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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2210/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2210/2022 promossa da:
(CF e p.iva (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) con il C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio degli Avv.ti Anna Schiaffino (C.F. ed Ennio C.F._3
Panzino (C.F. ) APPELLANTI C.F._4
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. P.IVA_3 Controparte_3
con il patrocinio dell'Avv. Gianni Baldini (C.F. P.IVA_4
APPELLATE C.F._5
avverso la sentenza n. 997/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
14/10/2022 RG 3512/2021
CONCLUSIONI
In data 25.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, disattesa e impugnata ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 997/2022 pubblicata il 14 ottobre 2022 nel procedimento recante n. RG 3512/2021 emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice
Dott. Giacomo Lucente, comunicata a cura della Cancelleria Civile il 14 ottobre
2021, notificata in data 4 novembre 2022, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte nel giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado e per
l'effetto:
1. previa declaratoria, in riforma della sentenza impugnata, della legittimazione passiva di accertare e dichiarare che il saldo Controparte_1 dovuto alla Banca deve essere ricalcolato decurtando, da quanto richiesto in via monitoria e da quanto riportato nel decreto ingiuntivo opposto, gli importi indebitamente addebitati, secondo quanto indicato nella relazione peritale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 800/2021 reso dal Tribunale di Lucca, in persona del Giudice Dott. Giulio Giuntoli in data
23 maggio 2021, nel procedimento recante R.G. n. 2095/2021, o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
2. All'esito degli accertamenti di cui al punto
2. revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 800/2021 reso dal Tribunale di
Lucca in persona del Giudice Dott. Giulio Giuntoli in data 23 maggio 2021, nel procedimento recante R.G. n. 2095/2021, in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria definendo i rapporti debito/credito tra e la a seguito del ricalcolo secondo quanto sopra Parte_1 CP_4 indicato;
3. Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 800/2021 reso dal
Tribunale di Lucca, in persona del Giudice Dott. Giulio Giuntoli in data 23 maggio 2021, nel procedimento recante R.G. n. 2095/2021, emesso nei confronti dei Signori e in qualità di Parte_2 Parte_3 fideiussori, in ragione della nullità della clausola n. 6 contenuta nei contratti di fideiussione da loro sottoscritti e pertanto dell'intervenuta decadenza della
Banca rispetto all'azione ex art. 1957 c.c.; 4. In ogni caso, condannare le appellate a rifondere le spese ed i compensi del primo grado e del secondo grado di giudizio;
”
Per la parte appellata: “Rigettata ogni avversa istanza, Previa eventuale ammissione delle prove orali
e peritali richieste in comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 VI cpc in primo grado, Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_1
(C.F. e P.Iva: con sede in 55055 Pietrasanta (LU), da P.IVA_1 [...]
(C.F.: e da (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
) con gli Avv.ti Anna Schiaffino ed Ennio Panzino al fine di C.F._2 ottenere la riforma della sentenza n. 997/2022 pubblicata il 14/10/2022 del
Tribunale di Lucca nell'ambito del procedimento recante n. RG 3512/2021, emessa dal Tribunale di Lucca, e quindi confermarsi detta sentenza, e il decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. n. 997/2022 pubblicata il 14/10/2022, ha così deciso: “…dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
[...] opposto;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti, liquidate in €. 13.430,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge”.
La predetta sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1
e quale mandataria dello stesso istituto di
[...] Controparte_5 credito, in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
800/2021, emesso in data 23.5.2021 e pubblicato in data 24.5.2021, con il quale era stato ingiunto a ed ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
quali garanti, in via solidale, il pagamento della somma di € Parte_3
177.249,74 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Gli opponenti avevano chiesto la revoca del decreto opposto e la rideterminazione del “dare- avere” tra le parti, con decurtazione degli importi indebiti riscossi, deducendo: la nullità del d.i. perché emesso a favore di soggetto diverso Controparte_1 da che aveva promosso la procedura monitoria;
la Controparte_5 violazione dell'art. 117 T.U.B. per mancata indicazione e pattuizione del regime finanziario adottato;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
il mancato adeguamento dei contratti alla delibera CICR 3.8.2016; l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi in assenza di idonea pattuizione in forma scritta;
la violazione dell'art. 118 T.U.B per illegittime ed unilaterali modifiche delle condizioni contrattuali;
la nullità delle fideiussioni e della clausola conforme allo schema ABI di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c..
Si erano costituite in giudizio e la cessionaria Controparte_1 Controparte_2 tramite la mandataria , contestando quanto Controparte_3 dedotto ed eccepito dagli opponenti, chiedendo la conferma del D.I. opposto;
avevano eccepito la carenza di legittimazione passiva di CP_1 essendo legittimata passiva la società cessionaria in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 3.6.2021 e la legittimità di tutte le condizioni praticate dalla banca e degli addebiti di voci espressamente pattuite.
La causa era stata istruita con prove documentali, rigettate le istanze istruttorie e la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e (di seguito anche APPELLANTE) hanno
[...] Parte_3 convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
[...]
e (di seguito anche Controparte_6 Controparte_3
APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Primo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo al capo che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . CP_1
2. Secondo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo al capo della sentenza che ha qualificato le due fideiussioni come contratti autonomi di garanzia (segue) La riproposizione dell'eccezione di estinzione del debito dei fideiussori come conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione. 3. Terzo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo ai capi della sentenza che dichiarano la legittimità delle condizioni applicate ai contratti di finanziamento e conto corrente.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, tramite la mandataria Controparte_2
e nel costituirsi in Controparte_3 Controparte_1 giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro, la conferma.
In data 25.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto per come di seguito motivato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Per quanto riguarda la critica contenuta nel primo motivo di gravame (1.
Primo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo al capo che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
) si rileva quanto segue. CP_1
Parte appellante sostiene che: a) l'avviso della cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione di dell'avvenuta cessione Controparte_1 ad anche dei crediti verso non dimostrerebbero il CP_2 Parte_1 trasferimento dei crediti in esame, essendo necessari a tal fine la lista dei debitori ceduti e/o l'estratto attestante l'inserzione del nominativo della società nella lista dei debitori ceduti;
b) l'eccezione di estinzione del credito Parte_1 esattamente sarebbe stata sollevata dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente e la pretesa creditoria si sarebbe estinta, non avendo la Banca esercitato l'azione, nei confronti dei fideiussori, entro il termine di 6 mesi dal 14 e dal 24 maggio 2019; c) avendo il primo giudice ritenuto che si tratterebbe non di contratti di fideiussione ma contratti autonomi di garanzia, discenderebbe come logica conseguenza la non trasmissibilità ex lege della garanzia unitamente al credito.
Parte appellata sostiene che l'art. 58 TUB prevederebbe il trasferimento delle passività al soggetto cessionario e non la semplice aggiunta della responsabilità di questo ultimo a quella del cedente, derogando all'art. 2560 Cont comma 2 cod. civ. ed essendo l'opposizione formulata solo contro e non nei confronti della cessionaria , il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto CP_2 definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc.; inoltre la cessione sarebbe stata confermata anche in giudizio da sia le garanzie fideiussorie CP_1 che le garanzie autonome rientrerebbero nei c.d. “contratti con obbligazioni del solo proponente” di cui all'art. 1333 c.c. e, trattandosi di accessori del credito ex art. 1263 cc, per effetto della cessione verrebbero trasferiti ex lege al cessionario.
Il Tribunale ha ritenuto: “ eccepisce la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in quanto gli opponenti chiedono unicamente
l'accertamento del minore importo di un credito trasferito ad a far CP_2 data dal 3.6.2021 in forza del contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 TUB).
L'eccezione è fondata, in quanto a seguito della cessione il credito è entrato a far parte del patrimonio della cessionaria, nei cui confronti soltanto potranno farsi valere le eccezioni relative al quantum. Dovranno invece essere fatte valere nei confronti del cedente le eccezioni di compensazione o le domande giudiziali verso il cessionario nascenti da vicende relative al rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. n. 21843/2019 e 13735/2022). Infatti, la legge
130/1999, all'art. 1 comma 1 lett. b, ha stabilito che i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo, vincolato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione. Consentire al debitore ceduto la proposizione di eccezioni di compensazione o domande giudiziali significherebbe incidere sul patrimonio separato, danneggiando il pubblico dei risparmiatori, che può solo essere esposto al rischio del mancato incasso dei crediti.”
L'assunto di parte appellante secondo cui l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione di dell'avvenuta Controparte_1 cessione ad anche dei crediti verso non CP_2 Parte_1 dimostrerebbero il trasferimento dei crediti in esame, non è condivisibile.
L'avviso di cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30.04.1999 e dell'art. 58 TUB, ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova di per sè l'inclusione nell'operazione di trasferimento in blocco della specifica posizione debitoria, salvo che nel detto avviso siano contenute indicazioni tali da rendere certa l'identificazione dei crediti;
tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. n. 17944/2023).
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “[….] risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).[…] Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)” (Cass. n.
28790/2024).
Cont La cedente si è costituita ritualmente in giudizio unitamente alla cessionaria , producendo, oltre all'avviso di cessione ritualmente CP_2
Cont pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione datata 26.7.2021 in cui ha affermato specificamente che i crediti sono stati oggetto della Parte_1 suddetta cessione ( “Oggetto: Pratica: 98586 – NDG: 15187004 Parte_1
Cessione a in data 3 giugno 2021 […] che include, tra gli Controparte_2 altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto” ); ha prodotto inoltre l'elenco debiti ceduti ed il suindicato NDG n. 15187004 (Numero Direzione
Generale identificativo del debitore) compare tre volte di seguito a pag. 139 dell'elenco. Tale documentazione appare idonea ad integrare la prova presuntiva della Cont cessione del trasferimento da ad dei crediti vantati nei confronti di CP_2
ne consegue la legittimazione della cessionaria a partecipare al Parte_1 giudizio.
La legittimazione passiva permane comunque anche in capo alla cedente.
In primo luogo, il diritto è stato trasferito nel corso del processo, iniziato con il deposito del ricorso per procedimento monitorio e proseguito con l'opposizione a d.i., per cui la fattispecie rientra nelle ipotesi disciplinate dall'art. 111 c.p.c., che dispone: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie […] In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso .
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha infatti enunciato il principio che “la litispendenza si verifica solo se il ricorso e il decreto vengono notificati, ma retroagisce al momento del deposito del ricorso”. Cont Il decreto ingiuntivo n. 800/2021 in favore di è stato pubblicato in data
24.5.2021, l'avviso della cessione è stato pubblicato sulla G.U. del 10.6.2021
(la rettifica del 26.6.21 indica dati qui non rilevanti), il d.i. è stato notificato in data 18.6.2021, quindi successivamente alla cessione del credito ma a cura di nella qualità di mandataria di . Controparte_5 CP_1
Con l'opposizione, inoltre, non è stata chiesta soltanto una diversa quantificazione del credito, come ritenuto dal Tribunale, ma anche la sua Cont estinzione nei confronti dei fideiussori per intervenuta decadenza di ex art. 1956 cpc.
Risulta quindi corretta l'opposizione al d.i. del 28.7.2021 proposta nei confronti Cont di , che appariva dal provvedimento giudiziale come unica titolare del diritto e che con la notifica del provvedimento a mezzo della mandataria ribadiva la richiesta di pagamento in proprio favore;
a ciò si aggiunga che la pubblicazione dell'avviso sulla G.U. non provava in alcun modo l'avvenuta cessione dei crediti in esame in quanto non conteneva l'elenco dei crediti ceduti.
E' altresì infondata l'eccezione di parte appellata secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivamente esecutivo, per essere stata Cont Cont l'opposizione proposta contro e confermata nei confronti della sola nella memoria n. 1 ex art. 183 co. VI cpc. Cont La dichiarazione datata 26.7.2021, in cui ha affermato specificamente che i crediti sono stati oggetto della suddetta cessione, è stata infatti Parte_1 prodotta in primo grado dalla cessionaria soltanto con la memoria n.2 ex art. 183 co.VI n. 2 cpc (v. note autorizzate ud. 8.10.24). CP_2
Il Collegio evidenzia infine che la fattispecie in esame è diversa da quella decisa con la sentenza della Corte di Cassazione n. 26512/2017: In quest'ultima, infatti, non soltanto la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata dalla cessionaria in proprio allegando l'atto di cessione del credito, ma soprattutto si era formato il giudicato interno sulla pendenza della lite alla data della notifica e non del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Va pertanto dichiarata la legittimazione passiva sia della cedente che della cessionaria;
la pronunzia del Tribunale in ordine alla “carenza di legittimazione passiva di deve quindi essere intesa quale presa d'atto del Controparte_1 sopravvenuto mutamento della titolarità attiva del credito in corso di giudizio.
Riguardo l'ulteriore obiezione di parte appellante, secondo cui l'asserita qualificazione di contratto autonomo precluderebbe il trasferimento automatico della garanzia unitamente al credito, si rileva che l'art 58 TUB dispone:”
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”. La questione è comunque assorbita dalla decisione sul secondo motivo di appello.
La seconda censura alla sentenza impugnata (“Secondo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo al capo della sentenza che ha qualificato le due fideiussioni come contratti autonomi di garanzia (segue) La riproposizione dell'eccezione di estinzione del debito dei fideiussori come conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione”) è parzialmente fondata, nei limiti di cui appresso, ma la statuizione del Tribunale è comunque corretta.
L'appellante sostiene che i contratti in esame avrebbero la natura della tipica fideiussione e non di contratti autonomi, infatti riporterebbero più volte la parola “fideiussione” e rinvierebbero alle corrispondenti disposizioni codicistiche, la clausola di pagamento “a prima richiesta” non sarebbe da sola sufficiente a configurare un contratto autonomo di garanzia, mancando l'esclusione per il garante della possibilità di opporre eccezioni e non risultando elementi sintomatici dalle altre clausole contrattuali;
ne conseguirebbe, previo accertamento della nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. in quanto conforme allo schema Abi dichiarato illecito, l'estinzione del credito verso i fideiussori per mancato esercizio dell'azione giudiziale nel termine di 6 mesi dalla revoca dei rapporti, avvenuta in data 14 e 24 maggio 2019.
Parte appellata eccepisce che dal tenore complessivo della convenzione negoziale risulterebbe la natura di garanzie autonome dei contratti, infatti l'art. 1957 c.c. e l'art. 1955 c.c. sarebbero richiamati nell'art 6, approvato con doppia firma, solo per essere derogati;
la fideiussione specifica n. 206949 del
27 aprile 2018 non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, che riguarderebbe solo le fideiussioni omnibus e la cui istruttoria avrebbe ricoperto un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005; nelle fattispecie “a prima richiesta” sarebbe sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento e sarebbe avvenuta contestualmente alla revoca dei rapporti di c/c e di finanziamento, nel maggio 2019.
Il Tribunale ha così motivato la ritenuta qualificazione di contratti autonomi: “E' infatti noto che il nomen iuris individuato dalle parti non corrisponde necessariamente alla qualificazione giuridica del titolo contrattuale. Per costante giurisprudenza infatti: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso.” (Cass.
16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n.
4717/2019). All'art. 7 comma 1 di entrambe le garanzie in esame si prevede una espressa rinuncia del debitore garante alla facoltà di opporre eccezioni nei confronti del creditore prima di procedere al pagamento, ed infatti le parti hanno pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta”: l'inciso è di per sé sufficiente per qualificare i negozi in questione come di garanzia autonoma, dato che si evince chiaramente la volontà degli opponenti di offrire alla società creditrice opposta sicura soddisfazione di ogni suo credito vantato nei confronti della banca, scindendo il rapporto di accessorietà col debito principale, nei limiti dell'importo massimo garantito. Va evidenziato che la recente Cass. 15091/21 ha ritenuto
l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, se è previsto che il garante debba pagare in un termine ristretto dalla richiesta del garantito, essendo in tal caso implicita l'impossibilità di opporre eccezioni: nel caso di specie l'art. 7 comma 1 dei contratti prevede che il pagamento debba avvenire immediatamente, cosicchè non possono esservi dubbi sulla natura autonoma della garanzia oggetto di causa.”
I contratti in esame (fidejussione omnibus garanzia n. 000339262 e fidejussione specifica garanzia n. 206949) riportano la seguente clausola: “Art.
7- Pagamento del fideiussore.
1.Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.”
Rileva il Collegio che tale clausola non possa condurre alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia. La S.C. ha evidenziato che tali espressioni possono riferirsi a più forme di garanzia, “sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia)” (vedi Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16825; vedi lo stesso provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2015, punto 16, che in relazione a tale clausola osserva: “Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debitore principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento”).
L'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è
l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr Cass. civ. 15091/2021; 4717/2019).
Deve quindi ritenersi che nel caso in esame le parti abbiano stipulato una fideiussione a prima richiesta, non avendo aggiunto a “semplice richiesta scritta” anche “senza eccezioni”; non sono equiparabili a tale formula, come sostenuto da parte appellata, le previsioni degli artt. 6 e 9 e 10, che riguardano la deroga all'art. 1955 cc (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), l'obbligo di restituire le somme erogate in caso di dichiarata invalidità dell'obbligazione principale, la facoltà di recesso da parte della banca.
Ne consegue che la garanzia prestata dagli appellanti deve essere riqualificata in termini di fideiussione e non di contratto autonomo.
Riguardo l'eccepita nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 cc ed alla asserita inidoneità della richiesta stragiudiziale all'interruzione del termine decadenziale, il Tribunale ha evidenziato che “Quanto alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6 co. 1 All. 8-9), in presenza di clausola di pagamento “a prima richiesta” “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare «a prima richiesta»
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cass. civ. sez. III, 26/09/2017; Cass. civ. sez. III, 21/05/2008, n.13078). Nelle fattispecie de quo, in cui è prevista la clausola “a prima richiesta”, le parti hanno espressamente pattuito la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. e la banca, con racc. a.r. del 14.5.2019 e 24.5.2019 (all. 27-28) ha sollecitato il pagamento nei confronti del debitore principale e dei garanti.”
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 2021, ha dichiarato la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI illecito a monte, precisando, al punto 2.10.2.1: “Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E' intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
La presunzione dell'intesa anticoncorrenziale, con la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, non può tuttavia ritenersi operante per i contratti conclusi a distanza di anni dal provvedimento della B.I.; riguardo questi ultimi, per il principio generale secondo cui è onere dell'attore dare prova di tutti i fatti costitutivi della domanda, la parte che intendesse eccepire l'intesa anticoncorrenziale dovrebbe fornirne prova. La dichiarazione della nullità
(comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore […]”
(così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo,
Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170 “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”; Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I,
15/07/2024, n.19401).
Nel caso in esame i contratti sono datati 2015 e 2018, quindi successivi di oltre sei anni al citato provvedimento della Banca d'Italia; il contratto del 2018 non vi rientra anche per la ragione che si tratta di garanzia “specifica”, mentre il citato provvedimento riguarda solo le fideiussioni omnibus e nessuna allegazione e prova è stata offerta di un ipotetico accordo anticoncorrenziale.
La clausola derogatoria del termine deve pertanto ritenersi valida.
Si rileva inoltre che la clausola in esame consente alla banca di esigere immediatamente il pagamento del dovuto “a semplice richiesta scritta”; con tali clausole, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. è sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del
09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020; vedi anche da ultimo Cass.
13/01/2025, n.835, anche in parte motiva: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previ-sione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021,
n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). […] Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere
"a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art.
1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla
Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale” ; Cass. 10/01/2025,
n.660).
Essendo pacifico che la diffida stragiudiziale del maggio 2019 è stata tempestiva, in quanto in pari data della revoca dei rapporti, la diversa qualificazione dei contratti non inficia la correttezza della sentenza impugnata, laddove ha escluso l'estinzione del diritto per decadenza dal termine, che quindi va confermata sulla base della sopra estesa diversa motivazione.
III. La terza censura alla sentenza impugnata (
3. Terzo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo ai capi della sentenza che dichiarano la legittimità delle condizioni applicate ai contratti di finanziamento e conto corrente) è infondata.
Parte appellante sostiene che, a fronte delle criticità indicate nella relazione peritale di parte (“-applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta nel contratto di finanziamento siglato il 10 maggio 2018;- illegittima capitalizzazione degli interessi sul conto corrente n. 910 del 2.7.2015;- applicazione di interessi ultralegali sul conto corrente n. 910 del 2.7.2015;- mancato rispetto dell'art. 118 TUB in tema di ius variandi”), il Tribunale erroneamente non avrebbe accertato: 1) la nullità ed indeterminatezza della pattuizione sugli interessi, mancando l'indicazione del regime di capitalizzazione;
2) la violazione della Delibera CICR 2000, mancando nel contratto di conto corrente n. 910 del 2.07.2015 l'indicazione del T.A.E.; 3) la violazione della Delibera CICR 2016, mancando una specifica convenzione scritta sulle clausole di capitalizzazione;
inoltre il primo giudice avrebbe inoltre Contr Contr errato 4) ritenendo tardiva l'eccezione di corrispondenza di e mentre sarebbe stata una semplice precisazione di quanto già sostenuto in citazione e perizia;
5) ritenendo esplorativa la ctu, nonostante una perizia di parte ed argomentazioni nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie;
4) ritenendo per lo ius variandi provate la trasmissione e la ricezione delle dovute comunicazioni.
Parte appellata eccepisce la presenza nel contratto di mutuo di tutti gli elementi necessari a determinare il piano di ammortamento: tipo di ammortamento (alla francese) importo mutuato, tasso d'interesse, numero e periodicità delle rate;
sostiene che detto piano di ammortamento non importerebbe né indeterminatezza del tasso né surrettizia capitalizzazione di interessi;
il divieto di anatocismo dal 1.1.2014 sancito dal novellato art. 120
TUB sarebbe applicabile solo dal 1.10.2016, come previsto dalla Delibera CICR
n. 343/2016; la tardiva eccezione di coincidenza di TAN e TAE dipenderebbe dalla misura ridottissima degli interessi attivi, determinata dalle politiche monetarie delle banche centrali, essendo inoltre il rapporto di conto corrente un servizio di cassa e non un investimento;
gli interessi ultralegali sarebbero regolarmente indicati in tutti i contratti;
sullo ius variandi la avrebbe CP_4 rispettato il TUB e le affermazioni avversarie sarebbero generiche, non indicando le variazioni ed i periodi in contestazione.
Il Tribunale ha ritenuto, riguardo l'asserita indeterminatezza derivante dal regime di capitalizzazione a rate costanti, che “Il piano di ammortamento alla
“francese”, per sua natura, non dà luogo a capitalizzazione composta degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento;
manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (Cass. 9237/2020). In particolare, nel piano di ammortamento depositato (All. 7 pag. 14 opposta) sono indicati dettagliatamente, tra gli altri, il valore della quota capitale e del tasso di interesse (TAN iniziale 4,200% - TAEG 9,5743) da applicare a ciascuna rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire. Anche la clausola contrattuale che fissa il tasso di interesse variabile è perfettamente intellegibile, con la specificazione di tutti i parametri di calcolo. Non sussiste, dunque, in alcun modo, indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali in quanto tutte le condizioni economiche del rapporto sono esattamente indicate nel contratto di mutuo chirografario e negli allegati documenti: una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali, compreso il regime finanziario da applicarsi (che deriva automaticamente dal piano di ammortamento prescelto). In sintesi, dunque, il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi ed è, perciò, perfettamente legittimo e rispettoso dell'art. 117 TUB.”.
La pronuncia sul punto è chiara, condivisibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 15130/2024 hanno infatti escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale, evidenziando che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”, ed hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
Riguardo l'eccezione di illegittima capitalizzazione il Tribunale ha affermato che
“ ha operato in conformità del dettato normativo, in quanto il CP_9 contratto di conto corrente è stato stipulato il 2.7.2015 (quindi dopo la delibera
CICR del 2000) e contiene, nel documento di sintesi, tutte le condizioni economiche del rapporto, compreso il tasso di interesse effettivo (tasso creditore annuo 0,0100%, tasso debitore annuo 20,0000%) e la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori con pari periodicità all'art. 9 commi 1-2 (all. 3 pag. 19 opposta), oggetto di specifica approvazione, che pertanto è legittima ai sensi degli artt. 117 e 120 T.U.B.
Quanto poi all'asserito divieto di capitalizzazione degli interessi dopo il luglio
2015, il divieto di anatocismo non può ritenersi sussistente tra il 2014 (allorché venne modificato l'art. 120 TUB) e il 2016 (quando è stata emanata la delibera
n. 343 da parte del CICR): la modifica all'art. 120 TUB, avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, non ha avuto immediata efficacia, in quanto è mancata la adozione della delibera da parte del CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio, emanata solo il 3 agosto 2016, n. 343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016 per cui la delibera CICR 9.02.2000 ha continuato ad applicarsi fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3.08.2016 (Trib. Pavia 141 del 28-1-2019, Trib.
Pescara 1194 del 23-8-2018, Trib. Livorno 560 del 16-5-2018, Trib. Cuneo 738 del 14-7-2017). La delibera CICR 2016 prevede che dal 1ottobre 2016 (e non dal 1gennaio 2014) le nuove aperture di credito, gli sconfinamenti ed i contratti già in essere dovranno adeguare le proprie clausole alla nuova disciplina dell'art. 120 TUB, e nella fattispecie in esame la banca ha rispettato il dettato normativo (vedi comunicazioni estratto conto al 30.9.2016 all.14).”
Il Collegio dissente da quanto ritenuto dal Tribunale riguardo l'applicabilità della modifica all'art. 120 TUB introdotta con la L. n. 147/2013.
L'art. 1, comma 629, L. n.27/12/2013 n. 147 (Legge Finanziaria 2014) ha introdotto il divieto della prassi anatocistica nei rapporti bancari ed ha nuovamente demandato al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie;
l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato dall'art.17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.
18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49; la Delibera CICR emanata il 3 agosto 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016
(con Decreto del Ministro dell'Economia e felle Finanze in qualità di Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) – ha previsto all'art. 5 “Disposizioni finali.
1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016”.
Nella giurisprudenza si sono avuti due diversi orientamenti riguardo la precettività della formulazione dell'art. 120 TUB prevista nella L. Finanziaria
2014, ritenendosi da alcuni l'immediata applicabilità di tale norma e da altri l'applicabilità subordinata alla previa emanazione della Delibera CICR contenente le disposizioni di attuazione.
Il Collegio aderisce al principio fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21344/2024, secondo cui «In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione
è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Ne consegue che, come sostenuto nella relazione tecnica di parte attrice
(pag.2), nel periodo che va dal 2.7.2015, data di stipula del contratto di apertura del conto corrente n. 910, al 30.9.2016 la banca non avrebbe dovuto applicare la capitalizzazione trimestrale bensì la capitalizzazione semplice.
È quindi necessario rimettere la causa sul ruolo, disponendo CTU che proceda al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa (n. 910) alla data indicata nel ricorso monitorio (29 agosto 2019), con esclusione della capitalizzazione trimestrale dall'apertura del luglio 2015 sino al 30 settembre
2016.
L'ulteriore contestazione di parte appellante, riguardo la tempestività dell'eccezione di corrispondenza tra il TAE ed il TAN dell'interesse creditore
(0,01%), dal Tribunale ritenuta inammissibile perché tardiva, è estremamente generica e non supportata dagli atti di causa;
si limita infatti alla deduzione:
“Tale affermazione non è corretta, in quanto non si tratta di una nuova eccezione, bensì della precisazione di quanto già contenuto nell'atto introduttivo e nella perizia. La Giurisprudenza consolidata ha confermato tale principio di carattere generale.”.
In ogni caso l'eccezione è anche, nel merito, infondata.
In effetti in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno ritenuto che “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione sono indicati nella stessa percentuale” (vedi Cass. sez. VI, 10/02/2022, n.4321 e, successivamente, in conformità, Cass sez. I,
03/07/2023, n.18664, Cass sez. I, 22/04/2024, n.10775)
Tuttavia, come correttamente evidenziato in dottrina, l'eventuale coincidenza dei valori numerici del TAE con il TAN non è di per sé indicativa della mancata capitalizzazione trimestrale (pure espressamente sancita e riconosciuta, come nella fattispecie) ma semplicemente un effetto matematico correlato ai tassi creditori relativamente bassi ed alla conseguentemente limitata incidenza sul
TAE della capitalizzazione trimestrale, con rilievo concreto spesso in cifre decimali non riportate in contratto.
Nella fattispecie in esame, attesa la misura assai ridotta degli interessi creditori pattuiti (0,01%), l'incidenza della capitalizzazione trimestrale era del tutto marginale: applicando la formula di matematica finanziaria di riferimento [TAE
- (((TAN/100)/4 + 1)4 – 1) X 100] in concreto TAN e TAE in effetti coincidevano, almeno sino alla quinta cifra decimale (TAN 0,01 %; TAE
0,01000038%).
Posto che nel contratto l'indicazione del tasso di interesse era formulata con riferimento alle sole prime due cifre decimali (0,01) l'indicazione di un TAE coincidente con il TAN limitatamente a tali cifre decimali era del tutto corretta, anche dal punto di vista matematico. Riguardo l'asserita applicazione di interessi ultralegali, il primo giudice ha ritenuto “Anche in questo caso la contestazione è infondata, oltre che generica: gli opponenti vorrebbero delegare al CTU una indagine esplorativa, assumendo che la prima pattuizione sugli interessi convenzionali ultralegali sarebbe contenuta nel contratto di apertura di credito in data 10.4.2018 (all.17), ma sia nel contratto di apertura del rapporto di conto corrente del 2015 che nei vari contratti di apertura di credito del 2015 e del 2018 sono indicati gli interessi (v. all. 3-13-18). Gli opponenti per supportare le proprie doglianze hanno prodotto un elaborato peritale (a firma dott. , la cui Persona_1 qualifica professionale è sconosciuta) e due prospetti di piani di ammortamento
(non firmati) che riportano una serie di cifre e conteggi, sforniti di motivazione
e di riferimenti precisi e, di conseguenza, poco comprensibili ed inidonei a dimostrare alcunchè.
Per tali motivi, è stata disattesa la richiesta di CTU che non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sono incorse le parti o avere carattere meramente esplorativo”.
La censura dell'appellante, con la deduzione di avere in primo grado evidenziato l'applicazione di interessi ultralegali producendo perizia di parte, non contrasta la sentenza sul punto fondamentale in cui ha dichiarato che gli interessi risultano previsti nei contratti.
Si riporta un estratto:
La sentenza impugnata ha dichiarato infondata anche l'eccezione relativa allo ius variandi: “Gli opponenti lamentano la violazione dell'art. 118 T.U.B per illegittime ed unilaterali modifiche delle condizioni contrattuali. Non solo le questioni sollevate sul punto sono formulate in termini del tutto generici ed esplorativi ma nelle convenzioni contrattuali di cui è causa è espressamente previsto lo jus variandi (vedi artt. 4-13-15 all. 3) e la Banca opposta ha sempre rispettato il testo unico bancario, come da proposte di modifica e documenti di sintesi inviati nel corso del rapporto (all.23), contenenti tutte le comunicazioni ex artt. 118 e119 TUB”.
Il Collegio rileva che le ragioni addotte dall'appellante sono generiche ed astratte, non è precisato quali tra le comunicazioni prodotte dalla banca non sarebbero pervenute, né il richiamo alle relazioni tecniche di parte offre supporto alla determinabilità della domanda;
soprattutto non è stata contrastata la sentenza nella parte in cui ha specificato che lo jus variandi è stato previsto nei contratti indicando gli articoli ed i documenti e che la Banca ha inviato le proposte di modifica e documenti di sintesi ex artt. 118 e119 TUB indicandoli nell'allegato n. 23.
Nei contratti bancari laddove il correntista agisca per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione dell'indebito lamentando l'illegittimo esercizio dello jus variandi ex 118 TUB e la mancata comunicazione delle nuove condizioni di contratto, è necessario, perché l'attore ottemperi correttamente all'onere di allegazione a suo carico, che siano individuate ed indicate le variazioni sfavorevoli che si assumono inefficaci, non essendo a tal fine sufficiente una contestazione del tutto generica ed indeterminata.
Occorre infatti sottolineare che, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, l'onere della prova grava sul correntista, che è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi;
l'onere della prova comporta, inevitabilmente, anche il preliminare onere di allegazione che deve essere assolto in modo almeno sufficientemente specifico e circostanziato. Le poste monetarie che si assumono indebitamente incamerate dalla banca – prima ancora di essere provate – devono essere allegate, ovverosia individuate ed indicate. Nella fattispecie, parte appellante non ha indicato, né in primo grado né in questa sede, i tempi e modi con cui la banca avrebbe abusivamente modificato le condizioni di contratto in via unilaterale e in pregiudizio del correntista;
né ha chiarito in concreto quali siano state le variazioni contrattuali peggiorative, i correlati importi, limitandosi a una generica ed indeterminata affermazione di illegittimità ex 118 TUB, inidonea di per sé ad assolve-re agli oneri di allegazione e prova incombenti sull'attore in ripetizione ex art. 2033 del cod. civ.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca nr. n. 997/2022,
[...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente alla esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel rapporto di conto corrente per cui è causa (n.
910) dall'apertura del luglio 2015 sino al 30 settembre 2016degli interessi sul c/c
- rigetta per il resto l'appello
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
- spese al definitivo
Firenze, camera di consiglio del 12.06.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2210/2022 promossa da:
(CF e p.iva (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) con il C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio degli Avv.ti Anna Schiaffino (C.F. ed Ennio C.F._3
Panzino (C.F. ) APPELLANTI C.F._4
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. P.IVA_3 Controparte_3
con il patrocinio dell'Avv. Gianni Baldini (C.F. P.IVA_4
APPELLATE C.F._5
avverso la sentenza n. 997/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
14/10/2022 RG 3512/2021
CONCLUSIONI
In data 25.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, disattesa e impugnata ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 997/2022 pubblicata il 14 ottobre 2022 nel procedimento recante n. RG 3512/2021 emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice
Dott. Giacomo Lucente, comunicata a cura della Cancelleria Civile il 14 ottobre
2021, notificata in data 4 novembre 2022, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte nel giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado e per
l'effetto:
1. previa declaratoria, in riforma della sentenza impugnata, della legittimazione passiva di accertare e dichiarare che il saldo Controparte_1 dovuto alla Banca deve essere ricalcolato decurtando, da quanto richiesto in via monitoria e da quanto riportato nel decreto ingiuntivo opposto, gli importi indebitamente addebitati, secondo quanto indicato nella relazione peritale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 800/2021 reso dal Tribunale di Lucca, in persona del Giudice Dott. Giulio Giuntoli in data
23 maggio 2021, nel procedimento recante R.G. n. 2095/2021, o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
2. All'esito degli accertamenti di cui al punto
2. revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 800/2021 reso dal Tribunale di
Lucca in persona del Giudice Dott. Giulio Giuntoli in data 23 maggio 2021, nel procedimento recante R.G. n. 2095/2021, in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria definendo i rapporti debito/credito tra e la a seguito del ricalcolo secondo quanto sopra Parte_1 CP_4 indicato;
3. Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 800/2021 reso dal
Tribunale di Lucca, in persona del Giudice Dott. Giulio Giuntoli in data 23 maggio 2021, nel procedimento recante R.G. n. 2095/2021, emesso nei confronti dei Signori e in qualità di Parte_2 Parte_3 fideiussori, in ragione della nullità della clausola n. 6 contenuta nei contratti di fideiussione da loro sottoscritti e pertanto dell'intervenuta decadenza della
Banca rispetto all'azione ex art. 1957 c.c.; 4. In ogni caso, condannare le appellate a rifondere le spese ed i compensi del primo grado e del secondo grado di giudizio;
”
Per la parte appellata: “Rigettata ogni avversa istanza, Previa eventuale ammissione delle prove orali
e peritali richieste in comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 VI cpc in primo grado, Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_1
(C.F. e P.Iva: con sede in 55055 Pietrasanta (LU), da P.IVA_1 [...]
(C.F.: e da (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
) con gli Avv.ti Anna Schiaffino ed Ennio Panzino al fine di C.F._2 ottenere la riforma della sentenza n. 997/2022 pubblicata il 14/10/2022 del
Tribunale di Lucca nell'ambito del procedimento recante n. RG 3512/2021, emessa dal Tribunale di Lucca, e quindi confermarsi detta sentenza, e il decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. n. 997/2022 pubblicata il 14/10/2022, ha così deciso: “…dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
[...] opposto;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti, liquidate in €. 13.430,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge”.
La predetta sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1
e quale mandataria dello stesso istituto di
[...] Controparte_5 credito, in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
800/2021, emesso in data 23.5.2021 e pubblicato in data 24.5.2021, con il quale era stato ingiunto a ed ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
quali garanti, in via solidale, il pagamento della somma di € Parte_3
177.249,74 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Gli opponenti avevano chiesto la revoca del decreto opposto e la rideterminazione del “dare- avere” tra le parti, con decurtazione degli importi indebiti riscossi, deducendo: la nullità del d.i. perché emesso a favore di soggetto diverso Controparte_1 da che aveva promosso la procedura monitoria;
la Controparte_5 violazione dell'art. 117 T.U.B. per mancata indicazione e pattuizione del regime finanziario adottato;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
il mancato adeguamento dei contratti alla delibera CICR 3.8.2016; l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi in assenza di idonea pattuizione in forma scritta;
la violazione dell'art. 118 T.U.B per illegittime ed unilaterali modifiche delle condizioni contrattuali;
la nullità delle fideiussioni e della clausola conforme allo schema ABI di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c..
Si erano costituite in giudizio e la cessionaria Controparte_1 Controparte_2 tramite la mandataria , contestando quanto Controparte_3 dedotto ed eccepito dagli opponenti, chiedendo la conferma del D.I. opposto;
avevano eccepito la carenza di legittimazione passiva di CP_1 essendo legittimata passiva la società cessionaria in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 3.6.2021 e la legittimità di tutte le condizioni praticate dalla banca e degli addebiti di voci espressamente pattuite.
La causa era stata istruita con prove documentali, rigettate le istanze istruttorie e la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e (di seguito anche APPELLANTE) hanno
[...] Parte_3 convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
[...]
e (di seguito anche Controparte_6 Controparte_3
APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Primo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo al capo che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . CP_1
2. Secondo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo al capo della sentenza che ha qualificato le due fideiussioni come contratti autonomi di garanzia (segue) La riproposizione dell'eccezione di estinzione del debito dei fideiussori come conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione. 3. Terzo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo ai capi della sentenza che dichiarano la legittimità delle condizioni applicate ai contratti di finanziamento e conto corrente.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, tramite la mandataria Controparte_2
e nel costituirsi in Controparte_3 Controparte_1 giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro, la conferma.
In data 25.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto per come di seguito motivato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Per quanto riguarda la critica contenuta nel primo motivo di gravame (1.
Primo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo al capo che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
) si rileva quanto segue. CP_1
Parte appellante sostiene che: a) l'avviso della cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione di dell'avvenuta cessione Controparte_1 ad anche dei crediti verso non dimostrerebbero il CP_2 Parte_1 trasferimento dei crediti in esame, essendo necessari a tal fine la lista dei debitori ceduti e/o l'estratto attestante l'inserzione del nominativo della società nella lista dei debitori ceduti;
b) l'eccezione di estinzione del credito Parte_1 esattamente sarebbe stata sollevata dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente e la pretesa creditoria si sarebbe estinta, non avendo la Banca esercitato l'azione, nei confronti dei fideiussori, entro il termine di 6 mesi dal 14 e dal 24 maggio 2019; c) avendo il primo giudice ritenuto che si tratterebbe non di contratti di fideiussione ma contratti autonomi di garanzia, discenderebbe come logica conseguenza la non trasmissibilità ex lege della garanzia unitamente al credito.
Parte appellata sostiene che l'art. 58 TUB prevederebbe il trasferimento delle passività al soggetto cessionario e non la semplice aggiunta della responsabilità di questo ultimo a quella del cedente, derogando all'art. 2560 Cont comma 2 cod. civ. ed essendo l'opposizione formulata solo contro e non nei confronti della cessionaria , il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto CP_2 definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc.; inoltre la cessione sarebbe stata confermata anche in giudizio da sia le garanzie fideiussorie CP_1 che le garanzie autonome rientrerebbero nei c.d. “contratti con obbligazioni del solo proponente” di cui all'art. 1333 c.c. e, trattandosi di accessori del credito ex art. 1263 cc, per effetto della cessione verrebbero trasferiti ex lege al cessionario.
Il Tribunale ha ritenuto: “ eccepisce la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in quanto gli opponenti chiedono unicamente
l'accertamento del minore importo di un credito trasferito ad a far CP_2 data dal 3.6.2021 in forza del contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 TUB).
L'eccezione è fondata, in quanto a seguito della cessione il credito è entrato a far parte del patrimonio della cessionaria, nei cui confronti soltanto potranno farsi valere le eccezioni relative al quantum. Dovranno invece essere fatte valere nei confronti del cedente le eccezioni di compensazione o le domande giudiziali verso il cessionario nascenti da vicende relative al rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. n. 21843/2019 e 13735/2022). Infatti, la legge
130/1999, all'art. 1 comma 1 lett. b, ha stabilito che i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo, vincolato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione. Consentire al debitore ceduto la proposizione di eccezioni di compensazione o domande giudiziali significherebbe incidere sul patrimonio separato, danneggiando il pubblico dei risparmiatori, che può solo essere esposto al rischio del mancato incasso dei crediti.”
L'assunto di parte appellante secondo cui l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione di dell'avvenuta Controparte_1 cessione ad anche dei crediti verso non CP_2 Parte_1 dimostrerebbero il trasferimento dei crediti in esame, non è condivisibile.
L'avviso di cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30.04.1999 e dell'art. 58 TUB, ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova di per sè l'inclusione nell'operazione di trasferimento in blocco della specifica posizione debitoria, salvo che nel detto avviso siano contenute indicazioni tali da rendere certa l'identificazione dei crediti;
tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. n. 17944/2023).
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “[….] risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).[…] Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)” (Cass. n.
28790/2024).
Cont La cedente si è costituita ritualmente in giudizio unitamente alla cessionaria , producendo, oltre all'avviso di cessione ritualmente CP_2
Cont pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione datata 26.7.2021 in cui ha affermato specificamente che i crediti sono stati oggetto della Parte_1 suddetta cessione ( “Oggetto: Pratica: 98586 – NDG: 15187004 Parte_1
Cessione a in data 3 giugno 2021 […] che include, tra gli Controparte_2 altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto” ); ha prodotto inoltre l'elenco debiti ceduti ed il suindicato NDG n. 15187004 (Numero Direzione
Generale identificativo del debitore) compare tre volte di seguito a pag. 139 dell'elenco. Tale documentazione appare idonea ad integrare la prova presuntiva della Cont cessione del trasferimento da ad dei crediti vantati nei confronti di CP_2
ne consegue la legittimazione della cessionaria a partecipare al Parte_1 giudizio.
La legittimazione passiva permane comunque anche in capo alla cedente.
In primo luogo, il diritto è stato trasferito nel corso del processo, iniziato con il deposito del ricorso per procedimento monitorio e proseguito con l'opposizione a d.i., per cui la fattispecie rientra nelle ipotesi disciplinate dall'art. 111 c.p.c., che dispone: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie […] In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso .
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha infatti enunciato il principio che “la litispendenza si verifica solo se il ricorso e il decreto vengono notificati, ma retroagisce al momento del deposito del ricorso”. Cont Il decreto ingiuntivo n. 800/2021 in favore di è stato pubblicato in data
24.5.2021, l'avviso della cessione è stato pubblicato sulla G.U. del 10.6.2021
(la rettifica del 26.6.21 indica dati qui non rilevanti), il d.i. è stato notificato in data 18.6.2021, quindi successivamente alla cessione del credito ma a cura di nella qualità di mandataria di . Controparte_5 CP_1
Con l'opposizione, inoltre, non è stata chiesta soltanto una diversa quantificazione del credito, come ritenuto dal Tribunale, ma anche la sua Cont estinzione nei confronti dei fideiussori per intervenuta decadenza di ex art. 1956 cpc.
Risulta quindi corretta l'opposizione al d.i. del 28.7.2021 proposta nei confronti Cont di , che appariva dal provvedimento giudiziale come unica titolare del diritto e che con la notifica del provvedimento a mezzo della mandataria ribadiva la richiesta di pagamento in proprio favore;
a ciò si aggiunga che la pubblicazione dell'avviso sulla G.U. non provava in alcun modo l'avvenuta cessione dei crediti in esame in quanto non conteneva l'elenco dei crediti ceduti.
E' altresì infondata l'eccezione di parte appellata secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivamente esecutivo, per essere stata Cont Cont l'opposizione proposta contro e confermata nei confronti della sola nella memoria n. 1 ex art. 183 co. VI cpc. Cont La dichiarazione datata 26.7.2021, in cui ha affermato specificamente che i crediti sono stati oggetto della suddetta cessione, è stata infatti Parte_1 prodotta in primo grado dalla cessionaria soltanto con la memoria n.2 ex art. 183 co.VI n. 2 cpc (v. note autorizzate ud. 8.10.24). CP_2
Il Collegio evidenzia infine che la fattispecie in esame è diversa da quella decisa con la sentenza della Corte di Cassazione n. 26512/2017: In quest'ultima, infatti, non soltanto la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata dalla cessionaria in proprio allegando l'atto di cessione del credito, ma soprattutto si era formato il giudicato interno sulla pendenza della lite alla data della notifica e non del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Va pertanto dichiarata la legittimazione passiva sia della cedente che della cessionaria;
la pronunzia del Tribunale in ordine alla “carenza di legittimazione passiva di deve quindi essere intesa quale presa d'atto del Controparte_1 sopravvenuto mutamento della titolarità attiva del credito in corso di giudizio.
Riguardo l'ulteriore obiezione di parte appellante, secondo cui l'asserita qualificazione di contratto autonomo precluderebbe il trasferimento automatico della garanzia unitamente al credito, si rileva che l'art 58 TUB dispone:”
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”. La questione è comunque assorbita dalla decisione sul secondo motivo di appello.
La seconda censura alla sentenza impugnata (“Secondo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo al capo della sentenza che ha qualificato le due fideiussioni come contratti autonomi di garanzia (segue) La riproposizione dell'eccezione di estinzione del debito dei fideiussori come conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione”) è parzialmente fondata, nei limiti di cui appresso, ma la statuizione del Tribunale è comunque corretta.
L'appellante sostiene che i contratti in esame avrebbero la natura della tipica fideiussione e non di contratti autonomi, infatti riporterebbero più volte la parola “fideiussione” e rinvierebbero alle corrispondenti disposizioni codicistiche, la clausola di pagamento “a prima richiesta” non sarebbe da sola sufficiente a configurare un contratto autonomo di garanzia, mancando l'esclusione per il garante della possibilità di opporre eccezioni e non risultando elementi sintomatici dalle altre clausole contrattuali;
ne conseguirebbe, previo accertamento della nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. in quanto conforme allo schema Abi dichiarato illecito, l'estinzione del credito verso i fideiussori per mancato esercizio dell'azione giudiziale nel termine di 6 mesi dalla revoca dei rapporti, avvenuta in data 14 e 24 maggio 2019.
Parte appellata eccepisce che dal tenore complessivo della convenzione negoziale risulterebbe la natura di garanzie autonome dei contratti, infatti l'art. 1957 c.c. e l'art. 1955 c.c. sarebbero richiamati nell'art 6, approvato con doppia firma, solo per essere derogati;
la fideiussione specifica n. 206949 del
27 aprile 2018 non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, che riguarderebbe solo le fideiussioni omnibus e la cui istruttoria avrebbe ricoperto un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005; nelle fattispecie “a prima richiesta” sarebbe sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento e sarebbe avvenuta contestualmente alla revoca dei rapporti di c/c e di finanziamento, nel maggio 2019.
Il Tribunale ha così motivato la ritenuta qualificazione di contratti autonomi: “E' infatti noto che il nomen iuris individuato dalle parti non corrisponde necessariamente alla qualificazione giuridica del titolo contrattuale. Per costante giurisprudenza infatti: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso.” (Cass.
16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n.
4717/2019). All'art. 7 comma 1 di entrambe le garanzie in esame si prevede una espressa rinuncia del debitore garante alla facoltà di opporre eccezioni nei confronti del creditore prima di procedere al pagamento, ed infatti le parti hanno pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta”: l'inciso è di per sé sufficiente per qualificare i negozi in questione come di garanzia autonoma, dato che si evince chiaramente la volontà degli opponenti di offrire alla società creditrice opposta sicura soddisfazione di ogni suo credito vantato nei confronti della banca, scindendo il rapporto di accessorietà col debito principale, nei limiti dell'importo massimo garantito. Va evidenziato che la recente Cass. 15091/21 ha ritenuto
l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, se è previsto che il garante debba pagare in un termine ristretto dalla richiesta del garantito, essendo in tal caso implicita l'impossibilità di opporre eccezioni: nel caso di specie l'art. 7 comma 1 dei contratti prevede che il pagamento debba avvenire immediatamente, cosicchè non possono esservi dubbi sulla natura autonoma della garanzia oggetto di causa.”
I contratti in esame (fidejussione omnibus garanzia n. 000339262 e fidejussione specifica garanzia n. 206949) riportano la seguente clausola: “Art.
7- Pagamento del fideiussore.
1.Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.”
Rileva il Collegio che tale clausola non possa condurre alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia. La S.C. ha evidenziato che tali espressioni possono riferirsi a più forme di garanzia, “sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia)” (vedi Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16825; vedi lo stesso provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2015, punto 16, che in relazione a tale clausola osserva: “Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debitore principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento”).
L'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è
l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr Cass. civ. 15091/2021; 4717/2019).
Deve quindi ritenersi che nel caso in esame le parti abbiano stipulato una fideiussione a prima richiesta, non avendo aggiunto a “semplice richiesta scritta” anche “senza eccezioni”; non sono equiparabili a tale formula, come sostenuto da parte appellata, le previsioni degli artt. 6 e 9 e 10, che riguardano la deroga all'art. 1955 cc (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), l'obbligo di restituire le somme erogate in caso di dichiarata invalidità dell'obbligazione principale, la facoltà di recesso da parte della banca.
Ne consegue che la garanzia prestata dagli appellanti deve essere riqualificata in termini di fideiussione e non di contratto autonomo.
Riguardo l'eccepita nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 cc ed alla asserita inidoneità della richiesta stragiudiziale all'interruzione del termine decadenziale, il Tribunale ha evidenziato che “Quanto alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6 co. 1 All. 8-9), in presenza di clausola di pagamento “a prima richiesta” “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare «a prima richiesta»
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cass. civ. sez. III, 26/09/2017; Cass. civ. sez. III, 21/05/2008, n.13078). Nelle fattispecie de quo, in cui è prevista la clausola “a prima richiesta”, le parti hanno espressamente pattuito la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. e la banca, con racc. a.r. del 14.5.2019 e 24.5.2019 (all. 27-28) ha sollecitato il pagamento nei confronti del debitore principale e dei garanti.”
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 2021, ha dichiarato la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI illecito a monte, precisando, al punto 2.10.2.1: “Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E' intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
La presunzione dell'intesa anticoncorrenziale, con la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, non può tuttavia ritenersi operante per i contratti conclusi a distanza di anni dal provvedimento della B.I.; riguardo questi ultimi, per il principio generale secondo cui è onere dell'attore dare prova di tutti i fatti costitutivi della domanda, la parte che intendesse eccepire l'intesa anticoncorrenziale dovrebbe fornirne prova. La dichiarazione della nullità
(comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore […]”
(così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo,
Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170 “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”; Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I,
15/07/2024, n.19401).
Nel caso in esame i contratti sono datati 2015 e 2018, quindi successivi di oltre sei anni al citato provvedimento della Banca d'Italia; il contratto del 2018 non vi rientra anche per la ragione che si tratta di garanzia “specifica”, mentre il citato provvedimento riguarda solo le fideiussioni omnibus e nessuna allegazione e prova è stata offerta di un ipotetico accordo anticoncorrenziale.
La clausola derogatoria del termine deve pertanto ritenersi valida.
Si rileva inoltre che la clausola in esame consente alla banca di esigere immediatamente il pagamento del dovuto “a semplice richiesta scritta”; con tali clausole, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. è sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del
09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020; vedi anche da ultimo Cass.
13/01/2025, n.835, anche in parte motiva: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previ-sione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021,
n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). […] Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere
"a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art.
1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla
Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale” ; Cass. 10/01/2025,
n.660).
Essendo pacifico che la diffida stragiudiziale del maggio 2019 è stata tempestiva, in quanto in pari data della revoca dei rapporti, la diversa qualificazione dei contratti non inficia la correttezza della sentenza impugnata, laddove ha escluso l'estinzione del diritto per decadenza dal termine, che quindi va confermata sulla base della sopra estesa diversa motivazione.
III. La terza censura alla sentenza impugnata (
3. Terzo motivo di impugnazione: il vizio della sentenza oggetto di impugnazione, con riguardo ai capi della sentenza che dichiarano la legittimità delle condizioni applicate ai contratti di finanziamento e conto corrente) è infondata.
Parte appellante sostiene che, a fronte delle criticità indicate nella relazione peritale di parte (“-applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta nel contratto di finanziamento siglato il 10 maggio 2018;- illegittima capitalizzazione degli interessi sul conto corrente n. 910 del 2.7.2015;- applicazione di interessi ultralegali sul conto corrente n. 910 del 2.7.2015;- mancato rispetto dell'art. 118 TUB in tema di ius variandi”), il Tribunale erroneamente non avrebbe accertato: 1) la nullità ed indeterminatezza della pattuizione sugli interessi, mancando l'indicazione del regime di capitalizzazione;
2) la violazione della Delibera CICR 2000, mancando nel contratto di conto corrente n. 910 del 2.07.2015 l'indicazione del T.A.E.; 3) la violazione della Delibera CICR 2016, mancando una specifica convenzione scritta sulle clausole di capitalizzazione;
inoltre il primo giudice avrebbe inoltre Contr Contr errato 4) ritenendo tardiva l'eccezione di corrispondenza di e mentre sarebbe stata una semplice precisazione di quanto già sostenuto in citazione e perizia;
5) ritenendo esplorativa la ctu, nonostante una perizia di parte ed argomentazioni nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie;
4) ritenendo per lo ius variandi provate la trasmissione e la ricezione delle dovute comunicazioni.
Parte appellata eccepisce la presenza nel contratto di mutuo di tutti gli elementi necessari a determinare il piano di ammortamento: tipo di ammortamento (alla francese) importo mutuato, tasso d'interesse, numero e periodicità delle rate;
sostiene che detto piano di ammortamento non importerebbe né indeterminatezza del tasso né surrettizia capitalizzazione di interessi;
il divieto di anatocismo dal 1.1.2014 sancito dal novellato art. 120
TUB sarebbe applicabile solo dal 1.10.2016, come previsto dalla Delibera CICR
n. 343/2016; la tardiva eccezione di coincidenza di TAN e TAE dipenderebbe dalla misura ridottissima degli interessi attivi, determinata dalle politiche monetarie delle banche centrali, essendo inoltre il rapporto di conto corrente un servizio di cassa e non un investimento;
gli interessi ultralegali sarebbero regolarmente indicati in tutti i contratti;
sullo ius variandi la avrebbe CP_4 rispettato il TUB e le affermazioni avversarie sarebbero generiche, non indicando le variazioni ed i periodi in contestazione.
Il Tribunale ha ritenuto, riguardo l'asserita indeterminatezza derivante dal regime di capitalizzazione a rate costanti, che “Il piano di ammortamento alla
“francese”, per sua natura, non dà luogo a capitalizzazione composta degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento;
manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (Cass. 9237/2020). In particolare, nel piano di ammortamento depositato (All. 7 pag. 14 opposta) sono indicati dettagliatamente, tra gli altri, il valore della quota capitale e del tasso di interesse (TAN iniziale 4,200% - TAEG 9,5743) da applicare a ciascuna rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire. Anche la clausola contrattuale che fissa il tasso di interesse variabile è perfettamente intellegibile, con la specificazione di tutti i parametri di calcolo. Non sussiste, dunque, in alcun modo, indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali in quanto tutte le condizioni economiche del rapporto sono esattamente indicate nel contratto di mutuo chirografario e negli allegati documenti: una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali, compreso il regime finanziario da applicarsi (che deriva automaticamente dal piano di ammortamento prescelto). In sintesi, dunque, il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi ed è, perciò, perfettamente legittimo e rispettoso dell'art. 117 TUB.”.
La pronuncia sul punto è chiara, condivisibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 15130/2024 hanno infatti escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale, evidenziando che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”, ed hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
Riguardo l'eccezione di illegittima capitalizzazione il Tribunale ha affermato che
“ ha operato in conformità del dettato normativo, in quanto il CP_9 contratto di conto corrente è stato stipulato il 2.7.2015 (quindi dopo la delibera
CICR del 2000) e contiene, nel documento di sintesi, tutte le condizioni economiche del rapporto, compreso il tasso di interesse effettivo (tasso creditore annuo 0,0100%, tasso debitore annuo 20,0000%) e la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori con pari periodicità all'art. 9 commi 1-2 (all. 3 pag. 19 opposta), oggetto di specifica approvazione, che pertanto è legittima ai sensi degli artt. 117 e 120 T.U.B.
Quanto poi all'asserito divieto di capitalizzazione degli interessi dopo il luglio
2015, il divieto di anatocismo non può ritenersi sussistente tra il 2014 (allorché venne modificato l'art. 120 TUB) e il 2016 (quando è stata emanata la delibera
n. 343 da parte del CICR): la modifica all'art. 120 TUB, avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, non ha avuto immediata efficacia, in quanto è mancata la adozione della delibera da parte del CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio, emanata solo il 3 agosto 2016, n. 343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016 per cui la delibera CICR 9.02.2000 ha continuato ad applicarsi fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3.08.2016 (Trib. Pavia 141 del 28-1-2019, Trib.
Pescara 1194 del 23-8-2018, Trib. Livorno 560 del 16-5-2018, Trib. Cuneo 738 del 14-7-2017). La delibera CICR 2016 prevede che dal 1ottobre 2016 (e non dal 1gennaio 2014) le nuove aperture di credito, gli sconfinamenti ed i contratti già in essere dovranno adeguare le proprie clausole alla nuova disciplina dell'art. 120 TUB, e nella fattispecie in esame la banca ha rispettato il dettato normativo (vedi comunicazioni estratto conto al 30.9.2016 all.14).”
Il Collegio dissente da quanto ritenuto dal Tribunale riguardo l'applicabilità della modifica all'art. 120 TUB introdotta con la L. n. 147/2013.
L'art. 1, comma 629, L. n.27/12/2013 n. 147 (Legge Finanziaria 2014) ha introdotto il divieto della prassi anatocistica nei rapporti bancari ed ha nuovamente demandato al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie;
l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato dall'art.17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.
18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49; la Delibera CICR emanata il 3 agosto 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016
(con Decreto del Ministro dell'Economia e felle Finanze in qualità di Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) – ha previsto all'art. 5 “Disposizioni finali.
1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016”.
Nella giurisprudenza si sono avuti due diversi orientamenti riguardo la precettività della formulazione dell'art. 120 TUB prevista nella L. Finanziaria
2014, ritenendosi da alcuni l'immediata applicabilità di tale norma e da altri l'applicabilità subordinata alla previa emanazione della Delibera CICR contenente le disposizioni di attuazione.
Il Collegio aderisce al principio fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21344/2024, secondo cui «In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione
è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Ne consegue che, come sostenuto nella relazione tecnica di parte attrice
(pag.2), nel periodo che va dal 2.7.2015, data di stipula del contratto di apertura del conto corrente n. 910, al 30.9.2016 la banca non avrebbe dovuto applicare la capitalizzazione trimestrale bensì la capitalizzazione semplice.
È quindi necessario rimettere la causa sul ruolo, disponendo CTU che proceda al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa (n. 910) alla data indicata nel ricorso monitorio (29 agosto 2019), con esclusione della capitalizzazione trimestrale dall'apertura del luglio 2015 sino al 30 settembre
2016.
L'ulteriore contestazione di parte appellante, riguardo la tempestività dell'eccezione di corrispondenza tra il TAE ed il TAN dell'interesse creditore
(0,01%), dal Tribunale ritenuta inammissibile perché tardiva, è estremamente generica e non supportata dagli atti di causa;
si limita infatti alla deduzione:
“Tale affermazione non è corretta, in quanto non si tratta di una nuova eccezione, bensì della precisazione di quanto già contenuto nell'atto introduttivo e nella perizia. La Giurisprudenza consolidata ha confermato tale principio di carattere generale.”.
In ogni caso l'eccezione è anche, nel merito, infondata.
In effetti in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno ritenuto che “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione sono indicati nella stessa percentuale” (vedi Cass. sez. VI, 10/02/2022, n.4321 e, successivamente, in conformità, Cass sez. I,
03/07/2023, n.18664, Cass sez. I, 22/04/2024, n.10775)
Tuttavia, come correttamente evidenziato in dottrina, l'eventuale coincidenza dei valori numerici del TAE con il TAN non è di per sé indicativa della mancata capitalizzazione trimestrale (pure espressamente sancita e riconosciuta, come nella fattispecie) ma semplicemente un effetto matematico correlato ai tassi creditori relativamente bassi ed alla conseguentemente limitata incidenza sul
TAE della capitalizzazione trimestrale, con rilievo concreto spesso in cifre decimali non riportate in contratto.
Nella fattispecie in esame, attesa la misura assai ridotta degli interessi creditori pattuiti (0,01%), l'incidenza della capitalizzazione trimestrale era del tutto marginale: applicando la formula di matematica finanziaria di riferimento [TAE
- (((TAN/100)/4 + 1)4 – 1) X 100] in concreto TAN e TAE in effetti coincidevano, almeno sino alla quinta cifra decimale (TAN 0,01 %; TAE
0,01000038%).
Posto che nel contratto l'indicazione del tasso di interesse era formulata con riferimento alle sole prime due cifre decimali (0,01) l'indicazione di un TAE coincidente con il TAN limitatamente a tali cifre decimali era del tutto corretta, anche dal punto di vista matematico. Riguardo l'asserita applicazione di interessi ultralegali, il primo giudice ha ritenuto “Anche in questo caso la contestazione è infondata, oltre che generica: gli opponenti vorrebbero delegare al CTU una indagine esplorativa, assumendo che la prima pattuizione sugli interessi convenzionali ultralegali sarebbe contenuta nel contratto di apertura di credito in data 10.4.2018 (all.17), ma sia nel contratto di apertura del rapporto di conto corrente del 2015 che nei vari contratti di apertura di credito del 2015 e del 2018 sono indicati gli interessi (v. all. 3-13-18). Gli opponenti per supportare le proprie doglianze hanno prodotto un elaborato peritale (a firma dott. , la cui Persona_1 qualifica professionale è sconosciuta) e due prospetti di piani di ammortamento
(non firmati) che riportano una serie di cifre e conteggi, sforniti di motivazione
e di riferimenti precisi e, di conseguenza, poco comprensibili ed inidonei a dimostrare alcunchè.
Per tali motivi, è stata disattesa la richiesta di CTU che non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sono incorse le parti o avere carattere meramente esplorativo”.
La censura dell'appellante, con la deduzione di avere in primo grado evidenziato l'applicazione di interessi ultralegali producendo perizia di parte, non contrasta la sentenza sul punto fondamentale in cui ha dichiarato che gli interessi risultano previsti nei contratti.
Si riporta un estratto:
La sentenza impugnata ha dichiarato infondata anche l'eccezione relativa allo ius variandi: “Gli opponenti lamentano la violazione dell'art. 118 T.U.B per illegittime ed unilaterali modifiche delle condizioni contrattuali. Non solo le questioni sollevate sul punto sono formulate in termini del tutto generici ed esplorativi ma nelle convenzioni contrattuali di cui è causa è espressamente previsto lo jus variandi (vedi artt. 4-13-15 all. 3) e la Banca opposta ha sempre rispettato il testo unico bancario, come da proposte di modifica e documenti di sintesi inviati nel corso del rapporto (all.23), contenenti tutte le comunicazioni ex artt. 118 e119 TUB”.
Il Collegio rileva che le ragioni addotte dall'appellante sono generiche ed astratte, non è precisato quali tra le comunicazioni prodotte dalla banca non sarebbero pervenute, né il richiamo alle relazioni tecniche di parte offre supporto alla determinabilità della domanda;
soprattutto non è stata contrastata la sentenza nella parte in cui ha specificato che lo jus variandi è stato previsto nei contratti indicando gli articoli ed i documenti e che la Banca ha inviato le proposte di modifica e documenti di sintesi ex artt. 118 e119 TUB indicandoli nell'allegato n. 23.
Nei contratti bancari laddove il correntista agisca per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione dell'indebito lamentando l'illegittimo esercizio dello jus variandi ex 118 TUB e la mancata comunicazione delle nuove condizioni di contratto, è necessario, perché l'attore ottemperi correttamente all'onere di allegazione a suo carico, che siano individuate ed indicate le variazioni sfavorevoli che si assumono inefficaci, non essendo a tal fine sufficiente una contestazione del tutto generica ed indeterminata.
Occorre infatti sottolineare che, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, l'onere della prova grava sul correntista, che è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi;
l'onere della prova comporta, inevitabilmente, anche il preliminare onere di allegazione che deve essere assolto in modo almeno sufficientemente specifico e circostanziato. Le poste monetarie che si assumono indebitamente incamerate dalla banca – prima ancora di essere provate – devono essere allegate, ovverosia individuate ed indicate. Nella fattispecie, parte appellante non ha indicato, né in primo grado né in questa sede, i tempi e modi con cui la banca avrebbe abusivamente modificato le condizioni di contratto in via unilaterale e in pregiudizio del correntista;
né ha chiarito in concreto quali siano state le variazioni contrattuali peggiorative, i correlati importi, limitandosi a una generica ed indeterminata affermazione di illegittimità ex 118 TUB, inidonea di per sé ad assolve-re agli oneri di allegazione e prova incombenti sull'attore in ripetizione ex art. 2033 del cod. civ.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca nr. n. 997/2022,
[...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente alla esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel rapporto di conto corrente per cui è causa (n.
910) dall'apertura del luglio 2015 sino al 30 settembre 2016degli interessi sul c/c
- rigetta per il resto l'appello
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
- spese al definitivo
Firenze, camera di consiglio del 12.06.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.