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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 471/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2023 da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro C.F._3
LD e LU GN, giusta mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellanti ed appellati incidentali- contro Controparte_1
(P.I. - C.F.
[...] P.IVA_1
), con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del P.IVA_2
per il Veneto in carica pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dagli avv.ti Francesco Bocchi e Pasquale Schiavulli, giusta procura generale alle liti del 29.8.2024 Repp/Racc. 118.151/33798 Dott.
[...]
notaio in Venezia, con elezione di domicilio presso il secondo in Per_1
Venezia, Santa Croce 712, PEC: Email_3
Email_4
-appellato-
e contro
(c.f. Controparte_3
), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, in persona P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il CP_3
ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. Persona_2
7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135,
Venezia, PEC: t Email_5
-appellato ed appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 233/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: infortunio durante svolgimento attività sindacale.
Causa trattata all'udienza del 18 settembre 2025
pag. 2/17 Conclusioni per parti appellanti: “In via principale:
Accertarsi e dichiararsi che l'infortunio occorso ai ricorrenti in data 14 giugno 2019 è qualificabile quale infortunio in itinere ai sensi dell'art. 2 del
DPR 1124/1965, e condannarsi l' ad indennizzarlo, previa ogni CP_1
opportuna statuizione in ordine all'annullamento dei provvedimenti dell' impugnati. CP_1
In via subordinata istruttoria:
Si chiede al Giudice di ordinare all' la produzione della denuncia di CP_1
infortunio effettuata da EN e di tutta la documentazione CP_4
inerente i suddetti infortuni.
Si chiede al Giudice di ordinare all la produzione in giudizio di tutta la CP_3
documentazione inerente gli infortuni e/o la malattia riconosciuta ai ricorrenti per i fatti di causa.
Si chiede ammissione di prove per testi sui fatti dedotti in ricorso e sui Parte seguenti capitoli: 1) Vero che il giorno 14.06.19 i signori , Parte_3
trasportati tutti dall'auto Nissan Qashquai di proprietà del Sig. Pt_1
, alle ore 8.30 circa sono stati coinvolti nel tamponamento Parte_3
provocato dall'auto Ford Fiesta guidata alla signora . 2) Parte_4
Vero che tutti i lavoratori ricorrenti avevano richiesto alla datrice di lavoro il permesso sindacale per il giorno 14.06.19. 3) Vero Controparte_5
che la signora dipendente della società EN Group Testimone_1
Spa e delegata sindacale, ha preparato e presentato nell'incontro del direttivo Femca del 14.06.19 la relazione che si rammostra al teste doc. n.
24. Si indicano a testi sui capitoli sopra indicati Testimone_1 Tes_2
, e della Femca Cisl Belluno-Treviso.
[...] Tes_3
In ogni caso:
pag. 3/17 Con rifusione di onorari, competenze e spese di lite, anche del primo grado di giudizio.”
Conclusioni per : “Si chiede che l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis CP_1
reiectis, voglia respingere il ricorso introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per : “ci si rimette alle valutazioni dell'intestata Corte in CP_3
ordine alla fondatezza o meno dell'appello principale.
IN SEDE DI APPELLO INCIDENTALE: si chiede, in ipotesi di accoglimento dell'appello principale, la condanna degli appellanti
[...]
e alla restituzione di quanto ricevuto a da a Pt_1 Parte_2 CP_3
titolo di malattia per il sinistro oggetto di causa (e precisamente € 795,22 quanto a e € 1.341,11 quanto a , oltre agli Parte_1 Parte_2
accessori di legge dalla percezione al saldo.
IN VIA SUBORDINATA INCIDENTALE: si chiede, in ipotesi di accoglimento dell'appello principale, la condanna degli appellanti
[...]
e alla restituzione di quanto ricevuto a da a Pt_1 Parte_2 CP_3
titolo di malattia per il sinistro oggetto di causa, oltre agli accessori di legge dalla percezione al saldo.
Ove gli appellanti principali confermino la non opposizione all'appello incidentale subordinato di , spese di entrambi i gradi di giudizio CP_3
compensate, in considerazione del fatto che ha proceduto al CP_3
pag. 4/17 pagamento delle somme in base alle risultanze amministrative in suo possesso e non può procedere autonomamente alla rivalutazione dei fatti lesivi in assenza del provvedimento giudiziale di riqualificazione degli stessi ovvero di un atto di avente il medesimo effetto. CP_1
Trattasi di domanda di valore pari ad € 2.136,33 oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione.
IN VIA ISTRUTTORIA,…
Con ogni riserva di legge.”
Svolgimento del processo
Col ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2023 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza n.233/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato le rispettive domande tese al riconoscimento dell'occasione lavorativa per l'infortunio loro occorso. Contr Gli odierni appellanti, presso la avevano Controparte_7
premesso di essere stati convocati in tale veste dal segretario generale Contr FEMCA Cisl Belluno-Treviso, in occasione del direttivo allargato alle per discutere sulla tematica “innovazione tecnologica industria 4.0 e competizione internazionale” e di avere richiesto il permesso sindacale al datore di lavoro per parteciparvi. In relazione a tale loro partecipazione avevano denunciato di avere subìto un incidente il giorno 14 giugno 2019, intorno alle ore 8,30 lungo il percorso per giungere al luogo dell'incontro, da Treviso e, a seguito delle conseguenze lesive subite, ritenuto che si trattasse di infortunio sul lavoro, avendone chiesto il riconoscimento ma ricevendone un diniego in sede amministrativa.
pag. 5/17 Con memoria depositata il 2 gennaio 2025 si è costituito l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
Si è pure costituito l evocato in primo grado al fine di accertare anche CP_3
nei propri confronti l'occasione lavorativa e, quindi, l'ascrivibilità dell'evento a prestazione assicurativa, chiedendo con appello incidentale in via condizionata all'accoglimento del gravame la condanna degli appellanti alla restituzione di quanto erogato a tiolo di assenza per malattia nelle more del giudizio.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 18 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo
Motivi della decisione
1) Il giudice trevigiano ha premesso, oltre al dato pacifico sopra emarginato circa l'occasione che determinato l'evento, che lo svolgimento del direttivo si sarebbe protratto dalle 9 alle 13 e che era pacifico che i tre lavoratori avessero chiesto il permesso non retribuito di cui all'art. 24 Statuto dei
Lavoratori. Ha puntualizzato, inoltre, che al momento dell'incidente,
l'assenza dal lavoro non trovava titolo nel permesso in quanto per My e il turno di quel giorno era pomeridiano (12-18) mentre per Per_3 Pt_1
in part time verticale, si trattava di un giorno libero dal lavoro.
Esclusa la riferibilità all'ipotesi di infortunio in itinere, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.171 del 2002, con al quale era stata dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 del T.U.
1124/1965, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le pag. 6/17 organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall'articolo 1 del T.U. citato. e l'ulteriore pronuncia della Corte
Costituzionale (Ordinanza n.136 del 2003), affermativa della manifesta infondatezza della questione per cui la tutela non poteva essere estesa ai lavoratori in permesso sindacale.
Su tali premesse ha ritenuto che nel caso concreto non ricorrevano i
“caratteri necessari” per integrare la nozione di infortunio verificatosi “in occasione di lavoro” “in quanto l'incidente è occorso mentre i lavoratori, in orario nel quale non avrebbero dovuto lavorare (e la loro assenza era quindi perfettamente legittima senza necessità di fruire di alcun permesso), seguivano un tragitto che non li conduceva al luogo di lavoro e per ragioni che solo indirettamente trovavano causa nel rapporto di lavoro.”.
Ha poi puntualizzato o che non era pertinente il richiamo al precedente di legittimità invocato dai ricorrenti (la Sentenza della Corte di Cassazione
n.13882 del 2016) in quanto la riunione alla quale avrebbero dovuto partecipare non era stata indetta dal datore di lavoro per discutere di un tema strettamente inerente all'attività in corso ed alla specifica posizione rivestita dal lavoratore sindacalista, ma di una iniziativa del sindacato, vertente su tematica di carattere generale e potenzialmente interessante qualunque attività produttiva: “L'infortunio può, pertanto, dirsi occasionato dal lavoro solo nel senso che i tre infortunati stavano accingendosi a partecipare ad una iniziativa alla quale non sarebbero stati invitati se non avessero rivestito ruoli nel sindacato che -a loro volta- non avrebbero avuto titolo a rivestire se non fossero stati lavoratori.”. La fattispecie non rientrava, quindi, nella specifica attività lavorativa assicurata cui sono assimilabili attività strumentali ad essa (quali le iniziative per la sicurezza,
pag. 7/17 specialmente se di iniziativa datoriale, come nel caso deciso in senso favorevole al sindacalista dalla Corte di Cassazione), trattandosi di una attività occasionata dalla qualità di lavoratore sindacalista, ma priva di connessione con l'attività lavorativa assicurata.
Inoltre, ha ritenuto, condividendo altro precedente di merito, che l'indennizzabilità dell'infortunio al lavoratore in permesso sindacale richieda , oltre che l'autorizzazione datoriale o il permesso sindacale, “la collocazione temporale del fatto nell'orario di lavoro” e “l'attinenza dell'attività svolta ai fini istituzionali dell'ente e dell'impresa”, situazione pacificamente non verificatasi.
2) Appellano la decisione i tre originari ricorrenti sulla scorta dei seguenti motivi.
Reputano, in primo luogo, che il richiamo all'Ordinanza n.136 del 2003 della Corte Costituzionale n. 136/2003 non tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale, richiamando anche in questo grado la citata Sentenza
n.13882 della Corte di Cassazione, in cui sono stati applicati i criteri ermeneutici del diritto vivente per cui era possibile superare le tesi elaborate dal Giudice delle Leggi.
Nella citata pronuncia n.13882 del 2016, infatti, Suprema Corte riconosceva la copertura al rappresentante sindacale in semplice CP_1
permesso sindacale, allorquando la riunione sia attinente all'attività
d'impresa.
Evidenziano che tale evoluzione deve necessariamente tenere conto del decreto legislativo n.81 del 2008 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro che, all'articolo 3, che ha definito il proprio campo di pag. 8/17 applicazione, e stabilisce che si debba applicare a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio.
A fronte di tale ricostruzione sul piano sistematico assumono che “stride non poco la motivazione con cui ha rigettato la richiesta di CP_1
indennizzo” trattandosi di un rischio generico comune ad altre situazioni del vivere quotidiano. Affermano, al contrario, la connessione con il rapporto lavorativo in quanto inerente all'occasione di lavoro.
In rapporto alla nozione di occasione lavorativa e alla sua riferibilità al caso di specie richiamano la propria deduzione di primo grado in cui aveva evidenziato che la riunione del direttivo sindacale fosse programmata anche
“una relazione avente ad oggetto lo sviluppo dell'impresa datoriale,
e le nuove sfide tecnologiche che si sarebbero dovute CP_5
affrontare.”.
Reputano, al riguardo, che l'occasione di lavoro coinvolge anche l'attivazione di situazioni strumentali (quali assemblee, permessi, uso dei locali delle RSA, etc.) in grado di attivare efficacemente l'azione sindacale nei luoghi di lavoro. Da ciò la sostanziale insindacabilità dell'oggetto della riunione abbia da parte dell (discriminando tra questioni relative alla CP_1
risoluzione di vertenze o problematiche dell'impresa ovvero altre materie).
Diversamente l'interpretazione della nozione avversata confligge ictu oculi con una piena tutela della libertà sindacale.
Nella prospettiva adottata richiamano altro arresto dei giudici di legittimità
(Sentenza n.12779 del 2012) sul concetto di occasione di lavoro e su quello di rischio elettivo, nella parte in cui valorizza l'inerenza all'occasione lavorativa “indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del pag. 9/17 lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali… anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata;
…”.
Ne deriva che: a) il lavoratore in permesso sindacale, indipendentemente dalla retribuzione dello stesso, non possa essere inquadrato come un soggetto che agisca per mere esigenze personali;
b)
l'evento infortunistico non può essere considerato solo nella sua oggettiva materialità, ma va ricollegato al concetto di occasione di lavoro;
c)
l'occasione di lavoro è concetto diverso da causa di lavoro, essendo più esteso in quanto copre tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa è esposta al rischio in dipendenza da fattori di terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.
Da tali affermazioni traggono la conseguenza che, esclusa la situazione di rischio elettivo (recandosi ad un direttivo convocato dal Segretario generale Contr della FEMCA CISL Belluno-Treviso, allargato alle di cui gli stessi erano componenti), sussiste un “pieno diritto/dovere di partecipazione alle riunioni indette dal sindacato a prescindere dalla tipologia o contenuto delle medesime.”, senza che il lavoratore subisca il condizionamento esterno del venir meno della copertura assicurativa e senza che l' possa CP_1
invocare l'assenza di una direttiva datoriale perché sia integrata l'occasione lavorativa.
Affermano che l'occasione lavorativa ricorre in quanto il permesso sindacale “non è un accidente della vita aziendale, ma un evento ontologicamente inserito nei processi aziendali”: in tale senso evidenziano la posizione qualificata di RSU rivestita nella circostanza.
pag. 10/17 Affermato il diritto alla fruizione incondizionata al permesso sindacale, reputano contraddittorio l'orientamento dell'appellato nel prevedere CP_1
la copertura assicurativa (circolare n.23 del 1° giugno 2023) nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del d.l.vo n.81 cit., omologati per quanto concerne le tutele previste per le rappresentanze sindacali).
3) L'appello non può essere accolto.
Sotto un primo profilo i limiti entro i quali la giurisprudenza di legittimità ha delineato l'occasione lavorativa nel caso di permesso sindacale è dato dalla relazione con l'attività produttiva in senso stretto dell'azienda Contr nell'ambito della quale le prerogative sindacali della sono esercitate.
Deve trattarsi, cioè, in primo luogo di inerenza all'ambito entro il quale è attributo alla RSU una specifica attribuzione e, in secondo luogo, che la stessa sia esercitata in relazione alle tematiche tipiche dell'ambito organizzativo/produttivo aziendale;
in sostanza deve emergere una relazione funzionale tra attività delle RSU e l'occasione dell'evento infortunistico.
In un precedente di questa Corte, propria sulla scorta di quello di legittimità
(Sentenza n.13882 del 2016) era stato evidenziato che in coerenza con l'assetto ordinamentale non era causale che il permesso sindacale in quell'occasione fosse quello retribuito e che vi fosse copertura contributiva
(Sentenza n.93 del 2024 nel richiamare la precitata pronuncia con cui si dava evidenza all'esistenza di copertura assicurativa): diversamente opinando vi sarebbe stato un ingiustificato onere contributivo, per cui solo censurando sotto quest'ultimo profilo la previsione normativa che regola il pag. 11/17 permesso ex art.24 St. Lav. si potrebbe giungere a ritenere operante una copertura assicurativa.
La rilevanza di tale aspetto, d'altra parte, è ben evidenziato dalla prima delle due pronunce della Corte Costituzionale (la n.171 del 2002) che nell'affermare la fondatezza della questione, ha dichiarato illegittimo anche l'art.9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che prevedeva l'esclusione dell'organizzazione sindacale dai soggetti, indicati dalla norma tra quelli da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla contribuzione assicurativa.
Proprio con riferimento al distinguo da operare tra aspettativa sindacale e permesso non retribuito è la stessa Corte Costituzionale ad evidenziare il diverso contesto che connota il caso dell'aspettativa sindacale rispetto a quello del permesso non retribuito.
Con l'aspettativa sindacale l'attività del rappresentante del tutto svincolata da una relazione funzionale con il datore di lavoro. A riguardo nella motivazione della Sentenza n.171 il giudice delle leggi chiarisce: “Nel sistema di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 il godimento della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è condizionato all'esistenza congiunta di un presupposto soggettivo e di uno oggettivo. Sotto il primo profilo sono assicurati i soggetti compresi in una delle categorie specificamente enumerate dall'art. 4; sotto il secondo i soggetti così individuati devono svolgere una delle attività, protette in quanto ritenute pericolose, indicate dall'art.
1. I datori tenuti alla contribuzione sono poi individuati dall'art. 9 in quelli che esercitano le attività di cui all'art. 1 ed occupano le persone di cui all'art. 4.
Su tale sistema la Corte costituzionale è intervenuta ripetutamente, affermando il principio secondo cui presupposto esclusivo per la pag. 12/17 configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio, e ricavandone la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (sentenza n. 98 del 1990),
a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato (sentenze n. 476 del 1987, n. 160 del 1990 e n. 332 del 1992).
In applicazione di questo principio, la Corte ha inciso sull'art. 9, ampliando la nozione di "datore di lavoro" tenuto agli adempimenti contributivi, in particolare escludendo che il soggetto ad essi obbligato sia necessariamente colui che determina le condizioni di rischio (sentenza n. 98 del 1990).
Ed ha anche esteso la portata dell'art. 4, ritenendo ingiustificata l'esclusione, dall'elenco delle persone assicurate, dei prestatori di attività lavorative operanti nelle stesse condizioni di rischio di altre categorie protette (sentenze n. 476 del 1987, n. 137 del 1989, n. 332 del 1992).
Ne risulta un sistema che, comprendendo tra i beneficiari dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 4 non solo i lavoratori operanti in regime di subordinazione, ma anche (a seguito dei citati interventi di questa Corte) i collaboratori di imprese familiari e gli associati in partecipazione, soddisfa l'esigenza della massima estensione della tutela contro gli infortuni e le malattie occasionate da attività di lavoro.
Parallelamente l'evoluzione legislativa ha allargato il novero delle categorie protette, prevedendo, oltre la copertura assicurativa degli infortuni in ambito domestico (legge n. 493 del 1999) - l'obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti (legge n. 38 del 2000, artt. 5 e 6).
pag. 13/17 3. - In tale prospettiva deve essere valutata l'attività che i lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970 svolgono - sotto le direttive e per le finalità dell'organizzazione sindacale, presso cui ricoprono cariche provinciali o nazionali – con esposizione ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette dall'art. 1 del d.P.R. n.
1124 del 1965.
Alla stregua della ricordata giurisprudenza, la mancata inclusione di questi soggetti tra i beneficiari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viola l'art. 3, primo comma, Cost.
4. - L'illegittimità di tale mancata inclusione comporta, specularmente,
l'illegittimità dell'esclusione dell'organizzazione sindacale dai soggetti, indicati dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla contribuzione assicurativa.
La già rilevata esigenza di tutelare il lavoro attraverso l'estensione dell'assicurazione obbligatoria comporta infatti la svalutazione del titolo o del regime giuridico in base al quale l'attività sia espletata, tanto da rendere irrilevante la questione circa la definizione della natura del rapporto in virtù del quale il lavoratore in aspettativa agisca nell'interesse dell'organizzazione sindacale, essendo sufficiente riscontrare il suo assoggettamento ad un rischio professionale identico a quello di categorie protette.”.
Viene traslato, quindi, nell'ambito del diverso rapporto che inerisce allo svolgimento del mandato il rischio assicurato, che nulla ha a che vedere con l'originaria posizione lavorativa.
Non così è per il lavoratore in permesso sindacale non retribuito ai sensi dell'art.24 St. Lav. secondo il quale “I dirigenti sindacali aziendali di cui pag. 14/17 all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.”.
Si tratta, perciò, di quelle attività non specificamente riconducibili all'attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori dell'azienda come tali esulanti da quelle porzioni di attività strumentali alle iniziative interne all'organizzazione e alla tutela dei lavoratori aziendali per le quali la disciplina statutaria prevede i permessi retribuiti ex art.23.
In tale modo si opera una dissociazione tra il rischio insito in qualsiasi attività umana e l'attività in senso ampio lavorativa nell'accezione adottata dai giudici di legittimità.
Nel caso di specie col ricorso di primo grado gli odierni appellanti, oltre ad indicare la mera titolazione dell'evento (“Innovazione tecnologica, industria 4.0, competizione internazionale”) avevano specificato che per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno “i componenti del
Direttivo avevano anche predisposto una relazione riguardante l'azienda in cui i ricorrenti erano impegnati e che è stata oggetto di analisi ed approfondimento nel corso dell'incontro (doc. n. 24).”.
Tale solo dato non muta certamente la natura del permesso, posto che lo studio del caso “EN” costituiva uno dei temi oggetto del Direttivo, senza che dal tenore della singola relazione si ricavasse che la problematica fosse afferente alle attività istituzionali proprie della RSU. E' mancato, cioè, quel richiamo alla diretta riferibilità della funzione espletata come sindacalista all'attività lavorativa consistita nella “partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa, non può certamente dirsi pag. 15/17 attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa.” (in motivazione la sentenza n.13882 del 2016).
Nel caso in esame, anche a volere ritenere rilevante la relazione citata, si tratta di una studio il cui contenuto per nulla è riferibile ad una valutazione di specifiche questioni organizzative interne all'azienda: lo studio assume una prospettiva storica delle iniziative e dell'evoluzione del gruppo
NE senza alcun riferimento ad una concreta attività aziendale, ma solo all'analisi di tale “caso” al fine di individuare l'ambito in cui collocare le iniziative del rappresentante sindacale nel mutato contesto lavorativo generale.
4) Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall' CP_3
5) In ragione della peculiarità del caso sussistono le condizioni per la compensazione delle spese del grado, come pure per quanto riguarda il rapporto processuale con l' CP_3
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dischiarato assorbito l'appello incidentale proposto dall' CP_3
- compensa integralmente spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 16/17 Venezia, 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
AN LE
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2023 da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro C.F._3
LD e LU GN, giusta mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellanti ed appellati incidentali- contro Controparte_1
(P.I. - C.F.
[...] P.IVA_1
), con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del P.IVA_2
per il Veneto in carica pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dagli avv.ti Francesco Bocchi e Pasquale Schiavulli, giusta procura generale alle liti del 29.8.2024 Repp/Racc. 118.151/33798 Dott.
[...]
notaio in Venezia, con elezione di domicilio presso il secondo in Per_1
Venezia, Santa Croce 712, PEC: Email_3
Email_4
-appellato-
e contro
(c.f. Controparte_3
), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, in persona P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il CP_3
ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. Persona_2
7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135,
Venezia, PEC: t Email_5
-appellato ed appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 233/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: infortunio durante svolgimento attività sindacale.
Causa trattata all'udienza del 18 settembre 2025
pag. 2/17 Conclusioni per parti appellanti: “In via principale:
Accertarsi e dichiararsi che l'infortunio occorso ai ricorrenti in data 14 giugno 2019 è qualificabile quale infortunio in itinere ai sensi dell'art. 2 del
DPR 1124/1965, e condannarsi l' ad indennizzarlo, previa ogni CP_1
opportuna statuizione in ordine all'annullamento dei provvedimenti dell' impugnati. CP_1
In via subordinata istruttoria:
Si chiede al Giudice di ordinare all' la produzione della denuncia di CP_1
infortunio effettuata da EN e di tutta la documentazione CP_4
inerente i suddetti infortuni.
Si chiede al Giudice di ordinare all la produzione in giudizio di tutta la CP_3
documentazione inerente gli infortuni e/o la malattia riconosciuta ai ricorrenti per i fatti di causa.
Si chiede ammissione di prove per testi sui fatti dedotti in ricorso e sui Parte seguenti capitoli: 1) Vero che il giorno 14.06.19 i signori , Parte_3
trasportati tutti dall'auto Nissan Qashquai di proprietà del Sig. Pt_1
, alle ore 8.30 circa sono stati coinvolti nel tamponamento Parte_3
provocato dall'auto Ford Fiesta guidata alla signora . 2) Parte_4
Vero che tutti i lavoratori ricorrenti avevano richiesto alla datrice di lavoro il permesso sindacale per il giorno 14.06.19. 3) Vero Controparte_5
che la signora dipendente della società EN Group Testimone_1
Spa e delegata sindacale, ha preparato e presentato nell'incontro del direttivo Femca del 14.06.19 la relazione che si rammostra al teste doc. n.
24. Si indicano a testi sui capitoli sopra indicati Testimone_1 Tes_2
, e della Femca Cisl Belluno-Treviso.
[...] Tes_3
In ogni caso:
pag. 3/17 Con rifusione di onorari, competenze e spese di lite, anche del primo grado di giudizio.”
Conclusioni per : “Si chiede che l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis CP_1
reiectis, voglia respingere il ricorso introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per : “ci si rimette alle valutazioni dell'intestata Corte in CP_3
ordine alla fondatezza o meno dell'appello principale.
IN SEDE DI APPELLO INCIDENTALE: si chiede, in ipotesi di accoglimento dell'appello principale, la condanna degli appellanti
[...]
e alla restituzione di quanto ricevuto a da a Pt_1 Parte_2 CP_3
titolo di malattia per il sinistro oggetto di causa (e precisamente € 795,22 quanto a e € 1.341,11 quanto a , oltre agli Parte_1 Parte_2
accessori di legge dalla percezione al saldo.
IN VIA SUBORDINATA INCIDENTALE: si chiede, in ipotesi di accoglimento dell'appello principale, la condanna degli appellanti
[...]
e alla restituzione di quanto ricevuto a da a Pt_1 Parte_2 CP_3
titolo di malattia per il sinistro oggetto di causa, oltre agli accessori di legge dalla percezione al saldo.
Ove gli appellanti principali confermino la non opposizione all'appello incidentale subordinato di , spese di entrambi i gradi di giudizio CP_3
compensate, in considerazione del fatto che ha proceduto al CP_3
pag. 4/17 pagamento delle somme in base alle risultanze amministrative in suo possesso e non può procedere autonomamente alla rivalutazione dei fatti lesivi in assenza del provvedimento giudiziale di riqualificazione degli stessi ovvero di un atto di avente il medesimo effetto. CP_1
Trattasi di domanda di valore pari ad € 2.136,33 oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione.
IN VIA ISTRUTTORIA,…
Con ogni riserva di legge.”
Svolgimento del processo
Col ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2023 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza n.233/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato le rispettive domande tese al riconoscimento dell'occasione lavorativa per l'infortunio loro occorso. Contr Gli odierni appellanti, presso la avevano Controparte_7
premesso di essere stati convocati in tale veste dal segretario generale Contr FEMCA Cisl Belluno-Treviso, in occasione del direttivo allargato alle per discutere sulla tematica “innovazione tecnologica industria 4.0 e competizione internazionale” e di avere richiesto il permesso sindacale al datore di lavoro per parteciparvi. In relazione a tale loro partecipazione avevano denunciato di avere subìto un incidente il giorno 14 giugno 2019, intorno alle ore 8,30 lungo il percorso per giungere al luogo dell'incontro, da Treviso e, a seguito delle conseguenze lesive subite, ritenuto che si trattasse di infortunio sul lavoro, avendone chiesto il riconoscimento ma ricevendone un diniego in sede amministrativa.
pag. 5/17 Con memoria depositata il 2 gennaio 2025 si è costituito l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
Si è pure costituito l evocato in primo grado al fine di accertare anche CP_3
nei propri confronti l'occasione lavorativa e, quindi, l'ascrivibilità dell'evento a prestazione assicurativa, chiedendo con appello incidentale in via condizionata all'accoglimento del gravame la condanna degli appellanti alla restituzione di quanto erogato a tiolo di assenza per malattia nelle more del giudizio.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 18 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo
Motivi della decisione
1) Il giudice trevigiano ha premesso, oltre al dato pacifico sopra emarginato circa l'occasione che determinato l'evento, che lo svolgimento del direttivo si sarebbe protratto dalle 9 alle 13 e che era pacifico che i tre lavoratori avessero chiesto il permesso non retribuito di cui all'art. 24 Statuto dei
Lavoratori. Ha puntualizzato, inoltre, che al momento dell'incidente,
l'assenza dal lavoro non trovava titolo nel permesso in quanto per My e il turno di quel giorno era pomeridiano (12-18) mentre per Per_3 Pt_1
in part time verticale, si trattava di un giorno libero dal lavoro.
Esclusa la riferibilità all'ipotesi di infortunio in itinere, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.171 del 2002, con al quale era stata dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 del T.U.
1124/1965, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le pag. 6/17 organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall'articolo 1 del T.U. citato. e l'ulteriore pronuncia della Corte
Costituzionale (Ordinanza n.136 del 2003), affermativa della manifesta infondatezza della questione per cui la tutela non poteva essere estesa ai lavoratori in permesso sindacale.
Su tali premesse ha ritenuto che nel caso concreto non ricorrevano i
“caratteri necessari” per integrare la nozione di infortunio verificatosi “in occasione di lavoro” “in quanto l'incidente è occorso mentre i lavoratori, in orario nel quale non avrebbero dovuto lavorare (e la loro assenza era quindi perfettamente legittima senza necessità di fruire di alcun permesso), seguivano un tragitto che non li conduceva al luogo di lavoro e per ragioni che solo indirettamente trovavano causa nel rapporto di lavoro.”.
Ha poi puntualizzato o che non era pertinente il richiamo al precedente di legittimità invocato dai ricorrenti (la Sentenza della Corte di Cassazione
n.13882 del 2016) in quanto la riunione alla quale avrebbero dovuto partecipare non era stata indetta dal datore di lavoro per discutere di un tema strettamente inerente all'attività in corso ed alla specifica posizione rivestita dal lavoratore sindacalista, ma di una iniziativa del sindacato, vertente su tematica di carattere generale e potenzialmente interessante qualunque attività produttiva: “L'infortunio può, pertanto, dirsi occasionato dal lavoro solo nel senso che i tre infortunati stavano accingendosi a partecipare ad una iniziativa alla quale non sarebbero stati invitati se non avessero rivestito ruoli nel sindacato che -a loro volta- non avrebbero avuto titolo a rivestire se non fossero stati lavoratori.”. La fattispecie non rientrava, quindi, nella specifica attività lavorativa assicurata cui sono assimilabili attività strumentali ad essa (quali le iniziative per la sicurezza,
pag. 7/17 specialmente se di iniziativa datoriale, come nel caso deciso in senso favorevole al sindacalista dalla Corte di Cassazione), trattandosi di una attività occasionata dalla qualità di lavoratore sindacalista, ma priva di connessione con l'attività lavorativa assicurata.
Inoltre, ha ritenuto, condividendo altro precedente di merito, che l'indennizzabilità dell'infortunio al lavoratore in permesso sindacale richieda , oltre che l'autorizzazione datoriale o il permesso sindacale, “la collocazione temporale del fatto nell'orario di lavoro” e “l'attinenza dell'attività svolta ai fini istituzionali dell'ente e dell'impresa”, situazione pacificamente non verificatasi.
2) Appellano la decisione i tre originari ricorrenti sulla scorta dei seguenti motivi.
Reputano, in primo luogo, che il richiamo all'Ordinanza n.136 del 2003 della Corte Costituzionale n. 136/2003 non tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale, richiamando anche in questo grado la citata Sentenza
n.13882 della Corte di Cassazione, in cui sono stati applicati i criteri ermeneutici del diritto vivente per cui era possibile superare le tesi elaborate dal Giudice delle Leggi.
Nella citata pronuncia n.13882 del 2016, infatti, Suprema Corte riconosceva la copertura al rappresentante sindacale in semplice CP_1
permesso sindacale, allorquando la riunione sia attinente all'attività
d'impresa.
Evidenziano che tale evoluzione deve necessariamente tenere conto del decreto legislativo n.81 del 2008 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro che, all'articolo 3, che ha definito il proprio campo di pag. 8/17 applicazione, e stabilisce che si debba applicare a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio.
A fronte di tale ricostruzione sul piano sistematico assumono che “stride non poco la motivazione con cui ha rigettato la richiesta di CP_1
indennizzo” trattandosi di un rischio generico comune ad altre situazioni del vivere quotidiano. Affermano, al contrario, la connessione con il rapporto lavorativo in quanto inerente all'occasione di lavoro.
In rapporto alla nozione di occasione lavorativa e alla sua riferibilità al caso di specie richiamano la propria deduzione di primo grado in cui aveva evidenziato che la riunione del direttivo sindacale fosse programmata anche
“una relazione avente ad oggetto lo sviluppo dell'impresa datoriale,
e le nuove sfide tecnologiche che si sarebbero dovute CP_5
affrontare.”.
Reputano, al riguardo, che l'occasione di lavoro coinvolge anche l'attivazione di situazioni strumentali (quali assemblee, permessi, uso dei locali delle RSA, etc.) in grado di attivare efficacemente l'azione sindacale nei luoghi di lavoro. Da ciò la sostanziale insindacabilità dell'oggetto della riunione abbia da parte dell (discriminando tra questioni relative alla CP_1
risoluzione di vertenze o problematiche dell'impresa ovvero altre materie).
Diversamente l'interpretazione della nozione avversata confligge ictu oculi con una piena tutela della libertà sindacale.
Nella prospettiva adottata richiamano altro arresto dei giudici di legittimità
(Sentenza n.12779 del 2012) sul concetto di occasione di lavoro e su quello di rischio elettivo, nella parte in cui valorizza l'inerenza all'occasione lavorativa “indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del pag. 9/17 lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali… anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata;
…”.
Ne deriva che: a) il lavoratore in permesso sindacale, indipendentemente dalla retribuzione dello stesso, non possa essere inquadrato come un soggetto che agisca per mere esigenze personali;
b)
l'evento infortunistico non può essere considerato solo nella sua oggettiva materialità, ma va ricollegato al concetto di occasione di lavoro;
c)
l'occasione di lavoro è concetto diverso da causa di lavoro, essendo più esteso in quanto copre tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa è esposta al rischio in dipendenza da fattori di terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.
Da tali affermazioni traggono la conseguenza che, esclusa la situazione di rischio elettivo (recandosi ad un direttivo convocato dal Segretario generale Contr della FEMCA CISL Belluno-Treviso, allargato alle di cui gli stessi erano componenti), sussiste un “pieno diritto/dovere di partecipazione alle riunioni indette dal sindacato a prescindere dalla tipologia o contenuto delle medesime.”, senza che il lavoratore subisca il condizionamento esterno del venir meno della copertura assicurativa e senza che l' possa CP_1
invocare l'assenza di una direttiva datoriale perché sia integrata l'occasione lavorativa.
Affermano che l'occasione lavorativa ricorre in quanto il permesso sindacale “non è un accidente della vita aziendale, ma un evento ontologicamente inserito nei processi aziendali”: in tale senso evidenziano la posizione qualificata di RSU rivestita nella circostanza.
pag. 10/17 Affermato il diritto alla fruizione incondizionata al permesso sindacale, reputano contraddittorio l'orientamento dell'appellato nel prevedere CP_1
la copertura assicurativa (circolare n.23 del 1° giugno 2023) nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del d.l.vo n.81 cit., omologati per quanto concerne le tutele previste per le rappresentanze sindacali).
3) L'appello non può essere accolto.
Sotto un primo profilo i limiti entro i quali la giurisprudenza di legittimità ha delineato l'occasione lavorativa nel caso di permesso sindacale è dato dalla relazione con l'attività produttiva in senso stretto dell'azienda Contr nell'ambito della quale le prerogative sindacali della sono esercitate.
Deve trattarsi, cioè, in primo luogo di inerenza all'ambito entro il quale è attributo alla RSU una specifica attribuzione e, in secondo luogo, che la stessa sia esercitata in relazione alle tematiche tipiche dell'ambito organizzativo/produttivo aziendale;
in sostanza deve emergere una relazione funzionale tra attività delle RSU e l'occasione dell'evento infortunistico.
In un precedente di questa Corte, propria sulla scorta di quello di legittimità
(Sentenza n.13882 del 2016) era stato evidenziato che in coerenza con l'assetto ordinamentale non era causale che il permesso sindacale in quell'occasione fosse quello retribuito e che vi fosse copertura contributiva
(Sentenza n.93 del 2024 nel richiamare la precitata pronuncia con cui si dava evidenza all'esistenza di copertura assicurativa): diversamente opinando vi sarebbe stato un ingiustificato onere contributivo, per cui solo censurando sotto quest'ultimo profilo la previsione normativa che regola il pag. 11/17 permesso ex art.24 St. Lav. si potrebbe giungere a ritenere operante una copertura assicurativa.
La rilevanza di tale aspetto, d'altra parte, è ben evidenziato dalla prima delle due pronunce della Corte Costituzionale (la n.171 del 2002) che nell'affermare la fondatezza della questione, ha dichiarato illegittimo anche l'art.9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che prevedeva l'esclusione dell'organizzazione sindacale dai soggetti, indicati dalla norma tra quelli da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla contribuzione assicurativa.
Proprio con riferimento al distinguo da operare tra aspettativa sindacale e permesso non retribuito è la stessa Corte Costituzionale ad evidenziare il diverso contesto che connota il caso dell'aspettativa sindacale rispetto a quello del permesso non retribuito.
Con l'aspettativa sindacale l'attività del rappresentante del tutto svincolata da una relazione funzionale con il datore di lavoro. A riguardo nella motivazione della Sentenza n.171 il giudice delle leggi chiarisce: “Nel sistema di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 il godimento della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è condizionato all'esistenza congiunta di un presupposto soggettivo e di uno oggettivo. Sotto il primo profilo sono assicurati i soggetti compresi in una delle categorie specificamente enumerate dall'art. 4; sotto il secondo i soggetti così individuati devono svolgere una delle attività, protette in quanto ritenute pericolose, indicate dall'art.
1. I datori tenuti alla contribuzione sono poi individuati dall'art. 9 in quelli che esercitano le attività di cui all'art. 1 ed occupano le persone di cui all'art. 4.
Su tale sistema la Corte costituzionale è intervenuta ripetutamente, affermando il principio secondo cui presupposto esclusivo per la pag. 12/17 configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio, e ricavandone la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (sentenza n. 98 del 1990),
a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato (sentenze n. 476 del 1987, n. 160 del 1990 e n. 332 del 1992).
In applicazione di questo principio, la Corte ha inciso sull'art. 9, ampliando la nozione di "datore di lavoro" tenuto agli adempimenti contributivi, in particolare escludendo che il soggetto ad essi obbligato sia necessariamente colui che determina le condizioni di rischio (sentenza n. 98 del 1990).
Ed ha anche esteso la portata dell'art. 4, ritenendo ingiustificata l'esclusione, dall'elenco delle persone assicurate, dei prestatori di attività lavorative operanti nelle stesse condizioni di rischio di altre categorie protette (sentenze n. 476 del 1987, n. 137 del 1989, n. 332 del 1992).
Ne risulta un sistema che, comprendendo tra i beneficiari dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 4 non solo i lavoratori operanti in regime di subordinazione, ma anche (a seguito dei citati interventi di questa Corte) i collaboratori di imprese familiari e gli associati in partecipazione, soddisfa l'esigenza della massima estensione della tutela contro gli infortuni e le malattie occasionate da attività di lavoro.
Parallelamente l'evoluzione legislativa ha allargato il novero delle categorie protette, prevedendo, oltre la copertura assicurativa degli infortuni in ambito domestico (legge n. 493 del 1999) - l'obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti (legge n. 38 del 2000, artt. 5 e 6).
pag. 13/17 3. - In tale prospettiva deve essere valutata l'attività che i lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970 svolgono - sotto le direttive e per le finalità dell'organizzazione sindacale, presso cui ricoprono cariche provinciali o nazionali – con esposizione ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette dall'art. 1 del d.P.R. n.
1124 del 1965.
Alla stregua della ricordata giurisprudenza, la mancata inclusione di questi soggetti tra i beneficiari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viola l'art. 3, primo comma, Cost.
4. - L'illegittimità di tale mancata inclusione comporta, specularmente,
l'illegittimità dell'esclusione dell'organizzazione sindacale dai soggetti, indicati dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla contribuzione assicurativa.
La già rilevata esigenza di tutelare il lavoro attraverso l'estensione dell'assicurazione obbligatoria comporta infatti la svalutazione del titolo o del regime giuridico in base al quale l'attività sia espletata, tanto da rendere irrilevante la questione circa la definizione della natura del rapporto in virtù del quale il lavoratore in aspettativa agisca nell'interesse dell'organizzazione sindacale, essendo sufficiente riscontrare il suo assoggettamento ad un rischio professionale identico a quello di categorie protette.”.
Viene traslato, quindi, nell'ambito del diverso rapporto che inerisce allo svolgimento del mandato il rischio assicurato, che nulla ha a che vedere con l'originaria posizione lavorativa.
Non così è per il lavoratore in permesso sindacale non retribuito ai sensi dell'art.24 St. Lav. secondo il quale “I dirigenti sindacali aziendali di cui pag. 14/17 all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.”.
Si tratta, perciò, di quelle attività non specificamente riconducibili all'attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori dell'azienda come tali esulanti da quelle porzioni di attività strumentali alle iniziative interne all'organizzazione e alla tutela dei lavoratori aziendali per le quali la disciplina statutaria prevede i permessi retribuiti ex art.23.
In tale modo si opera una dissociazione tra il rischio insito in qualsiasi attività umana e l'attività in senso ampio lavorativa nell'accezione adottata dai giudici di legittimità.
Nel caso di specie col ricorso di primo grado gli odierni appellanti, oltre ad indicare la mera titolazione dell'evento (“Innovazione tecnologica, industria 4.0, competizione internazionale”) avevano specificato che per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno “i componenti del
Direttivo avevano anche predisposto una relazione riguardante l'azienda in cui i ricorrenti erano impegnati e che è stata oggetto di analisi ed approfondimento nel corso dell'incontro (doc. n. 24).”.
Tale solo dato non muta certamente la natura del permesso, posto che lo studio del caso “EN” costituiva uno dei temi oggetto del Direttivo, senza che dal tenore della singola relazione si ricavasse che la problematica fosse afferente alle attività istituzionali proprie della RSU. E' mancato, cioè, quel richiamo alla diretta riferibilità della funzione espletata come sindacalista all'attività lavorativa consistita nella “partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa, non può certamente dirsi pag. 15/17 attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa.” (in motivazione la sentenza n.13882 del 2016).
Nel caso in esame, anche a volere ritenere rilevante la relazione citata, si tratta di una studio il cui contenuto per nulla è riferibile ad una valutazione di specifiche questioni organizzative interne all'azienda: lo studio assume una prospettiva storica delle iniziative e dell'evoluzione del gruppo
NE senza alcun riferimento ad una concreta attività aziendale, ma solo all'analisi di tale “caso” al fine di individuare l'ambito in cui collocare le iniziative del rappresentante sindacale nel mutato contesto lavorativo generale.
4) Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall' CP_3
5) In ragione della peculiarità del caso sussistono le condizioni per la compensazione delle spese del grado, come pure per quanto riguarda il rapporto processuale con l' CP_3
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dischiarato assorbito l'appello incidentale proposto dall' CP_3
- compensa integralmente spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 16/17 Venezia, 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
AN LE
pag. 17/17