Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA ME e IA FE, rappresentati e difesi dall'avvocato Ardo Arzeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Colombano Certenoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Nicatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di TT IG, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Bongiorno Gallegra e Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
nota prot. n. 040 del 4.1.2022 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Colombano Certenoli, con cui l’Amministrazione ha archiviato il procedimento di contestazione degli abusi edilizi (sopraelevazione del pacchetto di copertura e maggiore larghezza del terrazzo) avviato con la loro diffida in data 9.6.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Colombano Certenoli e di TT IG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i signori CA ME e IA FE, comproprietari dell’immobile adibito ad uso di civile abitazione sito nel comune di San Colombano Certenoli, via Don Nino Perazzo n. 7, ove risiedono ed hanno da sempre abitato, espongono: - che il loro immobile confina in aderenza con quello situato in via Don Nino Perazzo n. 8, di proprietà del Signor TT IG, il quale immobile era diruto ed inabitabile; - di aver appreso, nel corso dell’estate del 2016, che il signor IG aveva ottenuto dal Comune di San Colombano Certenoli un titolo abilitativo (DIA prot. n. 6584 del 1.10.2015) per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato; - di aver constatato, dalla documentazione tecnica allegata al predetto titolo, l’esistenza di difformità tra il reale stato di fatto e la sua rappresentazione grafica allegata alla D.I.A., consistenti: 1) in una quota di dislivello del manto di copertura, tra il colmo e la gronda, variabile da ml. 1,00 a ml. 1,20, inferiore alla quota indicata in progetto (ml. 1,60); 2) nella realizzazione del terrazzo sul prospetto nord-ovest di larghezza (ml. 1,15) superiore di quella a progetto (ml. 1,00); - di aver quindi presentato un esposto, a seguito del quale il Comune, dopo aver effettuato un sopralluogo e redatto relazione tecnica 20.4.2017 prot. 2546, intimava l’immediata sospensione dell’esecuzione dei lavori edilizi; - che, peraltro, a seguito di un’integrazione documentale prodotta dal tecnico del signor IG, il Comune disponeva la revoca del provvedimento di sospensione; - che tale revoca veniva da loro gravata dinanzi a questo Tribunale (ricorso R.G. 511/2017); - che, nel corso del predetto giudizio, il Comune di San Colombano Certenoli depositava CILA del Signor IG 3.11.2018 prot. n. 6533, di asserito “completamento” dei lavori di cui alla D.I.A. prot. n. 6584 del 1.10.2015, (avente ad oggetto: “tinteggiatura prospetti, formazione intonaci interni, formazione pavimentazione interna, completamento impianti tecnologici, installazione serramenti esterni ed interni sistemazione esterna di marciapiede e scala” ); - che, dall’esame degli elaborati progettuali, essi si avvedevano di ulteriori irregolarità (consistenti in un indebito innalzamento della quota di copertura), segnalandole al Comune con atto di significazione e diffida del 9.6.2021; - che il Comune avviava un procedimento di contestazione degli abusi edilizi, rilevando una diversa realizzazione del pacchetto di copertura ed una maggiore larghezza del terrazzo (m. 1,015 anziché m. 1,00).
Impugnano la nota prot. n. 040 del 4.1.2022 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Colombano Certenoli, con cui l’Amministrazione ha archiviato il procedimento avviato con la diffida in data 9.6.2021.
A sostegno del gravame hanno dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost..
L’Amministrazione, anziché archiviare il procedimento, avrebbe dovuto verificare in proprio, mediante le opportune misurazioni, le discrepanze evidenziate dai ricorrenti circa il dislivello tra le due coperture, senza aderire acriticamente alle prospettazioni del controinteressato.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost..
Infondata sarebbe anche l’affermazione circa la coincidenza tra il progetto e quanto realizzato relativamente alla profondità del terrazzo.
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 sotto ulteriore e diverso profilo. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost..
Sempre con riferimento al pacchetto di copertura, illegittima sarebbe la valutazione di conformità rinviata all’ultimazione delle opere interne ancora in corso, laddove l’innalzamento della copertura configurerebbe una vera e propria sopraelevazione, rilevante sia in termini di incremento della quota dell’edificio, sia ai fini dell’obbligo di rispetto delle distanze dai confini e tra i fabbricati, tra cui quello di proprietà dei ricorrenti.
4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della Legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost..
Il gravato provvedimento sarebbe carente sotto il profilo logico-motivazionale, posto che l’Amministrazione avrebbe supinamente ed acriticamente recepito le osservazioni contenute nelle memorie procedimentali del Signor IG, senza verificarne il contenuto alla luce delle puntuali osservazioni tecniche presentate dai ricorrenti.
Alla domanda di annullamento accede domanda di risarcimento dei danni, “consistenti nella diminuzione di aria e luce precedentemente godute dal proprio immobile” .
Si è costituito in giudizio il Comune di San Colombano Certenoli, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto due profili (relativi: alla riproposizione di censure che hanno già formato oggetto del precedente ricorso R.G. n. 511/2017, dichiarato improcedibile con sentenza n. 172/2023 per dichiarata sopravvenuta carenza di interesse; alla insussistenza di un obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza di parte volta ad ottenere un provvedimento di riesame, in via di autotutela, della precedente determinazione di archiviazione del procedimento sanzionatorio edilizio), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con atto di motivi aggiunti i ricorrenti, esaminata la documentazione depositata dal Comune, hanno dedotto ulteriori due motivi di ricorso, come segue (seguendo la numerazione precedente).
5. Violazione art. 3 L. 7/8/1990, n. 241. Difetto assoluto di istruttoria. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost..
La dichiarazione di fine lavori 29/6/2022 sarebbe stata presentata in carenza di titolo idoneo a sorreggerla, in quanto la CILA n. 6533 del 3/11/2018 aveva ormai perso efficacia.
6. Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o falsità di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere.
La documentazione depositata confermerebbe che, anche all’esito dei lavori, l’innalzamento della copertura configurerebbe una vera e propria sopraelevazione.
Con memoria depositata in data 28.9.2023 si è costituito in giudizio anche il controinteressato signor IG TT.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova premettere come qui si discuta della legittimità edilizia - ex artt. 871 e 872 cod. civ. - di una modesta sopraelevazione (circa 55-60 cm) della copertura di un immobile, realizzata in aderenza all’immobile di proprietà dei ricorrenti in occasione della sua ristrutturazione.
La posizione delle due proprietà (ME mappale 1068 – IG mappale 1192) e lo stato di fatto precedente e successivo la contestata trasformazione edilizia sono ben rappresentati dalla documentazione grafica (atto di significazione e diffida – doc. 1 delle produzioni 17.3.2022 di parte ricorrente, pp. 14-15) e fotografica in atti (foto nn. 1, 7 e 9 delle produzioni 15.12.2022 di parte ricorrente).
Gli stessi fatti sono oggetto anche di una causa civile pendente dinanzi al Tribunale di Genova, con cui i signori CA ME e IA FE hanno agito per la riduzione in pristino della contestata sopraelevazione, in quanto in tesi eseguita in violazione delle distanze tra le costruzioni e/o dai confini ex artt. 873 e ss. cod. civ. (doc. 1 delle produzioni 12.10.2023 di parte ricorrente).
Nell’ambito della causa civile è stata finanche disposta apposita C.T.U. (doc. 16 delle produzioni 16.5.24 di parte controinteressata), che, nel rispondere ai quesiti posti dal giudice, ha così concluso:
- quanto al quesito: “5.2 Verifichi e determini, anche in base alla documentazione prodotta in atti, se la copertura dell’immobile di proprietà del convenuto TT IG sia stata innalzata rispetto allo status quo ante” : “la copertura dell’immobile di proprietà convenuta è stata effettivamente oggetto di innalzamento rispetto allo stato precedente, circostanza peraltro evidenziata e non celata nella documentazione progettuale” (p.16);
- quanto al quesito: “5.3 In caso affermativo, indichi l'entità della soprelevazione al colmo e alle gronde della copertura rispetto allo stato quo ante, con particolare riferimento alla falda del tetto lato sud” : “L’innalzamento lordo in questa posizione risulta dunque quantificabile in via approssimativa in 55-60 cm.” (p. 20);
- quanto al quesito: “Determini la legittimità di tale intervento ai sensi di legge e degli strumenti urbanistici locali vigenti al momento della sua realizzazione, e così delle norme di cui alle N.T.A. del Programma di fabbricazione, approvato con D.P.G.R. n. 194 del 11/08/1999, con particolare riferimento alle violazioni in tema di distanze dai confini e dalle costruzioni rispetto alla proprietà degli attori ME e FE, indicando precisamente tutte le parti in violazione di tali distanze e conseguentemente da demolire” : l’intervento, “soggetto, come è stato, a procedura D.I.A. alternativa al permesso di costruire” (p. 21) “[…] ha comportato un incremento dell’altezza al colmo del fabbricato di almeno 30 cm, come precedentemente osservato, e al più di 60 cm circa. Tale incremento di altezza risponde alle prescrizioni del P.d.F. comunale che impone al già citato art. 12 un incremento massimo di altezza pari a 1,2 m.” (p. 23).
Ciò posto, come indicato alle parti in udienza ex art. 73 comma 3 c.p.a., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
È noto infatti come, secondo una consolidata giurisprudenza inaugurata da Cons. di Stato, Ad. Plen., 9/12/2021, n. 22, “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo” .
Nel caso di specie, al di là della indubbia vicinitas (i due immobili sono addirittura edificati in aderenza), i ricorrenti non allegano né tantomeno dimostrano quale sarebbe il danno in concreto arrecato loro (p.e., in termini di sottrazione di aria e luce, ovvero di compromissione della stabilità del loro immobile) dalla modesta sopraelevazione di un immobile posto in aderenza alla parete nord a monte del loro immobile, ove non affaccia alcuna finestra né apertura (vedi la assai esplicativa fotografia n. 9 delle produzioni 15.12.2022 di parte ricorrente).
Inoltre, anche ammesso che la contestata sopraelevazione vi sia stata, non si capisce perché, alla luce della regolamentazione locale, essa non avrebbe potuto essere legittimamente conseguita, non avendo i ricorrenti individuato, tra i motivi di ricorso, le norme del P.R.G. e/o del regolamento edilizio che la vietano e che imporrebbero, in caso di accertata violazione, la riduzione in pristino ex art. 872 cod. civ. (lo stesso C.T.U. in sede civile avrebbe del resto concluso che l’incremento di altezza sarebbe conforme alle prescrizioni del P.d.F. comunale che impone all’art. 12 un incremento massimo di altezza pari a 1,2 m.).
Di più, è noto che, in sede civile, “In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente. La sopraelevazione in aderenza è legittima allorché, per effetto della sua realizzazione, sia superata l'altezza della fabbrica limitrofa, purché, limitatamente al tratto in esubero rispetto alla linea di colmo dell'edificio preesistente, la nuova costruzione non sconfini nella proprietà altrui, appoggiandosi alla fabbrica sovrastata, ipotesi, questa, in cui la riduzione in pristino dovrà essere circoscritta alla quota in eccedenza, riportando l'opera nei limiti della semplice aderenza ed entro i propri confini” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 9/6/2023, n. 16371; nello stesso senso id., 10/5/2012, n. 7183; T.R.G.A. Trentino Alto Adige Bolzano, 25/10/2023, n. 315).
E nel caso di specie la sopraelevazione del signor IG è stata per l’appunto effettuata in aderenza, né i ricorrenti hanno dedotto o dimostrato lo sconfinamento sulla loro proprietà, o l’appoggio sulla loro fabbrica.
In conclusione: i ricorrenti non hanno allegato e dimostrato – al di là della generica vicinitas - uno specifico pregiudizio derivante dalla contestata sopraelevazione, né hanno dedotto la violazione di norme del P.R.G. o del regolamento edilizio che, ove accertata, comporterebbe un effetto di ripristino concretamente utile, e non meramente emulativo.
Donde l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle parti resistenti in € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO