Ordinanza cautelare 29 agosto 2014
Decreto decisorio 18 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 29/08/2014, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01120/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02291/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2014, proposto da:
RO AM, rappresentato e difeso dall'avv. Michele AM, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Gorreri in Milano, Via Lamarmora, n. 33
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dell'11.4.2014, fasc. n. 3526F, notificato in data 16.4.2014, emesso dal Ministero della Giustizia, D.A.P. - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio III del Corpo di Polizia Penitenziaria - Settore Assegnazioni, Trasferimenti e Mobilità Provvisoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto:
che l’Amministrazione, nella memoria depositata in giudizio, dà conto delle esigenze di servizio che hanno condotto al rigetto dell’istanza del ricorrente, con particolare riferimento alla situazione degli organici presso le Case circondariali di Vigevano e di Cosenza;
che la decisione adottata, di carattere discrezionale, non appare prima facie affetta da macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza, né da travisamento di fatti;
che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto comunque di poter compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lorenzo Stevanato, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2014
IL SEGRETARIO