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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2024, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
n. 1340/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), minore rappresentata dai genitori Parte_3 C.F._3
e , Parte_1 Parte_2
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
tutti con l'avv. GIUSEPPE MOMI appellanti
1 CONTRO
Controparte_3
(C.F. , con l'avv. PATRIZIA DALL'OCO
[...] P.IVA_3
appellato
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n.
66/2023, pubblicata in data 13/01/2023, del Tribunale di PA.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, emessa dal
Tribunale di PA, n. 66/2023, dott.ssa Maiolino, ed in accoglimento del presente appello:
In via principale:
-dichiararsi l'improcedibilità dell'azione ex art. 2901 cc per carenza di legittimazione attiva dell'attore;
-dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione posta in essere da controparte e\o di quella ex art. 2746 cc e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie;
- respingersi tutte le domande proposte da controparte poiché infondate in fatto come in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si producono: 1) copia autentica sentenza di primo grado del Tribunale di PA, 2) atti dimessi per , e nel primo grado Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_4
di giudizio, 3) documenti depositati per , e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
nel primo grado di giudizio, 5) provvedimento giugno 2023 Tribunale di CP_4
Venezia. Si insiste nell'accoglimento delle istanze di prova per testi così come capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc e ribadite sia nel foglio di precisazione delle conclusioni come nella comparsa conclusionale che quivi si è costretti a ripetere:
2 “1. Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 1352/2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. 10ter Pt_1
del DLSG 74/2000 in quanto amministratore della Computel Srl ?”
2. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 1352/2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. 10ter Pt_1
del DLSG 74/2000 quale amministratore della Computel Srl era scaturito dal PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este ?”
3. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 1312/2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10bis del DLGS 74/2000 in quanto amministratore della Compu&Games Srl?”
4. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 1312/2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10bis del DLGS 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal
PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?”
5. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 613/2015 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10ter del DLGS 74/2000 in quanto amministratore della Compu&Games Srl?”
6. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 613/2015 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10ter del DLGS 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal
PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?”
7. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 587/2015 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10bis del DLSG 74/2000 in quanto amministratore della Compu&Games Srl?”
8. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 587/2015 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10bis del DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal
PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este ?”
9. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 5602/2014 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
3 2 e 8 del DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?”
10. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4248/2013 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui agli Parte_1
artt. 2, 3, 4, 8 e 10ter del DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?”
11. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui all'art. Parte_1
8 DLSG 74/2000 in quanto amministratore della Compu&Games Srl?”
12. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui all'art. Parte_1
8 DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl, si concludeva con una assoluzione perché il fatto non sussiste?”
13. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui all'art. Parte_1
8 DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era in relazione ad un PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este e ad un accertamento di ? Parte_4
14. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui all'art. Parte_1
8 DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl aveva ad oggetto fatture emesse nei confronti di tale ?” Controparte_5
15. “Vero che nel corso del dibattimento di cui al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della
Repubblica presso il Tribunale di PA il funzionario dichiarò che nessuna attività di Per_1
indagine era stata posta in essere per verificare se la fosse Controparte_5 effettivamente esistente?”
16. “Vero che nel corso del dibattimento di cui al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della
Repubblica presso il Tribunale di PA il funzionario dichiarò che a livello Per_1 documentale risultavano l'acquisto delle merci . la regolarità dei pagamenti ai fornitori e le bolle di consegna'”
4 17. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 10733/2013 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui Parte_1 all'art. 10bis del DLSG 74/2000 quale amministratore della Project Comunication Srl era scaturito dal PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?
18. “Vero che in relazione al PVC 214 della Guardia di Finanza di Este sono stati aperti procedimenti penali nei confronti del sig. quale amministratore della Parte_1 [...]
” Controparte_6
19. “Vero che il sig. ha effettuato versamenti socio nei confronti della Parte_1 [...]
negli anni dal 2011 sino al 2018, utilizzando finanza personale come da Controparte_3 doc 15 che si rammostra?”
20. “Vero che i versamenti socio erano finalizzati a ripianare i debiti fiscali, i debiti con i fornitori, con le banche e per il pagamento dei dipendenti, debiti tutti della
[...]
” Controparte_3
21. “Vero che il sig. , allorquando amministrava la Parte_1 Controparte_3
aveva rapporti commerciali con la ?”
[...] Controparte_5
22. “Vero che il sig. , allorquando amministrava la Parte_1 Controparte_3
aveva rapporti commerciali con la ?”
[...] Parte_5
23. “Vero che il sig. mise in liquidazione la Parte_1 Controparte_7 quando TE LI cessò i suoi contratti di mandato con la società poi fallita?”
24. “Vero che TE LI era il principale cliente della ?” Controparte_3
25.“Vero che antecedentemente alla cessazione dei rapporti di mandato da parte di TE
LI la era in bonis e i debiti di esercizio erano perfettamente Controparte_3 sostenibili?”
26. “Vero che antecedentemente alla cessazione dei rapporti di mandato da parte di TE
LI la aveva fatto investimenti immobiliari nella prospettiva Controparte_3 della continuità aziendale e del suo sviluppo?”
27. “Vero che in relazione agli investimenti immobiliari di cui al capitolo che precede il sig.
aveva fornito garanzie personali?” Parte_1
28. “Vero che l'atto di cessione quote di del 17.03.2016 è stato fatto a Controparte_1 titolo oneroso?”
5 29.“Vero che l'atto di cessione quote di del 17.03.2016 è stato fatto in Controparte_1 relazione ad una più ampia riorganizzazione del gruppo societario facente capo al ?” Pt_1
30. “Vero che con l'atto di cessione quote di del 17.03.2016 il ha Controparte_1 Pt_1
comunque conservato il 45% della partecipazione in detta società immobiliare?”
31. “Vero che il sig. si è determinato alla cessione della quote di del Pt_1 Controparte_1
17.03.2016 in relazione alla necessità che altri soci potesse farsi garanti per le operazioni immobiliari e\o per migliorare il rating creditizio della stessa?”
32. ”Vero che con riguardo all'atto di costituzione del vincolo di destinazione del 07.03.2017 lo stesso è stato fatto al fine di garantire le necessità della piccola sino al Parte_3 compimento del trentesimo anno di età?”
33. “Vero che l'atto di costituzione del vincolo di destinazione del 07.03.2017 veniva fatto anche in relazione a terreni siti in TT NE (PD) che producono reddito che è destinato all'istruzione ed alle necessità della minore ?” Parte_3
34. “Vero che la minore ha esclusivamente come fonte di reddito quanto le Parte_3 perviene in relazione al vincolo di destinazione del 07.03.2017?”
35. “Vero che la sig.ra alla data dello 07.03.2017 era a conoscenza delle Parte_6
sentenze della Commissione Tributaria riguardanti le contestazioni tributarie alla
[...]
” Controparte_3
36. “Vero che la cessione immobiliare dello 06.04.2017 è motivata dalla acquisizione su
[...]
del patrimonio immobiliare del gruppo di società facenti riferimento al dott. CP_1
?” Pt_1
37. “Vero che la è la società immobiliare del gruppo di società facenti Controparte_1 riferimento al dott. ?” Pt_1
38.“Vero che il bene immobile trasferito da a lo 06.04.2017 era Parte_1 CP_1
stato aggiudicato solo due mesi prima ad un'asta giudiziaria?”
39. “Vero che il bene immobile trasferito da a lo Parte_1 CP_1
06.04.2017 è ancora oggi di proprietà della e lo stesso è in CP_1 locazione ad altra società partecipata dal dott. ?” Pt_1
40. “Vero che la cessione dello 06.04.2017 è avvenuta a titolo oneroso?”
6 41.“Vero che la cessione del dott. delle sue quote nella Cori Gruop di Roma alla Parte_1
di Este (PD) era motivata da ragioni di riorganizzazione aziendale?” Controparte_4
42. “Vero che la cessione del dott. delle sue quote nella Cori Gruop di Roma alla Parte_1
di Este (PD) è avvenuta a titolo oneroso?” Controparte_4
43.“Vero che la cessione del dicembre 2019 di quote della da Controparte_2 [...]
a era motivata da ragioni di riorganizzazione aziendale?” Pt_1 Parte_2
44. “Vero che la cessione del dicembre 2019 di quote della da Controparte_2 [...]
a era connessa alla circostanza che la sig.ra è diventata Pt_1 Parte_2 Pt_2 amministratrice della ” Controparte_2
45. “Vero che la cessione del dicembre 2019 di quote della da Controparte_2 [...]
a è avvenuta a titolo oneroso?” Pt_1 Parte_2
46. “Vero che le quote sociali della sono state oggetto di numerose Controparte_2
cessioni al fine di variare la compagine dei soci in relazione a specifiche esigenze aziendali e\o commerciali?”
47. “Vero che negli anni sono entrati nuovi soci nella compagine della ciò Controparte_4
sia prima che dopo il PVC di dicembre 2014 della Guardia di Finanza di Este ?”
Si indicano quali testimoni il dott. di PA, la sig.ra di Testimone_1 Parte_6
Este (PD) limitatamente ai capitoli da 32 a 35, il sig. di TR (PD), il sig. Testimone_2
di Vicenza, il sig. di TT NE (PD) limitatamente ai Testimone_3 Tes_4 capitoli da 37 a 38 e da 26 a 27ed il sig. di AL di SC (PD).” Testimone_5
Per parte appellata
NEL MERITO :
Per i motivi tutti compiutamente esposti (in comparsa di costituzione e risposta), respingere in toto l'appello proposto da , entrambi in proprio nonché in qualità Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale legali rappresentanti di , Parte_3 [...]
e in quanto infondato in fatto e in diritto, confer Controparte_1 Controparte_2 mando per l'effetto la sentenza del Tribunale di PA N. 66/2023 – Repert. 153/2023 del
13/01/2023, e, in ogni caso, pronunciare sentenza in accoglimento delle seguenti conclusioni:
7 Accertata l'esistenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c., revocarsi e dichiararsi l'inefficacia nei confronti del , ai sensi del-la Controparte_3
norma citata:
1) dell'atto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” a rogito Notaio Per_2
del Distretto di PA (Rep. N. 21.156 – Racc. n. 5.537) stipulato in data 17/03/2016
[...]
e iscritto al Registro delle Imprese di PA in data 05/04/2016, con cui ha Parte_1
ceduto a parte della sua quota di partecipazione nella società Controparte_2 [...]
(con sede in PA, Via San Crispino n. 82 – C.F. ) per Controparte_1 P.IVA_4
nominali Euro 40.000,00, corrispondente al 40% del capitale sociale, e a parte Parte_2
della sua quota di partecipazione nella medesima società per nominali Controparte_1
Euro 15.000,00, corrispondente al 15% del capitale sociale;
2) dell' “Atto di destinazione” a rogito Notaio del Distretto di Treviso (Rep. Persona_3
336.897 – Racc. 27.032) stipulato in data 07/03/2017 e trascritto in data 06/04/2017 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di PA – Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Este – Registro Generale 1758 – Registro Particolare 1219, con cui Pt_1 ha costituito un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., destinando a far
[...]
fronte alle esigenze della minore , fino al raggiungimento del trentesimo anno Parte_3
di età della stessa, i beni di cui lo stesso è titolare e precisamente a. per la piena proprietà: unità immobiliare consistente in una porzione di fabbricato ad uso abitazione posta ai piani terra, primo e secondo, con annessa area scoperta di pertinenza, facente parte del fabbricato eretto sul M.N. 3749 Ente urbano di mq 1645 del Foglio 17 del
Catasto Terreni, sito in Comune di Este (PD), Via Vigo di Torre, così descritto al Catasto
Fabbricati: Comune di Este – Foglio 17 – M.N. 3749 – sub 3 – Via Vigo di torre , P. T-1-2,
Cat. A/7, Cl. 2, vani 12,5, RC Euro 2.033,55;
b. per la nuda proprietà: terreni siti in Comune di TT NE (PD), così descritti al
Catasto Terreni:
Comune di TT NE – Foglio 16
M.N. 133 seminat. 3 Ha.
1.22.70 RD Euro 100,88 RA.Euro 63,37
M.N. 227 seminat. 3 Ha.
0.12.00 RD Euro 9,87 RA.Euro 6,20
Sem.arb. 4 Ha 0.01.25 RD Euro 0,90 RA.Euro 0,58
8 M.N. 348 seminat. 3 Ha.
0.08.00 RD Euro 6,58 RA.Euro 4,13
Sem.arb. 4 Ha 0.00.60 RD Euro 0,43 RA.Euro 0,28
M.N. 356 seminat. 3 Ha.
0.02.00 RD Euro 1,64 RA.Euro 1,03
Sem.arb. 4 Ha 0.00.45 RD Euro 0,32 RA.Euro 0,21
M.N. 355 seminat. 4 Ha.
0.32.66 RD Euro 23,50 RA.Euro 15,18
M.N. 324 seminat. 4 Ha.
0.10.00 RD Euro 7,19 RA.Euro 4,65 sommano Ha.1.89.66;
3) del contratto di compravendita a rogito Notaio del Distretto di PA Persona_2
(Rep. 22041 – Racc. 5946) stipulato in data 06/04/2017 e trascritto in data 12/04/2017 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare– Registro Generale 2285 – Registro Particolare 1591, con cui Pt_1 ha venduto alla società la piena proprietà dell'unità immobiliare in
[...] Controparte_1
San DE del TO (AP), Via Enrico Toti n. 86, censita in Catasto Fabbricati al Foglio
28, particella 115, sub 69, categoria C/3, classe 3, superficie catastale 60 mq, rendita Euro
432,48, nonché la proporzionale quota di proprietà della particella 115, Foglio 28, sub 9, 60,
63, 67;
4) dell'atto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” stipulato in data
12/09/2018 a mezzo scrittura privata autenticata e iscritto al Registro delle Imprese di Roma in data 05/10/2018, con cui ha ceduto a l'intera sua Parte_1 Controparte_2
quota di partecipazione al capitale sociale della società Corigroup.it S.r.l. (con sede in Roma,
Via dei Granatieri n. 41 – C.F. ) di nominali Euro 10.608,00, pari al 34% del P.IVA_5
capitale sociale,
5) dell' atto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” a rogito Notaio del Distretto di PA (Rep. N. 23.473 – Racc. n. 7.046) stipulato in data Persona_2
09/12/2019 e iscritto al Registro delle Imprese di PA in data 13/12/2019, con cui Pt_1 ha ceduto a l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della
[...] Parte_2
società (con sede in Este (PD), Via Atheste n. 38D2 – C.F. Controparte_2
) di nominali Euro 38.000,00, pari al 38% del capitale sociale. P.IVA_2
Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
9 IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie (prove per testi) richieste dagli appellanti, per i motivi compiutamente esposti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3), c.p.c. dimessa nel giudizio di primo grado che deve intendersi qui integralmente richiamata.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Il ha convenuto Parte_7 Pt_1
e – entrambi anche come rappresentanti della figlia minore
[...] Parte_2 [...]
– nonché e avanti il Tribunale di Pt_3 Controparte_1 Controparte_2
PA, per far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una serie di atti dispositivi posti in essere, tra il marzo 2016 ed il dicembre 2019, da Parte_1
già amministratore della fallita dal 28.8.2009 al 14.2.2013.
La curatela ha dedotto di essere titolare di un credito risarcitorio verso per le Parte_1
condotte contrarie alla legge con le quali lo stesso avrebbe arrecato danni alla società e di avere promosso una causa ex artt. 2476 e 2394 c.c. nei confronti dello stesso e del Pt_1
liquidatore della fallita Pegoraro Giancarlo.
In particolare, con l'azione revocatoria sono stati impugnati gli atti con i quali Parte_1
(pagine 7-8 della sentenza appellata):
1. il 17/3/2016 ha ceduto la quota di partecipazione del 40% nel capitale sociale di
[...]
a al tempo da lui stesso amministrata, nonché CP_1 Controparte_2
ulteriore quota del 15% del capitale sociale nella medesima società a , Parte_2
sua compagna, già addetta alle scritture contabili di e socia di CP_8 [...]
Controparte_2
2. il 7/3/2017 ha costituito un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. in funzione delle esigenze della figlia minore , fino a raggiungimento del Pt_3
trentesimo anno di età, su un'abitazione sita in Este (PD), via Vigo di Torre, di cui ha mantenuto la piena proprietà, nonché su alcuni terreni in proprietà integrale siti in
TT NE (PD), mantenendo la nuda proprietà;
10 3. il 6/4/2017 ha venduto a un locale ad uso laboratorio sito in San Controparte_1
DE del TO, acquistato in sede di asta giudiziale con decreto di trasferimento
6/2/2017;
4. il 12/9/2018 ha ceduto a che lui stesso rappresentava, la Controparte_2
quota di partecipazione pari al 34% del capitale sociale detenuta nella società
Corigroup.it s.r.l.;
Con
5. il 9/12/2019 (dopo la dichiarazione di fallimento di ed il sequestro penale preventivo sull'abitazione di Este) ha ceduto la partecipazione societaria detenuta in a , subentrata nella carica di amministratore Controparte_2 Parte_2
unico della società.
Nella prospettazione attorea, i negozi dispositivi suindicati avrebbero arrecato danno alla garanzia patrimoniale della procedura creditrice, riducendo o rendendo più incerta la possibilità che la stessa realizzi le proprie pretese.
I convenuti, costituitisi in causa, hanno chiesto il rigetto dell'azione revocatoria.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di PA ha accolto le domande della curatela e condannato parte convenuta a rifondere parte attrice delle spese di difesa.
Giudizio d'appello
Avverso la sentenza del Tribunale di PA propongono appello e Parte_1 Parte_2
(anche per la figlia minore ), e Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
Viene chiesto a questa Corte d'Appello di accertare la “carenza di legittimazione attiva dell'attore”, di dichiarare prescritta l'azione revocatoria e comunque di respingere le domande del . CP_3
Quest'ultimo si è costituito in causa chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 25.6.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Eccezione di nullità della sentenza
11 Nella comparsa conclusionale parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza appellata
“perché sentenza emessa dal giudice delegato su causa avente come parte il fallimento medesimo” e, quindi, in violazione dell'art. 25 L.F.
L'eccezione – oltre che infondata in astratto, volendo ricollegare la causa di nullità della pronuncia ad una norma che prevede una causa di incompatibilità del giudice (Cass. n.
23930/09, rv. 610235; n. 26976/11, rv. 620702) – è del tutto priva di fondamento anche in concreto, essendo basata su una falsa prospettazione in fatto. La giudice che ha pronunciato la sentenza appellata il 4.1.2023, infatti, è divenuta giudice delegato di Controparte_3
solo il 7.9.2023.
[...]
Motivi d'appello
1) Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza per non avere ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2903 c.c. sollevata dai convenuti in primo grado.
Questi hanno affermato che la prescrizione quinquennale della domanda revocatoria sarebbe maturata prima che si perfezionasse la notifica, per compiuta giacenza, della citazione in giudizio nei confronti di . Parte_1
Il Tribunale di PA ha evidenziato che, essendovi litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria tra debitore disponente e terzi aventi causa, la notifica tempestiva dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 2901 c.c. ad uno solo di tali litisconsorti – nella specie la notifica si è perfezionata prima del quinquennio con riguardo agli altri convenuti
[...]
e – ha impedito il maturare della prescrizione verso tutti i Pt_2 Controparte_2
litisconsorti.
Tale affermazione è conforme all'univoca giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23068/11, rv.
620043, tra le tante) e - diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, che su questa tesi incentrano la propria censura – non si attaglia solo al caso in cui il giudizio di primo grado sia stato introdotto avverso solo una parte dei litisconsorti necessari, con conseguente restituzione degli atti al primo giudice da parte del giudice d'appello, bensì anche all'ipotesi, come quella in esame, in cui le notifiche ai convenuti litisconsorti si siano perfezionate in momenti diversi.
12 Nello stesso motivo, gli appellanti censurano anche il passaggio della pronuncia di primo grado con il quale il giudice patavino, avendo ricordato il principio per cui l'azione revocatoria può essere promossa anche a presidio di un credito contestato e sub judice, ha negato di dovere approfondire in questo giudizio la deduzione degli appellanti secondo la quale l'azione di responsabilità promossa dal contro sarebbe CP_3 Parte_1
prescritta.
Gli appellanti indicano le ragioni per le quali ritengono fondata l'eccezione di prescrizione che ha formulato nella causa n. 6720/21 RG pendente avanti il Tribunale di Venezia ed Pt_1 avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dalla curatela. Sostengono che la causa sarebbe stata introdotta, nel 2021, quando l'azione di responsabilità della società si era già prescritta, essendo la carica amministrativa di in Parte_1 Controparte_3 cessata nel 2013. Affermano, altresì, che l'azione di responsabilità dei creditori sarebbe
[...]
ugualmente prescritta, dato che il preteso pregiudizio annesso alle condotte di mala gestio dell'amministratore della fallita si sarebbe palesato ad Agenzia delle Entrate (titolare della maggior quota del credito verso la fallita) già nel momento dei PVC redatti dalla Guardia di
Finanza nel 2014.
Il motivo è, per questi profili, inammissibile.
Gli appellanti insistono nel sollecitare una verifica da parte del giudice della revocatoria circa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in discorso senza tuttavia proporsi di superare le argomentazioni esposte dal giudice del primo grado circa la sufficienza di un credito litigioso per legittimare il creditore ad agire ex art. 2901 c.c.
All'eccezione di prescrizione di la curatela appellata ha risposto evidenziando, tra Pt_1
l'altro, che nel caso in esame troverebbe applicazione l'art. 2947 comma 3 c.c., dovendosi considerare le condotte dannose di rilevanti anche sotto il profilo penale, tanto che Pt_1
pendono i procedimenti penale a suo carico per diversi reati.
E' sufficiente osservare come la questione della prescrizione sia dibattuta nel processo civile relativo all'azione di responsabilità e come le difese sul punto della curatela non siano
13 apertamente prive di pregio per ritenere che la questione non possa essere proposta in questa sede allo scopo di contestare la legittimazione del curatore ad agire in revocatoria.
2) Con la seconda doglianza parte appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare sussistente il credito risarcitorio prospettato dal CP_3 richiamandosi all'ordinanza 9.7.2021 del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in
Materia di Impresa con la quale è stato autorizzato il sequestro conservativo di beni e crediti di fino al valore massimo di € 640.000,00. Ciò in relazione alla prospettata Parte_1 introduzione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., effettivamente poi promossa dalla curatela.
Ad avviso degli appellanti il provvedimento cautelare richiamato sarebbe stato emanato “in ingiusta contumacia del sig. ”. Inoltre l'infondatezza delle pretese risarcitorie del Pt_1
sarebbe dimostrata, secondo parte appellante, dal fatto che non ha CP_3 Parte_1
ancora oggi riportato alcuna sentenza penale di condanna, mentre diversi procedimenti penali a suo carico si sono conclusi con l'archiviazione o con sentenza di assoluzione (sentenza
Tribunale di PA n. 1358/15). Gli addebiti formulati dal Pubblico Ministero a carico di sarebbero fondati su indagini “lacunose”, come evidenziato nella citata sentenza di Pt_1
assoluzione n. 1358/15. Anche la pronuncia (n. 671/16) della Commissione Tributaria
Provinciale di PA sfavorevole a , citata dal giudice del primo grado, sarebbe Pt_1 meritevole di censura in quanto basata su “presupposti fattuali smentiti dallo stesso Tribunale di PA e\o dalla Procura della Repubblica”. In tal modo, l'appellante si riferisce ad una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di PA nei riguardi di , Controparte_9
ex moglie di e sua socia in Comtel s.r.l. In tale processo, affermano gli appellanti, si Pt_1 sarebbe accertata l'effettiva esistenza di società che la Guardia di Finanza aveva ipotizzato fossero fittizie (società cd. “cartiere”) e allo stesso modo l'errore sarebbe stato commesso dalla stessa Guardia di Finanza anche in occasione delle verifiche fiscali che hanno portato, tra l'altro, alla citata pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale.
Il motivo è infondato.
14 E' da tempo consolidata l'interpretazione, che anche il giudice di prime cure ha fatto propria, secondo la quale l'azione revocatoria è legittimamente proposta anche a presidio di un credito eventuale o litigioso (tra le molte, Cass. n. 17257/13, rv. 627499; n. 2673/16, rv. 638928 ; n.
3369/19, rv. 653004; n. 4212/20, rv. 657295; n. 15275/23, rv. 667996). Non è necessario che l'attore alleghi un credito certo ed attuale ovvero una pretesa obbligatoria liquida ed esigibile, bastando la presenza anche di una semplice aspettativa, la quale tuttavia non deve manifestarsi prima facie assolutamente pretestuosa (Cass. n. 11755/18, rv. 648706; n.
20002/08, rv. 604415; n. 762/16, rv. 638649; n. 24757/08, rv. 604813). Il fatto che la contestazione del debitore investa l'esistenza stessa del credito non porta a diverse conclusioni, trattandosi comunque di argomentazioni che si contrappongono a quelle, di segno contrario, esposte dal creditore: il quale, nella vicenda in esame, ha già trovato conforto nell'emanazione di un motivato provvedimento cautelare di sequestro conservativo, sicché è da escludersi che la sua aspettativa di credito possa essere letta alla stregua di una rivendicazione palesemente pretestuosa.
Le sentenze penali citate, oltre a riguardare un ambito diverso da quello della responsabilità civile che rileva in questa sede, attengono a vicende societarie o imputati diversi. Anche la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale non è, di per sé, sufficiente a dare conferma degli addebiti sui quali si incentra l'azione di responsabilità della curatela ma contribuisce, comunque, a fornire riscontro della non pretestuosità dell'iniziativa.
Quanto al provvedimento di sequestro conservativo, adottato dal Tribunale di Venezia e non reclamato, le deduzioni circa l'ingiusta contumacia di sono, in questa sede, formulate Pt_1 in modo assolutamente generico, non potendo certo l'appellante limitarsi a dichiarare di avere spiegato le ragioni di tale deduzione “in varie occasioni”.
3) Con il terzo motivo di gravame parte appellante censura la pronuncia di primo grado per avere ritenuto la sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni richiesti dall'art. 2901 c.c.
Il Tribunale di PA ha evidenziato che, mentre la curatela avrebbe dimostrato la variazione in diminuzione del patrimonio del debitore determinata dagli atti dispositivi per cui è causa, il
15 convenuto non avrebbe adempiuto all'onere, che a lui incombeva, di provare la sussistenza di un patrimonio residuo tale da soddisfare le pretese del creditore.
Quanto al requisito soggettivo della scientia damni in capo al disponente, consistente nella consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie anteriori agli atti dispositivi, il giudice di prime cure ha ritenuto che tali ragioni fossero note al disponente in considerazione delle “cartelle di pagamento del 2012 e nello svolgimento delle condotte gestorie che hanno determinato l'irrogazione delle ingenti sanzioni”.
La contestazione dell'appellante relativa all'eventus damni si risolve nell'affermare che vi sarebbero “beni su cui un creditore potrebbe rivalersi” e nel richiamare, in proposito, beni immobili e partecipazioni societarie rilevabili dalle visure in atti, oltre che “conti correnti bancari attivi”.
La deduzione è del tutto generica e, oltre ad indicare i beni in modo vago mediante il mero richiamo a documenti di causa non individuati, non si propone neppure di spiegare per quali ragioni il detto patrimonio residuo dovrebbe essere considerato capiente rispetto alle pretese creditorie avversarie.
Quanto alla scientia damni, l'appellante nega che vi siano “cartelle di pagamento del 2012” e sostiene che “i fatti che hanno portato all'emissione del PVC “ del 2013 a carico di Pt_1 non sarebbero “mai avvenuti”.
Anche sotto questo profilo la doglianza è inammissibile, perché non si configura come una puntuale censura rispetto alle motivazione della sentenza appellata, e comunque infondata.
Il debito risarcitorio non insorge con l'accertamento dell'illecito ma con la sua commissione.
Nella vicenda in esame le verifiche della Guardia di Finanza che hanno portato agli addebiti sui quali si incentra in via prevalente la pretesa risarcitoria del hanno avuto ad CP_3
oggetto, evidentemente, condotte di antecedenti. In ogni modo, le verifiche Parte_1
tributarie di cui si è detto hanno portato all'emissione di avvisi di accertamento in data anteriore rispetto agli atti dispositivi. Questi ultimi sono stati posti in essere da , perciò, Pt_1
quando egli doveva essere già consapevole della sua qualità di debitore rispetto al risarcimento dovuto per le proprie condotte.
16 4) Con il quarto motivo d'appello viene affermato che gli atti dispositivi impugnati sarebbero tutti “leciti, non revocabili, svolti per motivi diversi dal voler sottrarre garanzie ad eventuali creditori”. Ciò a confutazione del passaggio della pronuncia appellata nel quale si evidenzia come anche l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. andrebbe considerato, ai fini dell'applicazione dell'art. 2901 c.c., come atto dispositivo, idoneo a
“sottrarre alla generalità dei creditori i beni che vengono destinati alla soddisfazione di esigenze relative alla famiglia con diminuzione della garanzia patrimoniale genericamente rappresentata dal patrimonio del debitore”.
Il motivo è inammissibile perché sviluppa una censura che non è in alcun modo incentrata sulla ragione di diritto espressa dal primo giudice che l'appellante ha indicato come oggetto della doglianza.
La sussistenza di una causa lecita ed effettiva del negozio impugnato non esclude che lo stesso abbia l'effetto di ridurre la garanzia patrimoniale e possa quindi essere oggetto di domanda revocatoria da parte del creditore.
Nemmeno ha rilevanza alcuna la circostanza che i negozi per cui è causa siano stati posti in essere, secondo la ricostruzione di parte appellante, per finalità diverse dalla sottrazione dei beni del debitore all'eventuali pretese dei creditori in sede esecutiva.
Lo scopo che il disponente avrebbe perseguito stipulando il negozio impugnato non è rilevante in quanto, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando l'atto dispositivo da revocarsi sia stato posto in essere dopo l'insorgenza del credito dell'attore, non vi è necessità, perché l'actio pauliana sia accolta, che il debitore abbia agito con animus nocendi, cioè con la specifica intenzione di nuocere al proprio creditore, essendo invece sufficiente la mera previsione, da parte sua, del pregiudizio dei creditori (Cass. n.
24757/08, rv. 604815; n. 21338/10, rv. 614481).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
17 Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa - vanno poste ad integrale carico della parte appellante, atteso il rigetto dell'impugnazione.
Vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. a carico di parte appellante.
L'impugnazione è articolata in censure inammissibilmente generiche e, in alcuni casi, non coerenti con il contenuto della sentenza appellata. Sotto alcuni profili – in particolare per quanto attiene alla possibilità dell'attore in revocatoria di agire a presidio di un credito contestato e all'onere della prova con riguardo al patrimonio residuo del debitore disponente –
l'atto di appello è in evidente contrasto con interpretazioni assolutamente consolidate della giurisprudenza di legittimità, senza che parte appellante si sia proposta di superare tali interpretazioni. Particolarmente grave è l'eccezione di nullità della sentenza spiegata in comparsa conclusionale dall'appellante sulla scorta di una falsa rappresentazione della realtà processuale. Per tali ragioni le difese temerarie di parte appellante meritano la sanzione di cui all'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
66/2023, pubblicata in data 13/01/2023, del Tribunale di PA:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
– questi ultimi due anche come rappresentanti della figlia minore Parte_2 [...]
- a rifondere al le spese di Pt_3 Controparte_3 lite del presente grado, liquidate in € 25.300,00, di cui € 22.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) condanna gli appellanti suindicati a pagare al Controparte_3
ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di € 5.000,00, nonché a
[...] versare in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la somma di € 2.500,00;
18 4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico di parte appellante.
Venezia, 23 luglio 2024
IL PRESIDENTE dott. Guido Santoro
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), minore rappresentata dai genitori Parte_3 C.F._3
e , Parte_1 Parte_2
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
tutti con l'avv. GIUSEPPE MOMI appellanti
1 CONTRO
Controparte_3
(C.F. , con l'avv. PATRIZIA DALL'OCO
[...] P.IVA_3
appellato
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n.
66/2023, pubblicata in data 13/01/2023, del Tribunale di PA.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, emessa dal
Tribunale di PA, n. 66/2023, dott.ssa Maiolino, ed in accoglimento del presente appello:
In via principale:
-dichiararsi l'improcedibilità dell'azione ex art. 2901 cc per carenza di legittimazione attiva dell'attore;
-dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione posta in essere da controparte e\o di quella ex art. 2746 cc e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie;
- respingersi tutte le domande proposte da controparte poiché infondate in fatto come in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si producono: 1) copia autentica sentenza di primo grado del Tribunale di PA, 2) atti dimessi per , e nel primo grado Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_4
di giudizio, 3) documenti depositati per , e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
nel primo grado di giudizio, 5) provvedimento giugno 2023 Tribunale di CP_4
Venezia. Si insiste nell'accoglimento delle istanze di prova per testi così come capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc e ribadite sia nel foglio di precisazione delle conclusioni come nella comparsa conclusionale che quivi si è costretti a ripetere:
2 “1. Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 1352/2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. 10ter Pt_1
del DLSG 74/2000 in quanto amministratore della Computel Srl ?”
2. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 1352/2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. 10ter Pt_1
del DLSG 74/2000 quale amministratore della Computel Srl era scaturito dal PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este ?”
3. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 1312/2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10bis del DLGS 74/2000 in quanto amministratore della Compu&Games Srl?”
4. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 1312/2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10bis del DLGS 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal
PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?”
5. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 613/2015 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10ter del DLGS 74/2000 in quanto amministratore della Compu&Games Srl?”
6. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 613/2015 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10ter del DLGS 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal
PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?”
7. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 587/2015 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10bis del DLSG 74/2000 in quanto amministratore della Compu&Games Srl?”
8. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 587/2015 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
10bis del DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal
PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este ?”
9. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 5602/2014 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
3 2 e 8 del DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?”
10. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4248/2013 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui agli Parte_1
artt. 2, 3, 4, 8 e 10ter del DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era scaturito dal PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?”
11. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui all'art. Parte_1
8 DLSG 74/2000 in quanto amministratore della Compu&Games Srl?”
12. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui all'art. Parte_1
8 DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl, si concludeva con una assoluzione perché il fatto non sussiste?”
13. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui all'art. Parte_1
8 DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl era in relazione ad un PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este e ad un accertamento di ? Parte_4
14. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine ai reati di cui all'art. Parte_1
8 DLSG 74/2000 quale amministratore della Compu&Games Srl aveva ad oggetto fatture emesse nei confronti di tale ?” Controparte_5
15. “Vero che nel corso del dibattimento di cui al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della
Repubblica presso il Tribunale di PA il funzionario dichiarò che nessuna attività di Per_1
indagine era stata posta in essere per verificare se la fosse Controparte_5 effettivamente esistente?”
16. “Vero che nel corso del dibattimento di cui al fascicolo RGNR 4510/2012 Procura della
Repubblica presso il Tribunale di PA il funzionario dichiarò che a livello Per_1 documentale risultavano l'acquisto delle merci . la regolarità dei pagamenti ai fornitori e le bolle di consegna'”
4 17. “Vero che con riferimento al fascicolo RGNR 10733/2013 Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA che vedeva indagato il dott. in ordine al reato di cui Parte_1 all'art. 10bis del DLSG 74/2000 quale amministratore della Project Comunication Srl era scaturito dal PVC del 2014 della Guardia di Finanza di Este?
18. “Vero che in relazione al PVC 214 della Guardia di Finanza di Este sono stati aperti procedimenti penali nei confronti del sig. quale amministratore della Parte_1 [...]
” Controparte_6
19. “Vero che il sig. ha effettuato versamenti socio nei confronti della Parte_1 [...]
negli anni dal 2011 sino al 2018, utilizzando finanza personale come da Controparte_3 doc 15 che si rammostra?”
20. “Vero che i versamenti socio erano finalizzati a ripianare i debiti fiscali, i debiti con i fornitori, con le banche e per il pagamento dei dipendenti, debiti tutti della
[...]
” Controparte_3
21. “Vero che il sig. , allorquando amministrava la Parte_1 Controparte_3
aveva rapporti commerciali con la ?”
[...] Controparte_5
22. “Vero che il sig. , allorquando amministrava la Parte_1 Controparte_3
aveva rapporti commerciali con la ?”
[...] Parte_5
23. “Vero che il sig. mise in liquidazione la Parte_1 Controparte_7 quando TE LI cessò i suoi contratti di mandato con la società poi fallita?”
24. “Vero che TE LI era il principale cliente della ?” Controparte_3
25.“Vero che antecedentemente alla cessazione dei rapporti di mandato da parte di TE
LI la era in bonis e i debiti di esercizio erano perfettamente Controparte_3 sostenibili?”
26. “Vero che antecedentemente alla cessazione dei rapporti di mandato da parte di TE
LI la aveva fatto investimenti immobiliari nella prospettiva Controparte_3 della continuità aziendale e del suo sviluppo?”
27. “Vero che in relazione agli investimenti immobiliari di cui al capitolo che precede il sig.
aveva fornito garanzie personali?” Parte_1
28. “Vero che l'atto di cessione quote di del 17.03.2016 è stato fatto a Controparte_1 titolo oneroso?”
5 29.“Vero che l'atto di cessione quote di del 17.03.2016 è stato fatto in Controparte_1 relazione ad una più ampia riorganizzazione del gruppo societario facente capo al ?” Pt_1
30. “Vero che con l'atto di cessione quote di del 17.03.2016 il ha Controparte_1 Pt_1
comunque conservato il 45% della partecipazione in detta società immobiliare?”
31. “Vero che il sig. si è determinato alla cessione della quote di del Pt_1 Controparte_1
17.03.2016 in relazione alla necessità che altri soci potesse farsi garanti per le operazioni immobiliari e\o per migliorare il rating creditizio della stessa?”
32. ”Vero che con riguardo all'atto di costituzione del vincolo di destinazione del 07.03.2017 lo stesso è stato fatto al fine di garantire le necessità della piccola sino al Parte_3 compimento del trentesimo anno di età?”
33. “Vero che l'atto di costituzione del vincolo di destinazione del 07.03.2017 veniva fatto anche in relazione a terreni siti in TT NE (PD) che producono reddito che è destinato all'istruzione ed alle necessità della minore ?” Parte_3
34. “Vero che la minore ha esclusivamente come fonte di reddito quanto le Parte_3 perviene in relazione al vincolo di destinazione del 07.03.2017?”
35. “Vero che la sig.ra alla data dello 07.03.2017 era a conoscenza delle Parte_6
sentenze della Commissione Tributaria riguardanti le contestazioni tributarie alla
[...]
” Controparte_3
36. “Vero che la cessione immobiliare dello 06.04.2017 è motivata dalla acquisizione su
[...]
del patrimonio immobiliare del gruppo di società facenti riferimento al dott. CP_1
?” Pt_1
37. “Vero che la è la società immobiliare del gruppo di società facenti Controparte_1 riferimento al dott. ?” Pt_1
38.“Vero che il bene immobile trasferito da a lo 06.04.2017 era Parte_1 CP_1
stato aggiudicato solo due mesi prima ad un'asta giudiziaria?”
39. “Vero che il bene immobile trasferito da a lo Parte_1 CP_1
06.04.2017 è ancora oggi di proprietà della e lo stesso è in CP_1 locazione ad altra società partecipata dal dott. ?” Pt_1
40. “Vero che la cessione dello 06.04.2017 è avvenuta a titolo oneroso?”
6 41.“Vero che la cessione del dott. delle sue quote nella Cori Gruop di Roma alla Parte_1
di Este (PD) era motivata da ragioni di riorganizzazione aziendale?” Controparte_4
42. “Vero che la cessione del dott. delle sue quote nella Cori Gruop di Roma alla Parte_1
di Este (PD) è avvenuta a titolo oneroso?” Controparte_4
43.“Vero che la cessione del dicembre 2019 di quote della da Controparte_2 [...]
a era motivata da ragioni di riorganizzazione aziendale?” Pt_1 Parte_2
44. “Vero che la cessione del dicembre 2019 di quote della da Controparte_2 [...]
a era connessa alla circostanza che la sig.ra è diventata Pt_1 Parte_2 Pt_2 amministratrice della ” Controparte_2
45. “Vero che la cessione del dicembre 2019 di quote della da Controparte_2 [...]
a è avvenuta a titolo oneroso?” Pt_1 Parte_2
46. “Vero che le quote sociali della sono state oggetto di numerose Controparte_2
cessioni al fine di variare la compagine dei soci in relazione a specifiche esigenze aziendali e\o commerciali?”
47. “Vero che negli anni sono entrati nuovi soci nella compagine della ciò Controparte_4
sia prima che dopo il PVC di dicembre 2014 della Guardia di Finanza di Este ?”
Si indicano quali testimoni il dott. di PA, la sig.ra di Testimone_1 Parte_6
Este (PD) limitatamente ai capitoli da 32 a 35, il sig. di TR (PD), il sig. Testimone_2
di Vicenza, il sig. di TT NE (PD) limitatamente ai Testimone_3 Tes_4 capitoli da 37 a 38 e da 26 a 27ed il sig. di AL di SC (PD).” Testimone_5
Per parte appellata
NEL MERITO :
Per i motivi tutti compiutamente esposti (in comparsa di costituzione e risposta), respingere in toto l'appello proposto da , entrambi in proprio nonché in qualità Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale legali rappresentanti di , Parte_3 [...]
e in quanto infondato in fatto e in diritto, confer Controparte_1 Controparte_2 mando per l'effetto la sentenza del Tribunale di PA N. 66/2023 – Repert. 153/2023 del
13/01/2023, e, in ogni caso, pronunciare sentenza in accoglimento delle seguenti conclusioni:
7 Accertata l'esistenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c., revocarsi e dichiararsi l'inefficacia nei confronti del , ai sensi del-la Controparte_3
norma citata:
1) dell'atto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” a rogito Notaio Per_2
del Distretto di PA (Rep. N. 21.156 – Racc. n. 5.537) stipulato in data 17/03/2016
[...]
e iscritto al Registro delle Imprese di PA in data 05/04/2016, con cui ha Parte_1
ceduto a parte della sua quota di partecipazione nella società Controparte_2 [...]
(con sede in PA, Via San Crispino n. 82 – C.F. ) per Controparte_1 P.IVA_4
nominali Euro 40.000,00, corrispondente al 40% del capitale sociale, e a parte Parte_2
della sua quota di partecipazione nella medesima società per nominali Controparte_1
Euro 15.000,00, corrispondente al 15% del capitale sociale;
2) dell' “Atto di destinazione” a rogito Notaio del Distretto di Treviso (Rep. Persona_3
336.897 – Racc. 27.032) stipulato in data 07/03/2017 e trascritto in data 06/04/2017 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di PA – Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Este – Registro Generale 1758 – Registro Particolare 1219, con cui Pt_1 ha costituito un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., destinando a far
[...]
fronte alle esigenze della minore , fino al raggiungimento del trentesimo anno Parte_3
di età della stessa, i beni di cui lo stesso è titolare e precisamente a. per la piena proprietà: unità immobiliare consistente in una porzione di fabbricato ad uso abitazione posta ai piani terra, primo e secondo, con annessa area scoperta di pertinenza, facente parte del fabbricato eretto sul M.N. 3749 Ente urbano di mq 1645 del Foglio 17 del
Catasto Terreni, sito in Comune di Este (PD), Via Vigo di Torre, così descritto al Catasto
Fabbricati: Comune di Este – Foglio 17 – M.N. 3749 – sub 3 – Via Vigo di torre , P. T-1-2,
Cat. A/7, Cl. 2, vani 12,5, RC Euro 2.033,55;
b. per la nuda proprietà: terreni siti in Comune di TT NE (PD), così descritti al
Catasto Terreni:
Comune di TT NE – Foglio 16
M.N. 133 seminat. 3 Ha.
1.22.70 RD Euro 100,88 RA.Euro 63,37
M.N. 227 seminat. 3 Ha.
0.12.00 RD Euro 9,87 RA.Euro 6,20
Sem.arb. 4 Ha 0.01.25 RD Euro 0,90 RA.Euro 0,58
8 M.N. 348 seminat. 3 Ha.
0.08.00 RD Euro 6,58 RA.Euro 4,13
Sem.arb. 4 Ha 0.00.60 RD Euro 0,43 RA.Euro 0,28
M.N. 356 seminat. 3 Ha.
0.02.00 RD Euro 1,64 RA.Euro 1,03
Sem.arb. 4 Ha 0.00.45 RD Euro 0,32 RA.Euro 0,21
M.N. 355 seminat. 4 Ha.
0.32.66 RD Euro 23,50 RA.Euro 15,18
M.N. 324 seminat. 4 Ha.
0.10.00 RD Euro 7,19 RA.Euro 4,65 sommano Ha.1.89.66;
3) del contratto di compravendita a rogito Notaio del Distretto di PA Persona_2
(Rep. 22041 – Racc. 5946) stipulato in data 06/04/2017 e trascritto in data 12/04/2017 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare– Registro Generale 2285 – Registro Particolare 1591, con cui Pt_1 ha venduto alla società la piena proprietà dell'unità immobiliare in
[...] Controparte_1
San DE del TO (AP), Via Enrico Toti n. 86, censita in Catasto Fabbricati al Foglio
28, particella 115, sub 69, categoria C/3, classe 3, superficie catastale 60 mq, rendita Euro
432,48, nonché la proporzionale quota di proprietà della particella 115, Foglio 28, sub 9, 60,
63, 67;
4) dell'atto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” stipulato in data
12/09/2018 a mezzo scrittura privata autenticata e iscritto al Registro delle Imprese di Roma in data 05/10/2018, con cui ha ceduto a l'intera sua Parte_1 Controparte_2
quota di partecipazione al capitale sociale della società Corigroup.it S.r.l. (con sede in Roma,
Via dei Granatieri n. 41 – C.F. ) di nominali Euro 10.608,00, pari al 34% del P.IVA_5
capitale sociale,
5) dell' atto di “Cessione di quote di società a responsabilità limitata” a rogito Notaio del Distretto di PA (Rep. N. 23.473 – Racc. n. 7.046) stipulato in data Persona_2
09/12/2019 e iscritto al Registro delle Imprese di PA in data 13/12/2019, con cui Pt_1 ha ceduto a l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della
[...] Parte_2
società (con sede in Este (PD), Via Atheste n. 38D2 – C.F. Controparte_2
) di nominali Euro 38.000,00, pari al 38% del capitale sociale. P.IVA_2
Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
9 IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie (prove per testi) richieste dagli appellanti, per i motivi compiutamente esposti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3), c.p.c. dimessa nel giudizio di primo grado che deve intendersi qui integralmente richiamata.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Il ha convenuto Parte_7 Pt_1
e – entrambi anche come rappresentanti della figlia minore
[...] Parte_2 [...]
– nonché e avanti il Tribunale di Pt_3 Controparte_1 Controparte_2
PA, per far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una serie di atti dispositivi posti in essere, tra il marzo 2016 ed il dicembre 2019, da Parte_1
già amministratore della fallita dal 28.8.2009 al 14.2.2013.
La curatela ha dedotto di essere titolare di un credito risarcitorio verso per le Parte_1
condotte contrarie alla legge con le quali lo stesso avrebbe arrecato danni alla società e di avere promosso una causa ex artt. 2476 e 2394 c.c. nei confronti dello stesso e del Pt_1
liquidatore della fallita Pegoraro Giancarlo.
In particolare, con l'azione revocatoria sono stati impugnati gli atti con i quali Parte_1
(pagine 7-8 della sentenza appellata):
1. il 17/3/2016 ha ceduto la quota di partecipazione del 40% nel capitale sociale di
[...]
a al tempo da lui stesso amministrata, nonché CP_1 Controparte_2
ulteriore quota del 15% del capitale sociale nella medesima società a , Parte_2
sua compagna, già addetta alle scritture contabili di e socia di CP_8 [...]
Controparte_2
2. il 7/3/2017 ha costituito un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. in funzione delle esigenze della figlia minore , fino a raggiungimento del Pt_3
trentesimo anno di età, su un'abitazione sita in Este (PD), via Vigo di Torre, di cui ha mantenuto la piena proprietà, nonché su alcuni terreni in proprietà integrale siti in
TT NE (PD), mantenendo la nuda proprietà;
10 3. il 6/4/2017 ha venduto a un locale ad uso laboratorio sito in San Controparte_1
DE del TO, acquistato in sede di asta giudiziale con decreto di trasferimento
6/2/2017;
4. il 12/9/2018 ha ceduto a che lui stesso rappresentava, la Controparte_2
quota di partecipazione pari al 34% del capitale sociale detenuta nella società
Corigroup.it s.r.l.;
Con
5. il 9/12/2019 (dopo la dichiarazione di fallimento di ed il sequestro penale preventivo sull'abitazione di Este) ha ceduto la partecipazione societaria detenuta in a , subentrata nella carica di amministratore Controparte_2 Parte_2
unico della società.
Nella prospettazione attorea, i negozi dispositivi suindicati avrebbero arrecato danno alla garanzia patrimoniale della procedura creditrice, riducendo o rendendo più incerta la possibilità che la stessa realizzi le proprie pretese.
I convenuti, costituitisi in causa, hanno chiesto il rigetto dell'azione revocatoria.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di PA ha accolto le domande della curatela e condannato parte convenuta a rifondere parte attrice delle spese di difesa.
Giudizio d'appello
Avverso la sentenza del Tribunale di PA propongono appello e Parte_1 Parte_2
(anche per la figlia minore ), e Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
Viene chiesto a questa Corte d'Appello di accertare la “carenza di legittimazione attiva dell'attore”, di dichiarare prescritta l'azione revocatoria e comunque di respingere le domande del . CP_3
Quest'ultimo si è costituito in causa chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 25.6.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Eccezione di nullità della sentenza
11 Nella comparsa conclusionale parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza appellata
“perché sentenza emessa dal giudice delegato su causa avente come parte il fallimento medesimo” e, quindi, in violazione dell'art. 25 L.F.
L'eccezione – oltre che infondata in astratto, volendo ricollegare la causa di nullità della pronuncia ad una norma che prevede una causa di incompatibilità del giudice (Cass. n.
23930/09, rv. 610235; n. 26976/11, rv. 620702) – è del tutto priva di fondamento anche in concreto, essendo basata su una falsa prospettazione in fatto. La giudice che ha pronunciato la sentenza appellata il 4.1.2023, infatti, è divenuta giudice delegato di Controparte_3
solo il 7.9.2023.
[...]
Motivi d'appello
1) Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza per non avere ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2903 c.c. sollevata dai convenuti in primo grado.
Questi hanno affermato che la prescrizione quinquennale della domanda revocatoria sarebbe maturata prima che si perfezionasse la notifica, per compiuta giacenza, della citazione in giudizio nei confronti di . Parte_1
Il Tribunale di PA ha evidenziato che, essendovi litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria tra debitore disponente e terzi aventi causa, la notifica tempestiva dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 2901 c.c. ad uno solo di tali litisconsorti – nella specie la notifica si è perfezionata prima del quinquennio con riguardo agli altri convenuti
[...]
e – ha impedito il maturare della prescrizione verso tutti i Pt_2 Controparte_2
litisconsorti.
Tale affermazione è conforme all'univoca giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23068/11, rv.
620043, tra le tante) e - diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, che su questa tesi incentrano la propria censura – non si attaglia solo al caso in cui il giudizio di primo grado sia stato introdotto avverso solo una parte dei litisconsorti necessari, con conseguente restituzione degli atti al primo giudice da parte del giudice d'appello, bensì anche all'ipotesi, come quella in esame, in cui le notifiche ai convenuti litisconsorti si siano perfezionate in momenti diversi.
12 Nello stesso motivo, gli appellanti censurano anche il passaggio della pronuncia di primo grado con il quale il giudice patavino, avendo ricordato il principio per cui l'azione revocatoria può essere promossa anche a presidio di un credito contestato e sub judice, ha negato di dovere approfondire in questo giudizio la deduzione degli appellanti secondo la quale l'azione di responsabilità promossa dal contro sarebbe CP_3 Parte_1
prescritta.
Gli appellanti indicano le ragioni per le quali ritengono fondata l'eccezione di prescrizione che ha formulato nella causa n. 6720/21 RG pendente avanti il Tribunale di Venezia ed Pt_1 avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dalla curatela. Sostengono che la causa sarebbe stata introdotta, nel 2021, quando l'azione di responsabilità della società si era già prescritta, essendo la carica amministrativa di in Parte_1 Controparte_3 cessata nel 2013. Affermano, altresì, che l'azione di responsabilità dei creditori sarebbe
[...]
ugualmente prescritta, dato che il preteso pregiudizio annesso alle condotte di mala gestio dell'amministratore della fallita si sarebbe palesato ad Agenzia delle Entrate (titolare della maggior quota del credito verso la fallita) già nel momento dei PVC redatti dalla Guardia di
Finanza nel 2014.
Il motivo è, per questi profili, inammissibile.
Gli appellanti insistono nel sollecitare una verifica da parte del giudice della revocatoria circa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in discorso senza tuttavia proporsi di superare le argomentazioni esposte dal giudice del primo grado circa la sufficienza di un credito litigioso per legittimare il creditore ad agire ex art. 2901 c.c.
All'eccezione di prescrizione di la curatela appellata ha risposto evidenziando, tra Pt_1
l'altro, che nel caso in esame troverebbe applicazione l'art. 2947 comma 3 c.c., dovendosi considerare le condotte dannose di rilevanti anche sotto il profilo penale, tanto che Pt_1
pendono i procedimenti penale a suo carico per diversi reati.
E' sufficiente osservare come la questione della prescrizione sia dibattuta nel processo civile relativo all'azione di responsabilità e come le difese sul punto della curatela non siano
13 apertamente prive di pregio per ritenere che la questione non possa essere proposta in questa sede allo scopo di contestare la legittimazione del curatore ad agire in revocatoria.
2) Con la seconda doglianza parte appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare sussistente il credito risarcitorio prospettato dal CP_3 richiamandosi all'ordinanza 9.7.2021 del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in
Materia di Impresa con la quale è stato autorizzato il sequestro conservativo di beni e crediti di fino al valore massimo di € 640.000,00. Ciò in relazione alla prospettata Parte_1 introduzione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., effettivamente poi promossa dalla curatela.
Ad avviso degli appellanti il provvedimento cautelare richiamato sarebbe stato emanato “in ingiusta contumacia del sig. ”. Inoltre l'infondatezza delle pretese risarcitorie del Pt_1
sarebbe dimostrata, secondo parte appellante, dal fatto che non ha CP_3 Parte_1
ancora oggi riportato alcuna sentenza penale di condanna, mentre diversi procedimenti penali a suo carico si sono conclusi con l'archiviazione o con sentenza di assoluzione (sentenza
Tribunale di PA n. 1358/15). Gli addebiti formulati dal Pubblico Ministero a carico di sarebbero fondati su indagini “lacunose”, come evidenziato nella citata sentenza di Pt_1
assoluzione n. 1358/15. Anche la pronuncia (n. 671/16) della Commissione Tributaria
Provinciale di PA sfavorevole a , citata dal giudice del primo grado, sarebbe Pt_1 meritevole di censura in quanto basata su “presupposti fattuali smentiti dallo stesso Tribunale di PA e\o dalla Procura della Repubblica”. In tal modo, l'appellante si riferisce ad una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di PA nei riguardi di , Controparte_9
ex moglie di e sua socia in Comtel s.r.l. In tale processo, affermano gli appellanti, si Pt_1 sarebbe accertata l'effettiva esistenza di società che la Guardia di Finanza aveva ipotizzato fossero fittizie (società cd. “cartiere”) e allo stesso modo l'errore sarebbe stato commesso dalla stessa Guardia di Finanza anche in occasione delle verifiche fiscali che hanno portato, tra l'altro, alla citata pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale.
Il motivo è infondato.
14 E' da tempo consolidata l'interpretazione, che anche il giudice di prime cure ha fatto propria, secondo la quale l'azione revocatoria è legittimamente proposta anche a presidio di un credito eventuale o litigioso (tra le molte, Cass. n. 17257/13, rv. 627499; n. 2673/16, rv. 638928 ; n.
3369/19, rv. 653004; n. 4212/20, rv. 657295; n. 15275/23, rv. 667996). Non è necessario che l'attore alleghi un credito certo ed attuale ovvero una pretesa obbligatoria liquida ed esigibile, bastando la presenza anche di una semplice aspettativa, la quale tuttavia non deve manifestarsi prima facie assolutamente pretestuosa (Cass. n. 11755/18, rv. 648706; n.
20002/08, rv. 604415; n. 762/16, rv. 638649; n. 24757/08, rv. 604813). Il fatto che la contestazione del debitore investa l'esistenza stessa del credito non porta a diverse conclusioni, trattandosi comunque di argomentazioni che si contrappongono a quelle, di segno contrario, esposte dal creditore: il quale, nella vicenda in esame, ha già trovato conforto nell'emanazione di un motivato provvedimento cautelare di sequestro conservativo, sicché è da escludersi che la sua aspettativa di credito possa essere letta alla stregua di una rivendicazione palesemente pretestuosa.
Le sentenze penali citate, oltre a riguardare un ambito diverso da quello della responsabilità civile che rileva in questa sede, attengono a vicende societarie o imputati diversi. Anche la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale non è, di per sé, sufficiente a dare conferma degli addebiti sui quali si incentra l'azione di responsabilità della curatela ma contribuisce, comunque, a fornire riscontro della non pretestuosità dell'iniziativa.
Quanto al provvedimento di sequestro conservativo, adottato dal Tribunale di Venezia e non reclamato, le deduzioni circa l'ingiusta contumacia di sono, in questa sede, formulate Pt_1 in modo assolutamente generico, non potendo certo l'appellante limitarsi a dichiarare di avere spiegato le ragioni di tale deduzione “in varie occasioni”.
3) Con il terzo motivo di gravame parte appellante censura la pronuncia di primo grado per avere ritenuto la sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni richiesti dall'art. 2901 c.c.
Il Tribunale di PA ha evidenziato che, mentre la curatela avrebbe dimostrato la variazione in diminuzione del patrimonio del debitore determinata dagli atti dispositivi per cui è causa, il
15 convenuto non avrebbe adempiuto all'onere, che a lui incombeva, di provare la sussistenza di un patrimonio residuo tale da soddisfare le pretese del creditore.
Quanto al requisito soggettivo della scientia damni in capo al disponente, consistente nella consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie anteriori agli atti dispositivi, il giudice di prime cure ha ritenuto che tali ragioni fossero note al disponente in considerazione delle “cartelle di pagamento del 2012 e nello svolgimento delle condotte gestorie che hanno determinato l'irrogazione delle ingenti sanzioni”.
La contestazione dell'appellante relativa all'eventus damni si risolve nell'affermare che vi sarebbero “beni su cui un creditore potrebbe rivalersi” e nel richiamare, in proposito, beni immobili e partecipazioni societarie rilevabili dalle visure in atti, oltre che “conti correnti bancari attivi”.
La deduzione è del tutto generica e, oltre ad indicare i beni in modo vago mediante il mero richiamo a documenti di causa non individuati, non si propone neppure di spiegare per quali ragioni il detto patrimonio residuo dovrebbe essere considerato capiente rispetto alle pretese creditorie avversarie.
Quanto alla scientia damni, l'appellante nega che vi siano “cartelle di pagamento del 2012” e sostiene che “i fatti che hanno portato all'emissione del PVC “ del 2013 a carico di Pt_1 non sarebbero “mai avvenuti”.
Anche sotto questo profilo la doglianza è inammissibile, perché non si configura come una puntuale censura rispetto alle motivazione della sentenza appellata, e comunque infondata.
Il debito risarcitorio non insorge con l'accertamento dell'illecito ma con la sua commissione.
Nella vicenda in esame le verifiche della Guardia di Finanza che hanno portato agli addebiti sui quali si incentra in via prevalente la pretesa risarcitoria del hanno avuto ad CP_3
oggetto, evidentemente, condotte di antecedenti. In ogni modo, le verifiche Parte_1
tributarie di cui si è detto hanno portato all'emissione di avvisi di accertamento in data anteriore rispetto agli atti dispositivi. Questi ultimi sono stati posti in essere da , perciò, Pt_1
quando egli doveva essere già consapevole della sua qualità di debitore rispetto al risarcimento dovuto per le proprie condotte.
16 4) Con il quarto motivo d'appello viene affermato che gli atti dispositivi impugnati sarebbero tutti “leciti, non revocabili, svolti per motivi diversi dal voler sottrarre garanzie ad eventuali creditori”. Ciò a confutazione del passaggio della pronuncia appellata nel quale si evidenzia come anche l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. andrebbe considerato, ai fini dell'applicazione dell'art. 2901 c.c., come atto dispositivo, idoneo a
“sottrarre alla generalità dei creditori i beni che vengono destinati alla soddisfazione di esigenze relative alla famiglia con diminuzione della garanzia patrimoniale genericamente rappresentata dal patrimonio del debitore”.
Il motivo è inammissibile perché sviluppa una censura che non è in alcun modo incentrata sulla ragione di diritto espressa dal primo giudice che l'appellante ha indicato come oggetto della doglianza.
La sussistenza di una causa lecita ed effettiva del negozio impugnato non esclude che lo stesso abbia l'effetto di ridurre la garanzia patrimoniale e possa quindi essere oggetto di domanda revocatoria da parte del creditore.
Nemmeno ha rilevanza alcuna la circostanza che i negozi per cui è causa siano stati posti in essere, secondo la ricostruzione di parte appellante, per finalità diverse dalla sottrazione dei beni del debitore all'eventuali pretese dei creditori in sede esecutiva.
Lo scopo che il disponente avrebbe perseguito stipulando il negozio impugnato non è rilevante in quanto, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando l'atto dispositivo da revocarsi sia stato posto in essere dopo l'insorgenza del credito dell'attore, non vi è necessità, perché l'actio pauliana sia accolta, che il debitore abbia agito con animus nocendi, cioè con la specifica intenzione di nuocere al proprio creditore, essendo invece sufficiente la mera previsione, da parte sua, del pregiudizio dei creditori (Cass. n.
24757/08, rv. 604815; n. 21338/10, rv. 614481).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
17 Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa - vanno poste ad integrale carico della parte appellante, atteso il rigetto dell'impugnazione.
Vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. a carico di parte appellante.
L'impugnazione è articolata in censure inammissibilmente generiche e, in alcuni casi, non coerenti con il contenuto della sentenza appellata. Sotto alcuni profili – in particolare per quanto attiene alla possibilità dell'attore in revocatoria di agire a presidio di un credito contestato e all'onere della prova con riguardo al patrimonio residuo del debitore disponente –
l'atto di appello è in evidente contrasto con interpretazioni assolutamente consolidate della giurisprudenza di legittimità, senza che parte appellante si sia proposta di superare tali interpretazioni. Particolarmente grave è l'eccezione di nullità della sentenza spiegata in comparsa conclusionale dall'appellante sulla scorta di una falsa rappresentazione della realtà processuale. Per tali ragioni le difese temerarie di parte appellante meritano la sanzione di cui all'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
66/2023, pubblicata in data 13/01/2023, del Tribunale di PA:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
– questi ultimi due anche come rappresentanti della figlia minore Parte_2 [...]
- a rifondere al le spese di Pt_3 Controparte_3 lite del presente grado, liquidate in € 25.300,00, di cui € 22.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) condanna gli appellanti suindicati a pagare al Controparte_3
ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di € 5.000,00, nonché a
[...] versare in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la somma di € 2.500,00;
18 4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico di parte appellante.
Venezia, 23 luglio 2024
IL PRESIDENTE dott. Guido Santoro
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
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