossero state alterate tutte le vaschette di carne lavorate, ma solo una parte delle stesse, che come detto anche se fosse stata pari ad una soltanto, avrebbe acquisito rilevanza disciplinare idonea a legittimare il licenziamento, ove tale alterazione fosse risultata dovuta ad un intento fraudolento, come nel caso di specie, e non a mero errore scusabile. Il numero cospicuo di vaschette, dunque, è un elemento irrilevante.
Parte appellante non offre una tesi alternativa a quella prospettata dalla società e non allega la presenza di altri soggetti-oltre i tre soggetti addetti alla macelleria – che avrebbero potuto alterare la bilancia e fare le pesature in loro assenza. Del tutto sfornito di prova risulta inoltre anche l'ipotetico malfunzionamento della bilancia, tenuto conto che dalla documentazione in atti, risulta invece essere stato provato che la maggiorazione di peso- evidenziata a piatto scarico dal display- era determinata unicamente dal peso aggiuntivo – costituito dal rotolino di stuzzicadenti arrotolati nel cellophane -ivi rinvenuto. Con il quinto motivo l'appellante eccepisce la genericità della contestazione. Anche tale censura è infondata. Il requisito di specificità della contestazione implica che siano individuati i fatti costituenti l'infrazione addebitata in modo completo ed analitico, di guisa che il dipendente possa comprendere il motivo del suo licenziamento e predisporre un'adeguata difesa, offrendo osservazioni e giustificazioni. L'esigenza di specificità, prevista dall'art. 7 St. Lav., “non obbedisce, pertanto, a rigidi canoni, né si ispira ad uno schema prestabilito o ad una regola assoluta ed astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza e di garanzia del contraddittorio, ed appare funzionalmente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato, il quale deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Tale esigenza può ritenersi pienamente soddisfatta ove la lettera di addebito contenga le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari ed in particolare contenga la descrizione del comportamento addebitato, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui il comportamento medesimo si era verificato” (Cass. n.2765/2013). Venendo al caso in esame, dalla lettera di contestazione si evince chiaramente il fatto addebitato, circostanziato nel tempo e nel luogo, consistente: a) nell'avere inserito nella macchina confezionatrice/pesatrice il rotolo aggiuntivo del peso di 52 grammi e di avere proceduto, con intenzione o almeno con la consapevolezza, alla pesatura fraudolenta e conseguente messa in vendita delle vaschette di carne;
b) nel non avere impedito che si realizzasse la fraudolenta pesatura e messa in vendita della carne, in considerazione della circostanza che la stessa macchina confezionatrice/pesatrice segnava nel display, a piatto vuoto, un peso di 52 grammi;
c) nel non avere, in ogni caso, segnalato alla Società datrice di lavoro l'evidente anomalia costituita proprio dal fatto la macchina stessa CP_3 segnalava a piatto scarico di merce un peso di 52 grammi. In ordine alla specificità della contestazione, la Corte di Cassazione ha statuito che “la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto specifica la contestazione con cui era stato addebitato al lavoratore di aver svolto "attività extralavorativa in pendenza di malattia" anche sul rilievo che le giustificazioni rese nell'immediatezza dallo stesso erano state puntuali e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta) Sez. L - , Sentenza n. 9590 del 18/04/2018. Ne consegue che, nel caso de quo, la contestazione è da ritenersi specifica anche in considerazione del fatto che le giustificazioni rese nell'immediatezza dal erano Parte_1 state puntuali (dapprima per iscritto, con nota a firma anche del rappresentante della O.S. Filcams Cgil di Gioia Tauro e poi anche nel corso della sua audizione personale con l'assistenza dello stesso rappresentante sindacale) e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta, dimostrando in tal modo di aver compreso pienamente sia i rilievi che la loro rilevanza disciplinare. Con il sesto motivo l'appellante reitera l'eccezione di mancanza di proporzionalità del licenziamento per il numero esiguo di vaschette etichettate “solo” 44 vaschette a fronte delle
400 che quotidianamente venivano sottoposte a preincarto, e per la occasionalità dell'episodio accertato. Anche tali censure sono infondate. Si tratta della contestazione di un fatto grave e fraudolento che ha recato un danno alla società a prescindere dal numero degli episodi accertati e dalla sua reiterazione «in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all'eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda, essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell'elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento» (v. Cass. 12 ottobre 2017, n. 24014). Orbene i fatti contestati risultano provati e la ricostruzione degli stessi è coerente con le prove offerte dalla società. L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile previsto dal D.M.
147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_3 del Tribunale di Palmi n. 489/2023, pubblicata in data 28.04.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata, che liquida in € 3.473,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il relatore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 505/2023 R.G.L. e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Sabina Pizzuto;
- appellante- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Andronico;
CP_2
- appellata -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 07.06.2022, ricorreva al giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Palmi affinché volesse dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 21.12.2021. A sostegno del ricorso allegava: a) di essere stato dipendente della Controparte_3 azienda titolare di una catena di supermercati, presso la sede di Palmi dove si era svolto il rapporto di lavoro;
b) di essere stato assunto, in data 03.04.2018, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con la qualifica di “operaio” (IV° livello C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi) e con mansione specifica di macellaio;
c) di aver svolto la prestazione lavorativa presso il punto vendita di Palmi sino al 12.11.2021, data in cui la società, prima che fosse notificata la lettera di contestazione di addebito con contestuale sospensione cautelare dal servizio, lo aveva allontanato verbalmente dal punto vendita, unitamente ai colleghi di lavoro Per_1
e ; d) che la gli aveva, con lettera raccomandata del 12.11.2021,
[...] Per_2 CP_4 ricevuta in data 15.11.2021 contestato quanto segue: “In data 10.11.2021, alle ore 22.30 circa, il Dott. e il Sig. effettuavano un controllo presso il punto Parte_2 Controparte_5 vendita di Palmi, ove la S.V. presta servizio in qualità di macellaio, allo scopo di verificare la qualità delle carni e la corretta applicazione delle procedure aziendali;
i predetti procedevano, a negozio chiuso, a fotografare le vaschette presenti all'interno dei banchi della carne, per accertare l'eventuale riprezzamento delle vaschette destinate alla vendita il giorno successivo. Durante tale accertamento, Cont i Sigg.ri e si accorgevano che il display della macchina confezionatrice / pesatrice, ubicata Pt_2 nel laboratorio di macelleria, registrava una pesata di 52 grammi anche se sul piatto della bilancia non era presente alcun peso. Procedevano, quindi, ad un più attento esame della macchina confezionatrice / pesatrice, nella quale rinvenivano un peso - di forma cilindrica - realizzato artigianalmente utilizzando stuzzicadenti avvolti nel cellophane. Il peso in questione era occultato sotto il piatto ove vengono poggiate per la pesatura le vaschette, munite di pellicola, contenenti la carne. Veniva, quindi, verificato - attraverso la pesatura delle vaschette di carne, con data di pre - incarto 10.11.2021 e giorni precedenti, esposte nei relativi banchi, che il peso artigianale nascosto generava una pesata fraudolenta, aumentando di 52 g circa il peso effettivo della singola vaschetta e di circa 0,50/0,60 centesimi il relativo prezzo. Cont In data 11.11.2021, prima dell'apertura del punto vendita, alle ore 8:00 circa, i Sigg.ri e Pt_2 si recavano nuovamente in negozio, ove la S.V., a richiesta dei predetti di fornire spiegazioni circa la presenza del peso all'interno della macchina confezionatrice / pesatrice, negava di essere a conoscenza della circostanza. Ciò premesso, Le viene addebitato di essersi reso responsabile dell'inserimento nella macchina confezionatrice/pesatrice del peso artigianale anzidetto e/o di aver proceduto, con intenzione o almeno con consapevolezza, alla fraudolenta pesatura e conseguente messa in vendita delle vaschette di carne. In ogni caso, considerato che la macchina confezionatrice / pesatrice segnava nel display, a piatto vuoto, un peso di 52 grammi, Le viene addebitato di non aver impedito che la fraudolenta pesatura e messa in vendita delle vaschette di carne fosse realizzata, e, comunque, di non aver segnalato alla scrivente società la presenza di tale anomalia nella macchina confezionatrice/pesatrice e nelle relative pesature con la macchina stessa realizzate, o, quantomeno, la circostanza che la macchina in discussione segnava, nel display, a piatto della bilancia scarico, un peso di 52 grammi. Tali addebiti devono intendersi riferiti alla condotta della S.V. posta in essere esclusivamente in proprio e/o in concorso con gli altri due addetti al reparto macelleria, Sigg.ri e Persona_1 Per_2
I fatti in discussione sono, come appare chiaro, gravissimi, stimato, per un verso, che essi integrano la fattispecie, penalmente rilevante, consumato tentata, della frode nell'esercizio del commercio, previsto e punito dall' Art. 515 del codice penale;
e considerato, peraltro verso, che le circostanze in discussione espongono la scrivente società non solo alle gravi sanzioni previste dal vigente ordinamento giuridico, ma anche ad un potenziale, evidentissimo danno di immagine nella platea dei clienti e dei consumatori in generale, con il connesso rischio di ingentissimo pregiudizio di carattere economico. Tanto le viene espressamente formalmente contestato affinché voglia significarci, entro cinque giorni, dalla data di ricevimento della presente, le sue giustificazioni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia pervenuta valida giustificazione, ci riterremo liberi di adottare il provvedimento disciplinare più idoneo ai sensi del vigente CCNL, del regolamento aziendale e dell' Art. 7 della Legge 20.05.1970, n° 300. Vista la gravità dei fatti che Le vengono contestati, la S.V. viene sospesa dal servizio - in via cautelare e non disciplinare - fino alla definizione del procedimento disciplinare avviato con la presente”; e) che aveva fatto pervenire le proprie giustificazioni, negando totalmente l'addebito, evidenziando che non aveva notato alcuna anomalia nella bilancia e che, solo quando in data 11.11.2021 era stato contattato dall' Ispettore, aveva visto cadere dalla bilancia, nel momento in cui l' Ispettore provvedeva a sollevarne il piatto, un oggetto che non aveva mai visto prima di allora. Aveva evidenziato, altresì, che prestando l'attività lavorativa con ritmi frenetici, non aveva provveduto a controllare la bilancia e che, nei quattro anni in cui aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della società, aveva sempre tenuto un comportamento corretto ed esemplare, rispettando le regole che erano state impartite dalla società; g) che le giustificazioni rese erano state respinte e, con lettera del 21.12.2021, la società appellata gli aveva irrogato il licenziamento per giusta causa;
h) che analogo provvedimento era stato adottato dalla società nei confronti del Sig. Per_1
mentre il Sig. dopo la sospensione cautelare, era stato riammesso in
[...] Per_2 servizio;
i) che nella lettera di licenziamento la società gli aveva contestato di avere inserito alla bilancia un peso aggiuntivo, realizzato artigianalmente, di circa 52 grammi, utilizzato con consapevolezza alla pesatura fraudolenta ed alla conseguente messa in vendita di vaschette di carne con un peso effettivo diverso da quello indicato nelle etichette. Pertanto, in considerazione della gravità, nonché della rilevanza penale dei fatti occorsi e del conseguente venir meno del rapporto fiduciario, gli era stato comminato il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'Art.
2.119 c.c. e dell' Art. 238 del CCNL applicato. Eccepiva l'insussistenza del fatto contestato, per essere estraneo alla vicenda accertata dagli ispettori, in quanto per tutta la durata dell'ultimo turno del 10 novembre (5.30-18.00) non aveva notato alcuna anomalia della bilancia, rilevando che non era possibile accorgersi di eventuali alterazioni della bilancia.
Inoltre, deduceva che il locale in cui era collocata la bilancia era accessibile anche dal personale non addetto al reparto macelleria;
che la presenza del congegno che alterava il peso della bilancia risultava solo dalle dichiarazioni non verificabili degli ispettori che avevano eseguito il controllo nelle ore notturne del 10 aprile, quando il punto vendita era chiuso e tutti i lavoratori erano assenti. Nè risultava quante e quali vaschette erano state ispezionate e risultate alterate. Anzi, le vaschette esposte nel banco frigo che il ricorrente, nella mattinata dell'11 novembre, aveva proceduto, su richiesta degli ispettori, a pesare risultavano tutte corrispondenti al peso ri-portato nelle etichette. Lamentava, poi, la mancanza di specificità della contestazione, atteso che il datore di lavoro non era stato in grado di precisare quali e quante vaschette di carne, confezionate il 10 novembre, erano state ispezionate e risultate “frodate”. Eccepiva, infine, il difetto di proporzionalità del licenziamento, stante l'incertezza e la imprecisione circa il valore delle cose oggetto della contestata condotta appropriativa.
Costituendosi in giudizio, la contestava le avverse argomentazioni, Controparte_3 chiedendo rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al sulla base delle argomentazioni di seguito riportate: “Non può essere Parte_1 messo in discussione quanto accertato dagli ispettori durante il controllo, ovvero la presenza di un congegno all'interno della bilancia che ne alterava il peso, nonché l'etichettatura non veritiera di ben 44 vaschette di carne, così come risulta dal materiale fotografico e dalla relazione degli ispettori. Gli accertamenti effettuati da rientrano nei controlli ispettivi che il datore di lavoro ha il CP_3 potere di espletare a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa e, non rientrando tra quelli proibiti dall'art. 4 legge 300/1970 in quanto sussumibili nella categoria dei controlli difensivi e non sul lavoratore, sono pienamente legittimi. La circostanza, poi, che l'ispezione sia avvenuta in orario di chiusura ed in assenza di altri lavoratori non vale a mettere in dubbio la correttezza dell'operato del personale incaricato della vigilanza che è assistito da una presunzione di legittimità, superabile solo in presenza di concreti elementi da cui poter desumere violazioni di regole procedurali o qualche interesse diretto degli incaricati ai controlli ad “inquinare” le operazioni e a pregiudicare il buon esito dei controlli stessi. Nel caso di specie il ricorrente non offre alcun elemento che possa mettere in dubbio la correttezza e la trasparenza delle verifiche effettuate dagli ispettori. Tanto appurato, è verosimile ritenere che la manomissione della bilancia, mediante la collocazione occulta di un peso di 52 grammi che determinava un aumento, di pari misura, del peso delle vaschette di carne, sia riconducibile alla condotta commissiva o omissiva del personale addetto alla macelleria. Non sono emersi in giudizio elementi per dare ingresso, in maniera plausibile, ad ipotesi alternative: è incontestato che nel giorno del controllo e in quello immediatamente precedente, il ricorrente fosse di turno;
è pure incontestato che la pesatura delle vaschette di carne veniva effettuata esclusivamente dagli addetti alla macelleria e nè risulta che quella bilancia venisse utilizzata anche da altri reparti per la pesatura di merce di diverso genere;
appare improbabile che il soggetto addetto alla pesatura – pur ipotizzando una freneticità dei turni di lavoro - non veda che il display della bilancia, a piatto vuoto, segnali un peso di 52 grammi. Le circostanze sopra evidenziate, valutate nel loro insieme, conducono quindi a ritenere altamente probabile il coinvolgimento del ricorrente, addetto alla macelleria insieme ad altri due colleghi, nella condotta di fraudolenta alterazione della pesatura della carne, se non nei termini di autore materiale, quanto meno sotto forma di consapevolezza e consenso nella frode perpetrata ai danni del datore di lavoro. Non è superfluo ricordare che nel processo civile la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Detto "standard" di "certezza probabilistica" (…) deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. ( cfr. Cass 10285/2009)”. Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla mancanza di specificità della condotta contestata “essendo ben delineata la condotta contestata e circostanziata nelle modalità, nel tempo e nel luogo, nonché supportata da rappresentazioni fotografiche” , ritenendo, tra l'altro, rispettato il requisito della proporzionalità “il fatto contestato costituisce grave violazione del dovere di fedeltà gravante sul lavoratore ed incide pesantemente sul rapporto di fiducia entro il quale deve svolgersi la prestazione lavorativa”. Sul punto, Tribunale ha evidenziato l'irrilevanza, ai fini della gravità del fatto contestato, il numero delle vaschette di carne alterate e del valore della carne così occultata, ponendo l'attenzione sulla condotta fraudolenta in sé (volta a determinare, attraverso l'alterazione della bilancia, un'eccedenza di carne che veniva sottratta all'azienda, rimanendo nella disponibilità degli addetti al reparto) idonea ad integrare l'abuso di fiducia che costituisce, ai sensi dell'art 238 ccnl di settore, giusta causa di licenziamento.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza eccependo Parte_1 nuovamente la mancanza del fatto contestato, sia per mancanza di contestazione della specifica quantità di vaschette di carne, sia per la mancanza di prova della sua responsabilità nella condotta di alterazione della pesatura della carne, non essendoci prova della sua consapevolezza della frode perpetrata ai danni del datore di lavoro. Ha eccepito che la documentazione prodotta dalla società appellata (materiale fotografico e relazione degli ispettori) era idonea a dimostrare la sussistenza del fatto insistendo nell'accoglimento dell'originario ricorso. Si è costituita la per difendersi, chiedendo il rigetto integrale Controparte_6 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese ed onorari. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato, potendo condividersi le valutazioni contenute nella sentenza impugnata circa la sussistenza del fatto contestato e la sua idoneità a giustificare il licenziamento disciplinare.
Ed invero, dalla documentazione fotografica e dalla relazione degli Ispettori prodotte dalla società appellata, emerge la prova dei fatti materiali contestati, ovvero la presenza di un congegno, all' interno della bilancia, che ne alterava il peso nonché l'etichettatura “non veritiera” di 44 vaschette di carne con peso non conforme al reale. Gli accertamenti ispettivi, eseguiti durante la chiusura del punto vendita, non li rendono meno attendibili.
E' condivisibile la tesi, seguita in sentenza, secondo cui l'addetto alla pesatura doveva accorgersi che il display della bilancia, a piatto vuoto, segnalasse un peso di 52 grammi, di conseguenza, il sebbene non vi siano prove che sia stato l'autore della Parte_3 manomissione della bilancia-fatto non oggetto di contestazione- era consapevole dell' alterazione della pesatura della carne e della frode perpetrata ai danni del supermercato. Parte appellante, con il primo motivo di appello, deduce l'illegittimità del licenziamento in quanto basato su fatti non contestati e, quindi, per insussistenza del fatto materiale.
In particolare, contesta il fatto che il datore di lavoro avrebbe introdotto e recepito nella fase giudiziale circostanze e fatti non oggetto di contestazione nel procedimento disciplinare. Asserisce, infatti, che nella lettera di licenziamento il datore di lavoro si lamenta della fraudolenta pesatura e della conseguente messa in vendita delle vaschette, mentre nella memoria difensiva l'ipotesi legittimante il recesso sembra diversa rispetto a quella contestata, ovvero la messa in vendita di n° 44 vaschette di carne che riportano etichette di peso e relativi prezzi maggiorati. Tale censura risulta priva di pregio in quanto dalla lettura degli atti in questione (contestazione, lettera di licenziamento e memoria difensiva) risulta esservi piena corrispondenza tra i fatti enunciati, in quanto nella memoria parte appellata provvede solo a specificare che all'esito dell'accertamento ispettivo emergevano n. 44 vaschette con peso e prezzo alterato e che ogni giorno nel supermercato venivano confezionate circa n.400 vaschette allegando alcune fotografie scattate a campione.
La predetta circostanza non è idonea a mutare in alcun modo i temi oggetto della controversia e a ledere in alcuna maniera il diritto di difesa dell'odierno appellante. Risulta del tutto irrilevante la mancata specificazione nella lettera di contestazione del numero delle vaschette di carne rinvenute con peso alterato, in quanto anche l'alterazione fraudolenta del peso di una sola ed unica vaschetta sarebbe risultata idonea a giustificare il licenziamento, essendo tale condotta idonea a determinare il venire meno il vincolo fiduciario.
La questione dirimente è la circostanza dell'esistenza della bilancia – utilizzata dai macellai per la pesatura della carne- alterata e la pesatura errata della carne successivamente confezionata. Le vaschette venivano messe in vendita per una misura superiore a quella effettiva ingannando di conseguenza la società venditrice ed i consumatori finali acquirenti. La carne così non venduta poteva essere occultata e sottratta dai responsabili. Si tratta di una macchinazione al fine di truffare sia la società che i clienti. Il lavoratore macellaio- responsabile della carne e della sua pesatura- non poteva non accorgersi della alterazione. Con il secondo, terzo e quarto motivo di censura, trattati congiuntamente, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provato il fatto materiale contestato sulla base della documentazione prodotta dalla Società e di non aver tenuto conto, di contro, delle foto e dei video dalla stessa allegati. In particolare, l'appellante lamenta nuovamente che la Società non avrebbe contestato la fraudolenta pesatura e messa in vendita di n. 44 vaschette di carne, che la stessa ha proceduto alla pesatura delle vaschette senza consentire ai dipendenti di averne contezza, di avere allegato solo due fotografie delle vaschette alterate ed inoltre che, contraddittoriamente a quanto affermato, nessuna delle vaschette di cotoletta panata, spezzato/bocconcini, coniglio e fettine ossopiatto risultate alterate nel peso e nel prezzo (rappresentate nelle fotografie di parte appellata) risulta compresa nelle bolle di scarto nn. 1893 e 1894 pure prodotte dalla Società.
Anche tali censure risultano prive di pregio. Come già in precedenza evidenziato, la fraudolenta pesatura e messa in vendita delle vaschette con peso e prezzo alterato, risulta essere stata correttamente contestata nella lettera di avvio della procedura disciplinare e posta alla base del successivo licenziamento, di conseguenza, è irrilevante la mancata specificazione del numero di vaschette con peso alterato.
Il fatto, poi, che il controllo ispettivo fosse stato effettuato, come avviene usualmente, senza preavviso, allo scopo di sfruttare l'effetto sorpresa, in orario notturno, senza la presenza dei dipendenti, per poter cogliere eventuali anomalie senza la possibilità che queste fossero tempestivamente occultate dagli autori del fatto, non priva di legittimità l'operato aziendale. Parimenti irrilevanti sono le fotografie prodotte in atti dall'appellante, che raffigurano diverse vaschette di carne che non riportano pesi e prezzi alterati, atteso che le stesse non riguardano oggetto di contestazione, non essendo contestato al lavoratore, né tantomeno essendo necessario, che fossero state alterate tutte le vaschette di carne lavorate, ma solo una parte delle stesse, che come detto anche se fosse stata pari ad una soltanto, avrebbe acquisito rilevanza disciplinare idonea a legittimare il licenziamento, ove tale alterazione fosse risultata dovuta ad un intento fraudolento, come nel caso di specie, e non a mero errore scusabile. Il numero cospicuo di vaschette, dunque, è un elemento irrilevante.
Parte appellante non offre una tesi alternativa a quella prospettata dalla società e non allega la presenza di altri soggetti-oltre i tre soggetti addetti alla macelleria – che avrebbero potuto alterare la bilancia e fare le pesature in loro assenza. Del tutto sfornito di prova risulta inoltre anche l'ipotetico malfunzionamento della bilancia, tenuto conto che dalla documentazione in atti, risulta invece essere stato provato che la maggiorazione di peso- evidenziata a piatto scarico dal display- era determinata unicamente dal peso aggiuntivo – costituito dal rotolino di stuzzicadenti arrotolati nel cellophane -ivi rinvenuto. Con il quinto motivo l'appellante eccepisce la genericità della contestazione. Anche tale censura è infondata. Il requisito di specificità della contestazione implica che siano individuati i fatti costituenti l'infrazione addebitata in modo completo ed analitico, di guisa che il dipendente possa comprendere il motivo del suo licenziamento e predisporre un'adeguata difesa, offrendo osservazioni e giustificazioni. L'esigenza di specificità, prevista dall'art. 7 St. Lav., “non obbedisce, pertanto, a rigidi canoni, né si ispira ad uno schema prestabilito o ad una regola assoluta ed astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza e di garanzia del contraddittorio, ed appare funzionalmente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato, il quale deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Tale esigenza può ritenersi pienamente soddisfatta ove la lettera di addebito contenga le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari ed in particolare contenga la descrizione del comportamento addebitato, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui il comportamento medesimo si era verificato” (Cass. n.2765/2013). Venendo al caso in esame, dalla lettera di contestazione si evince chiaramente il fatto addebitato, circostanziato nel tempo e nel luogo, consistente: a) nell'avere inserito nella macchina confezionatrice/pesatrice il rotolo aggiuntivo del peso di 52 grammi e di avere proceduto, con intenzione o almeno con la consapevolezza, alla pesatura fraudolenta e conseguente messa in vendita delle vaschette di carne;
b) nel non avere impedito che si realizzasse la fraudolenta pesatura e messa in vendita della carne, in considerazione della circostanza che la stessa macchina confezionatrice/pesatrice segnava nel display, a piatto vuoto, un peso di 52 grammi;
c) nel non avere, in ogni caso, segnalato alla Società datrice di lavoro l'evidente anomalia costituita proprio dal fatto la macchina stessa CP_3 segnalava a piatto scarico di merce un peso di 52 grammi. In ordine alla specificità della contestazione, la Corte di Cassazione ha statuito che “la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto specifica la contestazione con cui era stato addebitato al lavoratore di aver svolto "attività extralavorativa in pendenza di malattia" anche sul rilievo che le giustificazioni rese nell'immediatezza dallo stesso erano state puntuali e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta) Sez. L - , Sentenza n. 9590 del 18/04/2018. Ne consegue che, nel caso de quo, la contestazione è da ritenersi specifica anche in considerazione del fatto che le giustificazioni rese nell'immediatezza dal erano Parte_1 state puntuali (dapprima per iscritto, con nota a firma anche del rappresentante della O.S. Filcams Cgil di Gioia Tauro e poi anche nel corso della sua audizione personale con l'assistenza dello stesso rappresentante sindacale) e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta, dimostrando in tal modo di aver compreso pienamente sia i rilievi che la loro rilevanza disciplinare. Con il sesto motivo l'appellante reitera l'eccezione di mancanza di proporzionalità del licenziamento per il numero esiguo di vaschette etichettate “solo” 44 vaschette a fronte delle
400 che quotidianamente venivano sottoposte a preincarto, e per la occasionalità dell'episodio accertato. Anche tali censure sono infondate. Si tratta della contestazione di un fatto grave e fraudolento che ha recato un danno alla società a prescindere dal numero degli episodi accertati e dalla sua reiterazione «in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all'eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda, essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell'elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento» (v. Cass. 12 ottobre 2017, n. 24014). Orbene i fatti contestati risultano provati e la ricostruzione degli stessi è coerente con le prove offerte dalla società. L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile previsto dal D.M.
147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_3 del Tribunale di Palmi n. 489/2023, pubblicata in data 28.04.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata, che liquida in € 3.473,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il relatore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti