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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice, dott.ssa Adele Ferraro,
Nella causa civile iscritta al n. 595 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto
“Factoring” e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Fumagalli, giusta procura in atti;
- Attrice -
E
, (P.I. in AR P.IVA_2 persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rappresenta e difensa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone, dell'Ufficio legale dell'ente ed elettivamente domiciliata in alla Via Vinicio CP_1
Cortese, 25
- Convenuta –
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Conclusioni: come da verbale del 20.12.2024 svoltasi con deposito di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha evocato in Parte_1 giudizio l' deducendo, a sostegno della propria AR domanda: -di essere creditrice delle somme cedute da maturate Controparte_2 quale corrispettivo delle prestazioni erogate, forniture di merce e prestazioni di servizi, in favore della convenuta;
-che la cessione è stata formalizzata tramite AR contratto di factoring, stipulato per atto pubblico e notificato alla debitrice ceduta;
-che in particolare, sarebbe creditrice della somma di euro 344.473,49, a titolo di sorte capitale,
1 oltre interessi al tasso di cui al D lgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture azionate al soddisfo ed ha concluso per la condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle somme anzidette e delle spese di lite.
Con comparsa depositata telematicamente in data 28.05.2023 si è costituita l'
[...]
, eccependo, in via preliminare, la mancata produzione del AR contratto, alla base delle forniture asseritamente rese, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per la validità delle pattuizioni intercorse con la P.A; nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, allegando l'avvenuto pagamento di una parte delle fatture poste a base della domanda e contestando la debenza delle somme fatturate in relazione ai canoni di locazione ed assistenza tecnica dell'analizzatore biochimico ADVIA 1200, stante l'avvenuta dismissione del servizio nel 2017, con contestuale invito alla cedente di procedere CP_2 al ritiro della strumentazione, avvenuto con colpevole ritardo, solo nel 2023; contestava, altresì, la richiesta degli interessi di cui al d.lgs. 231/02 e concludeva per il rigetto della domanda proposta, vinte le spese.
Parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, dava atto dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta, della somma di euro 66.899,95 relativo alle fatture n.
1011058350 – 1011052124 - 011078645 – 1011093729 - 1011066430 / 2018, 1011113357
– 1011107968 – 1011112889 - 1011111884 / 2019, intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio e, pertanto, riduceva la richiesta di pagamento relativa alla sorte capitale nella misura di euro 277.573,54, specificando che in tale somma erano ricomprese anche fatture non riguardanti il macchinario asseritamente dismesso e, quindi, non oggetto di specifiche doglianze da parte della convenuta;
ribadiva la richiesta degli interessi moratori da calcolarsi sul capitale residuo, così rideterminato, nonché sulle somme pagate a titolo di sorte capitale in corso di causa.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 17.12.2024, l'attrice, nel precisare le proprie conclusioni, ha rinunciato al credito relativo ai canoni di locazione e assistenza tecnica del macchinario che controparte sosteneva di aver dismesso, portato dalle fatture n. 1011062820 – 1011066429 - 1011066430 – 1011072149 - 1011075377 –
1011078644 - 1011078645 – 1011085172 - 1011088083 – 1011093728 – 1011093729 -
1011051623 – 1011056137 /2018 e 1011098412 – 1011103352 - 1011107967 –
1011107968 - 1011111884 – 1011112889 – 1011113356, per l'importo complessivo di euro
255.996,67; ha dato atto dei pagamenti effettuati in corso di causa per complessivi euro
67.853,29, insistendo per la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di euro
21.205,87, di cui alle fatture 1011014434 – 1011017563 - 1011018856 /2017 e 1011049976 del 2018 a titolo di sorte capitale, maggiorata di interessi ex dlg 231/02, la cui liquidazione ha richiesto anche in relazione alla somma pagate in corso di causa, ovvero euro 67.853,29.
Sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, col deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
2 La domanda di parte attrice deve essere rigettata, avendo mancato di produrre documentazione comprovante la sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni afferenti i crediti azionati
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dalla P.A. anche quando la stessa agisca iure privatorum, ed ha precisato che “la forma scritta ad substantiam, necessaria anche quando la P.A. agisca iure privatorum, è infatti richiesta in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 come strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.” (Cass. civ.,
Sez. III, 06.02.2004, n. 2289, e Cass. Civ. Sez. I, n. 24284 del 29.11.2016).
Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili, con comportamenti concludenti, tanto meno può trovare applicazione il principio di non contestazione: ”Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”. (Cass. n. 25999/2018).
L'esposto principio vale, tuttavia, con la precisazione che per il rispetto della forma scritta non è necessaria l'unicità del testo documentale, potendo venire integrata anche per mezzo di atti non contestuali purché espressivi di “una diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione), non essendo però sufficiente che da atti scritti, risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale” (v. Cass., n. 5263 del
17 marzo 2015 e Cass., n. 8574 del 27 marzo 2023).
L'esame del compendio documentale in atti non consente di ritenere provato il credito per il quale si afferma titolare in qualità di cessionaria, non avendo la Parte_1 stessa prodotto i contratti alla base dei crediti azionati, non essendo le singole fatture idonee a fondare la pretesa creditoria, in mancanza del relativo titolo contrattuale, redatto nel rispetto del requisito formale, né risultando idonee, a tal fine, le ulteriori allegazioni documentali.
3 Parte attrice nel corso del giudizio e nella precisazione delle conclusioni ha rinunciato ad una consistente parte dei crediti azionati, limitando la propria domanda al pagamento della complessiva somma di euro 21.205,87 di cui alle fatture n. 1011014434/17 –
1011017563/17 - e 1011049976 /2018, emesse in relazione a prestazioni asseritamente svolte dalla cedente per il presidio ospedaliero di Lamezia Terme nonché di cui alla fattura n. 1011018856 /2017 relativa a prestazioni concernenti il presidio ospedaliero di Soverato.
A sostegno della domanda, oltre alle fatture, ha allegato varia documentazione, specificamente, in relazione al presidio di Soverato, la proposta di aggiornamento tecnologico e la determina di accettazione di tale proposta;
in riferimento al Presidio di
Lamezia copia di documentazione relativa, anche essa, ad un aggiornamento tecnologico proposto dalla cedente ed accettato dall'amministrazione, scambi di comunicazioni tra le parti, oltre a determine e delibere contenenti meri riferimenti a proroghe ed alla stipula di un contatto c.d. ponte per i laboratori Asp di Cz. (cfr. allegati atto di citazione e memoria 183
n. 2 parte attrice).
Richiamate le considerazioni già svolte, si rileva che la documentazione versata in atti, stante la sua natura ed il suo contenuto, non può considerarsi equivalente alla conclusione del contratto o assurgere a prova della stipulazione per iscritto dello stesso, trattandosi di elementi non idonei al dimostrare che la pattuizione intervenuta tra le parti abbia rispettato il requisito formale previsto ad substantiam; dunque, non è stata offerta la prova in ordine all' osservanza del requisito formale testè richiamato, dovendosi escludere che la sussistenza del contratto possa essere ricavata aliunde, ovvero attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscano il contratto, ma lo presuppongano (Cass. 3 febbraio 2004,
n. 1929).
Vi è di più; sempre secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 14099/2004, Cass. n. 5179/1995 e Cass. Civ. Sez. I, n. 511 del 05.03.2014), “la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito dai singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam, anche in caso di rinnovo o proroga del contratto, con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato non può far valere alcuna responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente” (cfr. Cass. n. 14099/2004, Cass. n. 5179/1995 e Cass.
Civ. Sez. I, n. 5111 del 05.03.2014).
Ciò posto deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice sia in relazione alla sorte capitale, sia in relazione agli interessi.
Infatti, per quanto riguarda, in particolare, la pretesa relativa al riconoscimento degli interessi ex D. Lgs. 231/2002, la mancata allegazione del contratto preclude il 4 riconoscimento degli stessi, in quanto, tale omissione, non consente neppure la verifica in ordine ad una espressa pattuizione sul tempo di pagamento dei corrispettivi, che è condizione indispensabile per l'applicazione del D. Lgs. n. 231/02.
In difetto di prova di una pattuizione formale e circa le scadenze ivi previste, pur avendo l'Azienda debitrice provveduto allo spontaneo pagamento di una parte della sorte capitale, non sussistono i presupposti per la sua condanna all'adempimento dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi moratori, al tasso di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, neppure in relazione a tale somma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e succ mod. al minino, attesa la rinuncia a parte del credito intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 AR
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, la rigetta.
[...]
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della spese di lite che liquida in 11,228,50, oltre accessori di AR legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro, lì 12.3.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
5
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice, dott.ssa Adele Ferraro,
Nella causa civile iscritta al n. 595 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto
“Factoring” e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Fumagalli, giusta procura in atti;
- Attrice -
E
, (P.I. in AR P.IVA_2 persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rappresenta e difensa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone, dell'Ufficio legale dell'ente ed elettivamente domiciliata in alla Via Vinicio CP_1
Cortese, 25
- Convenuta –
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Conclusioni: come da verbale del 20.12.2024 svoltasi con deposito di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha evocato in Parte_1 giudizio l' deducendo, a sostegno della propria AR domanda: -di essere creditrice delle somme cedute da maturate Controparte_2 quale corrispettivo delle prestazioni erogate, forniture di merce e prestazioni di servizi, in favore della convenuta;
-che la cessione è stata formalizzata tramite AR contratto di factoring, stipulato per atto pubblico e notificato alla debitrice ceduta;
-che in particolare, sarebbe creditrice della somma di euro 344.473,49, a titolo di sorte capitale,
1 oltre interessi al tasso di cui al D lgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture azionate al soddisfo ed ha concluso per la condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle somme anzidette e delle spese di lite.
Con comparsa depositata telematicamente in data 28.05.2023 si è costituita l'
[...]
, eccependo, in via preliminare, la mancata produzione del AR contratto, alla base delle forniture asseritamente rese, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per la validità delle pattuizioni intercorse con la P.A; nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, allegando l'avvenuto pagamento di una parte delle fatture poste a base della domanda e contestando la debenza delle somme fatturate in relazione ai canoni di locazione ed assistenza tecnica dell'analizzatore biochimico ADVIA 1200, stante l'avvenuta dismissione del servizio nel 2017, con contestuale invito alla cedente di procedere CP_2 al ritiro della strumentazione, avvenuto con colpevole ritardo, solo nel 2023; contestava, altresì, la richiesta degli interessi di cui al d.lgs. 231/02 e concludeva per il rigetto della domanda proposta, vinte le spese.
Parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, dava atto dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta, della somma di euro 66.899,95 relativo alle fatture n.
1011058350 – 1011052124 - 011078645 – 1011093729 - 1011066430 / 2018, 1011113357
– 1011107968 – 1011112889 - 1011111884 / 2019, intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio e, pertanto, riduceva la richiesta di pagamento relativa alla sorte capitale nella misura di euro 277.573,54, specificando che in tale somma erano ricomprese anche fatture non riguardanti il macchinario asseritamente dismesso e, quindi, non oggetto di specifiche doglianze da parte della convenuta;
ribadiva la richiesta degli interessi moratori da calcolarsi sul capitale residuo, così rideterminato, nonché sulle somme pagate a titolo di sorte capitale in corso di causa.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 17.12.2024, l'attrice, nel precisare le proprie conclusioni, ha rinunciato al credito relativo ai canoni di locazione e assistenza tecnica del macchinario che controparte sosteneva di aver dismesso, portato dalle fatture n. 1011062820 – 1011066429 - 1011066430 – 1011072149 - 1011075377 –
1011078644 - 1011078645 – 1011085172 - 1011088083 – 1011093728 – 1011093729 -
1011051623 – 1011056137 /2018 e 1011098412 – 1011103352 - 1011107967 –
1011107968 - 1011111884 – 1011112889 – 1011113356, per l'importo complessivo di euro
255.996,67; ha dato atto dei pagamenti effettuati in corso di causa per complessivi euro
67.853,29, insistendo per la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di euro
21.205,87, di cui alle fatture 1011014434 – 1011017563 - 1011018856 /2017 e 1011049976 del 2018 a titolo di sorte capitale, maggiorata di interessi ex dlg 231/02, la cui liquidazione ha richiesto anche in relazione alla somma pagate in corso di causa, ovvero euro 67.853,29.
Sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, col deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
2 La domanda di parte attrice deve essere rigettata, avendo mancato di produrre documentazione comprovante la sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni afferenti i crediti azionati
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dalla P.A. anche quando la stessa agisca iure privatorum, ed ha precisato che “la forma scritta ad substantiam, necessaria anche quando la P.A. agisca iure privatorum, è infatti richiesta in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 come strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.” (Cass. civ.,
Sez. III, 06.02.2004, n. 2289, e Cass. Civ. Sez. I, n. 24284 del 29.11.2016).
Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili, con comportamenti concludenti, tanto meno può trovare applicazione il principio di non contestazione: ”Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”. (Cass. n. 25999/2018).
L'esposto principio vale, tuttavia, con la precisazione che per il rispetto della forma scritta non è necessaria l'unicità del testo documentale, potendo venire integrata anche per mezzo di atti non contestuali purché espressivi di “una diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione), non essendo però sufficiente che da atti scritti, risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale” (v. Cass., n. 5263 del
17 marzo 2015 e Cass., n. 8574 del 27 marzo 2023).
L'esame del compendio documentale in atti non consente di ritenere provato il credito per il quale si afferma titolare in qualità di cessionaria, non avendo la Parte_1 stessa prodotto i contratti alla base dei crediti azionati, non essendo le singole fatture idonee a fondare la pretesa creditoria, in mancanza del relativo titolo contrattuale, redatto nel rispetto del requisito formale, né risultando idonee, a tal fine, le ulteriori allegazioni documentali.
3 Parte attrice nel corso del giudizio e nella precisazione delle conclusioni ha rinunciato ad una consistente parte dei crediti azionati, limitando la propria domanda al pagamento della complessiva somma di euro 21.205,87 di cui alle fatture n. 1011014434/17 –
1011017563/17 - e 1011049976 /2018, emesse in relazione a prestazioni asseritamente svolte dalla cedente per il presidio ospedaliero di Lamezia Terme nonché di cui alla fattura n. 1011018856 /2017 relativa a prestazioni concernenti il presidio ospedaliero di Soverato.
A sostegno della domanda, oltre alle fatture, ha allegato varia documentazione, specificamente, in relazione al presidio di Soverato, la proposta di aggiornamento tecnologico e la determina di accettazione di tale proposta;
in riferimento al Presidio di
Lamezia copia di documentazione relativa, anche essa, ad un aggiornamento tecnologico proposto dalla cedente ed accettato dall'amministrazione, scambi di comunicazioni tra le parti, oltre a determine e delibere contenenti meri riferimenti a proroghe ed alla stipula di un contatto c.d. ponte per i laboratori Asp di Cz. (cfr. allegati atto di citazione e memoria 183
n. 2 parte attrice).
Richiamate le considerazioni già svolte, si rileva che la documentazione versata in atti, stante la sua natura ed il suo contenuto, non può considerarsi equivalente alla conclusione del contratto o assurgere a prova della stipulazione per iscritto dello stesso, trattandosi di elementi non idonei al dimostrare che la pattuizione intervenuta tra le parti abbia rispettato il requisito formale previsto ad substantiam; dunque, non è stata offerta la prova in ordine all' osservanza del requisito formale testè richiamato, dovendosi escludere che la sussistenza del contratto possa essere ricavata aliunde, ovvero attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscano il contratto, ma lo presuppongano (Cass. 3 febbraio 2004,
n. 1929).
Vi è di più; sempre secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 14099/2004, Cass. n. 5179/1995 e Cass. Civ. Sez. I, n. 511 del 05.03.2014), “la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito dai singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam, anche in caso di rinnovo o proroga del contratto, con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato non può far valere alcuna responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente” (cfr. Cass. n. 14099/2004, Cass. n. 5179/1995 e Cass.
Civ. Sez. I, n. 5111 del 05.03.2014).
Ciò posto deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice sia in relazione alla sorte capitale, sia in relazione agli interessi.
Infatti, per quanto riguarda, in particolare, la pretesa relativa al riconoscimento degli interessi ex D. Lgs. 231/2002, la mancata allegazione del contratto preclude il 4 riconoscimento degli stessi, in quanto, tale omissione, non consente neppure la verifica in ordine ad una espressa pattuizione sul tempo di pagamento dei corrispettivi, che è condizione indispensabile per l'applicazione del D. Lgs. n. 231/02.
In difetto di prova di una pattuizione formale e circa le scadenze ivi previste, pur avendo l'Azienda debitrice provveduto allo spontaneo pagamento di una parte della sorte capitale, non sussistono i presupposti per la sua condanna all'adempimento dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi moratori, al tasso di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, neppure in relazione a tale somma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e succ mod. al minino, attesa la rinuncia a parte del credito intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 AR
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, la rigetta.
[...]
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della spese di lite che liquida in 11,228,50, oltre accessori di AR legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro, lì 12.3.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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