Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1085 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri contratti d'opera”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 236/23, pubblicata il 25
Gennaio 2023, e notificata in pari data;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata in data 11 Novembre 2024, all'esito dell'udienza del 5 Novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 30 Gennaio 2025), e pendente tra:
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe Sauchella ( , C.F._1
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Gennaro Abete ( ), con il quale è C.F._2
elett.te domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1
CONCLUSIONI: Nel corso dell'udienza del 5 Novembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento del ricorso monitorio del 14 Luglio 2020, il Tribunale di Benevento, giusta d.i. n. 929/20 pubblicato il 7 Agosto 2020, e notificato il Primo Settembre 2020, ingiungeva a “ il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 4.740,40, oltre interessi e spese della procedura.
La ragione creditoria scaturiva da un contratto di fornitura e posa in opera di materiale, come da fattura n. 72/19 del 27 Luglio 2019, per un importo pari ad euro 9.479,40.
La debitrice “ ” aveva versato in acconto l'importo di euro 4.739,00; pertanto il CP_1
residuo impagato era pari ad euro 4.740,40 (appunto, trattasi dell'importo per il quale si è agìto in sede monitoria).
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta “ Controparte_1
, con citazione notificata in data 5 Ottobre 2020 nei confronti di
[...] CP_2
L'ingiunta eccepiva l'infondatezza della domanda monitoria, attesa la non corrispondenza di quanto fatturato dalla ricorrente con le attività effettivamente svolte.
Dunque, nell'ottica di “ ”, il credito effettivo di ammontava ad euro CP_1 CP_2
5.465,50. Alla luce dell'incontestato acconto pari ad euro 4.739,00, il residuo impagato era pari ad euro 726,50 (e non già euro 4.740,40).
Altresì parte opponente eccepiva che gli operai dell'opposta all'esito Controparte_2
dell'intervento di manutenzione di frigoriferi, senza autorizzazione alcuna avevano ritirato dei materiali, il cui valore era senz'altro superiore alla differenza fra quanto pagato a titolo di acconto da essa società “ ” ed il residuo ancora dovuto ad . CP_1 CP_2
2 Quindi l'ingiunta-opponente chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di CP_1
revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria azionata in sede monitoria.
Si costituiva l'opposta chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la Controparte_2
conseguente conferma del d.i. opposto.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 236/23, pubblicata il 25 Gennaio 2023, e notificata in pari data.
Il G.M. ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto, dichiarato anche esecutivo.
Altresì il primo Giudice ha condannato l'opponente “ ” al pagamento delle spese CP_1
del giudizio in favore dell'opposta – spese liquidate in euro 1.276,00 per CP_2
compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione.
Il Tribunale ha ritenuto non provata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente
“ ”. CP_1
In particolare il G.M. ha esaminato la contestazione (sollevata da parte opponente), inerente ai fogli di lavoro nn. 112 e 115.
Orbene – contrariamente a quanto asserito da “ – i suddetti fogli di lavoro CP_1
forniscono la prova dell'attività svolta da Controparte_2
Al contempo, l'opponente non ha dato prova della dedotta sottrazione di materiali, di cui si sarebbe resa responsabile la società opposta.
Da qui la statuizione di rigetto dell'opposizione, e di conferma del d.i. opposto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello “La , con Controparte_1
citazione notificata in data 23 Febbraio 2023 nei confronti di “ . Controparte_2
Parte appellante deduce che il Giudice di prime cure non avrebbe applicato correttamente i princìpi sanciti dagli artt. 2697 e 2729 cc..
3 Ad avviso di “ ”, erroneamente il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa CP_1
creditoria di basandosi sulla sola documentazione acquisita CP_2
(documentazione, peraltro, solo in parte inerente alla fattispecie concreta).
Quindi la srl appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di revocarsi il d.i. opposto;
ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria di;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. CP_2
Parte appellante chiede anche di condannarsi alla restituzione delle somme CP_2
versate in esecuzione della sentenza di primo grado (somme quantificate in euro 8.022,06).
In data 22 Maggio 2023 si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il Controparte_2
gravame.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 23 Giugno 2023, ha ritenuto superflua la prova per testi articolata dalla srl appellante (prova già denegata dal Tribunale).
Giusta ordinanza comunicata l'11 Novembre 2024, all'esito dell'udienza del 5 Novembre
2024 (celebrata nelle forme della trattazione scritta), sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' d'uopo esaminare congiuntamente il primo ed il terzo motivo di appello, in quanto logicamente e giuridicamente connessi.
“La ” deduce l'erroneità delle motivazioni addotte dal primo Giudice. CP_1
Ad avviso dell'odierna appellante, l'opposizione è stata rigettata, benchè parte ricorrente non abbia fornito la prova del proprio credito.
4 Più precisamente, nell'ottica dell'appellante (opponente in primo grado), non CP_2
avrebbe provato di avere svolto attività ulteriori, rispetto a quelle riportate nei fogli di lavoro nn. 112 e 115 (documenti ritualmente prodotti in primo grado).
Ergo, secondo parte appellante il credito di non può essere riconosciuto nella CP_2
misura di euro 9.479,40, dedotta dall'originaria ricorrente, ma piuttosto nella misura di euro
5.465,50.
Pertanto – prosegue l'appellante – (avuto riguardo all'incontestato versamento in acconto della somma di euro 4.739,00), non potrebbe trovare conferma l'importo di euro 4.740,40, portato dal provvedimento monitorio, dato che il credito residuo ammonta ad euro 726,50
(appunto, euro 5.465,50 – euro 4.739,00).
Le censure di parte impugnante sono infondate.
Si impone l'esame della documentazione prodotta da ambedue le parti, e cioè il preventivo, la fattura ed i fogli di lavoro.
L'attività svolta da è consistita nella manutenzione degli impianti frigoriferi CP_2
della committente “ ”. CP_1
I documenti prodotti da entrambe le parti sono coerenti tra di loro;
l'unica differenza è data dal fatto che, nei fogli di lavoro, le voci degli interventi sono state riportate in maniera meno dettagliata.
Quindi va condivisa la valutazione, espressa dal Tribunale, di infondatezza delle contestazioni mosse dall'odierna appellante.
Peraltro, è significativo che “ ” abbia mosso tali contestazioni, soltanto dopo avere CP_1
ricevuto la richiesta di versamento del residuo impagato (e non già nell'immediatezza degli interventi, effettuati da in date 30 luglio 2019 e 6 agosto 2019). CP_2
Né può revocarsi in dubbio che le contestazioni mosse da “ ” siano sintomatiche CP_1
di un'evidente violazione dei princìpii di correttezza e buona fede.
5 La Suprema Corte ha affermato che “In tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato, e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto” (Cass. civ., n.
36295/23).
Orbene, il rifiuto del pagamento delle spettanze è conforme a buona fede, solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità, ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene, o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio, oppure quando la prestazione sia per quest'ultimo priva di qualunque utilità; circostanze che nel caso di specie sono assolutamente da escludere.
Significativamente, non ha mai contestato l'utilità, né ha eccepito eventuali Controparte_1
vizi degli interventi effettuati dalla Controparte_2
E' d'uopo ribadire come la committente “ ” abbia mosso generiche contestazioni, CP_1
soltanto successivamente alla richiesta di pagamento, formulata da a mezzo CP_2
PEC del 12 Maggio 2020.
Dunque, le voci contenute nei due fogli di lavoro nn. 112 e 115 coincidono con le voci indicate nel preventivo e nella fattura.
Trattasi di voci riportate in tutti i documenti succitati, e rientranti nel genus della manutenzione;
vale a dire la sostituzione di ventilatori, la sostituzione del compressore, la riparazione delle perdite di gas nonché le ricariche di gas.
I fogli di lavoro non riportano alcune attività quali il lavaggio chimico e la sostituzione;
ebbene, correttamente il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di lavori complementari ed indispensabili al corretto funzionamento degli impianti.
Indubbiamente siamo dinanzi ad attività accessorie e strumentali al corretto funzionamento dell'impianto di refrigerazione (deve dunque ritenersi che abbia svolto anche CP_3
queste ulteriori attività; da qui l'esatta quantificazione del credito, nella misura richiesta).
6 Né può trascurarsi come (nell'Aprile 2020) si sia appurato il corretto funzionamento dell'impianto manutenuto da . CP_2
Col secondo motivo di appello, “ ha impugnato la sentenza, laddove il primo Controparte_1
Giudice, in violazione dell'art. 2729 cc., avrebbe posto a fondamento della propria decisione l'improprio richiamo al foglio di lavoro n. 60 del 24 Aprile 2020 (trattandosi di documento irrilevante nel caso di specie).
Neanche tale censura può trovare accoglimento.
Invero il Tribunale non ha posto a fondamento della propria decisione il succitato foglio di lavoro n. 60 del 24 Aprile 2020; piuttosto, trattasi di documento richiamato dal primo
Giudice, quale ulteriore elemento, idoneo a confutare le contestazioni sollevate da parte opponente.
Indubbiamente la committente avrebbe potuto approfittare dell'intervento del CP_1
24 Aprile 2020 per sollevare contestazioni, in ordine all'effettività e correttezza dei precedenti interventi manutentivi, posti in essere da (il che non è avvenuto). CP_2
Dunque, tutti gli addotti motivi di gravame risultano infondati.
In tale contesto, non può che trovare conferma la valutazione di superfluità dei mezzi istruttori addotti dall'odierna appellante (valutazione già espressa dal primo Giudice, e ribadita dalla Corte nell'ordinanza del 23 Giugno 2023).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza (con la quale si è rigettata l'opposizione a d.i., e si è confermato il d.i. opposto).
Peraltro, è d'uopo cogliere un evidente profilo di contraddittorietà della prospettazione dell'odierna appellante;
infatti quest'ultima invoca il totale rigetto della domanda creditoria di , pur ammettendo, quanto meno, la sussistenza del credito residuo, nella CP_2
misura di euro 726,50.
Infine, va esaminata la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, avanzata dalla srl appellata.
7 L'istanza va respinta, in assenza dei presupposti di Legge.
Invero la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ma necessita della mala fede o della colpa grave.
Nel caso di specie, tali elementi non si ravvisano nella condotta dell'impugnante “
[...]
”, né sono stati puntualmente dedotti dall'appellata . CP_1 CP_2
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese
Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante
“ , e pertanto vengono poste a carico di quest'ultima; infatti, trattasi di una Controparte_1
soccombenza sostanzialmente integrale, non scalfita dal rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
Debbono trovare applicazione le nuove tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa è pari ad euro 4.740,40 (importo del credito riconosciuto dal Tribunale,
e confermato all'esito del presente grado).
Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
E' da ritenersi equa e congrua la quantificazione dei compensi, nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi, nell'ambito dello scaglione in oggetto.
In definitiva, a titolo di compenso professionale si addiviene alla liquidazione dei seguenti importi:
euro 402,00 per la fase di studio;
euro 402,00 per la fase introduttiva;
euro 744,00 per la fase istruttoria/trattazione;
8 euro 638,50 per la fase decisoria;
in totale euro 2.186,50.
Nulla quaestio sulla liquidazione anche del compenso per la fase istruttoria, considerata la delibazione delle istanze istruttorie formulate da parte appellante (cfr. la succitata ordinanza del 23 Giugno 2023).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore della srl appellata.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante “ ), dell'ulteriore importo pari al Controparte_1
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da “ nei confronti di “ , avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Benevento n. 236/23, pubblicata il 25 Gennaio 2023 e notificata in pari data, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna “ al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1
di giudizio in favore di “ – spese che liquida in euro 2.186,50 per compenso Controparte_2
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Gennaro Abete;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante “
[...]
) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. Controparte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
9 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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