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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 24.03.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 253/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Adriana Mozzi ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso studio legale sito in Pietramelara (CE) alla Via Caduti di Nassiriya n. 3 RICORRENTE E
- rapp.to e difeso legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avvocati ti Ida Verrengia,Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumoed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di aver svolto la mansione di autista di autobus non inferiore a 9 posti, iscritto al fondo pensione speciale autoferrotranvieri dal 29/08/1981, così come da certificazione aziendale e fino alla cessazione dell'attività lavorativa avvenuta in data 31/05/2022, CP_ esponeva di aver inoltrato all' in data 29/04/2022, domanda di certificazione per il riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con procedura telematica, ove in allegato vi era Modulo precompilato denominato AP45, con l'indicazione di tutti i dati necessari per il riconoscimento di detta condizione con decorrenza dal 1° giugno 2022; che a fronte dell'inerzia dell' , inoltrava, successivamente, domanda di pensione anticipata in data 07/10/2022; che la detta CP_1 domanda veniva accolta con decorrenza dall'01.11.2022.
Proponeva ricorso in sede amministrativa al fine di ottenere la retrodatazione di detto beneficio alla CP_ datadell'01.06.2022 (ovvero il momento in cui aveva cessato l'attività lavorativa) ; che l' rigettava tale richiesta con la seguente motivazione: “ l'interessato è cessato il 31/05/2022 senza attendere comunicazione dell'esito della certificazione (partita in data 14/12/2022 come si evince da ) e senza presentare contestuale Pt_2 domanda di pensione. La stessa è stata prodotta in data 07/10/2022, con prima decorrenza utile al 01/11/2022, e definita il 19/12/2022” .Tanto premesso deducendo l'illegittimità dell'operato dell' , per le argomentazioni Controparte_2 indicate in ricorso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine “di accertare e retrodatare la decorrenza dalla pensione di vecchiaia al ricorrente a partire dal giugno 2022, e non dal mese di novembre 2022, come
l' ha concesso, e per l'effetto ordinare all di Caserta competente, di riconoscere a pensione CP_1 Controparte_3 CP_1 mensile dal mese di giugno al mese di ottobre 2022, quindi di riconoscerne la somma di € 1736.82 x 5 mesi per un totale di € 8684.10 circa, oltre interessi e rivalutazione” CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda.
Superflua ogni attività istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****************
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Oggetto della domanda è la rivendicazione, da parte del ricorrente, di una diversa ed anticipata decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto allo stesso - a decorrere dall'1.11.2022 – mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di pensione anticipata - ai sensi e per gli effetti del D,lsg.
n. 67/11 - dal momento di cassazione dell'attività lavorativa.
La norma regola i benefici pensionistici per i “lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, ed è entrata in vigore il 26 maggio 2011; la stessa poi è stata modificata, a decorrere dal 31.12.11, per quanto riguarda alcuni requisiti, dalla cd. legge Fornero n. 92/12.
La normativa ha per obiettivo quello di regolare il diritto al pensionamento anticipato per chi sia stato addetto ai “lavori usuranti” come classificati nel predetto testo normativo.
Una volta accertato che il lavoratore ha effettivamente svolto l'attività considerata usurante (o, come dice la legge, “particolarmente faticosa e pesante”), occorrerà verificare se la durata di questa sia tale da comportare il diritto al pensionamento anticipato.
Nella fattispecie concreta, non risulta controversa tra le parti la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di legge per l'accesso allo speciale trattamento pensionistico, dal momento che lo stesso CP_1 convenuto ha riconosciuto tali requisiti maturati con decorrenza dell'1.11.2022
Controversa tra le parti è invece la questione della decorrenza del trattamento pensionistico.
Tanto premesso l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 67/2011 prevede che Il lavoratore che intende accedere a detto beneficio deve presentare innanzitutto domanda intesa ad ottenere la pensione di anzianità e quella intesa al riconoscimento delle condizioni (natura dell'attività, durata del lavoro usurante) che comportano il diritto ai benefici pensionistici di riduzione dei requisiti, corredata di tutta la documentazione necessaria alla verifica della ricorrenza dei requisiti di legge.
Il successivo comma 3 prevede poi che “
3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti”
Dalla documentazione allegata in atti risulta che il ricorrente ha presentato in data 29.04.2022 istanza volta ad ottenere il rilascio della certificazione per il riconoscimento del beneficio derivato da lavori faticosi e pesanti e successivamente in data 7.10.2022 domanda di pensione di anzianità /anticipata addetti ai lavori faticosi e pesanti CP_ Ne consegue, applicando i principi di diritto sopra riportati, che l' ha correttamente fatto decorrere la prestazione pensionistica dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa: difatti come chiaramente prescritto dall'art. 2 comma 3 del testo normativo innanzi richiamato, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato .
Ne consegue che il ricorrente - che ha volontariamente cessato l'attività lavorativa prima del rilascio dell'apposita certificazione - avrebbe dovuto presentare domanda di pensione contestualmente alla richiesta di certificazione e, una volta ricevuta la comunicazione, avrebbe ottenuto la pensione senza perdere la relativa decorrenza.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.,
Spese compensate, avuto riguardo alla novità della questione esaminata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.03.2025
Il Giudice del lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 24.03.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 253/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Adriana Mozzi ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso studio legale sito in Pietramelara (CE) alla Via Caduti di Nassiriya n. 3 RICORRENTE E
- rapp.to e difeso legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avvocati ti Ida Verrengia,Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumoed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di aver svolto la mansione di autista di autobus non inferiore a 9 posti, iscritto al fondo pensione speciale autoferrotranvieri dal 29/08/1981, così come da certificazione aziendale e fino alla cessazione dell'attività lavorativa avvenuta in data 31/05/2022, CP_ esponeva di aver inoltrato all' in data 29/04/2022, domanda di certificazione per il riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con procedura telematica, ove in allegato vi era Modulo precompilato denominato AP45, con l'indicazione di tutti i dati necessari per il riconoscimento di detta condizione con decorrenza dal 1° giugno 2022; che a fronte dell'inerzia dell' , inoltrava, successivamente, domanda di pensione anticipata in data 07/10/2022; che la detta CP_1 domanda veniva accolta con decorrenza dall'01.11.2022.
Proponeva ricorso in sede amministrativa al fine di ottenere la retrodatazione di detto beneficio alla CP_ datadell'01.06.2022 (ovvero il momento in cui aveva cessato l'attività lavorativa) ; che l' rigettava tale richiesta con la seguente motivazione: “ l'interessato è cessato il 31/05/2022 senza attendere comunicazione dell'esito della certificazione (partita in data 14/12/2022 come si evince da ) e senza presentare contestuale Pt_2 domanda di pensione. La stessa è stata prodotta in data 07/10/2022, con prima decorrenza utile al 01/11/2022, e definita il 19/12/2022” .Tanto premesso deducendo l'illegittimità dell'operato dell' , per le argomentazioni Controparte_2 indicate in ricorso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine “di accertare e retrodatare la decorrenza dalla pensione di vecchiaia al ricorrente a partire dal giugno 2022, e non dal mese di novembre 2022, come
l' ha concesso, e per l'effetto ordinare all di Caserta competente, di riconoscere a pensione CP_1 Controparte_3 CP_1 mensile dal mese di giugno al mese di ottobre 2022, quindi di riconoscerne la somma di € 1736.82 x 5 mesi per un totale di € 8684.10 circa, oltre interessi e rivalutazione” CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda.
Superflua ogni attività istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****************
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Oggetto della domanda è la rivendicazione, da parte del ricorrente, di una diversa ed anticipata decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto allo stesso - a decorrere dall'1.11.2022 – mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di pensione anticipata - ai sensi e per gli effetti del D,lsg.
n. 67/11 - dal momento di cassazione dell'attività lavorativa.
La norma regola i benefici pensionistici per i “lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, ed è entrata in vigore il 26 maggio 2011; la stessa poi è stata modificata, a decorrere dal 31.12.11, per quanto riguarda alcuni requisiti, dalla cd. legge Fornero n. 92/12.
La normativa ha per obiettivo quello di regolare il diritto al pensionamento anticipato per chi sia stato addetto ai “lavori usuranti” come classificati nel predetto testo normativo.
Una volta accertato che il lavoratore ha effettivamente svolto l'attività considerata usurante (o, come dice la legge, “particolarmente faticosa e pesante”), occorrerà verificare se la durata di questa sia tale da comportare il diritto al pensionamento anticipato.
Nella fattispecie concreta, non risulta controversa tra le parti la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di legge per l'accesso allo speciale trattamento pensionistico, dal momento che lo stesso CP_1 convenuto ha riconosciuto tali requisiti maturati con decorrenza dell'1.11.2022
Controversa tra le parti è invece la questione della decorrenza del trattamento pensionistico.
Tanto premesso l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 67/2011 prevede che Il lavoratore che intende accedere a detto beneficio deve presentare innanzitutto domanda intesa ad ottenere la pensione di anzianità e quella intesa al riconoscimento delle condizioni (natura dell'attività, durata del lavoro usurante) che comportano il diritto ai benefici pensionistici di riduzione dei requisiti, corredata di tutta la documentazione necessaria alla verifica della ricorrenza dei requisiti di legge.
Il successivo comma 3 prevede poi che “
3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti”
Dalla documentazione allegata in atti risulta che il ricorrente ha presentato in data 29.04.2022 istanza volta ad ottenere il rilascio della certificazione per il riconoscimento del beneficio derivato da lavori faticosi e pesanti e successivamente in data 7.10.2022 domanda di pensione di anzianità /anticipata addetti ai lavori faticosi e pesanti CP_ Ne consegue, applicando i principi di diritto sopra riportati, che l' ha correttamente fatto decorrere la prestazione pensionistica dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa: difatti come chiaramente prescritto dall'art. 2 comma 3 del testo normativo innanzi richiamato, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato .
Ne consegue che il ricorrente - che ha volontariamente cessato l'attività lavorativa prima del rilascio dell'apposita certificazione - avrebbe dovuto presentare domanda di pensione contestualmente alla richiesta di certificazione e, una volta ricevuta la comunicazione, avrebbe ottenuto la pensione senza perdere la relativa decorrenza.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.,
Spese compensate, avuto riguardo alla novità della questione esaminata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.03.2025
Il Giudice del lavoro