Art. 5. (Sanzioni) 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti o in violazione delle modalita' previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 5:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Nota all' art. 5:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.