CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' conIGliere
dott. Vincenza Randazzo conIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 312/2021 R.G., iscritta a ruolo il 23/04/2021 e posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5 lugli 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, residente a [...], e per essa (in virtù di procura generale conferita con
[...]
atto a ministero Dott. notaio in Messina 19/11/2009 n° 72647 Persona_1
rep. 23893 racc.) nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 [...]
, e , nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Parte_2 [...]
, residente a [...]agli effetti del presente atto rappresentate e C.F._2
difese, come da procura in atti, dall'Avv. Franco Stefanelli del Foro di Reggio
Emilia, cod. fisc. , CodiceFiscale_3
, appellanti
contro
, nata a [...] il [...], Cod. Controparte_1
Fisc.: ,; nato a [...] il [...], CodiceFiscale_4 Parte_3
Cod. Fisc.: , , nata a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_4
30.01.1985, Cod. Fisc.: , rappresentate e difese per CodiceFiscale_6
procura in atti dall'Avv.Massimo Miracola (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_7
del Foro di Patti
appellati
Oggetto: Usucapione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti 18
marzo 2021, n. 238
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 27 dicembre 2011 (iscritta a ruolo al n. 1076/2011
R.G.), la IGnora e i suoi due figli e Controparte_1 Parte_3
hanno citato innanzi al Tribunale di Patti il IGnor Parte_4 CP
, per accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione, in favore di essi
[...]
attori, dell'appartamento sito nel comune di Brolo nel catasto fabbricati censito al foglio 3, mappale 452 subalterno 4 e 5 di proprietà del convenuto. In particolare,
hanno dedotto che il proprio dante causa , creditore del Persona_2 Pt_2
per emolumenti non pagati, aveva acquistato l'immobile, ottenendone il possesso, in virtù di un accordo verbale, con compensazione del prezzo di vendita con il credito vantato.
2. Instauratosi rituale contraddittorio, il convenuto ha contestato le pretese avversarie, eccependo che la detenzione dell'immobile in contesa da parte del
de cuius e degli attori era dovuta ad un contratto di locazione del 1992, intercorso tra lui e il dante causa degli attori.
Questi ultimi hanno formalmente disconosciuto il contenuto del contratto e l'autenticità della firma apposta dal de cuius, senza che il Giuffré avesse chiesto nei termini di legge la verificazione della scrittura.
3. Con separata citazione notificata il 4 febbraio 2012, la sola P_
, avendo appreso che quell'immobile era stato sottoposto a
[...]
pignoramento ed esecuzione immobiliare ai danni del Giuffré, formale proprietario, ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
(ordinanza di vendita) nella procedura esecutiva immobiliare n. 5/1991 pendente avanti al Tribunale di Patti, per var valere il suo acquisto per usucapione del bene.
Questa seconda causa, iscritta a ruolo con il n. 82/2012 R.G., è stata poi riunita al giudizio n. 1076/2011 R.G.
4. Espletata prova testimoniale, il Tribunale adito, con sentenza 18 marzo
2021, n. 238:
1. Preso atto dell'estinzione della procedura esecutiva, nel giudizio riunito iscritto al n. 82/2012 R.G. ha dichiarato cessata materia del contendere nei rapporti tra l'attrice e la e con riferimento all'opposizione agli Controparte_3
atti esecutivi, non essendosi dato seguito alla vendita coattiva;
2. In entrambi i giudizi riunti, ha dichiarato che gli attori avevano per usucapione la piena proprietà del bene in contesa, ritenendo provato il possesso pacifico,
ininterrotto dal 1989 e l'esecuzione da parte degli attori stessi di lavori di ultimazione e ristrutturazione;
3. Ha condannato gli eredi del , nelle more deceduto, al pagamento delle Pt_2
spese di lite;
4. Ha compensato le spese per i convenuti diversi dal . CP_4 5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le eredi del , IGnore Pt_2 [...]
e , quest'ultima rappresentata per procura generale dalla Pt_2 Parte_1
predetta , chiedendone la riforma, previa verificazione delle scritture Parte_2
disconosciute.
6. Con il primo motivo di gravame, le appellanti preliminarmente eccepiscono (per la prima volta) il difetto di legittimazione attiva in capo agli originari attori Pt_3
e , per avere essi rinunziato all'eredità di ,
[...] Parte_4 Persona_2
deceduto l'11 luglio 2005, con dichiarazione del 2 agosto 2005 resa innanzi al
Tribunale di Patti.
6.1 – L'eccezione di tardività della deduzione, sollevata dagli appellati, non coglie nel segno, posto che, com'è noto, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.
6.2 – Nel merito, gli appellati hanno eccepito che, essendo il de cuius deceduto l'11
luglio 2005 ed essendo essi nel possesso dei beni ereditari (cfr. Cass. 23.11.2021 n.
36080) e non avendo, entro il termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 485 cod. civ., fatto l'inventario, sono considerati ex lege eredi puri e semplici: ne consegue, a loro dire,
che la rinuncia effettuata il 2 agosto 2006 (ben oltre quel termine) deve ritenersi priva di ogni efficacia giuridica, in quanto preclusa dalla precedente accettazione ex lege.
6.3 - L'eccezione è fondata.
Infatti (Cass. 23 luglio 2020, n. 15690) premesso che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che
è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata), sia essa espressa o tacita, vi sono dei casi tuttavia in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: artt. 527 e 485 c.c. In tale ultimo caso, trascorso invano il termine ivi prescritto, il chiamato è considerato erede puro e semplice, con l'avvertenza che l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius.
6.4 – Il motivo di appello va quindi rigettato.
7. Con il secondo motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha affermato che “gli attori hanno fornito la prova che
e , nel 1989, avevano stipulato un accordo per la Persona_2 Persona_3
vendita dell'immobile oggetto di causa (v. teste ) e non un mero Testimone_1
preliminare di vendita (…)”: esse assumono l'erroneità di tale assunto, non esistendo nel mondo del diritto un “accordo per la vendita dell'immobile”, che, comunque, non sarebbe distinguibile da un preliminare (con conseguente trasferimento della sola detenzione e non del possesso ad usucapionem) e sarebbe radicalmente nullo per mancanza della prescritta forma scritta.
8. Con il terzo motivo di appello le appellanti lamentano che il Tribunale non ha dato rilevanza al contratto di locazione, censurandosi la dichiarata tardività dell'istanza di verificazione: essa, a detta delle appellanti, “si può intendere come formulata laddove
in atti si sia insistito per l'accoglimento della domanda (o, nel nostro caso,
dell'eccezione) basata sull'autenticità del documento, come nel nostro caso è
avvenuto”. E le appellanti insistono comunque in tale istanza.
9. Prima di valutare nel merito i superiori motivi di gravame, va evidenziato che le appellanti nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni chiedono di essere ammessi a deferire agli appellanti giuramento decisorio sulle seguenti circostanze, allegando procura speciale rilasciata al difensore:
a) Giuro e giurando affermo o nego che la sottoscrizione “ Controparte_1
” è stata apposta dalla IG.ra , in calce alla lettera
[...] Controparte_1
senza data indirizzata al OM. , prodotta in copia da Controparte_5 [...]
e nella causa di primo grado n° 1076/2021 come doc. Pt_2 Parte_1
10, pag. 3, che mi si rammostra;
b) Giuro e giurando affermo o nego che stipulò con RS
il contratto di locazione registrato in data 30/4/1992, prodotto Controparte_2
in copia da e nella causa di primo grado n° Parte_2 Parte_1
1076/2021 come doc. 3, che mi si rammostra;
c) Giuro e giurando affermo o nego di essere stata a conoscenza dell'esistenza
del contratto di locazione stipulato tra e RS CP
, registrato in data 30/4/1992, prodotto in copia da e
[...] Parte_2 Pt_1
nella causa di primo grado n° 1076/2021 come doc. 3, che mi si
[...]
rammostra.
9.1 - Ciò premesso, in linea generale (Cass. lav. 7 giugno 1988, n. 3844; Cass. 18
giugno 2019, n. 16216) all'ammissibilità del giuramento decisorio - che può essere deferito "in qualsiasi momento" - non è di ostacolo ne' il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite (salvi i limiti fissati dall'art. 2739 cod. civ.) ne' il fatto che esso abbia ad oggetto le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la medesima parte sia decaduta, ferma,
peraltro, la necessità che la domanda o l'eccezione, di cui il giuramento mira a provare la fondatezza, sia stata tempestivamente e ritualmente proposta.
9.2 – Inoltre, l'art. 2739 c.c. prevede che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti, con la precisazione (v. Cass. 8 maggio 1979, n. 2624) che il giuramento può essere deferito sulla conoscenza diretta che il giurante ha dei fatti altrui, ma non sulla conoscenza che il giurante abbia acquisito di tali fatti apprendendola da terzi).
9.3 – Ne consegue che può essere ammesso il giuramento decisorio sulla circostanza sub a), attenendo a fatti asseritamente della nei suoi Controparte_1
confronti, ma non il giuramento dei figli e , che Parte_3 Parte_4
all'epoca dei fatti avevano rispettivamente 13 e 7 anni e che, verosimilmente, non hanno potuto avere diretta conoscenza del fatto stesso.
Analogamente va disposto con riguardo al capitolato sub b).
Invece il capitolato sub c) può essere ammesso nei confronti di tutti e tre gli appellati,
trattandosi di riferire se si era a conoscenza del fatto articolato.
10. Ogni altra questione verrà decisa in esito al giuramento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 312 /2021 RG, sull'appello proposto da nq di procuratrice generale di e da Parte_5 Parte_1 Parte_5
in proprio contro ,
[...] Controparte_1 Parte_3 , avverso la sentenza del Tribunale di Patti 18 marzo 2021, n. Parte_4
238:
1. Rigetta il primo motivo di appello e, per l'effetto, conferma la legittimazione attiva degli originari attori e ,; Parte_3 Parte_4
2. Dispone con separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Messina, nella camera di conIGlio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' conIGliere
dott. Vincenza Randazzo conIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 312/2021 R.G., iscritta a ruolo il 23/04/2021 e posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5 lugli 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, residente a [...], e per essa (in virtù di procura generale conferita con
[...]
atto a ministero Dott. notaio in Messina 19/11/2009 n° 72647 Persona_1
rep. 23893 racc.) nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 [...]
, e , nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Parte_2 [...]
, residente a [...]agli effetti del presente atto rappresentate e C.F._2
difese, come da procura in atti, dall'Avv. Franco Stefanelli del Foro di Reggio
Emilia, cod. fisc. , CodiceFiscale_3
, appellanti
contro
, nata a [...] il [...], Cod. Controparte_1
Fisc.: ,; nato a [...] il [...], CodiceFiscale_4 Parte_3
Cod. Fisc.: , , nata a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_4
30.01.1985, Cod. Fisc.: , rappresentate e difese per CodiceFiscale_6
procura in atti dall'Avv.Massimo Miracola (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_7
del Foro di Patti
appellati
Oggetto: Usucapione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti 18
marzo 2021, n. 238
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 27 dicembre 2011 (iscritta a ruolo al n. 1076/2011
R.G.), la IGnora e i suoi due figli e Controparte_1 Parte_3
hanno citato innanzi al Tribunale di Patti il IGnor Parte_4 CP
, per accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione, in favore di essi
[...]
attori, dell'appartamento sito nel comune di Brolo nel catasto fabbricati censito al foglio 3, mappale 452 subalterno 4 e 5 di proprietà del convenuto. In particolare,
hanno dedotto che il proprio dante causa , creditore del Persona_2 Pt_2
per emolumenti non pagati, aveva acquistato l'immobile, ottenendone il possesso, in virtù di un accordo verbale, con compensazione del prezzo di vendita con il credito vantato.
2. Instauratosi rituale contraddittorio, il convenuto ha contestato le pretese avversarie, eccependo che la detenzione dell'immobile in contesa da parte del
de cuius e degli attori era dovuta ad un contratto di locazione del 1992, intercorso tra lui e il dante causa degli attori.
Questi ultimi hanno formalmente disconosciuto il contenuto del contratto e l'autenticità della firma apposta dal de cuius, senza che il Giuffré avesse chiesto nei termini di legge la verificazione della scrittura.
3. Con separata citazione notificata il 4 febbraio 2012, la sola P_
, avendo appreso che quell'immobile era stato sottoposto a
[...]
pignoramento ed esecuzione immobiliare ai danni del Giuffré, formale proprietario, ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
(ordinanza di vendita) nella procedura esecutiva immobiliare n. 5/1991 pendente avanti al Tribunale di Patti, per var valere il suo acquisto per usucapione del bene.
Questa seconda causa, iscritta a ruolo con il n. 82/2012 R.G., è stata poi riunita al giudizio n. 1076/2011 R.G.
4. Espletata prova testimoniale, il Tribunale adito, con sentenza 18 marzo
2021, n. 238:
1. Preso atto dell'estinzione della procedura esecutiva, nel giudizio riunito iscritto al n. 82/2012 R.G. ha dichiarato cessata materia del contendere nei rapporti tra l'attrice e la e con riferimento all'opposizione agli Controparte_3
atti esecutivi, non essendosi dato seguito alla vendita coattiva;
2. In entrambi i giudizi riunti, ha dichiarato che gli attori avevano per usucapione la piena proprietà del bene in contesa, ritenendo provato il possesso pacifico,
ininterrotto dal 1989 e l'esecuzione da parte degli attori stessi di lavori di ultimazione e ristrutturazione;
3. Ha condannato gli eredi del , nelle more deceduto, al pagamento delle Pt_2
spese di lite;
4. Ha compensato le spese per i convenuti diversi dal . CP_4 5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le eredi del , IGnore Pt_2 [...]
e , quest'ultima rappresentata per procura generale dalla Pt_2 Parte_1
predetta , chiedendone la riforma, previa verificazione delle scritture Parte_2
disconosciute.
6. Con il primo motivo di gravame, le appellanti preliminarmente eccepiscono (per la prima volta) il difetto di legittimazione attiva in capo agli originari attori Pt_3
e , per avere essi rinunziato all'eredità di ,
[...] Parte_4 Persona_2
deceduto l'11 luglio 2005, con dichiarazione del 2 agosto 2005 resa innanzi al
Tribunale di Patti.
6.1 – L'eccezione di tardività della deduzione, sollevata dagli appellati, non coglie nel segno, posto che, com'è noto, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.
6.2 – Nel merito, gli appellati hanno eccepito che, essendo il de cuius deceduto l'11
luglio 2005 ed essendo essi nel possesso dei beni ereditari (cfr. Cass. 23.11.2021 n.
36080) e non avendo, entro il termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 485 cod. civ., fatto l'inventario, sono considerati ex lege eredi puri e semplici: ne consegue, a loro dire,
che la rinuncia effettuata il 2 agosto 2006 (ben oltre quel termine) deve ritenersi priva di ogni efficacia giuridica, in quanto preclusa dalla precedente accettazione ex lege.
6.3 - L'eccezione è fondata.
Infatti (Cass. 23 luglio 2020, n. 15690) premesso che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che
è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata), sia essa espressa o tacita, vi sono dei casi tuttavia in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: artt. 527 e 485 c.c. In tale ultimo caso, trascorso invano il termine ivi prescritto, il chiamato è considerato erede puro e semplice, con l'avvertenza che l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius.
6.4 – Il motivo di appello va quindi rigettato.
7. Con il secondo motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha affermato che “gli attori hanno fornito la prova che
e , nel 1989, avevano stipulato un accordo per la Persona_2 Persona_3
vendita dell'immobile oggetto di causa (v. teste ) e non un mero Testimone_1
preliminare di vendita (…)”: esse assumono l'erroneità di tale assunto, non esistendo nel mondo del diritto un “accordo per la vendita dell'immobile”, che, comunque, non sarebbe distinguibile da un preliminare (con conseguente trasferimento della sola detenzione e non del possesso ad usucapionem) e sarebbe radicalmente nullo per mancanza della prescritta forma scritta.
8. Con il terzo motivo di appello le appellanti lamentano che il Tribunale non ha dato rilevanza al contratto di locazione, censurandosi la dichiarata tardività dell'istanza di verificazione: essa, a detta delle appellanti, “si può intendere come formulata laddove
in atti si sia insistito per l'accoglimento della domanda (o, nel nostro caso,
dell'eccezione) basata sull'autenticità del documento, come nel nostro caso è
avvenuto”. E le appellanti insistono comunque in tale istanza.
9. Prima di valutare nel merito i superiori motivi di gravame, va evidenziato che le appellanti nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni chiedono di essere ammessi a deferire agli appellanti giuramento decisorio sulle seguenti circostanze, allegando procura speciale rilasciata al difensore:
a) Giuro e giurando affermo o nego che la sottoscrizione “ Controparte_1
” è stata apposta dalla IG.ra , in calce alla lettera
[...] Controparte_1
senza data indirizzata al OM. , prodotta in copia da Controparte_5 [...]
e nella causa di primo grado n° 1076/2021 come doc. Pt_2 Parte_1
10, pag. 3, che mi si rammostra;
b) Giuro e giurando affermo o nego che stipulò con RS
il contratto di locazione registrato in data 30/4/1992, prodotto Controparte_2
in copia da e nella causa di primo grado n° Parte_2 Parte_1
1076/2021 come doc. 3, che mi si rammostra;
c) Giuro e giurando affermo o nego di essere stata a conoscenza dell'esistenza
del contratto di locazione stipulato tra e RS CP
, registrato in data 30/4/1992, prodotto in copia da e
[...] Parte_2 Pt_1
nella causa di primo grado n° 1076/2021 come doc. 3, che mi si
[...]
rammostra.
9.1 - Ciò premesso, in linea generale (Cass. lav. 7 giugno 1988, n. 3844; Cass. 18
giugno 2019, n. 16216) all'ammissibilità del giuramento decisorio - che può essere deferito "in qualsiasi momento" - non è di ostacolo ne' il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite (salvi i limiti fissati dall'art. 2739 cod. civ.) ne' il fatto che esso abbia ad oggetto le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la medesima parte sia decaduta, ferma,
peraltro, la necessità che la domanda o l'eccezione, di cui il giuramento mira a provare la fondatezza, sia stata tempestivamente e ritualmente proposta.
9.2 – Inoltre, l'art. 2739 c.c. prevede che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti, con la precisazione (v. Cass. 8 maggio 1979, n. 2624) che il giuramento può essere deferito sulla conoscenza diretta che il giurante ha dei fatti altrui, ma non sulla conoscenza che il giurante abbia acquisito di tali fatti apprendendola da terzi).
9.3 – Ne consegue che può essere ammesso il giuramento decisorio sulla circostanza sub a), attenendo a fatti asseritamente della nei suoi Controparte_1
confronti, ma non il giuramento dei figli e , che Parte_3 Parte_4
all'epoca dei fatti avevano rispettivamente 13 e 7 anni e che, verosimilmente, non hanno potuto avere diretta conoscenza del fatto stesso.
Analogamente va disposto con riguardo al capitolato sub b).
Invece il capitolato sub c) può essere ammesso nei confronti di tutti e tre gli appellati,
trattandosi di riferire se si era a conoscenza del fatto articolato.
10. Ogni altra questione verrà decisa in esito al giuramento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 312 /2021 RG, sull'appello proposto da nq di procuratrice generale di e da Parte_5 Parte_1 Parte_5
in proprio contro ,
[...] Controparte_1 Parte_3 , avverso la sentenza del Tribunale di Patti 18 marzo 2021, n. Parte_4
238:
1. Rigetta il primo motivo di appello e, per l'effetto, conferma la legittimazione attiva degli originari attori e ,; Parte_3 Parte_4
2. Dispone con separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Messina, nella camera di conIGlio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)